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Docenti indonei : dove andremo ? Cosa faremo ? chi siamo ?
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Da: galogero | 13/02/2013 10:54:44 |
no no non è così holiday | |
Da: precariostanco | 13/02/2013 10:55:25 |
x HolidayEquipe x chi sta lavorando (mettiamo il caso ci sono le imm.ruolo retrodatate) il periodo di prova è valido in quanto vi è l'economico, tu cosa ne pensi?? | |
Da: HolidayEquipe. | 13/02/2013 11:00:24 |
le immissioni in ruolo retrodatate sono... giuridico dal..01/09/2012....economico dall'effettiva assunzione in servizio... Formazione e prova...dal sito gilda... I docenti assunti a tempo indeterminato devono essere nominati in prova (art. 437 del D.Lvo 297/94) e ammessi ad un anno di formazione (art. 440 D.Lvo 297/94). Per periodo di prova s'intende che dopo l'assunzione a tempo indeterminato occorre prestare "effettivamente" servizio per non meno di 180 giorni, anche se con orario inferiore a quello di cattedra. Nei periodi computabili ai fini del compimento dei 180 giorni vanno annoverati i giorni effettivi di lezione e anche i seguenti periodi: • le domeniche e tutte le altre festività , comprese le 4 giornate di riposo, purchè l'interessato sia in servizio il giorno antecedente e quello di ripresa dell'attività , il giorno libero dall'insegnamento, le vacanze di Natale e Pasqua coperte da nomina; • le interruzioni del servizio per ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, alluvioni, utilizzo dei locali scolastici per elezioni politiche, amministrative e referendum); • la chiusura anticipata delle scuole per uso dei locali scolastici per le elezioni; • i giorni compresi tra il 1° settembre e la data d'inizio delle lezioni, purchè il collegio dei docenti, nel quale sia presente il docente in prova, si riunisca | |
Da: galogero | 13/02/2013 11:00:59 |
precario stanco si il periodo è valido! | |
Da: galogero | 13/02/2013 11:02:16 |
holiday è vecchia.. poi riguarda i docenti.. | |
Da: HolidayEquipe. | 13/02/2013 11:29:03 |
io ricordo una nota dell'anno scorso...che ricordava...il periodo giuridico coperto da servizio prestato è da ritenersi valido ai fini del superamento del periodo di prova... ma che il giuridico da solo valga ai fini del periodo di prova...non l'ho letto... | |
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Da: galogero | 13/02/2013 11:39:57 |
holiday.. io si... non mi ricordo dovè ho salvato sta nota. cmq..per il momento meglio non crearci delle pscosi..perchè tutto inutile...cmq holiday.. novità nel sidi ? | |
Da: galogero | 13/02/2013 11:40:45 |
se dovessi trovare sta nota te lamando via email ok holiday.. | |
Da: HolidayEquipe. | 13/02/2013 11:43:39 |
L'UNICA NOVITA' E' LA PRECISAZIONE DI CIAPET SUL BANDO 24 MESI...NON SON BUONI NEMMENO A FARE UN BANDO UGUALE TUTTI GLI ANNI... | |
Da: galogero | 13/02/2013 11:45:10 |
hahahaha | |
Da: arabo -banned!- | 13/02/2013 11:49:37 |
Vi siete incartati amici. Nn cè differenza fra docenti e ata. Il periodo di prova inizia cn il periodo giuridico. Poi vi mando il c.c. Ahahah | |
Da: galogero | 13/02/2013 11:50:50 |
hahahaha arabo ma dimmi cercavi il tuo amico gallo ma kuè..pure siciliano ? | |
Da: arabo -banned!- | 13/02/2013 11:53:31 |
Iddu rici ke è pulintuni. Io ciaiu rittu ke è ri palazzolo | |
Da: arabo -banned!- | 13/02/2013 11:56:15 |
Periodo di prova parte dal 1 settembre e la durata è di 2 0 4 mesi. Dipende dai profili la variazione. C. C. Arabo 1234567890 | |
Da: galogero | 13/02/2013 11:59:18 |
hahaha palazzolo - il periodo di prova lo sappiamo che in base la qualifica. ma se c sono le immissioni di ruolo per chi ha lavora con l'evente diritto già accumulato il periodo di prova essendo chè si parla di immissione retroattiva dal 1 settembre per chi non lavora è normale ca avi affari u periodo di prova... arabo oggi mi aspettano 2 litri di vino di castelvetrano... | |
Da: arabo -banned!- | 13/02/2013 12:05:58 |
Ahahahah disgraziatu si. É bonu macari kiddu ri alcamo. Un bianketto leggeero e spiritoso | |
Da: galogero | 13/02/2013 12:10:36 |
arabo ieri mu vippi. binco d'alcamo di racine hahaha. | |
Da: galogero | 13/02/2013 12:11:25 |
arabo canuscivu 2 colleghi i chiddi giusti..dv lavoro io fanno i loro dovere hihihihi | |
Da: arabo -banned!- | 13/02/2013 12:15:39 |
Ahahahah. Passai 2 misi nella valle del belice in un conventu. Vinello d'alcamo stigghioli e poi .......... Clò 2 misi favolosi | |
Da: galogero | 13/02/2013 12:29:50 |
tutti i sapi hahaha | |
Da: HolidayEquipe. | 13/02/2013 12:37:17 |
galogero il problema e' questo...stiamo modicendo la stessa cosa... chi non sta lavorando anche se gli dessero il retroattivo non farebbe in tempo a completare il periodo di prova... un sacco di gente delle permanenti, in posizione utile per il ruolo, non sta lavorando...perche' come tutti sappiamo le nomine le hanno date da graduatoria di istituto. | |
