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concorso ds lazio:voti e domande...e altro
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Da: In12/07/2013 07:00:11
Rispondi

Da: @x voi12/07/2013 07:27:36
Che cosa?
Rispondi

Da: due paginette12/07/2013 08:02:17
Restano due paginette con qualsiasi commissione o governo. :-D
Rispondi

Da: ciao12/07/2013 09:02:26
a laura58.
tranquilla, lo sto ripetendo decine di volte: prima di infilarci dentro il cartoncino, le buste le ho guardate per bene. le nostre del Lazio erano gialline, belle pesanti e solide, neanche con un attrezzo miracoloso ci si poteva leggere attraverso. dormi serena, ciao
Rispondi

Da: tutti su12/07/2013 09:02:45
SPQR

ma cosa dite???????

Bloccate tutto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: insomma12/07/2013 09:06:58
nel Lazio è tutto a posto!!!!!


Ai leghisti verrà un attacco di bile!

Specialmente se idonei!
Rispondi

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Da: Daie12/07/2013 09:14:01
Me le ricordo bene le buste ed erano proprio belle pesanti, qualcuno ha voluto solo seguire il codazzo della Lombardia con questo ricorso laziale! tanto per provarci...... aho hai visto mai che ce cascheno!
Rispondi

Da: laura 5812/07/2013 09:29:07
Speriamo ... grazie ciao
Rispondi

Da: LAZIO RESPINGE12/07/2013 09:49:56
N. 06945/2013 REG.PROV.COLL.

N. 05441/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5441 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Lorenza Iafrate, Martino Giuseppe, Granelli Gabriella, Scopelliti Aurora Giuseppa, Castaldi Giovanna, Casamassima Maria Grazia, Uliano Guglielmina, Petone Maria Concetta, Morini Teodolinda, Coladarci Stefania, Reali Gaita, Iori Viviana, Infratta Maria, Di Palo Geny, Falcinelli Maria Grazia, Caputo Anna, Valente Filomena, Carta Maria Rosaria, Romanato Cristiana, Mordaci Serena, Zottola Miriam, Dimito Antonella, Zambetti Attilio Rocco, Di Mauro Patrizia, Casciato Fiorella, De Luca Francesca, Buscalferri Carlo, Burali D'Arezzo Paola, Carnevale Carla, Cerroni Romina, Misso Luciana, Cozzolino Lorena, Morella Pasqualina, Ieni Savina, Fratarcangeli Paolo, Zottola Sabrina, Sabellico Roberta, Schintu Pia, Giuntella Maria Elisa, Miranda Marianna, Mangiaracina Caterina, Francolino Michele, Nardone Laura, Angiulo Agnese, Marucco Adriana, Zanichelli Raffaella, Pacella Antonio, Mannucci Antonella, Marzio Francesca Maria, Rocco Antonio, Di Bonito Teresa, Del Mastro Laura, Franciosi Sabrina, Pietropoli Enrico, Polselli Elena, Cordelli Laura, Cugliari Francesca Maria, Pelagatti Marco, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini, Rosa Maria Mauri, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, Piazza Barberini, n. 52;


contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 ex lege domiciliano;


nei confronti di

Antonella Buono, Augusta Colandrea, controinteressate non costituite in giudizio;


