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Agenzia delle Dogane, 69 dirigenti II fascia
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Da: bar63 31/01/2015 11:16:49
Buongiorno a tutti... una riflessione ad alta voce: alle prove orali candidati non reggenti con 80 e 81 agli scritti bocciati con 62 all'orale... candidati reggenti con 70 e 70 allo scritto promossi con 100 all'orale... esterni con 70 e 70 allo scritto bocciati all'orale con i voti più svariati... chissà...

Da: Posh_gabry 31/01/2015 11:27:36
Mi chiedo cosa li abbiano ammessi a fare all'orale per poi bocciarli.
Quindi ora per questo concorso è pendente un ricorso?
Le dogane hanno in previsione di bandire un concorso anche solo per funzionari?

Da: concorrentedogane 07/02/2015 16:31:11
correttissimo

Da: bar63 07/02/2015 20:12:36
Se avessero promosso gli esterni alle prove orali avrebbero dato la migliore prova di serietà. ...

Da: bar63 07/02/2015 20:15:11
In fondo erano candidati che loro stessi avevano promosso agli scritti. .. e che prove scritte vista la difficoltà delle tracce....

Da: bar63 07/02/2015 20:15:11
In fondo erano candidati che loro stessi avevano promosso agli scritti. .. e che prove scritte vista la difficoltà delle tracce....

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Da: concorrentedogane 26/02/2015 19:05:15
cari colleghi delle dogane votate le liste DIRPUBBLICA  per il trionfo della legalità. Abbiate coraggio di voltare pagina ma soprattutto svegliatevi.

Da: claudiacel 10/03/2015 18:42:09
COMPLIMENTI A DIRPUBBLICA!!!!!!!!!!!


N. 03924/2015 REG.PROV.COLL.

N. 03958/2014 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3958 del 2014, proposto da:
DIRPUBBLICA - FEDERAZIONE DEL PUBBLICO IMPIEGO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Medici, con domicilio eletto presso Carmine Medici in Roma, Via Leone IV, 38;


contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;


per l'annullamento

- della determinazione dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli di cui al prot. n. 146599/R.U. del 17.12.2013, pubblicata sulla G.U.R.I. - 4^ S.S. - n. 102 in data 27.12.2013, di indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 49 posti di dirigente di seconda fascia;

- del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 24.4.2013, registrato alla Corte dei Conti in data 04.06.2013, reg. n. 5, foglio n. 105;

- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Dogane e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2015 il Consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La federazione sindacale ricorrente, premessi cenni in ordine alla propria legittimazione al ricorso sulla base delle finalità statutarie - volte alla tutela degli interessi delle categorie rappresentate, identificate nei dirigenti e nei funzionari dipendenti delle pubbliche amministrazioni - nei confronti del datore di lavoro, e nel ripercorrere le principali iniziative giudiziarie promosse, impugna la determinazione con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha indetto, ai sensi dell'art. 8, comma 24, del decreto legge n. 16 del 2012 e del D.M. 24 aprile 2013 - anch'esso impugnato - un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 49 posti di dirigenti di seconda fascia.

Sostiene parte ricorrente come tale concorso risponda, piuttosto che all'esigenza di coprire posizioni dirigenziali vacanti, all'obiettivo di sanare le posizioni dei quei dipendenti, con la qualifica di funzionario, ai quali, nel tempo, sono stati assegnati incarichi dirigenziali ai sensi del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia, senza peraltro bandire concorsi per l'accesso alla qualifica dirigenziale.

Nell'evidenziare parte ricorrente come a tale obiettivo sia stata conferita base normativa per effetto dell'approvazione dell'art. 8, comma 24, del decreto legge n. 16 del 2012, recante norma-provvedimento, deduce, avverso il gravato bando di concorso ed il D.M. 24 aprile 2013, i seguenti motivi di censura:

I - Violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 113 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 241 del 1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 6, 9 e 12 del D.Lgs. n. 33 del 2013. Violazione e falsa applicazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa. Eccesso di potere.

Nell'evidenziare parte ricorrente come il gravato bando di concorso sia stato adottato in applicazione delle disposizioni recate dall'art. 8, comma 24, del decreto legge n. 16 del 2012 e del D.M. 24 aprile 2013, lamenta come tale ultimo decreto non sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, né risulti reperibile sul sito ufficiale dell'Amministrazione, con conseguente preclusione alla possibilità di verificare la rispondenza del bando con le previsioni ivi recate.

Denuncia inoltre parte ricorrente, al riguardo, l'intervenuta violazione dei principi di cui al D.Lgs. n. 33 del 2013 in materia di trasparenza, ricordando come l'art. 12 di tale testo normativo prescriva la pubblicazione sui siti istituzionali delle Amministrazioni di tutti gli atti e riferimenti normativi.

II - Violazione e falsa applicazione degli art. 3, comma 2, 51, comma 1, 70, 97, 100, comma 2, lettera g), della Costituzione. Violazione della riserva relativa di legge. Violazione del principio di legalità sostanziale. Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. Illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, del decreto legge n. 95 del 2012, convertito in legge con legge n. 135 del 2012, se interpretato nel senso di consentire la reintroduzione, mediante regolamento autorizzato, del concorso pubblico per titoli ed esami, omettendo la fissazione di norme regolatrici della materia. Violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Obbligo di interpretazione adeguatrice. Illegittimità del D.P.R. n. 70 del 2013 nella parte in cui ha reintrodotto il concorso pubblico per titoli ed esami. Eccesso di potere. Illegittimità derivata del bando di concorso.

