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Concorso MAGISTRATURA 2013
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Da: x ernesto8317/03/2013 21:51:22
scusa, ma secondo me hai fatto proprio male a rifiutare 2 offerte di lavoro per studiare per il concorso perché non si lascia il certo per l'incerto

Da: chissà17/03/2013 23:09:22
Non so quanto sia fondata questa notizia, ma alla sspl che frequento ribadiscono che è prevista in primavera l'uscita del bando.

Da: The unti18/03/2013 00:05:35
Altri commenti sul Chieppa Giovagnoli di amministrativo? È sufficiente per preparare il concorso?

Da: omnibus questionem18/03/2013 09:11:37
CHIEPPA E GIOVAHNOLI INSIEME A CARINGELLA E GAROFOLI SONO I MIGLIORI GIURISTI ATTUSLMENTE ORESENTI IN ITALIS

Da: DUBBIOOO18/03/2013 09:21:24
ed il Casatta? che ne dite?

Da: omnibus questionem18/03/2013 09:32:37
CASETTA è SENZA GIURISPRUDENZA MA SE NON SAI NULLA DI AMMINISRATIVO è OTTIMO PER LE BASI

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Da: saggittarius18/03/2013 10:18:50
Qualcuno ha informazioni in merito al corso del cons. Ruscica ? Che ve ne pare ?

Da: bubu8418/03/2013 10:25:50
qno sa suggerirmi un buon corso a Milano oppure on line? Grazie :-)

Da: x omnibus quaestionem18/03/2013 10:57:17
Hai dimenticato il cons. Bellomo il q.i. Più alto d'Italia!

Da: ius18/03/2013 12:16:56
Qualcuno sa quando inizierà il nuovo Corso di Bellomo a Bari???

Da: giorgio fi18/03/2013 12:34:44
giorgio

Da: giorgio fi18/03/2013 12:36:33
per me il migliore resta SCOCA - un grande testo scritto dai miglliori giuristi italiani -

Da: giorgio fi18/03/2013 12:43:43
avete visto che il corso fglaw della figlia di Galli vi fa fare nel trimestre APRILE-GIUGNO, allo stesso prezzo, MAGISTRATURA + ESAME AVVOCATO?
Ho fatto un confronto e già i corsi singoli mi sembrano sotto il livello di costo degli altri.
Qualcuno sa com'è il corso esame avvocato fglaw?

Da: corsista fglaw18/03/2013 12:55:15
I prezzi sono molto competitivi questo è vero...sulla qualità ti dico che il civile fatto da Pasquale Fava è preparato molto bene, l'amministrativo quando vengono i Consiglieri di Stato va bene, quando c'è la figlia di Galli insomma...sul penale stendiamo un velo pietoso...

Da: Gineee18/03/2013 13:07:02
Non dimentichiamoci di galli

Da: ma18/03/2013 13:08:18
la figlia di galli è magistrato??? curiosità

Da: corsista fglaw18/03/2013 13:09:02
No è semplicemete Avv..

Da: 2 conti18/03/2013 14:05:23
il governo non entra in carica. si va a votare a ottobre. se tutto va bene il nuovo esecutivo si insedia all'inizio del prox anno.

il ministro della giustizia firmerà il bando verso febbraio-marzo e gli scritti saranno tra luglio e settembre 2014.  gli orali cominceranno a settembre 2015 e termineranno alla fine dell'anno.

l'assunzione tra tutto scatterà a giugno-settembre 2016.

COME CAMPIAMO FINO AD ALLORA????

Da: giorgio fi18/03/2013 14:35:04
per corsista fglaw
veramente ti dirò che le lezioni di penale della Galli mi piacciono molto perchè sono chiare, essenziali, complete e concise.
Insomma finalmente sto capendo il diritto penale che all'università ho studiato molto male sui testi che si fanno utilizzare a Napoli.
Poi la visione non solo teorica ma anche pratica della Gallima è molto utile anche per l'esame di avvocato che dovrò sostenere proprio quest'anno.
Scusa ma al corso non ci sono Consiglieri di Stato - forse ti stai confondendo con qualche altro evento o corso - perchè l'amministrativo lo fa sempre FAVA sempre ad alto livello e spiega argomenti mai sentiti nemmeno ai noti corsi

Da: piccio78 18/03/2013 15:22:33
Scusate avevo bisogno di un chiarimento sui requisiti di accesso al concorso: il dipendente pubblico che sia dirigente, deve comunque avere 5 anni di anzianità di servizio per partecipare al concorso? E così pure il funzionario, ex carriera direttiva? Ma non c'è differenza tra funzionario e dirigente?, o ai fini dell'ammissione al concorso l'anzianità occorrente è identica?
Grazie a chi voglia rispondermi, sono novello della materia...

Da: Tesa18/03/2013 15:36:08
Ragazzi, ma e' vero che severino ha promesso di autorizzare il bando prima di "passare lo scettro"??

Da: per tesa da tesissima18/03/2013 15:40:51
Fonte? Ti prego

Da: pincio1318/03/2013 15:42:39
sapete quanti idonei sono usciti da FGLAW ?

