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Docenti indonei : dove andremo ? Cosa faremo ? chi siamo ?
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Da: galogero | 04/07/2013 17:05:33 |
magic dimostrati talebano come il passato con sti porci politici hahahah risveglia i babilonia peppe nappa pepe u tortu fai risuscitare pure l'arabo....chè manca in questo forum da quando manca lui holiday non cade piu' dalla sedia per le risate hahaha (apriti cielo-scherzo fratello er sik)hahaha | |
Da: lillllli | 04/07/2013 17:06:42 |
Risvegliate i cavalieri dell'apocalisse e munitevi di grosse palle | |
Da: galogero | 04/07/2013 17:29:23 |
lilllllllii io c sono stato 3 volte per un giorno pure incatenato..pero' allora ho avuto risposte concrete..della situazione...infatti mi avevano detto non cè nulla non andate dietro hai sindacati vi prendono in giro..vero fu'.. le grosse palle c sono....pero' se c fossero assostegno le ovaie non fosse male!!!!!!! mesa mesa qui si ritorna hai vecchi tempi...hahaha | |
Da: HolidayEquipe | 04/07/2013 17:32:28 |
stanno giocando sulla quota 96.. Il miur non sa manco quanti sono, l'inps spara numeri a cazzo... E come dicono i politici, é tutta una strategia per nom risolvere presto la questione... E cosi' finira' per gli inidonei.... La spending review 2 inasprira' la situazione, rendendo ancora piu' proibitivo trovare la copertura... Una copertura per loro la troverei io, una bella vagonata di merda al miur...gratis... | |
Da: galogero | 04/07/2013 17:37:24 |
holiday..per loro digli merda non li tocca perchè lo sono..tritolo c vuole!! | |
Da: lillllli | 04/07/2013 17:39:46 |
mmmmmmmmmm...e mi si viene a dire che son brava a lagnarmi | |
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Da: galogero | 04/07/2013 17:45:17 |
lilllli tutte le scuse per loro sono buone ci sembra chè noi siamo un popolo ignorante come c voglio pero' la pagheranno con il tempo economicamente.. dignitosamente le denuncie sono in corso ma per problemi burrocatrici vengono loccati.. non tutti i giudici si chiamano boccassini.. | |
Da: Magic Excalibur | 04/07/2013 17:56:38 |
Lillllli hai detto di un certo bocchino....ahahahahahahahah....contieniti sorella..ahahahaahah...peppe nappa munge la vacca e la mungi no pinnino peppe nappa fa u bucchino....ahahahahah....Invoco in nome di calogero la risurrezione di un certo emiro dei deserti sperdutosi tra le dune della Trinacria..ahahahahaj Arabo alzati e cammina....ahahahahahahah..... | |
Da: lillllli | 04/07/2013 17:59:24 |
voi gente di antica cultura isolana ...gente all'interno e all'esterno immaginate la vostra isola come una grande barca e ci stiamo tutti sopra ...abbiamo una sola rotta da seguire ..ma abbiamo tante teste e opinioni ma la rotta UNA e sola dev'essere | |
Da: lillllli | 04/07/2013 18:05:52 |
se hanno cognomi ...diceva dario fo onomatopeici....schifani...cosa vi ispira?...chiappetta..non ditelo... e bocchino...si sa non siamo all'asilo | |
Da: HolidayEquipe | 04/07/2013 18:07:46 |
rotta? Qui di rotta abbiamo solo la MINCHIA hahaha | |
Da: lillllli | 04/07/2013 18:07:54 |
miii ..holly ..o erano distratti oppure li ho confusi tutti i compari | |
Da: lillllli | 04/07/2013 18:08:35 |
come non detto | |
Da: galogero | 04/07/2013 18:08:58 |
lilllli...abbiamo aperto l'estate travagliata ... come ci tocca da qualche anno..forza coraggio..ci manca solo il passaggio degli enti pubblici siamo apposto secondo me oltre agli inidonei ci sono dietro l'angolo loro...non c credete chi vivra vedra.. | |
Da: lillllli | 04/07/2013 18:09:38 |
perchè andate a rotta di minchia? | |
Da: Magic Excalibur | 04/07/2013 18:14:48 |
Bakkalà dritto davanti a noi...giraaaaahahahahahah........ | |
Da: lillllli | 04/07/2013 18:22:35 |
propongo con TUTTI del forum una tregua ...riflettere ...VVB | |
Da: galogero | 04/07/2013 18:43:42 |
lilllli...pensiamo riflettiamo aggiamo...ihihhi dai lillli ogni tanto si gioca c vuole altrimenti qui non c passa mai.. | |
Da: lillllli | 04/07/2013 18:55:42 |
sono assolutamente d'accordo ahahhahahahhhahah | |
Da: galogero | 04/07/2013 19:15:14 |
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'istruzione Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - uff. V Direzione Generale per il Personale scolastico - uff. IV e V C.M. n. 18 Roma, 4 luglio 2013 Prot. n. A00DPIT n.1587 Ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali LORO SEDI e p.c. Agli Assessori Regionali all'Istruzione LORO SEDI OGGETTO: Anno scolastico 2013/2014 - adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto. Con la presente circolare si impartiscono istruzioni e indicazioni in materia di adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto. Tale adempimento è di fondamentale importanza in quanto prodromico rispetto alle operazioni di sistemazione e di nomina del personale docente, educativo ed ATA relative al prossimo anno scolastico e alla piena realizzazione delle condizioni di funzionalità e di efficienza dei servizi scolastici, che non sia stato possibile assicurare in sede di definizione dell'organico di diritto. Si ricorda che l'art. 9, comma 19, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011 , n.106, ha definitivamente fissato al 31 agosto il termine (precedentemente previsto alla data del 31 luglio dalla legge n. 333/2001) di ultimazione di tutte le operazioni finalizzate al corretto e regolare avvio dell'anno scolastico (sistemazione, utilizzazione, immissioni in ruolo e incarichi a tempo determinato). Le SS.LL, proseguendo negli incontri attivati nella fase di elaborazione degli organici di diritto, sulla base degli elementi e dei dati comunicati dalle istituzioni scolastiche, stabiliranno contatti e confronti con le Regioni e gli Enti locali per acquisirne gli orientamenti e le valutazioni, nell'ottica di una programmazione dell'offerta formativa il più possibile condivisa e rispondente alle effettive esigenze delle scuola, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi scolastici e realizzare un più idoneo e proficuo utilizzo delle risorse. Subito dopo le SS.LL. daranno corso alla fase di informazione alle Organizzazioni sindacali attraverso appositi incontri. Quanto al quadro delle disposizioni che attualmente disciplinano la definizione degli organici, si fa rinvio al Decreto interministeriale (in corso di registrazione), al quale pertanto le SS.LL. faranno riferimento per la trattazione e per la soluzione delle complesse questioni che caratterizzano la materia degli organici. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'istruzione Avvio anno scol 2013-2014 - CM del 13 org fatto (2).doc 04/07/2013 2 Si rammenta che i criteri e i parametri per la formazione delle classi sono individuati dal Regolamento sul dimensionamento della rete scolastica e sul razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola (DPR 81/2009), che ha sostituito integralmente il D.M. n. 331 del 24 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni e il D.M. n. 141 del 3 giugno 1999 concernente le classi che accolgono gli alunni disabili. Come già comunicato con la C.M. n. 10/2013 relativa all'organico di diritto, essendo stato ultimato il triennio di contenimento degli organici previsto dall'art. 64 della legge 133/2008, per l'anno scolastico 2013/2014, le dotazioni organiche del personale docente, sono state definite secondo le quantità determinate nell'anno scolastico 2011/2012 e ciò in base all'art. 19, comma 7, della legge 15 luglio 2011, n.111. Ne consegue, pertanto, che l'organico di fatto di ogni regione non potrà in alcun modo superare la consistenza di quello già previsto per l' anno scolastico 2012/2013, incrementato o diminuito dei posti in più o in meno assegnati nell'organico di diritto dell'a.s. 2013/2014. Si