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Docenti indonei : dove andremo ? Cosa faremo ? chi siamo ?
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Da: HolidayEquipe.05/03/2013 09:01:32
per precariostanco...per mobilita' intendo il contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilita'...
che regola tutti i tipi di trasferimenti...assegnazioni provvisorie...utilizzazioni...ed utilizzaizone in altri compiti...

per ...
2 ore sono poche ma farai qualche mese di punteggio...
visti i tempi di crisi non lascerei niente...
magari non ci esci nemmeno con le spese...ma eviti che al prossimo aggiornamento tu venga scavalcato magari da gente che sta sotto di te..


Da: precariostanco05/03/2013 09:26:38
sono primo in graduatoria è lavoro dal 1 settembre mi sembra strano che mi sorpassano in graduatoria , la mia sulla mobilità era un battuta ho detto mobilità professionale? con questo governo tecnico cè da aspettarsi di tutto anche il blocco della mobilità ATA sembra assurdo ,ma già la nostrasituazione è assurda ...... vedremo entro diomani se ci sono nerws dopo 6 mesi...

Da: casemiro 05/03/2013 09:26:48
Profumo riassume le 10 "priorità politiche" e i passi da compiere nei prossimi mesi in modo "urgente e improcrastinabile" per  assicurare "l'ottimizzazione" del sistema scuola e della sua  amministrazione.

http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Notizie/2013/02/atto_indirizzo_2013.pdf?uuid=4dfe9900-81cd-11e2-a45f-f4b2cd739863

Da: M5S05/03/2013 09:28:27
casemiro vaffanculoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooprprprprprprprprprprprprprprprprprprpr

Da: casemiro 05/03/2013 09:33:40
http://temi.repubblica.it/micromega-online/firma-anche-tu-per-cacciare-berlusconi-dal-parlamento-facendo-applicare-la-legge-361-del-1957/
 
Firma anche tu per cacciare Berlusconi dal Parlamento (facendo applicare la
legge 361 del 1957)
Una legge sul conflitto di interessi, che rende Berlusconi ineleggibile,
esiste già. Vittorio Cimiotta, Andrea Camilleri, Paolo Flores d'Arcais,
Dario Fo, Margherita Hack, Franca Rame, Barbara Spinelli chiedono al nuovo Parlamento che venga finalmente applicata, e Berlusconi non avrà più nessuna immunità di impunità. 
Berlusconi non era e non è eleggibile. Lo stabilisce la legge 361 del 1957, che è stata sistematicamente violata dalla Giunta delle elezioni della Camera dei deputati. Nel 1994 (maggioranza di centro-destra) e nel 1996 (maggioranza di centro-sinistra, primo governo Prodi), un comitato animato da Vittorio Cimiotta ("Giustizia e libertà") e composto da Roberto Borrello, Giuseppe Bozzi, Paolo Flores d'Arcais, Alessandro Galante Garrone, Ettore Gallo, Antonio Giolitti, Paolo Sylos Labini, Vito Laterza, Enzo Marzo, Alessandro Pizzorusso, Aldo Visalberghi, e sostenuto da una campagna stampa
del settimanale "l'Espresso", organizza i ricorsi dei cittadini elettori,
ricorsi che vengono respinti dalla Giunta delle elezioni della Camera (con l'unico voto in dissenso dell'on. Luigi Saraceni, che il centro-sinistra non confermerà nella Giunta del 1996) con la motivazione che l'articolo 10 comma 1 della legge dichiara in effetti che non sono eleggibili "coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica", ma che "l'inciso 'in proprio' doveva intendersi in nome proprio', e quindi non applicabile all'on. Berlusconi, atteso che questi non era titolare di concessioni televisive in nome proprio".
Palese interpretazione da azzeccagarbugli, poiché come scrisse il presidente emerito della Corte Costituzionale Ettore Gallo "ciò che conta è la concreta effettiva presenza dell'interesse privato e personale nei rapporti con lo Stato".
Tanto è vero che la "legge Mammì" del 6 agosto 1990, n° 223 sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato stabiliva all'art. 12 il "Registro nazionale delle imprese radiotelevisive" e all'art. 17 comma 2 precisava che "qualora i concessionari privati siano costituiti in forma di società per azioni ecc. … la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto e delle quote devono essere intestate a persone fisiche, o a società ecc. … purché siano comunque individuabili le persone fisiche che detengono o  controllano le azioni aventi diritto al voto".
MicroMega decide perciò di riprendere quella battaglia di legalità ormai ventennale attraverso due iniziative: un appello di un gruppo di personalità della società civile, sui cui raccogliere on line le adesioni di tutti i cittadini (con l'obiettivo di migliaia e migliaia di firme), e il fac-simile del ricorso, che potrà essere attivato da ogni elettore del collegio senatoriale per il quale opterà Berlusconi. Nell'ultimo giorno valido (20 giorni a partire dalla proclamazione degli eletti), MicroMega organizzerà la consegna di massa dei ricorsi alla Presidenza e alla Giunta delle elezioni del Senato Vittorio Cimiotta, Andrea Camilleri, Paolo Flores d'Arcais, Dario Fo,  Margherita Hack, Franca Rame, Barbara Spinelli

