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UNIVERSITA' DI SALERNO

Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca - Nuova serie (XXII ciclo)

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.70 del 15/9/2006
Ente:UNIVERSITA' DI SALERNO
Località:Salerno  (SA)
Codice atto:06E06142
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:16/10/2006

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visti gli articoli 22 e 41 dello statuto dell'Universita' degli
studi di Salerno, emanato con decreto rettorale 2 ottobre 1996,
n. 4649, e pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - del 15 ottobre 1996, n. 242,
modificato con decreto rettorale 12 dicembre 1997, n. 5353,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - 23 dicembre 1997, n. 298, con decreto rettorale 30 ottobre
2000, n. 5089, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - dell'8 novembre 2000, n. 261, e con
decreto rettorale 4 marzo 2003, n. 922, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale del 3 aprile
2003, n. 78;
Visto l'art. 12 del regolamento didattico di Ateneo, emanato con
decreto rettorale 14 settembre 2001, n. 4864, modificato ed integrato
con decreto rettorale 13 maggio 2002, n. 2118;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che demanda
alle universita' il compito di disciplinare, con proprio regolamento,
l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di
conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo
programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la
frequenza ai corsi, le modalita' di conferimento e l'importo delle
borse di studio, nonche' la stipula, a tal fine, di convenzioni con
soggetti pubblici e privati;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998,
n. 315;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, con il
quale e' stato emanato il regolamento ministeriale in materia di
dottorato di ricerca, che determina i criteri generali ed i requisiti
di idoneita' delle sedi, conferendo agli atenei il compito di
istituire con decreto rettorale i corsi previa valutazione dei
requisiti di idoneita' delle sedi, di determinare gli obiettivi
formativi e i programmi di studio, di disciplinare le modalita' di
accesso, la durata dei corsi, le borse di studio e i contributi per
l'accesso e la frequenza;
Visto l'art. 2 del decreto interministeriale 19 aprile 1990 che
fissa il limite del reddito personale complessivo loro per la
fruizione delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989,
n. 398;
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1998, registrato alla
Corte dei conti in data 19 ottobre 1998, registro n. 1, foglio
n. 171;
Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1998, registrato alla
Corte dei conti in data 10 febbraio 1999, registro n. 1, foglio
n. 10;
Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione,
nella seduta del 15 febbraio 2001, ha commisurato il limite
reddituale lordo necessario per la fruizione della borsa di studio
all'ammontare della stessa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 26 luglio 2001, n. 172;
Visto il decreto rettorale 30 dicembre 2002, n. 5950, modificato
ed integrato con decreti rettorali 7 aprile 2004, n. 1570, e 3 maggio
2005, repertorio n. 1055, prot. n. 21919, con il quale e' stato
emanato, in attuazione delle disposizioni normative contenute
nell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e nel decreto
ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, il regolamento di Ateneo in
materia di dottorato di ricerca;
Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione,
nella seduta del 19 giugno 2003, ha determinato l'importo del
contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo;
Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione,
nella seduta del 20 novembre 2003, ha determinato l'importo del
contributo per la partecipazione ai concorsi pubblici per
l'ammissione a corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa
presso l'Ateneo;
Considerate le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di
Salerno avanzate dalle strutture dipartimentali;
Acquisito il parere espresso dal nucleo di valutazione, nella
seduta del 27 giugno 2006, in ordine alla verifica dei requisiti di
idoneita' delle strutture dipartimentali proponenti;
Viste le delibere con le quali il senato accademico ed il
consiglio di amministrazione, rispettivamente nelle sedute del
4 luglio 2006 e del 6 luglio 2006, hanno dato mandato al magnifico
rettore in ordine alla nomina di una commissione mista S.A./CdA, con
il compito di provvedere alla valutazione delle proposte di
istituzione avanzate dalle strutture dipartimentali e di procedere
alla ripartizione delle borse di studio;
Visto il decreto rettorale 17 luglio 2006, repertorio n. 2174,
protocollo n. 34485, con il quale e' stata nominata la predetta
commissione mista S.A./CdA;
Acquisito il verbale dei lavori della commissione mista S.A./CdA;
Vista la delibera con la quale il senato accademico, nella seduta
del 25 luglio 2006, ha approvato l'istituzione dell'VIII Ciclo -
Nuova Serie (XXII Ciclo) dei corsi di dottorati di ricerca, con sede
amministrativa presso l'Universita' degli studi di Salerno;
Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione,
nella seduta del 27 luglio 2006, ha determinato le risorse
economico-finanziarie da destinare ai predetti corsi, l'importo delle
borse di studio e dei contributi per l'accesso e la frequenza;
Attesa la necessita' e l'urgenza di procedere all'emanazione del
bando di concorso,
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione
 