Nell'evidenziare parte ricorrente come il gravato bando sia stato adottato - oltre che in applicazione dall'art. 8, comma 24, del decreto legge n. 16 del 2012 e del D.M. 24 aprile 2013 - in applicazione della disciplina generale di cui al D.P.R. n. 272 del 2004, come modificato dal D.P.R. n. 70 del 2013, lamenta come, per effetto di tale ultimo decreto sia stato reintrodotto il concorso per titoli ed esami pur in assenza di un criterio direttivo in tal senso contenuto nell'art. 11, comma 1, del decreto legge n. 95 del 2012.

Deduce al riguardo, parte ricorrente, che tale articolo, nell'autorizzare l'adozione di norme regolamentari, anche modificative delle disposizioni legislative vigenti, avrebbe tuttavia omesso di determinare le norme generali regolatrici della materia nell'ambito delle quali contenere l'esercizio della potestà regolamentare autorizzata, la quale risulterebbe pertanto del tutto svincolata da criteri e limiti preventivamente imposti dalla legge, censurandolo quindi sotto il profilo della legittimità costituzionale.

Evidenzia, ancora, parte ricorrente come i criteri direttivi contenuti nell'art. 11, comma 1, del decreto legge n. 95 del 2012 non consentano la reintroduzione del concorso pubblico per titoli ed esami per l'accesso alla dirigenza, con abrogazione delle preesistenti disposizioni normative che prevedevano il concorso pubblico per soli esami.

Sulla scorta di tali considerazioni sostiene quindi parte ricorrente l'illegittimità del D.P.R. n. 70 del 2013 nella parte in cui ha reintrodotto il concorso pubblico per titoli ed esami, e la conseguente illegittimità, in via derivata, del gravato bando che ne fa applicazione.

III - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 2, 51, comma 1, 70, 97 100, 117, comma 2, lettera g) della Costituzione. Violazione della riserva relativa di legge. Violazione del principio di legalità sostanziale. Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. Violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Illegittimità del D.P.R. n. 70 del 2013 nella parte in cui ha demandato al Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione dei titoli valutabili nell'ambito del concorso pubblico per titoli ed esami senza stabilire alcun criterio direttivo. Eccesso di potere. Illegittimità derivata del bando di concorso.

Deduce parte ricorrente l'illegittimità del D.P.R. n. 70 del 2013 nella parte in cui demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione dei titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla dirigenza ed il valore massimo assegnabile agli stessi nell'ambito concorsuale, evidenziando l'assenza di criteri predeterminati sulla cui base esercitare tale potere, con conseguente affermata illegittimità del D.P.R. n. 70 del 2013 e, in via derivata, del gravato bando di concorso che ne fa applicazione.

IV - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 2, 51, comma 1, 70, 97 100, 117, comma 2, lettera g) della Costituzione. Violazione della riserva relativa di legge. Violazione del principio di legalità sostanziale. Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 2-bis del D.P.R n. 272 del 2004, nella parte in cui ha demandato al Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione dei titoli valutabili nell'ambito del concorso pubblico per titoli ed esami. Carenza di presupposto. Individuazione dei titoli valutabili e del punteggio conseguibile da parte del Ministro dell'economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Violazione e falsa applicazione dell'art. 21- septies della legge n. 241 del 1990. Nullità del D.M. 24 aprile 2013 e del bando di concorso per difetto assoluto di attribuzione. Eccesso di potere.

Con riferimento alla previsione, contenuta nel bando, relativa all'attribuzione di 42 punti su 80 per i titoli di servizio, con riconoscimento di 6 punti per ogni anno di svolgimento di incarichi dirigenziali presso l'Agenzia delle Dogane e di 3 punti per ogni anno di svolgimento di tali incarichi presso altre pubbliche amministrazioni, ne deduce parte ricorrente l'illegittimità per essere stati introdotti, in via amministrativa, criteri di valutazione dei titoli pur non essendo stato ancora adottato il D.P.C.M. di individuazione dei titoli e dei punteggi, previsto dall'art. 3, comma 2-bis del D.P.R. n. 272 del 2004, come introdotto dal D.P.R. n. 70 del 2013.

Nel ribadire parte ricorrente l'illegittimità del D.P.R. n. 70 del 2013 nella parte in cui demanda ad un D.P.C.M. l'individuazione dei titoli valutabili, afferma come, in ogni caso, non potrebbe l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sostituirsi in tale individuazione stante il difetto assoluto di attribuzione in tal senso.

Sostiene, inoltre, parte ricorrente che l'attribuzione di 42 punti per gli incarichi dirigenziali - con incidenza del 40% sul punteggio complessivo - e lo specifico riconoscimento di 6 punti per ogni anno svolto presso l'Agenzia - con incidenza del 21% - costituisca un favor per coloro che, senza averne la qualifica, hanno svolto tali incarichi sulla base del Regolamento dell'Agenzia e della prassi ritenuta illegittima con sentenza del TAR Lazio n. 7636 del 2011.

V - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 2, 51, comma 1, 97 della Costituzione. Violazione del principio di legalità sostanziale. Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. Violazione e falsa applicazione dell'art. 52, commi 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 165 del 2001. Violazione e falsa applicazione delle norma in materia di svolgimento di mansioni superiori. Violazione e falsa applicazione dell'Allegato 'A' del C.C.N.L. del Comparto Agenzie Fiscali sottoscritto il 28 maggio 2004. Carenza assoluta di presupposto. Eccesso di potere. Sviamento.

Denuncia parte ricorrente l'illegittimità del bando nella parte in cui attribuisce il punteggio con riferimento agli incarichi dirigenziali svolti presso l'Agenzia, dovendo tali incarichi ritenersi nulli o comunque illegittimi per violazione delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, in quanto integranti assegnazione di mansioni superiori al di fuori delle ipotesi tassativamente previste, come rilevato dalla sentenza del TAR Lazio n. 6884 del 2011.

Richiama, in proposito, parte ricorrente le pronunce giurisdizionali intervenute in materia di assegnazione di incarichi dirigenziali da parte dell'Agenzia, che ne hanno rilevato l'illegittimità.

