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Regione Puglia, concorso per 200 nuovi funzionari
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Da: rosa pink | 22/03/2014 10:58:30 |
Grazie a tutti! | |
Da: Luxlux0405 | 22/03/2014 11:27:17 |
Salve ragazzi...Volevo chiedervi un'informazione...ho scaricato i quiz ripaz di mininterno x l'esercitazione al concorso, ma sono in parte criptati. Vi faccio un esempio relativo ad una domanda: Alcuni capitoli di spesa dello Stato (in milioni di €)20002002Ricerca4644Sviluppo78Pensioni2526Università 75Ambiente4152TOTALE126135 Qual è la percentuale approssimata di spesa per l'Ambiente sul totale dei 5 capitoli di spesa considerati per il 2000? 32,5%. E' un problema mio o anche a voi si leggono in qst modo??? | |
Da: post lauream | 22/03/2014 12:02:56 |
@rea, il concorso non salta. Tranquilla. | |
Da: x carmelo cirillo | 22/03/2014 12:05:46 |
Ciao! Siccome anch'io avevo visto la guida di cui parli volevo sapere se è abbastanza chiara, come ti sei trovato, sono in dubbio perchè in alternativa prenderei la nuova della Simone, dovrebbe spiegare adeguatamente credo...Buono studio. | |
Da: info sulle prove preselettive | 22/03/2014 12:17:16 |
Ciao ragazzi, una domanda: ma le due prove preselettive si svolgeranno nella stessa gionata? verrà pubblicata una banca dati di 5000 quiz per ciascuna delle due prove preselettive, per un totale di 10000 quiz? grazie | |
Da: farfa8282 | 22/03/2014 12:43:12 |
ma secondo voi il servizio civile vale come titolo | |
E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: rosa pink | 22/03/2014 13:39:57 |
@farfa8282 chied a formez mandando una mail trovi i contatti sul sito | |
Da: x farfa8282 | 22/03/2014 14:30:21 |
il servizio civile vale come titolo ed è parificato ad un anno di servizio presso la pubblica amministrazione ;) | |
Da: rinooo | 22/03/2014 15:21:12 |
Dal consiglio regionale.....meno male che i consiglieri si battono contro il Bando Porcata http://www.consiglio.puglia.it/applicazioni/cadan/cms_AgenziaNotizie/dataview.aspx?id=185664 | |
Da: florence80 | 22/03/2014 15:22:49 |
Poi non ho capito che senso ha che ci debbano far fare Contestualmente due prove, di cui la seconda (quelle sulle materie) sarà già oggetto della prova scritta. Non sarebbe bastata una sola preselettiva?? | |
Da: Kairòs | 22/03/2014 15:28:24 |
Ancora non mi capacito. Ma come si fa a reputare, senza alcun razionale discernimento, qualsiasi tipo di laurea idonea per lo svolgimento delle mansioni di funzionario amministrativo? Non c'è alcuna logica, è semplicemente ridicolo. Per non parlare dei punti per i titoli di servizio: anch'essi calcolati in maniera scriteriata e del tutto sproporzionata. Se Caroli si nasconde dietro un dito, adducendo argomentazioni risibili e che non spiegano niente, i consiglieri che avversano 'sto schifo di concorso potrebbero essere ancora più incisivi e analitici, in quanto il bando dà la stura a mille obiezioni. | |
Da: ciccina81 | 22/03/2014 15:56:06 |
alla corte dei conti abbiamo concorso tutti in condizioni di parità ......x naldo!!! ma allora perché non fare una sorta di class action e impugnarlo questo benedetto bando?????? | |
Da: eli | 22/03/2014 15:56:55 |
Ma la banca dati dei test preselettivi conterrà anche le soluzioni? O non sono presenti? | |
Da: florence80 | 22/03/2014 16:09:45 |
Sulla pagina facebook della Formez dedicata al concorso, quello della formez hanno scritto "Cosa ne pensate voi del bando: è pensato per valorizzare le risorse interne della Regione o lascia qualche speranza agli esterni?" potete scrivere la vostra https://www.facebook.com/pages/Concorso-Formez-regione-Puglia/213243358882775?fref=ts | |
Da: minime | 22/03/2014 18:12:33 |
Credo che non sia la pagina del Formez, perché c'è scritto: Concorso Formez regione Puglia Salve, questa pagina non è gestita da personale Formez. Lo scopo di questa pagina è raccogliere gli iscritti al concorso in regione Puglia per cercare di collaborare insieme e favorire lo scambio di informazioni | |
Da: concorsato | 22/03/2014 18:14:53 |