E' istituito l'VIII Ciclo - Nuova Serie (XXII Ciclo) dei corsi di
dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita'
degli studi di Salerno.
Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca di seguito elencati (per ciascun
dottorato sono indicati: la durata del corso, il coordinatore, i
posti messi a concorso e il numero delle borse di studio, le sedi
consorziate):
 
----> Vedere Elenco da pag. 78 a pag. 79 della G.U. <----
 
I posti previsti potranno essere aumentati a seguito di eventuali
cofinanziamenti provenienti dall'Unione europea, da enti pubblici di
ricerca o da qualificate strutture produttive private.
Eventuali borse di studio aggiuntive finanziate con fondi
dell'internazionalizzazione potranno essere assegnate in via
esclusiva a studenti stranieri, a mezzo apposito provvedimento e
sulla base dei criteri formulati dal senato accademico.

                               Art. 2.
 
Disposizioni generali
 
Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 30 novembre 1989,
n. 398 «le borse di studio universitarie non possono essere cumulate
con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che
con quelle assegnate da istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei borsisti.
Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio non puo' usufruirne
una seconda volta allo stesso titolo.
Alle borse di studio universitarie si applicano le agevolazioni
fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476».
Ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382 «le borse di studio comunque utilizzate non
danno luogo a trattamenti previdenziali ne' a valutazioni ai fini di
carriere giuridiche ed economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai
fini previdenziali».
Ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come
modificato dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 «il pubblico dipendente ammesso a corsi di dottorato di
ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di
studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce
della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il
periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione
di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso
di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio,
o di rinunzia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessa
per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti».
Ai sensi dell'art. 4, u.c., della legge 3 luglio 1998, n. 210 «i
dottorandi possono esercitare una limitata attivita' didattica
sussidiaria o integrativa, che non deve in ogni caso compromettere
l'attivita' di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica
e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato, e non da'
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita».

                               Art. 3.
 
Requisiti per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'ammissione
a corsi di dottorato di ricerca
 
Ai concorsi di ammissione possono partecipare, senza limitazioni
di eta' e di cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di
laurea, conseguito secondo l'ordinamento previgente il decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, o di laurea specialistica,
ovvero di analogo titolo accademico conseguito all'estero,
preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche
nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
I cittadini comunitari, extracomunitari ed italiani in possesso
di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato
equipollente ad una laurea italiana dovranno, ai soli fini
dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca, richiedere
l'equipollenza nella domanda di ammissione al concorso.
A tal fine, la domanda dovra' essere corredata dei documenti
utili a consentire al collegio dei docenti di pronunciarsi sulla
richiesta di equipollenza.
I predetti documenti dovranno essere tradotti e legalizzati dalle
autorita' competenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di
ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane.
Potranno, altresi', partecipare ai concorsi anche coloro i quali
conseguiranno il diploma di laurea di cui al comma 1 entro e non
oltre la data fissata per la prova scritta dell'esame di ammissione.
In tal caso l'ammissione al concorso verra' disposta «con riserva» e
il candidato sara' tenuto a presentare ovvero a spedire, a pena di
decadenza, entro e non oltre quindici giorni dalla scadenza del
predetto termine, la dichiarazione sostitutiva di certificazione,
resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il conseguimento del
diploma di laurea.

                               Art. 4.
 
Termine di presentazione delle domande di ammissione
 
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice avvalendosi
della modulistica predisposta dall'amministrazione universitaria e
reperibile nel sito Internet dell'Ateneo alla voce:
http://www.unisa.it/Organizzazione-Ateneo/Uffici/Formazione-Post-Laur
ea/dottorati
di ricerca/modulistica.asp dovranno essere indirizzate
al magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Salerno - area
III «didattica e ricerca», via Ponte don Melillo - 84084 Fisciano
(Salerno). Esse dovranno essere consegnate personalmente ovvero
trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora il termine per la presentazione delle domande di
ammissione coincida con un giorno festivo, esso e' prorogato di
diritto al primo giorno feriale utile.
In caso di consegna a mano, le domande dovranno essere presentate
personalmente dai candidati entro il termine indicato presso gli
uffici competenti della predetta area. La consegna dovra' essere
effettuata nella fascia oraria compresa tra le ore 9 e le ore 12.
In caso di invio a mezzo posta, si considerano prodotte in tempo
utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il predetto termine. A tal fine, fara' fede il
timbro dell'ufficio postale accettante.