conferma, pertanto, che tale dotazione non potrà in nessun modo essere incrementata nell'organico di fatto dell'a.s. 2013/2014 considerata imprescindibile esigenza di conseguire gli obiettivi di contenimento della spesa previsti dall'art. 64 della legge 133 del 2008 e dall'art. 19, comma 7, della legge n. 111/2011. Si ricorda, infatti, che il mancato raggiungimento degli obiettivi ha già comportato e comporterà ancora una corrispondente riduzione della quota dei risparmi conseguenti alla riduzione dei posti e destinata ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola . Determinazione del numero delle classi e dei posti Le SS.LL. attraverso interventi mirati e valorizzando in pieno l'autonomia delle scuole, individueranno le misure e le soluzioni atte a contenere ed eventualmente a ridurre le consistenze degli organici di fatto rispetto alle quantità dell' anno 2011/12. E' appena il caso di precisare che tali quantità devono intendersi comprensive anche degli spezzoni orario che non hanno concorso a costituire in organico di diritto posti o cattedre. Per conseguire gli obiettivi di contenimento, si richiamano le tipologie di intervento già segnalate nelle precedenti circolari relative all'organico di fatto, da ultimo la n. 63/2011. Si sottolinea solo che una attenta gestione degli spezzoni orari inferiori a sei ore potrà , sicuramente contribuire al raggiungimento dell'obiettivo del contenimento del tetto di posti di cui all'art. 64 della legge 133 del 2008, fermo restando, ovviamente che detti spezzoni debbono essere utilizzati per la sistemazione del personale di ruolo . Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'istruzione Avvio anno scol 2013-2014 - CM del 13 org fatto (2).doc 04/07/2013 3 Le azioni di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, dovranno tendere ad una rigorosa ricognizione delle effettive esigenze di personale, tenendo presente l'esigenza che tutti docenti in situazione di esubero trovino piena utilizzazione. Per la corretta e scrupolosa attuazione delle indicazioni e istruzioni di cui alla presente circolare, si rivela fondamentale il ruolo delle istituzioni scolastiche e il pieno e razionale utilizzo da parte delle stesse degli spazi di flessibilità che l'autonomia consente, ai sensi del D.P.R. n. 275/99. Pertanto, sarà compito delle istituzioni scolastiche, una volta ricevute le risorse di organico, articolare il tempo scuola secondo criteri e modalità più idonei all'ottimale impiego delle risorse stesse, al potenziamento e alla migliore qualificazione dei servizi tenendo conto delle richieste delle famiglie, all'incremento dell'offerta formativa, con particolare riferimento alla lotta alla dispersione scolastica, nonché all'accoglienza degli alunni stranieri e all' alfabetizzazione, valorizzando le opportunità derivanti dall'autonomia organizzativa e didattica. Ciò posto, considerato che alla determinazione del numero delle classi e dei posti e alla relativa articolazione si è provveduto in sede di definizione degli organici di diritto, gli interventi di adeguamento di tale organico alle situazioni di fatto, effettuati nel rispetto dei criteri e dei parametri previsti dal DPR 81/2009, debbono riguardare solo situazioni eccezionali e del tutto residuali, che, pertanto, si rivelino indispensabili per assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, tenuto anche conto, nell'attuale, delicata fase operativa, dei tempi molto ristretti a disposizione a seguito della tardiva pubblicazione dei movimenti del secondo grado. A tale riguardo le SS.LL. impartiranno le opportune istruzioni ai dirigenti scolastici affinché i medesimi evitino di accogliere istanze di iscrizione che possano comportare la costituzione di classi con numeri di alunni superiori a quelli previsti dal DPR n. 81/2009, per i vari gradi di istruzione, ovvero lo sdoppiamento delle classi già autorizzate. Si ribadisce poi l'esigenza che i nulla-osta all'eventuale trasferimento degli alunni siano concessi solo in presenza di situazioni adeguatamente motivate. Appare evidente che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268/2002, la concessione di nulla osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate. In particolare: a) nell'istruzione secondaria di II grado, le nuove iscrizioni potranno essere accolte compatibilmente con l'invarianza del numero delle classi autorizzate in organico di diritto, in caso contrario, le famiglie saranno invitate ad iscrivere i propri figli in scuole viciniori della stessa tipologia di corso ed indirizzo, che abbiano la disponibilità di posti; ciò al fine di evitare l'incremento del numero delle classi già autorizzate; b) nel primo ciclo, si procederà ad una equa distribuzione delle iscrizioni tra le sedi della medesima istituzione scolastica site nello stesso comune o distretto sub comunale, evitando di autorizzare, per un verso, classi con un numero ridotto di iscritti e, per altro Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'istruzione Avvio anno scol 2013-2014 - CM del 13 org fatto (2).doc 04/07/2013 4 verso, di procedere allo sdoppiamento delle classi già autorizzate in organico di diritto in dipendenza dell'incremento di un limitato numero di alunni. Per quanto sopra, i dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 2, comma 411, lett. c) della legge 244/2007 (finanziaria 2008), prima di procedere all'eventuale attivazione di nuove classi, per far fronte ad incrementi del numero di alunni non preventivabili in sede di determinazione degli organici di diritto, dovranno acquisire formale autorizzazione da parte del Direttore generale regionale, o di suo delegato. Si richiama l'attenzione sulla disposizione dell'articolo 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, concernente l'obbligo, per i dirigenti scolastici e per gli Uffici di disporre accorpamenti di classi allorché il numero degli alunni, accertato successivamente alla definizione dell'organico di diritto, risulti inferiore a quello preventivato e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate. Le SS.LL. vorranno rinnovare formale invito in tal senso alle istituzioni scolastiche di rispettiva competenza. I dirigenti scolastici, sia per il primo ciclo che per il secondo ciclo, comunicheranno alle competenti sedi territoriali degli uffici scolastici regionali, non oltre il 10 luglio p.v. per le scuole del primo ciclo, ed entro il 15 luglio per le scuole del secondo ciclo, sia le variazioni del numero delle classi, sia il numero dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione per il completamento dell'orario obbligatorio all'interno della stessa istituzione scolastica. Sempre ai sensi del citato articolo 2 della legge n. 268/2002, non sono consentiti sdoppiamenti e/o istituzioni di nuove classi, comprese quelle serali, successivamente al 31 agosto, fatta salva la deroga contemplata dall'art. 14, comma 3, del decreto interministeriale, relativa alle variazioni in aumento o in diminuzione del numero degli alunni derivanti dal mancato recupero dei debiti formativi, qualora la relativa verifica si sia resa necessaria dopo il 31 agosto. I Dirigenti scolastici, in sede di adeguamento, avranno cura di proporre le eventuali variazioni della consistenza del numero delle classi già determinato in organico di diritto, anche sulla base di fondate previsioni di eventuali incrementi produttivi di scostamenti superiori a 31 unità per classe (tra le cause di tali scostamenti vanno comprese, ovviamente, quelle riguardanti il recupero dei debiti formativi). Gli Uffici territoriali competenti, una volta accertate le necessità eventualmente sopraggiunte, procederanno alla relativa eventuale autorizzazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 411 lett. c) della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dell'art. 14, comma 3, del decreto interministeriale relativo alle dotazioni organiche per l'a.s. 2011/12, tenendo conto del necessario rispetto delle norme relative alla sicurezza e alla prevenzione. