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CONCORSO DS: ORALI IN CAMPANIA
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Da: Tranquilli ! 21/09/2015 19:04:44
A parte il concorso,
è giusto, è legale che il nostro contratto sia ancora bloccato ?

È giusto, è legale essere valutati unilateralmente, cioè senza preventiva definizione e concertazione delle regole del gioco ?

Ecc... Ecc... Ecc...

Vogliamo finirla di fare sempre la figura dei ciucci di fatica, vessati e pure bastonati ?

O le leggi le fanno solo i padroni del vapore, stiracchiandole e interpretandole esclusivamente a loro uso e consumo ?
Rispondi

Da: Ha ragione Tranquilli21/09/2015 20:35:12
È giunto il momento di mostrare i muscoli a questi pessimi sindacati campani, innanzitutto ritirando la fiducia che abbiamo ingenuamente riposto nei loro confronti e che è stata invece utilizzata per realizzare i propri affarucci privati ai nostri danni. Questa storia ora deve finire, dobbiamo perciò pensare di organizzarci rapidamente in gruppo per impiantare una grande protesta regionale finalizzata ad esportare verso l'esterno il nostro malessere e le schifezze che sono state compiute, che dopo l'iniziale exploit del febbraio 2014 sono state letteralmente ignorate dai media, rimanendo ingiustamente confinate nello stretto ambito della scuola e poi sfacciatamente soffocate dalla protervia di alcuni sindacati e dalla dirigenza campana.
Rispondi

Da: Conte aiutaci tu21/09/2015 20:45:06
Consiglio sindacale :abbandoniamo i sindacati che hanno aiutato gli idonei,senza aspettare la sentenza penale.

Consiglio politico:andiamo a votare e votiamo m5s,almeno loro si tagliano gli stipendi per creare nuovi posti di lavoro.
Che ne pensate dell'anief?
Rispondi

Da: consiglio spassionato21/09/2015 21:01:00
Consiglio spassionato=vatt a cuccà
Rispondi

Da: @ IL CONTE22/09/2015 01:01:21
Sono diversi giorni che manchi dal forum e nel frattempo molte sono le cose accadute che vanno nella direzione opposta a quella che dicevi tu. Ora se il senso di giustizia in te non è cambiato, è il caso che tu ci dica perchè  queste indagini stanno andando troppo per le lunghe. Non vorremmo rivedere in campo penale lo stesso opaco film già visto in ambito amministrativo.
Rispondi

Da: Notizie sul referendum22/09/2015 07:07:05
"... In esclusiva, ai microfoni de 'La Tecnica della Scuola', Pippo Civati ci racconta la sua idea di scuola e perchè è contrario a 'La Buona Scuola', uno dei provvedimenti simbolo dell'azione del governo Renzi:

Onorevole Civati, cosa non le piace della riforma della Scuola di Renzi e cosa invece va mantenuto?
La scuola di Renzi è meno laica, meno pubblica, meno collegiale e insomma per niente buona. La soluzione individuata per le assunzioni ha portato a esiti caotici e dolorosi. Troppe le deleghe che affidano al governo decisioni importanti su questioni fondamentali. Sinceramente salverei molto poco perché è molto poco in linea con quanto avevamo promesso agli elettori.

Perché il 'preside manager' rappresenta una minaccia per l'istituzione scolastica? E sull'educazione alla parità tra i sessi che molti hanno contestato qual è il suo pensiero?
La parità è fondamentale e non c'entra nulla con la peraltro inesistente teoria del gender. In Italia con il maschilismo che impera la parità è un concetto fondamentale che educa alla uguaglianza nella differenza. Il preside-manager, che abbiamo scelto come obiettivo della nostra proposta referendaria, è la norma-bandiera della legge ed è analoga alla figura del capo di partito che nomina i parlamentari, al trivellatore che decide a Roma quello che succede nelle comunità locali, al datore di lavoro che ha meno ostacoli non verso i licenziamenti dovuti ma a quelli discriminatori e illegittimi. Per di più apre spero involontariamente a dinamiche clientelari..."

Sarebbe gradito il sostegno dei cinque stelle. Sono o non sono contrari alla legge 107 ?

Il sud sta facendo la sua parte. La Campania è lenta tra le regioni del sud. Forte è l' apporto della Sicilia (Palermo e Catania in modo particolare) e della Basilicata.
Rispondi

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Da: X Tranquilli!22/09/2015 10:37:42
Sei un BES (di quelli certificati con D.F.). Però io ti spernacchio lo stesso:



PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR





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Cacca finale su di te:


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CONTENTO? O NE VUOI ALTRA?





