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CONCORSO DS: ORALI IN CAMPANIA
75409 messaggi, letto 1419038 volte

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Da: Grillo parlante/Sincerità07/02/2013 18:00:09
X Chi

Tu che scrivi "avventutiero" come facevi ad essere sicura di aver superato gli scritti?
Rispondi

Da: Grillo parlante/Sincerità07/02/2013 18:00:19
X Chi

Tu che scrivi "avventutiero" come facevi ad essere sicura di aver superato gli scritti?
Rispondi

Da: vera campana07/02/2013 18:00:23
a.d. es. guarda tutti i numeri (sono tanti)
Rispondi

Da: CHI07/02/2013 18:02:04
certo che ero sicura di superare gli scritti. ho studiato per quello e chi non l'ha fatto era di sicuro un avventuriero
Rispondi

Da: chicciolina07/02/2013 18:02:43
il 50% di infelicità!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: x i ricorrenti bocciati07/02/2013 18:10:42
Prendo in prestito questa bella definizione che ho letto qua e ve la dedico
"... una discarica di rifiuti sarebbe più pulita."
Dovevo andare domani, vi maledico con tutta me stessa, che vi colga qualunque guaio
Rispondi

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Da: x i ricorrenti bocciati07/02/2013 18:12:26
e dimenticavo, tanto voi sempre ignoranti restate e un altro concorso non lo superate, solo il tar vi apprezza, come si dice....chi si somiglia si piglia
Rispondi

Da: Non dite sciocchezze07/02/2013 18:25:08
impugnate le sospensive al CdS così ammetteranno tutti giustamente agli orali.
Rispondi

Da: VI HO SEMPRE07/02/2013 18:25:39
detto  che era presente un "silenzio assordante". Vi siete resi conto che non era uno scherzo?
Rispondi

Da: Condizione necessaria07/02/2013 18:31:26
1) gli ammessi con riserva perché non hanno superato la preselettiva
     devono andare fuori;
2) Gli ammessi con riserva perché non hanno i titoli previsti dal bando
     devono andare fuori;
3) si rivedano tutti gli scritti e vadano fuori tutti quelli che hanno             eventualmente plagiato;
4) Vadano fuori ancora tutti quelli che risulteranno dopo la revisione degli scritti con votazioni insufficienti.
Credo che su questo tutti possono concordare.
Rispondi

Da: Condizione necessaria07/02/2013 18:32:09
per te e dolo per te mi dispiace TAnto.
Rispondi

Da: Condizione necessaria07/02/2013 18:33:25
solo e non dolo
Rispondi

Da: posso perdere07/02/2013 18:38:33
tutto ma non te

http://www.youtube.com/watch?v=ugCyZdkV57s
Rispondi

Da: rooooo07/02/2013 18:41:15
REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente


ORDINANZA


sul ricorso numero di registro generale 344 del 2013, proposto da: Tommasina La Rocca, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Bonito, con domicilio eletto presso Angelo Bonito in Napoli, C. Direzionale Is. F/12;



contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e l'Ufficio Scolastico Regionale per Campania, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Napoli, via Diaz 11;


nei confronti di

Anita Emmi, Giuliana Zoppoli, Gilda Tortora;


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento della commissione giudicatrice insediata presso l'Ufficio scolastico regionale per la Campania del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali, bandito con decreto del 13.7.2011 e pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 56 del 15.7.2911

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio Scolastico Regionale Per Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2013 il dott. Antonino Savo Amodio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;




A) Considerato che, ad un sommario esame, sono ravvisabili le condizioni di cui all'art. 55 cod. proc. amm., in quanto appaiono sussistere i profili di incompatibilità ex art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, denunciati con riguardo alle posizioni di alcuni componenti della commissione giudicatrice;

Rilevato, poi, che la ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto a tre soli controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione dell'elenco impugnato ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato, in proposito, che:

- la notificazione per pubblici proclami è prevista dall'art. 41, comma 4, cod. proc. amm., nonché analiticamente disciplinata dall'art. 150 cod. proc. civ.;

- l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. stabilisce, inoltre, che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ.";

- in considerazione dei margini di discrezionalità operativa riservati dall'art. 41, comma 5, cod. proc. amm. al giudice amministrativo, cui è demandata la determinazione delle modalità di notifica, il successivo art. 52, comma 2, può applicarsi, ad avviso del Collegio, anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, consentendo di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito Internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