Da: galogero | 13/02/2013 12:43:16 |
hahaha holiday sta situazione ci ha tolto la lucidità | |
Da: galogero | 13/02/2013 12:54:51 |
Ai dirigenti degli Uffici dell'U.S.R. per la Lombardia LORO SEDI Oggetto: personale docente inidoneo - L. 135/2012, art. 14 - L. 214/2011 - In riferimento alla complessa quanto controversa materia di cui in oggetto, si ritiene utile fornire alle SS.LL. alcune indicazioni operative circa la corretta gestione delle fattispecie che concretamente potrebbero verificarsi. In argomento, si rammenta in primis come le più recenti disposizioni legislative siano quelle della L. 135/2012, ed in particolare dell'art. 14 della medesima. In attesa di conoscere le disposizioni attuative della citata norma, si ritiene comunque opportuno precisare quanto segue. Al fine di evitare il rilascio, da parte della competente Commissione Medica di Verifica (Milano - via Zuretti, 34), di giudizi medico-legali che possano risultare in concreto difficilmente applicabili nel contesto scolastico, si suggerisce di corredare ogni istanza di visita del personale della scuola di copia del mansionario relativo a ciascun profilo professionale per il personale A.T.A., e/o da stralcio del vigente C.C.N.L. comparto scuola riferito alla descrizione del ruolo docente. Ciascun dirigente avrà anche cura di relazionare la Commissione Medica in merito al concreto contesto lavorativo del dipendente inviato a visita; dovranno altresì essere indicate con precisione le assenze effettuate dal dipendente nell'arco dell'ultimo triennio, nonché gli anni di servizio dal medesimo prestati. Si specifica poi che la C.M.V. ha competenze in merito alla valutazione e al riconoscimento dell'idoneità o meno del dipendente al lavoro cui è destinato; da ciò discende che, per quanto concerne le mansioni e i compiti concretamente affidabili al dipendente che sia riconosciuto "parzialmente idoneo" alla funzione e/o profilo, dovrà farsi ricorso al c.d. medico competente individuato da ciascuna struttura. Si coglie infine l'occasione per ricordare che la legge di conversione n. 214/2011 ha prodotto l'effetto di sopprimere gli istituti della causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata di cui all'art. 6 della legge stessa. La finalità del provvedimento è stata evidentemente quella di equiparare i dipendenti pubblici e privati per quanto concerne la tutela delle patologie da lavoro. La stessa norma, peraltro, esclude la possibilità di ottenere il rimborso delle spese di degenza derivanti da causa di servizio. Si confida nell' attenzione che le SS.LL. vorranno dedicare alla presente. | |
Da: arabo -banned!- | 13/02/2013 12:58:12 |
Calò ieri sera è stata pubblicata ahahah si retro passivo | |
Da: HolidayEquipe. | 13/02/2013 13:02:15 |
cuci' ...galogero mi preoccupa... ...sarà a vicchiania....ci pigghiaru atteri... | |
Da: arabo -banned!- | 13/02/2013 13:03:06 |
Veru e cucì ahahah | |
Da: arabo -banned!- | 13/02/2013 13:05:49 |
Liggivu u caternu ro iaddu e kissa a lassavu ahahah Calò ki facemu attrie su ahahahah o u vinu ti briacasti. U SICULU SI STA RIPUSANNU? | |
Da: galogero | 13/02/2013 13:11:50 |
hahaha onestamente ni tastavo antikkia c ivu arrieri.. | |
Da: arabo -banned!- | 13/02/2013 13:14:04 |
U SICULU É STANCU SA DIBATTUTU ASSAI NDE IORNA PASSATI | |
Da: galogero | 13/02/2013 13:24:54 |
Il Miur corregge alcuni errori materiali e fornisce chiarimenti sulle precedenze di cui alla legge 104/92 Con la nota prot. n. 1183 del 12/2/2013 il Miur corregge un errore materiale contenuto nella nota prot. n. 695 del 29 gennaio 2013, riguardante l'indizione, per l'anno scolastico 2012/2013, dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA. Per mero errore materiale, non è stato infatti riportato "Visto il D.M. 10.11.2011, n. 104, concernente la formulazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di 3 fascia per il triennio scolastico 2011/14". Pertanto, tutti i riferimenti al D.M. 26.06.2008, n. 59, concernente la formulazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia per il triennio scolastico 2008/11 devono essere letti con riferimento al D.M. 10.11.2011, n. 104. Per quanto riguarda, invece, l'applicazione delle disposizioni di priorità della scelta della sede di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge n. 104/92, si applicano le modifiche apportate dall'art. 24 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Infine, il Miur richiama le istruzioni ed indicazioni operative diffuse con nota n. 1293 del 22 febbraio 2012 integrata dalla nota n. 5837 del 31 luglio 2012. | |
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