>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

CONCORSO DS: ORALI IN CAMPANIA
75409 messaggi, letto 1419027 volte

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, ..., 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514 - Successiva >>

Da: Ciao!03/10/2014 21:16:28
@ Da: Lo stregone dei monti soleggiati    03/10/2014 19.57.16

Questo forum è frequentato da idonei e non idonei. Ognuno cerca notizie, possibilmente positive in riferimento al proprio caso.
Ognuno, dal proprio punto di vista, crede di essere nel giusto.
Ti chiedo: - secondo te perchè è venuto fuori il marcio? Tu credi che gli esposti siano stati fatti (solo) da concorrenti onesti?

"Forse lo è se chiudiamo il nostro mondo alla possibilità di essere moralmente onesti ed accettiamo i nostri limiti nel rispetto dei limiti stessi. Non è necessario essere originali, ma è vergognoso copiare e sostenere la copia dell'identità altrui nascosta in pezzi di carta arrotolati nel pugno di una mano scritta con il sudore altrui. "

Perchè nelle aule gli onesti non si sono alzati e hanno denunciato?
Perchè il dito è sempre pronto ad indicare l'altro e non ricordiamo che in quelle aule ci siamo stati anche noi (a fare cosa???)?

Sì, il sole è unico, un unico sole che DOVREBBE splendere su un mondo chiaro, dove la giustizia morale e civile fa da padrone, dove le persone hanno veramente un senso civico, non perchè imposto ma sentito. A volte le leggi sono scritte nei modi per essere disapplicate... approvata la legge si è già pronti a leggerla e rileggerla per trovare la virgola o il punto mancate per eluderla.

Dalla mia limitata esperienza dei tribunali ormai credo che nella rete resta imbrigliato sempre e solo il pesciolino piccolo: i grandi predatori trovano il modo di eludere il pescatore o tagliare la rete. Se a tutto ciò si aggiunge la lentezza della macchina della "giustizia" causata da enormi pile di cartelle accumulate sulle scrivanie dei PM che, a seguito dei tagli, si trovano a dover affrontare sempre più casi con una carenza di personale. Per concludere c'è da dire che a volte i periti che collaborano con i pm sono incompetenti ... allora caro il mio stregone, sebbene il sole sia unico, tutto assume un senso in base all'angolatura da cui si guarda.

Rispondi

Da: l''indovinatore03/10/2014 21:17:52
@ma
Non riesco a vedere cosa avete ViNTO.
Rispondi

Da: TOGLIERE LE CASTAGNE DAL FUOCO03/10/2014 21:37:04
Avete notato che appena si dice ciô che i ladt minute stanno facendo zitto zitto, subito dopo ci sono almeno 20 interventi che non c'entrano niente con il caso last minute? Il tutto è finalizzato a riempire subito  la pagina della disvussione in modo da passare ad una pagina successiva in cui non si possa far leggere al pubblico del forum cosa il gruppetto dei furbetti stiano architettando sempre zitti zitti. Ma io, cari furbetti, posto il mio intervento anche su questa pagina bianca e immacolata. Ora riempite pure questa pagina con altri interventi svianti, quando saremo sulla nuova pagina ne posterô un altro così non ci perdiamo il vostro ultimo show presso il Tar amico!
Rispondi

Da: RIMETTIAMO  LE CASTAGNE SUL FUOCO03/10/2014 21:39:39
Da: UFO    03/10/2014 18.04.13
X TUTTI
STIAMO DENTRO ORMAI ,E' FATTA!VOI IDONEI ,NON POTETE PIU' NULLA PERCHE' ORA SIA DENTRO A NORMA DI LEGGE...................PROPRIO COME VOI .

Da: per ufo il last minute    03/10/2014 18.57.29
hai fatto zitto zitto comm e fatt semp!
come facesti la sera prima e come farai semp, tutta la vita tua!
hai depositato ricorso e fissato udienza insieme all'avvocatiello tuo, semp zitto zitt, o se no poi noi venivamo all'udienza tua!

MA NOI CI VENIAMO LO STESSO ALL'UDIENZA TUA E CI METTIAMO A SVENTOLARE LA SENTENZA DEL CDS CHE CONFERMA LA VALIDITÀ DELLA PRESELETTIVA. ALLA FACCIA TUA CHE FAI SEMP ZITT ZITT

Da: @ UFO    03/10/2014 19.04.00
Visot che sei un UFO, perché non te ne torni sul tuo pianeta, il pianeta degli imbroglioni?
Voi sareste dentro "a norma di legge"?
Quale legge?
La legge dei cavilli, degli avvocati influenti, degli agganci con i poteri forti e con il TAR? La legge della demeritocrazia?
Se mai sarai dirigente, i tuoi docenti sapranno come sei diventato/a ds: grazie ai sotterfugi e agli inganni e non certo perché ha dimostrato di essere all'altezza.
Vergogna!
Per curiosità, sei riuscito/a ad impallinare più di 30 risposte esatte alla preselettiva?

