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Concorso MAGISTRATURA 2013
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Da: Lambert 22/03/2014 08:46:42
nick, farei notare che tutti, in un modo o nell'altro, tirano in ballo i tuoi anni maturi. vedi come sono stato delicato io?! ;-)

Da: SOFIA8422/03/2014 08:48:18
Ciao Billy! buono studio anche a te.

Lambert, senti chi parla, anche tu non scherzi con le velate investigazioni ;)

Da: NickChinasky7822/03/2014 08:52:12
Fresco fresco per voi, una questione reale che mi è stata pocanzi sottoposta...così, giusto per dare un taglio giuridico alla discussione, in risposta anche a chi ci taccia di eccessiva frivolezza oratoria..
Stipulato un preliminare di vendita ad effetti anticipati di un immobile, con l'anticipata immissione nella detenzione della casa, al rogito il promissario acquirente ha scoperto esserci un contenzioso in corso tra il costruttore e il proprietario del palazzo vicino per una questione di luci e vedute. Il promissario acquirente ha deciso di non rogitare in attesa di sviluppi. Cosa potrebbe accadere? In quali ipotesi giuridiche ci troviamo? A voi, se volete, l'ardua sentenza. Poi così verifico anche se la mia opinione in merito è giusta:)
Buon proseguimento, vi abbraccio!

p.s. dimenticavo nei ruoli, Dammacco, arcigno terzino ormai con le scarpette appese al chiodo :)

Da: Lambert 22/03/2014 08:52:18
Ahah sofia appunto, le mie investigazioni sono discrete. mi muovo nell'ombra insomma. Ecco che torna il maniaco...:-)

Da: NickChinasky7822/03/2014 08:54:41
Lambert, tu sarai gratificato al momento opportuno :)

gli altri, le altre, la pagheranno cara questa insolenza! :)

sofia, il paragone non mi dispiace...

per il lavoro...non è nè protagonismo, nè eccesso di zelo...ma davvero necessita di un pò di riservatezza, non me ne vogliate...più in là può darsi che parlerò :)

vi saluto!!!!

Da: vits 22/03/2014 09:35:05
X la Daddy Nick family:..bisogno di una colf?

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Da: Maria8881 22/03/2014 09:40:37
Nick il tema meriterebbe molta attenzione ma purtroppo non posso dilungarmi perché sono fuori per una CTU. Comunque ritengo che se il rifiuto dell'acquirente è legittimo (e ciò in virtù del fatto che la situazione da te descritta potrebbe aggravare la posizione dell'acquirente stesso determinando altresì una sopraggiunta sproporzione tra le posizioni giuridiche contrapposte - poi bisogna anche vedere in cosa consistano le problematiche insorte tra costruttore e venditore), allora questi può recedere dall'impegno assunto con il preliminare, avendo anche il diritto ad eventuale risarcimento per violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto.

Da: fra 22/03/2014 09:59:04
X Nick

In realtà occorrerebbe valutare in che misura questo giudizio incida sugli interessi del promissari acquirente. Perché in alternativa alla risoluzione (non recesso), potrebbe chiedere una diminuzione del prezzo della compravendita

Da: NickChinasky7822/03/2014 10:04:34
posizioni interessanti...

al volo vi fornisco un particolare in più che prima ho involontariamente omesso..

apparentemente pare che il costruttore abbia volutamente celato l'esistenza di questo contenzioso, pregresso alla stipula del preliminare..
il promissario acquirente mi ha detto che, se solo avesse saputo, non avrebbe mai acquistato questa casa...

Da: vits 22/03/2014 10:07:32
Trovo anch'io prima facie legittimo il rifiuto dell' acquirente, tanto più che potrrbbe dirsi difettare una valida formazione del consenso circa elementi taciuti all' acquirente e da questi ipoteticanente ritenuti detetminanti x l asdunzione del vincoli, e pitrebbero dirsu elusi gli obblughi di informativa e di protezione da parte del venditotre.
Credi anch'io che nn si possa prrscindere dslla natura del contenzioso x valutare quabto esso pregiudichi le ridpettive utilità e consenta ka conservaxione del contratto

Da: rosy 11 22/03/2014 10:14:05
Quindi siconferma il rinvio?

Da: vits 22/03/2014 10:14:05
Ero rimasta al commento di maria ma vedo che siamo un po tutti daccordo.
Ecco nick, proprio a quello mi riferivo crefi che questa sorta di contratto sia inficiato x difetto di un requisito essenziale e mala fede nelle trattative

Da: Maria8881 22/03/2014 10:14:56
Beh Nick ma così é troppo semplice..vizio del consenso bello e buono. E precisamente dolo determinante. Quindi non c'è contratto senza consenso. Nessuna risoluzione ma invalidità.

Da: NickChinasky7822/03/2014 10:24:16
Vi dico quello che ho rilevato io..

Per me il contratto potrebbe essere annullabile per vizio della volontà, laddove fosse effettivamente provato che il costruttore attraverso il raggiro, concretatosi nella dolosa volontà di tacere su un elemento in grado di influenzare la volontà del promissario acquirente, abbia indotto quest'ultimo alla stipulazione di un contratto che non avrebbe mai concluso se posto a conoscenza della effettiva situazione giuridica dell'immobile.
In subordine potrebbe essere configurabile una responsabilità contrattuale del costruttore per violazione della buona fede nelle trattative e per omissione dei doveri di trasparenza e correttezza nei confronti dell'altro paciscente.
Ancora, nell'ipotesi di volontà a dar luogo a convalida del negozio annullabile, potrebbe richiedere una diminuizione del prezzo pattutio..
così, a lume di naso...

che ne dite?