Da: Tesa A tesissima18/03/2013 15:45:37
Guarda io spero che la notizia sia falsissima...ma negli scorsi post qualcuno avrebbe detto che al corso galli il cons. Avrebbe detto ciò...cerco conferme pero...

Da: giorgio fi18/03/2013 15:46:51
veramente?
chi te lo ha riferito?

Da: giorgio fi18/03/2013 15:49:44
per Tesa
falsa o vera che sia credo che tra poco lo sapremo
alla fine secondo me fiusciranno a fare un governo come hanno fatto i presidenti di camera e senato : quindi se ha intenzione di bandire prima che va via lo farà tra poco (stando alle voci di tesa)

Da: giorgio fi18/03/2013 15:50:42
dove studiate le successioni?
se le studiate?

Da: giorgio fi18/03/2013 15:53:41
io le sto facendo da gazzoni ma sono dure.... ho finito il contratto in generale e sono passato alle successioni prima dei contratti tipici perchè questa parte è lunga mentre la parte sul diritto successorio è più breve - almeno mi faccio un'idea ma volevo sapere dove mi consigliate di approfindire (capozzi, genghini o c'è qualche manuale più sintetico?)

Da: giorgio fi18/03/2013 15:58:08
sul sito del ministero non c'è nulla
l'unica cosa buona che ho trovato è la traduzione di una sentenza CEDu sulla proprietà - forse utile per il concorso

Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 4 dicembre 2012 - Ricorso n.70508/01 - Medici e altri c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata da Anna Aragona, funzionario linguistico.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

SECONDA SEZIONE

CAUSA MEDICI E ALTRI c. ITALIA
(Ricorso n. 70508/01)

SENTENZA

(equa soddisfazione)

STRASBURGO

4 dicembre 2012


Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Medici e altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:
Danutė Jočienė, presidente,
Guido Raimondi,
Peer Lorenzen,
Dragoljub Popović,
Iş±l Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Paulo Pinto de Albuquerque, giudici,
e da Stanley Naismith, cancelliere di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 13 novembre 2012,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

All'origine della causa vi è un ricorso (n. 70508/01) proposto contro la Repubblica italiana con il quale otto cittadini di tale Stato, il sig. Pietro Medici, la sig.ra Elisabetta Medici, il sig. Vincenzo Medici, il sig. Filippo Medici, il sig. Felice Medici, il sig. Giulio Medici, la sig.ra Francesca Medici e la sig.ra Caterina Maria Strati («i ricorrenti»), hanno adito la Corte il 30 settembre 2000 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»). Con nota del 19 giugno 2008, il rappresentante dei ricorrenti informava la Corte che, secondo l'atto notorio redatto da un notaio il 18 giugno 2008, la sig.ra Patrizia Medici, figlia di uno dei ricorrenti e nipote degli altri era la sola titolare di tutti i diritti patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal ricorso pendente dinanzi alla Corte.
Con sentenza del 5 ottobre 2006 («la sentenza in via principale»), la Corte ha giudicato che l'amministrazione si era appropriata del terreno dei ricorrenti contravvenendo alle norme che disciplinano l'espropriazione nelle debite forme, senza che in parallelo venisse messa a disposizione degli interessati un'indennità e che l'ingerenza in questione era incompatibile con il principio di legalità ed aveva violato il  diritto al rispetto dei beni dei ricorrenti (Medici e altri c. Italia, n. 70508/01, §§ 45-46, 5 ottobre 2006).
Basandosi sull'articolo 41 della Convenzione, i ricorrenti chiedevano un'equa soddisfazione di 20.415.867,69 EUR, somma pari al valore commerciale del terreno nel 2006, nonché la somma di 6.819.728,35 EUR a titolo di indennizzo per il mancato godimento del terreno. Inoltre, essi chiedevano il versamento delle somme di 14.258.640 EUR a titolo di indennizzo per l'impossibilità di edificare sul loro terreno, di 2.603.903,27 EUR per il plusvalore derivante dall'opera pubblica realizzata sul terreno e di 2.004.385 EUR per la distruzione delle opere esistenti sul terreno nel corso dei lavori. I ricorrenti chiedevano una somma a titolo di danno morale ed il rimborso delle spese processuali.
La Corte si è riservata di decidere in merito all'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione, non essendo istruita la questione, ed ha invitato il Governo ed i ricorrenti a presentarle per iscritto, entro tre mesi, le loro osservazioni su detta questione e, in particolare, ad informarla di ogni eventuale accordo da essi raggiunto (ibidem, § 56, e punto 3 b) del dispositivo).
Il 12 marzo 2007 il presidente della camera ha deciso di chiedere alle parti di nominare ciascuna un perito incaricato di valutare il danno materiale e di depositare una perizia entro il 14 giugno 2007.
Il Governo non ha depositato alcuna perizia entro il termine stabilito.
A seguito della modifica della composizione delle sezioni della Corte, il presente ricorso è stato attribuito alla seconda sezione così modificata.
I. OSSERVAZIONE PRELIMINARE