P.S.: Spero che i magistrati stiano indagando anche su come voi last minute siete riusciti ad ottenere quella "strana" sospensiva....
Rispondi

Da: una volta per tutte03/10/2014 22:03:39
Anche i cosiddetti inidonei hanno studiato, eccome, in moltissimi casi più di tanti che hanno superato, in un modo o in un altro, il concorso marcio, che più marcio non si può.
Finitela di dirci di andare a studiare, piuttosto cominciate voi, che vi servirà, eccome che vi servirà.
Rispondi

Da: qualcuno ha03/10/2014 22:58:15
un bel testo con la cronistoria sintetica del ns concorso per inviarlo a un deputato del M5S che ho individuato? tempo fa c'erano begli interventi in tal senso su questo forum.
Poichè è una telenovela con parecchi risvolti - spesso allucinanti, ma questa è un'altra storia - ci vuole parecchio tempo a descriverla e in verità ho già perso tanto tempo per questo concorso... 
Oppure chi vuole può scrivere direttamente a Luigi Gallo, sul sito Camera dei deputati (grazie Mosaicus), componente VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: voi03/10/2014 23:30:01
Siete malati
Rispondi

Da: Lo stregone dei monti soleggiati04/10/2014 07:28:54
Mosaicus

PRIMO

ONERE DELLA PROVA. Chiunque agisce deve provare. Ma cosa deve provare?
Chi vuole affermare l'esistenza di un diritto deve fornire l'esistenza dello stesso attraverso l'esperimento di prove che, a seconda della natura dl diritto, e per la circostanza della formazione del diritto stesso siano ammissibili secondo le norme di natura processuale. Il diritto di proprietà di una cosa si prova con la dimostrazione degli atti di acquisto di essa o con il possesso pacifico, pubblico, ininterrotto e in buona fede per il tempo prescritto dalla legge. Il Giudice non può far riferimento a prove diverse o a prove più impegnative a carico dell'attore senza incorrere in violazione di legge (verso cui si può ricorrere ai sensi dell'art 112 C.) o in difetto di giurisdizione, pure questo "ricorribile" in Cassazione.
L'imparzialità a cui si deve attenere la P.A nell'espletamento della sua azione è sancita da una norma che ne descrive e ne impone la sua essenzialità, perciò è valutabile astrattamente e non concretamente nel senso che all'attore (ricorrente) non può essere chiesto di dimostrare l'effettivo danno prodotto nei suoi confronti quando possa esistere il fondato sospetto che chi abbia operato abbia potuto favorire qualcuno, figuriamoci se poi lo avesse veramente favorito!! senza valicare il potere giurisprudenziale del Giudice adito. Chiedere la dimostrazione del danno prodotto in capo al ricorrente significherebbe offrire a lui la possibilità di chiedere il sindacato di merito degli atti e non il sindacato di legittimità. Il processo civile è quello amministrativo sono essenzialmente differenti su questi punti. Gli interessi legittimi (avendo natura e giustificazione nel corretto comportamento dell'attività della P.A.) richiedono e pretendono che la discrezionalità della P.A. si sia consumata nel rispetto delle norme dettate perché possa essere compiuto l'interesse generale a cui è demandata. L'imparzialità di cui all'art. 97 C. assume rilevanza prescindendo dal fatto che il ricorrente possa dimostrare e dimostri che la violazione abbia causato nei suoi confronti l'evento discriminatorio negativo, anzi tale prova gli è negata (non deve proporla perché è inammissibile, sarebbe voler chiedere al G.A. la valutazione nel merito e non sulla legittimità degli atti e del comportamento della P.A.).
Rispondi

Da: Lo stregone dei monti soleggiati04/10/2014 07:28:55
Mosaicus

PRIMO

ONERE DELLA PROVA. Chiunque agisce deve provare. Ma cosa deve provare?
Chi vuole affermare l'esistenza di un diritto deve fornire l'esistenza dello stesso attraverso l'esperimento di prove che, a seconda della natura dl diritto, e per la circostanza della formazione del diritto stesso siano ammissibili secondo le norme di natura processuale. Il diritto di proprietà di una cosa si prova con la dimostrazione degli atti di acquisto di essa o con il possesso pacifico, pubblico, ininterrotto e in buona fede per il tempo prescritto dalla legge. Il Giudice non può far riferimento a prove diverse o a prove più impegnative a carico dell'attore senza incorrere in violazione di legge (verso cui si può ricorrere ai sensi dell'art 112 C.) o in difetto di giurisdizione, pure questo "ricorribile" in Cassazione.
L'imparzialità a cui si deve attenere la P.A nell'espletamento della sua azione è sancita da una norma che ne descrive e ne impone la sua essenzialità, perciò è valutabile astrattamente e non concretamente nel senso che all'attore (ricorrente) non può essere chiesto di dimostrare l'effettivo danno prodotto nei suoi confronti quando possa esistere il fondato sospetto che chi abbia operato abbia potuto favorire qualcuno, figuriamoci se poi lo avesse veramente favorito!! senza valicare il potere giurisprudenziale del Giudice adito. Chiedere la dimostrazione del danno prodotto in capo al ricorrente significherebbe offrire a lui la possibilità di chiedere il sindacato di merito degli atti e non il sindacato di legittimità. Il processo civile è quello amministrativo sono essenzialmente differenti su questi punti. Gli interessi legittimi (avendo natura e giustificazione nel corretto comportamento dell'attività della P.A.) richiedono e pretendono che la discrezionalità della P.A. si sia consumata nel rispetto delle norme dettate perché possa essere compiuto l'interesse generale a cui è demandata. L'imparzialità di cui all'art. 97 C. assume rilevanza prescindendo dal fatto che il ricorrente possa dimostrare e dimostri che la violazione abbia causato nei suoi confronti l'evento discriminatorio negativo, anzi tale prova gli è negata (non deve proporla perché è inammissibile, sarebbe voler chiedere al G.A. la valutazione nel merito e non sulla legittimità degli atti e del comportamento della P.A.).
Rispondi

