>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

CONCORSO DS: ORALI IN CAMPANIA
75409 messaggi, letto 1419101 volte

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, ..., 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514 - Successiva >>

Da: ..-..-..-..-29/07/2015 12:36:04
"Abbiamo parlato la scorsa settimana della presa di posizione di Elena Donazzan, assessore regionale del Veneto, contro la riforma scolastica appena varata dal parlamento alcuni giorni fa. A questo proposito, la Donazzan, attraverso il comunicato stampa N. 955 del 28 luglio 2015, ha rivolto un appello ai deputati e senatori della regione affinchè venga garantito il buon funzionamento del sistema scolastico locale, messo in discussione e in pericolo dai contenuti della legge N. 107/2015.

Il messaggio dell'assessore all'Istruzione è rivolto a tutti, indipendentemente da quelli che sono gli orientamenti politici, perchè il fine che si intende perseguire è solo frutto del buon senso.

Elena Donazzan: 'Difendiamo l'offerta formativa del Veneto dai pericoli della Buona Scuola'
Il futuro della scuola del Veneto è in pericolo ed Elena Donazzan si è fatta portavoce della grande preoccupazione che serpeggia tra i cittadini in relazione alle scelte compiute dal governo. Viene posto in risalto il fatto che, alla regione tra le prime in assoluto in Italia come qualità dell'istruzione, il Ministero avrebbe riservato solo poco più del 3 per cento dei posti aggiuntivi (4.255) previsti dal piano assunzioni.

Se tutto ciò dovesse venire confermato, si tratterebbe, secondo Elena Donazzan, di una grave scorrettezza istituzionale nei confronti delle famiglie e dei studenti veneti e del loro diritto allo studio.

Il criterio che è stato adottato dal Miur per il piano straordinario di immissioni in ruolo non è affatto equo e razionale e ciò andrà a danneggiare in maniera irreparabile il tentativo di crescita dell'offerta formativa nella Regione.

Veneto in rivolta: 'Fermiamo la Buona Scuola fatta solo a parole'
La promessa 'Buona Scuola' che è stata annunciata per mesi dal governo è stata sistematicamente disillusa dalla realtà dei fatti: c'è da pensare, sostiene l'assessore all'Istruzione della regione Veneto, che si stia cercando di livellare la qualità dell'offerta formativa, ma verso il basso.

Pertanto, Elena Donazzan chiede a tutte le forze politiche di intraprendere ogni azione possibile affinchè venga fermata questa totale sperequazione, emersa palesemente dalle intenzioni del governo messe per iscritto nella nuova riforma scolastica."
Rispondi

Da: ..-..-..-..-29/07/2015 12:37:54
"Altro che Vaticano. I sindacati vantano un patrimonio immobiliare immenso, ma non pagano un solo euro di Ici. Questo grazie ad una legge, la numero 504 del 30 dicembre 1992 (in pieno governo Amato), che di fatto impedisce allo Stato italiano di avanzare richieste ai sindacati. E i soldi sottratti, o meglio non percepiti, dalle casse statali sono davvero tanti: la Cgil, ad esempio, sostiene di avere circa 3mila sedi in tutta Italia, ma si tratta di una specie di autocertificazione, in quanto i sindacati non sono assolutamente tenuti a presentare i loro bilanci. Solo un altro dei tanti privilegi dell'"altra Casta", come è stata brillantemente definita dal giornalista dell'Espresso Stefano Liviadotti, che con tale formula ha dato il titolo al suo libro/inchiesta sulla Triplice.
Se la Cgil dichiara 3mila sedi, la Cisl addirittura 5mila. E la Uil sarebbe in possesso di immobili per un valore di 35 milioni di euro.
La legge, però, paragona in modo del tutto immotivato i sindacati alle Onlus, ossia alle organizzazioni di utilità sociale senza scopo di lucro.
Senza scopo di lucro? I sindacati? Un paradosso.
Ma c'è di più. Cgil, Cisl, Uil, Cisnal (poi diventata Ugl) e Cida hanno ereditato immobili dai sindacati del Ventennio fascista, senza dover pagare tasse. Tutto secondo legge, in questo caso la 902 del 1977, che con l'articolo 2 disciplina la suddivisione dei patrimoni residui delle organizzazioni sindacali fasciste.