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Rispondi

Da: Dal WEB22/09/2015 12:54:00
"Ferdinando Imposimato
Pres Renzi, non sono nè il pres Grasso nè la maggioranza nè la unanimità del Parlamento a decidere l'iter della riforma costituzionale, ma è la Costituzione. L'art 138 richiede su art 2 la doppia deliberazione conforme di Camera e Senato , che non c'è stata perchè Camera ha cambiato la preposizione nei in quella di dai . Ed è falso ciò che lei dice che c'è stata la doppia deliberazione conforme; per questo un accordo su questo punto sarebbe illegittimo: lo vieta la Carta. La Camera ha cambiato in modo sostanziale art 2. Chiediamo al Presidente della Repubblica di richiamare il presidente Renzi sulla osservanza dell'art 138 e dell'art 1 >, non secondo la volontà della maggioranza -"
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Da: Al solo pensiero che le scuole22/09/2015 16:27:04
oggi sono condotte da ds taroccati, incapaci e volgari come x tranquilli, viene la pelle d'oca. Spero tanto che i colpevoli di questa enorme sciagura siano al più presto severamente puniti dalla legge e costretti al risarcimento di tutti danni commessi. Il male che si fa agli altri non passa mai inosservato, perché prima o poi si ritorce contro chi lo fa.
Rispondi

Da: pure Volkswagen22/09/2015 16:59:53
...è stata sgamata, figurati se non sgameranno prima o poi pure questi qua :P
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Da: Concorso campano "regolare"22/09/2015 17:58:56
nonstante tutto questo:

Concorso per presidi: blitz nell'ufficio regionale scolastico. La procura di Napoli indaga sull'ultimo concorso per preside in Campania. Associazione per delinquere, abuso d'ufficio e falso, la Procura punta a fare chiarezza sulla gestione del concorso per dirigenti scolastici, notificando in queste ore decreti di perquisizione, ordini di esibizione e alcuni avvisi di garanzia. Indagine delegata alla Guardia di finanza di Torre Annunziata, sono in corso accertamenti e acquisizioni di documenti, sotto i riflettori l'ufficio regionale scolastico. Sono venticinque gli indagati, otto dei quali sono docenti vincitori di concorso dopo l'ultima prova scritta (all'inizio di febbraio) per l'accesso a un posto di dirigente scolastico. Gli altri indagati sono commissari di esame, un ex dirigente dell'ufficio regionale scolastico e sindacalisti. La guardia di finanza di torre annunziata ha anche trovato compiti scritto già fatti in una sede del sindacato.   Dalle indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Alfonso D'Avino e dal sostituto Ida Frongillo, è emerso che gli indagati avevano creato un meccanismo per favorire alcuni candidati al concorso. In particolare, sarebbe stata 'pilotata' la nomina di alcuni membri della commissione esaminatrice, grazie ai quali i candidati erano riusciti a conoscere con largo anticipo i quesiti della prova preselettiva. Inoltre - secondo l'accusa - si era riusciti a eludere l'anonimato delle prove scritte facendo pervenire ai componenti collusi della commissione giudicatrice gli incipit e le frasi finali dei candidati da favorire. Il materiale concorsuale di sei candidati è stato sequestrato.


Alcuni temi sono stati trovati nella disponibilità di un sindacalista, che figura tra gli indagati assieme a un funzionario del miur, a un ex dirigente dell'ufficio regionale scolastico e ad un'altra ventina di persone coinvolte nello scandalo del concorso per un posto da dirigente scolastico. Eccola la traccia che ha spinto la procura di Napoli a schiacciare l'acceleratore e a firmare alcuni decreti di sequestro preventivo. Sono sei i docenti che hanno passato con esito positivo lo scritto per un posto da preside, da ieri raggiunti dal blitz della guardia di finanza di torre annunziata, nell'ambito di un'inchiesta condotta dal capo del pool mani pulite, il procuratore aggiunto Alfonso D'Avino e dal pM Ida Frongillo. Abuso d'ufficio, truffa e falso sono le accuse di cui rispondono in concorso, nell'ambito di una vicenda che punta a verificare anche un possibile (ma al momento non contestato) sfondo associativo. Stando alla ricostruzione investigativa, ci sarebbero state vere e proprie cordate che si sono fronteggiate - più o meno con gli stessi mezzi - in occasione dei testi scritti (un anno e mezzo fa) e gli orali (tenuti solo qualche giorno fa). In questo senso, è emerso che una delle candidate indagate era legata sentimentalmente all'ex funzionario del miur coinvolto negli accertamenti di poche ore fa, mentre altri candidati avrebbero avuto i propri sponsor tra commissari di gara e ufficio regionale.


