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1886 Allievi Carabinieri
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Da: MAURIZIO vfp4cc.27/08/2012 17:34:46
X  PIPINO EX CC :delle scuse erano il minimo segno di educazione!

Da: PIPINO EX CC 27/08/2012 17:36:36
ma i numeri dei tagli non sono ripartiti con equità
su 50 ufficiali il 20% è 10 e ne prendono 40
su 490 marescialli il 20% è 98 e ne prendono 150
noi su 1727 il 20 % è 377 e ne prendono 345 ?
questa vi sembra una cosa equa?

Da: MAURIZIO vfp4cc.27/08/2012 17:38:25
Da: PIPINO EX CC     27/08/2012 17.36.36
ma i numeri dei tagli non sono ripartiti con equità
su 50 ufficiali il 20% è 10 e ne prendono 40
su 490 marescialli il 20% è 98 e ne prendono 150
noi su 1727 il 20 % è 377 e ne prendono 345 ?
questa vi sembra una cosa equa?                                                                                                  490+210 quanto fa?

Da: PIPINO EX CC 27/08/2012 17:38:52
Da: MAURIZIO vfp4cc.    27/08/2012 17.34.46
X  PIPINO EX CC :delle scuse erano il minimo segno di educazione!

mi scusi VINCITORE

Da: PIPINO EX CC 27/08/2012 17:39:41
da dove esce 210?

Da: pino9027/08/2012 17:40:40
SI MA SULL'ART 14 CHE HO PUBBLICATO NON DICE NULLA DEI CONCORSI IN ATTO

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
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Da: StaCC27/08/2012 17:40:48
X Maurizio vfp4cc, grazie!
Spero tutto andrà per il verso giusto, io credo che seguiranno la graduatoria, senza "agevolare" noi vfp4cc... In caso di tagli, ovviamente!

Da: MAURIZIO vfp4cc.27/08/2012 17:42:48
Da: PIPINO EX CC     27/08/2012 17.39.41
da dove esce 210?                                                                                                                                                                                                 si vede che non seguite bene l'andazzo,i 210 marescialli del concorso interno,non devono essere assunti?Hanno già firmata la graduatoria!

Da: il che27/08/2012 17:46:21
x pepino, il 20 per cento  è complessivo per tutti e  tre i  concorsi.
la percentuale la devi ricavare sommando i seguenti numeri:
1727+490+50 dal totale di questa cifra devi fare il 20 per cento.
le cifre che sono uscite dal cocer è la scelta che farà l'arma, al governo interessa che sul totale viene amesso solo il 20 per cnto indipendetemente dal ruoo.

Da: MAURIZIO vfp4cc.27/08/2012 17:46:35
Da: StaCC    27/08/2012 17.40.48
X Maurizio vfp4cc, grazie!
Spero tutto andrà per il verso giusto, io credo che seguiranno la graduatoria, senza "agevolare" noi vfp4cc... In caso di tagli, ovviamente!
                                                                                                                                                                                                       ti faccio presente che noi siamo Vincitori di concorso,con tanto di graduatoria bollata e controfirmata,in questo concorso ancora nessuno è "dichiarato" vincitore

Da: da LA VOCE27/08/2012 17:47:14
  San Tommaso volle toccare con mano,è con mano toccherete
l'igresso delle scuole. Nessuno di voi sa nulla, confermo chr saranno
1727 che andranno nei diretti,le vostre stupidagine sono le cose
  sicure dei tagli......Andate a sorrentoli troverete i limoniiiiiiiiiiiiii

Da: paperoga127/08/2012 17:49:54
si tagliano tagliano tagliano

ma qualcuno vuole spiegare perchè assodato che i 490 marescialli che con questa legge non centrano niente tagliano anche loro?

ma chi ha preso questa iniziativa???

i 1886 li tagliano per la spending
e i marescialli per solidarietaà?????

Da: jdmw27/08/2012 17:52:52
che imbecilli il forum dei tagliatori lo chiamiamo!tutti che sanno di politica di spending sindacati lettere pubblicate...massa di idioti siete gli unici a non parlà del concorso state male branco di deficenti

Da: paperoga127/08/2012 17:55:44
si tagliano tagliano tagliano

ma qualcuno vuole spiegare perchè assodato che i 490 marescialli che con questa legge non centrano niente tagliano anche loro?

ma chi ha preso questa iniziativa???

i 1886 li tagliano per la spending
e i marescialli per solidarietà?????



