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1886 Allievi Carabinieri
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Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, ..., 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134 - Successiva >>

Da: Austin Powers 09/08/2012 19:58:02
Vedremo...lei ha ragione da un certo punto di vista...però io almeno sullo scorrimento della graduatoria sono ottimista...anche perchè porterebbe a risparmiare...quindi x me è una cosa fattibile

Da: SIRMIONE 9009/08/2012 19:58:19
Il concorso in atto e' stato  bandito gia' con  TURN OVER della famosa Legge Brunetta che già limitava di molto il potere assunzionale... Ora per arrivare alla percentuale stabilita dall'attuale esecutivo si dovra' applicare un'altra percentuale per cui ci saranno i tagli ma non in misura cosi' drastica, penso intorno a qualche centinaio...quello che dico potete verificarlo osservando come la legge attuale richiami e vada a modificare il precedente Decreto Brunetta poi diventato Legge.
Mi meraviglio davvero come nessuno ancora abbia colto questo piccolo ma importante particolare. Davvero ignoravate che i concorsi degli anni precedenti fossero sottoposti al TURN OVER contenuto nella legge Brunetta? Bene allora vi ho dimostrato con dati di fatto la veridicita' di quanto io stia affermando. Vi prego nuovamente solo di verificare come l'attuale legge sia strettamente collegata, ed addirittura richiami la famosa Legge Brunetta
della quale ora dimentico il numero che comunque dovrebbe essere 122.


Da: Una mia opinione09/08/2012 19:58:57
X creduloni - potresti spiegarci come mai nel concorso degli ufficiali 2011 (accademia) hanno messo un avviso ove precisano che forse ci sarà una sospensione del concorso o taglio dei posti? Grazie

Da: maresciallocc8609/08/2012 20:02:21
ragà il concorso marescialli e all carabinieri è stato bandito con la finanziaria 2011!!!!!!!! non possono applicare la spending

Da: X i creduloni di Austin Powers Semper09/08/2012 20:03:03
Leggete Bene e mi fate sapere,questo è il testo definitivo,ma dovete leggerlo con calma e bene:                                                             Art. 66
                               Turn over
 