http://www.ilmattino.it/napoli/scuola_concorso_avvisi_napoli/notizie/540381.shtml

Rispondi

Da: Interessante e utile22/09/2015 18:17:33
Fonte: La chiusura delle indagini preliminari.
(www.StudioCataldi.it)
Le indagini devono essere concluse nel termine di sei mesi o di un anno (qualora si tratti di reati gravi) dal giorno in cui il nome dell'indagato è stato iscritto nel registro delle notizie di reato o, se si tratta di reati perseguibili a querela, istanza o richiesta, dal giorno in cui tali atti pervengono al p.m. (art. 405 c.p.p.).

Prima che scada il termine previsto per la chiusura delle indagini il p.m. può chiedere al giudice, che ne dà notizia all'indagato e all'offeso dal reato i quali hanno facoltà di presentare memorie nel termine di 5 giorni, una proroga di sei mesi purché ricorra una giusta causa (quando la proroga è chiesta per la prima volta). La richiesta deve contenere l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano. Nei casi di particolare complessità delle indagini o di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato, il p.m. può chiedere ulteriori proroghe, ciascuna per un tempo non superiore a sei mesi (art. 406, commi 2 e 2 bis, c.p.p.), salvo che si proceda per i reati di cui agli artt. 572, 589, 2° comma e 590, terzo comma e 612-bis c.p. per i quali la proroga può essere concessa una sola volta. 
La durata complessiva delle indagini preliminari non può in ogni caso superare diciotto mesi o due anni (qualora si tratti di reati gravi) (art. 407 c.p.p.).
Il G.I.P. potrà concedere o negare la richiesta proroga con ordinanza adottata in camera di consiglio o fissare dinanzi a sé un'udienza di cui darà notizia al P.M., all'indagato e alla persona offesa dal reato.
Secondo il disposto dell'art. 407, comma 3, c.p.p., qualora il p.m. non eserciti l'azione penale e non richieda l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine preliminare compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. La preclusione, non opera nei confronti del compimento di qualsiasi attività processuale, ma solo per "quegli atti che, per contenuto o funzione, riguardano le indagini stesse ovvero l'acquisizione delle prove, con la conseguenza che anche a termine scaduto, nel caso in cui il p.m. non abbia ancora esercitato l'azione penale e il procuratore generale quello di avocazione, il p.m. può richiedere e il giudice provvedere all'applicazione delle misure cautelari e, in particolare, del sequestro preventivo, atteso che questo non è atto ad efficacia probatoria" (Cass. Pen. n. 12294/2001).
Al termine delle indagini il p.m. può:
- chiedere l'archiviazione della notizia di reato (obbligatoriamente nel caso previsto dall'art. 405, comma 1-bis, c.p.p., quando la Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e non sono stati acquisiti successivamente ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini), informandone la persona offesa che può proporre opposizione entro dieci giorni chiedendo "la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova" (art. 410 c.p.p.);
- esercitare l'azione penale, formulando l'imputazione, "nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio (art. 405, 1° comma, c.p.p.), entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato, ovvero di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), non prima di aver notificato all'indagato un avviso di conclusione delle indagini contenente "la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto", "l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia (…) e che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio" (art. 415 bis c.p.p.).
Di fronte all'eventuale inerzia dell'ufficio inquirente, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del p.m. negligente (Cass. Pen., sez. un., n. 16/2000), il sistema del codice di rito prevede lo specifico rimedio dell'avocazione delle indagini da parte del procuratore generale presso la Corte d'Appello.
Il potere di avocazione, disciplinato dagli artt. 412 e 413 c.p.p., rappresenta un mezzo di garanzia teso a rimediare all'inerzia e/o alle omissioni del p.m., oltre che uno strumento di sicurezza per assicurare l'epilogo del procedimento penale in caso di situazioni di stasi, anche involontarie, in ottemperanza al principio fondamentale dell'obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'ordinamento giuridico.
L'esercizio dell'avocazione comporta, di fatto, la sottrazione delle indagini all'organo inquirente a favore dell'ufficio del procuratore generale, per cui il legislatore codicistico si è preoccupato di stabilire specificamente le ipotesi in cui ciò possa avvenire.
Secondo il primo comma dell'art. 412, 1° comma, c.p.p., infatti, l'avocazione può essere esercitata, a seguito dell'inerzia del p.m., nelle sole due ipotesi tassativamente indicate dalla norma, ovvero: quando lo stesso non provveda ad esercitare l'azione penale oppure a richiedere l'archiviazione entro i termini stabiliti dalla legge o prorogati dal giudice.
L'avocazione prevista nelle suddette fattispecie è obbligatoria ed è destinata a prodursi automaticamente in presenza delle condizioni stabilite dal primo comma dell'art. 412 c.p.p.: a differenza, infatti, del potere facoltativo esercitabile nelle ipotesi di cui al comma 2 dello stesso articolo, di fronte all'inerzia o alle omissioni del p.m., il p.g. ha il potere-dovere di attivarsi avocando a sé l'esercizio delle indagini, determinando con ciò il trasferimento all'ufficio avocante dell'esercizio dell'azione penale prima spettante all'ufficio avocato.
Tuttavia, finché il procuratore generale non eserciti l'avocazione, rimane invariata la facoltà dell'organo inquirente di svolgere attività processuali, nel rispetto delle preclusioni stabilite per gli atti inerenti, per contenuto e funzione, le indagini preliminari, che sono inutilizzabili ex art. 407, comma 3, c.p.p.
Il decorso del termine per il compimento delle indagini preliminari, infatti, secondo l'indirizzo giurisprudenziale, "non determina la decadenza del pm dal potere di esercitare l'azione penale - finchè il p.g. non - abbia esercitato il suo potere di avocazione ai sensi dell'art. 412, comma 1, c.p.p." (Cass. Pen. n. 19883/2009).
Inoltre, al fine di permettere un controllo sulla presenza delle ragioni giustificatrici del ricorso all'avocazione da parte del procuratore avocante, l'art. 412 c.p.p. stabilisce che tale potere venga esercitato "con decreto motivato" e che il p.g., una volta svolte le indagini preliminari indispensabili, "formuli le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione". Viceversa, al fine di consentire al p.g. l'esercizio d'ufficio dell'avocazione delle indagini, l'art. 127 delle disposizioni di attuazione dispone che la segreteria del p.m. trasmetta, settimanalmente, al procuratore generale presso la corte d'appello, un elenco delle notizie di reato pendenti, contro persone note, per le quali non è stata ancora né esercitata l'azione penale né richiesta l'archiviazione nei termini di legge o di quelli prorogati dal giudice.
Qualora l'avocazione non venga esercitata d'ufficio, in presenza delle condizioni di pendenza del procedimento penale a causa dell'inerzia o dell'omissione del p.m., l'art. 413 c.p.p. legittima, infine, sia la persona sottoposta alle indagini che quella offesa dal reato, a chiedere al procuratore generale di attivarsi ..
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Da: Tranquilli !22/09/2015 18:58:47
Come si nota per l'ennesima volta, lo spernacchiatore folle, segaiolo impotente e rincitrullito, divoratore di porno on line, ora dirigente scolastico per meriti camorristici e regolarmente sputtanato per la sua mitica ciucciaggine, si esibisce in ciò che sa fare di meglio, cioè emettere peti asinini.