                               Art. 5.
 
Requisiti per l'ammissione al concorso e dichiarazioni da formulare
nella domanda
 
Per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca si richiedono:
a) il possesso della cittadinanza;
b) l'elettorato attivo;
c) il possesso del diploma di laurea o di analogo titolo
accademico conseguito all'estero.
Tutti i requisiti, fatta eccezione per il caso di cui all'art. 3,
comma 5, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento
dei predetti requisiti.
Nella domanda il candidato dovra' dichiarare, a pena di
esclusione e sotto la propria responsabilita':
a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) l'esatta denominazione del concorso al quale intende
partecipare;
d) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione
dell'istituzione universitaria che lo ha rilasciato e dell'anno
accademico in cui e' stato conseguito;
e) la propria cittadinanza;
f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero il
motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego;
i) l'eventuale titolarita' di assegni per la collaborazione ad
attivita' di ricerca ex art. 51, comma 6, legge 27 dicembre 1997,
n. 449, con l'indicazione dell'istituzione universitaria che lo ha
conferito, del titolo del progetto, del responsabile del progetto e
della durata dello stesso;
j) le lingue straniere conosciute;
k) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato di ricerca secondo le modalita' che saranno fissate dal
collegio dei docenti.
Il candidato e' altresi' tenuto a indicare il recapito presso il
quale egli desidera che vengano effettuate eventuali comunicazioni
relative al concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le
variazioni che dovessero intervenire successivamente.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
in caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione ovvero da mancata o tardiva comunicazione della
variazione del recapito, nonche' da disguidi postali o telegrafici o
da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscrizione della domanda per la
partecipazione al concorso non e' soggetta ad autenticazione.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori
di handicap sono tenuti, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli
eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
La domanda deve essere redatta nel rispetto dello schema allegato
al presente bando e deve contenere, a pena di inammissibilita', tutte
le dichiarazioni suindicate.
Alla domanda dovra' essere allegata, a pena di esclusione dal
concorso, la ricevuta del versamento relativo al contributo per la
partecipazione a concorsi pubblici per l'ammissione a corsi di
dottorato di ricerca, per un importo di Euro 15,00, da effettuarsi
esclusivamente presso gli sportelli dell'Istituto San Paolo/Banco di
Napoli s.p.a., avvalendosi della modulistica predisposta
dall'amministrazione universitaria e reperibile nel sito internet di
Ateneo alla voce:
http://www.unisa.it/Organizzazione-Ateneo/Uffici/Formazione-Post-Laur
ea/dottorati
di ricerca Al riguardo, si precisa che la predetta somma
deve essere corrisposta per ciascuna istanza di partecipazione
presentata.
L'esclusione dal concorso puo' essere disposta in qualsiasi
momento, per difetto dei requisiti di ammissione, per domanda priva
di firma del candidato o per domanda presentata o spedita oltre il
termine stabilito o priva della esatta denominazione del concorso,
con provvedimento motivato del rettore.

                               Art. 6.
 
Prove di esame
 
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio.
Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca e la discreta conoscenza di
almeno una lingua straniera.
Le prove d'esame si svolgeranno, per ciascun corso, secondo il
seguente calendario:
 
----> Vedere Elenco da pag. 82 a pag. 83 della G.U. <----
 
La comunicazione della data e della sede della prova scritta ha
valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge.
Ai candidati ammessi a sostenere il colloquio sara' data
comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno venti giorni prima di quello fissato per
l'espletamento della prova ovvero, nella ipotesi di rinunzia scritta
ai termini di preavviso, con apposita comunicazione da parte della
commissione giudicatrice notificata, a mezzo di raccomandata a mano,
a tutti i candidati presenti alla prova scritta.
Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno esibire uno
dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validita':
a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma
del candidato;
b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e'
pubblico dipendente;
c) tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente di guida
o carta d'identita'.

                               Art. 7.
 