FIRMA L'APPELLO
http://temi.repubblica.it/micromeg

Da: M5S05/03/2013 09:41:07
A ricasemiro vaffanculoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprpr

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Da: caronte205/03/2013 09:44:26
'.,

Da: arabo  -banned!-05/03/2013 09:47:07
Er siculo merdaiolo

Da: galogero 05/03/2013 09:52:51
ciao arabo :)

Da: casemiro 05/03/2013 09:53:02
Il caso della prof senza laurea a Mantova

Avrebbe insegnato per 12 anni lettere senza laurea e così una docente (?) 43enne di Asola è stata denunciata dal Provveditorato agli studi alla Procura. Altri casi fra gli Ata?
Il Gazzettino di Mantova, nel dare la notizia, precisa che potrebbero essere due le ipotesi i reato a carico della donna che fino alla scorsa settimana aveva un incarico alle scuole medie: falsa attestazione e truffa nei confronti dello Stato.
Falsa attestazione per l'autocertificazione con cui l'insegnante ha dichiarato di aver sostenuto il diploma di laurea a Pavia. E truffa nei confronti dello Stato perché, a seguito di quella falsa dichiarazione, ha percepito indebitamente per anni uno stipendio dal Ministero dell'istruzione. Soldi che, se sarà ritenuta colpevole dall'autorità giudiziaria, dovrà risarcire con tanto di interessi.
Il fatto è venuto alla luce quando è stato chiesto all'insegnante di perfezionare i titoli,laurea e abilitazione, finora solo autocertificati nelle scuole, per l'immissione un ruolo dopo oltre 12 anni di precariato. Ma dall'insegnante non è arrivato alcunché per cui l'Ufficio scolastico provinciale ha preteso delle spiegazioni. Ma c'era poco da spiegare e così la vicepreside dell'istituto comprensivo ha notificato alla docente di lettere, che nel corso della sua carriera da precaria ha prestato servizio sia alle medie che alle superiori, la revoca dell'incarico. Al provveditore il successivo compito di diramare una circolare ai presidi per cancellare il nome della Corti da tutte le graduatorie per l'insegnamento.
Tuttavia sembra, come riferisce il giornale di Mantova, che nel solo ultimo anno sono stati avviati diversi controlli (una decina a quanto pare) su documentazioni sospette consegnate da dipendenti (non docenti) all'atto dell'inserimento nelle scuole di città e provincia. L'autocertificazione consentita per la notificazione dei titoli di studio non sempre aiuta a prevenire. Uno dei casi più recenti (ancora al centro di un contenzioso legale) riguarda tre assistenti amministrativi entrati in servizio in altrettanti istituti pochi anni fa e sospettati

Da: HolidayEquipe.05/03/2013 09:58:20
la cosa bella è che si parla sempre del sud...e sta cosa e' successa in una delle citta' piu' leghiste d'italia...
da che pulpito arrivano le prediche...

Da: casemiro 05/03/2013 10:16:25
Concorsi Ata 24 mesi: le scadenze regione per regione

Pubblichiamo i termini per presentare le domande ai singoli Uffici scolastici regionali (ultimi aggiornamenti: Calabria, Lazio, Abruzzo e Basilicata)
Pubblichiamo di seguito circolari regionali e scadenze per la presentazione delle domande per i concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale Ata.
Aggiorneremo la notizia man mano che i singoli Uffici scolastici regionali pubblicheranno i relativi bandi.