VI - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 2, 51, comma 1, 70, 97, 100, 117, comma 2, lettera g) della Costituzione. Violazione della riserva relativa di legge. Violazione del principio di legalità sostanziale. Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. Illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del decreto legge n. 203 del 2005 e dell'art. 8, comma 24, del decreto legge n. 16 del 2012, se interpretati nel senso di consentire la deroga, con regolamento ministeriale ovvero in via amministrativa, alla disciplina generale e ordinaria in materia di accesso alla dirigenza, omettendo la fissazione dei tempi, dei principi e dei criteri direttivi nell'esercizio del potere di deroga. Obbligo di interpretazione adeguatrice. Violazione e falsa applicazione dell'art. 21-septies della legge n. 241 del 1990. Nullità del D.M. 24 aprile 2013 per difetto assoluto di attribuzione. Illegittimità derivata del bando di concorso.

Premesso che il bando di concorso è stato indetto ai sensi dell'art. 8, comma 24, del decreto legge n. 16 del 2012, il quale a sua volta rinvia all'art. 1, comma 530, della legge n. 296 del 2006 e all'art. 2, comma 2, del decreto legge n. 203 del 2005, sostiene parte ricorrente che tali norme debbano essere interpretate nel senso della preclusione alla possibilità di introduzione di deroghe alla disciplina generale in materia di accesso alla dirigenza ad opera di strumenti regolamentari o amministrativi, in assenza di criteri direttivi, in ragione della riserva relativa di legge.

Avuto riguardo alla previsione, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legge n. 203 del 2005, in base alla quale con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze possono essere previste modalità, anche speciali, di reclutamento, sostiene parte ricorrente che tale potere derogatorio non può implicare, una volta optato per l'espletamento del concorso pubblico, una deroga alle norme che ne disciplinano lo svolgimento, incorrendosi, a diversamente ritenere, in una violazione della riserva di legge stante l'assenza di criteri, stabiliti con sufficiente determinatezza, volti ad orientare l'esercizio del potere di deroga.

Ne conseguirebbe che la citata norma, se interpretata nel senso di consentire il ricorso a modalità alternative, rispetto al concorso, di reclutamento del personale - quale lo scorrimento di graduatorie - unica conforme alla Costituzione, non potrebbe legittimare il D.M. 24 aprile 2013, il quale ha introdotto una procedura concorsuale a carattere speciale e derogatoria rispetto alle previsioni dettate dal D.Lgs. n. 165 del 2001 e dal D.P.R. n. 272 del 2004.

Tra le deroghe illegittimamente introdotte - per non avere il Ministro dell'Economia e delle Finanze alcun potere di deroga - evidenzia parte ricorrente la previsione della riserva del 50% dei posti messi a concorso al personale dipendente, laddove tale riserva è indicata nel 30% dall'art. 28 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dall'art. 3 del D.P.R. n. 272 del 2004, nonchè nella mancata previsione della riserva del 50% dei posti disponibili al corso-concorso di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'Amministrazione.

I vizi denunciati con riguardo al D.M. 24 aprile 2013 si estenderebbero, secondo parte ricorrente, al bando, che ne costituisce applicazione, con il quale si tende a favorire i funzionari in servizio presso l'Agenzia.

VII - Violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale. Violazione e falsa applicazione dell'art. 17, commi 3, 4 e 4-bis, lettera e), della legge n. 400 del 1988. Omessa pubblicazione del D.M. 24 aprile 2013 sulla Gazzetta Ufficiale. Inefficacia. Illegittimità derivata del bando di concorso. Carenza assoluta di presupposto. Eccesso di potere.

Recando il D.M. 24 aprile 2013 modalità speciali di reclutamento del personale dirigenziale lo stesso, secondo parte ricorrente, rivestirebbe natura regolamentare, con conseguente sua soggezione all'obbligo di pubblicazione, nella specie omesso, con conseguente inefficacia dello stesso.

VIII - Violazione e falsa applicazione dell'art. 17, commi 1, 3 e 4 della legge n. 400 del 1988. Violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 25, lettera a) della legge n. 127 del 1997. Violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 100 della Costituzione. Omessa acquisizione del parere del Consiglio di Stato prima dell'adozione del D.M. 24 aprile 2013. Illegittimità derivata del bando di concorso. Carenza assoluta di presupposto. Eccesso di potere.

In ragione della natura regolamentare del D.M. 24 aprile 2013, la sua adozione avrebbe dovuto essere preceduta dal parere obbligatorio del Consiglio di Stato, illegittimamente omesso.

IX - Violazione e falsa applicazione dell'art. 95 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 17, commi 3 e 23 della legge n. 400 del 1988. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 366 del 1989. Omessa comunicazione del D.M. 24 aprile 2013 al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della sua emanazione. Illegittimità derivata del bando di concorso. Eccesso di potere.

Denuncia parte ricorrente la mancata trasmissione del D.M. 24 aprile 2013 al Presidente del Consiglio dei Ministri, come previsto dalla normativa di riferimento.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva in capo alla federazione ricorrente, stante l'assenza di un interesse comune ed omogeneo della categoria rappresentata e il conflitto della proposta azione con gli interessi della categoria dei funzionari, sostenendo, quanto al merito del ricorso, con articolate controdeduzioni, la sua infondatezza, con richiesta di corrispondente pronuncia.

Con memoria successivamente depositata parte ricorrente ha controdedotto a quanto ex adverso sostenuto, insistendo nelle proprie argomentazioni.

Anche le resistenti Amministrazioni hanno depositato successiva memoria, di contenuto meramente riproduttivo di quella precedente.

Con ordinanza 215/2014 è stata accolta la domanda di sospensione degli effetti dei gravati provvedimenti incidentalmente proposta.