@ ciccina, impugnalo pure ma dovresti sapere che non ci sono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza. il senso della prova preselettiva, come ha ribadito in più occasioni anche la giurisprudenza, è accertare se il candidato sia in possesso di un livello di preparazione minimo in ordine ai contenuti delle materie oggetto del concorso, è una prima valutazione generale se il candidato sia idoneo a lavorare nella pubblica amministrazione. I candidati che hanno già lavorato a seguito di selezioni pubbliche (in cui evidentemente la Pa le ha giudicate idonee a lavorarci, come infatti hanno fatto per anni) possono dunque "saltare" questa fase e accedere al concorso vero e proprio. Facendo un parallelo, è come se ai precari della scuola da 20 anni (che qundi insegnano da 20 anni) si chiedesse di fare, oltre al concorso vero e proprio, anche le prove preselettive per valutare se sono psicologicamente adatti ad insegnare ..... La giurisprudenza va in questo senso, di consentire l'esonero dalle preselettive (e facendo il concorso vero e proprio come tuytti) . Se volete fare ricorso fatelo, ma lo vincete? sicuri? | |
Da: minime | 22/03/2014 18:17:21 |
una settimana fa, chiamando alla linea amica del Formez, mi hanno detto che la commissione sta valutando se pubblicare la griglia o meno. Magari li si può risentire fra un po' per capire come si stanno regolando | |
Da: linarola | 22/03/2014 18:23:50 |
ciao qualcuno sa se c'è un testo che può aiutarci a studiare specifico per questo concorso? | |
Da: Sentenza Consiglio di Stato | 22/03/2014 18:26:52 |
Sent. Cons. Stato, Sez. V, del 20.2.2014: "In virtù della giurisprudenza della Corte Costituzionale, la regola del pubblico concorso va applicata ai sensi dell'art. 97 Cost. anche al personale delle regioni - materia sottoposta alla potestà legislativa esclusiva di queste. Da ciò consegue che non solo la stabilizzazione di dipendenti senza concorso, in assenza di comprovate ed insuperabili esigenze dell'ente pubblico, è del tutto illegittima, ma lo sono anche quelle disposizioni che permettono alle amministrazioni regionali la potestà di indizione di concorsi interamente riservati (sentenza n. 169 del 2010) ovvero laddove i bandi possono fissare un limite minimo, da espandere discrezionalmente in sede di concorso, di posti riservati ai dipendenti. Simili previsioni, oltre a contrastare con il suddetto principio del pubblico concorso, sono illegittime anche in riferimento ai principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione (sentenze n. 137 del 2013, nn. 99 e 51 del 2012). Quindi resta ammessa solamente l'ipotesi di un parziale riserva, poiché il concorso pubblico, per essere tale, deve essere aperto all'esterno e la riserva di posti a personale già dipendente oppure a particolari categorie deve essere giustificata da puntuali requisiti, ossia dalla peculiarità delle funzioni che il personale deve svolgere o da specifiche necessità funzionali dell'amministrazione (sentenza n. 99 del 2012): nel caso di specie la giustificazione può essere quella dei posti messi a concorso di ingegnere con particolari specializzazioni. Ma lo svolgimento di un concorso con posti riservati, così come sottolineato dal TAR, deve rimanere un unico concorso nel quale i concorrenti esterni ed interni partecipano in condizioni di parità di fronte alle prove previste dal bando di concorso, e della riserva potrà tenersi conto al momento della redazione della graduatoria finale dei vincitori. Solo in tale momento eventuali candidati idonei interni all'amministrazione che ha bandito il concorso potranno eventualmente superare concorrenti esterni con voto migliore, in quanto dotati di un titolo di preferenza, alla stregua delle previsioni del d.P.R. n. 497/1994 circa la presentazione dei documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva successivamente alle prove orali. E' del tutto evidente che una diversa regolamentazione, ossia quella di prove preselettive separate tra esterni ed interni, se non anche quella della separazione delle prove scritte ed orali tra le due categorie, condurrebbe inevitabilmente a una struttura procedimentale di un concorso del tutto duplice e quindi, in buona sostanza, a due concorsi, l'uno pubblico e l'altro totalmente interno, la cui ammissibilità , come si è visto, difficilmente può superare il vaglio della legittimità costituzionale, fatte salve circostanze eccezionali (sentenza n. 205 del 2004). Senza contare poi, come evidenziato in primo grado, che due diverse preselezioni potrebbero costituire un meccanismo di riserva intermedia a favore dei candidati interni, potendo anche eventualmente amplificare la riserva di base già prevista". | |
Da: claude76 | 22/03/2014 18:28:09 |
@ concordato, veramente nel bando ci sono diversi profili di illegittimità , non solo quello del salto delle preselezioni! | |
Da: concorsato | 22/03/2014 18:41:34 |