C'E' qualcuno che lo sa??????????????

Da: pino9027/08/2012 17:56:30
QUESTO E' IL TANTO FAMOSO ARTICOLO 14 DELLA SPENDIG REVIEW ORA DITEMI DOVE C'E SCRITTO CHE TAGLIANO IL NOSTRO CONCORSO

Art. 14 - Riduzione delle spese di personale
1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto in materia di assunzioni dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni vigenti in materia:
a. all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificato da ultimo dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole �«Per il quadriennio 2010-2013�» sono sostituite dalle seguenti �«Per il quinquennio 2010-2014�»;
b. all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: �«Per l'anno 2014�» sono sostituite dalle seguenti �«Per l'anno 2015�»;
c. all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole �«A decorrere dall'anno 2015�» sono sostituite dalle seguenti �«A decorrere dall'anno 2016�».
2. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole �«A decorrere dall'anno 2010�» sono sostituite dalle seguenti �«Per gli anni 2010 e 2011�». In fine e' aggiunto il seguente periodo �«La predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016�».
3. All'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, al comma 13 le parole �«Per il quadriennio 2009-2012�» sono sostituite dalle seguenti �«Per il triennio 2009-2011�» e, dopo il comma 13, e' aggiunto il seguente: �«13-bis. Per il triennio 2012-2014 il sistema delle universita' statali, puo' procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facolta' e' fissata nella misura del cinquanta per cento per l'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016.
L'attribuzione a ciascuna universita' del contingente delle assunzioni ((di cui ai periodi precedenti)) e' effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle attivita', sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti
non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, ubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1�° dicembre 2005.�»
4. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole �«Per il triennio 2011-2013�» sono sostituite dalle seguenti �«Per il quadriennio 2011-2014�» e all'ultimo periodo le parole �«del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015�» sono sostituite dalle seguenti parole �«del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016�».
((4-bis. In relazione all'esigenza di ottimizzare l'allocazione del personale presso le amministrazioni soggette agli interventi di riduzione organizzativa previsti dall'articolo 2 del presente decreto ed al fine di consentire ai vincitori di concorso una piu' rapida immissione in servizio, per il triennio 2012-2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del predetto articolo 2, fermo restando quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo, che non dispongano di graduatorie in corso di validita', possono effettuare assunzioni con le modalita' previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento ai vincitori di concorso presso altre amministrazioni. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facolta' e delle procedure assunzionali vigenti e nell'ambito dei posti vacanti all'esito del processo di riorganizzazione di cui al comma 5 dell'articolo 2 del presente decreto. L'assunzione di cui al primo periodo avviene previo consenso del vincitore e l'eventuale rinuncia dell'interessato non determina decadenza del diritto all'assunzione. In relazione a quanto previsto dal presente comma, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: �«31 luglio 2012�» sono sostituite dalle seguenti: �«31 dicembre 2012�».))
5. Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, sino all'anno 2014; nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, per l'anno 2015; nel limite del 100 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, a decorrere dall'anno 2016. Sono fatte salve le assunzioni gia' effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto. All'articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono soppresse le parole �«e 2012�».
((5-bis. A decorrere dall'anno 2013, il regime delle assunzioni di personale a tempo indeterminato delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura corrisponde a quello previsto per la relativa camera di commercio dal comma 22 dell'articolo 2 della legge 23dicembre 2009, n. 191, nonche' dalla normativa in materia di contratti di lavoro flessibile.))
6. A decorrere dal 2012 le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalita' di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unita' non superiore all'80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.
7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilita' nonche' a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.
8. Le strutture interessate dalla limitazione delle assunzioni previste dal comma 2 adottano, con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, le opportune misure per destinare a servizi effettivamente operativi un numero di unita' di personale non inferiore a quello corrispondente alle minori assunzioni da esso derivanti; tra le predette misure e' inclusa anche la revisione della nozione di servizi operativi in modo tale che essi corrispondano in via diretta agli specifici compiti assegnati alla struttura dalla normativa di riferimento. La revisione della nozione di servizi operativi e' operata in conformita' con le linee guida stabilite con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati. In ogni caso i dipendenti di eta' inferiore a 32 anni, salvo casi eccezionali, devono essere utilizzati a servizi operativi.
9. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facolta' assunzionali degli enti di cui al presente articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, dall'esterno, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.
10. (((Soppresso).))
11. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 626, comma 1, le parole �«100 unita'�» sono sostituite dalle seguenti �«70 unita'�»;
b) all'articolo 639, comma 3, le parole da �«e' stabilito�» sino a �«unita'�» sono sostituite dalle seguenti �«e' stabilito entro il limite massimo di 624 unita'�».
