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Concorso MAGISTRATURA 2013
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Da: michaelt_1985 04/09/2012 10:26:50
Io escludo un'imputazione per concorso colposo in omicidio doloso, in quanto difetta l'elemento soggettivo tipico del concorso colposo, cioè la coscienza e volontà di cooperare alla realizzazione di un reato. Pertanto, rimane una possibile responsabiltà per la contravvenzione di cui all'art. 20/2 Legge 1975, da imputarsi necesariamente a titolo di colpa. Diversamente, infatti, si riaprirebbe la strada che conduce ad un'imputazone per concorso (doloso) in omicidio doloso

Da: ernesto8304/09/2012 12:32:02
Sì, concordo solo parzialmente con te, sempre ammesso il "concorso colposo in delitto doloso" che, in effetti, manca di fondamento normativo.
Ma se il ladro utilizza l'arma per uccidere il figlio del soggetto che ha lasciato la pstola incustodita?

Da: nereo04/09/2012 13:32:32
Scoca è un maestro, Chieppa un discepolo.
A me piace ascoltare la parola del maestro.

Da: lor8304/09/2012 14:57:32
ehi

Da: paura8004/09/2012 15:07:37
ragazzi, scusate se forse pongo una domanda trita e ritrita...
voglio seguire un corso e provare il prox concorso, quindi non ho molto tempo ma voglio tentare, sono a napoli, quale corso consigliate?????
grazie di cuore a chi mi vorrà aiutare!

Da: michaelt_1985 04/09/2012 15:30:31
Beh, scusa ma non credo di aver capito, sai? Se viene ucciso il figlio del soggetto responsabile dell'omessa custodia della pistola si rimane pur sempre all'interno della problematica ipotesi del concorso colposo in omicidio, o altro reato, doloso.....magari prova a spiegarmi meglio il tuo dubbio...

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Da: fronzarello 04/09/2012 16:12:21
ciao a quando il prossimo concorso? grazie

Da: ernesto8304/09/2012 16:27:32
Il dubbio è questo: in un caso del genere non sono convinto che il padre andrebbe assolto; ti porresti lo stesso dubbio ( insussistenza del concorso colposo) laddove l'arma venisse utilizzata dal figlio contro se stesso o contro l'altro fratello?

Probabilmente verrebbe imputato per omidicio colposo nella forma monosoggettiva (ammettendo, come ammesso, il concorso unilaterale del ladro che si avvantaggia dell'omessa custodia dell'arma): in effetti l'elemento oggettivo ricorre, sussistendo la violazione di un previo obbligo di garanzia di controllo sull'arma e di protezione del figlio; nulla quaestio per l'elemento soggettivo, essendo ravvisabile la violazione della regola cautelare (custodire, diligentemente, l'arma) e la prevedibilità ed evitabilità dell'evento (utilizzo improprio dell'arma e conseguenti lesioni o morte).

Ammessa questa ricostruzione, dunque, mi chiedo per quale motivo (conclusione che mi sembra doverosamente logica) il padre non risponderebbe della fattispecie monosoggettiva di omicidio colposo allorchè il ladro utilizzasse l'arma per ferire od uccidere terzi non soggetti al suo obbligo di protezione (posto, come detto, che il concorso colposo non sarebbe configurabile)? La conclusione andrebbe ricercata, dunque, già sul piano oggettivo e sulla distinzione tra gli obblighi di garanzia. Solo che non riesco ad arrivare alla soluzione.
Il tuo aiuto è ben accetto!!!Ti ringrazio in anticipo...

Da: michaelt_1985 04/09/2012 16:49:35
Mh, adesso ho capito. La tua ricostruzione mi convince. Infatti, se il ladro uccide colui che è sotto la protezione o vigilianza del proprietario dell'arma risponderà di omicidio colposo in base alla fattispecie monosoggettiva. Diversamente, se uccide un soggetto verso il quale non ha nessun obbligo ex art. 40/2 c.p. l'unica responsabilità sarà quella per la contravvenzione di cuin all'art. 20/0 L.egge 1975, stante l'inconfiguarabilità del concorso colposo nel delitto doloso....

