NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
Agenzia delle Dogane, 69 dirigenti II fascia
8260 messaggi, letto 479050 volte
Discussione ad accesso limitato, solo gli utenti registrati possono scrivere nuovi messaggi
Torna al forum |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, ..., 271, 272, 273, 274, 275, 276 - Successiva >>
Da: metodo | 30/01/2014 22:10:29 |
che è successo alla Bricca ? come mai è stata rimossa da dogane ? anche lei in disgrazia ? | |
Da: trasparency | 31/01/2014 11:24:39 |
Pubblicatocomunicato dell'agenzia sulla correttezza del concorso a 49 posti. Protocollato ma non firmato. Il credito del concorso sta nell'elevato numero delle domande, circa 5000. Quello non è credito, è mancanza di lavoro per chi non ha i santi in paradiso e diventa direttore centrale ai sensi dell'art. 19 comma 6 d lgs 165/2001. Ovviamente procedura legale, come dimostra il caso del fratello di Alfano | |
Da: LE CORREZIONI SCORDATEVELE PER ORA | 31/01/2014 14:46:53 |
I compiti ancora giacciono negli scatoloni. Nessuna correzione in vista! Aspettano esiti concorso 49, fidatevi, fonte sicuraaaaaaa, fidatevi! | |
Da: CoXchio | 31/01/2014 16:22:03 |
Se se già tutto finito!!! Nn sparate cazzate..fonte certa | |
Da: Mi iscrivo alla Dirpubblica perch... | 31/01/2014 20:20:51 |
Sempre più ridicoli: intanto dare 3000 punti in più ai reggenti non è strano perchè non li potranno utilizzare fintanto che non arrivano in finale (dopo le prove preselettive, quella scritta e orale). Questo è quanto affermano sti disgraziati. Chi non ha santi in paradiso così arriva fino in fiondo , con i relativi sacrifici e poi lo tromn....no alla fine. Fatevi un concorso interno allora..... Poi il tutto è accreditato dal fatto che sono arrivate 4900 circa domande . Ma questi lo hanno mai fatto un concorso.... Vi meritate le scene viste in Parlamento... | |
Da: metodo | 31/01/2014 20:38:08 |
Testo definitivo degli emendamenti al comma 14 così come approvati dal Senato al comma 14: al primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «, purché le medesime procedure siano indette entro il 30 giugno 2014»; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more, ferma restando la possibilità di prorogare o modificare gli incarichi già attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012, non è in nessun caso consentito il conferimento di nuovi incarichi oltre il limite complessivo di quelli attribuiti, in applicazione della citata disposizione, alla data del 31 dicembre 2013»; Il disegno di legge è passato alla Camera con Atto Camera n. C.2027 che alla data del 31 gennaio 2014 risulta da assegnare | |
E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: metodo | 31/01/2014 22:37:45 |
Dirpubblica ha reso noto il testo del DL 4/2014 così come era stato proposto dal ministro Saccomanni e che fortunatamente è stato circoscritto alla sola norma sul rientro dei capitali. Art. 3 (Funzionario di fatto) 1. A fini di consolidamento e salvaguardia delle entrate erariali, è fatta salva in ogni caso l'efficacia della sottoscrizione degli atti di accertamento emessi dagli uffici dell'amministrazione finanziaria, purché riferibili in modo univoco all'ufficio competente ad adottarli e sottoscritti dai dipendenti che, per volontà comunque dell'amministrazione, esercitino l'attività di direzione dell'ufficio o l'abbiano esercitata all'epoca dell'adozione degli atti stessi ovvero da dipendenti delegati dai primi alla sottoscrizione. Relazione illustrativa ... Secondo tale caratterizzazione gli atti "medio tempore" adottati dal funzionario la cui nomina sia stata annullata a seguito di una controversia sulla sua legittima preposizione all'ufficio sono da considerarsi efficaci, essendo di norma irrilevante verso i terzi il rapporto fra la pubblica amministrazione e la persona fisica dell'organo che agisce. Art. 4 (Modifica all'articolo 1, comma 14 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150) 1.Il secondo periodo del comma 14, dell' articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, è