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'istruzione Avvio anno scol 2013-2014 - CM del 13 org fatto (2).doc 04/07/2013 5 Relativamente a tale ultima previsione, si ribadisce che in presenza di certificazioni rilasciate dalle autorità competenti le classi vanno istituite tenendo conto di quanto indicato dalle certificazioni stesse. Le SS.LL. inviteranno gli uffici competenti e le istituzioni scolastiche a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre il 15 settembre c.a., al Sistema Informativo e a questo Ufficio, le variazioni in aumento del numero delle classi in applicazione delle leggi n. 333/01 e n. 244/2007, nonché gli accorpamenti disposti ai sensi della legge n. 268/2002. In conformità di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 333/2001, le variazioni in aumento del numero delle classi non comportano modifiche nella composizione delle cattedre. Tuttavia il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare l'orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore o, comunque, una disponibilità che, nel rispetto degli orari previsti dalle norme vigenti, consenta di ridurre il numero delle scuole di servizio dello stesso. Tale possibilità si applica anche nei confronti degli insegnanti di religione. La modifica della composizione della cattedra non comporta riaggregazione dell'eventuale spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente. Quadro delle disponibilità Le ore di insegnamento che conseguono ad eventuali autorizzazioni di ulteriori classi concorrono, unitamente agli spezzoni residuati dalla determinazione dell'organico di diritto, alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del quadro delle complessive disponibilità , così come previsto dal citato contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni. Poiché alla definizione del quadro delle disponibilità riguardanti le operazioni di inizio dell'anno scolastico concorrono anche i posti e le ore derivanti dalla concessione di esoneri o semi esoneri, si rappresenta la necessità che i relativi provvedimenti siano adottati dai Dirigenti scolastici in tempo utile rispetto all'effettuazione delle citate operazioni e comunicati contestualmente alle competenti sedi territoriali degli uffici scolastici regionali. Al riguardo si fa presente che l'art. 19, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98 ha abrogato il comma 4 dell'art. 459 del DPR 297/94, modificato dall'art. 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n.350. Ne consegue, pertanto, che potranno essere disposti esoneri o semi esoneri solo se ricorrono le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 459 del dpr 297/94: - per la scuola del'infanzia e primaria (solo l'esonero) quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi; - per le scuola di I grado, istituti comprensivi, istituti di secondo grado e istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione, l'esonero quanto si tratti di istituti o scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semi esonero quanto si tratti di istituti o scuole con almeno quaranta classi. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'istruzione Avvio anno scol 2013-2014 - CM del 13 org fatto (2).doc 04/07/2013 6 INFORMATIZZAZIONE degli adempimenti finalizzati alla definizione dell'organico di fatto del personale docente. Nel decorso mese di giugno è stato illustrato il programma di informatizzazione dello operazioni che caratterizzano le procedure dell'organico di fatto del personale docente e che si inquadrano nel più ampio programma della completa informatizzazione di tutte le operazioni di definizione degli organici, della sistemazione del personale di ruolo, delle nomine in ruolo e delle supplenze. La procedura proposta consentirà : a) la presentazione delle istanze on line di utilizzo e di assegnazione provvisoria limitatamente per la scuola dell'infanzia e primaria; b) la rilevazione del quadro delle disponibilità per tutti i gradi di istruzione; c) solo per la scuola dell'infanzia e della primaria, l'elaborazione dei movimenti fino all'assegnazione provvisoria provinciale. A nessuno sfuggirà l'importanza dell'operazione che consentirà , nel rispetto della tempistica prospettata nelle Slides già inviate, di definire celermente la sistemazione del personale di ruolo e così anticipare le successive fasi di immissioni in ruolo e delle supplenze. Un compito importante, per la buona riuscita dell'intervento, spetta alle scuole che dovranno provvedere ad acquisire, tramite l'apposita funzione, le disponibilità di ore derivanti dalla concessione del part-time, semi esoneri ecc.. a prescindere dalla presenza o meno della posizione di stato già comunicata a sistema. Di contro per le posizioni di stato che liberano il posto intero, non sarà necessario indicare nella citata funzione, il posto/cattedra, in quanto automaticamente il sistema le recepirà nel quadro delle disponibilità . Si invitano, pertanto, le SS.LL. ad illustrare alle scuole dipendenti, le fasi e le operazioni previste dalle Slides inviate, con incontri o conferenze di servizio. I responsabili dell'adempimento saranno, ovviamente, i dirigenti scolastici che dovranno individuare e comunicare agli UST il responsabile del procedimento che dovrà provvedere a comunicare al sistema informativo i dati relativi alle posizioni di stato e alle disponibilità di ore che formeranno il quadro completo delle disponibilità . Ore che sommate a quelle derivanti dall'organico, già prospettate dal sistema, consentiranno agli UST di comporre i posti e le cattedre. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'istruzione Avvio anno scol 2013-2014 - CM del 13 org fatto (2).doc 04/07/2013 7 PERSONALE DOCENTE Per quanto attiene alle consistenze di organico relative ai singoli ordini e gradi di scuola si fa rinvio alle istruzioni ed indicazioni di cui alla C.M. n. 10/2013, di accompagnamento al decreto interministeriale avente ad oggetto le dotazioni organiche dell'a.s. 2013/14, che ha dettagliatamente disciplinato tutte le innovazioni conseguenti all'emanazione dei provvedimenti applicativi dell'art. 64 della legge 133 del 2008. Con la presente circolare, pertanto, si richiamano all'attenzione solo alcuni punti e profili di significativo rilievo che caratterizzano i singoli settori scolastici. Si ricorda che deve essere assicurato l'insegnamento dell'ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati, rammentando che è stata diramata una nota ( n. 26482 del 7 marzo 2011) che chiarisce i vari aspetti della materia e detta istruzioni per la parte relativa alla materia contrattuale e retributiva. Scuola dell'infanzia: La scuola dell'infanzia, com'è noto, non ha carattere obbligatorio e, pertanto, alla stessa non si applica il disposto di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 333/2001. Ne consegue che eventuali domande di iscrizioni in esubero non determinano la necessità di apportare variazioni in aumento del numero delle sezioni. Pertanto, incrementi di posti, finalizzati all'estensione del servizio, possono essere autorizzati dalla SS.LL. solo nell'ambito delle risorse complessive assegnate, anche ricorrendo alle compensazioni. Si evidenzia la necessità , stante anche la continua dismissione del servizio da parte dei Comuni, di evitare di utilizzare posti di scuola dell'infanzia su altri gradi di istruzione. Scuola primaria: Com'è noto, la dotazione organica della scuola primaria è stata complessivamente determinata