Poveretto ! E' il suo unico biglietto da visita !
Rispondi

Da: Secondo quanto22/09/2015 19:52:24
scritto nel post precedente, il termine per la chiusura delle indagini sarebbe già scaduto da un bel po', allora come mai dell'esito delle indagini ancora non sappiamo niente?
Rispondi

Da: Per i bocciati cronici 22/09/2015 19:59:46
ma ancora siete qui andate a studiare per il prossimo hahahahahahahahahahahaha
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Da: Chiariamo questo punto.22/09/2015 20:05:34
Codice di procedura penale
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 24 ottobre 1988, n. 250
Codice procedura penale [approvato con D.P.R. 22.09.1988, n.447]


LIBRO QUINTO. Indagini preliminari e udienza preliminare - TITOLO OTTAVO.Chiusura delle indagini preliminari

ARTICOLO 407
Termini di durata massima delle indagini preliminari
1. Salvo quanto previsto dall' articolo 393 comma 4 , la durata delle indagini preliminari non puo` comunque superare diciotto mesi.

2.La durata massima e` tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale, 291 ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291 quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma , e 630 dello stesso codice penale ;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita` delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalita` di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche` di piu` armi comuni da sparo escluse quelle previste dall' articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico, delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni:

7) delitto di cui all' articolo 416 del codice penale nei casi in cui e` obbligatorio l'arresto in flagranza;

7 bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. (2)

b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicita` di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;

c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero ;

d) procedimenti in cui e` indispensabile mantenere il collegamento tra piu` uffici del pubblico ministero a norma dell' articolo 371 .