sostituito dal seguente: "Nelle more, ferma restando la possibilità di prorogare o modificare gli incarichi già attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell'articolo 8, del decreto-legge n. 16, del 2012, non è in nessun caso consentito il conferimento di nuovi incarichi oltre il limite complessivo di quelli attribuiti in applicazione della stessa norma, alla data del 31 dicembre 2013. Relazione illustrativa La disposizione si propone di sciogliere i possibili dubbi cui potrebbe dare luogo una interpretazione strettamente letterale del termine "prorogati", contenuto nel comma 14, dell'articolo 1 del d.l. 150/2013, precisando che è parimenti possibile procedere a rotazioni o avvicendamenti tra funzionari che già ricoprono incarichi dirigenziali. La rotazione e l'avvicendamento devono infatti considerarsi fisiologici, rispondendo a esigenze funzionali e organizzative che assumono un particolare rilievo nell'attuale contesto, caratterizzato dal processo di accorpamento dell'Agenzia delle entrate e dell'agenzia del territorio, nonché dell'Agenzia delle dogane e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. (complimenti. bei volpini !!) | |
Da: la paura fa 90 | 31/01/2014 23:08:31 |
Altro che per la salvaguardia delle entrate erariali. Quelli hanno una paura matta di finire davanti alla corte dei conti. Forse la norma non e' passata perche' e' un'smmissione di colpevolezza e gli avvocati non vedevano l'ora di impugnarla alla corte costituzionale | |
Da: x metodo | 01/02/2014 12:56:44 |
Non conoscevo il contenuto del D.L. 4/2014, sul funzionario di fatto devo dire che è in linea con la giurisprudenza sul punto. Certo devono avere paura della pronuncia della Corte Costituzionale, che probabilmente dichiarerà illegittimo il salva Monti e conseguentemente il Consiglio di Stato dichiarerà nulle le reggenze. Comunque il milleproroghe è stato modificato con l'emendamento Pagliari, che, pur non essendo chiarissimo come peraltro la precedente norma, consentirà alle amministraziioni di contnuare a dare reggenze. Tu come la vedi sul punto? | |
Da: ops............. | 01/02/2014 13:55:25 |
AR.PE.LIBE. Mastapasqua docet. Prendete esempio da lui e dimettetevi prima che sia troppo tardi... | |
Da: Laurea | 01/02/2014 15:03:05 |
http://www.ilgiornale.it/news/interni/laura-falsa-mastrapasqua-988056.html | |
Da: bleahhhh!!!!! | 01/02/2014 17:38:06 |
INTANTO ALLE ENTRATE rinnovate tutte le posizioni dirigenziali e amministrative (art.17 e 18) tranne nei casi in cui i relativi titolari si erano dimessi e/o si erano dimostrati completamente inidonei al ruolo. DISGUSTOSO !!!! | |
Da: tremate! | 01/02/2014 18:22:52 |
Il tentativo di inserire la norma che salva gli atti firmati dagli incaricati significa che per gli stessi vertici dell'agenzia quegli atti sono nulli. Da domani lo faro' presente a tutti i commercialisti. | |
Da: Legalità o morte! | 01/02/2014 21:06:10 |
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/agenzia-delle-entrate-e-delle-scappatoie-centinaia-di-dirigenti-senza-titolo-firmano-gli-accertamenti-71087.htm | |
Da: metodo | 02/02/2014 11:21:54 |
mi chiedo soltanto perchè Befera si stia preoccupando per il rischio di annullabilità degli avvisi di accertamento e Peleggi no. Eppure gli avvisi di accertamento li firmano anche i nostri reggenti incaricati ed anche i nostri sono destinati alla annullabilità in ragione della positiva sentenza della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato. Ergo il danno erariale lo rischia Peleggi quanto Befera. Eppure in via Carucci sembra che l'unico problema sia quello di assegnare gli incarichi dirigenziali ai funzionari che stanno spadroneggiando nelle nuove direzioni centrali. Mi ricordano quei consiglieri regionali del Piemonte che pur con un procedimento penale in corso si sono preoccupati solo di approvare una nuova norma per il proprio vitalizio. Ormai politica ed amministrazione sopravvivono solo a se stesse. Credo tuttavia che la buccia della mela sia finita. Ormai c'è rimasto poco da spolpare. I conti stanno tornando al pettine. E per l'ennesima volta dobbiamo contare soltanto sulla Autorità Giudiziaria. | |