Commissioni giudicatrici, valutazione delle prove e graduatorie di
merito
 
Le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per
l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate con
decreto del rettore e sono composte da tre membri scelti tra
professori e ricercatori universitari di ruolo.
Ad essi possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche
stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche
e private di ricerca.
Ogni commissione dispone, per la valutazione di ciascun
candidato, di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Relativamente al colloquio, la commissione giudicatrice, alla
fine di ogni seduta, forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti riportati da ciascuno di essi.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso, il medesimo giorno, nell'albo del
dipartimento presso il quale si e' svolta la prova.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
In caso di parita' di voti, la preferenza tra i candidati viene
determinata con riferimento alla loro situazione economica, nel
rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 9 aprile 2001.

                               Art. 8.
 
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
 
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine stabilito
nella graduatoria finale di merito, sino alla concorrenza del numero
dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato di ricerca.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie finali di
merito, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di
dottorato di ricerca.
L'ammissione e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca,
senza borsa di studio, e' compatibile, previa autorizzazione del
collegio dei docenti, con i rapporti di impiego, sia pubblico che
privato, e con lo svolgimento di attivita' libero professionali.
I titolari di assegno per la collaborazione ad attivita' di
ricerca possono partecipare a corsi di dottorato di ricerca, anche in
sovrannumero rispetto al numero di posti messi a concorso, e fermo
restando il superamento delle relative prove di ammissione.
I cittadini stranieri che abbiano superato le prove d'esame sono
ammessi al corso di dottorato di ricerca, in sovrannumero e senza
borsa di studio, nel limite della meta' dei posti messi a concorso
con arrotondamento all'unita' per eccesso.

                               Art. 9.
 
Iscrizione ai corsi di dottorato
 
I candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria
finale di merito devono presentare personalmente o far pervenire
all'amministrazione universitaria, a pena di decadenza, entro il
termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno
successivo a quello della ricezione dell'invito, avvalendosi della
modulistica reperibile nel sito Internet dell'Ateneo alla voce:
http://www.unisa.it/Organizzazione-Ateneo/Uffici/Formazione-Post-Laur
ea/dottorati
di ricerca/modulistica.asp i seguenti documenti:
1) fotocopia del documento di riconoscimento debitamente
sottoscritta;
2) n. 2 fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5),
firmate a tergo;
3) ricevuta del versamento della tassa regionale per il diritto
allo studio universitario anno accademico 2005/2006, pari ad
Euro 62,00, da effettuarsi esclusivamente presso gli sportelli
dell'Istituto San Paolo/Banco di Napoli s.p.a., avvalendosi della
modulistica predisposta dall'amministrazione universitaria e
reperibile nel sito internet di Ateneo alla voce:
http://www.unisa.it/didattica/tasse/Genera Moduli/selezione.php;
4) ricevuta del versamento della prima rata del contributo per
l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, pari a
Euro 789,62, da effettuarsi esclusivamente presso gli sportelli
dell'Istituto San Paolo/Banco di Napoli s.p.a., avvalendosi della
modulistica predisposta dall'Amministrazione Universitaria e
reperibile nel sito internet di Ateneo alla voce:
http://www.unisa.it/didattica/tasse/Genera Moduli/selezione.php;
5) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, che attesti il possesso dei seguenti fatti, stati e
qualita' personali:
cittadinanza;
diploma di laurea o titolo accademico conseguito all'estero,
con la relativa votazione;
6) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, che attesti:
a) il non essere iscritto/a e l'impegno a non iscriversi,
contestualmente, ad altro corso di dottorato di ricerca;
b) il non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione
e, in caso affermativo, l'impegno a sospenderne la frequenza prima
dell'inizio del corso di dottorato di ricerca;
c) l'impegno, qualora intenda intraprendere attivita'
esterne, anche occasionali e di breve durata, a darne previa
comunicazione all'amministrazione universitaria e a non iniziare le
predette attivita' senza aver prima acquisito la prescritta
autorizzazione del collegio dei docenti.
Coloro che risultino vincitori della borsa di studio ed
intendano fruirne sono tenuti, altresi', a dichiarare:
di non avere gia' usufruito in precedenza (anche per un solo
anno) di altre borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;
di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio con altre
borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando;
di impegnarsi a non fruire, per tutta la durata della borsa
di studio, di un reddito personale complessivo annuo lordo superore
ad Euro 10.561,54.
Ai fini della determinazione del reddito, concorrono i redditi di
origine patrimoniale nonche' gli emolumenti di qualsiasi altra natura
aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura
occasionale o derivanti dallo svolgimento del servizio militare di
leva o del servizio civile sostitutivo.
I titolari di borsa di studio sono esonerati dal versamento
previsto dal comma 1, punto n. 4.
I cittadini stranieri, sono tenuti, infine, a presentare
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
che attesti:
a) il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza;
b) il possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) una adeguata conoscenza della lingua italiana.
Coloro che non avranno provveduto a trasmettere la prescritta
documentazione entro il summenzionato termine saranno considerati
rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci
saranno dichiarati decaduti.
I posti resisi vacanti saranno assegnati ad altri candidati
utilmente collocati nella graduatoria finale di merito.
In caso di rinunzia o decadenza degli aventi diritto alla borsa
di studio, l'amministrazione universitaria provvedera' a restituire a
coloro che subentrano la prima rata del contributo per l'accesso e la
frequenza eventualmente gia' versata.