Da: Lo stregone dei monti soleggiati04/10/2014 07:28:55
Mosaicus

PRIMO

ONERE DELLA PROVA. Chiunque agisce deve provare. Ma cosa deve provare?
Chi vuole affermare l'esistenza di un diritto deve fornire l'esistenza dello stesso attraverso l'esperimento di prove che, a seconda della natura dl diritto, e per la circostanza della formazione del diritto stesso siano ammissibili secondo le norme di natura processuale. Il diritto di proprietà di una cosa si prova con la dimostrazione degli atti di acquisto di essa o con il possesso pacifico, pubblico, ininterrotto e in buona fede per il tempo prescritto dalla legge. Il Giudice non può far riferimento a prove diverse o a prove più impegnative a carico dell'attore senza incorrere in violazione di legge (verso cui si può ricorrere ai sensi dell'art 112 C.) o in difetto di giurisdizione, pure questo "ricorribile" in Cassazione.
L'imparzialità a cui si deve attenere la P.A nell'espletamento della sua azione è sancita da una norma che ne descrive e ne impone la sua essenzialità, perciò è valutabile astrattamente e non concretamente nel senso che all'attore (ricorrente) non può essere chiesto di dimostrare l'effettivo danno prodotto nei suoi confronti quando possa esistere il fondato sospetto che chi abbia operato abbia potuto favorire qualcuno, figuriamoci se poi lo avesse veramente favorito!! senza valicare il potere giurisprudenziale del Giudice adito. Chiedere la dimostrazione del danno prodotto in capo al ricorrente significherebbe offrire a lui la possibilità di chiedere il sindacato di merito degli atti e non il sindacato di legittimità. Il processo civile è quello amministrativo sono essenzialmente differenti su questi punti. Gli interessi legittimi (avendo natura e giustificazione nel corretto comportamento dell'attività della P.A.) richiedono e pretendono che la discrezionalità della P.A. si sia consumata nel rispetto delle norme dettate perché possa essere compiuto l'interesse generale a cui è demandata. L'imparzialità di cui all'art. 97 C. assume rilevanza prescindendo dal fatto che il ricorrente possa dimostrare e dimostri che la violazione abbia causato nei suoi confronti l'evento discriminatorio negativo, anzi tale prova gli è negata (non deve proporla perché è inammissibile, sarebbe voler chiedere al G.A. la valutazione nel merito e non sulla legittimità degli atti e del comportamento della P.A.).
Rispondi

Da: Lo stregone dei monti soleggiati04/10/2014 07:28:55
Mosaicus

PRIMO

ONERE DELLA PROVA. Chiunque agisce deve provare. Ma cosa deve provare?
Chi vuole affermare l'esistenza di un diritto deve fornire l'esistenza dello stesso attraverso l'esperimento di prove che, a seconda della natura dl diritto, e per la circostanza della formazione del diritto stesso siano ammissibili secondo le norme di natura processuale. Il diritto di proprietà di una cosa si prova con la dimostrazione degli atti di acquisto di essa o con il possesso pacifico, pubblico, ininterrotto e in buona fede per il tempo prescritto dalla legge. Il Giudice non può far riferimento a prove diverse o a prove più impegnative a carico dell'attore senza incorrere in violazione di legge (verso cui si può ricorrere ai sensi dell'art 112 C.) o in difetto di giurisdizione, pure questo "ricorribile" in Cassazione.
L'imparzialità a cui si deve attenere la P.A nell'espletamento della sua azione è sancita da una norma che ne descrive e ne impone la sua essenzialità, perciò è valutabile astrattamente e non concretamente nel senso che all'attore (ricorrente) non può essere chiesto di dimostrare l'effettivo danno prodotto nei suoi confronti quando possa esistere il fondato sospetto che chi abbia operato abbia potuto favorire qualcuno, figuriamoci se poi lo avesse veramente favorito!! senza valicare il potere giurisprudenziale del Giudice adito. Chiedere la dimostrazione del danno prodotto in capo al ricorrente significherebbe offrire a lui la possibilità di chiedere il sindacato di merito degli atti e non il sindacato di legittimità. Il processo civile è quello amministrativo sono essenzialmente differenti su questi punti. Gli interessi legittimi (avendo natura e giustificazione nel corretto comportamento dell'attività della P.A.) richiedono e pretendono che la discrezionalità della P.A. si sia consumata nel rispetto delle norme dettate perché possa essere compiuto l'interesse generale a cui è demandata. L'imparzialità di cui all'art. 97 C. assume rilevanza prescindendo dal fatto che il ricorrente possa dimostrare e dimostri che la violazione abbia causato nei suoi confronti l'evento discriminatorio negativo, anzi tale prova gli è negata (non deve proporla perché è inammissibile, sarebbe voler chiedere al G.A. la valutazione nel merito e non sulla legittimità degli atti e del comportamento della P.A.).
Rispondi