Con ordinanza n. 12957/2014 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso, autorizzando a tal fine la notifica per pubblici proclami.

A tale incombente parte ricorrente ha dato puntuale esecuzione depositandone prova al fascicolo di causa.

Alla pubblica udienza del 18 febbraio 2015 la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti presenti, trattenuta per la decisione, come da verbale.



DIRITTO



1 - Con il ricorso in esame la federazione sindacale ricorrente propone azione impugnatoria avverso la determinazione - meglio indicata in epigrafe nei suoi estremi - con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per 49 posti di dirigente di seconda fascia, nonchè avverso il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stata autorizzata ad indire una procedura selettiva per dirigenti mediante valutazione dei titoli e verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata da colloquio.

2 - In via preliminare, il Collegio è chiamato a pronunciarsi sull'eccezione, sollevata dalle resistenti Amministrazioni, di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva in capo alla federazione sindacale ricorrente.

L'eccezione è articolata sulla base della considerazione che, potendo partecipare al contestato concorso i funzionari direttivi della pubblica amministrazione, rientranti tra le categorie di soggetti tutelati dalla ricorrente, la proposta azione impugnatoria non sarebbe volta alla tutela di un interesse comune ed omogeneo di tutti i soggetti rappresentati, quanto piuttosto all'interesse del più ristretto gruppo dei soggetti già appartenenti ai ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, il che denoterebbe un conflitto esistente tra le predette categorie e la riferibilità della reclamata tutela solo ad alcuni dei soggetti rappresentati e non alla loro totalità, con conseguente affermato difetto della legittimazione processuale.

L'eccezione non merita favorevole esame.

La circostanza che dall'eventuale accoglimento del ricorso verrebbero lesi gli interessi di una determinata categoria di soggetti - segnatamente i funzionari delle pubbliche amministrazioni che, attraverso la partecipazione al contestato concorso, ambiscono ad acquisire la qualifica dirigenziale - in contrapposizione con la categoria dei dirigenti, non determina l'inammissibilità dell'azione, non essendo meritevole di adesione la tesi, sottesa alla proposta eccezione, secondo cui un'associazione sindacale può agire in giudizio solo a tutela di interessi collettivi riferibili indistintamente a tutti gli associati singolarmente intesi, azionando pretese che trovino corrispondenza nelle rispettive posizioni individuali di vantaggio, con conseguente affermato difetto di legittimazione ad agire nel caso in cui vi sia contrasto, anche solo potenziale, tra gli interessi degli associati.

Tale tesi, che pur ha trovato adesione in giurisprudenza, poggia sull'erroneo postulato teorico della coincidenza tra interesse collettivo e interessi dei singoli appartenenti alla categoria cui l'interesse collettivo si riferisce, presupponendo una coincidenza tra quest'ultimo e la sommatoria degli interessi dei singoli, previa frammentazione dell'interesse unitario che, invece, deve considerarsi inscindibile ed affidato alla tutela di enti esponenziali.

In linea generale, deve rilevarsi che gli enti collettivi possono essere titolari sia di posizioni giuridiche proprie, al pari dei soggetti singoli, sia di posizioni giuridiche collettive, qualificabili in termini di interessi collettivi.

In tale ultima ipotesi, l'interesse diffuso, se omogeneo, in quanto comune ai rappresentati, si soggettivizza in capo all'ente esponenziale, divenendo interesse legittimo, nella forma del c.d. interesse collettivo, fermo restando che l'interesse diffuso - che attraverso l'ente esponenziale diviene interesse collettivo e quindi interesse legittimo - è, per sua natura, indifferenziato, omogeneo, seriale, e comune a tutti gli appartenenti alla categoria.

L'ente esponenziale è quindi lo strumento elaborato dalla giurisprudenza per consentire la giustiziabilità dei c.d. interessi diffusi, cioè degli interessi omogenei e indifferenziati degli appartenenti alla categoria.

Pertanto, attraverso la costituzione dell'ente esponenziale, l'interesse diffuso, altrimenti adespota e indifferenziato, si soggettivizza e si differenzia, assurgendo al rango di interesse legittimo meritevole di tutela giurisdizionale.

Sulla base di tale premessa, può quindi affermarsi che l'ente collettivo non può agire a tutela degli interessi di alcuni appartenenti al gruppo contro gli altri, venendo altrimenti meno alla sua funzione e alla sua stessa ragion d'essere, con la conseguenza che condizione per il riconoscimento della legittimazione al ricorso degli enti esponenziali è che l'ente faccia valere un interesse collettivo, riferibile alla categoria.

Dalla natura dell'interesse collettivo discendono tuttavia precise conseguenze in ordine alla legittimazione ad agire degli enti collettivi, in quanto, se per interesse collettivo deve intendersi l'interesse diffuso comune a tutti i soggetti facenti parte della collettività e rappresentati dall'ente, ne discende che tale interesse non costituisce, né potrebbe costituire, posizione soggettiva dei singoli - differenziandosi peraltro dalla sommatoria delle singole posizioni - sorgendo quale posizione sostanziale direttamente e solo in capo all'ente esponenziale.

Altrimenti detto, l'interesse diffuso, soggettivizzandosi in capo all'ente esponenziale, costituisce posizione propria e solo di questo, non costituendo tale interesse una posizione parallela di un interesse legittimo comunque ascrivibile anche in capo ai singoli componenti della collettività, essendo una derivazione dell'interesse diffuso per sua natura adespota.

Sulla base di tali premesse, sul piano della tutela giurisdizionale, non possono sussistere interessi legittimi differenti tra gli appartenenti alla collettività, e ciò in quanto l'interesse collettivo non costituisce posizione sostanziale di alcun componente della collettività medesima, ma solo della collettività in quanto tale, cosicchè non è ipotizzabile, sul piano ontologico, che l'ente collettivo possa agire a tutela degli interessi di alcuni appartenenti al gruppo contro gli altri, contrastando tale possibilità con la natura stessa dell'interesse collettivo, non scindibile in posizioni riconducibili ai singoli componenti della collettività.