Piemonte
Circ.Reg. n. 55 del 06/2/2013
Pubblicazione dei bandi di concorso: 13 febbraio 2013
Scadenza per la presentazione delle domande: 15 marzo 2013

Veneto
Circ.Reg. n. 1605 dell'8/2/2013
Pubblicazione dei bandi di concorso: 8 febbraio 2013
Scadenza per la presentazione delle domande: 11 marzo 2013

Lombardia
Nota prot. 1469 del 15/2/2013 
Pubblicazione dei bandi di concorso: 18 febbraio 2013
Scadenza per la presentazione delle domande: 20 marzo 2013

Liguria
Circ.Reg. n. 1133 dell'11/2/2013
Pubblicazione dei bandi di concorso: 20 febbraio 2013
Scadenza per la presentazione delle domande: 22 marzo 2013

Puglia
Circ.Reg. n. 19022013 del 18/02/2013
Pubblicazione dei bandi di concorso: 20 febbraio 2013
Scadenza per la presentazione delle domande: 22 marzo 2013

Umbria
Circ.Reg. n. 1376/C7 dell'8/2/2013
Pubblicazione dei bandi di concorso: 9 febbraio 2013
Scadenza per la presentazione delle domande: 11 marzo 2013

Sardegna
Nota prot.. n. 3135 del 19/2/2013
Pubblicazione dei bandi di concorso: 21 febbraio 2013
Scadenza per la presentazione delle domande: 23 marzo 2013


Friuli Venezia Giulia

Da fonti sindacali apprendiamo che la pubblicazione dei bandi di concorso avverrà in data 18 marzo 2013 e la scadenza per la presentazione delle domande sarà fissata al 19 aprile 2013. Anche l'Usr Ambito territoriale di Udine informa che le date di inizio e termine per la presentazione delle domande per la partecipazione al Concorso per titoli del personale ATA, pubblicato con precedente notizia, verranno rese note con successiva comunicazione.

Emilia Romagna
Avviso del 27/2/2013
Pubblicazione dei bandi di concorso: 27 febbraio 2013
Scadenza per la presentazione delle domande: 29 marzo 2013

Calabria
Nota prot. n. 2272 del 26/2/2013
Pubblicazione dei bandi di concorso: 26 febbraio 2013
Scadenza per la presentazione delle domande: 28 marzo 2013

Lazio
Nota prot. n. 5478 dell'1/3/2013
Pubblicazione dei bandi di concorso: 1 marzo 2013
Scadenza per la presentazione delle domande: 2 aprile 2013

Abruzzo
Nota prot. n. 2129 del 4/03/2013
Pubblicazione dei bandi di concorso: 4 marzo 2013
Scadenza per la presentazione delle domande: 3 aprile 2013

Basilicata
Nota prot. n. 1301 dell'1/3/2013
Pubblicazione dei bandi di concorso: 1 marzo 2013
Scadenza per la presentazione delle domande: 31 marzo 2013

Da: galogero 05/03/2013 10:38:18
holiday sai l'ora di quando inizia l'incontro al miur ?

Da: HolidayEquipe.05/03/2013 10:45:13
no assolutamente...ho paura che non sapremo nemmeno se sia stato fatto o meno...uhm...

Da: casemiro 05/03/2013 11:01:20
basta chiedere a fabiana

Da: casemiro 05/03/2013 11:30:41
Mobilità: fase comunale, provinciale, interprovinciale


L'art. 4 del Contratto disciplina i movimenti suddividendoli in 3 fasi: movimenti nell'ambito del comune, trasferimenti tra comuni della stessa provincia, mobilità professionale (passaggio di cattedra e/o di ruolo) e mobilità territoriale interprovinciale.

I fase: Trasferimenti nell'ambito del comune

II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia
il personale titolare nella provincia
il personale neo immesso in ruolo che chiede sede definitiva
il personale che ha usufruito dell'art. 36 o 59 e che pertanto ha perso la titolarità della sede

III fase: Mobilità professionale (passaggio di cattedra e/o di ruolo) e mobilità territoriale interprovinciale

Le percentuali

50% ai trasferimenti nell'ambito del comune e tra comuni della stessa provincia

50% alla mobilità professionale ed interprovinciale. Ciascuna operazione è effettuata sulla metà del 50% delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale provinciale e residuate dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti per eventuali sovrannumerari.