Da: Lo stregone dei monti soleggiati04/10/2014 07:28:56
Mosaicus

PRIMO

ONERE DELLA PROVA. Chiunque agisce deve provare. Ma cosa deve provare?
Chi vuole affermare l'esistenza di un diritto deve fornire l'esistenza dello stesso attraverso l'esperimento di prove che, a seconda della natura dl diritto, e per la circostanza della formazione del diritto stesso siano ammissibili secondo le norme di natura processuale. Il diritto di proprietà di una cosa si prova con la dimostrazione degli atti di acquisto di essa o con il possesso pacifico, pubblico, ininterrotto e in buona fede per il tempo prescritto dalla legge. Il Giudice non può far riferimento a prove diverse o a prove più impegnative a carico dell'attore senza incorrere in violazione di legge (verso cui si può ricorrere ai sensi dell'art 112 C.) o in difetto di giurisdizione, pure questo "ricorribile" in Cassazione.
L'imparzialità a cui si deve attenere la P.A nell'espletamento della sua azione è sancita da una norma che ne descrive e ne impone la sua essenzialità, perciò è valutabile astrattamente e non concretamente nel senso che all'attore (ricorrente) non può essere chiesto di dimostrare l'effettivo danno prodotto nei suoi confronti quando possa esistere il fondato sospetto che chi abbia operato abbia potuto favorire qualcuno, figuriamoci se poi lo avesse veramente favorito!! senza valicare il potere giurisprudenziale del Giudice adito. Chiedere la dimostrazione del danno prodotto in capo al ricorrente significherebbe offrire a lui la possibilità di chiedere il sindacato di merito degli atti e non il sindacato di legittimità. Il processo civile è quello amministrativo sono essenzialmente differenti su questi punti. Gli interessi legittimi (avendo natura e giustificazione nel corretto comportamento dell'attività della P.A.) richiedono e pretendono che la discrezionalità della P.A. si sia consumata nel rispetto delle norme dettate perché possa essere compiuto l'interesse generale a cui è demandata. L'imparzialità di cui all'art. 97 C. assume rilevanza prescindendo dal fatto che il ricorrente possa dimostrare e dimostri che la violazione abbia causato nei suoi confronti l'evento discriminatorio negativo, anzi tale prova gli è negata (non deve proporla perché è inammissibile, sarebbe voler chiedere al G.A. la valutazione nel merito e non sulla legittimità degli atti e del comportamento della P.A.).
Rispondi

Da: Lo stregone dei monti soleggiati04/10/2014 07:28:56
Mosaicus

PRIMO

ONERE DELLA PROVA. Chiunque agisce deve provare. Ma cosa deve provare?
Chi vuole affermare l'esistenza di un diritto deve fornire l'esistenza dello stesso attraverso l'esperimento di prove che, a seconda della natura dl diritto, e per la circostanza della formazione del diritto stesso siano ammissibili secondo le norme di natura processuale. Il diritto di proprietà di una cosa si prova con la dimostrazione degli atti di acquisto di essa o con il possesso pacifico, pubblico, ininterrotto e in buona fede per il tempo prescritto dalla legge. Il Giudice non può far riferimento a prove diverse o a prove più impegnative a carico dell'attore senza incorrere in violazione di legge (verso cui si può ricorrere ai sensi dell'art 112 C.) o in difetto di giurisdizione, pure questo "ricorribile" in Cassazione.
L'imparzialità a cui si deve attenere la P.A nell'espletamento della sua azione è sancita da una norma che ne descrive e ne impone la sua essenzialità, perciò è valutabile astrattamente e non concretamente nel senso che all'attore (ricorrente) non può essere chiesto di dimostrare l'effettivo danno prodotto nei suoi confronti quando possa esistere il fondato sospetto che chi abbia operato abbia potuto favorire qualcuno, figuriamoci se poi lo avesse veramente favorito!! senza valicare il potere giurisprudenziale del Giudice adito. Chiedere la dimostrazione del danno prodotto in capo al ricorrente significherebbe offrire a lui la possibilità di chiedere il sindacato di merito degli atti e non il sindacato di legittimità. Il processo civile è quello amministrativo sono essenzialmente differenti su questi punti. Gli interessi legittimi (avendo natura e giustificazione nel corretto comportamento dell'attività della P.A.) richiedono e pretendono che la discrezionalità della P.A. si sia consumata nel rispetto delle norme dettate perché possa essere compiuto l'interesse generale a cui è demandata. L'imparzialità di cui all'art. 97 C. assume rilevanza prescindendo dal fatto che il ricorrente possa dimostrare e dimostri che la violazione abbia causato nei suoi confronti l'evento discriminatorio negativo, anzi tale prova gli è negata (non deve proporla perché è inammissibile, sarebbe voler chiedere al G.A. la valutazione nel merito e non sulla legittimità degli atti e del comportamento della P.A.).
Rispondi