   1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro
il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione  triennale  del
fabbisogno   di   personale   in    relazione    alle    misure    di
razionalizzazione,  di  riduzione  delle  dotazioni  organiche  e  di
contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.
   2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n.  296
le parole "per gli anni 2008 e 2009"  sono  sostituite  dalle  parole
"per l'anno 2008" e le parole  "per  ciascun  anno"  sono  sostituite
dalle parole "per il medesimo anno".
   3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma
523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono  procedere,  previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni  di
personale a tempo indeterminato  nel  limite  di  un  contingente  di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per
cento  di  quella  relativa  alle   cessazioni   avvenute   nell'anno
precedente. In ogni caso il  numero  delle  unita'  di  personale  da
assumere non puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il  10  per
cento delle unita' cessate nell'anno precedente. (1) (20) (55)
   4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n.  296
le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle  seguenti:
"per l'anno 2008".
   5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma
526, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296  possono  procedere  alla
stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati
nel  limite  di  un   contingente   di   personale   complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di  quella  relativa
alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero
delle unita' di personale da  stabilizzare  non  puo'  eccedere,  per
ciascuna amministrazione,  il  10  per  cento  delle  unita'  cessate
nell'anno precedente. (20)
   6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e'
sostituito dal seguente: "Per l'anno 2008 le amministrazioni  di  cui
al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a
tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure  di
mobilita', nel limite di  un  contingente  complessivo  di  personale
corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di  euro  a
regime. A tal fine e' istituito un  apposito  fondo  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  pari  a  25
milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono  concesse  secondo
le modalita' di cui all'articolo 39,  comma  3-ter,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni".
   7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, e' sostituito dal seguente:  "Per  gli  anni  2010  e  2011,  le
amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  523  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per  ciascun  anno,  previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni  di
personale a tempo indeterminato  nel  limite  di  un  contingente  di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento di quella relativa al personale cessato  nell'anno  precedente.
In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo'
eccedere, per ciascun anno, il 20  per  cento  delle  unita'  cessate
nell'anno precedente.
   8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge  24
dicembre 2007, n. 244.
   9. ((Per l'anno 2015)) , le amministrazioni di cui all'articolo  1,
comma 523 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  ad  eccezione  dei
Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  possono
procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita',
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato  nel  limite  di  un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa
pari al  50  per  cento  di  quella  relativa  al  personale  cessato
nell'anno  precedente.  In  ogni  caso  il  numero  delle  unita'  di
personale da assumere non puo' eccedere il 50 per cento delle  unita'
cessate nell'anno precedente.
   9-bis. ((Per gli anni 2010 e 2011)) i Corpi di polizia e  il  Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco  possono  procedere,  secondo   le
modalita' di cui al comma 10, ad  assunzioni  di  personale  a  tempo
indeterminato,  nel   limite   di   un   contingente   di   personale
complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al
personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente  e  per
un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal  servizio  nel
corso dell'anno precedente. ((La predetta  facolta'  assunzionale  e'
fissata nella misura del venti per cento per il  triennio  2012-2014,
del cinquanta per cento nell'anno  2015  e  del  cento  per  cento  a
decorrere dall'anno 2016)). (46) (55)
   10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5,  7  e  9  sono  autorizzate
secondo le modalita' di cui all'articolo 35,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,  previa
richiesta delle amministrazioni interessate, corredata  da  analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e  delle
conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e
dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.
   11. I limiti di cui ai commi 3, 7  e  9  si  applicano  anche  alle
assunzioni  del  personale  di  cui  all'articolo   3   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni.  Le
limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni
di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse
con la professionalizzazione delle forze armate  cui  si  applica  la
specifica disciplina di settore.
   12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della  legge  24
dicembre 2007, n. 244 le parole "A  decorrere  dall'anno  2011"  sono
sostituite dalle parole "A decorrere dall'anno 2013".
   13. ((Per il triennio 2009-2011)), le  universita'  statali,  fermi
restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105,  della  legge  30
dicembre 2004, n.  311,  possono  procedere,  per  ciascun  anno,  ad
assunzioni di personale nel limite di un  contingente  corrispondente
ad una spesa pari al  cinquanta  per  cento  di  quella  relativa  al
personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio
nell'anno precedente. Ciascuna universita' destina tale somma per una
quota non inferiore al 50 per cento all'assunzione di  ricercatori  e
per una quota  non  superiore  al  20  per  cento  all'assunzione  di
professori ordinari. Fermo restando il rispetto dei  predetti  limiti
di spesa, le quote di cui al periodo precedente non si applicano agli
Istituti di istruzione universitaria ad  ordinamento  speciale.  Sono
fatte salve le assunzioni dei  ricercatori  per  i  concorsi  di  cui
all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  nei
limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1,  comma
650. Nei limiti previsti dal presente comma e' compreso,  per  l'anno
2009, anche il personale oggetto di procedure di  stabilizzazione  in
possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa  vigente.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2011, N. 216,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 FEBBRAIO 2012, N. 14. Le limitazioni di cui
al presente comma non  si  applicano  alle  assunzioni  di  personale
appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto  previsto
dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui  all'articolo
5, comma 1,  lettera  a)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,
concernente  il  fondo   per   il   finanziamento   ordinario   delle
universita', e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno  2009,  di
190 milioni di euro per l'anno 2010,  di  316  milioni  di  euro  per
l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2013. (27) (46) (55)
   ((13-bis Per il triennio 2012-2014  il  sistema  delle  universita'
statali,  puo'  procedere  ad  assunzioni  di   personale   a   tempo
indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite  di  un
contingente corrispondente ad una spesa pari al venti  per  cento  di
quella relativa al corrispondente personale complessivamente  cessato
dal servizio nell'anno precedente. La predetta  facolta'  e'  fissata
nella misura del cinquanta per cento per l'anno 2015 e del cento  per
cento  a  decorrere  dall'anno  2016.   L'attribuzione   a   ciascuna
universita' del  contingente  delle  assunzioni  di  cui  al  periodo
precedente e' effettuata con decreto  del  Ministro  dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca, tenuto  conto  di  quanto  previsto
dall'articolo 7 del decreto legislativo 29  marzo  2012,  n.  49.  Il
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della  Ricerca  procede
annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone
gli esiti al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Al  fine  di
completarne l'istituzione delle attivita', sino al 31 dicembre  2014,
le  disposizioni  precedenti  non  si  applicano  agli  istituti   ad
ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  8  luglio  2005,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 178  del  2  agosto  2005,  18  novembre  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  280  del  1°
dicembre 2005.))
   14. Per l'anno 2010 gli enti di ricerca possono  procedere,  previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni  di
personale a tempo indeterminato nei limiti  di  cui  all'articolo  1,
comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ((Per il quadriennio
2011-2014)) gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun  anno,
previo  effettivo  svolgimento  delle  procedure  di  mobilita',   ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato
entro il limite dell'80 per  cento  delle  proprie  entrate  correnti
complessive,  come  risultanti  dal  bilancio  consuntivo   dell'anno
precedente, purche' entro il limite del 20 per  cento  delle  risorse
relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato
intervenute nell'anno precedente. La predetta  facolta'  assunzionale
e' fissata nella misura ((del 50 per cento per l'anno 2015 e del  100
per cento a decorrere dall'anno 2016)). PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30
DICEMBRE 2008, N. 207,  CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  DALLA  L.  27
FEBBRAIO 2009, N. 14. (20) (46) (55)
 