e con l'intervento di

ad opponendum:
Tetti Sandra rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Sarchi presso il cui studio in Roma, alla Via Andrea Mantegna, n. 18 domicilia;
De Luca Flavia, Costarelli Cristina, Ricciardi Anna Maria, Ladisi Marianna Stefania, Tiberio Annarita, Gentili Claudia, Rossi Franca Ida, Martucci Brunella, Sebastiani Maria Rosaria, Di Silvestre Flavio, Di Salvatore Serafina, De Michele Lucia, Di Napoli Paola, Guglielmi Rosanna Piera, Volpones Pietro, Scipioni Claudia, Micocci Laura, Sentili Valeria, Toscano Francesca, Micarelli Rita, Cardarelli Paola, Firmani Paolo, Faina Rosaria, D'Aponte Emilia, Autiero Maria Rosaria, Porfiri Daniela, Di Tommaso Loredana, Guerani Diana, Di Vico Giuseppe, Campitelli Marina, Tomao Giuseppa, Atzeni Giuliana, Palmeri Ezia, Tripiciano Vera, Simoncini Chiara, Mignogna Filomena, Marano Patrizia, Aureli Stefania, Simeone Vincenza, Dore Claudio, Frappetta Giuseppina, Vazza Giuliana, Bugiotti Paola, Ucchino Tiziana, Mosca Antonella, Sciarma Patrizia, De Angelis Angela, Iannarelli Lorella, Cianfriglia Licia, rappresentati e difesi dal Prof. Avvo. Salvatore Dettori e Mario Bruto Gaggioli Santini ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma Santi Apostoli, n. 66;


per l'annullamento

del decreto a prot. n. 275 del 23 settembre 2011 con il quale l'USR per il Lazio ha proceduto a nominare la Commissione esaminatrice del "Concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi";

del decreto n. 288 del 10 ottobre 2011 con il quale l'USR per il Lazio ha proceduto a nominare la Commissione esaminatrice del "Concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi";

del decreto n. 341 del 16 dicembre 2011 con il quale l'USR per il Lazio ha proceduto a nominare la Sottocommissione esaminatrice per il Lazio;

di tutti i verbali di estremi sconosciuti, compreso il verbale n. 6 del 20 dicembre 2011 redatti dalla Commissione esaminatrice dall'insediamento della stessa fino alla pubblicazione degli ammessi alla prova orale;

dell'eventuale provvedimento dell'USR per il Lazio di approvazione dei verbali e della graduatoria finale degli ammessi alla prova orale;

del provvedimento a prot. n. 156 del 7 maggio 2012 con il quale l'USR per il Lazio ha proceduto alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale;

nonché per l'annullamento con motivi aggiunti del 5 novembre 2011

del decreto del D-G- USR per il Lazio n. 245 del 24 luglio 2012 di pubblicazione della graduatoria di merito del concorso in parola,

di tutti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice fino alla approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva di merito,

e/o disapplicazione di tutti i contratti eventualmente nelle more stipulati tra la parte resistente ed i vincitori della procedura concorsuale di che trattasi, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio Direzione Generale;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2013 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:




FATTO

Con ricorso notificato all'Amministrazione in epigrafe in data 27 giugno 2012 e depositato il successivo 9 luglio, i ricorrenti, che hanno partecipato alle preselezioni, superandole ed alle prove scritte non superandole relative al concorso a 2386 posti di dirigente scolastico bandito con decreto dirigenziale del 13 luglio 2011 impugnano i provvedimenti in epigrafe indicati di nomina della Commissione esaminatrice del concorso e dei successori di alcuni dei componenti nel frattempo dimessisi, nonché il verbale di individuazione dei criteri di valutazione delle prove scritte ed infine l'elenco degli ammessi alla prova orale e nel quale essi non figurano.

Avverso tali atti deducono, con un'unica articolata doglianza, la violazione del d.lgs. 30 marzo 2001, n165, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, della legge 7 agosto 1990, n. 241, del d.d.g. 13 luglio 2011, eccesso di potere sotto diversi profili, difetto di istruttoria, violazione del principio di imparzialità e dell'art. 97 Cost.

Concludono con istanza cautelare e per l'accoglimento del ricorso.

L'Amministrazione si è costituita in giudizio rassegnando conclusioni opposte a quelle degli interessati.

Alla Camera di Consiglio del 25 luglio 2012 l'istanza cautelare è stata respinta.

I ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti impugnando con essi la graduatoria di merito nelle more pubblicata e tutti i verbali della Commissione esaminatrice, chiedendo la disapplicazione di tutti i contratti nelle more stipulati in accoglimento del ricorso.