Da: Lo stregone dei monti soleggiati04/10/2014 07:28:56
Mosaicus

PRIMO

ONERE DELLA PROVA. Chiunque agisce deve provare. Ma cosa deve provare?
Chi vuole affermare l'esistenza di un diritto deve fornire l'esistenza dello stesso attraverso l'esperimento di prove che, a seconda della natura dl diritto, e per la circostanza della formazione del diritto stesso siano ammissibili secondo le norme di natura processuale. Il diritto di proprietà di una cosa si prova con la dimostrazione degli atti di acquisto di essa o con il possesso pacifico, pubblico, ininterrotto e in buona fede per il tempo prescritto dalla legge. Il Giudice non può far riferimento a prove diverse o a prove più impegnative a carico dell'attore senza incorrere in violazione di legge (verso cui si può ricorrere ai sensi dell'art 112 C.) o in difetto di giurisdizione, pure questo "ricorribile" in Cassazione.
L'imparzialità a cui si deve attenere la P.A nell'espletamento della sua azione è sancita da una norma che ne descrive e ne impone la sua essenzialità, perciò è valutabile astrattamente e non concretamente nel senso che all'attore (ricorrente) non può essere chiesto di dimostrare l'effettivo danno prodotto nei suoi confronti quando possa esistere il fondato sospetto che chi abbia operato abbia potuto favorire qualcuno, figuriamoci se poi lo avesse veramente favorito!! senza valicare il potere giurisprudenziale del Giudice adito. Chiedere la dimostrazione del danno prodotto in capo al ricorrente significherebbe offrire a lui la possibilità di chiedere il sindacato di merito degli atti e non il sindacato di legittimità. Il processo civile è quello amministrativo sono essenzialmente differenti su questi punti. Gli interessi legittimi (avendo natura e giustificazione nel corretto comportamento dell'attività della P.A.) richiedono e pretendono che la discrezionalità della P.A. si sia consumata nel rispetto delle norme dettate perché possa essere compiuto l'interesse generale a cui è demandata. L'imparzialità di cui all'art. 97 C. assume rilevanza prescindendo dal fatto che il ricorrente possa dimostrare e dimostri che la violazione abbia causato nei suoi confronti l'evento discriminatorio negativo, anzi tale prova gli è negata (non deve proporla perché è inammissibile, sarebbe voler chiedere al G.A. la valutazione nel merito e non sulla legittimità degli atti e del comportamento della P.A.).
Rispondi

Da: Lo stregone dei monti soleggiati04/10/2014 07:28:56
Mosaicus

PRIMO

ONERE DELLA PROVA. Chiunque agisce deve provare. Ma cosa deve provare?
Chi vuole affermare l'esistenza di un diritto deve fornire l'esistenza dello stesso attraverso l'esperimento di prove che, a seconda della natura dl diritto, e per la circostanza della formazione del diritto stesso siano ammissibili secondo le norme di natura processuale. Il diritto di proprietà di una cosa si prova con la dimostrazione degli atti di acquisto di essa o con il possesso pacifico, pubblico, ininterrotto e in buona fede per il tempo prescritto dalla legge. Il Giudice non può far riferimento a prove diverse o a prove più impegnative a carico dell'attore senza incorrere in violazione di legge (verso cui si può ricorrere ai sensi dell'art 112 C.) o in difetto di giurisdizione, pure questo "ricorribile" in Cassazione.
L'imparzialità a cui si deve attenere la P.A nell'espletamento della sua azione è sancita da una norma che ne descrive e ne impone la sua essenzialità, perciò è valutabile astrattamente e non concretamente nel senso che all'attore (ricorrente) non può essere chiesto di dimostrare l'effettivo danno prodotto nei suoi confronti quando possa esistere il fondato sospetto che chi abbia operato abbia potuto favorire qualcuno, figuriamoci se poi lo avesse veramente favorito!! senza valicare il potere giurisprudenziale del Giudice adito. Chiedere la dimostrazione del danno prodotto in capo al ricorrente significherebbe offrire a lui la possibilità di chiedere il sindacato di merito degli atti e non il sindacato di legittimità. Il processo civile è quello amministrativo sono essenzialmente differenti su questi punti. Gli interessi legittimi (avendo natura e giustificazione nel corretto comportamento dell'attività della P.A.) richiedono e pretendono che la discrezionalità della P.A. si sia consumata nel rispetto delle norme dettate perché possa essere compiuto l'interesse generale a cui è demandata. L'imparzialità di cui all'art. 97 C. assume rilevanza prescindendo dal fatto che il ricorrente possa dimostrare e dimostri che la violazione abbia causato nei suoi confronti l'evento discriminatorio negativo, anzi tale prova gli è negata (non deve proporla perché è inammissibile, sarebbe voler chiedere al G.A. la valutazione nel merito e non sulla legittimità degli atti e del comportamento della P.A.).
Rispondi