-------------
AGGIORNAMENTO (1)
   Il D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L.
2 agosto 2008, n. 129, ha disposto che (con l'art.  4-bis,  comma  3)
che "Il  termine  per  il  completamento  delle  procedure  in  corso
occorrenti  per  il  reclutamento  del  personale   di   magistratura
ordinaria e' differito al 31 dicembre 2009. A tal fine, per gli  anni
2008 e 2009, e' autorizzato, in deroga  all'articolo  1,  comma  523,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,  ed
all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di  3
milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2009, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma  527,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni".
-------------
AGGIORNAMENTO (20)
   Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L.
3 agosto 2009, n. 102, ha disposto (con l'art. 17, comma 17) che  "Il
termine  per  procedere  alle  assunzioni  di   personale   a   tempo
indeterminato relative alle cessazioni verificatesi  nell'anno  2008,
di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre
2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
marzo 2010."
   Inoltre ha disposto (con l'art. 17, comma 18) che "Il  termine  per
procedere alle  assunzioni  di  personale  relative  alle  cessazioni
verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66,  comma  13,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,  e'
prorogato al 31 dicembre 2010."
-------------
AGGIORNAMENTO (27)
   Il D.L. 30 dicembre 2009,  n.  194,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con  l'art.  7,  comma
4-bis) che "Al fine di completare l'istituzione delle attivita' negli
istituti ad ordinamento speciale, di  cui  ai  decreti  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  8  luglio  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178  del  2  agosto  2005,  18
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  279  del  30
novembre  2005,  e  18  novembre  2005,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005, a detti istituti, fino  al  31
dicembre 2011, non si applica quanto previsto dall'articolo 66, comma
13, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni, fermo restando in ogni caso il rispetto  dei  risparmi
di spesa ivi  indicati  con  riferimento  all'articolo  5,  comma  1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537".
-------------
AGGIORNAMENTO (46)
   Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
1), in relazione all'art. 66, commi 9-bis, 13 e 14, che  "E'  fissato
al 31 marzo 2011 il termine di scadenza  dei  termini  e  dei  regimi
giuridici indicati nella tabella 1  allegata  con  scadenza  in  data
anteriore al 15 marzo 2011".
-------------
AGGIORNAMENTO (55)
   Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che il termine per procedere alle assunzioni  di  personale  a  tempo
indeterminato di cui al presente articolo, comma 3, e'  prorogato  al
31 dicembre 2012.
   Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma  2)  che  il  termine  per
procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative
alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell'anno 2010, di  cui
al presente articolo, commi 9-bis,  13  e  14,  e'  prorogato  al  31
dicembre 2012 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste,
possono essere concesse entro il 31 luglio 2012.