Da: metodo | 02/02/2014 11:25:27 |
i conti che tornano al pettine è chiaramente una forzatura dialettica. meglio precisarlo prima di essere aggredito | |
Da: x Laurea | 02/02/2014 11:28:43 |
Articolo interessante. Qualcuno dovrebbe verificare anche come si fa a laurearsi a Malta mentre si lavora in via Carucci | |
Da: Per laurea | 02/02/2014 12:45:26 |
On line , pagando profumatamente..... | |
Da: bleahhhh!!!!! | 02/02/2014 14:30:15 |
mi viene il vomito !!! | |
Da: Legalità o morte! | 02/02/2014 15:09:27 |
Indignarsi e schifarsi è la reazione minima. Non fare niente e subire passivamente le malefatte di questa cricca porta però all'assuefazione. E' ora di darsi una mossa! O c'è davvero qualcuno che è convinto che per vincerli questi concorsi basta studiare tanto? | |
Da: tremate! | 03/02/2014 13:27:45 |
Non solo Befera, ma anche gli incaricati che hanno sottoscritto gli accertamenti dopo la sentenza del Tar devono tremare, perche' non potranno nemmeno invocare la buona fede. Di fronte alla conclamata illegittimita' della nomina, dovevano rifiutarsi di sottoscrivere. Solo dopo un ordine scritto erano yenuti a firmare l'atto senza incorrere in responsabilita' contabile | |
Da: zzzzzzzzzzzzzzzzzz | 03/02/2014 15:27:25 |
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-03383 presentato da CIPRINI Tiziana testo di Giovedì 30 gennaio 2014, seduta n. 163 CIPRINI, GALLINELLA e TRIPIEDI. â€" Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. â€" Per sapere - premesso che: da informazioni giornalistiche (Il Tempo mobile in Cronache del 11 gennaio 2014 a firma di Vincenzo Imperitura) il dottor Lucio Pascale, funzionario e, fino al maggio del 2013, dirigente dell'ufficio centrale audit interno dell'Agenzia delle dogane, ha presentato alla procura generale della Corte dei conti di Roma un esposto lamentando e censurando il comportamento dell'Agenzia delle dogane per alcune assunzioni di posizioni dirigenziali «assegnate» senza tener conto dei requisiti minimi individuati dalla legge, che prevede che possa accedere ai posti da dirigente negli enti pubblici solo chi ha «svolto attività in organismi ed enti pubblici e privati con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali» o che abbia «conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria» (articolo 19, comma 6, decreto legislativo n. 165 del 2001); da quanto segnalato, in molti dei curriculum dei dirigenti nominati non v'è traccia del requisito di laurea normativamente previsto e di altri requisiti previsti dalla legge (articoli 19 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001); è noto il principio in forza del quale l'accesso ai pubblici impieghi â€" e segnatamente il reclutamento dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato â€" è soggetto al principio della stretta legalità , con la conseguenza che è solo nella legge che la relativa disciplina deve trovare fondamento ed attuazione, di modo tale da avvenire in condizioni di effettiva e sostanziale uguaglianza, in stretta osservanza degli indefettibili principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione; i dirigenti ricoprono l'incarico per tre anni e percepiscono retribuzioni medio alte, cosicché il danno per l'Agenzia delle dogane sarebbe notevole: di qui l'esposto alla Corte dei conti; l'interrogante con interrogazione a risposta scritta (n. 4/00493) e interrogazione a risposta orale (n. 3/00525), rimaste tuttora prive di riscontro, chiedeva al Ministro l'attivazione di misure di verifica e controllo delle procedure di assegnazione di incarichi dirigenziali ai funzionari dell'amministrazione doganale e la trasparenza dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali -: se rispondano a verità i fatti esposti e denunciati e quali misure anche di carattere ispettivo/amministrativo intenda adottare il Ministro interrogato per verificare la regolarità delle nomine, le responsabilità connesse e l'eventuale danno all'erario. (4-03383) | |
