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MINISTERO ISTRUZIONE - 230 POSTI - FUNZ. AMM/GIUR/CONTABILE
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Da: X ATA | 05/11/2011 19:06:24 |
ma sei di ruolo? Cmq stai tranquillo penso che al massimo ti possono mandare a venezia. | |
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Da: per professionisti vincitori | 05/11/2011 19:13:33 |
si deve depositare la domanda di cancellazione dall'albo professionale prima del 14 novembre? | |
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Da: pistoia | 05/11/2011 19:14:55 |
per idonei e vincitori esclusi da questa tranche! Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. (C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro) PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO ELABORATA DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATA COME TESTO BASE Art. 1 1. Per il quadriennio 2012-2015, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità , utilizzano le graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo ai vincitori inseriti all'interno di tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione delle figure professionali previste nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime ovvero quando si tratta di procedere, limitatamente alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli enti pubblici non economici statali e alle Agenzie, comprese quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'assunzione di figure professionali a esse equipollenti. 2. Ai fini di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, limitatamente alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli enti pubblici non economici statali e alle Agenzie, comprese quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che non dispongono di proprie graduatorie utili, si avvalgono, per il quadriennio 2012-2015, della facoltà di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per il medesimo quadriennio 2012-2015, regioni ed enti locali, una volta esaurite le graduatorie dei vincitori dei concorsi da essi banditi, possono procedere al reclutamento di personale mediante il ricorso alle procedure di cui al comma 4, secondo periodo, ferma restando la possibilità di attingere, previa stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate, alle graduatorie dei vincitori di concorso di altre amministrazioni pubbliche ai sensi del periodo precedente. 3. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, di cui all'articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogata fino al 31 dicembre 2015. Fino all'esaurimento dei relativi elenchi dei vincitori risultanti dall'esito dei concorsi, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono procedere all'indizione di nuovi concorsi, secondo quanto previsto dal comma 4, relativamente alle qualifiche e alle mansioni di concorsi già indetti e per i quali non si è proceduto all'effettiva assunzione dei vincitori. 4. Entro il 31 dicembre 2013 il Governo trasmette alle Camere una relazione, predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica, contenente il monitoraggio delle assunzioni, effettuate dalle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, dei vincitori dei concorsi inseriti nelle graduatorie di cui al comma 3. Ove completate le assunzioni del relativo personale con le modalità e i criteri di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014 o anche prima di tale data, qualora siano stati già esauriti i relativi elenchi dei vincitori, alle amministrazioni predette, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato, è consentito di coprire i posti vacanti attingendo, fino a concorrenza e comunque nella misura massima del 50 per cento dei posti da coprire, alle graduatorie degli idonei dei medesimi concorsi e, per il restante 50 per cento, bandendo nuovi concorsi. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità , trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato, fermi restando le disposizioni vigenti in materia di mobilità e in materia di corso concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle graduatorie di concorso predisposte presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare, in quanto possibile, le quote annuali di assunzioni. 6. Con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni e gli enti pubblici ivi compresi possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità . Le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 5 e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni. 7. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 5, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ogni singolo candidato in misura non superiore ai 10 euro. 8. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica garantisce, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione | |
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Da: MM | 05/11/2011 19:19:03 |
scusa è incompatibile con la professione di avvocato? Se sei part-time devi rinunciare alla prof.? | |
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Da: X pistoia | 05/11/2011 19:25:06 |
non comprendo il punto 4 che significa il 50 % di cosa? | |
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Da: per professionisti vincitori | 05/11/2011 19:27:03 |