Con i motivi aggiunti i ricorrenti hanno ripreso la articolata censura principalmente proposta insistendo su tutti i suoi aspetti, specie su quello della illegittima composizione della Commissione di esami, concludendo per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.

Con ordinanza del 4 dicembre 2012 il Consiglio di Stato ha riformato la cautelare di primo grado, nella considerazione della ritenuta violazione dell'art. 35, comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 in ordine alla composizione della Commissione.

Si sono costituiti in giudizio una ricorrente ad opponendum ed un gruppo di altri intervenienti ad opponendum rassegnando conclusioni opposte a quelle degli interessati, in specie sulle rilevate incompatibilità dei componenti della Commissione esaminatrice del Lazio.

Il ricorso infine è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 21 marzo 2013.

DIRITTO

1. Il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati e vanno pertanto rigettati.

Con essi gli interessati che hanno partecipato al concorso di dirigente scolastico bandito con il decreto dirigenziale del 13 luglio 2011 non riuscendo tuttavia a superare le prove scritte sostanzialmente impugnano i provvedimenti di composizione della Commissione esaminatrice per il Lazio e la graduatoria finale dalla quale essi sono risultati ovviamente esclusi.

2. Con l'unica articolata doglianza, anche insistita con i motivi aggiunti, rilevano che per alcuni dei componenti della Commissione esaminatrice del concorso nel Lazio sussistono ragioni di incompatibilità ai sensi degli articoli 51 e 52 c.p.c.; in particolare la Prof.ssa Spaziani era stata eletta nell'aprile dell'anno 2009 in carica al X Congresso dell'Unione Sindacale CISL Lazio. Osservano che, per un caso analogo, Il TAR Molise con ordinanza n. 77/2012 dell'11 maggio 2012, con riferimento alla Commissione esaminatrice insediata in quella Regione, ha sospeso la procedura concorsuale in quanto uno dei componenti aveva ricoperto incarichi sindacali.

Altro componente, la prof.ssa Rizzi è consulente dell'Associazione Nazionale dei Dirigenti e delle Alte Professionalità della Scuola e poiché la detta Associazione è maggioritaria della categoria dei dirigenti delle Istituzioni Scolastiche anch'essa era incompatibile con la carica di membro della Commissione Esaminatrice, tanto più che una candidata rivestente proprio la carica di Vice Presidente Nazionale ANP ha superato sia gli scritti che gli orali.

Lamentano che un altro componente della Commissione la prof.ssa Laura Bellanova anch'ella è consulente ANP.

Ugualmente incompatibile sarebbe il prof. Arena che è componente del Comitato scientifico ISMEDA che ha svolto i corsi di formazione del concorso.

Anche il prof. Schacler componente del Comitato Scientifico ISMEDA è stato nominato, quale membro aggiunto esperto di informatica all'interno della II Sottocommissione.

Sono stati nominati quali esperti di lingua inglese e francese professori che fanno parte dell'Istituto Tecnico "Colombo" dove la prof.ssa Rizzi è dirigente scolastico.

2.1 Preme in primo luogo contestare l'aspetto con il quale i ricorrenti fanno valere la illegittima composizione della Commissione esaminatrice che avrebbe generato la riforma della cautelare da parte del Consiglio di Stato.

E conviene esaminare quest'ultimo profilo posto che l'Alto Consesso metterebbe in evidenza un principio di fondatezza della censura come consistente nella violazione dell'art. 35, comma 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 35.

Tale norma prescrive che: "Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione (1);

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali."

In particolare la questione verte sulla appartenenza o ritenuta tale di alcuni dei componenti della detta Commissione esaminatrice ad organizzazioni sindacali, fermo restando che è bene chiarire che la norma di cui al comma 3, lett. e) interessata dalla censura si esprime al presente e cioè prescrive che i detti esperti, al momento della composizione della Commissione "non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali".

