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Regione Sardegna - Concorso per 40 DIRIGENTI 2023
2117 messaggi, letto 220324 volte

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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate sulla gazzetta ufficiale e sulle pagine istituzionali dell'ente.


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Da: Hunternazi 1  - 16/07/2023 14:52:21
tra i fortunati vincitori in ordine sparso sono due Lilliu, Serra, Taorimina, Urpi, Cadau, Cocco,  Etzi, Lai, Murtas,Caddeo, Cucca, Turella, Carrus, Sias, Corrias, Secchi e Sechi, Mazzella, ,Pintus, Crobu, Deidda, Deiana, due Piras, Farris, Gioi, Lezioli, Ponti, Porcu, Zuddas, Zedda, Vinci, Soru, Mura, Marras, due Melis, Boi, Medda, Lostia
Rispondi

Da: fille  1  - 16/07/2023 15:02:29
Scusate se vale la normativa nazionale, allora non c"e più la prova di sardo?
Rispondi

Da: Precisu16/07/2023 15:43:27
No. Sa limba sarda abarrat proite b'est iscrittu craru
in sa leze  regionale.22/2018. Istudia.
Rispondi

Da: Precisu16/07/2023 15:43:41
No. Sa limba sarda abarrat proite b'est iscrittu craru
in sa leze  regionale.22/2018. Istudia.
Rispondi

Da: Sardu16/07/2023 15:56:20
Il padiglione I della fiera, quello affittato dalla RAS,
è del tutto sprovvisto di aria condizionata.
Se il concorso non verrà sospeso,
mercoledì interverrà lo Spresal della ASL
dopo l' esposto dei sindacati!
Con il Dlgs 81/08 non si scherza.

*******"

Al Presidente della Regione Sardegna
All'Assessora del Personale
Alla Direzione Generale del Personale
Alle/Ai Consigliere/
E p.c. Agli organi di stampa

OGGETTO: Sospensione concorso 40 dirigenti

Queste Segreterie, considerato che mercoledì 19 luglio p.v.è previsto lo
preselezione del concorso in oggetto, ne chiedono la SOSPENSIONE in autotutela
abbiamo più volte, con diverse note e in occasione di incontri ufficiali
numerosi punti di debolezza che la procedura presenta
a tutela delle/dei partecipanti, e nel rispetto dei regolamenti per l'espletamento dei
corsi per la dirigenza previsti da precedenti atti della Giunta regionale. Dopo il rinvio della
preselezione dal 27 giugno al 19 luglio (dovuto all'accertamento di una violazione rispetto alle
previsioni del bando), non abbiamo avuto altre risposte di merito. C'è stata poi la
, che pare un tentativo di correzione in corsa degli assunti normativi finora sostenuti, e
rafforzato le preoccupazioni circa l'opportunità di effettuare comunque la preselezione in
to discutibile e controverso.
Situazione che, a nostro giudizio, faciliterà i contenziosi ed esporrà l'intero procedimento al rischio
di annullamento, con possibili conseguenze anche in termini di eventuali danni erariale
Aggiungiamo, infine, che anche le attuali condizioni climatiche, e le previsioni per la prossima
settimana, sconsigliano di mantenere la data del 19 luglio, in cui la preselezione dovrebbe
svolgersi (con potenziali circa tremila candidati) in un padiglione della Fiera di Cagliari privo di condizionamento.
Per tutti i motivi esposti, riproponiamo la richiesta di sospensione della procedura e di rinvio della
preselezione, preannunciando fin d'ora che in assenza di intervento queste sigle si tuteleranno in
ogni sede consentita.
Cordiali saluti
CGIL - FP CISL-FP UIL-FPL FESAL CLARES
Rispondi

Da: Sardu16/07/2023 15:56:29
Il padiglione I della fiera, quello affittato dalla RAS,
è del tutto sprovvisto di aria condizionata.
Se il concorso non verrà sospeso,
mercoledì interverrà lo Spresal della ASL
dopo l' esposto dei sindacati!
Con il Dlgs 81/08 non si scherza.

