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13 dicembre 2012 - Atto giudiziario - Amministrativo
96 messaggi, letto 13012 volte
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Da: avellino13/12/2012 11:32:37
TRACCIA AMMINISTRATIVO
Con avviso indicativo, pubblicato il 18 12 2005 ai sensi dell art 37 bis legge 109/94 il com di alfa ricercava soggetti privati promotori di proposte per la finanza di progetto (project financing) per la realizzazione di un parcheggio interrato al di sotto di un area di mercato con delibera n 103 del 10 nov 2007 la giunta comu nale di alfa dichiarava tecnicamente ammisibili e fattibili 5 proposte collocanda al primo posto quello soc W e al secondo posto quella della soc Y.
Il progetto della 1 classicata soc W, era pertanto posto a base di gara.
Tale delibera era impugnata dalla seconda classificata, soc Y (che pure nn partecipava alla gara indetta sulla base progetto del promotore prescelto), con ricorso al Tar del luogo affidatoa due motivi di censura.
Con il 1 motivo si sostenevqa che siccome al par " caratteristiche generali degli interventi" dell avviso indicativo il comune prescriveva che la costruzione della struttura dovesse prevedere un numero di posti auto a rotazione minimo pari a 457, in conformita al Programma urbano parcheggi l'offertra della soc W nn fosse accoglibile in quanto offriva un numero di posti auto pari a 427.
Con il secondo motivo si lamentava come nell esaminare l elemento " Valore evonomico del finanziamento per la riqualificazione della Piazza "5 punti massimi", nonostante la sov Y avesse tempestivamente chiarito che l ammontare complessivo degli onori x la riqualificazione risultava pari ad euro 2150636,66 soltanto l'importo di euro 1810000 (computanto gli oneri fiscali e tecnici pari ad euro 340636,66) e per lakeffetto, la proposta migliore risultava quella presentata dal promotore n 1, pari a euro 2100000; alla soc W che offrva euro 1623000 venivano attribuiti 3,86 punti mentre alla soc Y considerando soltanto il parziale impoorto di euro 1810000, venivano attribuiti soltanto 4,31 insufficienti a permetterke di colllocarsi al 1 posto in graduatoria, tenuto conto degli altri attribuibili in relazione alle altre voci di progetto.
Si costituiva la controinteressa soc W che contestava nel merito la censure sollevate dal ricorrente, e, preliminarmente, eccepiva la carenza di interesse dalla controparte per non aver partecipato alla gara indetta sulla base del progetto selezionato dal comune.
Il candidato, assunte del legale della soc Y, rediga memoria difensiva nell interesse dalla propria assistita illustrando gki istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.

Da: stellaesaurita13/12/2012 11:32:44
ragazzi siete sicuri che è quella?

Da: Fra13/12/2012 11:34:23
Project financing art 153 Dlgs 163/2006, ci sono tutte le sentenze del caso

è un appalto, art. 119 cpa

Da: po13/12/2012 11:35:55
Ad. Plen. Cons. di Stato 28 gennaio 2012, n. 1

Da: amministrativista13/12/2012 11:37:59
Il riferimento giurisprudenziale lo si trova nella sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 28.1.2012,  n. 1
Buon lavoro cari colleghi e non.
In bocca al lupo a tutti!!!

Da: Question13/12/2012 11:43:31
E' confermata la traccia?

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Da: avvocato-napoli-2012-dubbio13/12/2012 11:45:11
scusate se la società Y ha proposto ricorso, come mai la traccia chiede di redigere memoria difensiva nell'interesse di Y?

Da: avvocato-napoli-2012-dubbio13/12/2012 11:46:40
dobbiamo redigere una memoria di merito successiva al ricorso?

Da: Fra13/12/2012 11:47:42
si

Da: sigcullen13/12/2012 11:53:27
la traccia è quella, l'hanno dettata male perchè i commissari in amministrativo sono ignoranti, il secondo motivo non è scritto in itliano

Da: asutaroto13/12/2012 11:53:58
perché la soc. W ha eccepito preliminarmente la carenza di interesse.
in sostanza, con la memoria difensiva devi rilevare l'infondatezza di tale eccezione. gli elementi per replicare sono forniti dalla decisione dell'adunanza plenaria n. 1/12

Da: sigcullen13/12/2012 11:56:42
xla traccia di amm si deve capire se si può impugnare solo l'esclusione senza partecipare al nuovo bando

Da: Question13/12/2012 12:00:54
Traccia

Con avviso indicativo, pubblicato il 18 12 2005 ai sensi dell art 37 bis legge 109/94 il comune di alfa ricercava soggetti privati promotori di proposte per la finanza di progetto (project financing) per la realizzazione di un parcheggio interrato al di sotto di un area di mercato. Con delibera n. 103 del 10 novembre 2007 la giunta comunale di alfa dichiarava tecnicamente ammissibili e fattibili 5 proposte collocando al primo posto quella della società W e al secondo posto quella della società Y.

