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concorso procuratore dello stato
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Da: Penalista 03/10/2022 19:27:42
Mi consolo che qualcun altro abbia parlato dell opposizione , sebbene , ahimè, credo sia la strada errata . La soluzione corretta era altra , ovvero parlare dell inadempimento dell assegnatario e della inapplicabilità dell eccezione , fatta salva la possibilità di accoglimento delle due tesi . Circa il ctu , ho esteso gli argomenti spendibili per il ctu nel processo civile , stante il rinvio fatto a queste norme . Ho quindi parlato dei limiti a questo imposti, vale a dire il contraddittorio, il rispetto dei quesiti posti al momento dell incarico peritate e poi la possibilità di introdurre documenti e comunque prove inerenti a fatti secondari , anche non introdotti dalle parti , ad eccezione della prova di fatti principali , il cui onere incombe sulle parti . Ho poi fatto un collegamento con la discrezionalità tecnica e il problema della full jurisdiction
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Da: Mia soluzione03/10/2022 19:42:33
Sulla parte processuale di amministrativo ho parlato in generale dell'istruttoria e dei temperamenti al principio dispositivo (metodo acquisitivo) e della ratio, in contrapposizione all'istruttoria del cpc.
Sulla CTU, richiamati i profili di dialettica in fase di assunzione (ricollegabili al problema di contraddittorio che la traccia poneva nella prima parte, anche se in relazione al procedimento), ho evidenziato il collegamento con le valutazioni tecnico-discrezionali (richiamando l'evoluzione giurisprudenziale in materia), individuando nella ctu il mezzo di prova d'elezione per sindacarne gli esiti.
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Da: Civile, dubbio 1  - 03/10/2022 23:29:35
Ma perché dare per scontato che la traccia implicasse che l'eccezione venisse proposta dall'aggiudicatario? Secondo il mio modesto parere, per la genericità della formulazione, potrebbe riferirsi anche all'ipotesi in cui venga sollevata dal debitore nei confronti del creditore.
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Da: Mia soluzione04/10/2022 00:30:25
Beh siamo in ambito esecutivo (si parla chiaramente di "vendita forzata disposta dal giudice"), il creditore è munito di un titolo esecutivo, il che presuppone nella sostanza una sentenza (eventualmente pure passata in giudicato) che gli ha dato ragione. La vicenda sostanziale è intangibile, il debitore ha perso e deve pagare, l'unica possibilità che ha è di contestare a monte l'esistenza/validità del titolo con opposizione all'esecuzione. A mio avviso la traccia non guardava a questo rapporto.
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Da: Penalista 04/10/2022 06:28:19
In realtà ,stante la mia perplessità , ritengo che  la eccezione può pur essere reiterata in sede esecutiva , quando , ottenuto il titolo, il creditore inizia il suo soddisfacimento coattivo , motivo per cui distingui tra opposizione alla esecuzione e opposizione agli atti esecutivi  e non di può negare che in questa fase vi è comunque una parentesi cognitiva, confermata dalle stesse norme sulla vendita . Notificata la sentenza  con il precetto , vi è ancora uno spazio difensivo per L esecutato
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Da: DIFFICULT04/10/2022 08:58:34
Mia Soluzione, guarda che con l'opposizione all'esecuzione puoi mettere in discussione il titolo. Proprio a questo serve, diversamente dall'opp agli atti.
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Da: Mia soluzione04/10/2022 10:04:38
Proprio questo sto dicendo, che l'unica è mettere in discussione il titolo, non proporre un'eccezione di merito che congeli il rapporto sul quale quel titolo si è formato.
