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Polizia di Stato, 964 ALLIEVI AGENTI
62974 messaggi, letto 1331596 volte

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Da: w PDS X SOLO PDS28/12/2012 17:24:20
Con i termini che usi dubito fortemente che diventerai un poliziotto cerca di moderarti perche' in futuro potresti indossare una divisa e non sei un bell'esempio..Tu sei libero di partecipare ai concorsi che vuoi io credo nella PDS non possono piacermi entrambi perche hanno 2 ruoli completamente diversi.. Ce chi prova a fare una cosa che desidera e ce chi pur di fare qualcosa le prova tutte.. Io sono coerente con me stesso amo la PDS  come tanti ragazzi ..Tu stai dando del coglione non solo a me, ma a tutti quei ragazzi che come me ci hanno creduto fino all'ultimo e fino alla fine senza cambiare idea perche' amano la PDS.. Non voglio polemizzare anzi ti auguro il meglio e auguro a tutti un buon capodanno W PDS..
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Da: ILBoss28/12/2012 17:31:52
Anche io non ho fatto nulla solo per polizia di stato ma siccome non uscirà so che ho perso tempo almeno per il 2012...che ne sai se poi per problemi o altro bloccano tutto per qualche anno, dunque stiamo a casa da mammina aspettando. Dunque la parata con i tempi che corrono è sempre meglio averla. Per quanto riguarda gli sponsor era riferito a post precedenti e c'è chi sa a chi mi riferisco. Sto forum è solo pieno di cavolate come per esempio che fanno un concorso solo per chi non ne ha fatti l'anno prima ma dai...è un concorso per vfp1? bene io come vfp1 se ho il diritto di farlo.
Rispondi

Da: pds28/12/2012 17:35:57
ma che dite se esce l'anno nuovo vale per il 2013 è capitato anni precedenti che non è uscito e alla pubblicazione del nuovo bando valeva per l'anno corrente .
Allora i ragazzi che hanno fatto carabinieri? il concorso è come se non fosse uscito proprio da 1886 a 400 posti penso che un taglio cosi non l'avevano mai fatto, se esce l'anno nuovo lo fanno tutti bisogna fare tanto ai quiz
Rispondi

Da: w PDS  X BOSS28/12/2012 17:41:47
IO penso che tu debba ritenerti fiero di te perche' come me hai creduto in questo concorso e non hai fatto altro contro la tua volonta', questo significa essere sicuri di quello che si vuole .. Lo so' purtroppo e' andata male, ci sara' da aspettare,ma  ritengo che l'attesa proporzionata alla voglia di fare qualcosa  stimoli la volonta' di dare il massimo quando uscira'..
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Da: cucucucucucucu28/12/2012 17:41:48
uffa.. non esce oggi?
Rispondi

Da: fra28/12/2012 17:45:21
ragazzi siamo moltissimi ma io spero che ognuno di noi si realizzi per quello che veramente vuole essere un forte abbraccio a tutti
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Da: x polizia nel cuore28/12/2012 17:51:23
sei solo un frocio del cazzo.non solo ti ho ringraziato e ti ho dato ragione mi insulti pure...mi sà che tua madre ti ha concepito sulla strada statale 16bis con il suo stupratore! ma vaffanculo cojone!
Rispondi

Da: noncapiscopiunulla28/12/2012 17:52:42
xche non esce. uffaaaaaaaaaaaaaaa
Rispondi

Da: io sono il numero 228/12/2012 18:13:58
...........................................................
Rispondi

Da: the best28/12/2012 18:16:32
QUI E' SCRITTO TUTTO PER QUANTO RIGUARDA IL CONCORSO IN POLIZIA PER IL 2013       Per cessione di materiale pedopornografico occorre la previa detenzione. Ne consegue che la detenzione di materiale pedopornografico assume i connotati di un antefatto non punibile e per tale ragione rimase assorbito nel delitto di cessione. In definitiva, la condotta di cui all'art. 600 quater c.p., rimarrà assorbita in quelle di cui all'art. 600 ter allorchè sussista una progressione criminosa o un assorbimento e la condotta della detenzione sia prodromica a quelle di cui all'art. 600 ter c.p.. Nella fattispecie tra la condotta di cui all'art. 600 quater c.p. e quella di cui all'art. 600 ter c.p., comma 4 esiste assorbimento e non concorso di reati o concorso apparente di norme, perchè il reo per cedere il materiale ha dovuto prima procuraselo.