Il progetto della prima classificata società W, era pertanto posto a base di gara.

Tale delibera era impugnata dalla seconda classificata, società Y (che pure non partecipava alla gara indetta sulla base progetto del promotore prescelto), con ricorso al Tar del luogo affidato due motivi di censura.

Con il primo motivo si sosteneva che siccome alla parte  "caratteristiche generali degli interventi" dell'avviso indicativo il comune prescriveva che la costruzione della struttura dovesse prevedere un numero di posti auto a rotazione minimo pari a 457, in conformità al Programma urbano parcheggi, l'offerta della società W non fosse accoglibile in quanto offriva un numero di posti auto pari a 427.

Con il secondo motivo si lamentava come nell'esaminare l'elemento "Valore economico del finanziamento per la riqualificazione della Piazza: 5 punti massimi", nonostante la società Y avesse tempestivamente chiarito che l'ammontare complessivo degli onori per la riqualificazione risultava pari ad euro 2150636,66 soltanto l'importo di euro 1810000 (computando gli oneri fiscali e tecnici pari ad euro 340636,66) avesse effetto, la proposta migliore risultava quella presentata dal promotore n 1, pari a euro 2100000; alla società W che offriva euro 1623000 venivano attribuiti 3,86 punti mentre alla società Y considerando soltanto il parziale importo di euro 1810000, venivano attribuiti soltanto 4,31 insufficienti a permetterle di collocarsi al primo posto in graduatoria, tenuto conto degli altri attribuibili in relazione alle altre voci di progetto.

Si costituiva la controinteressata società W che contestava nel merito la censure sollevate dal ricorrente, e, preliminarmente, eccepiva la carenza di interesse dalla controparte per non aver partecipato alla gara indetta sulla base del progetto selezionato dal comune.

Il candidato, assunte del legale della società Y, rediga memoria difensiva nell'interesse dalla propria assistita illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame

Da: ennina13/12/2012 12:01:28
il primo motivo è risolto con la sentenza dell'adunanza plenaria . gli altri 2 di merito su cosa si fondano? c'è giurisprudenza che sappiate?

Da: Tutti o nessuno13/12/2012 12:03:34
si è confermata e ragazzi la travvia di parla delle date, il ricorso è stato introdotto necessariamente il 2007  PRIMA che venisse approvato il D.lgs 104/2010 quindi il riferimento all'art. 119, a mio avviso, non è pertinente!

Da: mar9013/12/2012 12:26:29
qualcosa x iniziaRE????

Da: stellaesaurita13/12/2012 12:29:48
avete scritto già qualcosa

Da: Tutti o nessuno13/12/2012 12:38:56
l'adunanza plenaria dice tutto.

traccia quasi banale...

Da: mar9013/12/2012 12:40:07
FATE UNo SCHEMaaaaa

Da: cix13/12/2012 12:47:35
avete sentenze appello penale?

Da: spiritello13/12/2012 12:55:05
ritengo che sulla fondatezza dei due motivi sollevati non sia il caso di soffermarsi nello svolgimento dell'atto...la traccia è chiara nel focalizzare sulla questione dell'eccepito difetto d'interesse (risolto dalla Adunanza Plen. 1/2012), e del resto nemmeno riferisce quali siano stato le deduzioni svolte in proposito dalla controinteressata...Peraltro risalendo alla sentenza del primo grado di giudizio poi definito dall'Adunanza Plen. (Tar Piemonte, 2931/2008), si evince che la censura relativa allo scomputo degli oneri fiscali è infondata.

Da: Fra13/12/2012 12:56:02
non dilungatevi troppo sul project financing, trovate utili spunti sul codice nel DLGS 163/2006 art. 153 (nuova disciplina, ma le sentenze indicano tutto)

Schema
Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per .....
MEMORIA
(RIC. N. ..... - ud. ..........)
Per la società Y, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv....
contro
il Comune di Alfa, in persona dell'Ill.mo Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv....
nonchè contro
la società W, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv....
*
In prossimità dell'udienza pubblica fissata per il giorno ......... la scrivente difesa, nel riportarsi al ricorso e a tutti i documenti versati in atti, visti gli scritti difensivi delle controparti costuitesi in giudizio, intende formulare le seguenti brevi considerazioni

I- Sulla carenza di interesse
adunanza plenaria 1/2012
II - in ordine al progetto di W
(si spieghi argomentando quello che spiega la traccia: progetto non accoglibile perchè 427 posti auto invece dei richiesti 457. Aggiungere sentenze, cercare sul codice degli appalti)
III - Sul computo del valore economico del finanziamento per la riqualificazione della Piazza
(si spieghi argomentando quello che spiega la traccia argomentando sui punteggi assegnati)
PQM
si chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese diritti ed onorari.
Data e luogo
Avv.

