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Preparazione concorso Tar 2022 53 posti
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Da: Barclay 1  - 01/03/2023 10:43:16
Si questo è il pensiero che segue anche Bianca. Tuttavia il tema - mia opinione personale e privata - credo andasse impostato su elementi meno teoretici e più cogenti anche in relazione alle ultime pronunce di cassazione che invece, la tutela, subisce il maggior interesse espresso da volontà e accordo, allorquando attraverso i due elementi vi si assume il rischio che è fondamentale al perfezioinamento del negozio giuridico.
Ed inoltre citando anche la giurisprudenza comunitaria l'assunzione del rischio comporta una diminutio della tutela in quanto la tutela è di per sé garantita dalla forma del contratto che è stabilita dalla legge, ma non può condizionare oltre modo il negozio (della serie se non c'è X allora non c'è Y) in quanto non può essere applicabile un sillogismo sine qua non quando è l'interesse privato delle parti a guidare la formazione del contratto, e per il perfezionamento di esso è sempre necessartio che l'interesse generi volontà e accordo da un lato e assunzione di responsabilità e comprensione del rischio dall'altro.
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Da: Vale 2  - 01/03/2023 11:07:55
Io non l'ho potuto fare quest'anno il concorso , per problemi di salute . Qualora fossi potuta andare a sostenerlo questa traccia l'avrei svolta partendo ovviamente dall'autonomia privata , poi avrei distinto i contratti tipici e atipici è inserito il giudizio di meritevolezza anche alla luce della nuova concezione di causa concreta . Poi mi sarei soffermata sulle varie fattispecie problematiche in tal senso individuate dalla giurisprudenza.  Sarebbe stato troppo semplice come svolgimento ?
Rispondi

Da: Barclay 1  1  - 01/03/2023 11:24:19
Per me no, dipende da come lo imposti a livello di contenuto. Su meritevolezza e causa concreta cosa intendi?
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Da: francolex  1  - 01/03/2023 12:42:09
cosa è uscito oggi?
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Da: Vivenda 1  - 01/03/2023 13:01:58
sapete a che ora hanno dettato la traccia di oggi?
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Da: Vale01/03/2023 13:48:53
Con la causa concreta si pone il problema se il vaglio di meritevolezza abbia ad oggetto anche i contratti tipici
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Da: BBC01/03/2023 14:16:20
Continuo a non capire.
La causa in concreto riguarda tutti gli assetti di interessi che i contraenti materialmente perseguono e che reciprocamente si convengono con volontà.
Il contratto è tipico se strutturato attraverso uno schema prefissato dall'ordinamento.
La nozione di causa tipica è da intendersi superata ogniqualvolta la causa del contratto sia già astrattamente determinata o comunque desumibile in maniera palmare e dunque questo riguarda de plano tutti i contratti cd. tipici.
Quindi dove starebbe il problema se il vaglio di meritevolezza attraverso la causa c. possa avere ad oggetto ques'ultimo tipo di contratto?
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Da: LudWigh01/03/2023 14:17:31
non ho capito neanche io il discorso di Vale.................
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Da: Novità concorso01/03/2023 14:24:01
Traccia di oggi? Orario dettatura? Qualche partecipante in meno rispetto al primo giorno?
Grazie
Rispondi

Da: Novità concorso01/03/2023 14:26:54
Traccia di oggi? Orario dettatura? Qualche partecipante in meno rispetto al primo giorno?
Grazie
Rispondi

Da: mirtillamalcontenta  1  - 01/03/2023 14:44:24
la nozione di causa tipica quale elemento del contratto è risultata insoddisfacente. Se il contratto ha la causa già astrattamente determinata non è più spiegabile come ad es. una vendita possa avere una causa illecita. La causa tipica rimane estranea ai contratti innominati.
Rispondi

Da: mirtillamalcontenta  1  - 01/03/2023 14:46:55
lla base di questa innovativa posizione della Giurisprudenza di legittimità, vi è certamente l'adesione all'orientamento della cosiddetta 'Teorica della causa concreta' "giurisprudenzialmente inaugurata" dall'emblematica sentenza della Cassaziione n. 10490 del 2006, che ha ammesso la possibilità di nullità di contratto tipico per mancanza di causa concreta. Proprio nella sentenza testé citata, proponendo un'attenta disamina dell'istituto della causa, gli Eremellini sono giunti ad offrire una nuova definizione della "causa" intesa come "lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato (Suprema Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, sentenza del 08 maggio 2006 n. 10490).

A riprendere il concetto di causa concreta sarà un ulteriore sentenza della Cassazione, pronunciatasi in merito alla responsabilità da vacanza rovinata. La "finalità turistica" (o "scopo di piacere")" - hanno stabilito, pochi anni or sono, i Giudici della Cassazione -  "non è un motivo irrilevante ma si sostanzia nell'interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta e determinando, perciò, l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero" (Suprema Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, sentenza  del 24 luglio 2007 n. 16315).
Rispondi

Da: mirtillamalcontenta  1  - 01/03/2023 14:49:19
Le più recenti pronunce della Giurisprudenza di legittimità in tema di definizione della causa del contratto hanno evidenziato un progressivo abbandono della  tradizionale "teorica della funzione economico sociale del contratto" verso una interpretazione maggiormente soggettiva della causa, intesa come "funzione economico individuale" del negozio, con rilevanti riflessi anche sul piano pratico, per esempio nell' ammettere la validità del cosiddetto "contratto preliminare di preliminare".
Rispondi