                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                 
                        SEZIONE TERZA PENALE                       
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                          
Dott. LUPO      Ernesto        - Presidente   -                   
Dott. PETTI     Ciro           - Consigliere -                   
Dott. LOMBARDI Angelo Maria   - Consigliere -                   
Dott. FRANCO    Amedeo         - Consigliere -                   
Dott. GAZZARA   Santi          - Consigliere -                   
ha pronunciato la seguente:                                        
                     sentenza                                      
sul ricorso proposto da:
difensore di          D.P.M., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 21 novembre
del 2007;
udita la relazione del Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'Angelo, il
quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
              

 
Fatto
La corte d'appello di Lecce, con sentenza del 21 novembre del 2007, confermava quella resa dal tribunale della medesima città il 26/1/2007, con cui D.P.M. era stato dichiarato colpevole dei reati di cui all'art. 81 c.p., art. 600 ter c.p., comma 4 e art. 600 quater c.p., così scissa e riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 600 ter c.p., comma 3 e, concesse le attenuanti generiche, era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni due di reclusione ed Euro 7.500,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; confisca e distruzione di quanto in sequestro.
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata l'ispettore C.A., su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, aveva iniziato un'attività sotto copertura con l'utilizzo del nick-name "(OMISSIS)". In tale veste il (OMISSIS) aveva intercettato uno scambio di materiale pedopornografico tra "(OMISSIS)" e "(OMISSIS)", accertando che "(OMISSIS)" era riferibile all'utenza telefonica (OMISSIS) intestata a T.R., compagna dell'attuale ricorrente, ed attiva nell'ambito della sede del patronato ACLI di (OMISSIS) con abbonamento alla società (OMISSIS) sottoscritto da D.P. M. mentre "(OMISSIS)" corrispondeva all'utenza telefonica intestata a P.A.. L'ispettore, scambiando per quindici giorni materiale pedopornografico con gli utenti del canale, aveva individuato numerosi indirizzi di IP tra cui quello in uso al D. P..
Il predetto si era difeso sostenendo di non avere avuto la consapevolezza di detenere nel proprio computer materiale pedopornografico, anzi appena si era accorto della presenza di tale materiale aveva segnalato la circostanza ai carabinieri.
Tanto premesso in fatto, la corte a fondamento del proprio assunto osservava che il computer dove erano state rinvenute le immagini pedopornografiche era usato solo dall'imputato,che l'utente " (OMISSIS)" per scambiare materiale pedopornografico con "(OMISSIS)" si era avvalso di quel computer; che per mezzo della consulenza disposta dal pubblico ministero si era accertato che con esso erano stati inviati diversi messaggi di posta elettronica con allegati i files contenenti immagini pedopornografiche; che le immagini pedopornografiche erano state archiviate in una cartella salvata sul disco rigido e denominata "Da Masterizzare/Vietate"; che ulteriori riscontri si desumevano dall'esito positivo della perquisizione presso il patronato "Acli" nel corso della quale sull'hard disk del computer del prevenuto erano stati rinvenuti numerosi files contenenti immagini pedopornografiche nonchè dalla perquisizione nell'abitazione patema dove era stato trovato materiale pornografico.
Osservava infine che la denuncia sporta ai carabinieri, con cui peraltro il prevenuto si era limitato a segnalare l'invio di materiale pubblicitario, rappresentava un tentativo di salvataggio posto in essere quando le indagini erano state già da tempo avviate ed era stato individuata la persona che usava il nick name " (OMISSIS)", certamente in contatto con il D.P..
Ricorre per cassazione il prevenuto per mezzo del proprio difensore deducendo:
la nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: il ricorrente dopo avere premesso che dalle indagini non era emersa la sussistenza di una condotta divulgativa, ma la mera cessione a terzi in una singola occasione di materiale pedopornografico, assume che la corte non aveva preso in considerazione il dato certo costituito dalla denuncia da lui sporta ai carabinieri in epoca non sospetta nonchè la circostanza che il computer si trovava in un luogo aperto al pubblico per cui chiunque avrebbe potuto usarlo; precisa altresì che il rinvenimento del materiale pornografico lecito nell'abitazione paterna non poteva costituire riscontro alla consapevole detenzione di foto pedopornografiche; la violazione delle norme incriminatici nonchè mancanza di motivazione sul punto, per avere i giudici del merito ritenuto, senza adeguata motivazione, configurabile il concorso tra il delitto di cui all'art. 600 ter c.p., comma 4 e quello di cui all'art. 600 quater c.p..
Diritto