*******"

Al Presidente della Regione Sardegna
All'Assessora del Personale
Alla Direzione Generale del Personale
Alle/Ai Consigliere/
E p.c. Agli organi di stampa

OGGETTO: Sospensione concorso 40 dirigenti

Queste Segreterie, considerato che mercoledì 19 luglio p.v.è previsto lo
preselezione del concorso in oggetto, ne chiedono la SOSPENSIONE in autotutela
abbiamo più volte, con diverse note e in occasione di incontri ufficiali
numerosi punti di debolezza che la procedura presenta
a tutela delle/dei partecipanti, e nel rispetto dei regolamenti per l'espletamento dei
corsi per la dirigenza previsti da precedenti atti della Giunta regionale. Dopo il rinvio della
preselezione dal 27 giugno al 19 luglio (dovuto all'accertamento di una violazione rispetto alle
previsioni del bando), non abbiamo avuto altre risposte di merito. C'è stata poi la
, che pare un tentativo di correzione in corsa degli assunti normativi finora sostenuti, e
rafforzato le preoccupazioni circa l'opportunità di effettuare comunque la preselezione in
to discutibile e controverso.
Situazione che, a nostro giudizio, faciliterà i contenziosi ed esporrà l'intero procedimento al rischio
di annullamento, con possibili conseguenze anche in termini di eventuali danni erariale
Aggiungiamo, infine, che anche le attuali condizioni climatiche, e le previsioni per la prossima
settimana, sconsigliano di mantenere la data del 19 luglio, in cui la preselezione dovrebbe
svolgersi (con potenziali circa tremila candidati) in un padiglione della Fiera di Cagliari privo di condizionamento.
Per tutti i motivi esposti, riproponiamo la richiesta di sospensione della procedura e di rinvio della
preselezione, preannunciando fin d'ora che in assenza di intervento queste sigle si tuteleranno in
ogni sede consentita.
Cordiali saluti
CGIL - FP CISL-FP UIL-FPL FESAL CLARES
Rispondi

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Da: giantuccaro  1  - 16/07/2023 15:57:41
Scusa Hunternazi, ma ora ti denuncio. Non ho mai avuto nessun vantaggio gratis dall'amministrazione e tu mi nomini così, senza conoscermi e senza sapere i sacrifici che ho sempre fatto per riuscire a raggiungere piccoli risultati?
Rispondi

Da: fille 16/07/2023 16:07:19
Bene. Evitiamo decessi dei candidati per l"eccessivo caldo
Rispondi

Da: Palleletta2006 16/07/2023 16:48:33
C è una delibera che hanno dimenticato di annullare...quella del 2017 dove è prevista la pubblicazione dei quiz 30 giorni prima . La 37/16 del 1.8.2017. leggetevi  l articolo 5
Rispondi

Da: Morgie 16/07/2023 17:18:30
Per carità….neanche Ciccio di Nonna Papera sarebbe stato in grado di fare simili pasticci se gli avessero consentito di organizzare questo concorso
Rispondi

Da: MauroVR 16/07/2023 17:20:30
Ci saranno anche i contenziosi di chi sostiene spese aeree e di alberghi.
Rispondi

Da: Hunternazi16/07/2023 17:23:41
https://www.unionesarda.it/news-sardegna/i-sindacati-alla-regione-troppe-stranezze-e-caldo-concorso-per-dirigenti-da-sospendere-jsi34u1x
Rispondi

Da: Hunternazi16/07/2023 17:23:45
https://www.unionesarda.it/news-sardegna/i-sindacati-alla-regione-troppe-stranezze-e-caldo-concorso-per-dirigenti-da-sospendere-jsi34u1x
Rispondi

Da: Lunetta 12316/07/2023 17:24:50
Non ci credo!!!!!
Rispondi

Da: CaronteCa16/07/2023 17:26:26
ho appena visto il link sulla nota congiunta...
Rispondi

Da: scusa ma16/07/2023 17:27:59
sono 41! Uno di loro rimane fuori?
Rispondi

Da: Precisu16/07/2023 18:06:55
Questa sentenza del TAR Sardegna  del  2018
HA ANNULLATO  la DELIBERA 37/16 del 1.8.2017