La sentenza da te citata quindi fa salva la stabilizzazione attraverso concorso. Inoltre non è un concorso interamente riservato. Le quote riservate (che sono uno strumento per premiare l'esperienza di chi ha già lavorato per l'ente) non ci sono. Anzi, tutti partecipano allo stesso concorso. Invece delle quote è stato stabilito un altro meccanismo premiante consistente in un piccolo punteggio in più, è uguale. Non c'è nessun posto riservato come scritto nella sentenza da te citata. | |
Da: minime | 22/03/2014 18:43:09 |
Precari della Pa: chiarimenti sulle nuove procedure di stabilizzazione Circolare n. 5/2013 del Ministro della Funzione Pubblica con gli "Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato e il reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi." Articolo 08.01.2014 (Giuseppe Donato Nuzzo) Il Governo ha fornito i primi indirizzi per l'applicazione del D.L. 101/2013. Si punta all'assunzione a tempo indeterminato dei precari più meritevoli, da selezionare attraverso procedure di reclutamento speciali con riserva di posti. Possibile la proroga dei contratti a termine oltre il limite dei 36 mesi, subordinata all'avvio delle procedure di stabilizzazione. L'art. 35, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001 (introdotto dalla Legge di Stabilità 2013) e l'art. 4, comma 6 del D.L. 31/08/2013, n. 101, convertito con modificazioni con legge 30/10/2013, n. 125, disciplinano due diverse procedure speciali di reclutamento a favore del personale precario delle pubbliche amministrazioni, finalizzate alla valorizzazione delle professionalità acquisite e, al contempo, alla riduzione del numero dei contratti a termine nel pubblico impiego. I due interventi normativi rappresentano, almeno nelle intenzioni del legislatore, l'attuazione degli indirizzi programmativi definiti da Governo e Parti Sociali con il "Protocollo d'Intesa sul Lavoro Pubblico" del 3 maggio 2012, che prevedeva, tra l'altro, l'introduzione di "percorsi di accesso mediante un reclutamento ispirato alla "tenure track", nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione e dei limiti alle assunzioni", nonché interventi volti a "contrastare l'uso improprio e strumentale delle tipologie contrattuali di lavoro flessibile con disciplina della responsabilità dirigenziale e delle sanzioni da applicare per il caso di abuso". Con la recente Circolare della Funzione Pubblica n. 5 del 21 novembre 2013, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ha fornito i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.L. 101/2013 soffermandosi, tra l'altro, sul reclutamento speciale previsto dall'art. 4 del decreto-legge in parola, "proprio perché è quello volto al superamento del fenomeno del precariato", sottolineando che tale reclutamento non comporta alcun diritto per i possibili beneficiari e "può essere avviato dalle amministrazioni in via facoltativa, in ragione del loro fabbisogno". Nel rinviare al contenuto integrale della Circolare n. 5/2013 e relativi allegati, si rappresentano di seguito le principali caratteristiche delle due procedure di reclutamento speciale in parola e le novità introdotte in merito alla "proroga finalizzata" dei contratti a tempo determinato oltre il limite temporale dei 36 mesi. Reclutamento speciale a regime. È la denominazione che la Circolare n. 5/2013 utilizza per individuare le procedure di reclutamento già disciplinate dall'art. 36, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165/2001. Secondo detta disposizione, introdotta dalla legge di Stabilità 2013 e in vigore dal 1�° gennaio 2013, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico: a. con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando; b. per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando". Reclutamento speciale transitorio. È la denominazione che la Circolare n. 5/2013 utilizza per individuare le nuove procedure disciplinate dall'art. 4, comma 6, del D.L. 101/2013. La disposizione prevede che, a decorrere dal 1�° settembre 2013 (data di entrata di vigore del D.L. 101) e fino al 31 dicembre 2016, le pubbliche amministrazioni possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso a tempo indeterminato, per titoli ed esami, riservato per un massimo del 50% delle risorse assunzionali previste, a coloro che: a. sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della legge n. 296/2006 e dell'art. 3, comma 90, della legge n. 244/2007, ovvero: essere stati in servizio al 1�° gennaio 2007 con tre anni di tempo determinato maturato nel quinquennio precedente; essere stati in servizio al 1�° gennaio 2007 con tre anni di tempo determinato maturato in virtù di un contratto in essere al 29 