La Corte rileva che la sig.ra Patrizia Medici, figlia di uno dei ricorrenti e nipote degli altri, afferma di essere la sola titolare di tutti i diritti patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal ricorso. Anche presupponendo che i diritti in questione possano essere oggetto di una trasmissione inter vivos, la Corte ritiene che tale trasmissione dipenda dall'espressa volontà dei ricorrenti e sia possibile solo sulla base di un atto formale sottoscritto dai suddetti ricorrenti nelle debite forme. Orbene, la Corte osserva che, nel caso di specie, non vi è alcuna rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti e che l'atto notorio è firmato esclusivamente dal notaio e dalla sig.ra Medici. Pertanto la Corte ritiene che la sig.ra Medici non abbia la qualità di ricorrente dinanzi alla Corte (mutatis mutandis, Arnautu c. Romania (dec) n. 22785/09, 3 luglio 2012).
II. IN DIRITTO

Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, «Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.»
A. Danni

I ricorrenti chiedono un risarcimento di 20.586.648,00 EUR pari al valore commerciale del terreno e di 66.906.606,00 EUR per il mancato godimento del terreno.
Il Governo si oppone e chiede alla Corte di calcolare il risarcimento da concedere ai ricorrenti sulla base della perizia depositata presso la corte d'appello di Catanzaro.
La Corte rammenta che nella causa Guiso-Gallisay c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n. 58858/00, 22 dicembre 2009), la Grande Camera ha modificato la giurisprudenza della Corte concernente i criteri di indennizzo nei casi di espropriazione indiretta. In particolare, la Grande Camera ha deciso di respingere le richieste dei ricorrenti laddove esse siano basate sul valore dei terreni alla data della sentenza della Corte e di non tener più conto, ai fini della quantificazione del danno materiale, del costo di costruzione degli immobili edificati dallo Stato sui terreni.
Secondo i nuovi criteri stabiliti dalla Grande Camera, l'indennizzo deve corrispondere al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà, valore determinato dalla perizia disposta dall'autorità giudiziaria competente nel corso del procedimento interno. Poi, una volta detratta la somma eventualmente accordata a livello nazionale, l'importo deve essere indicizzato per compensare gli effetti dell'inflazione. È inoltre opportuno maggiorarlo di interessi tali da compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spossessamento dei terreni. Detti interessi devono corrispondere all'interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato.
I ricorrenti hanno perso la proprietà del loro terreno nell'ottobre 1969. Stando alla perizia eseguita durante il procedimento nazionale, il valore del terreno rivalutato nel 1987 era di 6.308.368.000 ITL (3.258.000 EUR). Tenuto conto di tali elementi, la Corte ritiene ragionevole accordare congiuntamente ai ricorrenti 12.750.000 EUR, più ogni altro importo eventualmente dovuto a titolo di imposta su tale somma.
B. Danni morali

I ricorrenti chiedono 2.058.664,80 EUR per il danno morale.
Il Governo si oppone.
La Corte ritiene che il senso di impotenza e frustrazione di fronte allo spossessamento illegale dei loro beni abbia causato ai ricorrenti un danno morale notevole, da ripararsi in maniera adeguata.
Deliberando in via equitativa, la Corte accorda congiuntamente ai ricorrenti 20.000 EUR per il danno morale.
C. Spese

I ricorrenti chidono 322.208,37 EUR per le spese del procedimento dinanzi alla Corte, inclusa la perizia depositata nel 2007.
Il Governo sostiene che le somme richieste dai ricorrenti a titolo di rimborso delle spese siano eccessive.
La Corte rammenta che l'attribuzione delle spese a titolo dell'articolo 41 presuppone che ne siano accertate la realtà e la necessità, e che il loro importo sia ragionevole (Iatridis c. Grecia (equa soddisfazione) [GC], n. 31107/96, § 54, CEDU 2000-XI). Inoltre, le spese di giustizia sono recuperabili solo se si riferiscono alla violazione constatata (si vedano, ad esempio, Beyeler c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n. 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], n. 30943/96, § 105, CEDU 2003-VIII).
La Corte non dubita della necessità di sostenere delle spese, ma ritiene eccessivi gli onorari complessivi richiesti a tale titolo. A suo avviso, essi devono quindi essere rimborsati solo in parte. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte giudica ragionevole accordare la somma di 20.000 EUR per le spese complessivamente sostenute.
D. Interessi moratori

La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso d'interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITA',


Dichiara
che lo Stato convenuto deve versare congiuntamente ai ricorrenti, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva, conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
12.750.000 EUR (dodicimilionisettecentocinquantamila euro), più ogni altri importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno materiale;
20.000 EUR (ventimila euro), più ogni altro importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno morale;
20.000 EUR (ventimila euro), più ogni altro importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dai ricorrenti, per le spese;
che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.
Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 4 dicembre 2012, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Danutė Jočienė
Presidente

Stanley Naismith
Cancelliere


Da: Tesa X Giorgio fi18/03/2013 15:59:06
Io l'ho letto nei precedenti post...spero non sia vero onestamente...certo e' che anche secondo me formeranno il governo per fine mese...spero tuttavia che la notizia sia falsa...

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