sì è incompatibile anche per un part time fare l'avvocato | |
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Da: MM | 05/11/2011 19:31:13 |
Allora cambia tutto! Con 10000 circa che fai al mese? Ma quando si puo passare full, quanti anni? | |
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Da: camomillina | 05/11/2011 19:37:48 |
scusate, ma la domanda di cancellazione dall'ordine la devo fare per forza prima del 14 o posso attendere qualche giorno???se la faccio dopo una decina di giorni, che mi succede? | |
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Da: ffffff | 05/11/2011 19:53:36 |
è triste cancellarsi dall albo pero`. lo vedo come un fallimento uffaa | |
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Da: camomillina | 05/11/2011 20:02:13 |
si è vero è un pò triste...ma solo perchè siamo giovani. Un avvocato che esercita da anni e che si deve costruire da solo non sai quanto ci invidia invece....Però rispondete alla mia domanda: che succede se mi cancello una decina di giorni dopo la presa di servizio? | |
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Da: camomillina | 05/11/2011 22:04:19 |
ragazzi nessuno che risponde alla mia domanda? | |
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Da: nervosismo | 05/11/2011 22:33:40 |
la domanda di camillina interessa anche me. Nel mio caso, sono praticante avvocato abilitato al patrocinio. E sono stato assunto part time in questo concorso. Posso continuare a restare iscritto come semplice praticante, chiedendo solo la cancellazione per il patrocinio?Giuristi rispondete per favore è importante. Grazie | |
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Da: x x id | 06/11/2011 01:21:16 |
GRAZIE di aver comunicato la rinuncia via fax sia a roma che all'USR competente. Sei una persona corretta e da apprezzare! Buona fortuna per tutto. | |
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Da: ma scherzate | 06/11/2011 01:25:34 |
La professione di avvocato è incompatibile con l'impiego pubblico anche part time. Non solo devi aver fatto domanda prima all'Ordine ma devi essere cancellato PRIMA di firmare il contratto altrimenti scatta l'incompatibilità . Fate molta attenzione per non incorrere in spiacevoli conseguenze. | |
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Da: da part time a full | 06/11/2011 01:35:15 |
la trasformazione da part time a full time NON la si potrà ottenere prima di 4 ANNI! Non solo... dopo 4 anni non c'è alcun diritto alla trasformazione che rimane atto discrezionale dell'amministrazione. Pertanto 4 anni costituisce il tempo minimo... il tempo massimo non lo si può nemmeno prevedere. Insomma, stiamo messi proprio bene! | |
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Da: Rinunce via fax | 06/11/2011 01:39:24 |
Per chi intendesse rinunciare, sarebbe molto cortese seguire l'esempio di "id" che ha comunicato la rinuncia via fax sia a Roma (tel. 06/58492692) che all'USR competente. | |
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Da: ATA | 06/11/2011 09:15:56 |
si sono di ruolo! Spero bene perchè non mi spaventano i 30 min. di treno( riva de biasio sede del usr si trova 5 min. dalla stazione S. lucia) e il costo relativo 90 euro di abbonamento del treno al mese, mi romperebbe un altra destinazione, in quel caso non so cosa decidere, tra l'altro non sono un amante dell'auto, le odio!!! | |
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Da: ATA | 06/11/2011 09:24:08 |
Ma la destinazione sarà comunicata subito e prima dell'accettazione oppure successivamente dopo il colloquio con il DG? | |
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Da: MM | 06/11/2011 09:30:11 |
domanda perchè nel comparto scuola non è incompatibile la prof. con il part-time e invece nel ns caso si? | |
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Da: X ATA | 06/11/2011 09:36:36 |
penso per correttezza sarà comunicato prima dell'accettazione, cmq io vengo da Padova se ti va ci vediamo alle 9.00 in direzione poi si va per baccheri! | |
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Da: Just Dance | 06/11/2011 09:38:38 |
per la data del 14 devi esserti dimesso dal precedente lavoro, in quanto nel medesimo giorno si prende servizio, e tu non puoi avere due impieghi pubblici contemporaneamente, neppure per un giorno. | |
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Da: x ata | 06/11/2011 10:23:48 |
scusami ma se sei ata di ruolo (immagino full time) perchè accetti il part time da funzionario? Non guadagni meno di stipendio e pensione futura? Grazie per risp. | |
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Da: x professionisti vincitori | 06/11/2011 10:43:38 |
Sì, l'istanza va fatta prima del 14 novembre (infatti la ns. decorrenza econ.-giur. decorrerà dal 14 nov.) A me hanno detto che è sufficiente depositare istanza di cancellazione dall'albo prima di accettare il nuovo posto. Alla prossima riunione del consiglio dell'ordine si procederà a formalizzare la cancellazione con effetto retroattivo dalla data dell'stanza (così com'è stato per l'iscrizione). | |
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Da: ma | 06/11/2011 12:46:28 |