Ne consegue che il riconoscimento della legittimazione ad agire di un ente collettivo nei casi in cui l'ente faccia valere un interesse omogeneo della categoria non fa che riflettere la caratteristica propria dell'interesse collettivo.

Se non sono configurabili posizioni di conflitto con riferimento agli interessi collettivi, la cui titolarità spetta solo all'ente, in quanto risultanti da un processo di soggettivizzazione di interessi altrimenti diffusi ed adespoti, la cui tutela giurisdizionale è azionabile solo dall'ente esponenziale quale unico titolare della posizione giuridica lesa, possono tuttavia individuarsi posizioni giuridiche che appartengono anche a ciascun componente della collettività rappresentata, tutelabili dunque sia dall'ente sia da ciascun singolo componente, assumendo in questo senso l'interesse collettivo connotazioni proprie di interesse superindividuale.

In ragione di questa possibile compresenza di interessi diffusi e di interessi individuali dei singoli, può dunque verificarsi l'evenienza che un'azione proposta dall'ente collettivo per la tutela di interessi diffusi possa porsi in contrasto con l'interesse del singolo componente della collettività, sovrapponendosi la posizione giuridica di cui l'ente esponenziale è titolare alla posizione giuridica di cui è titolare ogni singolo componente.

Sul piano processuale, ne consegue che l'ente esponenziale ha sia legittimazione ad agire per la tutela di posizioni giuridiche per le quali ha titolarità analogamente ai singoli componenti - che in questo caso sono titolari, ciascuno di essi, di identiche posizioni giuridiche - sia legittimazione ad agire per la tutela di posizioni giuridiche di interesse collettivo di cui ha titolarità esclusiva.

Non può, dunque, disconoscersi la legittimazione ad agire dell'ente collettivo allorquando tale interesse contrasti con l'interesse di un singolo appartenente o di un più ristretto gruppo, come avviene nei casi in cui venga adottato da una pubblica amministrazione un atto amministrativo che sia al contempo lesivo dell'interesse collettivo del quale l'ente esponenziale della categoria è titolare e tuttavia produttivo di effetti favorevoli per una parte degli appartenenti alla categoria medesima.

Ritenere che la legittimazione ad agire sussista solo qualora l'atto leda l'interesse omogeneo di tutti e non solo di alcuni appartenenti alla categoria porterebbe a disconoscere la possibilità per l'ente esponenziale di impugnare un atto, ritenuto illegittimo, e lesivo degli interessi collettivi, sol perché esso porta vantaggi - magari illegittimi - ad una parte dei suoi componenti.

Deve piuttosto ritenersi, coerentemente con la natura degli interessi collettivi e della loro soggettivizzazione in capo agli enti esponenziali - e con la non coincidenza tra gli interessi riferibili alla collettività indistinta e gli interessi dei singoli appartenenti alla collettività, essendo quest'ultima entità diversa dalla pluralità dei suoi componenti - che l'interesse collettivo, come interesse dell'intera collettività o categoria, possa ricevere tutela anche allorquando non coincida con l'interesse, meramente materiale e fondato sugli effetti dell'attività amministrativa, di tutti i componenti della collettività, con l'ulteriore conseguenza che all'impugnazione da parte dell'ente esponenziale di un atto che lede interessi legittimi di tutti i suoi aderenti può affiancarsi la legittimazione ad agire di questi ultimi.

Sotto l'unitaria definizione di interesse collettivo vi è, dunque, la presenza di una duplicità di situazioni giuridiche, il che implica che l'interesse collettivo, per tale sua caratterizzazione ontologica, è destinato ad essere tutelato soltanto da parte di soggetti superindividuali, esponenziali e rappresentativi del gruppo, che ne assumano l'obiettivo di salvaguardia a livello statutario, trattandosi di posizione diversa da quella di cui sono titolari i singoli appartenenti alla categoria.

Se, dunque, la legittimazione ad agire dell'associazione rappresentativa o dell'ente esponenziale si atteggia come originaria ed esclusiva, ovvero non soltanto indipendente ed autonoma rispetto a quella dei singoli, ma anche riservata esclusivamente all'associazione o all'ente in relazione ai suoi scopi statutari, risulta irrilevante che le posizioni dei singoli, all'interno della categoria, siano omogenee e comuni a tutti gli appartenenti, costituendo tali posizioni situazioni giuridiche diverse rispetto all'interesse diffuso alle stesse riferibile.

Conseguenza logica di tale ricostruzione, basata sulla duplicità di situazioni giuridiche indistintamente riunite sotto la definizione di interesse collettivo, con la evidenziata possibile non coincidenza tra tale interesse e quello materiale di tutti i componenti della collettività, è che alla titolarità originaria ed esclusiva, in capo agli enti esponenziali o alle associazioni rappresentative, della posizione soggettiva corrispondente all'interesse collettivo, va ricondotta la loro legittimazione ad agire ogniqualvolta venga leso l'interesse collettivo, non potendo tale capacità processuale essere limitata dall'eventuale disomogeneità degli interessi dei singoli componenti, che operano su di un piano diverso, anche sotto il profilo della tutela giurisdizionale, rispetto agli interessi collettivi oggettivizzati e tipizzati.