Non c'è da stupirsi: soltanto nella scorsa legislatura, 53 deputati e 27 senatori, quindi 80 parlamentari in totale, provenivano dalla Triplice. Logico che in parlamento si facciano leggi "ad personam", o meglio ad usum sindacati.
I regali più importanti, inutile dirlo, arrivano però sempre quando al governo c'è una coalizione di centro-sinistra.
Eccone alcuni: nel maggio 1997 il governo Prodi, per iniziativa del ministro della Funzione pubblica, Franco Bassanini, ha tirato fuori dal cilindro la legge 127, la quale grazie all'articolo 13 libera le associazioni dall'obbligo di autorizzazione nelle attività e nelle operazioni immobiliari. Con la finanziaria del 2000 vengono invece istituiti fondi per la formazione continua gestiti da sindacati e associazioni degli imprenditori. Ancora con il governo Amato, nel 2001 è fissato l'importo fisso per i patronati calcolato su tutti i contributi obbligatori versati da aziende e lavoratori agli enti.
Attraverso i patronati, i Caf (Centri di assistenza fiscale) e le deleghe sindacali sulle pensioni giungono fiumi di denaro nelle casse dei sindacati. Un meccanismo infallibile: i patronati si occupano di previdenza, richieste di aumento e pratiche di invalidità. E per ogni pratica l'Inps rimborsa. L'assistito del patronato è però logicamente anche un potenziale cliente dei Caf: i Centri di assistenza fiscale, nati ovviamente con la sinistra al governo (Amato, anno 1992), compilano le dichiarazioni dei redditi e le spediscono via internet all'Inps. Ad ogni spedizione corrisponde un rimborso, anche se i costi sono pressoché azzerati.
In soccorso dei Caf è arrivato persino il decreto legislativo 241 del 1997, governo D'Alema, che concedeva loro l'esclusiva sulla verifica dei dati inseriti sui 730. Costringendo il Ministero delle Finanze a elargire un rimborso per ogni 730 inviato dai Caf.
Peccato che tale decreto sia stato "bastonato" nel 2006 dalla Corte di Giustizia Europea, senza che nessun quotidiano nazionale sempre attento alle sanzioni europee ne abbia dato notizia. Ma su internet la notizia si trova.
Alla fine le entrate che derivano dai tesseramenti, la cui revoca è pressoché impossibile, sono quelle meno importanti.
Allora, i sindacati davvero meritano agevolazioni fiscali?

Questo articolo è stato letto 16383 volte"
Rispondi

Da: ecco29/07/2015 13:03:39
N. 03012/2012REG.PROV.COLL.

N. 00439/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 439 del 2009, proposto dal Signore Falco Vincenzo, rappresentato e difeso dagli avvocati Camillo Lerio Miani e Francesco Miani, con domicilio eletto presso l'avvocato Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia, 50;


contro

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Direzione generale della Campania, Ufficio dirigenza scolastica regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione per gli esamini a dirigente scolastico;


per la riforma

della sentenza n. 2159 del 2008 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, Sezione ottava.




Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2012 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Marone e l'avvocato Lerio Miani Camillo.




FATTO e DIRITTO

1.- Il Sig.re Falco ha partecipato al «corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici», bandito con decreto direttoriale della direzione generale del personale della scuola dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) del 22 novembre 2004.

La procedura concorsuale si articolava nelle seguenti fasi: a) selezione per titoli; b) concorso di ammissione consistente in due prove scritte e in una prova orale; c) periodo di formazione; d) esame finale (art. 3 del bando).

Il Sig.re Falco ha superato la prima fase ed è stato ammesso a sostenere le prove scritte consistenti nella stesura di un saggio e nella predisposizione di un progetto per le quali era richiesta una votazione di almeno 21/30. Avendo ottenuto al «saggio» una valutazione insufficiente pari a 16/30, egli non è stato ammesso a sostenere la prova orale.