Da: michaelt_1985 04/09/2012 17:06:30
Cioè, aggiungo un qualcosa che forse non ho ben spiegato. Il titolare dell'arma non può rispondere delle aggressioni a beni giuridici facenti capo a qualsiasi soggetto. Questa situazione, se ti può interessare e se ho capito i tuoi dubbi, si rinviene, ad esempio, in capo ai soggetti che esercitano attività pericolose, le quali potranno creare danni ad un numero indeterminato di soggetti e dei quali, però, risponderà il soggetto esercente la detta attività. La distinzione è quella tra obbligo di protezione alla luce della teoria del rischio, valevole per l'attività pericolosa, ed obbligo di protezione "normale" che, invece, si ha solo in relazione a pregiudizi arrecati soggetti predeterminati.

Da: ernesto8304/09/2012 17:11:45
Ti ringrazio, collega, della risposta.
Mi sembra che tu abbia capito perfettamente quello che volevo dire. Posso chiederti dove hai trovato questa distinzione degli obblighi di protezione?E' tracciata in una sentenza o è manualistica?
Ti ringrazio in anticipo.

Da: michaelt_1985 04/09/2012 17:50:47
Devo fare qualche precisazione. In realtà, la detenzione di un arma, secondo me, ben si può considerare attività pericolosa o, comunque, fonte di pericolo, dalla quale discende l'obbligo di controllo (valevole anche per le attività ex art. 2050 c.c. e per i datori di lavoro).
Tale obbligo giuridico impone al soggetto dotato della signoria sulla fonte di pericolo, l'arma in questo caso, di proteggere tutti i beni ad essi concretamente esposti e, quindi, non solo vita ed incolumità individuale ma anche, ad esempio, patrimonio, libertà sessuale, incolumità pubblica etc etc. Il genitore, invece, è titolare di una posizione di protezione che gli impone di tutelare da TUTTE le fonti di pericolo determinati beni giuridici, ad esempio quelli di cui all'art. 143 c.c.. Tale distinzione è valevole sia a livello dottrinale (MANTOVANI E FIANDACA su tutti), sia a livello giurisprudenziale. In ogni caso, nel caso in esame, se anche viene riconosciuta l'esistenza dell'obbligo di controllo, la resp penale deve comunqe superare il vaglio della causalità, e quindi delle concause da solo idonee a determinare l'evento e quello della colpa. Scusami per la confusione ma, in effetti, è questione controversa....

Da: michaelt_1985 04/09/2012 18:04:37
Per esemplificare, il datore di lavoro sarà tenuto a proteggere tutti i beni giuridici facenti capo ai lavoratori ed esposti a pregiudizio da una fonte di pericolo determinata, il luogo di lavoro per semplificare. Il genitore, invece dovrà tutelare il proprio figlio da qualsiasi fonte di pericolo ed in relazione solo a determinati beni giuridici, come queli di cui all'art. 143 c.c.. A differenza di quanto avviene negli obblighi di protezione, i soggetti passivi sono in grado di tutelarsi direttamente ma solo mediante un'ingerenza nella sfera giuridica altrui, il che impone al titolare della fonte di pericolo di apprestare accorgimenti che impediscano pregiudizi a tutti colorio che, concretramente, entrano in contatto con la prima.

Da: ernesto8304/09/2012 19:01:27
Non sono cmpletamente d'accordo. L'arma è, sì, un cosa pericolosa ma l'attività di "detenzione dell'arma" non è attività pericolosa, intendendosi per tale l'attività socialmente utile (legislazione antiinfortunistica, circolazione stradale, attività medica); ne consegue che in relazione alla prima non sono concepibili regole cautelari perchè è la stessa norma penale (che appunto sanziona l'omessa custodia) che svolge una funzione preventiva vietando non la condotta in sè ma in quanto causa (come nello specifico caso) di eventi lesivi; viceversa, in relazione alle attività pericolose ma socialmente utili, le condotte "pericolose" non sono vietate in sè nè in quanto causa di eventi lesivi, ma sono consentite, perchè utili, seppure circondate da regole cautelari.
Quindi è improprio assimilare art. 2050, infortuni sul lavoro e detenzione di armi da fuoco.
Nel primo caso, infatti, è corretto parlare di obblighi di garanzia, mentre nel secondo si rischia di confondere gli obbighi di garanzia veri e propri con gli obblighi di diligenza che circondano qualunque attività pericolosa socialmente utile ma consistono in obblighi di attivarsi, non di impedimento dell'evento, rischiando, altrimenti, la conversione di reati commissivi colposi in omissivi impropri.