in ragione di 27 ore per ciascuna delle cinque classi del ciclo a tempo normale e in 44 ore per le classi a tempo pieno. Le tre ore recuperate relative alle classi quarte e quinte sono state riassegnate nell'organico regionale, prioritariamente per mantenere nelle stesse scuole il tempo scuola funzionante, e non recuperate come risparmio. L'esigenza di effettuare un calcolo delle risorse di istituto il più possibile puntuale, ha comportato l'istituzione, anche nella scuola primaria, di "spezzoni orario" il cui computo, debitamente rapportato a posti interi di 22 ore ciascuno, deve rientrare nel calcolo della complessiva dotazione organica assegnata con il decreto interministeriale relativo all'a.s. 2012/13. Detti spezzoni orario, ovviamente, vanno attribuiti in organico di fatto se non rapportati a posto intero in organico di diritto. Giova evidenziare che le economie derivanti dalla scelta da parte delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali o dalla mancata effettuazione dell'intero orario da parte del docente della classe, in dipendenza dell' impiego del docente di religione e/o del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'istruzione Avvio anno scol 2013-2014 - CM del 13 org fatto (2).doc 04/07/2013 8 docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico rese disponibili a livello regionale, concorrono prioritariamente ad assicurare il tempo mensa alle classi organizzate con rientri pomeridiani, a programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell'offerta formativa e ad assicurare l'insegnamento dell'ora alternativa alla religione cattolica. Le quattro ore residuate dalle 44 ore settimanali delle classi a tempo pieno, equivalenti all'orario frontale di due docenti per classe, comunque disponibili nell'organico di istituto, potranno essere utilizzate per l'ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie, nonché per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l'offerta formativa (compreso il tempo mensa per le classi che attualmente praticano i rientri pomeridiani), nonché assicurare l'insegnamento dell'ora alternativa alla religione cattolica. Ovviamente, le risorse di organico devono essere utilizzate prioritariamente per il mantenimento del modelli orari in atto nella scuola e assicurare a tutti gli alunni la continuità dell'orario delle lezioni seguite nell'anno precedente. L'insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata, nell'ambito delle classi loro assegnate congiuntamente ad altri insegnamenti, dai docenti in possesso dei requisiti richiesti, per le ore previste dalla normativa vigente (un'ora settimanale nelle classi prime, due ore nella classi seconde, tre ore nelle restanti classi). A tal fine i dirigente scolastici, sentito il collegio dei docenti, (così come precisato dalla C.M. 10/13 N.d.R.) adotteranno le soluzioni organizzative più utili affinché tutti i docenti specializzati in servizio nell'istituzione scolastica, compresi quelli che conseguiranno la certificazione richiesta per l'insegnamento delle lingua inglese entro il 31 agosto p.v., a conclusione del corso di formazione linguistico-comunicativa e metodologico-didattica, siano impegnati nelle classi loro assegnate, nell'insegnamento della lingua inglese. Solo per le ore di insegnamento di lingua inglese che non sia stato possibile coprire attraverso una equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, semprechè per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali. Il totale dei posti e delle ore derivanti dall'applicazione delle disposizioni e indicazioni di cui sopra, unitamente ai posti e alle ore destinati all'integrazione degli alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto; l'istituzione scolastica, nell'esercizio dell'autonomia didattica ed organizzativa (D.P.R. n. 275/99), articola il tempo scuola in modo flessibile, individuando le soluzioni più idonee per il migliore impiego delle risorse disponili, alle quali sopra si è fatto cenno. Si ricorda che le pluriclassi devono essere attivate solo in caso di assoluta necessità , in zone particolarmente disagiate; per evidenti ragioni di carattere didattico e per evitare oggettive difficoltà negli apprendimenti, è opportuno che le stesse, per quanto possibile, non comprendano tutte e cinque le classi del corso. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'istruzione Avvio anno scol 2013-2014 - CM del 13 org fatto (2).doc 04/07/2013 9 Scuola secondaria di I grado Com'è noto, ai sensi dell'art. 5 del DPR 89/2009, due sono i modelli orario della scuola secondaria di I grado: - tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti, più 1 ora di approfondimento di materie letterarie); - tempo prolungato di 36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40 ore. Le classi a tempo prolungato devono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata, per un orario settimanale comprensivo di insegnamento e di attività di 36 ore, inclusa la mensa, fermo restando che la consistenza oraria di organico è di 38 ore settimanali, elevabili, a richiesta delle famiglie, fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola. Le citate classi a tempo prolungato possono essere autorizzate solo in presenza di strutture e servizi idonei, tali da consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche anche in fasce orarie pomeridiane (due o tre rientri) e qualora si preveda, in progressione, la formazione di almeno un corso intero, fatta salva l'esigenza di assicurare comunque il funzionamento delle classi attualmente attivate. Richieste di incrementi di posti per le stesse finalità , per evidenti ragioni di contenimento della spesa, dovranno essere debitamente motivate e sottoposte all'esame e al vaglio delle SS.LL.. La relativa autorizzazione potrà essere concessa solo in presenza di economie derivanti dall'organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanza pubblica. Si ritiene opportuno precisare che, per evidenti ragioni di continuità e a garanzia delle scelte operate dalla famiglie, l'eventuale disattivazione delle classi a tempo prolungato dovrà essere attuata in modo graduale, partendo dalle classi prime. La composizione delle cattedre derivanti dai quadri orario della scuola secondaria di I grado è stabilita dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009, che prevede la costituzione di tutte le cattedre con 18 ore di insegnamento. Per l'insegnamento di Italiano, storia e geografia, il citrato D.M. 37/09, per assicurare la continuità didattica delle tre discipline, ha previsto nove ore per classe senza precisare il numero di ore da destinare a ciascuna disciplina. E' rimessa, pertanto, all'autonomia della scuola, la quantificazione del tempo di insegnamento da destinare a ciascuna disciplina. L'ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato, concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione 43/A - italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alle discipline richieste dalla scuola. Si raccomanda di evitare la costituzione di cattedre utilizzando il solo contributo orario previsto per l'approfondimento in materie letterarie, come precisato nella nota prot. n. 9583 del 27.10.2010. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'istruzione Avvio anno scol 2013-2014 - CM del 13 org fatto (2).doc 04/07/2013 10 L'offerta della seconda lingua comunitaria deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali qualora risultino prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione delle cattedre interne in esterne, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà , neanche in prospettiva. Scuola secondaria di II grado Com'è noto, l'istruzione secondaria di II grado è stata oggetto di un processo di riordino che ha portato all'emanazione dei già citati DPR n. 87/2010 relativo agli istituti professionali, DPR n. 88/2010 relativo agli istituti tecnici e DPR n. 89/2010 relativo ai licei. Come già fatto presente, l'assetto dell'istruzione secondaria di II grado anche per il prossimo anno scolastico si baserà sul doppio regime, legato all'attuazione dei nuovi ordinamenti nelle classi prime, seconde, terze e quarte e dei previgenti ordinamenti nelle classi quinte. Si ricorda che: - il numero delle classi prime si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell'istruzione tecnica, nell'istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali; - in applicazione dei regolamenti relativi ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti professionali, le cattedre sono costituite, di norma, con 18 ore settimanali, nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all'art. 64 della legge 133 del 2008. Si fa eccezione esclusivamente per quelle cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tale caso l'orario necessario per completare la cattedra sarà impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti (anche per i corsi triennali di qualifica), finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa. - nelle classi prime, ove non è previsto come obbligatorio l'insegnamento dell'inglese, non si ravvisa più la necessità di formare classi prime con gruppi di alunni che studino lingue straniere diverse; in tal caso la lingua prescelta sarà quella indicata dal POF della scuola, tenendo anche conto delle richieste espresse in modo prevalente dall'utenza. L'offerta dell'insegnamento della lingua straniera (ovviamente se non si tratta dell'inglese obbligatorio) deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della lingua straniera possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali nel caso in cui le cattedre Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'istruzione Avvio anno scol 2013-2014 - CM del 13 org fatto (2).doc 04/07/2013 11 risultino prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione delle cattedre interne in esterne, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà , neanche in prospettiva. Classi di concorso Com'è noto, in attesa della definizione del regolamento sulle nuove classi di concorso (di prossima emanazione), per la costituzione degli organici e l'attribuzione della conseguente mobilità , sono state utilizzate le attuali classi di concorso, su cui vanno a confluire automaticamente, con le opportune integrazioni e variazioni, le discipline relative al primo, secondo, terzo e quarto anno di corso degli istituti di secondo grado interessati al riordino. Con note n. 2916 del 21 marzo e n. 4405 del 7 maggio 2013 sono state pubblicate le tabelle all'uopo predisposte per i licei e per i diversi indirizzi, articolazioni ed opzioni dell'istruzione tecnica e professionale, relative alle prima quattro classi interessate al riordino dall' 1.9.2011. Tali tabelle hanno natura dichiarativa dell'esistente e non modificano in alcun modo gli ordinamenti. Opzioni Con l'anno scolastico 2012/13, sono state attivate le ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti tecnici e degli istituti professionali con un numero contenuto di opzioni. Poiché la opzioni sono attivabili dal terzo anno di corso degli istituti tecnici e professionali la formazione delle classi deve seguire il principio generale relativo alle classi iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio ai quali continua ad applicarsi l'attuale normativa, sicché il numero delle classi deve essere definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi, articolazioni e opzioni. Percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento di una delle 22 qualifiche professionali (vedi l'Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 27-07-2011, recepito con decreto interministeriale MIUR-MLPS in data 11 novembre 2011, integrato con l'Accordo Conferenza Stato - Regioni del 19- 1 -2012 recepito con Decreto interministeriale MIUR-MLPS del 23 aprile 2012) sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni. Tali percorsi, com'è noto, possono essere realizzati, ferma restando la competenza delle Regioni sulla base della programmazione regionale, dagli Istituti professionali in regime di sussidiarietà , secondo due distinte modalità (sussidiarietà integrativa e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'istruzione Avvio anno scol 2013-2014 - CM del 13 org fatto (2).doc 04/07/2013 12 sussidiarietà complementare per le classi prime e seconde) come da Intesa in sede di Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 e da previsione delle linee-guida di cui all'articolo 13, comma l-quinquies della legge n. 40/07 (vedi www.istruzione.it - riordino istruzione Professionale). Per l'attivazione e la gestione dei percorsi IeFP si rinvia a quanto indicato nella C.M. n. 10 del 21 marzo 2013 relativa all'organico di diritto. Si ritiene di dover precisare che i citati percorsi possono essere istituiti dagli istituti professionali, nei limiti delle dotazioni organiche assegnate, senza determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando i seguenti strumenti:  la quota di autonomia del 20%, calcolata in relazione al monte ore del primo biennio, fermo restando che il monte ore di ciascuna disciplina non può essere ridotto oltre il 20%;  la quota di flessibilità del 25%, prevista all'articolo 5, comma 3, lettera c), del suddetto regolamento (si fa riserva di inviare precisazioni sull'art. 6 del DL 76/2013 - decreto lavoro - che estende al 3° anno la quota di flessibilità dei percorsi di IeFP in sussidiarietà integrativa, attualmente prevista per i primi due anni). Mentre per l'utilizzo della quota di autonomia è stata prevista una apposita funzione dal Sistema informativo, la quota di flessibilità necessaria per svolgere un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale regionale potrà essere utilizzata in organico di fatto applicando le opportune "curvature" alle discipline previste dal riordino dell'istruzione professionale dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, limitatamente alle classi prime funzionanti nell'a.s. 2010/11. Per consentire la realizzazione di tali percorsi il sistema informativo di questo Ministero ha predisposto una funzione che riporta le classi di concorso elencate dalla Tabella 2 della citata intesa e non ricomprese tra quelle previste dagli attuali ordinamenti, che consentirà di effettuare l'attribuzione dell'insegnamento alle classi di concorso finalizzate all'acquisizione degli standard formativi e la regolamentazione dell'ordinamento dei percorsi di IeFP. Resta inteso che la scelta della classe di concorso prevista dalla citata tabella 2 non dovrà comportare situazioni di soprannumero o di esubero a livello provinciale, tenendo a riferimento lo sviluppo quinquennale dei corsi statali e di quelli triennali dei corsi IeFP. Si ricorda che le classi iniziali degli istituti professionali che attivano anche l'offerta sussidiaria di IeFP sono formate tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi, pertanto, anche di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica e di diploma di IeFP sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La presenza dell'offerta di IeFP non può comunque comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio prima descritto. L'organico Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'istruzione Avvio anno scol 2013-2014 - CM del 13 org fatto (2).doc 04/07/2013 13 dell'istituzione scolastica è determinato in base al numero delle classi istituite e al quadro orario relativo al percorso di studio attivato e, pertanto, si intende comprensivo anche dei