Il Sig.re Falco, ritenuta illegittima tale valutazione, col ricorso di primo grado ha impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli: l'atto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per la Campania del 12 aprile 2006, che conteneva l'elenco degli ammessi alle prove orali, nella parte in cui non includeva il suo nominativo e l'atto dello stesso direttore che ha disposto la pubblicazione del predetto elenco; la nota della direzione generale che ha comunicato il punteggio assegnato disponendo la sua esclusione dalla fase successiva del concorso; «l'eventuale graduatoria definitiva» degli ammessi al corso-concorso, dopo l'espletamento delle prove orali.

A fondamento del ricorso sono stati addotti i seguenti motivi, riportati in sintesi: violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa; violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere; violazione e falsa applicazione del d.p.c.m. 30 maggio 2001, n. 341 (Regolamento relativo ai criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici) e del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado); violazione ed erronea applicazione della nota MIUR. del 28 novembre 2005, n. 2100. E' stato chiesto, altresì, l'accertamento del diritto di accesso agli atti relativi agli elaborati di altri candidati.

1.1.- Il Tribunale adito, con sentenza n. 2159 del 2008, ha dichiarato non fondato il ricorso.

2.- La ricorrente di primo grado ha proposto appello avverso la predetta sentenza per i motivi, indicati nei successi punti, volti a dimostrare la erroneità della sentenza e la consequenziale illegittimità degli atti impugnati.

2.1.- L'amministrazione intimata, con l'atto indicato in epigrafe, si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello.

2.2.- Con atto del 22 febbraio 2012, l'appellante ha chiesto il rinvio dell'udienza pubblica di discussione del 6 marzo 2012, in quanto ha prospettato l'ipotesi di una sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, poiché, nella legge di conversione del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, poteva essere inserita una disposizione che avrebbe consentito ai soggetti per i quali è pendente un contenzioso relativo alla partecipazione ai concorsi a dirigenti scolastici di ottenere un incarico provvisorio di direzione della durata di un anno scolastico rinnovabile fino alla copertura dei posti vacanti destinati ai vincitori del concorso ordinario.

Nel corso dell'udienza di discussione, il presidente del collegio ha respinto l'istanza di rinvio, rilevando che una eventuale sopravvenuta carenza di interesse si sarebbe potuta rappresentare con una nota, depositata presso la Segreteria della Sezione, di cui il collegio avrebbe tenuto conto.

A seguito del passaggio in decisione della causa, la parte non ha depositato ulteriori atti.

3.- L'appello non è fondato.

3.1- Con un primo motivo si assume la illegittimità degli atti impugnati e la erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sufficiente il voto numerico, atteso che lo stesso non sarebbe in grado di fare comprendere le ragioni della valutazione negativa.

Si deduce, pertanto, la violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 97 della Costituzione. L'appellante rileva, inoltre, che il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, nel disciplinare le modalità di correzione delle prove scritte del concorso notarile, prevede la necessità di una espressa motivazione e tale norma sarebbe espressione di un principio generale, da applicare anche il relazione al concorso per la nomina a dirigente scolastico.

Si deduce, inoltre, che - anche a volere seguire l'orientamento più restrittivo della giurisprudenza amministrativa secondo cui il solo voto numerico è idoneo a fornire una adeguata motivazione in presenza di puntuali criteri di valutazione - nella specie tali criteri mancherebbero, non potendosi ritenere tali quelli indicati dall'art. 11 del bando.

Il motivo non è fondato.

Questo Consiglio, con orientamento costante, a cui la Sezione aderisce, ritiene che il voto numerico - in assenza di disposizioni che contengano regole diverse - esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, atteso che la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere al principio di economicità e proporzionalità dell'azione amministrativa di valutazione, consente la necessaria spiegazione delle valutazioni di merito compiute dalla commissione e il sindacato sul potere amministrativo esercitato, specie quando la commissione ha predisposto i criteri in base ai quali procederà alla valutazione delle prove (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 2 aprile 2012, n. 1939; id., sez. VI, 27 agosto 2010, n. 5988; id., sez. IV, 5 febbraio 2010, n. 548; id., sez. V, 7 settembre 2009, n. 5227).

Alla luce di tale orientamento deve, pertanto, ritenersi che, nella specie, la commissione, esprimendo il proprio giudizio valutativo con un voto numerico, non è incorsa nei vizi denunciati. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'amministrazione ha anche predeterminato con sufficiente specificità i criteri di valutazione.