Ciò detto. Qualificata la pistola come "cosa pericolosa", è indubbio che sussista, in capo al proprietario, un obbligo di controllo; ed è indubbio, come tu dici, che tale obbligo ha quali beneficiari la totalità dei soggetti esposti. Tuttavia ciò che, forse, manca nel primo caso (omicidio di terzo estraneo con la pistola rubata) ai fini di un'imputazione monosoggettiva è un altro dei presupposti costitutivi dell'obbligo di garanzia: l'imprescindibilità di poteri/doveri giuridici impeditivi, consistenti non solo nella mera sorveglianza (della fonte di pericolo) ma anche nell'intervento di neutralizzazione. Tale potere, ancor prima che in concreto (impossibilità di rintracciare il ladro), manca in astratto (ancorchè rintracciato il ladro, il proprietario dell'arma non è obbligato ad intervenire per impedirgli l'omicidio del terzo, ne ha solo la facoltà per soccorso difensivo). Diversamente, allorchè aggredito sia il figlio, il soggetto derubato dall'arma ha non solo il potere di intervento ma anche il dovere giuridico di farlo: questo non per via dell'obbligo di garanzia di controllo dell'arma, ma, al contrario, per via dell'obbligo di protezione.
Ne consegue che il reato monosoggettivo (nel primo caso) non sussiste per difetto dell'obbligo di garanzia e, dunque, del nesso eziologico "normativo" tra condotta ed evento.
Credo sia una spiegazione plausibile.

Da: michaelt_1985 04/09/2012 20:40:36
Credo che siamo giunti alla svolta della discussione..:-). L'assenza o presenza di poteri impeditivi si può apprezzare solo nell'ottica della contravvenzione di cui all'art. 20/32 L. 110/1975, ma non dell'omicidio colposo......
spero che gli altri partecipanti di questo forum non se la siano presa se abbiamo fatto una discussione che non riguarda direttamente il concorso, ma questo scambio di idee può comunque essere utile secondo me...

Da: michaelt_1985 04/09/2012 22:04:01
Peraltro, c'è anche da precisare che nel caso in esame ci si trova di fronte ad un'ipotesi di concorso per omissione nel reato commmissivo altrui. Situazione, questa, che impone in capo al sogetto che non ha tenuto l'azione doverosa il riconoscimento di un obbligo di garanzia della specie di impedimenti di reati altrui che, nel caso di specie, no sembra ravvisabile. In ogni caso, c'è anche un'altra cosa che dobbiamo rettificare: la configurabilità del concorso colposo nel delitto doloso. Si tratta di un'ipotesi che, secondo la più recente giurisprudenza, è ammissibile. 

Da: a quando il prossimo bando?04/09/2012 23:11:46
qlc ha notizie? Io sapevo che sarebbe dovuto uscire a giugno, al massimo a settembre!

Da: ernesto8304/09/2012 23:47:14
Per michaelt_1985
Sì, direi che siamo d'accordo su tutto.
Comunque, credo che discutere di diritto sia molto più utile, ai fini del concorso, che non parlare di cose di cui non abbiamo la minima possibilità di predizione (tipo la data del bando o degli scritti).
Quindi ben venga ( e di questo ti ringrazio) qualunque confronto su qualunque tematica!!
Ciao