*************************************
Pubblicato il 07/02/2018
N. 00077/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00958/2017 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 958 del 2017, proposto da: Emanuela CECERE,
rappresentato e difeso dall'avvocato Matilde Mura, con domicilio eletto presso il suo studio in
Cagliari, via Ancona N. 3;
contro
REGIONE SARDEGNA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Cagliari, via Dante 23/25;
nei confronti di
Enrica Carrucciu non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto N.P. n°27540/48 del 28 settembre 2017, con il quale L'ASSESSORE degli
Affari Generali, Personale e Riforma della Regione della Regione Sardegna HA INDETTO UN
CONCORSO per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n°20 dirigenti, nonché di
ogni altro atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso e segnatamente:

- del decreto N.P. n°31222/55 del 6 novembre 2017 del medesimo Assessore Regionale, avente ad
oggetto "Precisazioni sul concorso e proroga dei termini per la presentazione della domanda" di
partecipazione al concorso di cui sopra;
- della deliberazione della Giunta Regionale n°37/16 del 1 agosto 2017, avente ad oggetto
"CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI PER L'ACCESSO ALLA
QUALIFICA DI DIRIGENTE".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sardegna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2018 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La causa è stata trattenuta in decisione già in Camera di Consiglio in sede di trattazione della
domanda cautelare, ex art. 60 c.p.a., in considerazione dell'urgenza oggettiva di pervenire ad una
decisione nel merito prima dello svolgimento delle preselezioni del concorso per Dirigente sono
calendarizzate a fine febbraio 2018 (oltre 3.000 domande).
Stante l'opportunità di evitare il sorgere di posizioni differenziate (ammessi alle prove scritte) prima
dell'adozione della sentenza, in forma ordinaria, si è convenuto fra le parti , con la disponibilità del
Collegio, di assumere in via anticipata la decisione, nel merito in riferimento a tutti i 4 ricorsi che
sono stati depositati avverso il medesimo concorso (con motivi differenziati e proposti con il
patrocinio di avvocati diversi). * L'ing. Emanuela Cecere evidenzia in ricorso che: - dal 2007, è
dipendente, a tempo indeterminato, della Regione Sardegna con la qualifica di Funzionario e presta,
attualmente, servizio presso l'Assessorato Regionale dei Trasporti; -è in possesso di una laurea in
Ingegneria civile e Trasporti e di un dottorato di ricerca in Tecnica ed Economia dei Trasporti; - ha
svolto ed effettuato una pluralità di pubblicazioni ed incarichi nell'ambito di materie "economiche,
ambientali e di pianificazione strategica", occupandosi, anche , della redazione di atti
amministrativi e contabili di cui al d.lgs. n°118/2001. Lamenta che il concorso indetto dalla
Regione per 20 posti da dirigente non è strutturato in modo "unico", in quanto la Regione Sardegna,
con (sì) un unico bando, ha, in realtà, indetto 5 diversi concorsi, con svolgimento di prove in parte


differenziate e con la redazione di 5 distinte graduatorie (tante quanti sono gli ambiti di
riferimento). La ricorrente ritiene di avere le competenze, le conoscenze e la professionalità che le
consentirebbero di partecipare almeno per tre diversi ambiti (l'ambito "economico finanziario",
l'ambito "ambiente e territorio" e l'ambito "infrastrutture").
Ma il bando all'art. 6, prevede che "ogni concorrente, a pena di esclusione, può partecipare ad un
solo ambito", con riduzione di chance. A causa della preclusione alla partecipazione a tutti gli
ambiti di riferimento. Con ricorso depositato il 29.11.2017 la ricorrente ha impugnato gli atti in
epigrafe indicati, formulando le seguenti censure: 1) incompetenza e violazione degli artt. 8, 32 e 54
della l.r. n°31 del 13 novembre 1998, nonché del principio di separazione, all'interno della Pubblica
Amministrazione, tra organi politici e organi di gestione; INCOMPETENZA DELL'ASSESSORE
ALL'EMANAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO - COMPETENZA DIRIGENZIALE; 2)
violazione degli artt, 21, 32 e 54 della l.r. n°31 del 13 novembre 1998, violazione dei principi
generali in materia di dirigenza pubblica, del principio di buon andamento della pubblica
amministrazione, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e irragionevolezza;
3) violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n°241, nonchè eccesso di potere per difetto di
motivazione, contraddittorietà, illogicità e sviamento; 4) violazione dell'art. 32 della l.r. 13
novembre 1998, n°31 nonché eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e
sviamento. Si è costituita in giudizio la Regione, tramite il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato,
sostenendo la legittimità delle scelte assunte dall' amministrazione in ordine a criteri e
strutturazione del Bando di concorso, evidenziando la sussistenza di competenza
legislativa esclusiva in materia di personale (art. 3 Statuto), con applicazione delle competenze
"proprie" (Assessore), nonché evidenziando , in ordine allo sviluppo della procedura, un particolare
distinguo: l'art. 32 richiede per l'accesso alla dirigenza è, dunque, non già il "concorso unico" bensì
"procedure unificate", con diversificazione dei due concetti. Alla Camera di Consiglio del
31.1.2018 la causa è stata spedita in decisione, senza udienza pubblica, con l'accordo delle parti. **
Il contenzioso è stato trattenuto in decisione già in Camera di Consiglio in sede di trattazione della
domanda cautelare, ex art. 60 c.p.a., in considerazione dell'urgenza oggettiva di pervenire ad una
decisione nel merito prima dello svolgimento delle preselezioni del concorso per Dirigente che sono
calendarizzate a fine febbraio 2018 (oltre 3.000 domande). Stante l'opportunità di evitare il sorgere
di posizioni differenziate (ammessi alle prove scritte) prima dell'adozione della sentenza, in forma
ordinaria, si è convenuto fra le parti , con la disponibilità del Collegio, di assumere in via anticipata
la decisione, nel merito in riferimento a tutti i 4 ricorsi che sono stati depositati avverso il medesimo
concorso (con motivi differenziati e proposti con il patrocinio di avvocati diversi). *