percorsi di IeFP. L'attribuzione del personale alle classi di IeFP è effettuata dal Dirigente scolastico nell'ambito delle procedure ordinarie riguardanti la formazione della generalità delle classi dell'istituzione scolastica, nel rispetto dell'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e delle specifiche contrattazioni decentrate da attivare sulla base del CCNI relativo alle utilizzazioni del personale docente. Ufficio tecnico L'art. 4, comma 3, dei regolamenti di riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali prevedono che il settore tecnologico degli istituti tecnici e il settore industria ed artigianato degli istituti professionali siano dotati di un Ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica, nonché per la sicurezza delle persone e dell'ambiente. Per i relativi posti, fa riferimento a quelli già previsti, secondo il previgente ordinamento, dai decreti istitutivi degli istituti tecnici e degli istituti professionali confluiti negli ordinamenti in base alla tabella di cui all'allegato D) dei due regolamenti. Con la C.M. n. 10/13 è stato previsto che, qualora le risorse di organico assegnate per l'a.s. 2013/2014 lo consentano, è possibile istituire l'Ufficio tecnico già in organico di diritto, precisando che può essere attivato un solo Ufficio tecnico per ogni istituzione scolastica, compresi gli istituti superiori costituiti da istituti di ordine diverso e che la scelta della classe di concorso cui assegnare l'Ufficio tecnico deve essere prioritariamente finalizzata alla riduzione dell'esubero nella scuola e in subordine nella provincia. La richiesta di istituzione va inoltrata con le consuete modalità previste per l'attivazione dei nuovi indirizzi e cioè al competente Ufficio di questo Ministero. Successivamente il Regolamento all' art. 8, comma 4, per l'istruzione tecnica e all' art. 8, comma 7, per l'istruzione professionale, stabilisce che i posti relativi all'Ufficio tecnico di cui all'articolo 4, comma 3, sono coperti prioritariamente con personale titolare nell'istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e sulle utilizzazioni. Tali modalità sono stabilite dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. In presenza, pertanto, di personale I.T.P. in esubero sarà attivato l'Ufficio tecnico in via di fatto, qualora non sia stato possibile attivarlo in organico di diritto. Posti di sostegno Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'istruzione Avvio anno scol 2013-2014 - CM del 13 org fatto (2).doc 04/07/2013 14 L'art. 19, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 ha introdotto nuovi criteri e previsioni per la determinazione e l'assegnazione dei posti di sostegno. Il citato comma stabilisce: a) le Commissioni mediche di cui all'art. 4 della legge n.104/1992, nei casi di valutazione della diagnosi per l'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile è integrata obbligatoriamente dal rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito; tale previsione ovviamente si applica alle nuove certificazioni; b) l'organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'art. 2 della legge n.244/2007 (finanziaria per il 2008); c) l'organico di sostegno è assegnato alla scuola (o a reti di scuole all'uopo costituite) e non al singolo alunno disabile in ragione mediamente di un posto per ogni due alunni disabili. Sulla base di tale assegnazione le scuole programmeranno gli interventi didattici ed educativi al fine di assicurare la piena integrazione dell'alunno disabile. La Tabella E, colonna C, del decreto interministeriale relativo agli organici a.s. 2013/14, come per il corrente anno scolastico, riporta il numero complessivo di posti fondatamente attivabili da ciascuna Regione nell'a.s. 2013/2014, comprensivo sia della dotazione di organico di diritto, sia di quella di organico di fatto. Gli eventuali ulteriori posti in deroga, in applicazione della citata sentenza della Corte costituzionale, vanno autorizzati da parte del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale ai sensi dell'articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l'alunno. I relativi posti vanno assegnati dopo aver accertato: -la effettiva presenza degli alunni nelle classi; -la regolarità della documentazione richiesta (diagnosi funzionale, il PEI elaborato dal GLHO, ecc..); - la accertata verifica della ricorrenza delle condizioni previste dalla citata sentenza della Corte (es. assenza di interventi di altre istituzioni o enti). Considerato che anche i posti di sostegno concorrono a raggiungere l'obiettivo di contenimento della spesa di cui all'art. 64, si confida in una attenta valutazione e programmazione della distribuzione delle risorse al fine di contenere l'istituzione di ulteriori posti entro lo stretto necessario in applicazione della sentenza della Corte costituzionale. Anche al fine di poter informare al riguardo il Ministero dell'Economia e di motivare nei confronti dello stesso gli scostamenti che dovessero rendersi necessari, le SS.LL. sono comunicheranno a questo Ministero e al Sistema Informativo ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni portatori di handicap e dei relativi posti. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'istruzione Avvio anno scol 2013-2014 - CM del 13 org fatto (2).doc 04/07/2013 15 Si richiama la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni sia per quanto concerne le modalità e le procedure di individuazione dei soggetti con disabilità , sia ai fini dell'assegnazione delle ore di sostegno. Si rammenta che la proposta relativa al numero delle ore di sostegno da attribuire a ciascun alunno disabile, è affidata al Gruppo di lavoro di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994. Le SS.LL., sentite le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individueranno le modalità di una equilibrata e accorta distribuzione delle risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole. Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità , sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all'art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, in via generale, in presenza di grave disabilità o di due alunni disabili, la formazione delle stesse con più di 20 alunni . Istruzione degli adulti Com'è noto, l'avvio dei CPIA è stato previsto dall'a.s. 2014/15, pertanto rimangono confermate sia l'organizzazione che le dotazioni organiche dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti sono regolate dal D.M. 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In relazione all'attuazione progressiva delle citate disposizioni, le dotazioni organiche dei Centri Territoriali Permanenti rimangono confermate nelle attuali consistenze e non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell'organico di fatto dell'anno scolastico 2012/2013. In attesa di dare applicazione al regolamento che definirà l'assetto organizzativo e didattico dei CPIA, i docenti permangono in servizio presso i Centri Territoriali Permanenti di titolarità e i corsi serali degli istituti di II grado come già previsto dalla nota n. 1033 del 22 aprile 2009. Va comunque garantita la continuità delle classi dei corsi serali attualmente funzionanti. Quanto alle classi prime, la relativa attivazione, ove non prevista in organico di diritto, deve essere considerata come una delle priorità di cui tener conto nella definizione dell'organico di fatto. Relativamente ai corsi serali si richiamano le indicazioni fornite con la nota n.1073 del 5 giugno 2012. Come già fatto presente nella C.M. n. 25/2012, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro tra questo Ministero e il Ministero dell'Interno dell'11 novembre 2010, ai CTP è stato attribuito un ruolo fondamentale per la