In punto di fatto risultano acquisite agli atti del fascicolo i seguenti atti:

- la dichiarazione della Prof.ssa Rizzi di non avere mai partecipato ad alcun organo statutario, né di essere mai stata designata dall'ANP per incarichi con valenza esterna; di avere, piuttosto, fatto parte di un elenco di consulenti dell'ANP per illustrare un servizio di informazione gratuito, mai attivato e comunque rivolto a dirigenti scolastici in servizio, (nota 18 giugno 2012)

- la dichiarazione del Presidente dell'ANP che la Rizzi non è mai stata e non è dirigente sindacale ANP di nessun livello, né che sia stata membro di organi statutari; (nota 18 giugno 2012)

- la dichiarazione della dr.ssa Spaziani di non svolgere e di non avere mai svolto funzioni di rappresentanza sindacale, in quanto non ha mai rivestito cariche esecutive e direttive nella CISL o CISL Scuola; ha fatto parte per elezione del 12 marzo 2009 del Consiglio Generale della CISL che ha esclusivamente funzioni di indirizzo, ed ella stessa non ha avuto alcun compito di rappresentanza della categoria; nel 21 dicembre 2010 si è dimessa da tale organo per sopravvenuti impegni professionali (nota acquisita al prot. MIUR n. 18548 del 18 giugno 2012);

- nota di conferma di quanto sopra del Segretario Generale della CISL in data 15 giugno 2012;

- nota del prof. ARENA con la quale egli precisa che ha effettuato attività di formazione per conto dell'ISMEDA esclusivamente nel corso dell'anno 2000 (mese di maggio) con alcune lezioni frontali a personale con la qualifica di coordinatore dell'ufficio di segreteria al fine del successivo inquadramento nel ruolo dei Direttori dei S.G.A. solo per la Regione Puglia e Emilia Romagna; non ha mai aderito al comitato scientifico né autorizzato ISMEDA a utilizzare in proposito il proprio nominativo né la propria identificazione professionale.

Queste dichiarazioni o precisazioni fornite dagli stessi interessati all'Amministrazione lascerebbero il tempo che trovano in quanto neppure assistite dalla apposita formula relativa al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e quindi nella consapevolezza dell'autore della responsabilità penale cui va incontro per la dichiarazione falsa, se non fosse che sono state recepite dall'Amministrazione che ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di nominare la prof.ssa Spaziani per meriti professionali ed oltre tutto a prove scritte già avvenute, con conseguente impossibilità di partecipare alla formulazione delle tracce; e di avere nominato il prof Arena che aveva effettuato attività di formazione di personale dirigenziale, ma amministrativo e non scolastico o della prof.ssa Rizzi la cui attività asseritamente di preparazione al concorso era in realtà attività istituzionale assegnatale dagli stessi uffici del Ministero per il precedente concorso di cui al D.M. 3 ottobre 2006.

Tali considerazioni contribuiscono a porre in evidenza gli elementi che spezzano il nesso di causa che deve intercorrere tra l'attività in atto svolta dall'interessato e riguardante il sindacato o gli ambienti politici che per la loro connessione con l'ambito professionale del concorso possono influire sulla scelta dei candidati e la nomina dei componenti all'interno della Commissione esaminatrice, comportando tale nesso, qualora esistente, una originaria incompatibilità nel soggetto designato a rivestire una qualunque carica all'interno dell'organo di valutazione.