                              Art. 10.
 
Borse di studio
 
Le borse di studio vengono assegnate agli aventi diritto secondo
l'ordine definito nelle rispettive graduatorie finali di merito.
A parita' di merito la preferenza viene stabilita con riferimento
alla situazione economica dei candidati, determinata ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
L'importo annuo di ciascuna borsa di studio ammonta ad
Euro 10.561,54 e deve intendersi al lordo degli oneri previdenziali a
carico del dottorando; la sua durata coincide con quella del corso.
Le borse sono confermate con il passaggio del dottorando all'anno
successivo, salva motivata delibera contraria del collegio dei
docenti.
L'importo delle borse e' aumentato, per eventuali periodi di
soggiorno all'estero, subordinatamente alla sussistenza della
relativa copertura finanziaria, in relazione al costo della vita del
Paese in cui si svolge il soggiorno. In particolare, l'incremento
base, calcolato in base al numero dei giorni di permanenza effettiva,
e' pari al 60% avendo come riferimento Madrid.
Il coordinatore e' tenuto a rilasciare apposita dichiarazione che
attesti la coerenza dell'attivita' per la quale si chiede la
mobilita' del dottorando con il programma di studi e di ricerca del
corso.
La corresponsione dell'incremento e' subordinata alla
presentazione da parte del dottorando di una dettagliata relazione,
controfirmata dal coordinatore del corso, ed accompagnata da una
dichiarazione del direttore dell'istituzione estera ospitante che
certifichi l'effettiva permanenza del dottorando all'estero.
Il pagamento delle borse verra' corrisposto in soluzioni
bimestrali posticipate.
Al fine di consentire l'erogazione dei relativi ratei, il
coordinatore provvedera' a trasmettere al rettore, all'inizio di
ciascun anno di corso, apposita dichiarazione attestante l'inizio e/o
la prosecuzione per l'annualita' successiva dell'attivita' di ricerca
da parte del dottorando.
Il coordinatore dovra', altresi', attestare ogni eventuale
interruzione o sospensione della frequenza, al fine di consentire
l'interruzione dei pagamenti.
In caso di rinunzia alla borsa di studio, il dottorando dovra'
darne comunicazione al rettore ed al coordinatore del corso, con
almeno trenta giorni di preavviso.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo
nell'inizio dei corsi o per presentazione dell'attestato di frequenza
successivamente alla scadenza del predetto termine, la stessa verra'
cumulata con le rate successive.
Qualora venissero accertate irregolarita' comunque imputabili al
borsista, con provvedimento motivato verra' disposta la revoca della
borsa di studio con il conseguente recupero delle rate eventualmente
gia' corrisposte.

                              Art. 11.
 
Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e contributo
per l'accesso e la frequenza i corsi di dottorato
 
La tassa regionale per il diritto allo studio universitario,
versata da tutti gli studenti iscritti a corsi di dottorato di
ricerca, ammonta, per l'anno accademico 2006/2007, ad Euro 62,00 e
deve essere corrisposta alle seguenti scadenze:
 
----> Vedere a pag. 85 della G.U. <----
 
Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato
di ricerca, versato da coloro che non usufruiscono della borsa di
studio, ammonta ad Euro 1.550,00 annue ed e' cosi' suddiviso:
Al riguardo, si precisa che l'importo delle I rate e' maggiorato
di Euro 14,62, a titolo di imposta di bollo da corrispondersi ai
sensi della circolare n. 1/2005 dell'Agenzia delle entrate.

                              Art. 12.
 