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415 bis qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.

(1)



-----

(1) Il presente articolo è stato così modificato prima dall'art. 21, L. 08.08.1995, n. 332, poi dall' art. 17, L. 16.12.1999, n. 479 dall' art. 3, D.L. 24.11.2000, n. 341 dall' art. 5, L. 19.03.2001, n. 92 dall' art. 1, D.L. 05.04.2001, n. 98 dall'art. 1, D.L.18.10.2001, n. 374 e da ultimo dall'art. 6, L. 11.08.2003, n. 228, con decorrenza dal 07.09.2003.

(2) Il presente numero è stato così modificato prima dall'art. 1, c. 27, L. 15.07.2009, n. 94 con decorrenza dal 08.08.2009 e poi dall'art. 5 L. 01.10.2012, n. 172 con decorrenza dal 23.10.2012. Si riporta di seguito il testo previgente:

"7 bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'articolo�160;12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.".


Art. 393 c.p.p. Codice Procedura Penale


Articolo 393. 1. La richiesta è presentata entro i termini per la conclusione delle indagini preliminari e comunque in tempo sufficiente per l'assunzione della prova prima della scadenza dei medesimi termini e indica:

a) la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l'oggetto e le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale;

b) le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova;

c) le circostanze che, a norma dell'articolo 392, rendono la prova non rinviabile al dibattimento.

2. La richiesta proposta dal pubblico ministero indica anche i difensori delle persone interessate a norma del comma 1 lettera b , la persona offesa e il suo difensore.

2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti (1).

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano a pena di inammissibilità.

4. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere la proroga del termine delle indagini preliminari ai fini dell'esecuzione dell'incidente probatorio. Il giudice provvede con decreto motivato, concedendo la proroga per il tempo indispensabile all'assunzione della prova quando risulta che la richiesta di incidente probatorio non avrebbe potuto essere formulata anteriormente. Nello stesso modo il giudice provvede se il termine per le indagini preliminari scade durante l'esecuzione dell'incidente probatorio. Del provvedimento è data in ogni caso comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.

La Corte costituzionale con sentenza n. 77 del 10 marzo 1994 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non consente che nei casi previsti dall'Articolo 392 cod. proc. pen., l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare.

(1) Comma aggiunto dall'Articolo 13, comma 2, della L. 15 febbraio 1996, n. 66.





Rispondi

Da: @ ULTIMO POST22/09/2015 20:06:39
Anche tu devi prepararti il pigiamino a righe.
Fra poco vedrai il cielo a quadretti dal Grand Hotel "Poggioreale"....
Rispondi

Da: @ ULTIMO POST22/09/2015 20:07:38
Riferito naturalmente all' "idoneo" che ha scritto il post "per i bocciati cronici".
Rispondi

Da: Non dimentichiamo !22/09/2015 20:08:47
Concorso "regolare" nonostante tutto questo:

Concorso per presidi: blitz nell'ufficio regionale scolastico. La procura di Napoli indaga sull'ultimo concorso per preside in Campania. Associazione per delinquere, abuso d'ufficio e falso, la Procura punta a fare chiarezza sulla gestione del concorso per dirigenti scolastici, notificando in queste ore decreti di perquisizione, ordini di esibizione e alcuni avvisi di garanzia. Indagine delegata alla Guardia di finanza di Torre Annunziata, sono in corso accertamenti e acquisizioni di documenti, sotto i riflettori l'ufficio regionale scolastico. Sono venticinque gli indagati, otto dei quali sono docenti vincitori di concorso dopo l'ultima prova scritta (all'inizio di febbraio) per l'accesso a un posto di dirigente scolastico. Gli altri indagati sono commissari di esame, un ex dirigente dell'ufficio regionale scolastico e sindacalisti. La guardia di finanza di torre annunziata ha anche trovato compiti scritto già fatti in una sede del sindacato.   Dalle indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Alfonso D'Avino e dal sostituto Ida Frongillo, è emerso che gli indagati avevano creato un meccanismo per favorire alcuni candidati al concorso. In particolare, sarebbe stata 'pilotata' la nomina di alcuni membri della commissione esaminatrice, grazie ai quali i candidati erano riusciti a conoscere con largo anticipo i quesiti della prova preselettiva. Inoltre - secondo l'accusa - si era riusciti a eludere l'anonimato delle prove scritte facendo pervenire ai componenti collusi della commissione giudicatrice gli incipit e le frasi finali dei candidati da favorire. Il materiale concorsuale di sei candidati è stato sequestrato.