Per quanto riguarda in particolare la dedotta incompatibilità del prof. Arena per avere fatto parte di un istituto di formazione proprio per i presidi, la inconsistenza della censura è stata già posta in rilievo dal TAR in altra analoga vicenda (TAR Lazio, sezione III bis, 1° febbraio 2013, n. 1117), laddove la sezione ha richiamato proprio un precedente specifico del Consiglio di Stato il quale affida ad elementi univoci e concordanti l'influenza che l'aver rivestito o il rivestire da parte di un componente della Commissione esaminatrice incarichi in strutture di formazione può comportare sui candidati di un concorso: "l'incompatibilità tra esaminatore e concorrente si può realmente ravvisare non già in ogni forma di rapporto professionale o di collaborazione scientifica, ma soltanto in quei casi in cui tra i due sussista un concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina, ma condizionata da tal cointeressenza" (Consiglio di Stato, sezione III, 20 settembre 2012, n. 5023). E sotto questo profilo è pure inconsistente e rimane non provato l'aspetto con il quale gli interessati fanno valere che della Commissione hanno fatto parte quali esperti di lingua due professoresse appartenenti allo stesso Istituto tecnico della Rizzi, laddove, appunto, non viene dimostrato il "concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina, ma condizionata da tal cointeressenza".

Ma anche volendo adottare il concetto più ampio possibile di incompatibilità politica e sindacale in cui avrebbero versato le professoresse Spaziani e Rizzi per come anche ritenuto dalla giurisprudenza sulla materia (TAR Marche, 16 maggio 2011, n. 339) occorre insistere sulla circostanza che la norma si esprime nel senso che la incompatibilità va valutata al momento della composizione della Commissione e non con effetti retroagenti, per come sopra evidenziato, mentre i ricorrenti paiono riferirsi ad episodi risalenti, ammesso che in quelli descritti possa concretarsi la fattispecie normativa di incompatibilità.

Sotto questo profilo è bene porre in rilievo la differenza della presente fattispecie rispetto a quella esaminata dal TAR Marche che ha appunto annullato la Commissione dell'analogo concorso svoltosi in quella regione, a causa della presenza di un componente appartenente ad un sindacato nel ridetto organo esaminatore; ed ha però posto in evidenza che tale membro aveva sottoscritto per conto del sindacato il contratto per l'area della dirigenza scolastica per il biennio 2010 - 2011 e quindi rivestiva poteri decisionali ancora nell'imminenza del concorso e che al momento dello svolgimento del medesimo risultava ancora iscritto al sindacato. (TAR Marche, 7 dicembre 2012, n. 745).

Le superiori considerazioni inducono anche a ritenere contestabili le osservazioni presentate contro la nomina degli esperti, oltre tutto sfornite di una qualunque dimostrazione della influenza che costoro avrebbero potuto esercitare rispetto alla ammissione di uno o più candidati, secondo quanto dal Consiglio di Stato posto in evidenza con la decisione citata, (Consiglio di Stato, sezione III, n. 5023 del 212).

3. Altri aspetti dell'unica articolata doglianza proposta col ricorso e coi motivi aggiunti riguardano l'incongruità nella determinazione dei criteri di correzione delle prove scritte.

Gli interessati osservano che l'individuazione degli stessi è avvenuta in data 20 dicembre 2011 successivamente allo svolgimento delle prove tenutesi nei giorni 14 e 15 dicembre 2011 mentre le griglie di valutazione sono state rese pubbliche solo in data 15 febbraio 2012. Questi evidenziavano tre indicatori e sei livelli di giudizio, mentre poi tali livelli erano solo cinque, comprendendo voti fino a 3, da 4 a 6, il voto di 7, i voti da 8 a 9 e il voto di 10. Osservano che il rapporto tra indicatori e livelli di giudizio in realtà non consente alcun contenimento della discrezionalità della Commissione di concorso, in quanto essi si presentano generici e discutibili. Non è dato comprendere per quali motivi non siano stati usati come indicatori di valutazione gli altri elementi tipici e caratteristici dell'analisi del caso.

Lamentano che i plichi delle prove scritte non sarebbero stati tenuti correttamente ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 487/1994 per garantire l'anonimato.

L'Amministrazione ha anche aggravato il procedimento amministrativo, adducendo motivazioni pretestuose al diniego delle domande di accesso degli interessati.