Da: Lo stregone dei monti soleggiati04/10/2014 07:28:56
Mosaicus

PRIMO

ONERE DELLA PROVA. Chiunque agisce deve provare. Ma cosa deve provare?
Chi vuole affermare l'esistenza di un diritto deve fornire l'esistenza dello stesso attraverso l'esperimento di prove che, a seconda della natura dl diritto, e per la circostanza della formazione del diritto stesso siano ammissibili secondo le norme di natura processuale. Il diritto di proprietà di una cosa si prova con la dimostrazione degli atti di acquisto di essa o con il possesso pacifico, pubblico, ininterrotto e in buona fede per il tempo prescritto dalla legge. Il Giudice non può far riferimento a prove diverse o a prove più impegnative a carico dell'attore senza incorrere in violazione di legge (verso cui si può ricorrere ai sensi dell'art 112 C.) o in difetto di giurisdizione, pure questo "ricorribile" in Cassazione.
L'imparzialità a cui si deve attenere la P.A nell'espletamento della sua azione è sancita da una norma che ne descrive e ne impone la sua essenzialità, perciò è valutabile astrattamente e non concretamente nel senso che all'attore (ricorrente) non può essere chiesto di dimostrare l'effettivo danno prodotto nei suoi confronti quando possa esistere il fondato sospetto che chi abbia operato abbia potuto favorire qualcuno, figuriamoci se poi lo avesse veramente favorito!! senza valicare il potere giurisprudenziale del Giudice adito. Chiedere la dimostrazione del danno prodotto in capo al ricorrente significherebbe offrire a lui la possibilità di chiedere il sindacato di merito degli atti e non il sindacato di legittimità. Il processo civile è quello amministrativo sono essenzialmente differenti su questi punti. Gli interessi legittimi (avendo natura e giustificazione nel corretto comportamento dell'attività della P.A.) richiedono e pretendono che la discrezionalità della P.A. si sia consumata nel rispetto delle norme dettate perché possa essere compiuto l'interesse generale a cui è demandata. L'imparzialità di cui all'art. 97 C. assume rilevanza prescindendo dal fatto che il ricorrente possa dimostrare e dimostri che la violazione abbia causato nei suoi confronti l'evento discriminatorio negativo, anzi tale prova gli è negata (non deve proporla perché è inammissibile, sarebbe voler chiedere al G.A. la valutazione nel merito e non sulla legittimità degli atti e del comportamento della P.A.).
Rispondi

Da: Lo stregone dei monti soleggiati04/10/2014 07:28:57
Mosaicus

PRIMO

ONERE DELLA PROVA. Chiunque agisce deve provare. Ma cosa deve provare?
Chi vuole affermare l'esistenza di un diritto deve fornire l'esistenza dello stesso attraverso l'esperimento di prove che, a seconda della natura dl diritto, e per la circostanza della formazione del diritto stesso siano ammissibili secondo le norme di natura processuale. Il diritto di proprietà di una cosa si prova con la dimostrazione degli atti di acquisto di essa o con il possesso pacifico, pubblico, ininterrotto e in buona fede per il tempo prescritto dalla legge. Il Giudice non può far riferimento a prove diverse o a prove più impegnative a carico dell'attore senza incorrere in violazione di legge (verso cui si può ricorrere ai sensi dell'art 112 C.) o in difetto di giurisdizione, pure questo "ricorribile" in Cassazione.
L'imparzialità a cui si deve attenere la P.A nell'espletamento della sua azione è sancita da una norma che ne descrive e ne impone la sua essenzialità, perciò è valutabile astrattamente e non concretamente nel senso che all'attore (ricorrente) non può essere chiesto di dimostrare l'effettivo danno prodotto nei suoi confronti quando possa esistere il fondato sospetto che chi abbia operato abbia potuto favorire qualcuno, figuriamoci se poi lo avesse veramente favorito!! senza valicare il potere giurisprudenziale del Giudice adito. Chiedere la dimostrazione del danno prodotto in capo al ricorrente significherebbe offrire a lui la possibilità di chiedere il sindacato di merito degli atti e non il sindacato di legittimità. Il processo civile è quello amministrativo sono essenzialmente differenti su questi punti. Gli interessi legittimi (avendo natura e giustificazione nel corretto comportamento dell'attività della P.A.) richiedono e pretendono che la discrezionalità della P.A. si sia consumata nel rispetto delle norme dettate perché possa essere compiuto l'interesse generale a cui è demandata. L'imparzialità di cui all'art. 97 C. assume rilevanza prescindendo dal fatto che il ricorrente possa dimostrare e dimostri che la violazione abbia causato nei suoi confronti l'evento discriminatorio negativo, anzi tale prova gli è negata (non deve proporla perché è inammissibile, sarebbe voler chiedere al G.A. la valutazione nel merito e non sulla legittimità degli atti e del comportamento della P.A.).
Rispondi

Da: Lo stregone dei monti soleggiati04/10/2014 07:28:57
Mosaicus

PRIMO

ONERE DELLA PROVA. Chiunque agisce deve provare. Ma cosa deve provare?
Chi vuole affermare l'esistenza di un diritto deve fornire l'esistenza dello stesso attraverso l'esperimento di prove che, a seconda della natura dl diritto, e per la circostanza della formazione del diritto stesso siano ammissibili secondo le norme di natura processuale. Il diritto di proprietà di una cosa si prova con la dimostrazione degli atti di acquisto di essa o con il possesso pacifico, pubblico, ininterrotto e in buona fede per il tempo prescritto dalla legge. Il Giudice non può far riferimento a prove diverse o a prove più impegnative a carico dell'attore senza incorrere in violazione di legge (verso cui si può ricorrere ai sensi dell'art 112 C.) o in difetto di giurisdizione, pure questo "ricorribile" in Cassazione.
L'imparzialità a cui si deve attenere la P.A nell'espletamento della sua azione è sancita da una norma che ne descrive e ne impone la sua essenzialità, perciò è valutabile astrattamente e non concretamente nel senso che all'attore (ricorrente) non può essere chiesto di dimostrare l'effettivo danno prodotto nei suoi confronti quando possa esistere il fondato sospetto che chi abbia operato abbia potuto favorire qualcuno, figuriamoci se poi lo avesse veramente favorito!! senza valicare il potere giurisprudenziale del Giudice adito. Chiedere la dimostrazione del danno prodotto in capo al ricorrente significherebbe offrire a lui la possibilità di chiedere il sindacato di merito degli atti e non il sindacato di legittimità. Il processo civile è quello amministrativo sono essenzialmente differenti su questi punti. Gli interessi legittimi (avendo natura e giustificazione nel corretto comportamento dell'attività della P.A.) richiedono e pretendono che la discrezionalità della P.A. si sia consumata nel rispetto delle norme dettate perché possa essere compiuto l'interesse generale a cui è demandata. L'imparzialità di cui all'art. 97 C. assume rilevanza prescindendo dal fatto che il ricorrente possa dimostrare e dimostri che la violazione abbia causato nei suoi confronti l'evento discriminatorio negativo, anzi tale prova gli è negata (non deve proporla perché è inammissibile, sarebbe voler chiedere al G.A. la valutazione nel merito e non sulla legittimità degli atti e del comportamento della P.A.).
Rispondi