In particolare, l'art. 11, comma 5, del bando prevede i seguenti parametri cui la commissione esaminatrice deve attenersi nella correzione del saggio: «padronanza dei temi affrontati; articolazione del contenuto proposto e delle relative argomentazioni; chiarezza e correttezza della forma espressiva».

La commissione, con verbale del 13 dicembre 2005, ha, poi, stabilito i seguenti ulteriori criteri: a) «aderenza al tema (…)»; b) «maniera espressiva compiuta»: il pensiero del candidato non deve essere incompleto ma avere una sua ragione logica interna; c) «scrittura fluente e formulazione del proprio pensiero in modo articolato, rispettando le convenzioni ortografiche, sì da dimostrare di avere ben acquisito il lessico fondamentale e di averlo progressivamente arricchito utilizzando le opportunità offerte dallo studio delle varie discipline».

Nello stesso verbale sono stati indicati, inoltre, altri criteri orientativi dell'attività della commissione con riguardo alle modalità di correzione degli errori di grammatica e alla necessità che il candidato non vada «fuori tema».

Né, per pervenire ad una diversa conclusione, può essere richiamata la normativa di disciplina delle modalità di correzione delle prove relative al concorso per notaio, atteso che tale normativa, per il suo oggetto definito, non è suscettibile di applicazione generalizzata e analogica (Cons. Stato, 24 gennaio 2011, n. 124).

3.2.- Con un secondo motivo si assume la violazione dell'art. 2 del d.p.c.m.. 341 del 2001, vigente ratione temporis, nella parte in cui prevede che i due componenti della commissione «sono scelti uno tra gli esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale e l'altro tra i dirigenti scolastici in servizio con una anzianità nella funzione direttiva di almeno cinque anni».

Sul punto si deduce che, in relazione ai componenti della commissione, sussistono «dubbi in ordine al rispetto della citata norma», atteso che «dagli atti non emergono elementi e/o informazioni idonei a fugarli».

Il motivo, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, è inammissibile per genericità: non è stato, infatti, indicato alcun elemento concreto idoneo a fornire anche soltanto un principio di prova che consenta l'esame nel merito.

3.3.- Con un terzo motivo si assume la violazione dell'art. 2, comma 8, del citato d.p.c.m. n. 341 del 2001, il quale prevede che «i provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici indicano anche uno o più supplenti per ciascun componente». Nel concorso in esame, si sottolinea, «non risulta la nomina di membri supplenti, almeno contestualmente a quella dei componenti ordinari».

Il motivo non è fondato, in quanto con decreto del direttore generale del 27 aprile 2005, n. 1461, sono stati nominati i commissari supplenti.

Né tale nomina può ritenersi illegittima perché non contestuale a quella dei commissari: i tempi di nomina di componenti possono essere diversi, in ragione delle esigenze di carattere organizzativo dell'amministrazione e comunque l'appellante non ha indicato come tale modalità temporale di nomina possa violare le regole generali che presiedono allo svolgimento delle procedure concorsuali ed incidere negativamente sulla posizione soggettiva fatta valere in giudizio.

3.4.- Con un quarto motivo si assume la violazione dell'art. 2, comma 7, del d.p.c.m. n. 341 del 2001, il quale prevede che: «le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni qualora i candidati (…) superino complessivamente le 500 unità, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 100». Si assume anche la violazione dell'art. 414, comma 8, del d.lgs. n. 297 del 1994 nella parte in cui prevede che: «qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni (…) sono integrate, secondo le medesime modalità di scelta, con altri cinque componenti per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti». L'appellante deduce che, nel concorso in esame, «stando al numero degli esaminandi, pari a 2.080 unità, si sarebbero dovute costituire almeno cinque sottocommissioni cui assegnare la lettura degli elaborati di 416 candidati (o almeno 4 sottocommissioni, per gruppi di n. 520 candidati); invece sono state costituite soltanto due sottocommissioni che hanno dovuto leggere e valutare più di 2.000 elaborati ciascuna» in violazione della normativa riportata.

Il motivo non è fondato.