buona riuscita dell'operazione relativa "al rilascio del permesso di soggiorno CE " . Si invitano, pertanto, le SS.LL. a tenere in debita evidenza tale adempimento, valutando la possibilità di riservare apposite risorse. Scuole presso le carceri e gli ospedali Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'istruzione Avvio anno scol 2013-2014 - CM del 13 org fatto (2).doc 04/07/2013 16 Nell'ambito delle risorse di organico assegnate, vanno tenute in debita considerazione le scuole funzionanti presso gli istituti di pena e presso gli ospedali. Personale educativo Con separata nota verrà trasmesso il decreto interministeriale relativo alle dotazioni organiche di diritto per l'anno scolastico 2013/2014. Si ricorda, come per il personale docente ed ATA, anche per il personale educativo la dotazione organica dell'anno scolastico 2013/2014 non può superare, di norma, quella dell'anno 2012/2013 nell'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto. PERSONALE ATA Organico DSGA A seguito del dimensionamento delle istituzioni scolastiche e delle modifiche di costituzione dell'organico si è concretizzato, in svariati contesti provinciali, consistente esubero di personale. Come già indicato nella nota di accompagnamento n. 5607 del 5 giugno 2013 dello schema di decreto per la determinazione dell'organico di diritto, per le scuole sottodimensionate (con meno di 600 ovvero di 400 alunni, se in deroga) il posto di DSGA può essere istituito, esclusivamente nella presente fase di organico di fatto, abbinando due istituzioni scolastiche sottodimensionate. E' possibile, inoltre, assegnare la scuola sottodimensionata a DSGA di ruolo, ad integrazione dell'incarico originario nella scuola normodimensionata di titolarità e/o di servizio. Al fine, però, di evitare che i DSGA in esubero siano utilizzati, ai sensi del d.lgs. 165/2001 e ss., in altra provincia, è necessario che le SS.LL. procedano secondo i criteri riportati di seguito affinché il maggior aggravio del personale a disposizione, sia compensato dalle modalità operative indicate. Pertanto: 1) Nelle province nelle quali l'esubero di personale è superiore alle scuole sottodimensionate non si procede ad alcun abbinamento e il personale è utilizzato secondo i criteri definiti nel CCNI sulle utilizzazioni. 2) Nelle province nelle quali l'esubero di personale è inferiore alle scuole sottodimensionate, si procede all'abbinamento delle scuole nel limite del numero dei DSGA in esubero da riassorbire. 3) Nelle province nelle quali non vi è esubero, le scuole sottodimensionate sono affidate, ognuna, a DSGA di ruolo, già in servizio in istituzione scolastica normodimensionata. I criteri per determinare gli abbinamenti delle sedei sottodimensionate di cui ai punti 1) e 2) sono definiti in sede di contrattazione decentrata a livello regionale. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'istruzione Avvio anno scol 2013-2014 - CM del 13 org fatto (2).doc 04/07/2013 17 Considerata la peculiarità della materia, si fa comunque riserva di fornire ulteriori indicazioni in merito, all'atto della trasmissione del contratto integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale. Organico degli altri profili ATA Si ricorda che la dotazione dell'organico di diritto non può essere in alcun modo incrementata rispetto alle quantità comunicate con il più volte citato decreto interministeriale. Ne consegue che le SS.LL., sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dai dirigenti scolastici, possono autorizzare eventuali aumenti esclusivamente per compensazione, mediante revoca del funzionamento di un corrispondente numero di posti dell'organico di diritto, per i quali siano cessate le condizioni che ne avevano legittimato l'istituzione. L'attivazione di tali posti deve, comunque, trovare legittimazione in base ai criteri ed ai parametri di determinazione degli organici di istituto. Si ricorda che l'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto non deve superare quanto previsto per l'a.s. 2012/2013. Le SS.LL., tuttavia, autorizzeranno contenute, motivate deroghe, qualora le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche non dovessero rendere possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici, nel rispetto delle norme sulla sicurezza e di quelle contrattuali sull'orario di lavoro, in presenza di scuole articolate su più plessi e con un elevato numero di alunni con disabilità . In questi casi dovrà essere assicurata la presenza del numero di collaboratori scolastici necessario per il normale espletamento dell'orario scolastico garantendo almeno un collaboratore per plesso, nonché di assistenti amm.vi per far fronte a situazioni di particolare complessità amministrativa, ovvero di assistenti tecnici al fine di garantire adeguato livello di sicurezza nell'utilizzo dei laboratori. Analoga modalità operativa può essere adottata in costanza di situazioni di difficoltà derivanti dall'elevata presenza, in alcune scuole, di personale ATA inidoneo o con mansioni ridotte, nonché in presenza di significativa riduzione per la presenza della esternalizzazione dei servizi. In tale ultima situazione le SS.LL., al fine di compensare le ridotte erogazioni del servizio, possono valutare l'opportunità di assegnare una risorsa in più negli istituti ove siano presenti due/tre unità di personale ATA inidoneo o con mansioni ridotte sia nel profilo dei collaboratori scolastici che di assistenti amm.vi o tecnici. Qualora lo stato di inidoneità riguardi il personale appartenente al profilo professionale unico di direttore dei servizi generali ed amministrativi o comunque profili con una sola unità , e non si renda possibile procedere all'utilizzazione degli interessati in altre qualifiche della stessa area, le SS.LL. rappresenteranno allo scrivente le difficoltà connesse alla erogazione del servizio, per le valutazioni e gli interventi consequenziali. In ogni caso, fermo restando il numero di posti di DSGA che le SS.LL. riterranno di dover istituire per gli abbinamenti innanzi citati, può essere attivato, nella fase in Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'istruzione Avvio anno scol 2013-2014 - CM del 13 org fatto (2).doc 04/07/2013 18 argomento, un numero di posti inderogabilmente non superiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013, detratti i posti del dimensionamento scolastico ex articolo 19, comma 4, della legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il profilo professionale di assistente tecnico, si richiamano le modalità di prestazione dell'orario di servizio che, com'è noto, sono disciplinate dalle prescrizioni di cui all'articolo 53, punto 3, del CCNL del 29 novembre 2007, con particolare riguardo alla manutenzione dei laboratori. Tutte le variazioni dei posti apportate dalle SS.LL. devono costituire oggetto di specifico, motivato provvedimento, da emanare entro il 31 agosto c.a. e da trasmettere con cortese urgenza alla Direzione generale per il personale scolastico. L'attivazione dei posti eccedenti l'organico di diritto, nonché ogni altra variazione, deve essere comunicata anche a mezzo del Sistema informativo, con le consuete procedure e le modalità . In proposito, si evidenzia l'esigenza che il numero dei posti comunicati dalle SS.LL. al Sistema informativo corrisponda a quello indicato nel decreto succitato, in considerazione della verifica che questo Ministero è tenuto ad effettuare, per la successiva certificazione del MEF. Si rappresenta, infine, l'opportunità che le SS.LL. adottino le iniziative atte a favorire, tra i dirigenti scolastici, le intese previste dall'articolo 3 del decreto interministeriale 66/2011, relativo agli organici per l'a.s. 2011/2012, in base a specifici progetti con l'utilizzo prioritario del personale in esubero. Monitoraggio Al fine di verificare l'effettiva consistenza delle classi autorizzate in ogni singola istituzione scolastica è necessario organizzare negli Uffici scolastici regionali un Osservatorio con il compito di monitorare gli esiti delle operazioni disciplinate dalla presente circolare. Per le procedure e le attività da porre in essere si rinvia alla circolare n. 63/2011 relativa all'organico di fatto a.s. 2011/2012. Si fa riserva di ulteriori indicazioni che dovessero rendersi necessarie in dipendenza di eventuali modificazioni del quadro normativo attuale. Si ringrazia per la sperimentata collaborazione. IL DIRETTORE GENERALE Luciano Chiappetta | |