Da: maresciallocc8609/08/2012 20:03:19
@una mia opinione

quello se vai a vedere è approvato con la finanziaria 2012!!!

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: CC88 09/08/2012 20:04:04
Infatti la spending review è nata proprio per modificare già la finanziaria 2011 e tutte le finanziarie successive....

Da: X i creduloni di Austin Powers Semper09/08/2012 20:05:48
Credo che il codicillo"categorie protette" ci sia,vero Austin Powers!!

Da: SIrkeller09/08/2012 20:07:00
Ci mancava questo presunto professore che da' del LEI.....e voi che gli date ascolto.....questo per scrivere in questo modo sul forum figuratevi quanti problemi a relazionarsi avra' nella vita.... Per non parlare dei rapporti che avra? Forse...col sesso femminile!

Da: Austin Powers 09/08/2012 20:07:21
Il 9 BIS è chiarissimo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sentite io non parlo più mi sono rotto il cazzo...fate come cazzo volete voi...basta

Da: maresciallocc8609/08/2012 20:08:07
comunque il concorso polizia non è stato toccato e non verrà toccato!!! alzare la voce please!
@cc88 la finanziaria 2011 è approvata con legge 2010, quindi soldi già stanziati

Da: leggiamo il bando09/08/2012 20:08:13
Dal bando del concorso per ufficiali (quello dove è stato pubblicato l'avviso):

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012);

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 184, concernente il bilancio di previsione dello Stato  per l'anno finanziario 2012 e il bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014;

Dal bando del nostro concorso:

VISTA le legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)"

Quindi i fondi dei due concorsi sono presi da due leggi finanziarie diverse: quello per ufficiali da quella del triennio 2012/2014 dove stanno operando i tagli, quello per carabinieri da quella del 2011.

Da: X i creduloni di Austin Powers Semper09/08/2012 20:08:54
9-bis. ((Per gli anni 2010 e 2011)) i Corpi di polizia e  il  Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco  possono  procedere,  secondo   le
modalita' di cui al comma 10, ad  assunzioni  di  personale  a  tempo
indeterminato,  nel   limite   di   un   contingente   di   personale
complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al
personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente  e  per
un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal  servizio  nel
corso dell'anno precedente. ((La predetta  facolta'  assunzionale  e'
fissata nella misura del venti per cento per il  triennio  2012-2014,
del cinquanta per cento nell'anno  2015  e  del  cento  per  cento  a
decorrere dall'anno 2016)). (46) (55)
   10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5,  7  e  9  sono  autorizzate
secondo le modalita' di cui all'articolo 35,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,  previa
richiesta delle amministrazioni interessate, corredata  da  analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e  delle
conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e
dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.
   11. I limiti di cui ai commi 3, 7  e  9  si  applicano  anche  alle
assunzioni  del  personale  di  cui  all'articolo   3   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni.  Le
limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni
di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse
con la professionalizzazione delle forze armate  cui  si  applica  la
specifica disciplina di settore.

Da: Austin Powers 09/08/2012 20:08:57
Non c'è nessuno stupidissimo codice cazzo!!!! Tu non sai leggere...io non parlo più mi hai rotto il cazzo 6 troppo ingnorante...buona serata io me ne vado...ciao a tutti continuate a sentire le cagate che spara stò pirla...ciao

Da: CC88 09/08/2012 20:09:18
Signori ma è inutile parlare di articoli vari!!!!!!! C   O   C   E   R              e sito dei CC (nel concorso ufficiali) dimostrano e confermano i tagli ai concorsi già banditi...... BASTA SIAMO FOTTUTI.......bisogna solo sperare in un cambiamento a settembre

Da: x Tutti quanti09/08/2012 20:09:26
Credo sia chiaro, ancor più dopo l'avviso per il concorso Ufficiali, che l'applicazione della spending su concorsi ancora in corso sia applicabile all'arma dei carabinieri.

Il vostro concorso è bandito nel 2012, ovviamente con dei fondi a copertura già stanziati. Questo però non importa più. L'entrata in vigore della spendig review porterà a voi e a tutti i concorsi banditi nel 2012 delle bruttissime sorprese.