In via preliminare, è opportuno chiarire che, nel settore specifico del reclutamento dei dirigenti scolastici, la disposizione di disciplina del potere è contenuta esclusivamente nell'art. 2, comma 7, del d.p.c.m. adottato in attuazione dell'art. 28-bis del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Tale disposizione è chiara nell'attribuire all'amministrazione un potere discrezionale in ordine alla nomina di eventuali sottocommissioni, in ragione delle sue esigenze organizzative ed alle risorse disponibili. Nel concorso in esame l'amministrazione ha nominato due sottocommissioni. Non risultando violato il principio generale di ragionevolezza non è possibile sindacare l'esercizio di tale potere. Anche a prescindere da questo aspetto, l'appellante non ha comunque in alcun modo dimostrato come l'applicazione concreta delle regole generali e formali di azione abbia recato un vulnus alla sua sfera giuridica.

3.5.- Con altra censura l'appellante assume la illegittimità degli atti impugnati, e la erroneità della sentenza che non ha rilevato tale illegittimità, nella parte in cui la commissione ha deciso di valutare soltanto il primo elaborato (il saggio) e non anche il secondo (il progetto) nel caso in cui il primo non avesse raggiunto la sufficienza. Tale determinazione, si sottolinea, «appare di dubbia legittimità», in quanto l'art. 14 del d.p.r. n. 487 del 1994 prevede che la commissione esaminatrice «deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame» (comma 5), con la conseguenza che «il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti» (comma 6).

Il motivo non è fondato.

La commissione ha, in coerenza con il principio di celerità ed economicità dell'azione amministrativa, deciso di non procedere alla correzione della seconda prova scritta nel caso in cui la prima prova non avesse superato la soglia minima prestabilita.

Tale decisione non si pone in contrasto con l'art. 11, comma 8, del bando, non oggetto di impugnazione, il quale dispone che «superano le prove scritte e sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che conseguono una votazione di almeno 21/30 in ciascuna delle due prove».

Né la stessa viola le norme evocate dall'appellante: l'art. 14 del d.p.r. n. 487 del 1994, infatti, a prescindere dalla sua applicazione nella fattispecie in esame, si limita a stabilire, al comma 5, che «i pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame» e, al comma 6, che «il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti».

E' evidente, pertanto, come le predette norme evocate dall'appellante siano inconferenti, non avendo il significato che l'appellante stessa intende attribuirgli.

3.6.- Con l'ultimo motivo si censura la parte della sentenza che ha «rigettato l'istanza istruttoria con la quale la ricorrente ha richiesto che venisse ordinato all'amministrazione resistente l'esibizione di copia degli elaborati di altri concorrenti ammessi alla fase successiva del concorso, in numero congruo e sufficiente, al fine di stabilire se i criteri di valutazione prestabiliti fossero stati effettivamente seguiti ed applicati imparzialmente».

Il Tar, con la sentenza impugnata, ha, nella prospettiva dell'appellante, ritenuto erroneamente improcedibile tale domanda per la mancata presentazione di una apposita istanza di accesso.

Il motivo non è fondato.

L'art. 25, comma 3, della legge n. 241 del 1990, applicabile ratione temporis, disciplina le modalità di proposizione dell'azione in materia di accesso agli atti amministrativi prevedendo un rito speciale che si svolge in camera di consiglio nel rispetto dei tempi ivi previsti.

L'art. 25, comma 5, della legge n. 241 del 1990, consente che, in pendenza di ricorso, la domanda di accesso può essere proposta «con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio».

Nel caso in esame non risulta che sia stata osservata né l'una né l'altra modalità di tutela: nel ricorso ordinario di primo grado è, infatti, contenuta una domanda di accertamento del diritto di accesso agli elaborati di altri candidati richiesti con apposita istanza rivolta all'amministrazione.

Anche a volere ammettere che la domanda dovesse essere qualificata dal giudice di primo come mera istanza istruttoria la stessa comunque non aveva rilevanza ai fini della decisione della controversia in esame.

Peraltro, risulta infondata anche la censura connessa alla formulata istanza di accesso.