Da: Lo stregone dei monti soleggiati04/10/2014 07:28:57
Mosaicus

PRIMO

ONERE DELLA PROVA. Chiunque agisce deve provare. Ma cosa deve provare?
Chi vuole affermare l'esistenza di un diritto deve fornire l'esistenza dello stesso attraverso l'esperimento di prove che, a seconda della natura dl diritto, e per la circostanza della formazione del diritto stesso siano ammissibili secondo le norme di natura processuale. Il diritto di proprietà di una cosa si prova con la dimostrazione degli atti di acquisto di essa o con il possesso pacifico, pubblico, ininterrotto e in buona fede per il tempo prescritto dalla legge. Il Giudice non può far riferimento a prove diverse o a prove più impegnative a carico dell'attore senza incorrere in violazione di legge (verso cui si può ricorrere ai sensi dell'art 112 C.) o in difetto di giurisdizione, pure questo "ricorribile" in Cassazione.
L'imparzialità a cui si deve attenere la P.A nell'espletamento della sua azione è sancita da una norma che ne descrive e ne impone la sua essenzialità, perciò è valutabile astrattamente e non concretamente nel senso che all'attore (ricorrente) non può essere chiesto di dimostrare l'effettivo danno prodotto nei suoi confronti quando possa esistere il fondato sospetto che chi abbia operato abbia potuto favorire qualcuno, figuriamoci se poi lo avesse veramente favorito!! senza valicare il potere giurisprudenziale del Giudice adito. Chiedere la dimostrazione del danno prodotto in capo al ricorrente significherebbe offrire a lui la possibilità di chiedere il sindacato di merito degli atti e non il sindacato di legittimità. Il processo civile è quello amministrativo sono essenzialmente differenti su questi punti. Gli interessi legittimi (avendo natura e giustificazione nel corretto comportamento dell'attività della P.A.) richiedono e pretendono che la discrezionalità della P.A. si sia consumata nel rispetto delle norme dettate perché possa essere compiuto l'interesse generale a cui è demandata. L'imparzialità di cui all'art. 97 C. assume rilevanza prescindendo dal fatto che il ricorrente possa dimostrare e dimostri che la violazione abbia causato nei suoi confronti l'evento discriminatorio negativo, anzi tale prova gli è negata (non deve proporla perché è inammissibile, sarebbe voler chiedere al G.A. la valutazione nel merito e non sulla legittimità degli atti e del comportamento della P.A.).
Rispondi

Da: Lo stregone dei monti soleggiati04/10/2014 07:28:57
Mosaicus

PRIMO

ONERE DELLA PROVA. Chiunque agisce deve provare. Ma cosa deve provare?
Chi vuole affermare l'esistenza di un diritto deve fornire l'esistenza dello stesso attraverso l'esperimento di prove che, a seconda della natura dl diritto, e per la circostanza della formazione del diritto stesso siano ammissibili secondo le norme di natura processuale. Il diritto di proprietà di una cosa si prova con la dimostrazione degli atti di acquisto di essa o con il possesso pacifico, pubblico, ininterrotto e in buona fede per il tempo prescritto dalla legge. Il Giudice non può far riferimento a prove diverse o a prove più impegnative a carico dell'attore senza incorrere in violazione di legge (verso cui si può ricorrere ai sensi dell'art 112 C.) o in difetto di giurisdizione, pure questo "ricorribile" in Cassazione.
L'imparzialità a cui si deve attenere la P.A nell'espletamento della sua azione è sancita da una norma che ne descrive e ne impone la sua essenzialità, perciò è valutabile astrattamente e non concretamente nel senso che all'attore (ricorrente) non può essere chiesto di dimostrare l'effettivo danno prodotto nei suoi confronti quando possa esistere il fondato sospetto che chi abbia operato abbia potuto favorire qualcuno, figuriamoci se poi lo avesse veramente favorito!! senza valicare il potere giurisprudenziale del Giudice adito. Chiedere la dimostrazione del danno prodotto in capo al ricorrente significherebbe offrire a lui la possibilità di chiedere il sindacato di merito degli atti e non il sindacato di legittimità. Il processo civile è quello amministrativo sono essenzialmente differenti su questi punti. Gli interessi legittimi (avendo natura e giustificazione nel corretto comportamento dell'attività della P.A.) richiedono e pretendono che la discrezionalità della P.A. si sia consumata nel rispetto delle norme dettate perché possa essere compiuto l'interesse generale a cui è demandata. L'imparzialità di cui all'art. 97 C. assume rilevanza prescindendo dal fatto che il ricorrente possa dimostrare e dimostri che la violazione abbia causato nei suoi confronti l'evento discriminatorio negativo, anzi tale prova gli è negata (non deve proporla perché è inammissibile, sarebbe voler chiedere al G.A. la valutazione nel merito e non sulla legittimità degli atti e del comportamento della P.A.).
Rispondi

Da: Lo stregone dei monti soleggiati04/10/2014 07:32:59
@ Mosaiucus
Ti chiedo di approfondire l'argomento. E' essenziale.
@ "ciao" Alla domanda che mi fai ti invito a leggete un intervento della strega di qualche giorno passato. Sul punto è stata molto diligente.