A)INCOMPETENZA DELL'ASSESSORE PER L'EMANAZIONE DEL BANDO DI
CONCORSO.
Come prima censura la ricorrente sviluppa la problematica della "competenza dell'Assessore" per
l'emanazione del bando di concorso. Si sostiene essenzialmente che , trattandosi di "atto di
gestione" , tale potere rientrava nelle competenze dirigenziali e non in quelle politiche . L'assunto è
fondato. Occorre compiere una ricostruzione normativa per individuare la competenza per la
determinazione dei criteri di selezione e per l'indizione del Bando di concorso. Solo con il
combinato disposto di più norme si può pervenire al risultato, parametro che doveva essere
applicato per l'atto di criteri indizione della selezione del personale Dirigente . In questo caso la
Giunta regionale ha definito i criteri e l'Assessore ha indetto il Bando con le relative specificazioni.
Si prende atto, preliminarmente , che l'art. 54 della LR 31/1998 prevede espressamente che:
"L'ASSESSORE competente in materia di personale, sulla base delle necessità di personale definite
dall'Amministrazione e dagli enti ed alle quali non si possa far fronte mediante processi di mobilità,
FISSA IL CONTINGENTE DEI POSTI DA METTERE A CONCORSO, DEFINITO PER
SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ E SEDI DI DESTINAZIONE, e BANDISCE I RELATIVI
CONCORSI UNICI. Tale norma parrebbe attribuire al componente della Giunta regionale la
competenza per l'indizione del concorso, delle modalità e dei suoi contenuti.
Ma tale previsione di competenza in capo all'Assessore, definita nel testo originario della legge, che
risale al 1998, va posta in relazione ed analizzata con altra norma successivamente intervenuta, nel
2000, sempre da parte del legislatore regionale. L'art. 8 della legge 31/1998, come novellato,
rubricato "Direzione politica e direzione amministrativa", ha modificato radicalmente la portata
della suddetta previsione (art. 54), in quanto è stato introdotto , anche in ambito regionale, il nuovo
"principio di scissione fra indirizzo politico e gestione amministrativa". Nella specie il legislatore
regionale ha previsto, con l'art. 2 della L.R. n. 6 del 14 giugno 2000, che: "Le disposizioni di legge
o regolamento e le altre disposizioni amministrative  che ATTRIBUISCONO ALLA
GIUNTA E AI SUOI COMPONENTI, ovvero ai presidenti e ai consigli di amministrazione degli
enti, la competenza all'adozione di di cui al comma 3, ivi compresa l'applicazione di sanzioni amministrative,
." Tale norma, lo si evidenzia, non faceva parte dell'impianto originario della Legge
31/1998, ma è il frutto della successiva novella (inserita per l'appunto con l'art. 2 della L.R. n. 6 del
14 giugno 2000), che ha recepito il nuovo principio fondamentale, già delineato ed imposto a livello
nazionale, con legge, come principio fondamentale nei rapporti politica-amministrazione. Con netta