Gli eventuali posti inutilizzati vanno alla mobilità territoriale interprovinciale

I trasferimenti interprovinciali rimasti inutilizzati devono essere destinati per le immissioni in ruolo

Non è disponibile per la III fase il posto dispari, eccetto i casi in cui siano presenti nella provincia domande di mobilità professionale di docenti soprannumerari abilitati e già utilizzati nel corrente anno scolastico sul posto o classe di concorso richiesto, e che tra le preferenze sia compreso il codice sintetico della provincia di titolarità.

LA I FASE: MOVIMENTI NELL'AMBITO DEL COMUNE

Operazione propedeutica : attribuzione della titolarità ai docenti utilizzati su posti di organico di fatto in corsi sperimentali o in istituzioni scolastiche il cui intero organico non è stato in precedenza acquisito in organico di diritto (es. educandati, sezioni ospedaliere).

Le operazioni comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia

ORDINE DELLE OPERAZIONI

A1) trasferimenti a domanda, nell'ambito della scuola primaria, tra i posti dell'organico (comune, lingua inglese) del proprio circolo o istituto comprensivo di titolarità.

Coloro i quali ottengono il trasferimento da posto comune a lingua inglese sono tenuti a garantire per un triennio l'insegnamento della lingua inglese; pertanto non potranno essere trasferiti nello stesso circolo da posto di lingua a posto comune nei due anni scolastici successivi a quello in cui sono stati trasferiti su posto di lingua, nell'ambito dell'operazione di cui al punto A1), a meno che non vengano individuati come soprannumerari su posto di lingua inglese. Resta ferma la possibilità di trasferimenti, sia su posto di lingua inglese che su posto comune, in altri circoli.

A) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto I) dell'art. 7 - TITOLO I del presente contratto, indipendentemente dal comune o provincia di provenienza; (sono compresi i trasferimenti interprovinciali)

B) trasferimenti a domanda nel plesso, circolo, scuola o istituto di precedente titolarità (1) dei docenti trasferiti nell'ultimo ottennio in quanto soprannumerari, beneficiari della precedenza di cui al punto II) dell'art 7 - TITOLO I del presente contratto; nonché, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado, trasferimenti a domanda dei docenti soprannumerari titolari di istituti oggetto di unificazione prevista dal precedente art. 20 comma 1, lettera A (2), nonché, limitatamente alla scuola secondaria, trasferimenti a domanda dei docenti individuati come soprannumerari titolari negli istituti di cui all'art. 20, lettera C;

(1) Per ottenere tale precedenza gli interessati dovranno riportare, tra le preferenze, la medesima indicazione espressa nella apposita casella del modulo-domanda, ovvero una preferenza zonale che la comprenda. Nei casi in cui si sia verificato spostamento del plesso, circolo, scuola, o istituto di titolarità per effetto delle operazioni di dimensionamento della rete scolastica, la precedenza è riferita, ovviamente, al nuovo plesso, circolo, scuola o istituto corrispondente al precedente, di cui va riportata l'attuale denominazione ufficiale (comprensiva del codice meccanografico) nell'apposita casella del modulo domanda.
(2) La precedenza è valida soltanto per un istituto, avente sede nello stesso comune, oggetto della stessa operazione di unificazione che ha coinvolto la scuola ove l'aspirante risulta soprannumerario.

C) per la sola scuola secondaria di II grado trasferimenti, a domanda, da corso diurno a corso serale nell'ambito dello stesso istituto e viceversa, ovvero nell'ambito dello stesso Istituto di Istruzione Secondaria Superiore ove siano presenti organici distinti e funzionanti nello stesso comune, a condizione che non vi sia esubero, per la stessa classe di concorso, nell'ambito del comune.

D) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell'ordine di cui al punto III)-1)- 2) e 3) dell'art. 7 - TITOLO I del presente contratto;

D1) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 7 - TITOLO I del presente contratto limitatamente ai comuni con più distretti; E1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 31 del TITOLO II del presente contratto;

E) trasferimenti a domanda in sede (3);

(3) In tale fase il docente soprannumerario concorre, per le preferenze espresse nel modulo domanda, con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda e senza alcun diritto di precedenza rispetto agli aspiranti non soprannumerari.

F) trasferimenti d'ufficio, nell'ambito del comune di titolarità e per la medesima tipologia di posto, dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo-domanda;

G) trasferimenti, a domanda, dei docenti trasferiti nell'ultimo ottennio in quanto soprannumerari, nel comune di precedente titolarità (4) (5), beneficiari della precedenza di cui al punto IV) dell'art. 7 - TITOLO I del presente contratto.