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Da: Mia soluzione04/10/2022 10:10:26
E poi a questa ricostruzione mi pare ostativa la richiesta della traccia, specificamente rivolta alla "vendita" disposta dal giudice, segmento che si trova ben oltre le questioni in limine relative all'an dell'esecuzione
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Da: Penalista 04/10/2022 10:35:09
Io ho inteso il 615 come strumento per contestare il diritto , quindi si da' vita ad un momento cognitivo , mente il 617 afferisce alla regolarità formale . Nel momento i cui si chiede la vendita  , è possibile solo fare opposizione agli atti esecutivi ( art 530, che rinvia al 617 e 619). Quindi , essendoci spazio per la cognizione , vi è la possibilità di eccepire il merito . Ciò detto , ribadisco che per me la soluzione corretta era quella che faceva lr a sulla vendita forzata come vendita procedimentalizzata , non compatibile con una eccezione dilatoria . Io ho sbagliato , e , nonostante reputi di aver fatto discretamente la parte sostanziale e gli altri due temi , sono fuori dai giochi ! Ovviamente, è pur possibile che la traccia , forse generica, possa essere risolvibile spendendo L una o L altra delle argomentazioni. Non rimane che attendere
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Da: Mia soluzione04/10/2022 10:52:45
Esatto, non resta che attendere e scoprire cosa la commissione si aspettasse da questa traccia che, nella sua laconicità, ha messo in crisi un po' tutti. In bocca al lupo a chi ha consegnato
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Da: paradossooo 1  - 06/10/2022 10:49:29
non mi pare che fosse cosi comunque
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Da: ????? 1  - 06/10/2022 15:11:00
Cosa "paradosso"?
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Da: Pnrr06/10/2022 22:20:43
Vero
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Da: Il problema è un altro 1  - 07/10/2022 21:07:25
Si faceva riferimento essenzialmente all'ipotesi che l'acquirente in vendita forzata fosse evitto, e cioè che l'effetto traslativo non si realizzasse a suo favore.

"In relazione, poi, alla tutela dell'aggiudicatario evitto prima dell'azione non sono richiamate, e pertanto non si applicano, diverse disposizioni applicabili in tema di garanzia per l'evizione nella vendita negoziale, quali la sospensione del pagamento del prezzo in caso di pericolo di rivendica (art. 1481 c.c.) o se la cosa è gravata da vincoli (art. 1482 c.c.); più in generale, si è affermato in giurisprudenza che non è qui applicabile l'autotutela contrattuale di cui all'art. 1460 c.c., che consente di mantenere in vita il contratto sospendendo l'adempimento quando ciò sia giustificato dall'inadempimento altrui, non è estendibile alla vendita forzata, in particolare al fine di escludere la decadenza dell'aggiudicatario e la confisca della cauzione o al solo fine di escludere quest'ultima nella ipotesi in cui l'aggiudicatario non versi il prezzo nel termine, adducendo la sussistenza di una situazione che lo consentirebbe".
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Da: Procuratore in pectore 1  - 08/10/2022 21:01:49
Con l'opposizione all'esecuzione il debitore esecutato non puo' far valere l'eccezione di inadempimento del creditore procedente che va fatta valere, semmai, con il mezzo di gravame avverso il titolo esecutivo, se ancora esperibile. Infatti, come noto, con il rimedio ex art. 615 c.p.c. possono essere dedotti soltanto fatti estintivi e/o modificativi SUCCESSIVI al titolo esecutivo e quindi non anche l'eventuale inadempimento del creditore che, eventualmente, configura un vizio di formazione del titolo.
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Da: alla fine.... 3  - 10/10/2022 11:19:00
alla fine sono andati bene quelli che avevano preso quel libro consigliato qualche pagina indietro....
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Da: Libro ?? 1  - 10/10/2022 17:46:02
Che libro?
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Da: per libroooo 2  - 11/10/2022 10:58:45
quello che hanno segnalato nelle pagine di prima...scorri e lo trovi
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Da: Procurator Fisci 1  - 13/10/2022 14:35:33
Ci sono novita' ?
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Da: Erennio Modestino  1  2  - 13/10/2022 19:39:51
Io mi trovo d'accordo sul fatto che l'interpretazione preferibile della seconda parte della traccia di civile riguardasse principalmente l'aggiudicatario e non il debitore esecutato. Però bisogna dire che anche in sede di vendita forzata sussiste la potenziale tutela per il debitore tramite opposizione all'esecuzione (solo per fatti sopravvenuti) e opposizione agli atti esecutivi. Pensiamo alle Sezioni Unite 21110 del 2012, sull'applicazione del 2929 c.c. anche in caso di vizi sostanziali del titolo esecutivo e non solo per l'opposizione agli atti esecutivi. Inoltre è pacifico che non si possa più proporre opposizione agli atti esecutivi solo quando finisce l'intero sub-procedimento che ha inizio con l'emissione dell'ordinanza di vendita e non a partire dall'ordinanza di vendita.