Ritenuto, pertanto, che il procedimento per la notifica per pubblici proclami può essere articolato secondo le modalità e nei termini seguenti:

- l'avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale dovrà contenere le seguenti indicazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di Registro Generale del procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) gli estremi del principale provvedimento impugnato; e) l'indicazione dei nominativi dei controinteressati ed il testo integrale del ricorso sono consultabili sul sito Internet dell'amministrazione competente (nel caso di specie, hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami);

- parte ricorrente dovrà, quindi, aver cura: a) che l'avviso sia pubblicato sulla Parte Seconda della Gazzetta Ufficiale, con le modalità innanzi descritte, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) successivi; b) che siano inseriti sul sito del Ministero della Istruzione il testo integrale del ricorso e l'indicazione nominativa dei controinteressati (così come desumibili dall'elenco approvato con D.D.G. dell'Ufficio scolastico regionale della Campania prot. n.AOODRCA.9460 del 30.10.2012); inoltre, in calce al testo del ricorso dovranno essere puntualmente riportati i seguenti estremi identificativi del provvedimento impugnato: "decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania, prot. n. AOODRCA.9460, del 30 ottobre 2012, recante l'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove orali del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, indetto con d.d.g. 13 luglio 2011", nonché il seguente avviso: "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Ottava Sezione del TAR Campania del …, n. …, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati"; c) di richiedere tale inserimento sul sito Internet, tramite apposita istanza alla predetta Amministrazione, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza; alla richiesta deve seguire il deposito, presso la segreteria del Tribunale adito, della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi al termine predetto (30 gg.); d) che il ricorso integrato dall'avviso non sia comunque rimosso dal sito dell'amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale;

Ritenuto, infine, che:

- una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia potrà essere definita nel merito;

- ai fini del decidere in tale sede, occorre acquisire i verbali della commissione giudicatrice, relativi alle operazioni di elaborazione delle tracce ed all'espletamento delle prove scritte;

- appare equo compensare interamente tra le parti le spese relative alla presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) accoglie la suindicata domanda cautelare e per l'effetto sospende l'ulteriore espletamento della procedura concorsuale;

- ordina che si provveda all'integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini di cui in motivazione;

- ordina al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di ottemperare all'incombente istruttorio di cui in motivazione, mediante deposito della documentazione richiesta, nonché di ogni altro documento ritenuto utile presso la segreteria della Sezione, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione e/o notificazione a cura di parte della presente ordinanza;

- fissa alla data del 3 luglio 2013 l'udienza pubblica per la decisione della controversia nella sede di merito;

- spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:



Antonino Savo Amodio, Presidente, Estensore

Paolo Corciulo, Consigliere

Gianluca Di Vita, Primo Referendario





   
   
IL PRESIDENTE, ESTENSORE  
   
   
   



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/02/2013

Rispondi

Da: rooooo07/02/2013 18:45:22
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) accoglie la suindicata domanda cautelare e per l'effetto sospende l'ulteriore espletamento della procedura concorsuale;

I'm sorry....
Rispondi

Da: azione legale07/02/2013 18:46:22
anp caccia gli attributi!


Rispondi

Da: ora vedremo07/02/2013 18:50:15
certo non staremo fermi ad aspettare il grande imbroglio dei ricorrenti e dei protettori che li difendono e io spero, e concordo con prima volta, che ora non ci divideremo tra noi idonei, chi ha fatto il colloquio e chi non l'ha fatto devono stare dalla stessa parte, mi informerò prima di aderire ad un ricorso, non vorrei che gli idonei fino alla lett.d usassero noi che veniamo dopo per avere un diritto acquisito dopo l'orale che hanno fatto. O tutti uguali o niente.
Rispondi

Da: Grillo parlante/Sincerità07/02/2013 18:52:25
X ora vedremo

Il grande imbroglio l'avevate fatto voi e ora è manifesto a tutti.
Rispondi

Da: Condizione necessaria07/02/2013 18:56:55
Io proporrei di stare tutti uniti e chiedere di dare visibilità e giustizia tra tutti i concorrenti, ammessi e non ammessi agli orali. Certo che chi non è stato promosso al colloquio è in un'altra fattispecie.
Rispondi

Da: Condizione necessaria07/02/2013 18:57:44
Pure io dico ANP caccia gli attributi!!!
Rispondi