12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al raggiungimento del limite previsto dal comma 11, lettera b), non possono essere disposte nuove selezioni per il personale da destinare all'estero ai sensi dell'articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ne' possono essere rinnovati i relativi comandi o fuori ruolo.
13. ((Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta dell'interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Successivamente all'immissione nei ruoli di cui al primo e al secondo periodo il personale ivi contemplato puo' altresi' transitare presso amministrazioni pubbliche in cui possono essere proficuamente utilizzate le professionalita' possedute dal predetto personale, a valere sulle facolta' assunzionali e nel rispetto delle procedure previste per le amministrazioni di destinazione. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali e' utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia.))
14. Il personale docente attualmente titolare ((delle classi)) di concorso C999 e C555, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale del competente ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
15. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per l'attuazione dei commi 13 e 14. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento delle economie, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dai predetti commi 13 e 14. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, del fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del Decreto-legge 112 del 2008.
16. Ai fini dell'applicazione dei parametri previsti dall'articolo
19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera.
17. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilita' e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, e' assegnato per la durata dell'anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorita' sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:
a) posti rimasti disponibili in altri gradi d'istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non e' in possesso della relativa abilitazione o idoneita' all'insegnamento, purche' il medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l'accesso all'insegnamento nello specifico grado d'istruzione o per ciascuna classe di concorso;
b) posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione;
c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purche' detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere; d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l'anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata gia' disposta la messa a disposizione di detto personale e purche' non sia gia' diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere;
e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere e' utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata gia' disposta la messa a disposizione.
18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) ((del comma
17)) sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20.
19. Per la durata dell'utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ((ai sensi dei commi 17 e 18)) percepisce lo stipendio proprio dell'ordine di scuola in cui e' impegnato, qualora superiore a quello gia' in godimento. Nei casi di cui alla lettera e) ((del comma 17)), la differenza e' erogata dall'istituto scolastico in cui e' prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine assegnata all'istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente e' erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa.
20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di disponibilita' ed utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare a conoscenza delle istituzioni scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei dirigenti scolastici.
((20-bis. Il personale docente di cui al comma 17, alinea, che per l'anno scolastico 2013-2014 non sia proficuamente utilizzabile a seguito dell'espletamento delle operazioni ai sensi del medesimo comma 17, lettere a), b) e c), puo' essere collocato in quiescenza
dal 1�° settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per l'accesso altrattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012 in
base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del presente decreto.))
21. I risparmi conseguenti all'applicazione dei commi da 17 a 20 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
22. Il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato puo' essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico.
23. Per l'anno 2012 le unita' complessive di personale diplomatico e amministrativo e del contingente degli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 inviate all'estero non possono essere superiori a quelle rispettivamente in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
24. Per l'anno 2012 in relazione al personale di cui agli articoli
152 e 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 non si procede ad adeguamenti retributivi e non si sostituiscono 100 unita' di personale cessato.
25. Per l'anno 2012 gli stanziamenti relativi alle spese di cui ai commi 23 e 24 sono ridotti rispettivamente di euro 4.300.000 e di euro 5.000.000.
26. Per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 2 della legge 3 agosto 1998, n. 299 e' ridotta di euro 2.800.000.
27 All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma:
((�«5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la quota di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, degli stanziamenti di cui al comma 5 e' destinata al rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede a ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale concorre lo Stato, in proporzione all'organico di diritto delle regioni con riferimento all'anno scolastico che si conclude in ciascun esercizio finanziario. Dal medesimo anno 2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali non sono tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti medico-legali di cui al primo periodo.))