3.1. Le osservazioni degli interessati non colgono nel segno e per di più sono rivolte a sindacare la discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice che ha individuato criteri di valutazione tutt'altro che generici. Comunque non è di certo consentito che i ricorrenti sostituiscano le loro valutazioni con quelle della Commissione o che vengano effettuati paragoni con i criteri scelti da Commissioni di concorso insediate in altre regioni, dato il principio dell'autonomia di giudizio di cui esse godono per l'ambito territoriale nel quale sono destinate ad operare. Costante la giurisprudenza sull'argomento: "In sede di pubblico concorso, la Commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell'ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, per rendere concreti ed attuali gli stessi criteri del bando, sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli. L'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, riguardando il merito dell'azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e arbitrarietà." (TAR Lazio, sezione III ter, 1° ottobre 2012, n. 3193, sezione I, 1° febbraio 2012, n. 1111; Consiglio di Stato, sezione III, 13 luglio 2011, n. 4229).

3.2 Quanto poi al ritardo con il quale i criteri sarebbero stati individuati dalla Commissione di concorso e cioè dopo lo svolgimento delle prove scritte l'Amministrazione ha chiarito che secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 8 del d.P.R. n. 140 del 2008 "le commissioni esaminatrici sono suddivise in sottocommissioni qualora i candidati, che hanno sostenuto le prove scritte per i posti messi a concorso, superino le cinquecento unita'.

Per ogni gruppo di cinquecento candidati o frazione di cinquecento le commissioni sono integrate da un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e un segretario aggiunto,.." e non poteva dunque essere in grado di pubblicare prima delle prove scritte i criteri di valutazione se questi dovevano essere adottati al completo dei componenti delle sottocommissioni nominate una volta determinato il numero di coloro che avevano sostenuto le prove scritte. Avvenuto ciò e quindi nominata la sottocommissione con decreto dirigenziale del 16 dicembre 2011 la Commissione ha potuto adottare i criteri, in ogni caso prima della correzione delle prove scritte.

Il principio sancito dall'art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994 della cui violazione si dolgono gli interessati e che cioè i criteri di valutazione delle prove sono fissati dalla Commissione nella prima riunione va correlato con quello della trasparenza amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, come non è avvenuto, appunto, nel caso in esame in cui i criteri sono stati elaborati dopo lo svolgimento delle prove scritte, ma in ogni caso prima della loro correzione.

3.3. Né, come sostenuto nel ricorso e nei motivi aggiunti ai ricorrenti è stato negato l'accesso, atteso che per come risulta dalla relazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, quest'ultimo ha usato del potere di differimento. Tale potere è insisto nel Regolamento sull'accesso di cui al D.M. n. 60 del 1996 che all'art. 3, comma 2 stabilisce che: " Fino a quando il procedimento non sia concluso, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti".

Né può dirsi che la norma in questione sia superata dalla modifica intervenuta nell'art. 24 della legge n. 241 del 1990 sui casi di esclusione dall'accesso, ad opera della legge n. 15 dell'11 febbraio 2005; il comma 1, lett. c) dell'art. 24 nel testo odierno, infatti, consente l'accesso nei procedimenti selettivi, come sono appunti i concorsi, nei confronti dei documenti amministrativi tranne che per quelli contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi e, nel caso in esame, non ci si trova in presenza di tale tipo di documenti. Tuttavia è bene pure rammentare che la stessa nuova stesura dell'art. 24/L. n. 241, al comma 4 stabilisce che l'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento, potere già peraltro previsto in sede di regolamento di attuazione della precedente versione della legge sul procedimento e dal d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 al quale il DM. dell'istruzione n. 60/1996 fa riferimento, con norma che, se si vuole appare datata, ma che legittimamente stabilisce i limiti dell'accesso in relazione ai procedimenti concorsuali.

3.4 Rimane poi sprovvista di concreta dimostrazione la circostanza che la Commissione di concorso non avrebbe rispettato le prescrizioni di cui all'art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994.