Da: Magic Excalibur | 04/07/2013 19:16:42 |
Stiamo solo giocando lillllli tvb......ahahahahah.....Carrozza piena di Profumo ed Enterogelmina dritta.davanti a noi datece foco.....ahahahahahah | |
Da: Magic Excalibur | 04/07/2013 20:12:58 |
DATEVI DA FARE PORCIIIIIIIIII INCOMINCIATE A SENTIRE IL FIATO SUL COLLO BASTATDUNA. Anief-Confedir: ora faccia altrettanto l'altro ramo del Parlamento, in vista dell'approvazione della legge europea. Così anche il Governo si dovrà rassegnare a trattare il personale non di ruolo dell'istruzione pubblica alla pari degli altri lavoratori. L'approvazione odierna in Senato dell'ordine del giorno presentato da Fabrizio Bocchino (M5S), vice presidente della Commissione Istruzione e Cultura, sulla stabilizzazione dei precari della scuola rappresenta un atto formale davvero importante: dopo i ripetuti interventi di Anief e Confedir in questa direzione, finalmente si apre una luce a favore di non meno di 200mila supplenti permanenti, altrimenti in larga parte destinati a rimanere in questo stato per decenni. L'impegno del Governo a "valutare l'opportunità di definire celermente le questioni legate alla procedura d'infrazione UE 2010/2124, concernente la stabilizzazione del personale scolastico e ad adottarne le più opportune iniziative, anche a carattere normativo", così come riportato nell'odg del M5S, assume ancora più rilevanza perché rientra nella discussione dell'approvazione sulla legge europea. "Se i nostri parlamentari decidono di acquisire le indicazioni dell'Ue in tema di assunzioni - spiega Marcello Pacifico, presidente Anief e da oggi eletto anche segretario organizzativo Confedir - significa che presto dovranno per forza di cose applicare la direttiva comunitaria 1999/70/CE, la quale non ammette deroghe sulle assunzioni a tempo determinato per i precari con almeno 36 mesi di servizio svolto. Così come significa prendere finalmente posizione contro l'attività legislativa adottata, attraverso il Decreto Legge 70/2011, convertito nella Legge 106 del 12 luglio 2011, che ha permesso all'Italia di aggirare questa indicazione europea". "Ora, se il Parlamento ha deciso di muovere i primi passi, dando seguito alle denunce del nostro sindacato, - prosegue Pacifico - significa che anche i lavoratori della scuola possono finalmente sperare di essere trattati alla pari dei colleghi del pubblico impiego e del comparto privato, poiché il nostro Paese rispetterebbe in toto le regole in tema di successione dei contratti". Anief-Confedir ritengono che da un punto di vista pragmatico l'indicazione del Senato potrebbe interessare almeno 200 mila precari della scuola. Gli stessi a cui il sindacato dà da tempo sostegno per garantire sia l'equiparazione economica del personale di ruolo, sia risarcimenti adeguati per il perdurare illegittimo dello stato professionale di supplenti, benché nella maggior parte di casi avessero superato da tempo il 'tetto' minimo dei 36 mesi di servizio svolto. A tale scopo continuano le azioni giudiziarie del sindacato, presso i tribunali del lavoro, al fine di sollecitare il pronunciamento della Corte di Giustizia europea sulla legittimità dell'intervento retroattivo e derogatorio del legislatore italiano in tema di stabilizzazione dei precari della scuola. "Non possiamo che ringraziare il Movimento 5 Stelle - continua ancora Pacifico - per aver portato in Senato una questione di così alta rilevanza per il bene dell'istruzione italiana e dei suoi operatori. A tal fine cogliamo l'occasione per auspicare una presa di posizione dello stesso tenore nell'altro 'ramo' del Parlamento, a Palazzo Montecitorio, non dimenticando che in una situazione simile al personale della scuola versano i colleghi della sanità pubblica. L'ideale, a questo punto, è arrivare con un consenso politico unanime, a livello parlamentare, in vista dell'approvazione della legge europea. A quel punto - conclude il sindacalista Anief-Confedir - anche il Governo si dovrà rassegnare". | |
Da: galogero | 04/07/2013 20:52:23 |
quante parole.....ma niente fatti...solo....disprezzo verso di noi.. | |
Da: galogero | 04/07/2013 21:01:43 |
URGENTE. APPELLO AI DOCENTI E AL PERSONALE ATA PRECARIO E DI RUOLO: MERCOLEDI' 10 LUGLIO DALLE ORE 14 ALLE 17,30 sit in davanti al MIUR per l'abrogazione delle norme sul passaggio dei docenti inidonei sui profili ATA e per la stabilizzazione dei precari. Gli Assistenti amministrativi e tecnici che non vogliono perdere il lavoro sono pregati di intervenire!! Seguiranno comunicazioni. CONDIVIDETE, DIFFONDETE e PARTECIPATE numerosi!!!! | |
Da: effetto | 04/07/2013 23:15:11 |
04/07/2013 21.01.43 URGENTE. APPELLO AI DOCENTI E AL PERSONALE ATA PRECARIO E DI RUOLO: MERCOLEDI' 10 LUGLIO DALLE ORE 14 ALLE 17,30 sit in davanti al MIUR per l'abrogazione delle norme sul passaggio dei docenti inidonei sui profili ATA e per la stabilizzazione dei precari. Gli Assistenti amministrativi e tecnici che non vogliono perdere il lavoro sono pregati di intervenire!! Seguiranno comunicazioni. CONDIVIDETE, DIFFONDETE e PARTECIPATE numerosi!!!! BENE!!!!!!!SI TUTTI UNITI..............VINCEREMO IO CI SARO' | |
Da: Magic Excalibur | 05/07/2013 06:13:56 |
ne resterà soltanto una.....Highlander Carrozza.....ahahahahahahahah AZZABENEDIKA A TUTTI..................... | |
Da: galogero | 05/07/2013 07:32:04 |
buongiorno..forum....vediamo se la montagna partorisce il topolino oggi hahahaha | |
Da: Mecotek | 05/07/2013 09:30:50 |
Stavo pensando di inviare all'USP una nuova richiesta di conciliazione per il riconoscimento del punteggio anche di luglio ed agosto. Spiego meglio.......il mio USP ha conciliato con tutti quelli in posizione utile in graduatoria. Ha seguito il seguente ordine.... esempio: x i 5 posti al 31 agosto ha dato punteggio pieno ai primi 5 della graduatoria. E per i restanti posti (30 giugno) ha continuato dal 6° con punteggio fino a giugno. RAGIONAMENTO MATEMATICAMENTE GIUSTO!!!! Ma visto che il primo luglio l'USP ha concesso una serie di proroghe, seguendo la stessa logica di cui sopra.....io perché non devo ricevere l'ulteriore punteggio?!?!? Solo perché sono stata sfortunata dalle graduatorie d'Istituto..?!? Mi sa che questa volta nella conciliazione mi conviene coinvolgere qualche sindacalista......ci vuole saliva per questa situazione :P COSA NE PENSATE?!? | |
Da: galogero | 05/07/2013 09:33:35 |
io penso ...arrangiati.. | |
Da: Magic Excalibur | 05/07/2013 09:55:14 |
Se stai in posizione utile per cui avresti ottenuto un posto vacante sino al 31 agosto da convocazione da USP allora hai pieno diritto a conciliare altrimenti NON TI RICONOSCERANNO LUGLIO/AGOSTO. Le proroghe sono state concesse non a tutti è come sempre a tanti lekkini o imparentati con xsonale della scuola dove prestano servizio...io parlo per evidenza di fatti nel mio territorio dove lavoro. Io su posto vacante ho fatto già sia la conciliazione che la trasformazione del contratto al 31 agosto. Ottenuto entrambe le cose lottando da solo x un sacrosanto diritto sino all'ultimo. | |
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