Da: x metodo | 03/02/2014 16:55:07 |
Evidentemente Befera e' preoccupato perche' sono stati presentati parecchi ricorsi fondati sulla carente legittimazione dell'incaricato che ha firmato. | |
Da: RICORSO AL TAR | 03/02/2014 20:31:02 |
DIRPUBBLICA ha aperto la sottoscrizione per impugnare il bando del concorso a 49 dirigenti. Se non verrà raggiunto il numero minimo di sottoscrizioni o di adesioni al sindacato entro un paio di settimane al massimo, il ricorso non sarà presentato. In tal caso gli importi versati saranno restituiti. Chi fosse interessato può prendere contatto con il sindacato anche via mail per ricevere la documentazione informativa. info@dirpubblica.it ur.toscana@dirpubblica.it | |
Da: ??? | 03/02/2014 21:19:04 |
e le correzioni? | |
Da: ops............. | 03/02/2014 21:54:37 |
le correzioni dopo il ricorso! | |
Da: Aspettate gente | 03/02/2014 23:21:17 |
Il concorso sarà annullato e verranno presi gli idonei dirigenti oggi a spasso | |
Da: oppure... | 03/02/2014 23:29:55 |
per legge i concorsi futuri in dogana verranno affidati a commissioni esterne (vero Ruocco?). E Pel.... andrà a far compagnia all'amico Mastra la Santa Pasqua..... Ci vuole così poco per ridolvere le cose | |
Da: metodo (l''indirizzo della CC già si intravede) | 03/02/2014 23:32:22 |
SENTENZA N. 17 ANNO 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1 e 2, commi 5, 6 e 7, della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 71 (Misure per il contenimento dei costi della selezione del personale nella Regione Abruzzo, modifica alla legge regionale n. 91/94 e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio di Cooperazione Territoriale - IPA), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26-28 febbraio 2013, depositato in cancelleria l'8 marzo 2013 ed iscritto al n. 42 del registro ricorsi 2013. Ritenuto in fatto .... Considerato in diritto .... 4.- Per ragioni analoghe è, altresì, fondata la questione di legittimità dei commi 6 e 7 dell'art. 2 della legge reg. n. 71 del 2012, che dispongono l'assunzione temporanea delle relative funzioni, in caso di assenza o impedimento del dirigente, da parte del funzionario di grado più elevato con i requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, con attribuzione a quest'ultimo del trattamento economico spettante al dirigente. La normativa in oggetto regola una specifica ipotesi di assegnazione di personale ad altre mansioni (nella specie di rango dirigenziale), che tipicamente attiene allo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne concreta, cioè, una modificazione temporanea con riguardo al contenuto della prestazione lavorativa. Trattandosi di un mutamento provvisorio di mansioni, la relativa disciplina rientra, dunque, nella materia del rapporto di lavoro e, per esso, dell'ordinamento civile. Con la conseguenza che già per questa sola ragione sussiste la lesione denunciata dal Presidente del Consiglio dei ministri (in tal senso, sentenze n. 213 del 2013 e n. 215 del 2012). Neppure in questo caso, peraltro, la normativa regionale si conforma a quella statale, quale risulta dalle disposizioni dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dalle corrispondenti previsioni della contrattazione collettiva di riferimento. L'art. 52, comma 2, lettere a) e b), del citato decreto, recepito ed integrato dall'art. 