per i documenti richiesti dalla raccomandata si possono fare autocertificazioni in carta libera o si devono chiedere i prestampati? | |
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Da: nervosismo | 06/11/2011 15:20:44 |
Ripropongo la domanda, sperando vivamente che qualcuno mi risponda. Sono praticante avvocato abilitato al patrocinio. E sono stato assunto part time in questo concorso. Posso continuare a restare iscritto come MERO praticante, chiedendo solo la cancellazione per il patrocinio, ferma restando la pratica semplice?Ho letto un pò di giurisprudenza, e per l'Ordine se resto mero praticante non dovrebbero esserci problemi (Cass. 2008 su praticante carabiniere). Per il ministero, invece, occorre che io chieda l'autorizzazione? Giuristi o chi sa rispondete, per favore, è importante. Grazie | |
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Da: x nervosissimo | 06/11/2011 15:34:12 |
....Scusa come fai a sapere già che sei stato assunto, e per di più part-time, se la presa in servizio sarà il 14 p.v.?...vorrai dire "sarò assunto" forse..... Cmq anch'io avrei la Tua incompatibilità e al mio C.D.O. mi hanno detto che devo proprio cancellarmi...mi spiace... | |
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Da: appoggio... | 06/11/2011 15:59:08 |
so anche io che occorra cancellarsi. E' inutile innervosirsi, le cose stanno così. Cerchiamo di non fare i capricci, siamo cresciutelli no? | |
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Da: disoccupata | 06/11/2011 16:23:22 |
Buongiorno, chi rinuncia perché ha già un lavoro migliore, per favore, potrebbe cortesemente comunicarlo, anche prima del 14, alla Proietti (06/58492692) in modo tale da velocizzare lo scorrimento delle graduatorie? Grazie mille. | |
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Da: nervosismo | 06/11/2011 16:35:50 |
Per appoggio: guarda non sono nervoso, e sono pure cresciutello. Il mio nick è vecchio e riguardava la partecipazione ad altri forum. Inoltre, le mie sono domande legittime e fatte con cognizione di causa. Per x nervosissimo. So che sono assunto part time dal 14 novembre. Come faccio a saperlo?Semplice, ho in mano la raccomandata. Infine, il tuo cdo ti ha detto una balla, se è vero quello che dici: come MERO PRATICANTE (chiedendo la revoca del patrocinio) puoi restare nel registro dei praticanti sine die, e non vi è alcuna incompatibilità . Leggeti un pò di giurisprudenza in merito. L'incompatibilità sussiste solo se non chiedi la cancellazione del patrocinio. Io, infatti, vorrei fare così, cioè chiedere al mio cdo la cancellazione dal registro dei praticanti abilitati, fermo restando la permanenza in quello dei praticanti. Mi chiedevo, però, se per restare come MERO PRATICANTE, è necessario che io richieda l'autorizzazione al Ministero. Sarei davvero molto grato a chi sa rispondermi con cognizione di causa. | |
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Da: nervosismo | 06/11/2011 17:01:32 |
giusto per capirci un attimo... Compatibilità tra pratica forense e lavoro dipendente (Sez. Un., Sent. n. 28170 del 26 novembre 2008) Con la Sentenza n. 28170 del 26 novembre 2008, le Sez. Unite hanno accolto il ricorso di un praticante che era stato cancellato dall'albo perché era un carabiniere, annullando così la delibera del Consiglio. L'incompatibilità era stata prima eccepita del Consiglio dell'Ordine, poi confermata dal Consiglio Nazionale Forense ed, infine, annullata definitivamente dalle Sezioni Unite del supremo organo giudicante. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'aspirante avvocato sulla base della circostanza per cui non sussiste in nessun modo incompatibilità tra chi sta imparando la professione, e che ancora non esegue alcun mandato difensivo, ed il lavoro dipendente . Infatti, per i Giudici dette incompatibilità , quelle previste per gli avvocati, «possono essere estese ai soli praticanti ammessi al patrocinio». «Trattandosi di preclusioni volte a garantire l'indipendente svolgimento del mandato professionale», ecco il principio affermato, «le incompatibilità non si applicano ai praticanti non ammessi al patrocinio, che possono essere iscritti nell'apposito registro speciale anche se legati da un rapporto di lavoro con soggetti pubblici o privati». La decisione del Consiglio dell'Ordine di cancellare dall'albo il ragazzo, a detta della Suprema Corte, «suscita forti perplessità che aumentano ancor di più ove si consideri che precludendo, a chi ne avrebbe i mezzi, la possibilità di migliorare soltanto perché si è trovato nella condizione di aver dovuto accettare un lavoro insoddisfacente o non più adeguato, introduce uno sbarramento non esattamente in linea con i valori fondamentali dell'ordinamento». Inoltre «Non è infatti infrequente la possibilità », spiega ancora la Cassazione , «che taluno decida di affrontare la pratica e l'esame di avvocato non in vista di un immediato cambio di attività , ma per precostituirsi il titolo necessario al suo futuro esercizio, magari dopo il raggiungimento di una sufficiente anzianità contributiva (e ciò senza tener conto delle possibilità offerte dalla legge n. 662 del 1996 che ha rimosso le incompatibilità fra impiego pubblico part-time e professioni intellettuali)». | |
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