demarcazione e separazione fra le relative competenze . Nel caso di specie è stata la GR ad emanare
i criteri concorsuali e l'Assessore ad emanare il bando, nonostante tali provvedimenti
rappresentino atti di gestione per l'acquisizione del personale (con individuazione delle relative
modalità tecniche). L'Assessore e la GR , titolari (solo) di funzioni di "direzione politica" non
poteva esercitare sfere di poteri che sono state per legge (con affermazione di un principio
fondamentale trasversale nazionale regionale) attribuite alla dirigenza, trattandosi di competenze
propriamente "amministrative". La LR 31/1998, all'art. 8 comma 1, prevede che: "La Giunta
regionale, il Presidente e gli ASSESSORI, secondo le rispettive competenze, esercitano le funzioni
di indirizzo politico amministrativo, definendo gli obiettivi da conseguire e i programmi da attuare
da parte dell'Amministrazione ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni,
e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi
impartiti". (con elencazione delle competenze a-g). Il successivo comma 3 dello stesso art. 8
comma prevede che: "AI DIRIGENTI dell'amministrazione e degli enti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano le amministrazioni verso
l'esterno, nonché  finanziaria, tecnica e amministrativa, ivi compresi i
procedimenti gestori di cui al capo II e all'art. 61 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11, mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi
sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati".
Dunque nella fattispecie in esame, in base al quadro normativo complessivo, la competenza per l'
indizione del Bando, nonchè di definizione dei correlati criteri, spettava al Dirigente competente in
materia e non all'Assessore al personale e alla GR.
In applicazione delle norme (nazionali e regionali) che hanno sancito, come principio generale e
fondamentale (per ogni Amministrazione) , la netta separazione fra organo politico ed organo di
gestione. Né si pone una problematica di costituzionalità dell'art. 54 2° comma della LR 31/1998 in
quanto altra norma, di pari grado, è successivamente intervenuta, nel 2000, per arricchire (ed
interpretare) la LR 31/1998. Confluendo nell' art. 8 comma 5 , che ha chiarito , in modo
inequivocabile, che "le disposizioni di legge… PREVIGENTI, che attribuiscono alla giunta e ai
suoi componenti…la competenza all'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti
amministrativi di cui al comma 3°… DEVONO INTENDERSI nel senso che la competenza è
attribuita ai dirigenti". Quindi è stato lo stesso legislatore regionale sardo che è intervenuto, in
proprio, in considerazione del nuovo panorama di riforma istituzionale nazionale, ad "emendare" le
norme pregresse (come è questo il caso, trattandosi di legge regionale del 1998) che attribuivano
all'organo politico competenze dirigenziali. In definitiva, con la citata L.R. n°6 del 2000, la