Ciò posto, non potendo incidere sulla legittimazione ad agire dell'ente rappresentativo l'eventuale presenza di interessi individuali, soggettivamente riferibili ai singoli componenti, disomogenei tra loro - in quanto inidonei a modificare la dimensione ontologica dell'interesse collettivo, che conserva una portata unitaria caratterizzata da inscindibilità e diffusività indistinta su un piano superindividuale, la cui tutela è riservata all'ente esponenziale - l'indagine deve spostarsi alla verifica della rispondenza dell'azione in concreto proposta dall'ente rappresentativo rispetto ai propri fini statutari e alla tutela dell'interesse collettivo di cui è titolare in via originaria ed esclusiva.

Applicando le illustrate coordinate interpretative alla fattispecie in esame, deve dunque ritenersi che la presenza, all'interno della categoria rappresentata dalla federazione sindacale ricorrente, di posizioni potenzialmente in conflitto tra loro rispetto agli effetti dei gravati provvedimenti - di cui possono beneficiare i funzionari, soprattutto quelli che hanno svolto incarichi dirigenziali, interessati all'acquisizione della qualifica dirigenziale - non incide sulla legittimazione ad agire della ricorrente, la quale, con la proposta azione impugnatoria, intende tutelare l'interesse collettivo - dalla stessa perseguito in via statutaria, quale sintesi degli interessi unitari del personale dirigente e non - all'espletamento di legittime procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, improntate a criteri di trasparenza e rispettose della disciplina generale dettata in materia di accesso alla qualifica dirigenziale, contestando quindi il ricorso a forme speciali di reclutamento, derogatorie rispetto alla disciplina vigente, preordinate alla sanatoria di incarichi dirigenziali conferiti nel tempo a favore di funzionari non in possesso della qualifica dirigenziale.

La proposta azione impugnatoria, volta alla tutela di un interesse statutariamente ricompreso tra gli obiettivi da perseguire - si pone, peraltro, nel solco di precedenti iniziative giudiziarie promosse dalla federazione ricorrente, volte a contrastare l'attribuzione, da parte dell'Agenzia resistente, di incarichi dirigenziali a favore dei propri funzionari sulla base di contratti a tempo determinato, esitate in senso favorevole a parte ricorrente, previo riconoscimento della sua legittimazione ad agire (TAR Lazio, Roma, 13 gennaio 2011 n. 206; 30 settembre 2011 n. 7636; 1 agosto 2011 n. 6884; Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 novembre 2013 n. 5451).

Sulla base delle superiori considerazioni deve, quindi, essere disattesa l'eccezione, sollevata dalle resistenti Amministrazioni, di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della ricorrente.

3 - Con riguardo al merito del ricorso, è opportuno premettere al relativo esame alcuni cenni utili ad inquadrare la gravata procedura concorsuale nel contesto normativo di riferimento, al fine di poter più agevolmente delibare in ordine alle censure proposte.

Il gravato bando con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami, per 49 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è stato indetto ai sensi dell'art. 8, comma 24, del decreto legge n. 16 del 2012, convertito in legge con legge n. 44 del 2012, dell'art. 1, comma 530, della legge n. 296 del 2006 e dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legge n. 203 del 2005, convertito in legge con legge n. 248 del 2005.

Tali norme, che costituiscono il fondamento normativo dell'indizione del contestato concorso, devono essere brevemente illustrate nel loro contenuto al fine di verificare la sussistenza di eventuali profili di contrasto tra il gravato bando e la normativa di cui lo stesso fa applicazione, formanti oggetto di specifiche censure.

Con l'art. 8, comma 24, del decreto legge n. 16 del 2012, l'Agenzia delle dogane è stata autorizzata ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 530, della legge n. 296 del 2006 e dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legge n. 203 del 2005.

Con il richiamato articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legge n. 203 del 2005, dopo aver autorizzato - al primo periodo - la spesa per procedere, "anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, ad assunzioni di personale per 1'amministrazione dell'economia e delle finanze", viene previsto che "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le quote di personale, nell'àmbito del contingente massimo consentito ai sensi del precedente periodo, assegnate alle articolazioni dell'amministrazione dell'economia e delle finanze, (…) e sono stabilite le modalità, anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, anche ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di ricorrere alla mobilità.".

L'art. 1, comma 530, della legge n. 296 del 2006, prevede, invece, che le modalità di reclutamento del personale dell'amministrazione economico finanziaria, incluso quello delle agenzie fiscali, sono definite anche in deroga ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sentite le organizzazioni sindacali.

Alla previsione recata dall'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legge n. 203 del 2005, è stata data attuazione mediante adozione, da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del decreto 24 aprile 2013 - anch'esso oggetto di impugnazione - con il quale sono state definite le speciali modalità di reclutamento del personale dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al dichiarato fine di consentire l'acquisizione in tempi rapidi di figure professionali indispensabili per la corretta conduzione degli uffici e l'efficace gestione delle attività istituzionali, ritenendo utile, a tale scopo, tener conto di specifiche esperienze professionali acquisite nell'ambito delle funzioni istituzionali tipiche dell'Agenzia, prevedendo conseguentemente una speciale riserva per il personale di ruolo dell'Agenzia stessa, e modulando la selezione sull'esame complessivo delle competenze possedute dai candidati, con particolare riferimento alla verifica delle esperienze professionali maturate nelle peculiari aree di attività dell'Agenzia.

Coerentemente con tali obiettivi, viene quindi prevista dal decreto la prioritaria considerazione, nella valutazione dei titoli, delle esperienze professionali maturate nell'ambito dell'Agenzia, riservando il 50% dei posti messi a concorso ai funzionari di ruolo dell'Agenzia, in possesso di determinati requisiti.

Il bando di concorso, oltre che sulle previsioni recate dalla normativa primaria, sopra illustrate, si basa anche sul citato D.M. 24 aprile 2013, espressamente richiamato, con il quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è stata autorizzata a bandire un'apposita procedura selettiva, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale dirigenziale.