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Da: Procurator Fisci 1  - 13/10/2022 21:24:45
Il problema e' che l'opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi non c'entrano nulla con l'autotutela che e' per definizione esterna al processo
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Da: Erennio Modestino  1  - 14/10/2022 09:24:11
Bhè in realtà con riferimento all'eccezione di inadempimento non è proprio così. L'autotutela sottesa nell'eccezione di inadempimento non implica che un soggetto possa farsi giustizia da sé senza che il suo diritto derivi da un accertamento compiuto dall'autorità giudiziaria (il concetto comune di autotutela).
Alle fine il 1460 è un'eccezione in senso processuale, è esercizio di un'azione che deriva da una fattispecie sostanziale; quindi, ha dei presupposti (l'altrui inadempimento, la buona fede ecc.) che devono essere verificati dal giudice per il riconoscimento del relativo diritto. Infatti è un'eccezione in senso stretto che in giudizio va depositata nella comparsa di risposta a pena di decadenza. Al contrario la cd. eccezione di inadempimento stragiudiziale è soltanto una sospensione del pagamento che può essere valutata in termini di fatto una volta che l'eccezione di inadempimento è ritualmente proposta in giudizio (giurisprudenza costante, solo parte della dottrina è più possibilista sul rilievo d'ufficio dell'eccezione stragiudiziale per formare il libero convincimento del giudice).
Sicuramente è vero che non c'entra né con l'opposizione agli atti esecutivi né con l'opposizione all'esecuzione, ma magari era conferente sottolineare come per il debitore esecutato non risulti possibile sollevare una tale eccezione riguardando fatti anteriori alla formazione del titolo.
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Da: Penalista  1  - 14/10/2022 10:15:21
L eccezione di inadempimento la su può  valere quando venga notificato il ricorso per decreto ingiuntivo con il relativo decreto . È in questo momento che inizia il contraddittorio tra le parti . Pertanto , non trovo errato , in punto di diritto , sostenere che detta eccezione possa essere sollevata in questo specifico momento processuale .  Si pensi al caso del venditore munito di fattura , che ha quindi titolo per agire in via sommaria , o al mancato pagamento dei canoni di locazione .
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Da: Cravath 1  - 14/10/2022 10:31:14
Anche io concordo con Fisci.
Penalista la tua tesi è molto controversa ultimamente e la Cassazione è andata in direzione totalmente opposta ormai. Quindi proprio in punto di diritto è esattamente l'opposto di ciò che sostieni.
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Da: Erennio Modestino  1  - 14/10/2022 10:39:52
Penalista, sì è vero che l'eccezione di inadempimento è sollevabile nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dal debitore attore (che è sostanzialmente convenuto, l'opposizione equivale nei fatti ad una comparsa di risposta), però quando si arriva a vendita forzata l'unica via sarebbe l'opposizione all'esecuzione. In questo caso i fatti anteriori alla formazione del titolo che erano contestabili proprio, ad esempio, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, non sono più proponibili.
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Da: Penalista  1  1  - 14/10/2022 11:02:44
Esattamente, concordo con te erennio modestino .  Il mio ragionamento è di natura squisitamente processuale : collocare questa eccezione in senso stretto nell ambito della esecuzione forzata . . In ragione di ciò , quando vi è già disposizione della vendita , detta eccezione non è più spendibile per i motivi più volti esposti  ( argomento utile solo per chi, come me , ha inteso la traccia in questi termini ) .
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Da: Erennio Modestino  1  - 14/10/2022 18:03:16
In ogni caso l'approccio preferibile era trattare dell'aggiudicatario, questione oggetto della sentenza citata qui prima (a chi interessa il riferimento Cass. n. 6940/1995). Secondo me sarebbe stato qualificante anche parlare di questi profili di cui abbiamo ora discusso circa il debitore esecutato, rientrava comunque nel perimetro nella traccia per come formulata.
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Da: Penalista  1  - 14/10/2022 19:13:30
Spero che entrambe le soluzioni possano essere ritenute valide , ove debitamente argomentate
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Da: solvens  1  - 18/10/2022 12:17:45
Comunque si sa qualcosa? hanno iniziato a correggere?
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Da: Nessuno sa 1  - 18/10/2022 15:52:52
Sarebbe bello saperlo. Non si ha uno straccio di notizia su sto concorso...
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