(4) In questo stesso punto dell'ordine delle operazioni vengono effettuati i trasferimenti dei docenti titolari delle istituzioni scolastiche ubicate nei nuovi comuni per il rientro nell'ottennio nel comune di precedente titolarità, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della legge regionale con cui viene istituito il nuovo comune.

(5) Per i docenti di scuola primaria o dell'infanzia trasferiti nell'ultimo ottennio in quanto soprannumerari, quale comune di precedente titolarità si intende il comune dove ha sede la direzione didattica del plesso o della scuola dell'infanzia di precedente titolarità.

ORDINE DI GRADUATORIA

L'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base dei soli elementi di cui ai punti I e III delle tabelle di valutazione dei titoli.

Per il personale titolare in altro comune trasferito nell'ultimo ottennio per soppressione di posto che chiede di tornare al plesso, circolo, scuola, istituto e al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia (titolo II delle tabelle di valutazione) limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica o circolo di precedente titolarità.

A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

LA II FASE: TRASFERIMENTI TRA COMUNI DELLA STESSA PROVINCIA

ORDINE DELLE OPERAZIONI

A) trasferimenti d'ufficio, secondo l'ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelle, dei docenti titolari di posti e cattedre dell'organico sede che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda;

B) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto III) dell'art. 7 - TITOLO I - del presente contratto;

C) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto V) dell'art. 7 - TITOLO I - del presente contratto;

D) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 7 - TITOLO I - del presente contratto;

E) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 31 del TITOLO II del presente contratto;

E1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 32 del TITOLO II del presente contratto;

E2) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 7 - TITOLO I - del presente contratto;

F) trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia (compresi i titolari del contingente delle D.O.P. ed i docenti privi della sede (1) .

(1) In tale fase il docente soprannumerario concorre, per le preferenze espresse nel modulo domanda, con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda e senza alcun diritto di precedenza rispetto agli aspiranti non soprannumerari.

Per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, i trasferimenti nell'ambito delle operazioni di cui alle lettere B), C), D), E), E1) E2), F), sono compresi i trasferimenti dei docenti titolari dei posti di sostegno che transitano sui posti comuni ovvero sulle cattedre curricolari delle scuole della stessa provincia, anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.

Nella scuola secondaria di I grado e II grado i trasferimenti di cui alle lettere B), C), D), E),E1) E2), F), non possono essere disposti qualora nella classe di concorso ovvero tipologia di sostegno richiesta vi siano - a livello provinciale - situazioni di esubero o, comunque, quando il numero dei titolari sia pari o superiore al numero di posti in organico.

G) trasferimenti d'ufficio dei docenti soprannumerari titolari dei posti della dotazione organica provinciale (D.O.P.) che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso delle precedenti operazioni;

H) Trasferimenti, nelle tre tipologie di sostegno, dei docenti provenienti da posto comune ovvero da cattedre curricolari, senza distinzione tra fase comunale e fase intercomunale nell'ambito della provincia;

I) trasferimenti d'ufficio dei docenti privi di sede che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso della precedenti operazioni.

ORDINE DI GRADUATORIA

L'ordine di graduatoria è determinato sulla base di tutti gli elementi indicati nelle tabelle di valutazione dei titoli.

Per il trasferimento d'ufficio il punteggio considerato, valido per tutte le sedi esaminate nel corso del trasferimento d'ufficio medesimo, è quello attribuito dai dirigenti scolastici (o, per i titolari su D.O.P., dagli uffici scolastici territorialmente competenti) in sede di formulazione delle graduatorie, compilate in base alle relative disposizioni del presente contratto sulla mobilità del personale della scuola.

L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.

A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata in base alla maggiore anzianità anagrafica.

III FASE: MOBILITA' PROFESSIONALE (PASSAGGIO DI CATTEDRA E/O DI RUOLO) E MOBILITA' TERRITORIALE INTERPROVINCIALE

La mobilità professionale precede la mobilità interprovinciale, ed è assegnato fno al 50% delle disponibilità