settembre 2006, tenendo conto anche del servizio svolto a tempo determinato nel quinquennio precedente al 1�° gennaio 2007; tre anni di tempo determinato già maturati nel quinquennio precedente al 1�° gennaio 2007, per coloro non in servizio al 1�° gennaio 2007; in servizio al 1�° gennaio 2008 con tre anni di tempo determinato maturato in virtù di un contratto in essere al 28 settembre 2007, tenendo conto anche del servizio svolto a tempo determinato nel quinquennio precedente al 1�° gennaio 2008. b. coloro che alla data del 30 ottobre 2013 hanno maturato, negli ultimi cinque anni (ovvero nell'arco temporale che va dal 30 ottobre 2008 al 30 ottobre 2013), almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il carattere transitorio delle procedure speciali ex art. 4, comma 6, D.L. 101/2013 si evince dalla circostanza che dette procedure (a differenza di quelle speciali a regime) possono essere avviate entro limiti temporali ben definiti, vale a dire solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016. Resta fermo il vincolo di non superare per ciascun anno la misura del 50%. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse. Rapporto tra le due procedure speciali di reclutamento. Per espressa disposizione normativa le procedure speciali transitorie "possono essere avviate (â��) in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". Sul concetto di alternatività la Circolare n. 5/2013 chiarisce che "tale alternatività si pone rispetto all'esigenza di salvaguardare l'adeguato accesso dall'esterno e conseguentemente le due modalità di reclutamento speciale, nell'ambito del limite massimo del 50 per cento delle risorse previste per ciascun anno, sono tra loro complementari". A fronte di una prima interpretazione che ritiene che le due procedure in esame siano alternative nel senso che non possano essere avviate contemporaneamente, la chiave di lettura fornita dalla circolare ministeriale sembra andare nella direzione opposta. Le amministrazioni, al fine di intercettare il maggior numero possibile di professionalità maturate dal personale precario, possono avviare contemporaneamente entrambe le procedure speciali di reclutamento, purché il numero totale di posti a riserva risulti pari o inferiore al 50% delle risorse assunzionali complessivamente bandite. In tale prospettiva, la Circolare precisa altresì che il ricorso alle procedure speciali di reclutamento non può prescindere dall'adeguato accesso dall'esterno. Pertanto le amministrazioni non possono destinare più del 50% del loro budget assunzionale per il reclutamento speciale (sia quello a regime, sia per quello transitorio previsto nel quadriennio, sia per entrambi complementariamente considerati ove avviati nel quadriennio). La proroga dei contratti oltre il limite dei 36 mesi. Il decreto legislativo n. 368/2001, applicabile al pubblico impiego in forza del rinvio operato dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, dispone che il contratto di lavoro a tempo determinato può essere prorogato solo quando la durata iniziale sia inferiore a tre anni. La proroga è ammessa una sola volta, a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. In ogni caso, la durata complessiva del rapporto a termine non può essere superiore a tre anni. Lo stesso d.lgs. n. 368 del 2001, all'art. 5 comma 4-bis, prevede, eccezionalmente, la possibilità di prorogare il contratto oltre il limite massimo dei 36 mesi mediante un'apposita procedura negoziale che coinvolge datore di lavoro e parti sindacali. A tale ipotesi (cd. proroga ordinaria) si aggiunge ora quella prevista dal D.L. n. 101/2013, (cd. proroga finalizzata), concernente la proroga disposta per consentire la conclusione delle procedure di reclutamento speciale transitorio. La proroga "finalizzata". L'art. 4, comma 9, D.L. n. 101/2013 consente alle amministrazioni la proroga oltre il limite massimo dei 36 mesi dei rapporti di lavoro a termine dei soggetti interessati alle procedure di reclutamento speciale transitorio fino al completamento delle stesse e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016, al ricorrere dei seguenti presupposti: previsione nella programmazione del fabbisogno relativa al quadriennio dell'avvio di procedure concorsuali di reclutamento speciale (sia secondo la normativa a regime, sia secondo la procedure transitorie previste dal D.L. 101/2013); rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di controllo della spesa del personale e assunzioni a tempo determinato e dei divieti di assunzione che scaturiscono in via