Vi prego, per la vostra salute, di NON fare affidamento all'incorporamento fino a che questo non avverrà o uscirà l'ufficialità del taglio.

Non fate sciocchezze o spese eccessive. Mantenete il massimo distacco da questo concorso, diventato, oggi, poco meno di un terno al lotto.

Spero per VOI TUTTI di sbagliarmi e di essere smentito su tutta la linea. In caso contrario, però, siate cauti...datemi retta...per voi.

Mi dispiace veramente per i tanti ragazzi che, oltre il cuore, hanno anche sacrificato moltissimo tempo e tantissimi soldi.

Da: CC88 09/08/2012 20:12:03
La spending review è stata fatta x modificare la finanziaria di qst anno, e pur di risanare il debito pubblico ce la metteranno in culo a noi!!!!!

Da: X i creduloni di Austin Powers Semper09/08/2012 20:12:09
X Austin Powers: Il pirla sei tu,Ignorante,leggi bene:                              9-bis. ((Per gli anni 2010 e 2011)) i Corpi di polizia e  il  Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco  possono  procedere,  secondo   le
modalita' di cui al comma 10, ad  assunzioni  di  personale  a  tempo
indeterminato,  nel   limite   di   un   contingente   di   personale
complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al
personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente  e  per
un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal  servizio  nel
corso dell'anno precedente. ((La predetta  facolta'  assunzionale  e'
fissata nella misura del venti per cento per il  triennio  2012-2014,
del cinquanta per cento nell'anno  2015  e  del  cento  per  cento  a
decorrere dall'anno 2016)). (46) (55)
   10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5,  7  e  9  sono  autorizzate
secondo le modalita' di cui all'articolo 35,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,  previa
richiesta delle amministrazioni interessate, corredata  da  analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e  delle
conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e
dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.
   11. I limiti di cui ai commi 3, 7  e  9  si  applicano  anche  alle
assunzioni  del  personale  di  cui  all'articolo   3   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni.  Le
limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni
di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse
con la professionalizzazione delle forze armate  cui  si  applica  la

Da: maresciallocc8609/08/2012 20:12:14
leggetevi questo:
http://www.uilpolizia.it/NewsCN.asp?ID_News=111

Da: incazzato nero09/08/2012 20:14:37
eccheccazzo però! CI VORREBBE UN MIRACOLO!!

Da: incazzato nero09/08/2012 20:15:49
spending review del cazzo proprio adesso?!?!?!?!?!

Da: pino9009/08/2012 20:16:28
se vale per la polizia vale anche per i 1886 cc effettivi ,il concorso ufficiali e' un altro discorso
ALLA FACCIA DEI MALIGNI E DEI JETTATORI

Da: Austin Powers 09/08/2012 20:18:09
PINO90 NON E' COSI....IL CONCORSO DELLA POLIZIA E' ASSUNZIONI 2011 SU PENSIONAMENTI 2010...IL NOSTRO ASSUNZIONI 2012 SU PENSIONAMENTI 2011...e' diverso...è molto diverso...

Da: incazzato nero09/08/2012 20:18:28
pino90 perchè dovrebbe riguardare solo gli ufficiali?

Da: X i creduloni di Austin Powers Semper09/08/2012 20:19:49
9-bis. ((Per gli anni 2010 e 2011)) i Corpi di polizia e  il  Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco  possono  procedere,  secondo   le
modalita' di cui al comma 10, ad  assunzioni  di  personale  a  tempo
indeterminato,  nel   limite   di   un   contingente   di   personale
complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al
personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente  e  per
un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal  servizio  nel
corso dell'anno precedente. ((La predetta  facolta'  assunzionale  e'
fissata nella misura del venti per cento per il  triennio  2012-2014,
del cinquanta per cento nell'anno  2015  e  del  cento  per  cento  a
decorrere dall'anno 2016)). (46) (55)
   10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5,  7  e  9  sono  autorizzate
secondo le modalita' di cui all'articolo 35,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,  previa
richiesta delle amministrazioni interessate, corredata  da  analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e  delle
conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e
dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.
   11. I limiti di cui ai commi 3, 7  e  9  si  applicano  anche  alle
assunzioni  del  personale  di  cui  all'articolo   3   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni.  Le
limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni
di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse
con la professionalizzazione delle forze armate  cui  si  applica  la
specifica disciplina di settore.