ORDINE DELLE OPERAZIONI MOBILITA' PROFESSIONALE

a) passaggi di cattedra, dei docenti titolari in provincia beneficiari della precedenza di cui al punto I) dell'art. 7 - TITOLO I - del presente contratto;

b) passaggi di ruolo, dei docenti titolari in provincia beneficiari della precedenza di cui al punto I) dell'art. 7 - TITOLO I - del presente contratto;

c) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come tali all'inizio delle operazioni di mobilità nel limite del riassorbimento dell'esubero o da eventuali analoghe situazioni relative ai ruoli della scuola dell'infanzia e primaria;

d) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come tali all'inizio delle operazioni di mobilità nel limite del riassorbimento dell'esubero o da eventuali analoghe situazioni relative ai ruoli della scuola dell'infanzia e primaria;

e) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso - diversa da quella di titolarità - per la quale sono forniti dell'abilitazione;

f) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso - diversa da quella di titolarità - per la quale sono forniti dell'abilitazione; passaggi di ruolo nella scuola di II grado degli insegnanti di scuola primaria e di scuola dell'infanzia della provincia utilizzati nelle attività di tirocinio presso gli istituti magistrali e le scuole magistrali statali, che cessino o siano cessati nell'ultimo ottennio dalle predette attività

g) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza;

h) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza.

Le operazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) del presente punto sono effettuate anche oltre il predetto limite numerico del 50% (aliquota assegnata alla mobilità professionale nell'ambito della disponibilità della terza fase).

Inoltre alle operazioni di cui al presente punto è attribuito anche l'eventuale posto dispari di cui all'art. 6, comma 6.

ORDINE DELLE OPERAZIONI TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI (sulle disponibilità residuate dopo le operazioni di mobilità professionale)

i) trasferimenti interprovinciali dei docenti provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come tali all'inizio delle operazioni di mobilità, nel limite del riassorbimento dell'esubero o da eventuali analoghe situazioni relative ai ruoli della scuola dell'infanzia e primaria;

j) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto III) dell'art. 7 - TITOLO I - del presente contratto;

k) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 7 - TITOLO I - del presente contratto;

l) trasferimenti interprovinciali dei docenti coniugi conviventi del personale militare o di personale che percepisce l'indennità di pubblica sicurezza ai sensi della L. 100/87, beneficiari della precedenza di cui al punto VI) dell'art. 7 - TITOLO I - del presente contratto;

m) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 7 - TITOLO I - del presente contratto;

n) trasferimenti interprovinciali dei docenti che usufruiscono della precedenza di cui al punto VIII dell'art. 7 - TITOLO I - del presente contratto;

o) trasferimenti interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.

Sugli ulteriori posti residuali è possibile effettuare

p) passaggi di cattedra e di ruolo dei docenti titolari in altra provincia che beneficiano della precedenza di cui al punto I), art 7, titolo I);

q) passaggi di cattedra dei docenti titolari in altra provincia provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come tali all'inizio delle operazioni di mobilità nel limite del riassorbimento dell'esubero; passaggi di ruolo dei docenti titolari in altra provincia provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come tali all'inizio delle operazioni di mobilità nel limite del riassorbimento dell'esubero o da eventuali analoghe situazioni relative ai ruoli della scuola dell'infanzia e primaria;

r) passaggi di cattedra e di ruolo dei docenti titolari in altra provincia che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso - diversa da quella di titolarità - per la quale sono forniti dell'abilitazione;

s) passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza, nonché passaggi di ruolo e di cattedra provinciali dei docenti non soddisfatti nelle operazioni di cui al precedente punto I) a causa del limite numerico del 50% delle disponibilità di terza fase.

In tale operazione gli aspiranti al movimento verranno graduati in stretto ordine di punteggio.

2. I posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra in uscita e dei passaggi di ruolo all'interno della secondaria di II grado vanno ad incrementare l'aliquota assegnata alla mobilità della terza fase nel suo complesso. Essi verranno assegnati secondo l'ordine delle operazioni riportate nel comma precedente e nel rispetto delle relative aliquote (1).

(1) Ad esempio, qualora alla disponibilità iniziale della terza fase, determinata in tre posti (ripartiti in: 2 posti ai trasferimenti interprovinciali, 1 posto alla mobilità professionale) si aggiunga una ulteriore disponibilità, a ciascuna delle operazioni della terza fase vanno attribuiti 2 posti.

3. I passaggi tra i ruoli diversi della scuola primaria precedono i passaggi dei docenti provenienti da altro ordine di scuola o grado di istruzione.