sanzionatoria (art. 1, comma 557, della legge n. 296/2007 e art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008); rispetto dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, fatte salve le deroghe previste dalla legge; proroga nei confronti di coloro che alla data del 30 ottobre 2013 abbiano maturato almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze; coerenza con il proprio effettivo fabbisogno, con le risorse finanziarie disponibili e con i posti in dotazione organica vacanti indicati nella programmazione triennale, anche alla luce delle cessazioni dal servizio che si prevede si verifichino nel corso del quadriennio. Le proroghe "non finalizzate", disposte cioè senza avviare il reclutamento speciale, sono contrarie alle disposizioni previste dal decreto legge. Proroga secondo il regime ordinario ex art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368/2001. Per le amministrazioni che non hanno le condizioni finanziarie e i posti in pianta organica per avviare il reclutamento speciale transitorio di cui al D.L. n. 101/2013, la durata massima dei contratti a tempo determinato rientra nel regime ordinario previsto dal decreto legislativo n. 368/2001, anche per quanto concerne i possibili spazi di proroga oltre il limite massimo dei tre anni. In tali ipotesi, infatti, rimane applicabile la disposizione di cui all'art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368/2001 che, eccezionalmente, consente la proroga oltre il limite massimo di 36 mesi previa la stipula di contratti collettivi a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Ragionando alla luce dei nuovi percorsi di stabilizzazione, sembra corretto affermare che la proroga ordinaria in parola possa essere motivata sul presupposto dell'avvio delle procedure di reclutamento speciale a regime previste dall'art. 35, comma 3-bis, d.lgs. n. 165/2001, al fine di delineare un percorso speculare a quello definito dal D.L. n. 101/2013. A tal proposito, la Circolare della Funzione Pubblica n. 5/2013 precisa che "le amministrazioni hanno la facoltà di valutare, in relazione al proprio fabbisogno e nel rispetto dei limiti finanziari in tema di lavoro flessibile, se continuare ad avvalersi, nelle more dell'esperimento delle procedure concorsuali di cui all'art. 35, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001, che non hanno carattere transitorio, per un periodo coerente con la durata delle suddette procedure, del personale interessato alle stesse. La programmazione e l'avvio delle predette procedure concorsuali rappresenta un presupposto importante per supportare le ragioni di una possibile deroga in sede di negoziazione, nella cui sede medesima saranno opportunamente valutati gli interessi rappresentati dalle parti, con particolare riferimento alla necessaria tutela del lavoratore, per evitare il rischio di precarizzazione, sulla corretta applicazione delle disposizioni speciali previste dal D.L. n. 101/2013". | |
Da: claudio 1235 | 22/03/2014 18:45:42 |
le sentenze che ho letto nei commenti precedenti riguardano un periodo temporale in cui il comma della legge di stabilità sulle stabilizzazioni non era in vigore. | |
Da: patrizia bi | 22/03/2014 18:56:00 |
@linarola non puoi studiare solo sulle sintesi delle edizioni Simone devi prenderti i testi universitari delle materie d'esame e studiarli (diritto pubblico, regionale, amministrativo, privato, del lavoro, ecc.) | |
Da: claude76 | 22/03/2014 18:56:09 |
infatti claudio1235! Comunque dicevo a concordato che il salto delle preselezioni e' solo una delle agevolazioni, l'altra e' il fatto di poter sommare a questo anche gli anni e i mesi di servizio, quindi un cumulo di vantaggi, poi l'altra cosa strana e' che la valutazione dei titoli debba avvenire prima dell'orale se ho letto bene...così poi si regoleranno sul voto finale da attribuire! Ci fanno così stupidi o poco accorti? | |
Da: kayser | 22/03/2014 18:58:05 |
Si, anche a me. Che si può fare? | |
Da: Kairòs | 22/03/2014 18:59:33 |
@concorsato Un piccolo punteggio in più????????????????????????? | |
Da: concorsato | 22/03/2014 19:00:22 |
@claude76 in tutti i concorsi i titoli avviene prima dell'orale | |
Da: concorsato | 22/03/2014 19:01:13 |
@claude76 in tutti i concorsi la valutazione dei titoli avviene prima dell'orale | |
Da: wao | 22/03/2014 19:53:18 |
è stato Chiesto il ritiro del Bando!!!!! EVVIVA http://www.baritoday.it/politica/concorso-regione-puglia-realta-italia-piu-trasparenza-ritirare-il-bando.html | |
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