Il gravato bando ricalca le previsioni di cui al D.M. 24 aprile 2013 quanto alla riserva di posti - nella misura del 50% di quelli messi a concorso - a favore del personale organicamente appartenente all'Agenzia, inquadrato nella terza area funzionale, mentre con riferimento alla valutazione dei titoli, prevede l'attribuzione fino ad un massimo di 42 punti su 80 per lo svolgimento di incarichi dirigenziali, riconoscendo 6 punti per ciascun anno se tali incarichi sono stati svolti presso l'Agenzia, e 3 punti se svolti presso altre pubbliche amministrazioni.

Dell'impianto così impresso al concorso, come delineato dal D.M. 24 aprile 2013 e precisato dal bando, si duole parte ricorrente, evidenziando come la procedura selettiva, attraverso la previsione della riserva del 50% dei posti disponibili a favore del personale dell'Agenzia e la modulazione della valutazione dei titoli, tenda a privilegiare l'accesso alla qualifica dirigenziale da parte di una determinata categoria di partecipanti, individuabili nei funzionari di ruolo dell'Agenzia che hanno svolto incarichi dirigenziali sulla base di norme regolamentari interne ritenute illegittime, con conseguente violazione del principio di legalità che presiede alla materia concorsuale ed i principi costituzionali di buon andamento, uguaglianza e imparzialità.

Affianca parte ricorrente a tale censura, ulteriori doglianze, volte a denunciare il contrasto tra il bando di concorso e la disciplina normativa di riferimento.

Premesso che, nella gradata elaborazione logica delle questioni sottoposte al vaglio del Collegio, si ritiene di dover preliminarmente esaminare le censure volte a denunciare vizi propri dei gravati atti, viene in rilievo la dedotta illegittimità del bando nella parte in cui vengono individuati i titoli valutabili ed il punteggio agli stessi assegnabile in assenza della loro previa determinazione con D.P.C.M., cui l'art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. n. 272 del 2004, demanda il compito di individuazione dei titoli valutabili ed il relativo punteggio, con conseguente affermato difetto di attribuzione in capo all'Agenzia in ordine a tale previsione.

La censura è fondata e merita accoglimento.

Il D.P.R. n. 70 del 2013 - recante il regolamento sul riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione - all'art. 7 - intitolato al reclutamento dei dirigenti - comma 5, ha previsto l'introduzione, nel D.P.R. n. 272 del 2004 - recante il regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente - del comma 2-bis, ai sensi del quale "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i titoli valutabili nell'ambito del concorso di cui al comma 1 ed il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi nell'ambito della procedura concorsuale. Il valore complessivo dei titoli non può superare il quaranta per cento della votazione finale del candidato".

Con tale disposizione normativa, di natura regolamentare, viene quindi riservata al Presidente del Consiglio dei Ministri la competenza in ordine alla individuazione dei titoli valutabili e dei punteggi massimi assegnabili nell'ambito delle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica dirigenziale.

Ciò posto, ritiene il Collegio che il mancato esercizio di tale potere, e quindi la mancata adozione del D.P.C.M. che rechi la disciplina dei titoli valutabili secondo criteri generali e astratti, non consenta alle singole amministrazioni di procedere in via autonoma e caso per caso alla individuazione di detti titoli e del relativo punteggio, altrimenti violandosi la specifica riserva di competenza, normativamente prevista, con riferimento alla quale non sono previste deroghe, né sono dettate disposizioni idonee a disciplinare il periodo transitorio antecedente tale definizione.

Né tale competenza risulta essere stata modificata per effetto della legge n. 15 del 2014, di conversione del decreto legge n. 150 del 2013, con la quale è stato prorogato il termine per il completamento delle procedure concorsuali previste dall'art. 8, comma 24, del decreto legge n. 16 del 2012, fino al 31 dicembre 2014, non avendo il Legislatore, pur intervenuto in via di urgenza, ritenuto di dover derogare alla competenza attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine alla fissazione dei titoli valutabili e dei relativi punteggi.

Ne consegue che l'Amministrazione, nel predisporre il gravato bando di concorso, ha esercitato un potere alla stessa non attribuito, in quanto espressamente riservato al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le pur comprensibili esigenze dell'Amministrazione di bandire tempestivamente le procedure concorsuali autorizzate dalla normativa primaria sopra illustrata, nei termini previsti, non consentono, in assenza di una specifica copertura normativa, di derogare alle vigenti previsioni che disciplinano l'accesso alla dirigenza, né all'inerzia serbata dal Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine all'adozione del previsto D.P.C.M. può ovviarsi attraverso la sostituzione delle singole Amministrazione nel compito di individuare i titoli valutabili ed i punteggi attribuibili, trattandosi di sfera normativamente riservata ad altro soggetto istituzionale.

Il che conduce all'accoglimento della corrispondente censura ricorsuale, la cui fondatezza risiede nelle considerazioni sopra illustrate, ed all'annullamento dell'art. 8 del gravato bando.

Parimenti fondata è la censura con cui parte ricorrente denuncia l'illegittimità del bando nella parte in cui prevede la riserva del 50% dei posti messi a concorso a favore del personale organicamente appartenente al ruolo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli inquadrato nella terza area funzionale, contrastando tale previsione con la disposizione di cui all'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 272 del 2004 - che, giova ricordare, reca la disciplina regolamentare generale in materia di accesso alla qualifica di dirigente - il quale prevede che "La percentuale dei posti da riservare al personale dipendente dell'amministrazione che indice il concorso è pari al trenta per cento dei posti messi a concorso." , analogamente a quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Tale forte discostamento nella percentuale dei posti da riservare al personale dipendente - prevedendo il gravato bando il 50% dei posti in luogo del 30% - non trova invero alcun fondamento normativo, nemmeno alla luce delle previsioni recate dall'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legge n. 203 del 2005, sopra illustrato, laddove fa riferimento a modalità anche speciali di reclutamento.