ORDINE DI GRADUATORIA

L'ordine di graduatoria è determinato sulla base degli elementi indicati nella tabella di valutazione dei titoli e validi per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto
punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

5. Il passaggio di ruolo nelle scuole secondarie di primo grado su classi di concorso è disposto con priorità rispetto al passaggio di ruolo su posto di sostegno. Il passaggio nei ruoli delle scuole secondarie di primo grado su posti di sostegno è disposto manualmente dagli uffici scolastici territorialmente competenti dopo l'effettuazione delle procedure automatizzate.

6. Le cattedre ed i posti lasciati vacanti dai docenti che ottengono il passaggio di ruolo in altro ordine di scuola o grado di istruzione sono disponibili per le sole operazioni di mobilità, relative allo stesso anno scolastico da cui decorre il passaggio o il trasferimento medesimo, che si effettuano successivamente alla data di pubblicazione dei passaggi predetti.

7. Per la scuola secondaria di primo grado le istanze di trasferimento da posti di sostegno a classi di concorso dei docenti titolari su altra provincia vengono esaminate contestualmente alle istanze di trasferimento interprovinciale tra classi di concorso. Analogo esame contestuale viene effettuato per le istanze di trasferimento interprovinciale su posti di sostegno dei docenti titolari sulle tre tipologie di sostegno e di quelli titolari sulle classi di concorso.

Da: casemiro 05/03/2013 11:32:07
Illegittimo modificare graduatorie di istituto non interessate dal dimensionamento


Riportiamo la nota dello Snals Taranto per ricordare una situazione che nei mesi scorsi ha interessato molti docenti con contratto "fino all'avente diritto". Nelle scuole non interessate dal dimensionamento le graduatorie non devono recare alcuna modifica nella composizione rispetto a quelle utilizzate nell'a.s. 2011/2012

Snals Taranto - E' accaduto che in molti Istituto scolastici non interessati dal dimensionamento, sulla base delle indicazioni contenute nella nota Miur n. 6677 in data 12/09/2012, nonché note prot. nn. 1953 in data 21/09/2012 e n. 6111/1 e 6111/2 in data 05/12/2012 dell'Ufficio XI di Taranto, in seguito alla pubblicazione delle nuove graduatorie di istituto molti docenti hanno visto revocare i propri contratti a favore dell'individuazione di nuovi "aventi diritto".

Tuttavia, sebbene non adeguatamente pubblicizzato sul proprio sito istituzionale, l'Ufficio XI per mezzo delle note prot. n. 5285 in data 11/12/2012 e 5285/1 in data 13/12/2012, nonché ancora, della nota prot. n. 50/1 in data 10/01/2013, in seguito alla diffusione della C.M. Prot. n. AOOODGPER 9582 del 14/12/2012 ha dapprima raccomandato il non utilizzo delle graduatorie di istituto pubblicate sulla base delle richiamate note ministeriali con le precisazioni di cui alle note 6111/1 e 6111/2 in data 05/12/2012 ed in seguito chiarito che " per  mero errore, anche nelle scuole non interessate in alcun modo dal dimensionamento, in particolare nelle scuole primarie, le relative graduatorie di istituto possono aver subito variazioni con l'inclusione di aspiranti non interessati dalle conseguenze del dimensionamento e quindi non destinatari delle procedure previste dalla richiamata nota .

La richiamata Circolare Ministeriale, infatti, ha precisato che nelle scuole non interessate dal dimensionamento le graduatorie non devono recare alcuna modifica nella composizione rispetto a quelle utilizzate nell'a.s. 2011/2012 invitando i dirigenti scolastici delle istituzioni non interessate dal dimensionamento che si fossero trovati a riscontrare la presenza di nuovi inserimenti nelle graduatorie, dovuti agli errori materiali sopra richiamati, ad effettuare il depennamento dei nominativi dei docenti erroneamente inclusi, ripubblicando, se necessario, le graduatorie interessate dal fenomeno.

Coloro che, pertanto, siano stati ingiustamente dichiarati cessati dal servizio all'interno di istituti non interessati dal dimensionamento in ragione della nomina dell'avente diritto individuato sulla base di graduatorie rettificate in base alle richiamate note ministeriali possono agire per ottenere l'annullamento degli atti di revoca delle supplenze conferite e  veder ripristinata l'efficacia dei contratti già stipulati e per l'effetto vedersi riconoscere il trattamento economico e giuridico corrispondente al periodo di legale efficacia degli stessi e la loro necessaria continuità giuridica.

Per maggiori informazioni i legali del sindacato sono a Vostra disposizione.