Da: da LA VOCE27/08/2012 17:57:00
  San Tommaso volle toccare con mano,è con mano toccherete
l'igresso delle scuole. Nessuno di voi sa nulla, confermo chr saranno
1727 che andranno nei diretti,le vostre stupidagine sono le cose
  sicure dei tagli......Andate a sorrentoli troverete i limoniiiiiiiiiiiiii

Da: paperoga127/08/2012 17:58:01
si tagliano tagliano tagliano

ma qualcuno vuole spiegare perchè assodato che i 490 marescialli che con questa legge non centrano niente tagliano anche loro?

ma chi ha preso questa iniziativa???

i 1886 li tagliano per la spending
e i marescialli per solidarietà?????



C'E' qualcuno che lo sa??????????????

Da: PIPINO EX CC 27/08/2012 17:58:12
Da: StaCC    27/08/2012 17.40.48
X Maurizio vfp4cc, grazie!
Spero tutto andrà per il verso giusto, io credo che seguiranno la graduatoria, senza "agevolare" noi vfp4cc... In caso di tagli, ovviamente!
                                                                                                                                                                                                       ti faccio presente che noi siamo Vincitori di concorso,con tanto di graduatoria bollata e controfirmata,in questo concorso ancora nessuno è "dichiarato" vincitore

tu hai detto di essere vincitore di concorso... io ho solo precisato che in questo concorso sei come me, IDONEO in attesa della graduatoria.

Da: m827/08/2012 18:01:24
ragazzi x cortesia si puo sapere una verita' di questi posti?io sono in posizione 104 in gratuatoria se sono idoneo a visita riesco a partire?genesi tu che ne sai tante

Da: paperoga127/08/2012 18:03:13
si tagliano tagliano tagliano

ma qualcuno vuole spiegare perchè assodato che i 490 marescialli che con questa legge non centrano niente tagliano anche loro?

ma chi ha preso questa iniziativa???

i 1886 li tagliano per la spending
e i marescialli per solidarietà?????



C'E' qualcuno che lo sa??????????????

Da: CC88 27/08/2012 18:05:14
Pino 90 ecco dove lo dice.....

. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole ï¿��«A decorrere dall'anno 2010ï¿��» sono sostituite dalle seguenti ï¿��«Per gli anni 2010 e 2011ï¿��». In fine e' aggiunto il seguente periodo ï¿��«La predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016ï¿��».

Da: CC88 27/08/2012 18:05:43
Noi infatti veniamo assunti nel 2012!!!!!! quindi ci tocca

Da: StaCC27/08/2012 18:06:50
X Maurizio vfp4cc:
Lo so che siamo vincitori vfp4cc, speriamo sia come dici tu...
Ormai nn so a che speranza aggrapparmi.

Da: pino9027/08/2012 18:07:56
PER CASO DICE ARMA DEI CARABINIERI?

Da: paperoga127/08/2012 18:07:57
si tagliano tagliano tagliano

ma qualcuno vuole spiegare perchè assodato che i 490 marescialli che con questa legge non centrano niente tagliano anche loro?

ma chi ha preso questa iniziativa???

i 1886 li tagliano per la spending
e i marescialli per solidarietà?????



C'E' qualcuno che lo sa??????????????

Da: genesi1 27/08/2012 18:15:33
paperoga 1 nessuno risponde xchè nessuno lo sa xchè non c'è niente...

Da: CC88 27/08/2012 18:20:12
non parla amministrazione per amministrazione.....parla di amministrazioni STATALIIIIIII!!!!!!!!!! allora perchè a quello ufficiali è uscito l'avviso???

Da: paperoga127/08/2012 18:22:31
ecco...............................
a meno che.................
stanno tramando qualcosa di altro...............
troppa fretta a lanciare al lupo al lupo............

Da: tam tam27/08/2012 18:29:41
scusate ma perchè chi parla di tagli non produce mai un documento dove sta scritto che tagliano il nostro concorso ????

non è possibile centinaia di pagine di nulla ma mi chiedo e possibile che c'è tanta idiozia in giro ????

ma come è possibile pensare che un concorso bandito quest'anno ma chiaramente riferito alle assunzioni 2011 con cessati 2010 venga tagliato alla fine dello svolgimento di tutte le operazioni concorsuali ???

Da: pippo27/08/2012 18:30:06
241 posti vi rendete conto razza di deficenti?è impossibile meno 1600 posti circa non esiste quindi continuate con i tagli ma alla fine la prenderete nel culo!

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