Anzitutto in ricorso viene confusa la disposizione recata dall'art. 11, comma 3 del d.P.R. menzionato che stabilisce che le tracce appena formulate "sono chiuse in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario", con la materiale conservazione dei plichi contenenti le prove svolte disciplinata dall'art. 14 successivo. E ciò si rileva pure dai motivi aggiunti.

Quanto alla prima circostanza che cioè i pieghi contenenti le tracce delle prove scritte non siano stati suggellati con le firme del segretario e dei membri della Commissione l'osservazione rimane non provata.

In relazione all'altro profilo il fatto che le chiavi degli armadi in cui erano disposti i pacchi contenenti le prove scritte fossero detenute dal presidente e della segretaria della Commissione non pare costituire un indizio di violazione del principio di segretezza, proprio perché dette chiavi erano sottratte alla disponibilità di terzi, ma erano invece nella disponibilità del solo Presidente e della segretaria della Commissione; né gli interessati pongono in rilievo segnalazioni di manomissione degli armadi dove le prove erano custodite, con conseguente reiezione anche di tale profilo della articolata doglianza proposta.

4. Per le superiori considerazioni il ricorso ed i motivi aggiunti vanno rigettati.

5. La delicatezza delle questioni trattate consente di ritenere giusti i motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta in ogni sua parte.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:



Evasio Speranza, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere





   
   
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



Rispondi

Da: Riscossa12/07/2013 11:23:45
Noto, tra le righe della sentenza, un sempre maggiore nervosismo da parte del TAR Lazio... ma forse e' una mia impressione... :-)
Rispondi

Da: ciao12/07/2013 12:53:45
io invece noto, ma forse è una mia impressione, che ci avete rotto
Rispondi

Da: Riscossa12/07/2013 13:01:49
Nervosi ? ;-)
Rispondi

Da: io noto12/07/2013 13:17:29
nervosismo da parte di alcuni che ERANO CERTI che il tar lazio in queste ore avrebbe stroncato gli idonei. un Tar coerente, sempre. ma le sentenze vanno accettate solo se contro gli idonei? e ora? certo, ora rimangono le buste a cui "incollarsi", pur sapendo che sono molto diverse da quelle lombarde.
Rispondi

Da: FORZA LAZIO12/07/2013 22:36:42
Le buste nel Lazio erano gialle, non trasparenti, le abbiamo viste tutti...
Chi afferma il contrario è in malafede e spera nell'impossibile...
Quest'anno entreranno in 64, gli altri nel 2014.2015