Da: X i creduloni di Austin Powers Semper09/08/2012 20:21:58
Leggete Bene e mi fate sapere,questo è il testo definitivo,ma dovete leggerlo con calma e bene:                                                             Art. 66
                               Turn over

   1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro
il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione  triennale  del
fabbisogno   di   personale   in    relazione    alle    misure    di
razionalizzazione,  di  riduzione  delle  dotazioni  organiche  e  di
contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.
   2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n.  296
le parole "per gli anni 2008 e 2009"  sono  sostituite  dalle  parole
"per l'anno 2008" e le parole  "per  ciascun  anno"  sono  sostituite
dalle parole "per il medesimo anno".
   3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma
523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono  procedere,  previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni  di
personale a tempo indeterminato  nel  limite  di  un  contingente  di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per
cento  di  quella  relativa  alle   cessazioni   avvenute   nell'anno
precedente. In ogni caso il  numero  delle  unita'  di  personale  da
assumere non puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il  10  per
cento delle unita' cessate nell'anno precedente. (1) (20) (55)
   4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n.  296
le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle  seguenti:
"per l'anno 2008".
   5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma
526, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296  possono  procedere  alla
stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati
nel  limite  di  un   contingente   di   personale   complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di  quella  relativa
alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero
delle unita' di personale da  stabilizzare  non  puo'  eccedere,  per
ciascuna amministrazione,  il  10  per  cento  delle  unita'  cessate
nell'anno precedente. (20)
   6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e'
sostituito dal seguente: "Per l'anno 2008 le amministrazioni  di  cui
al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a
tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure  di
mobilita', nel limite di  un  contingente  complessivo  di  personale
corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di  euro  a
regime. A tal fine e' istituito un  apposito  fondo  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  pari  a  25
milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono  concesse  secondo
le modalita' di cui all'articolo 39,  comma  3-ter,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni".
   7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, e' sostituito dal seguente:  "Per  gli  anni  2010  e  2011,  le
amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  523  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per  ciascun  anno,  previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni  di
personale a tempo indeterminato  nel  limite  di  un  contingente  di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento di quella relativa al personale cessato  nell'anno  precedente.
In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo'
eccedere, per ciascun anno, il 20  per  cento  delle  unita'  cessate
nell'anno precedente.
   8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge  24
dicembre 2007, n. 244.
   9. ((Per l'anno 2015)) , le amministrazioni di cui all'articolo  1,
comma 523 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  ad  eccezione  dei
Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  possono
procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita',
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato  nel  limite  di  un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa
pari al  50  per  cento  di  quella  relativa  al  personale  cessato
nell'anno  precedente.  In  ogni  caso  il  numero  delle  unita'  di
personale da assumere non puo' eccedere il 50 per cento delle  unita'
cessate nell'anno precedente.
   9-bis. ((Per gli anni 2010 e 2011)) i Corpi di polizia e  il  Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco  possono  procedere,  secondo   le
modalita' di cui al comma 10, ad  assunzioni  di  personale  a  tempo
indeterminato,  nel   limite   di   un   contingente   di   personale
complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al
personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente  e  per
un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal  servizio  nel
corso dell'anno precedente. ((La predetta  facolta'  assunzionale  e'
fissata nella misura del venti per cento per il  triennio  2012-2014,
del cinquanta per cento nell'anno  2015  e  del  cento  per  cento  a
decorrere dall'anno 2016)). (46) (55)
   10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5,  7  e  9  sono  autorizzate
secondo le modalita' di cui all'articolo 35,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,  previa
richiesta delle amministrazioni interessate, corredata  da  analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e  delle
conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e
dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.
   11. I limiti di cui ai commi 3, 7  e  9  si  applicano  anche  alle
assunzioni  del  personale  di  cui  all'articolo   3   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni.  Le
limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni
di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse
con la professionalizzazione delle forze armate  cui  si  applica  la
specifica disciplina di settore.
   12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della  legge  24
dicembre 2007, n. 244 le parole "A  decorrere  dall'anno  2011"  sono
sostituite dalle parole "A decorrere dall'anno 2013".
   13. ((Per il triennio 2009-2011)), le  universita'  statali,  fermi
restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105,  della  legge  30
dicembre 2004, n.  311,  possono  procedere,  per  ciascun  anno,  ad
assunzioni di personale nel limite di un  contingente  corrispondente
ad una spesa pari al  cinquanta  per  cento  di  quella  relativa  al
personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio
nell'anno precedente. Ciascuna universita' destina tale somma per una
quota non inferiore al 50 per cento all'assunzione di  ricercatori  e
per una quota  non  superiore  al  20  per  cento  all'assunzione  di
professori ordinari. Fermo restando il rispetto dei  predetti  limiti
di spesa, le quote di cui al periodo precedente non si applicano agli
Istituti di istruzione universitaria ad  ordinamento  speciale.  Sono
fatte salve le assunzioni dei  ricercatori  per  i  concorsi  di  cui
all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  nei
limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1,  comma
650. Nei limiti previsti dal presente comma e' compreso,  per  l'anno
2009, anche il personale oggetto di procedure di  stabilizzazione  in
possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa  vigente.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2011, N. 216,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 FEBBRAIO 2012, N. 14. Le limitazioni di cui
al presente comma non  si  applicano  alle  assunzioni  di  personale
appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto  previsto
dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui  all'articolo
5, comma 1,  lettera  a)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,
concernente  il  fondo   per   il   finanziamento   ordinario   delle
universita', e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno  2009,  di
190 milioni di euro per l'anno 2010,  di  316  milioni  di  euro  per
l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2013. (27) (46) (55)
   ((13-bis Per il triennio 2012-2014  il  sistema  delle  universita'
statali,  puo'  procedere  ad  assunzioni  di   personale   a   tempo
indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite  di  un
contingente corrispondente ad una spesa pari al venti  per  cento  di
quella relativa al corrispondente personale complessivamente  cessato
dal servizio nell'anno precedente. La predetta  facolta'  e'  fissata
nella misura del cinquanta per cento per l'anno 2015 e del cento  per
cento  a  decorrere  dall'anno  2016.   L'attribuzione   a   ciascuna
universita' del  contingente  delle  assunzioni  di  cui  al  periodo
precedente e' effettuata con decreto  del  Ministro  dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca, tenuto  conto  di  quanto  previsto
dall'articolo 7 del decreto legislativo 29  marzo  2012,  n.  49.  Il
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della  Ricerca  procede
annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone
gli esiti al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Al  fine  di
completarne l'istituzione delle attivita', sino al 31 dicembre  2014,
le  disposizioni  precedenti  non  si  applicano  agli  istituti   ad
ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  8  luglio  2005,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 178  del  2  agosto  2005,  18  novembre  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  280  del  1�°
dicembre 2005.))
   14. Per l'anno 2010 gli enti di ricerca possono  procedere,  previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni  di
personale a tempo indeterminato nei limiti  di  cui  all'articolo  1,
comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ((Per il quadriennio
2011-2014)) gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun  anno,
previo  effettivo  svolgimento  delle  procedure  di  mobilita',   ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato
entro il limite dell'80 per  cento  delle  proprie  entrate  correnti
complessive,  come  risultanti  dal  bilancio  consuntivo   dell'anno
precedente, purche' entro il limite del 20 per  cento  delle  risorse
relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato
intervenute nell'anno precedente. La predetta  facolta'  assunzionale
e' fissata nella misura ((del 50 per cento per l'anno 2015 e del  100
per cento a decorrere dall'anno 2016)). PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30
DICEMBRE 2008, N. 207,  CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  DALLA  L.  27
FEBBRAIO 2009, N. 14. (20) (46) (55)