Il primo motivo è inammissibile perchè sotto l'apparente deduzione del vizio d'illogicità e contraddittorietà della motivazione in realtà si censura l'apprezzamento delle prove da parte dei giudici del merito, la cui motivazione non presenta alcuna illogicità o contraddizione. Anzitutto non è vero che i giudici del merito non abbiano valutato la segnalazione da lui fatta ai carabinieri, ma al contrario l'hanno ritenuta ininfluente perchè costituiva una manovra difensiva posta in essere dall'indagato quando aveva avuto il sospetto di essere stato individuato. Non è altresì vero che ai fini dell'affermazione della responsabilità si sia attribuita decisiva rilevanza al rinvenimento di materiale pornografico, non vietato, nell'abitazione patema. La responsabilità è stata affermata sulla base di altri elementi di inequivoco valore indiziante ed in particolare sulle seguenti circostanze: a) il computer utilizzato per la cessione era di sua proprietà; b) il contratto per il collegamento attivato attraverso il provider "(OMISSIS)" utilizzato per la navigazione in internet e per lo scambio di immagini era a lui intestato, c) l'indirizzo di posta elettronica utilizzato era a lui intestato; d) sul disco rigido del suo computer erano state rinvenute alcune cartelle dove erano state archiviate le immagini pedopornografiche; e) al momento della perquisizione il ricorrente aveva dimostrato di essere a conoscenza della detenzione del materiale pedopornografico, tanto è vero che aveva offerto agli inquirenti un CD contenente immagini vietate.
Il secondo motivo è invece fondato.
Il pubblico ministero aveva contestato al prevenuto il reato di cui all'art. 81 c.p., art. 600 ter c.p., comma 3 perchè, in concorso con T.R., poi prosciolta, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, per via telematica aveva distribuito e divulgato materiale pornografico realizzato mediante lo sfruttamento di minori nonchè per avere divulgato notizie e informazioni finalizzate all'adescamento o sfruttamento sessuale dei minori di anni 18.
Il tribunale ha escluso la divulgazione e scindendo l'originaria imputazione ha ritenuto configurabile il reato di cessione di cui al cit. art. comma 4 in concorso con la detenzione di cui all'art. 600 quater c.p. relativamente ai files archiviati sul disco rigido ed a quelli rinvenuti sul CD. Non risulta se i files salvati ed archiviati siano gli stessi in precedenza ceduti perchè la circostanza non è stata chiarita dal tribunale e peraltro non ha decisiva importanza ai fini della questione ora in esame ossia ai fini della configurabilità del concorso tra i due reati perchè si è comunque accertato che il prevenuto non si limitava a detenere le immagini pedopornografiche che si era procurato ma era anche solito cederle.
Orbene, la presenza di una clausola di riserva espressa risolve il problema del concorso tra i due reati anzidetti in favore della tendenziale configurabilità del solo reato di cui all'art. 600 ter c.p.: nel caso in esame a favore dell'ipotesi di cui all'art. 600 ter c.p., comma 4. Ciò vale ovviamente per i casi in cui si possa riscontrare un identità di fatto tipizzato tale da determinare un conflitto apparente di norme risolvibile appunto in base alla clausola di riserva. Se i fatti sono diversi operano invece le regole del concorso, salvo le ipotesi di assorbimento. Per semplificare, la condotta di cui all'art. 600 quater c.p. (detenzione di materiale pedopornografico) può concorrere con quella di divulgazione di notizie finalizzate allo sfruttamento dei minori di cui all'art. 600 ter c.p., comma 3, trattandosi di condotte completamente diverse anche se offendono lo stesso bene giuridico e, appunto perchè non sovrapponigli non possono dare luogo ad un conflitto apparente di norme, ma ad un concorso di reati. Nella fattispecie però la condotta della divulgazione di notizie o informazioni finalizzate allo sfruttamento dei minori, originariamente contestata, è stata esclusa dal tribunale il quale ha ravvisato l'ipotesi della cessione di materiale pedopornografico di cui all'art. 600 ter c.p., comma 4.
Orbene, per cedere il materiale (che è cosa diversa dall'informazione), bisogna prima detenerlo. In tale situazione la detenzione di materiale pedopornografico assume i connotati di un antefatto non punibile e per tale ragione rimase assorbito nel delitto di cessione. In definitiva, la condotta di cui all'art. 600 quater c.p., rimarrà assorbita in quelle di cui all'art. 600 ter allorchè sussista una progressione criminosa o un assorbimento e la condotta della detenzione sia prodromica a quelle di cui all'art. 600 ter c.p.. Nella fattispecie tra la condotta di cui all'art. 600 quater c.p. e quella di cui all'art. 600 ter c.p., comma 4 esiste assorbimento e non concorso di reati o concorso apparente di norme, perchè il reo per cedere il materiale ha dovuto prima procuraselo.
Pertanto il prevenuto deve essere assolto da tale reato perchè il fatto non sussiste, in quanto autonomamente non configuratole perchè assorbito nella cessione. La relativa pena deve essere quindi eliminata. A tale operazione deve provvedere il giudice del merito perchè il tribunale ha ritenuto più grave proprio il reato di cui all'art. 600 quater c.p..
P.Q.M
LA CORTE Letto l'art. 623 c.p.p. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna per il reato di cui all'art. 600 quater c.p. perchè il fatto non sussiste. Rinvia per la determinazione della pena ad altra sezione della corte d'appello di Lecce. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 10 luglio del 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2008
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Da: Nn idoneo 280028/12/2012 18:18:00
Babbo natale tu sei caduto da un tetto! Cazzi tuoi che nn ai voluto provare niente . 2013 anno nuovo vita nuova
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Da: noncapiscopiunulla28/12/2012 18:23:53
qui si parla del concorso pds.,, bho
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Da: x the best28/12/2012 18:29:29
ma va..
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Da: jack9128/12/2012 18:32:52
ma siete voi che volete entrare in polizia?spero che un giorno non sarò il vostro collega...quello a cui affiderò la mia vita...non state a litigare qui!!!siete tt dei lattanti...non siete idonei a fare quel tipo di lavoro...cambiate mestiere..questo tipo di lavoro fatelo fare a chi davvero ci tiene..a chi davvero come me lo sogna la notte!!!!!
Rispondi