Da: ho trovato questi post interessanti07/02/2013 19:00:46
Condicio sine qua non  è che quando sarà tempo si sentirà nel cielo e verrà annunciato da quattro angioloni con la tromba in bocca. Ci ritireremo nelle nostre "presidenze" e dirigeremo come mai si è saputo fare. Cambieremo la scuola campana, perché lo merita. Sarà presa come esempio dal resto del mondo. Ciò accadrà nel tempo previsto.
Quando sarà il momento tutti (sindacati, politici ecc.) vorranno prendersi il merito di ciò. Correranno per dire è stata abilità mia. Ma noi sappiamo che non è vero.
Rispondi

Da: Dante Alighieri (dal Paradiso)07/02/2013 19:01:38
Mentr'ero su una nuvola in contemplazion del mio Signore
mi è giunto dalla cara Terra un assordante clangore.
Notizia sconvolgente si è diffusa in terra campana:
par proprio che il tribunal abbia fatto cosa strana,
decidendo di relegar tutti nel Limbo cinque mesi
lasciando, ordunque, tutti gli atti concorsuali sospesi.
Che mai accadde per giustificar tal duro gesto?
Non potean -dico io- accorgersene più presto?
Se alcuni commissari compatibili non erano
con l'alto compito che portar avanti doveano,
non v'era forse il modo di impedire che costoro
danneggiasser tutti, perdendo ogni decoro?
Or'io mi chiedo, e risposta pur non trovo,
se sia possibil rifar tutto di nuovo,
visto che ormai tanti valorosi concorrenti
trionfato già avean, ed eran ben contenti.
Somma inigiustizia verrà dunque perpetrata
qualsiasi sia la soluzion che verrà trovata.
A questo punto ho la netta impressione
che sia stia giocando con la vita delle persone,
muovendo con i fili, come marionette,
professionisti seri e persone schiette.
Mai avria pensato che finisse tanto male
questa pur bizzarra avventura concorsuale;
altro non resta che aspettar pazienti
gli sviluppi che prenderan i futuri eventi.
Il mio pensiero e tutta la mia comprensione
va a color che giunti eran alla felice conclusione
di un tal percorso sì arduo e faticoso
ed ora attendean, con cuore speranzoso,
di coronare alfine il loro grande sogno
ma che ora di attendere han bisogno
perché questa sentenza mette in dubbio tutto
e questo, amici cari, è davver molto brutto!
Rispondi

Da: ora vedremo07/02/2013 19:05:35
no, condizione necessaria, non sono unito ai bocciati alla preselettiva e ai bocciati agli scritti, io sono stato ammesso all'orale e ho conquistato i miei diritti.I bocciati con me non hanno niente a che fare e con loro non ci sto.
Rispondi

Da: CHE SCHIFO schifissimo07/02/2013 19:07:21
Almeno sappiamo i loro nomi, quelli che hanno fatto tutto questo dovranno notificare il ricorso a tutti noi. non vedo l'ora di leggere i NOMI DI TUTTI QUEI CIUCCI CHE SI ARRAMPICANO AI LORO AZZECCAGARBUGLI PUR DI SCIPPARE UN POSTO NON MERITATO
Rispondi

Da: x  posso perdere07/02/2013 19:09:10
e tu tieni sempre la stessa capa, noo?
Ma svegliati, l'amore ti imbambola, lo vedi come era inc@@@@@a la tua prima?
Lei sì che ragiona, altro che amore, quella pensa ai fatti.
Rispondi

Da: Fatima D.07/02/2013 19:13:20
Secondo me chi, come me, ha già sostenuto e superato il colloquio orale non ha nulla da temere in ogni caso. Se pure il TAR e il CdS dovessero annullare tutti gli atti della commissione, disponendo la ripetizione della fase scritta e orale, noi abbiamo ormai acquisito un diritto inalienabile. Mi dispiace per chi attendeva di sostenere il colloquio, ma ciò che è fatto è fatto.
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Da: A dante07/02/2013 19:14:21
non ci azzecchi proprio!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: Povero diritto amministrativo07/02/2013 19:15:29
Ma come si può sostenere un'assurdità di tale genere!!!!!
Rispondi

Da: Non sono d''accordo07/02/2013 19:16:11
Dante, nella sua onestà intellettuale, ha detto cose molto giuste.
Rispondi

Da: dai che07/02/2013 19:17:16
il concorso lo rifate tutti..
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