P.S.
In Lombardia le buste erano solo un pretesto, sveglia!
O fate finta di non capire?
In ogni caso una tristezza infinita...
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Da: @forza lazio12/07/2013 23:42:20
ragionamento da sottoscrivere
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Da: ultimora13/07/2013 12:05:01
eva/maria è uscita dalla clinica ieri sera
ora è al mare dove attenderà la chiamata per dirigere una scuola
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Da: @antonela sput13/07/2013 12:14:22
Si sta per aprire ora presso il TAR del Lazio una seconda decisiva partita, altrettanto impegnativa, che è quella delle decisioni nel merito delle censure presentate dai ricorrenti i quali, svanita la possibilità di inserirsi in massa nel concorso, tendono ad ottenere dai giudici amministrativi una pronuncia sulla richiesta di annullamento dell'intera procedura. E' superfluo sottolineare che, ove essa venisse accolta, si avrebbe l'arresto - forse definitivo per molti anni a venire - della macchina concorsuale, con tutte le nefaste conseguenze sulle legittime aspettative dei docenti che aspirano alla dirigenza e sulle sorti delle scuole nell'immediato futuro.
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Da: ciao13/07/2013 12:31:30
ciccio, è vecchia, firmata pacifico, e decisamente ridicola!! ih ih ih
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Da: x a antonella13/07/2013 12:32:13
Quali sarebbero i ricorsi nel merito? E quali regioni interessano? Grazie
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Da: ciao13/07/2013 12:35:26
ah, no, forse era il suo doppelgaenger ADF! ih ih ih ihi !!!!
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Da: x ciao13/07/2013 12:37:50
Sono un idoneo anche io. Scegliero il prossimo anno. A che si riferiscono  questi ricorsi da esaminare nel merito? Interessano la nostra regione?
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Da: ciao13/07/2013 12:42:16
vedo con amarezza che c'è sempre chi ci casca, quando un idiota getta un amo nell'ansia della gente. state sereni, si riferiva alla sentenza di merito sulla preselettiva. buon'estate! e buon anno scolastico, sperando che sia uno solo e non due! baci
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Da: Riscossa13/07/2013 12:46:03
Ci sono ancora MOLTI ricorsi in ballo per il Lazio... sia al TAR che al Consiglio di Stato... informativi, gente :-)
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Da: ciao13/07/2013 12:48:21
immagino, peccato che le lamentazioni siano sempre le stesse, e provenienti dalla stessa categoria di persone, a cui è stata già ampia risposta, sia dal TAR che dal CdS. Buona estate di rosicamento, ciccio, non dimagrire troppo causa bile, se no poi chi ci romperà le scatole fino al 2015? bye
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Da: ciao13/07/2013 12:48:54
immagino, peccato che le lamentazioni siano sempre le stesse, e provenienti dalla stessa categoria di persone, a cui è stata già data ampia risposta, sia dal TAR che dal CdS. Buona estate di rosicamento, ciccio, non dimagrire troppo causa bile, se no poi chi ci romperà le scatole fino al 2015? bye
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Da: Riscossa13/07/2013 12:51:04
@forza Lazio: si, le tue buste erano gialle, come erano bianche in altre sedi concorsuali del Lazio e color carta di pane in altre ancora... elemento, questo, gia' da solo in grado di invalidare la procedura... ma la conoscete la legge, futuri DS? :-)
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Da: Riscossa13/07/2013 12:53:45
@ciao: ti consiglio di informarti un po' meglio sul CdS... :-)
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Da: ciao13/07/2013 12:56:18
rifatti vivo tra qualche mese chè ne riparliamo...bye bye
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Da: Riscossa13/07/2013 13:03:49
No problems... :-D
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Da: Ds Lazio13/07/2013 13:55:50
Relata refero:
l'Avvocato Iacovino dall'esclusivissimo e costosissimo resort di Tahiti in Polinesia manda un caro saluto e un sincero ringraziamento anche a nome del ministro dell'economia ai ricorrenti:

Lorenza Iafrate, Martino Giuseppe, Granelli Gabriella, Scopelliti Aurora Giuseppa, Castaldi Giovanna, Casamassima Maria Grazia, Uliano Guglielmina, Petone Maria Concetta, Morini Teodolinda, Coladarci Stefania, Reali Gaita, Iori Viviana, Infratta Maria, Di Palo Geny, Falcinelli Maria Grazia, Caputo Anna, Valente Filomena, Carta Maria Rosaria, Romanato Cristiana, Mordaci Serena, Zottola Miriam, Dimito Antonella, Zambetti Attilio Rocco, Di Mauro Patrizia, Casciato Fiorella, De Luca Francesca, Buscalferri Carlo, Burali D'Arezzo Paola, Carnevale Carla, Cerroni Romina, Misso Luciana, Cozzolino Lorena, Morella Pasqualina, Ieni Savina, Fratarcangeli Paolo, Zottola Sabrina, Sabellico Roberta, Schintu Pia, Giuntella Maria Elisa, Miranda Marianna, Mangiaracina Caterina, Francolino Michele, Nardone Laura, Angiulo Agnese, Marucco Adriana, Zanichelli Raffaella, Pacella Antonio, Mannucci Antonella, Marzio Francesca Maria, Rocco Antonio, Di Bonito Teresa, Del Mastro Laura, Franciosi Sabrina, Pietropoli Enrico, Polselli Elena, Cordelli Laura, Cugliari Francesca Maria, Pelagatti Marco.


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