Obbligo di frequenza, differimento ed interruzioni
 
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
di ricerca e di compiere continuativamente attivita' formative di
studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a cio' destinate e
secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti.
I dottorandi possono compiere periodi di soggiorno all'estero
presso universita' e/o istituti di ricerca; in tal caso l'importo
della borsa di studio e' aumentato nella misura di cui al precedente
art. 10, comma 5.
Al termine di ciascun anno di corso, il collegio dei docenti,
sulla base di una dettagliata relazione sull'attivita' di studio e di
ricerca svolta da ciascun dottorando, deliberera' l'ammissione
all'anno successivo e la conferma della borsa di studio ovvero
proporra' al magnifico rettore l'esclusione dal corso.
Eventuali differimenti della data di inizio del corso o
successive interruzioni sono consentite soltanto ai dottorandi:
che dimostrino di dover ancora ottemperare agli obblighi di
leva militare ovvero al servizio civile sostitutivo civile;
che si trovino nelle condizioni previste dal decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita';
che si assentino per malattia grave e prolungata, debitamente
comprovata da apposita certificazione medica.
Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento dei
predetti obblighi, il collegio dei docenti propone, con propria
motivata delibera, l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso
il dottorando e' obbligato a restituire, per l'anno di riferimento,
tutte le rate eventualmente gia' riscosse.

                              Art. 13.
 
Incompatibilita' con altri corsi di studio
 
Ai sensi degli articoli 142 del regio decreto 31 agosto 1933,
n. 1592, e 25 del regolamento didattico di Ateneo, l'iscrizione a
corsi di dottorato di ricerca e' incompatibile con l'iscrizione
contemporanea a piu' di un corso di studio universitario istituito
presso questa o altra universita' nonche' presso scuole manageriali.

                              Art. 14.
 
Copertura assicurativa
 
L'Universita' degli studi di Salerno garantisce ai dottorandi,
per tutta la durata del corso di dottorato di ricerca, la copertura
assicurativa per infortuni e responsabilita' civile durante ed in
occasione della frequenza di attivita' didattiche, durante ed in
occasione dell'espletamento di attivita' formative di studio, di
ricerca, di tirocinio, anche pratico, connesse al corso di dottorato
di ricerca.
La copertura assicurativa e', altresi', garantita durante ed in
occasione di visite d'istruzione svolte al di fuori dei locali
dell'Ateneo nonche' durante ed in occasione di eventuali periodi di
soggiorno all'estero, purche' tali attivita' siano preventivamente
autorizzate dal coordinatore del corso.

                              Art. 15.
 
Conseguimento del titolo di dottore di ricerca
 
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito a conclusione del
corso dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
Le commissioni giudicatrici saranno formate e nominate, per ogni
corso di dottorato di ricerca, in conformita' al disposto degli
articoli 12 e seguenti del regolamento di Ateneo in materia di
dottorato di ricerca.

                              Art. 16.
 
Pubblicita'
 
Il presente bando di concorso ed il fac-simile della domanda di
ammissione sono pubblicati nell'albo ufficiale di Ateneo e
consultabili nel sito Internet dell'Ateneo alla voce:
http://www.unisa.it/Organizzazione-Ateneo/Uffici/FormazionePost
-Laurea/dottorati
di ricerca/

                              Art. 17.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, l'Universita' degli studi di Salerno garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e
delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' dei candidati,
con particolare riferimento alla riservatezza all'identita' personale
e al diritto alla protezione dei dati stessi. In particolare, tutti i
dati personali forniti dai candidati saranno trattati, nel rispetto
delle modalita' di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, esclusivamente per le finalita' connesse e strumentali
al presente bando di concorso ed all'eventuale gestione del rapporto
con l'Ateneo.
I candidati hanno diritto di far rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento.
Responsabile amministrativo del procedimento, secondo quanto
previsto dagli articoli 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e dall'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, e' il dott. Giovanni Salzano - Ufficio formazione post-laurea
dell'Universita' degli studi di Salerno - via Ponte don Melillo -
84084 Fisciano (Salerno) tel. 089/966242, fax 089/966405, e-mail:
gsalzano@unisa.it

                              Art. 18.
 
Norme finali
 
Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente bando,
si richiamano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nell'art. 4 della legge
3 luglio 1998, n. 210, nel decreto ministeriale 30 aprile 1999,
n. 224, e nel regolamento di Ateneo in materia di dottorato di
ricerca.
Fisciano, 28 luglio 2006
Il rettore: Pasquino

 

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