Da: mapleeesasdsa28/12/2012 18:37:32
la gazzetta è uscita..ma niente concorso...siete TUTTI DEI PALLONARIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Rispondi

Da: -------28/12/2012 18:38:55
ahahah.... ci aspetta un concorso dove vanno quasi 60000 persone stiamo nella merda....  a meno che esce il 31 ma è un'ipotesi reale quanto l'italia diventa più ricca della geermania...
Rispondi

Da: Marcy89 28/12/2012 18:42:14
Anno nuovo, concorso nuovo, si spera....sono convinto che ci saranno parecchi posti, spero.....
Rispondi

Da: fff28/12/2012 18:42:40
ke paese di merda...fuck you!!!
Rispondi

Da: the best28/12/2012 18:44:49
pijatevo enter culossssssss!!!! ahahahahahahahahahah
Rispondi

Da: centotredici28/12/2012 18:57:45
..poveri noi che abbiamo creduto fino in fondo..ma fieri di averlo fatto!!!...parassita chi ha partecipato in polpen solo per pararsi il culo...noi aspetteremo ancora!!!.....chi nn ha paura aspetta!!..per chi lo vuole veramente ASPETTA!!
Rispondi

Da: mapleeesasdsa28/12/2012 18:58:36
ma basta...ognuno partecipa a quello che vuole
Rispondi

Da: ILBoss28/12/2012 18:59:44
come fa a uscire il 31???? ma lo sapete ke esce martedì e ven ?? perchè dite cazzate ? Bah ancora a sperare...il concorso è solo 2013! Abbandono sto forum di merda addio.
Rispondi

Da: LuigiWlaps28/12/2012 19:01:10
Non è uscito un cavolo ma che palle ... Un augurio a tutti i ragazzi che stanno iniziando il corso , spero solo che non pensano solo allo stipendio ma alla divisa che indossano ...
Rispondi

Da: Luca PDS28/12/2012 19:04:16
Dove sono tutti i cazzari del 28,dove?
Rispondi

Da: centotredici28/12/2012 19:04:28
mapleeesasdsa,la gente partecipa al primo concorso che capita!!...e questa gente non merita!!!
Rispondi

Da: mapleeesasdsa28/12/2012 19:15:21
che nn merita lo dici tu. ma che discorsi sono.. -.-
a me piace la divisa e stare in strada..quindi che sia cn cc, pds o gdf nn cambiaaaa.

e molti altri la pensano cosi' .. e nn parlarmi solo del posto fisso...se ti dessero 400 euro al mese questo lavoro non lo faresti.

la gente vince senza problemi 2 concorsi di fila di diverse forze..quindi...è la commissione che giudica i meritevoli non te!!
Rispondi

Da: deficit28/12/2012 19:16:29
cosa vi ho detto io????? il concorso esce a febbraio... dove sono tutti quei cazzari di merda che dicevano il 28??????????? dove sieteee?????
Rispondi

Da: fff28/12/2012 19:21:29
speriamo almeno ke sul bando dica ke ki ha fatto concorsi nel 2012 non può partecipare anke se mi sembra improbabile ke ci sia scritto
Rispondi

Da: polizia nel cuore28/12/2012 19:23:54
MERDAAAA UMANA TUA MADRE TI HA FATTO IN UN CENTRO MIGNOTTEEE FIGLIO DI 100 PADRI
Rispondi

Da: fff28/12/2012 19:25:42
sucuna
Rispondi

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