Regione Sardegna si è adeguata applicando il principio di "riforma economico sociale" della
separazione tra "politica " e "gestione", introducendo, anche all'interno della Regione, la regola
generale secondo la quale gli atti di gestione rientrano nella competenza esclusiva dei dirigenti. Si
richiama, per trattazione di materia omogenea, la significativa pronuncia del T.A.R. Reggio
Calabria sez. I 18 luglio 2012 n. 499 che ha affermato che "le previsioni legislative (art. 51 commi 2
e 3, l. n. 142 del 1990, nel testo riformato dalla l. n. 127 del 1997; art. 107, Tuel) che sanciscono
una responsabilità del personale dirigente estesa
sull'intera procedura di concorso (con la conseguente esclusione di ogni interferenza dell'organo
politico nell'esercizio dei relativi compiti di amministrazione attiva) acquistano un proprio senso
logico solo a condizione di assegnare alla dirigenza la gestione unitaria di tutto il conferente,
complesso procedimento, DALL'APPROVAZIONE DEL BANDO fino alla stipula del contratto
finale con i vincitori. Ne discende, anche in presenza di una contraria norma regolamentare che va
in parte qua disapplicata, l'incompetenza dell'organo "politico" alla nomina della commissione di
concorso, sussistendo al riguardo una competenza esclusiva e monopolistica del dirigente o
responsabile del servizio". ** B)CENSURE formulate sub 2)-3)-4). Con l'annullamento del bando e
degli atti presupposti viene meno la possibilità di scrutinare anche i vizi che sono stati, in ordine
successivo , sviluppati, per improcedibilità. Le censure avrebbero potuto essere esaminate solo
qualora fosse stata ritenuta infondata la prima censura. E' diverso il caso portato all'attenzione di
questo Tribunale con altro ricorso (957/2017), introitato nella stessa Camera di consiglio per la
decisione nel merito (senza udienza pubblica, in forma semplificata). In quel contenzioso, infatti,
non è stata sollevata la censura di incompetenza (Assessore in luogo di Dirigente per l'emanazione
del bando); con la conseguente necessità per il Collegio di esaminare, in quella fattispecie, tutti i
motivi dedotti (sia avverso la ritenuta insufficiente mobilità; solo in quel caso rilevante, sia) contro
la tipologia e strutturazione del concorso. In questa causa, invece, con l'accoglimento del primo
motivo, prioritario, per incompetenza dell'assessore/GR all'indizione del
bando e atti prodromici, il disposto annullamento dei provvedimenti determina, in via
consequenziale, l'improcedibilità delle successive censure di ricorso proposte avverso la
"strutturazione" del bando (e formulati sub nn. 2, 3 e 4). Il Collegio, infatti, in questa fase, non può
entrare nel merito delle decisioni assunte con l' atto annullato, da organo incompetente, in
considerazione del fatto che l'ambito decisionale (futuro) spetta integralmente e solamente al
soggetto effettivamente titolare del potere di gestione (pena l'illegittima sostituzione in poteri non
ancora esercitati). Non avendo il Dirigente potuto esercitare le proprie competenze in materia di
modalità selettive, con l'adozione di atti generali finalizzati allo svolgimento della procedura

concorsuale, con assunzione dei soggetti migliori, il Collegio non può esprimersi in riferimento alla
legittimità del contenuto di provvedimenti annullati assunti da soggetto incompetente . Si
determina, per effetto dell'annullamento, un nuovo spazio d'azione, da parte dell'autorità che
detiene la sfera di competenza, nel valutare criteri, modalità e tipologie di assunzione (criteri e
bando). L' art. 34 2 ° comma del cpa. prevede, infatti, che "in nessun caso il giudice può
pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati" . Tale norma processuale
impedisce il sindacato, da parte del Giudice, in un ambito, attualmente, non ancora coperto da
decisioni. Dunque non può essere riconosciuto sussistere , allo stato, l'interesse ad ottenere
valutazioni giudiziarie in ordine alle modalità di espletamento di una selezione che dovrà essere
nuovamente espletata, tramite redazione di atti dirigenziali.
Trattasi di poteri "futuri" rispetto ai quali nessuna rilevanza può avere il contenuto di pregressi atti
assessorili e di Giunta assunti in materia (censurati) ed annullati dal giudice per ragioni prioritarie di
incompetenza. In considerazione della pronuncia in questa sede assunta l' unica autorità titolata a
decidere come articolare sia i criteri che la selezione è il Dirigente competente in materia di
personale. Con, evidentemente, i soli limiti e vincoli, che possono eventualmente scaturire,
trattandosi di atti generali, da altra decisione che ha colpito (nel merito e nella sostanza) il
medesimo bando/criteri , e che, in assenza in quel caso della problematica prioritaria dell'
incompetenza (non essendo stata, in quel diverso contesto, formulata la censura), esplicano effetti
anche oltre le parti ricorrenti. In conclusione il ricorso va accolto per il primo motivo, con
conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati. Mentre va dichiarato improcedibile in
relazione alle successive censure formulate (2-3-4). Alla soccombenza consegue la condanna al
pagamento delle spese di giudizio che vengono quantificate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
-lo accoglie , con annullamento degli atti impugnati (censura 1);
-lo dichiara improcedibile per le censure proposte sub 2, 3 e 4.
Condanna la Regione al pagamento , in favore della ricorrente, di euro 2.500 per spese di giudizio,
oltre oneri accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2018 con l'intervento dei
magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore
Tito Aru, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Grazia Flaim Francesco Scano
IL SEGRETARIO
Rispondi