Da: mirtillamalcontenta  1  - 01/03/2023 14:53:06
Con sentenza, pronunciata, a Sezioni Unite, lla Suprema Corte di Cassazione e intervenuta a dirimere l'annosa questione della validità del cosiddetto 'contratto preliminare di preliminare', ha offerto notevoli e importanti spunti anche in tema di causa del contratto. "Sono molti i casi in cui" - hanno chiosato gli Ermellini -  "la Corte, dichiaratamente o meno, ha lasciato da parte la teorica della funzione economico sociale del contratto e si è impegnata nell'analisi dell'interesse concretamente perseguito dalle parti nel caso di specie, cioè della ragione pratica dell'affare".(Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 4628 del 6 marzo 2015).
Rispondi

Da: la moglie a casa01/03/2023 15:15:54
Scusate, ancora nessuna notizia su traccia di oggi e orario dettatura?Grazie
Rispondi

Da: NicolaMI01/03/2023 15:20:01
Scusate, in questo concorso non è previsto un limite di consegne come per ordinaria, giusto?
Rispondi

Da: Cri01/03/2023 15:22:42
Giusto
Rispondi

Da: CaryGrant  1  1  - 01/03/2023 15:24:12
I limiti amministrativi alla libertà di circolazione.
Dettatura ore 9,50
Il Presidente Caruso è molto pragmatico...ci piace molto. Finora organizzazione esemplare, zero intoppi.
Rispondi

Da: CaryGrant  1  1  - 01/03/2023 15:27:15
Mirtilla, quando sei seduto al banco non ricordi neanche come ti chiami...credimi.
So che mi comprendi. Ieri penso di non essere andato male ma molte cose non le ho più ricordate.. mi sto ancora mangiando le mani.
Rispondi

Da: Per CaryGrant01/03/2023 15:28:19
Grazie mille.
Non è una bella traccia .. le altre non estratte?
Rispondi

Da: CaryGrant 01/03/2023 15:32:38
Non le ricordo più! Sono fuso ma sicuramente qualche collega ti potrò dire qualcosa in merito. Vado a ripassare (si fa per dire..) la sentenza...domani è tosta.
Rispondi

Da: Barclay 1  - 01/03/2023 15:32:53
@BBC condivido in pieno e anche io faccio fatica a comprendere cosa intendesse l'utente di prima.

@mirtilla Quella definizione è corretta, infatti è la stessa che salta fuori su google se cerchi il tema. Ma tutta la giurisprudenza da te citata è ormai ampiamente superata da diverse pronunce che hanno ampliato notevolmente i criteri di "autonomia negoziale e tutela" ed hanno, inoltre, fornito ulteriori margini di manovra anche in campi ove, probabilmente, era doveroso richiamare la giurisprudenza amministrativa. Contratti atipici ma anche forme ibride di negoziazione contrattuale (su tutte PPP e appalti).
Il nesso causale tra negozio e tutela di fatto non esiste più; c'è ormai la consolidata interpretazione che è l'interesse privato delle parti a guidare la formazione del contratto, e per il perfezionamento di esso è sempre necessartio che l'interesse generi volontà e accordo da un lato e assunzione di responsabilità e comprensione del rischio dall'altro. L'unica concezione di tutela "blindata" ammissibile oggi è ravvisabile solo allorquando le parti non abbiano "la parità delle armi" all'interno della creazione del contratto o del suo perfezionamento (è il caso dei contratti tra pubblico e privato, di quelli soggetti alla disciplina del consumatore, quelli bancari e finanziari o quelli di concessione), ed in questo caso la tutela che è preminente non è sinonimo di sillogismo applicativo, come scriveva un utente stamattina, ma solo espressione dell'interesse generale che produce quel contratto in quanto "particolare nella natura e negli effetti conseguenti alla sua nascita".
Rispondi

Da: la moglie a casa01/03/2023 15:49:22
grazie
Rispondi

Da: Ducaconte Baladam01/03/2023 16:38:37
@Barclay

Perdona l'ignoranza, cosa significa "nesso causale tra negozio e tutela"?
Rispondi

Da: Barclay 1  - 01/03/2023 16:51:30
Quello che ho detto, il rapporto di causalità materiale tra le due cose.
Rispondi

Da: Camilla Camy 1  - 01/03/2023 16:53:52
Ciao Barclay! Bellissima ricostruzione, in effetti ho ricostruito similmente ieri il tema partendo proprio dal binomio tutela/giuridicità del contratto.

CaryGrant anche a me sta piacendo la postura del presidente e, anche oggi, non ho nottato chissà quali abbandoni. Almeno io
Rispondi

Da: CaryGrant 01/03/2023 17:06:48
Gli abbiamo anche dato un soprannome: nostromo. Se mai lo sapesse :-)
Rispondi

Da: Ducaconte Baladam01/03/2023 17:12:40
@barcley
Rapporto di causalita' materiale tra negozio e tutela?
Mi daresti qualche indicazione bibliografica o giurisprudenziale su questa causalità materiale ?

Io ero in effetti rimasto alla nozione di giuridicita' del vincolo a seguito di valutazione di meritevolezza cui conseguita la possibilità di approntare le forme di tutela previste dall'ordinamento  ma non avevo mai sentito applicare il canone della causalita' materiale tra negozio e tutela dello stesso.
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Da: PincoPallo10 01/03/2023 17:12:45
Secondo era questa la risposta
https://iusmanagement.org/2023/03/01/le-sezioni-unite-definiscono-i-criteri-di-meritevolezza-dei-contratti/
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Da: CaryGrant  1  1  - 01/03/2023 17:21:15
Pur non conoscendo l'ultissima delle sezioni unite di pochi giorni fa il ragionamento mi ha portato, con esempi,  a quelle conclusioni. Chissà chissà vedremo..
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