Infatti, in sede di giurisdizione generale di legittimità, il giudice amministrativo non può effettuare confronti tra i contenuti degli elaborati concorsuali, al fine di verificare quali siano i candidati più meritevoli di risultare vincitori del procedimento concorsuale.

4.- Per le ragioni sopra indicate, l'appello è infondato.

5.- La natura della controversia giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del secondo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:

a) rigetta l'appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe n. 628 del 2009;

b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:



Luigi Maruotti, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore





   
   
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Rispondi

Da: @secondo me29/07/2015 13:08:53
Il Mef non ha ancora autorizzato il contingente 2015/2016 dei ds, tutto qua...
Rispondi

Da: forza bocciati29/07/2015 13:59:00
Tutto OK fateli cuocere altri tre GG ed i bocciati tali rimarranno gli idonei tutti saranno assunti i primi 219 subito 210+9  gli altri o interregionali o aspettano turno in graduatoria circa 40 ogni anno.   Ve lo dice uno che sta di fronte al MIUR hahahah
Rispondi

Da: @forza bocciati29/07/2015 14:10:15
Del resto da un concorso così regolare e pulito cosa ci si poteva aspettare se non l'assunzione regionale ed interregionale? Penso che le regioni del nord dove fra poco arriveremo  saranno felici di accoglierci per almeno sei anni... Alla facciazza delle altre suore!
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: forza bocciati29/07/2015 14:38:48
E si per te che sei dopo il 200esimo posto
Rispondi

Da: @forza bocciati29/07/2015 14:45:20
No io preferisco aspettare i posti in regione non mi va di spendere 1000 euro al mese di affitto bollette viaggi



Rispondi

Da: ancora 2004?29/07/2015 14:48:31
è un ricorso relativo al concorso 2004 !!!
Rispondi

Da: non ci posso credere29/07/2015 14:50:58
il prof. falco è inserito nell'elenco dei concorrenti 2004 che hanno ancora contenziosi pendenti


eppure la sentenza del cds è del maggio 2012!
Rispondi

Da: non ci posso credere29/07/2015 14:51:38
il prof. falco è inserito nell'elenco dei concorrenti 2004 che hanno ancora contenziosi pendenti


eppure la sentenza del cds è del maggio 2012!
Rispondi

Da: Illuminato29/07/2015 15:11:51
I trombados non scrivino più ?
Rispondi

Da: scrivo29/07/2015 16:05:42
per congedarmi da questo forum che, seppure con alcune cadute di stile ha rappresentato uno scorcio esaustivo della nostra categoria.
Non faccio valutazioni sui toni, eccessivi, di alcuni post. Questo forum mi ha incuriosito,innervosito, divertito,rallegrato e questo mi pare abbastanza.Grazie a tutti soprattutto a quanti hanno consentito un confronto aperto e leale.
Mi sia consentito un saluto speciale al CONTE.
Ai forumisti idonei,non idonei e aspiranti idonei auguro buone vacanze e buona vita
Rispondi

Da: @ Illuminato29/07/2015 16:06:06
I trombados, come ami chiamarli tu, sanno il fatto loro.

Ho pessime notizie per te.
Rispondi

Da: @ Illuminato29/07/2015 16:11:59
Tu sai che non ho mai fallito un colpo (qualche volta è sembrato che avessi sbagliato, ma il tempo...)
Rispondi

Da: @ scrivo29/07/2015 17:43:19
In fatto di cadute di stile tu dimostri di essere un vero campione universale non attribuendoti neanche un nick, dopo tanto tempo (così dici) che frequenti il forum ( o, probabilmente, vergognandoti del tuo nick).

Il tuo "congedo" non ci fa nè caldo nè freddo, tranquillizzati !
Rispondi

Da: Secondo me.29/07/2015 18:01:47
I cosiddetti "idonei" (alcuni, non tutti per la verità) continuano a cantare vittoria appollaiati come polli spennacchiati ed ochette starnazzanti in cima ad una montagna di letame talmente fetente e puzzolente da ammorbare l'aria dell'intera penisola.

Poveretti ! Fra non molto dovranno fare i conti con la realtà, anche quella processuale.