Da: Lambert 22/03/2014 10:25:12
concordo in pieno con maria. ;-)

Da: Maria8881 22/03/2014 10:29:20
Certo ragazzi dipende dalla fattispecie concreta. Le ipotesi sono molteplici, si potrebbe discutere fino a domani di tutti gli scenari che apre una simile casistica. Ma prima facie l'esempio è scolasticamente riconducibile alla sola categoria delle invalidità.

Da: Lambert 22/03/2014 10:29:22
esatto nick..

Da: NickChinasky7822/03/2014 10:31:38
poi alla fine, gli ho dato il consiglio, credo, migliore...

"Rivolgiti ad un avvocato"

:)

Da: vits 22/03/2014 10:34:16
Scusate i ricorrenti errori ortografici..dannato tekefono..
Ho anch'io un quesito da porvi.
Dunque:scrittura privata redatta in sede ed alla predenza del ctu, in corso di causa, cn cui le parti conciliano impegnanfosi l'una a cedereporzione di bene l'altra a corrispondere prezzo.
Ad esito del giudixio, che pur prosegue stante il mancato segito all' accordo, il giudice emette sentenza di cessata materia del contendere ritenendo quella scrittura, benché nn verbale giudkxiale fi conciliazione, autonona fonte di nuove obbligazioni.
Ora, secondo voi quella scrittura, passats in giudicato la sentenxa, può assumersi a titolo esecutivo ex art.474c.p.c.?

Da: Maria8881 22/03/2014 10:36:06
Ahahah ok dagli il mio numero...

Da: SOFIA8422/03/2014 10:39:55
ragazzi, personalmente escluderei il dolo, posto che la giurisprudenza esclude che il dolo omissivo possa essere causa di annullamento del contratto, richiedendo di contro un comportamento attivo consistente in artifizi e raggiri. si potrebbe provare a configurare come errore indotto dall'omessa dolosa informazione, ma il fatto che il giudizio sia pendente complica le cose. ancora non si conoscono le sorti del giudizio e quindi la portata del contenzioso. si potrebbe tentare di proporre all'alienante una vendita condizionata risolutivamente all'esito favorevole della controversia giudiziaria, perchè, al momento, non mi sembra possano configurarsi gli estremi per la configurazione di un vizio del consenso, nè la sottaciuta sussistenza di un onere  tale da legittimare una azione di risoluzione o di riduzione del prezzo.
D'accordissimo sulla responsabilità per omessa informazione.

Da: Maria8881 22/03/2014 10:46:30
Per VITS: ritengo di sì,  anche se sarebbe più corretto ritenere che il titolo esecutivo

Da: Maria8881 22/03/2014 10:49:36
Scusate, mi è partito il messaggio, intendevo dire che l'accordo costituisce pur sempre una promessa, di una delle parti nei confronti dell'altra, che è già di per sé titolo esecutivo. In alternativa la sentenza che definisce il giudizio ha comunque espressamente definito l'accordo conciliativo come nuova fonte di obbligazioni, pertanto a mio avviso si è comunque formato il giudicato quindi il titolo potrebbe essere direttamente la sentenza.

Da: SOFIA8422/03/2014 10:51:51
concordo con maria. titolo esecutivo dovrebbe essere la sentenza che recepisce l'accordo.

Da: fra 22/03/2014 11:06:28
Stando così le cose, può agire per l'annullamento del contratto per vizio del consenso...

Da: vits 22/03/2014 11:23:28
In realtà, ragazze, cn la sentenxa è più problematico xchè limitandosi a dichiare ka cessata materia del contendere nn ha natura di sentenza di condanna e dunque nn suscettibile di esecutorietá x quelle mi chuedevo se in assenxa di impugazione la scrittura potesse legittimare atto di precetto

Da: Maria8881 22/03/2014 11:44:00
Ok VITS se nel dispositivo dice solo quello allora potrebbe essere problematico agire in virtù della sentenza. Considera comunque che il problema dell'esecutorietà non è molto pacifico perché la giurisprudenza si é a lungo preoccupata di discutere sulla natura esecutiva di tutte le sentenze o solo di quelle di condanna, giungendo a soluzioni contrastanti proprio a causa del silenzio della legge. In ogni caso come ti dicevo prima l'accordo sottoscritto, prima ancora di essere esecutivo in quanto verbale di conciliazione potrebbe essere considerato autonomo titolo in quanto contenente promessa di pagamento anche solo unilaterale

Da: Maria8881 22/03/2014 11:50:14
Il problema secondo me è farti apporre la formula esecutiva sul solo verbale perché essendosi raggiunto l'accordo sub iudice, dovrebbe essere la cancelleria a rilasciarla ma sappiamo che le cancellerie sono poco inclini a scostarsi dagli adempimenti 'tradizionali'. Al massimo potresti provare ad allegare verbale più sentenza

Da: vits 22/03/2014 11:53:32
Si infatti Maria ma il problema a mio avviso è proprio lì nel senso che le pati pur sottoscritto l'accordo nn hanno desistito dalla lite (che quell'accordo andava teoricamente a comporre) conducenfola a sentenza senza che medi tempore alcuna fi esse abbia azionato il negozio intercorso

Da: SOFIA8422/03/2014 12:00:05
Scusa vits, trattandosi di preliminare potresti semplicemente agire ex 2932, no?

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