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Regioni ed Autonomie Locali, sottoscritto il 14 settembre 2000, consente l'assegnazione di mansioni superiori solamente in due ipotesi: 1) vacanza di posti in organico e per soli sei mesi, massimo dodici, ove siano state avviate le procedure di copertura dei medesimi posti; 2) sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto (escluse le ferie) per la durata dell'assenza. In tutti gli altri casi la destinazione a mansioni superiori è nulla e comporta responsabilità dirigenziale. Tuttavia, in applicazione del principio della retribuzione proporzionata (alla quantità e qualità del lavoro prestato) di cui all'art. 36 Cost., da sempre ritenuto applicabile anche al pubblico impiego, il lavoratore illegittimamente preposto a mansioni superiori ha pur sempre diritto alla differenza di trattamento con la qualifica più elevata, purché le relative mansioni gli siano state attribuite in modo prevalente sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale. E ciò, anche se si tratti di conferimento di mansioni dirigenziali a un funzionario, che è reso certamente illegittimo, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, dalla diversità delle "carriere" e dalla considerazione delle specifiche caratteristiche delle posizioni organizzative di livello dirigenziale e delle relative attribuzioni regolate dal contratto di incarico (in tal senso, Cass., Sezione lavoro, sentenze n. 8529 del 2006, n. 10027 del 2007 e n. 16469 del 2007). La norma regionale impugnata, invece, non solo impone al funzionario di grado più elevato di assumere funzioni dirigenziali «in caso di assenza o impedimento del dirigente derivante da qualsiasi motivo», ma gli riconosce il più favorevole trattamento economico corrispondente indipendentemente dalla valutazione dell'impegno concreto, sotteso all'espletamento delle mansioni superiori, in termini di preminenza qualitativa, quantitativa e temporale. Inoltre, la stessa nozione di assenza o impedimento - che secondo la disposizione regionale impugnata dà luogo al subentro del funzionario di grado più elevato in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza - si prospetta molto più ampia di quella di "assenza con diritto alla conservazione del posto" (per malattia, infortunio o altre cause tipiche di sospensione del rapporto) che in linea di principio giustifica il ricorso alla supplenza con altro personale di rango inferiore. Espressioni come "assenza o impedimento", infatti, evocano multiformi situazioni contingenti di ostacolo fisico: temporanea lontananza dall'ufficio, l'assenza; svariate difficoltà di ordine pratico, l'impedimento. Ed a tali evenienze si potrebbe sopperire, per la breve durata del loro protrarsi, anche con l'esercizio di potestà vicarie, che non dà luogo al diritto alla retribuzione superiore per il tempo strettamente necessario alla reggenza dell'ufficio transitoriamente sprovvisto del dirigente preposto. La disposizione regionale impugnata risulta, quindi, ulteriormente incongrua anche per il diritto, di contro indiscriminatamente riconosciuto in capo al sostituto per tutta la durata dell'assenza del dirigente sostituito, alla retribuzione di quest'ultimo. In conclusione, le disposizioni regionali in oggetto, regolando un aspetto specifico del mutamento di mansioni che interviene nel corso del rapporto di lavoro, e facendolo oltretutto in contrasto con l'anzidetta disciplina della legge statale e della contrattazione collettiva di comparto, sconfinano in un ambito, quello dell'«ordinamento civile», che è di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Anche i commi 6 e 7 dell'art. 2 della legge reg. n. 71 del 2012 devono essere, dunque, dichiarati illegittimi. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5, 6 e 7, della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 71 (Misure per il contenimento dei costi della selezione del personale nella Regione Abruzzo, modifica alla legge regionale n. 91/94 e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio di Cooperazione Territoriale - IPA); 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 71 del 2012, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2014. | |
Da: concorrentedogane | 04/02/2014 11:34:38 |
Chi volesse fare ricorso contro il concorso pubblico per titoli ed esami a 49 posti di dirigente di seconda fascia dell'Agenzia delle dogane può rivolgersi entro questa settimana o al massimo entro la prossima settimana alla DIRPUBBLICA | |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, ..., 271, 272, 273, 274, 275, 276 - Successiva >>