Dovrebbero sempre  fare mente locale al buon detto antico che "il diavolo fa le pentole ma non i coperchi".
Rispondi

Da: PER I BOCCIATI ANCORA MALATI29/07/2015 18:11:03
E' FINITA PER VOI BOCCIATI TROMBATI E CREDO DOCENTI INUTILI E CATTIVI HAHAHHAHAH MA IL FORUM DEVE RIMANERE VIVO PERCHE MI DIVERTO A VEDERE SOFFRIRE LA GENTE CATTIVA HAHAHAHHA
Rispondi

Da: Secondo me.29/07/2015 18:13:34
@ ultimo post  29/07/2015 18.11.03

Io, invece, soffro moltissimo nel sapere che un mentecatto come te fa l'insegnante.

Poveri alunni !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Povere famiglie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: Illuminato29/07/2015 18:26:26
come no, le pessime notizie le ho sempre avute x voi
scalciate pure dalla tomba, che patetici
Rispondi

Da: ci aspettiamo29/07/2015 19:03:59
rinvio a giudizio
10 commissari
12 concorrenti
2 funzionari
1 dirigente in pensione
5 dirigenti scolastici
Rispondi

Da: Nuova del forum29/07/2015 19:04:10
Ho saputo che questo è un momento importante per noi non idonei ed ho saputo di questo forum. Ho letto alcune pagine e penso che sia proprio vero ciò che mi è stato detto. Spero qualcuno mi dia la benvenuta.
Rispondi

Da: Nuova del forum29/07/2015 19:05:17
Ti aspetti molto, ma molto poco.
Rispondi

Da: Nuova del forum29/07/2015 19:10:27
Pare a voi forumisti che un'indagine tanto lunga e non archiviata possa concludersi con un numero tanto limitato di rinvii a giudizio? Non sono pratica di cose penali, ma il tempo avrà pure un significato, o no? Certamente non possiamo sapere come stiano le cose, ma è ragionevole supporre che stiano in altro modo. In fondo i giornali davano notizie abbastanza circostanziate (intercettazioni) e per chiudere l'indagine ci sarebbe servito poco tempo....
Se ricordo bene si parlava di compiti ecc...
Rispondi

Da: La strega malefica della palude melmosa 29/07/2015 19:25:15
@ Nuova del forum

Benvenuta.






Rispondi

Da: Nuova del forum29/07/2015 19:25:32
Solo uno sprovveduto credo possa pensare ad un numero tanto piccolo di probabili rinvia i giudizio :"  ci aspettiamo    29/07/2015 19.03.59
rinvio a giudizio
10 commissari
12 concorrenti
2 funzionari
1 dirigente in pensione
5 dirigenti scolastici"
Rispondi

Da: @Nuova del forum29/07/2015 19:28:01
Ma siamo in Italia cara, cosa vuoi che sia un indagine o un rinvio a giudizio? Come vi scandalizzate per nulla, manco se stessimo parlando della Danimarca...
Rispondi

Da: Secondo me.29/07/2015 19:31:54
@ nuova del forum

Se sei realmente quella che dici di essere e sei in buona fede........


                             B   E   N   V   E   N   U   T   A   !

Avviso: non scandalizzarti di qualche spernacchiatore e di qualche logorroico; meno che mai di qualche "sboccato".

Anche loro, in fondo in fondo, sono bravi ragazzi (e ragazze) !
Rispondi

Da: Nuova del forum29/07/2015 19:35:09
Dipende dal tipo di rinvio a giudizio. Proprio perchè siamo in Italia e non in Danimarca, come tu asserisci, il rinvio a giudizio è una cosa grave, anzi gravissima se riguarda un concorso. Ripeto di non essere pratica di cose penali, ma per questi reati ho sentito dire che possono scattare tante misure... Ed il concorso potrebbe essere nullo, anzi, sicuramente è nullo.
Rispondi

Da: Secondo me.29/07/2015 19:38:04
@ nuova del forum

Mi sei già simpatica !  ;-)
Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, ..., 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514 - Successiva >>


Aggiungi la tua risposta alla discussione!

Il tuo nome

Testo della risposta

Aggiungi risposta
 
Avvisami per e-mail quando qualcuno scrive altri messaggi
  (funzionalità disponibile solo per gli utenti registrati)