Alcuni temi sono stati trovati nella disponibilità di un sindacalista, che figura tra gli indagati assieme a un funzionario del miur, a un ex dirigente dell'ufficio regionale scolastico e ad un'altra ventina di persone coinvolte nello scandalo del concorso per un posto da dirigente scolastico. Eccola la traccia che ha spinto la procura di Napoli a schiacciare l'acceleratore e a firmare alcuni decreti di sequestro preventivo. Sono sei i docenti che hanno passato con esito positivo lo scritto per un posto da preside, da ieri raggiunti dal blitz della guardia di finanza di torre annunziata, nell'ambito di un'inchiesta condotta dal capo del pool mani pulite, il procuratore aggiunto Alfonso D'Avino e dal pM Ida Frongillo. Abuso d'ufficio, truffa e falso sono le accuse di cui rispondono in concorso, nell'ambito di una vicenda che punta a verificare anche un possibile (ma al momento non contestato) sfondo associativo. Stando alla ricostruzione investigativa, ci sarebbero state vere e proprie cordate che si sono fronteggiate - più o meno con gli stessi mezzi - in occasione dei testi scritti (un anno e mezzo fa) e gli orali (tenuti solo qualche giorno fa). In questo senso, è emerso che una delle candidate indagate era legata sentimentalmente all'ex funzionario del miur coinvolto negli accertamenti di poche ore fa, mentre altri candidati avrebbero avuto i propri sponsor tra commissari di gara e ufficio regionale.


http://www.ilmattino.it/napoli/scuola_concorso_avvisi_napoli/notizie/540381.shtml
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Da: Per : @ ULTIMO POST22/09/2015 20:12:39
Il pigiamino a righe non è offerto dalla società sportiva, assieme alla gratuità del vitto e dell'alloggio ?
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Da: A proposito di pigiamini a righe22/09/2015 20:18:37
Poichè l'amministrazione penitenziaria si trova in piena fase di spending review, non fornisce più ai propri ospiti i pigiamini a righe ma solo vitto e alloggio, oltre al divertimento che piace tanto allo spernacchiatore folle, cioè una sodomizzazione al mattino ed una alla sera prima di dormire.
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Da: Tu queste cose come le sai?22/09/2015 20:21:09
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Da: Allo spernacchiatore folle22/09/2015 20:43:14

Vorrei vederti mentre eserciti (si fa per dire) il ruolo di d.s.
Secondo me sei uno di quei coglioni che più coglioni non si può !

Con un tipo come te a dirigere (si fa per dire) una scuola c'è davvero da ridere o da piangere (a seconda dei punti di vista).

Hai pensato che potresti farti assumere allo Zoo di Napoli (ma come bestia di attrazione) ?
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Da: Il MIUR.....22/09/2015 20:49:19
... dovrebbe fare piazza pulita a Ponte della Maddalena.....
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Da: RIVELAZIONE22/09/2015 21:45:05
Lo spernacchiatore non è ancora ds. Ha prodotto domanda per essere assunto fuori regione e sperava di prendere presto possesso della agognata poltrona in pelle umana, ma ha beccato la fregatura: molto probabilemente gli istituti resteranno a reggenza fino a settembre prossimo. Nel frattempo la magistratura potrebbe agire e il sogno dello spernacchiatore potrebbe svanire....
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Da: ma andate a dormire......22/09/2015 21:46:13
vedete che brave che sono grillo e la sua sodale - per non dimenticare - anche detta - buonanotte - o che scriveva sotto svariati altri nick, tutti noiosi e scontati!
Sono sparite, si stanno fustigando e si danno i tormenti perchè sono state............
BOCCIATE!

BYE
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Da: Conte aiutaci tu22/09/2015 21:48:19
Consiglio sindacale :abbandoniamo i sindacati che hanno aiutato gli idonei,senza aspettare la sentenza penale.

Consiglio politico:andiamo a votare e votiamo m5s,almeno loro si tagliano gli stipendi per creare nuovi posti di lavoro.
Che ne pensate dell'anief?
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Da: pensate22/09/2015 21:54:33
invece ai nuovi vecchi ds messi in graduatoria aggiuntiva
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Da: @pensate22/09/2015 21:55:31
che significa?
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Da: ma22/09/2015 22:14:36
un giro sul sito usr campania mai?
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