Da: maryxsempre 16/07/2023 18:16:59
Esatto, ma non quella che è stata annullata con DGR DEL 13/07…che quindi era in vigore ne poteva certamente essere "disapplicata" …
Rispondi

Da: Precisu16/07/2023 18:29:35
DELIBERAZIONE N. 24/10 DEL 13.07.2023
â€"â€"â€"â€"â€"
Oggetto: Annullamento della deliberazione della Giunta regionale n. 41/13 del 8.7.2009,
recante "Criteri per lo svolgimento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica
dirigenziale ai sensi dell'art. 32, comma 8 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.
Sostituzione deliberazioni Giunta regionale n. 15/15 del 13.4.2006 e n. 11/25 del
19.2.2008. Nuovo testo coordinato".
L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione rammenta che, con la
sentenza n. 77/2018, il TAR Sardegna ha disposto l'annullamento della deliberazione della Giunta
regionale n. 37/16 del 1 agosto 2017, con la quale era stato approvato il nuovo testo dei criteri e
delle modalità di svolgimento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale, stabilendo
il principio della netta scissione fra indirizzo politico e gestione amministrativa, principio, peraltro,
contenuto nell'art. 8 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, così come modificato dall'art. 2
della legge regionale 14 giugno 2000, n. 6.
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Da: maryxsempre 16/07/2023 18:30:51
E quindi?
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Da: maryxsempre 16/07/2023 18:33:55
Quando è stato pubblicato il bando di questo concorso la DGR N 41/13 del 2009 era valida ed efficace.
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Da: Bombastic16/07/2023 19:30:52
Nel bando non dice che non si pubblicano i quiz in deroga alla delibera  per cui dove sarebbe la violazione di legge?  Il bando non dice nulla. 
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Da: fille 16/07/2023 19:40:23
Il bando non dice nulla però se era in vigore una delibera che diceva che dovevano essere pubblicati, si è generata una legittima aspettativa alla pubblicazione. Pero ancora peggio secondo me se cosi si prevede una prova psicologica non scritta nel bando o di inglese. Ad ogni modo se il caldo è eccessivo la prova non si può fare se manca aria condizionata. E non so come fanno a trovare altri locali per mercoledi. Condizionati
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Da: Salvador Mundi16/07/2023 19:52:06
Io mi aspetto per domani una ordinanza di Solinas che sospende TUTTI (così non si può dire che solo questo è rinviato) i concorsi (regionali, provinciali, comunali, etc.) sino al 15 settembre per caldo, prezzi e disponibilità posti in nave/aereo. Fatti salve eventuali prove in sedi sarde di concorsi banditi da enti sovraregionali
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Da: Salvador Mundi16/07/2023 19:52:17
Io mi aspetto per domani una ordinanza di Solinas che sospende TUTTI (così non si può dire che solo questo è rinviato) i concorsi (regionali, provinciali, comunali, etc.) sino al 15 settembre per caldo, prezzi e disponibilità posti in nave/aereo. Fatti salve eventuali prove in sedi sarde di concorsi banditi da enti sovraregionali
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Da: Insider16/07/2023 19:56:48
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid05rQJYgZxyShVV4y3XQiHAA994gUyRNYKcpuardMZKCmhUtJEcEn5yfV43LH4UrBml&id=1741594436
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Da: Asian00 16/07/2023 20:10:54
https://www.google.com/amp/s/w6ww.rainews.it/amp/tgr/sardegna/articoli/2023/07/concorso-per-40-dirigenti-regionali-i-sindacati-chiedono-la-sospensione--7a3fd346-9b66-4db9-8cb8-c8aa5aef43da.html
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Da: Lucette verdi 1  2  - 16/07/2023 20:25:15
Ma come si fanno i concorsi di prefettura, magistratura etc, si possono fare anche quelli della regione. Poi nessuno vi obbliga, vi paga per andare.
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Da: Lunetta 12316/07/2023 20:31:05
Sicuramente. Tutti i concorsi si possono fare. Basta farli bene.
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Da: Estef0505 16/07/2023 20:46:39
@Sardu: dove hai trovato il testo della nota dei sindacati riguardo la richiesta di annullamento?
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