Da: mar9013/12/2012 13:02:11
qualcosaa in più

Da: mar9013/12/2012 14:06:33
niente??

Da: luky8313/12/2012 14:14:37
....per l'atto di civile...qlc mi sa dire perchè la prova testimoniale è inammissibile?

Da: Tutti o nessuno13/12/2012 14:16:07
ovviamente non va il mandato perché la memoria difensiva è a favore del ricorrente.

Da: tervin13/12/2012 15:05:29
atto di amministrativo niente?

Da: Mister Magorium13/12/2012 15:23:42
l'atto civile è molto incasinato vi consiglio di fare amministrativo

Da: alex 8013/12/2012 15:58:00
1.- In ordine all'interesse della ricorrente Società Y
Giova chiarire preliminarmente che secondo la disciplina applicabile ratione temporis (art. 37-bis e ss., legge n. 109 del 1994) la procedura di project financing si articolava in tre fasi: la prima si concludeva con la scelta del promotore finanziario, il cui progetto veniva posto a base di una successiva gara (seconda fase); in esito a tale gara, si apriva una procedura negoziata senza bando in cui venivano poste in comparazione la proposta del promotore e le due migliori proposte selezionate nella precedente gara.
Il promotore aveva una indubbia posizione di vantaggio in quanto: (i) era il suo progetto ad essere posto a base della successiva gara; (ii) rimaneva aggiudicatario se nella gara non vi fossero altre offerte (art. 37-quater, legge n. 109 del 1994; (iii) nella procedura negoziata aveva il c.d. diritto di prelazione, ossia il diritto di "adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore risulterà aggiudicatario della concessione" (art. 37-ter, legge n. 109 del 1994).
La scelta del promotore finanziario, ossia della proposta migliore ritenuta di pubblico interesse, è atto sì discrezionale della stazione appaltante, tuttavia sindacabile da parte del giudice amministrativo nei limiti del controllo di legittimità.
Il Consiglio di Stato ha infatti affermato che "la valutazione compiuta dall'amministrazione in ordine all'interesse pubblico delle proposte presentate è certamente sindacabile dal giudice amministrativo, seppure nell'ambito del giudizio di legittimità connaturato al processo. La presenza di aspetti di stretta discrezionalità amministrativa non elide la necessità di rispettare alcune essenziali regole di trasparenza e ragionevolezza, tanto più rilevanti quando la valutazione delle proposte si svolga in un contesto comparativo (…), sulla base di limiti imposti dallo stesso ente pubblico ed esplicitamente correlati alla formazione di una specifica graduatoria, basata su punteggi attribuiti da una commissione imparziale e dotata di specifiche competenze tecniche" (Cons. St., sez. V, 11 settembre 2007 n. 4811; in termini, Cons. St., sez. V, 23 marzo 2009 n. 1741, Cons. St., ad. plen., 15 aprile 2010 n. 2155).
Mette conto rilevare che l'atto con cui la stazione appaltante dichiara che la proposta del soggetto escluso non è di pubblico interesse è autonomamente lesivo e immediatamente impugnabile (Cons. St., sez. V, 20 maggio 2008 n. 2355; Cons. St., sez. IV, 13 gennaio 2010 n. 75).
Inoltre, l'interesse a contestare l'ammissione alla gara intermedia che segue la scelta del promotore sorge solo all'esito della conclusione della terza fase (la procedura negoziata) (Cons. St., sez. V, 17 novembre 2006 n. 6727; Cons. St., sez. V, 5 luglio 2007 n. 3814; Cons. St., ad. plen., 15 aprile 2010 n. 2155).
In base a tale quadro normativo, il procedimento di project financing è articolato in sub procedimenti, il primo dei quali, che si conclude con la selezione del promotore, è il "cuore" dell'intera procedura.
Tale è il ruolo centrale e preponderante della fase di scelta del promotore.
In proposito, l'Adunanza Plenaria ha ritenuto che il procedimento di scelta del promotore sia autonomo rispetto alla successiva fase articolata in gara e procedura negoziata (così la decisione 15 aprile 2010 n. 2155 dell'adunanza plenaria).
Quel che conta comunque non è tanto il controverso e sfumato concetto di "autonomia", quanto la lesività o meno dell'atto di chiusura di questa prima fase.