-------------
AGGIORNAMENTO (1)
   Il D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L.
2 agosto 2008, n. 129, ha disposto che (con l'art.  4-bis,  comma  3)
che "Il  termine  per  il  completamento  delle  procedure  in  corso
occorrenti  per  il  reclutamento  del  personale   di   magistratura
ordinaria e' differito al 31 dicembre 2009. A tal fine, per gli  anni
2008 e 2009, e' autorizzato, in deroga  all'articolo  1,  comma  523,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,  ed
all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di  3
milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2009, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma  527,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni".
-------------
AGGIORNAMENTO (20)
   Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L.
3 agosto 2009, n. 102, ha disposto (con l'art. 17, comma 17) che  "Il
termine  per  procedere  alle  assunzioni  di   personale   a   tempo
indeterminato relative alle cessazioni verificatesi  nell'anno  2008,
di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre
2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
marzo 2010."
   Inoltre ha disposto (con l'art. 17, comma 18) che "Il  termine  per
procedere alle  assunzioni  di  personale  relative  alle  cessazioni
verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66,  comma  13,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,  e'
prorogato al 31 dicembre 2010."
-------------
AGGIORNAMENTO (27)
   Il D.L. 30 dicembre 2009,  n.  194,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con  l'art.  7,  comma
4-bis) che "Al fine di completare l'istituzione delle attivita' negli
istituti ad ordinamento speciale, di  cui  ai  decreti  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  8  luglio  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178  del  2  agosto  2005,  18
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  279  del  30
novembre  2005,  e  18  novembre  2005,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 1�° dicembre 2005, a detti istituti, fino  al  31
dicembre 2011, non si applica quanto previsto dall'articolo 66, comma
13, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni, fermo restando in ogni caso il rispetto  dei  risparmi
di spesa ivi  indicati  con  riferimento  all'articolo  5,  comma  1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537".
-------------
AGGIORNAMENTO (46)
   Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
1), in relazione all'art. 66, commi 9-bis, 13 e 14, che  "E'  fissato
al 31 marzo 2011 il termine di scadenza  dei  termini  e  dei  regimi
giuridici indicati nella tabella 1  allegata  con  scadenza  in  data
anteriore al 15 marzo 2011".
-------------
AGGIORNAMENTO (55)
   Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che il termine per procedere alle assunzioni  di  personale  a  tempo
indeterminato di cui al presente articolo, comma 3, e'  prorogato  al
31 dicembre 2012.
   Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma  2)  che  il  termine  per
procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative
alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell'anno 2010, di  cui
al presente articolo, commi 9-bis,  13  e  14,  e'  prorogato  al  31
dicembre 2012 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste,
possono essere concesse entro il 31 luglio 2012.

Da: Andate a ....09/08/2012 20:23:50
Qualcuno mi sa spiegare cosa significa ?

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il totale generale degli organici delle forze
armate è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il predetto decreto è rideterminata la
ripartizione dei volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Al
personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11 lettere da a) a d) del
presente articolo; il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, è
collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e 909,
ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In attuazione di
quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni
del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2013, sono ridotte le dotazioni organiche degli
ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, ed è ridotto il numero
delle promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza,
il Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo di polizia penitenziaria. Con il medesimo
regolamento sono previste disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione
dei volumi organici entro il 1º gennaio 2016, nonché disposizioni per l'esplicita
estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al
personale militare non dirigente.

Da: pino9009/08/2012 20:26:15
CARABINIERI E GDF - Dal primo gennaio 2013 sono rideterminati gli organici degli ufficiali di ciascuna forza armata ed è ridotto il numero delle promozioni, esclusi Carabinieri, Gdf, Capitanerie di porto e Polizia penitenziaria.

fonte spending review

Da: incazzato nero09/08/2012 20:26:48
PUOI POSTARE IL LINK?

Da: Andate a ....09/08/2012 20:29:18
http://www.google.com/search?q=esenti+carabinieri+e+gdf&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t#hl=it&sa=X&ei=X_0jUPzgEszO4QSD4YGADg&ved=0CEYQBSgA&q=esenti+dal+turnover+carabinieri+e+gdf&spell=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=602b80b2be497a47&biw=1440&bih=781

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