Da: casemiro 05/03/2013 11:47:12
Le ferie del personale precario non possono essere tassate

Ufficio Stampa Anief - Perché si tratta di un risarcimento e non di una prestazione lavorativa. Il personale danneggiato può chiedere la restituzione delle somme indebitamente sottratte.

Non è corretto applicare la tassazione sulle ferie non fruite dai lavoratori. Quindi anche quelle dei precari della scuola. A sostenerlo è stata di recente la Corte di Cassazione, che ha reputato illegittimo applicare qualsiasi forma di aliquota sulle ferie non godute, ad iniziare da quella canonica del 23 per cento. I giudici hanno spiegato che in questi casi il pagamento ha per oggetto un vero e proprio risarcimento: non si tratta, quindi, di una prestazione lavorativa. Una differenza sostanziale, che obbliga il datore di lavoro, nel caso del personale scolastico costituito dallo Stato, a pagare per intero le giornate di ferie che il personale non ha usufruito perché impossibilitato da esigenze di servizio.

A beneficiare di questa sentenza saranno diverse decine di migliaia di precari: sia quelli che hanno sottoscritto supplenze di breve durata, stipulate direttamente dagli istituti attraverso le graduatorie interne, sia coloro che hanno sottoscritto contratti fino al termine delle attività didattiche o al 30 giugno di ogni anno. In tutti questi casi si tratta di personale che non ha avuto la possibilità di poter fruire delle ferie, poiché il proprio servizio è coincidente con le giornate in cui si svolgono le lezioni con gli studenti.

Dopo il tentativo illegittimo dell'amministrazione di assegnare sempre e comunque le ferie ai dipendenti precari, con alcuni dirigenti scolastici, evidentemente 'più realisti del re', che hanno persino imposto le ferie ai docenti in corrispondenza dei loro giorni liberi, sta dunque facendosi largo questa nuova tipologia di discriminazione professionale nei loro confronti: la tassazione impropria dei pagamenti.

Al pari di coloro che hanno subìto un danno dalla volontà espressa dai dirigenti scolastici di fruire obbligatoriamente delle ferie, Anief invita tutto il personale che è stato e sarà danneggiato, sia docenti che Ata, a rivolgersi alle Commissioni Tributarie di competenza. Alle quali spetterà il compito di valutare, caso per caso, se ci sono i presupposti per il recupero delle somme indebitamente sottratte. Presto Anief fornirà comunicazioni più precise in merito.

Da: M5S05/03/2013 12:26:34
Casemiro vaffanculoooooooooooooooooooooooooooooprprprprprprpr

Da: attilio1970a 05/03/2013 12:29:44
Buongiorno sono un nuovo iscritto, un amico mi ha parlato di questo forum.
volevo delle informazioni riguardo i docenti inidonei.
grazie e una buona giornata a tutti voi

Da: arabo  -banned!-05/03/2013 12:31:03
Er siculo merdaiolo

Da: attilio1970a 05/03/2013 12:31:52
sono nel forum giusto oppure mi sono sbagliato?

Da: bunga05/03/2013 12:57:39
Attilio devi sapere che qui comandano i cannoli siciliani .

Da: HolidayEquipe.05/03/2013 12:59:31
attilio sei nel forum giusto...con le perosne sbagliate ahahahaha
a parte gli scherzi...ancora tutto fermo...oggi si riuniranno i sindacati per decidere qualcosa...(sul sito cgil si parla di stabilizzazioni del perosnale ata...non si sa quindi cosa accadrà ai docenti inidonei

Da: voyeger05/03/2013 13:03:24
nessuna novita sulla riunione di oggi

Da: galogero 05/03/2013 13:09:43
SI SISONO TRACANNATO 8LITRI PRINCIPE DI CORLEONE HAHAHA

Da: voyeger05/03/2013 13:11:55
beati loro

Da: Er Siculo05/03/2013 13:26:20
Si stanno al Miur fumando una piantagione intera di Maria....ahahahahahahah...si vedono al cielo alte e dense colonne di fumo.....ahahahahahahah.....allertati v.f. e protezione civile....si salvi chi può da questa vergogna senza fine.
Profumo il cognome dice tutto!!!!! Pro FUMO.....ahahahahahah questo ci ha fregato....ahahahahahahah

Da: galogero 05/03/2013 13:29:53
er siculo azz.. alte dosi di fumo azz... hanno iniziato loro il conclave hahaha

Da: arabo  -banned!-05/03/2013 13:33:48
Er siculo merdaiolo

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