A tal proposito, si rammenta che, da un lato, la selezione del promotore crea, per il soggetto prescelto, una posizione di vantaggio certa e non meramente eventuale, atteso che il suo progetto è posto a base della successiva gara e che, ove anche nella gara vengano selezionati progetti migliori di quello del promotore, quest'ultimo ha un diritto potestativo di rendersi aggiudicatario, adeguando la propria proposta a quella migliore; se poi non esercita tale diritto di prelazione, il promotore vanta l'alternativo diritto al rimborso forfetario delle spese sostenute per la presentazione della proposta, nella considerevole misura del 2,5% del valore dell'investimento (art. 37-quater, comma 4 e art. 37-bis, comma 1, legge n. 109 del 1994).
Diversamente, per i concorrenti non prescelti, la selezione di un altro promotore determina un definitivo arresto procedimentale, atteso che il loro progetto non sarà posto a base della successiva gara e che non vanteranno né il diritto ad essere aggiudicatari in mancanza di altre proposte, né il diritto di prelazione, né il diritto al rimborso delle spese sostenute.
E' vero che possono partecipare alla successiva gara, ed esserne vincitori se presentano un progetto migliore di quello del promotore: ma sono in una posizione di pati rispetto al diritto potestativo di prelazione del promotore.
In definitiva, il bene della vita nel procedimento di project financing è il conseguimento della concessione sulla base del progetto presentato nella prima fase, sicché, se tale progetto non viene selezionato come di pubblico interesse, è immediatamente leso l'interesse a conseguire la concessione sulla base del proprio progetto.
A tali conclusioni è giunta l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 2012.
Sicché la scelta del promotore che non venga tempestivamente impugnata non potrà più essere contestata dopo la conclusione dell'intero procedimento.
L'onere di immediata impugnazione dell'atto di scelta del promotore garantisce infatti che in tempi rapidi (attesa l'applicabilità dello speciale rito abbreviato per i contratti pubblici) si raggiunga certezza sulla legittimità della scelta della procedura, con evidente vantaggio per i successivi snodi della stessa.
Le conclusioni raggiunte dall'Adunanza Plenaria n. 1 del 2012, per quanto riferite alla disciplina, non più vigente, dettata dagli artt. 37-bis e ss., legge n. 109 del 1994, trovano conferma anche nella vigente disciplina del project financing, recata dall'art. 153, d.lgs. n. 163 del 2006 e successive modificazioni.
Alla stregua della normativa sopravvenuta la scelta del promotore è frutto di una vera e propria gara con prefissione di criteri selettivi e requisiti, per la valutazione comparativa delle diverse proposte (art. 153, commi 7, 8, 9, d.lgs. n. 163 del 2006).
In esito a tale gara, o il promotore diviene senz'altro aggiudicatario, previe eventuali modifiche progettuali (art. 153, comma 10), o si apre una successiva negoziazione, nella quale al promotore è riconosciuto il diritto di prelazione o, in alternativa, il diritto al rimborso forfetario delle spese sostenute per la presentazione della proposta (art. 153, comma 15), nella considerevole misura del 2,5% del valore dell'investimento (art. 153, commi 9 e 12).
Anche quando le proposte vengano presentate autonomamente senza previo bando della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 153, comma 16, al promotore prescelto spetta il diritto di prelazione in caso di procedura di concessione o pubblica gara, ovvero quanto meno il diritto al rimborso delle spese in caso di procedura di dialogo competitivo (art. 153, comma 18).
E' dunque ancor più evidente la posizione di vantaggio che deriva dall'essere scelto come promotore e quindi l'interesse a contestare tale scelta.
Pertanto, nel procedimento di project financing, articolato in più fasi, la prima delle quali si conclude con la scelta, da parte della stazione appaltante, del promotore, l'atto di scelta del promotore determina una immediata posizione di vantaggio per il soggetto prescelto e un definitivo arresto procedimentale per i concorrenti non prescelti; tale atto è pertanto lesivo e deve essere immediatamente impugnato dai concorrenti non prescelti, senza attendere l'esito degli ulteriori subprocedimenti di aggiudicazione della concessione.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'eccezione avanzata dalla società controinteressata deve essere disattesa.

Da: Fra13/12/2012 16:24:46
più dello schema dato che volete?
se non si sa sviluppare una traccia così semplice con l'aiuto oltremodo ricevuto è meglio lasciar perdere...
il compito a dire tanto viene di 5 pagine

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