Da: 05/09/2012 09:26:27
si dice questo autunno

Da: nereo05/09/2012 14:50:29
Il consiglio di usare i migliori testi universitari, scritti da emeriti maestri (Galgano, Perlingieri, Gazzoni, Bianca etcc.. - per Civile - , Cadoppi-Veneziani (semplice ma incisivissimo), Mantovani, Fiandaca-Musco - per Penale -, Scoca etccc per Amministrativo), più commenti a sentenze su questioni clou, è un consiglio ineccepibile, ma a quanto pare, difficile da ascoltare, dato il bombardamento di pubblicità, cui resisti non potest, pro testi di Caringella, Garofoli, Giovagnoli, Bellomo, Galli etcc.. In questi testi c'è tutto, e la sensazione è quella che memorizzandoli si abbia la traccia in tasca per superare il concorso. Come diceva il grande Catricalà, però, occorre acquisire il filo conduttore che lega gli istituti, imparando a ragionare autonomamente per costruire qualsiasi traccia venga assegnata all'esame scritto. Questo filo conduttore, oltre che dalla passione per le materie in esasme e dal percorso universitario, si acquisisce assorbendo gli insegnamenti dei Maestri come Galgano, Perlingieri e così via (alcuni li ho citati sopra), di coloro, cioè, che hanno dedicato tutta la vita all'insegnamento e forse solo a quello. Occorre abbandonare il metodo mnemonico, per lasciarsi condurre da quello del ragionamento.    

Da: x nereo05/09/2012 17:44:52
assolutamente d'accordo.

Da: avvocatoche vuolefare il magistrato06/09/2012 10:24:39
Leggendo le frasi sgrammaticate dei vari interlocutori di questo forum comprensive dell'utilizzo di k al posto di c ,di sigle utilizzate negli sms , di parolacce e volgarità varie, una domanda nasce spontanea : ma questi ragazzi veramente pensano di poter fare i magistrati studiacchiando qualche manuale e leggicchiando qualche rivista ?
La mia opinione è che un buon magistrato è una persona di buon spessore culturale, con una buona conoscenza del diritto , equilibrio e doti di analisi psicologica e , ahimè, queste capacità non si acquisiscono attraverso i manualetti del prof. morelli che sono forse gli unici che molta parte di questi iscritti sono in grado di leggere, non senza qualche difficoltà.
SPERO TANTO CHE LA CATEGORIA NON SI ARRICCHISCA DI SIMILI INTELLIGENZE.

Da: oregon06/09/2012 11:54:28
personalmente penso che i testi dei maestri che avete citato costituiscono la base culturale minima, imprescindibile, per affrontare un concorso importante come questo.
Francamente, però, sono convinto del fatto che lo studio delle possibili tracce, questioni di rilievo ecc. vada affrontato con molta attenzione, e in questa fase i testi di Caringella, Garofoli, Giovagnoli, che, mi pare doveroso sottolinearlo, sono comunque testi validi, possono essere di grande aiuto.
Se dovessi fare una suddivisione dello studio, io dedichere il 50 % del tempo ai manuali "classici" e il restante 50 % alle tracce.
È naturale che per compiere questo lungo percorso di studi occorre del tempo, che può variare dal minimo di un anno fino ad un tempo indefinito. Tutto dipende dal candidato, dalla sua preparazione di base, dalla sua capacità di apprendimento, insomma, dalla sua bravura.

Da: Roosvelt06/09/2012 14:24:04
Bravo Oregon, finalmente un'analisi lucida.

Da: Leg06/09/2012 14:31:58
Sono Di Roma e sto cercando persone interessate a studiare, ripetere, scambiare appunti per la preparazione al concorso, chiunque sia seriamente interessato può contattarmi alla mia mail giurisprudenza2012@yahoo.com

Da: x leg06/09/2012 14:37:01
ha detto il consigliere garofoli di giocare il 16 settembre due
risultati esatti napoli -parma 1-1 gol di Pandev e pareggio di
biabiany,Genoa -Juventus 1-0 Immobile

Da: per leg06/09/2012 15:19:40

Da: per leg06/09/2012 15:20:29
sei uomo o donna? età? faccio un sondaggio sulle caratteristiche medie degli aspirzanti magistrati

Da: X tutti06/09/2012 19:05:07
Si puo' configurare un negozio unilaterale con effetti reali?

Da: maurosettantanove 06/09/2012 20:03:05
Cari colleghi qualcuno ha studiato o sta studiando sul testo di Caringella di diritto penale-parte generale? Sono indeciso se acquistarlo oppure no...

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