Chiudo l'intervento eccezionale e straordinario di questa mattina (che è sabato).
Rispondi

Da: La torre di babele04/10/2014 11:00:35
sta diventando sempre piu' affollata e sempre piu' incomprensibile negli idiomi. La domanda allora e': riusciranno i nostri eroi a far emergere tutta la " verita' ", quella autentica, assoluta, immutabile e cristallina da questa babele concorsuale? Ce lo auguriamo intensamente cosi' come ci auguriamo intensamente che siano attuati interventi riparatori e dirimenti.
Rispondi

Da: L'' indovinatore04/10/2014 11:56:40
IL TEMPO SI AVVICINA RAGAZZI , LEGGETE ATTENTAMENTE CIO' CHE VI COMUNICA LO STREGONE, CI SARA' UNA VALLE DI LACRIME..................................
Rispondi

Da: .................04/10/2014 12:12:45
@CIAO
RICORDATI , IO NON HO MAI PERSO UNA SCOMMESSA, TUTTO CIO' CHE DICO SI AVVERA.
Rispondi

Da: Dalai Lama insegna!04/10/2014 12:15:18

Lascia andare le persone che solo condividono lamentele, problemi, storie disastrose, paura e giudizio sugli altri.
Se qualcuno cerca un cestino per buttare la sua immondizia, fa sì che non sia la tua mente.

                                           NON FARTI RUBARE LA TUA ENERGIA
Rispondi

Da: Una curiosità:04/10/2014 12:45:24
Cosa sta bollendo in pentola?
Cosa sta per accadere?
Siate chiari, se sapete qualcosa.
Rispondi

Da: Difetti di giurisdizione04/10/2014 13:01:54


Mosaicus

SECONDO

Qualsiasi giudizio e per nessuna ragione può essere  deciso se debba intervenire, perchè chiamato in causa dall'attore nel processo civile e dal ricorrente nel processo amministrativo,  altro giudice (civile o penale) dal giudice adito senza sconfinare nella violazione di legge o nel difetto di giurisdizione.  Tale circostanza è accertabile d'ufficio dallo stesso giudice adito, prescindendo dalla richiesta dell'attore o del ricorrente. Non può il giudice adito valutare l'irrilevanza della questione se essa è di competenza di altro giudice naturale alle cui determinazioni si deve uniformare.
La chiamata in causa di altro giudice si manifesta con una possibilità di atti ( al giudice penale con esposti o querela-denuncia, a quello civile con la querela di falso). Alcuni fatti non sono soggetti a decadenza perchè sono accertabili d'ufficio dall'autorità giudiziaria penale e pongono l'obbligo giuridico del giudice adito (nella veste di Pubblico Ufficiale), qualora le parti non abbiano provveduto alla richiesta, di sospendere d'ufficio il processo e trasmettere gli atti rilevanti al P.M. per quanto di sua competenza.
Rispondi

Da: Difetti di giurisdizione04/10/2014 13:28:41


Mosaicus

E' bene precisare che quanto scritto nel mio ultimo post ha valore in astratto e in concreto ha bisogno di ponderazione. Ad esempio nessun obbligo di trasmissione degli atti incombe sul giudice nel caso che dagli atti, o da altre circostanze di cui sia stato messo a conoscenza, risulterebbe che il P.M. sia già a conoscenza delle circostanze fattuali.

Esso rappresenta uno spunto di riflessione e di studio ulteriore.
Rispondi

Da: Bravo lo stregone!04/10/2014 13:48:06
Egli, figurativamente può senz'altro rappresentare in chiave moderna l'antico scrittore Esopo vissuto nel VI secolo a.C.. Infatti, grazie alle sue argute favolette che ci propone quotidianamente, animate da apprendisti stregoni, lupi, asini, stregoncelli, montagne soleggiate, birilli, re, regine, alberi maestosi, rupi scoscese, capre, pascoli verdi, grotte misteriose ecc. a cui si associano le sue immancabili e copiose bevute del di vino vino, attraverso la sua bizzarra e indistinta narrativa, leggendole con la dovuta attenzione, abbiamo potuto riflettere positivamente su fatti e su cose ravvivando in noi le verità che il troppo tempo trascorso e la "babele" artificiosamente creata intorno alle vicende concorsuali, stava iniziando a sfumare e a sbiadire, ma ci hanno anche concesso di apprendere alcune importanti lezioni di vita e di sana morale, quest'ultima scarsamente applicata in questa nostra realtà regionale.
Rispondi

Da: insomma... mosaicus04/10/2014 14:00:26
parla chiaro...si può fare il ricorso in cassazione, si o no?
Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, ..., 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514 - Successiva >>


Aggiungi la tua risposta alla discussione!

Il tuo nome

Testo della risposta

Aggiungi risposta
 
Avvisami per e-mail quando qualcuno scrive altri messaggi
  (funzionalità disponibile solo per gli utenti registrati)