In disparte la questione se tali modalità speciali di reclutamento siano riferibili - per come affermato da parte ricorrente - unicamente a forme alternative di reclutamento rispetto al concorso, quali la mobilità o lo scorrimento di graduatorie di concorsi precedenti ancora valide, è sufficiente rilevare che in assenza di criteri direttivi volti ad orientare la futura azione amministrativa, derogatori della disciplina vigente, non può ritenersi legittimo il ricorso a forme speciali di procedure selettive che si pongano in contrasto con la normativa di riferimento, se la relativa deroga non è espressamente autorizzata sulla base di criteri puntuali e definiti.

La genericità della previsione normativa illustrata, che nel prevedere forme speciali di reclutamento non fornisce alcuna ulteriore indicazione, non consente invero di riconoscere in capo alle singole amministrazioni il potere di indire procedure concorsuali derogatorie rispetto alla disciplina vigente.

Ad altrimenti ritenere, la norma non sfuggirebbe a dubbi di illegittimità costituzionale, costituendo principio consolidato quello secondo il quale l'esercizio di un potere non può essere delegato in assenza di criteri direttivi e limiti preventivamente individuati dalla legge, come avverrebbe nella fattispecie in esame laddove si riconoscesse all'Amministrazione la possibilità di individuare forme speciali di reclutamento - ulteriori rispetto alla mobilità ed allo scorrimento delle graduatorie previste nella citata norma del decreto legge n. 203 del 2005 - che, pur modellate sullo schema concorsuale, contengano tuttavia significative deroghe alla disciplina vigente che regola il concorso per l'accesso alla qualifica dirigenziale.

Analogamente a quanto avviene con riferimento alla delega legislativa, ogniqualvolta venga previsto l'intervento di un livello normativo di grado inferiore - come nel caso di un decreto ministeriale, previsto dall'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legge n. 203 del 2005 - non può prescindersi dalla determinazione dei principi e dei criteri direttivi che, pur non potendo eliminare ogni margine di scelta nell'esercizio della delega, siano idonei a circoscrivere il campo della delega al fine di evitare che essa venga esercitata in modo divergente dalle finalità che l'hanno determinata, pur consentendo al potere delegato la possibilità di valutare le particolari situazioni giuridiche da regolamentare nella fisiologica attività di completamento che lega i due livelli normativi.

L'aver, quindi, demandato ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze l'adozione di un decreto al fine di stabilire 'modalità, anche speciali, di reclutamento' senza tuttavia stabilire ulteriori criteri orientativi di tale attività, deve essere inteso nel senso della preclusione alla possibilità di introduzione di deroghe alla disciplina generale in materia di accesso alla dirigenza ad opera di strumenti regolamentari o amministrativi, in ragione della riserva relativa di legge, stante l'assenza di criteri, stabiliti con sufficiente determinatezza, volti ad orientare l'esercizio del potere di deroga.

Nell'ambito di tale interpretazione della norma in senso conforme a Costituzione, non vi è dunque spazio per l'introduzione di procedure concorsuali speciali che contengano deroghe, in alcun modo autorizzate, alla disciplina di riferimento dettata, con riguardo all'accesso alla qualifica dirigenziale, dal D.Lgs. n. 165 del 2001 e dal D.P.R. n. 272 del 2004.

Analoghe considerazioni, che danno conto di un ulteriore profilo di illegittimità del gravato bando, valgono anche per la mancata previsione della riserva del 50% dei posti di dirigente disponibili al corso-concorso selettivo di formazione della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, per come previsto dall'art. 7, comma 4, del D.P.R. n. 70 del 2013.

Non essendovi, nella disciplina normativa di riferimento - dovendo al riguardo richiamarsi quanto illustrato con riferimento all'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legge n. 203 del 2005 - alcuna disposizione che autorizzi l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli a derogare a tale previsione, il bando risulta essere illegittimo anche sotto tale profilo, in accoglimento della corrispondente censura proposta da parte ricorrente.

Le superiori considerazioni, sviluppate con riferimento al bando, valgono anche con riferimento al D.M. 24 aprile 2013, impugnato da parte ricorrente pur se non conosciuto nel suo contenuto in quanto non pubblicato, nella parte in cui prevede la speciale riserva del 50% dei posti disponibili a favore del personale di ruolo dell'Agenzia, che va, conseguentemente, annullato in parte qua.

Il tenore delle illustrate considerazioni, nel condurre all'accoglimento del ricorso ed al conseguente annullamento, nei limiti sopra illustrati, del bando di concorso e del D.M. 24 aprile 2013, consentono di prescindere dall'esame delle ulteriori censure proposte, da ritenersi assorbite stante anche la satisfattività della decisione rispetto all'interesse azionato.

4 - In conclusione, alla luce di quanto sin qui illustrato, il ricorso in esame deve essere accolto stante la rilevata fondatezza delle censure esaminate, con assorbimento di quelle ulteriori, con conseguente annullamento, nei limiti indicati, dei gravati provvedimenti.

5 - Le spese di giudizio, in ragione della peculiarità della controversia e della novità delle questioni trattate, possono essere equamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Roma - Sezione Seconda

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3958/2014 R.G., come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i gravati provvedimenti nel senso di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:




Filoreto D'Agostino, Presidente

Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore

Carlo Polidori, Consigliere





   
   
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
                 DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Da: peter pan 
Reputazione utente: +80
13/08/2020 16:28:40
Ma è vero che il concorso è stato annullato?

Da: Torremolinos 15/08/2020 16:20:41
Si basta vedere sul sito. Prima avevano deciso di ricorreggere gli scritto..  qualche giorno fa hanno annullato tutto. Non sia mai che in una Agrnzia fiscale entri qualche Dirigente per concorso... 😂😂😂😂😂

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