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CONCORSO MAGISTRATURA 2019
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Da: Si fglaw 22/12/2019 20:41:13
Ps: non sono né sponsor né altro. Sono solo uno che ha un po' di tempo da perdere e leggendo alcune discussioni di qualche mese fa ho sentito la necessità di dire la mia. Si può?

Da: Codice 87  -banned!-22/12/2019 20:47:47
Oh non studiate tanto, che poi, diventate come fglaw.

Certo, ma prima avresti dovuto scrivere alla discussione alla quale ti riferivi, e non perché uno non ci arriva, ma semplicemente, o perché è nuovo, o perché, non stà a pensare alle discussioni vecchie.

Te ne sei uscito un pò come un fungo.

Da: Codice 87  -banned!-22/12/2019 20:48:32
Oh non studiate tanto, che poi, diventate come fglaw.

Certo, ma prima avresti dovuto scrivere la discussione alla quale ti riferivi, e non perché uno non ci arriva, ma semplicemente, o perché è nuovo, o perché, non stà a pensare alle discussioni vecchie.

Te ne sei uscito un pò come un fungo.

Da: Consolidamento e nomofilachia 22/12/2019 21:04:53
Si fglaw avrebbe bisogno del cepu.

Da: Democrazia nel forum 22/12/2019 21:44:27
Comunque avere persone così autoritarie nel forum che attaccano inopinatamente persone che esprimono la propria idea è preoccupante. Ma studiate è staccate i da internet. Baci.

Da: Codice 87  -banned!-22/12/2019 22:22:01
Eh ma la propria idea deve anche essere consona al discorso.

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Da: Consolidamento e nomofilachia 22/12/2019 22:32:01
Ma cosa si può pensare di corsi che, per raccattare qualche iscritto, fanno spam su di un forum anonimo?
Senza vergogna.

Da: Verso chi a settembre mi prendeva in giro 1  - 23/12/2019 10:25:53
prima di insultare e elevarvi a conoscitori della lingua italiana, vi prego di rileggervi la sentenza senza pregiudizi e convinzioni che siete nel giusto. Consiglio vivamente di leggere attentamente la sentenza da pag. 16 e dal punto 3.5. Vi prego di cercare di vivere e di studiare soparutto con meno assoluti e dividendo tutto in nero o bianco, il diritto come la vita è pieno di diverse scale di grigio. Senza pretendere di essere nel giusto vi invito a dubitare sempre e chiedervi il perché delle cose: la traccia comportava un analisi lucida delle controversie e problematiche circa il concorso di un terzo che pone in essere la condatta materiale e se questa ricada nel 393 o nel 629 lasciandola aperta in quanto come tale remissione evidenzia non vi è tra i massimi giuristi che affollano le aule di tribunale sino alla massima corte una unità di visione sul punto! Pertanto ritengo che non si ptoeva prendere posizione, in quanto non siamo cassazionisti ma meri aspiranti magistrati, pertanto non si poteva fornire una soluzione in senso assoluto.
Buon Natale a tutti e Buono studio!

Da: Codice 87  -banned!-23/12/2019 10:28:25
È una sentenza scritta da un altro giudice?

Da: Codice 87  -banned!-23/12/2019 11:27:05
I giudici devono decidere da soli, secondo la propria intelligenza, la loro logica, non basandosi, e magari copiando, sentenze scritte da altri giudici di 1, 2 e 3 grado.

Da: Consolidamento e nomofilachia.23/12/2019 12:50:14
@Verso chi a settembre mi prendeva in giro
Veramente sei tu che, senza leggere l'ordinanza, hai fatto commenti entusiastici e fuori luogo.
L'ordinanza conferma che c'è un orientamento consolidato, della cui esattezza il collegio remittente dubita.
Ora che hai letto il provvedimento, assumi un atteggiamento ecumenico.
Va bene così.
Ad maiora.
Saluti.

Da: Verso chi a settembre mi prendeva in giro 23/12/2019 19:57:38
Io con tutto l'affetto non voglio continuare sulla questione consolidato o no ma se un collegio ritiene di rimettere la questione alle sezioni unite tanto consolidamento non c'è! Ma sicuramente sbaglio io! Per chi è interessato incollo la parte della ordinanza che dubita e critica argomentando l'orientamento "consolidato":


In particolare si dubita della legittimità dell'inquadramento del reato di "ragion fattasi" tra quelli propri "esclusivi" e della correlata, automatica, limitazione all'operatività del concorso che, a seguito di tale scelta ermeneutica, resta circoscritto solo alle condotte concorsuali agevolatrici che non esauriscono l'azione tipica.
La Cassazione ha chiarito che i reati propri "esclusivi" sono caratterizzati dalla necessità che il soggetto qualificato sia l'esecutore del fatto tipico (ad esempio, nel reato di incesto), essendo questa l'indispensabile condizione per la sussistenza del reato, prospettandosi, in difetto, reato comune, ovvero nessun reato; in tali casi, il concorso è ammesso, ma come condotta "collaterale" ed "accessoria" rispetto all'azione tipica che per ritenere integrato il reato "deve" esser posta in essere dal titolare della posizione qualificata (ad es. l'extraneus che incita un testimone a deporre il falso)
La necessità che la condotta tipica sia posta in essere esclusivamente dall'autore qualificato e dunque l'inquadramento della fattispecie nella categoria del reato di "mano propria", di regola, deve essere ricavata dalla descrizione della condotta, dalla natura del bene o interesse giuridicamente protetto o da altri elementi significativi come, ad esempio, dai particolari rapporti tra autore e soggetto passivo.
Diversamente nei reati "propri" comuni, ovvero non "esclusivi", non è indispensabile che il titolare della qualifica sia l'esecutore dell'azione tipica, che può materialmente essere realizzata da altro concorrente, purché quello qualificato dia, secondo le regole generali, il suo contributo efficiente, in qualsiasi forma, compresa, quindi, quella omissiva della volontaria e concertata astensione dall'obbligo di impedire l'evento; per tale categoria di reati il concorso dell'extraneus è, pertanto, sempre ammissibile, e non soffre alcuna limitazione, essendo configurabile anche nei casi in cui lo stesso compia integralmente l'azione tipica (Sez. 1, n. 4820 del 05/02/1991 - dep. 30/04/1991, P.M. e Aceto ed altri, Rv. 187201; Sez. 1, n. 5607 del 09/04/1984 Ud. (dep. 14/06/1984), Sparacino, Rv. 164837; Sez. 6, n. 5447 del 05/11/2004 Ud. (dep. 12/02/2005), Carrozza, Rv. 230875 ; Sez. 6, n. 35850 del 05/05/2008 Ud. (dep. 18/09/2008), P.C. in proc. Nizzola, Rv. 241204; Sez. 6, n. 506 del 03/10/2008 Ud. (dep. 09/01/2009), Scala, Rv. 242364; Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013 Ud. (dep. 17/05/2013), Barla, Rv. 255365; Sez. 2, n. 20182 del 22/04/2015 Ud. (dep. 15/05/2015), Spampinato, Rv. 263573; Sez. 5, n. 49472 del 09/10/2013 Ud. (dep. 09/12/2013), Albasi, Rv. 257566; Sez. 5, n. 39387 del 27/06/2012 Ud. (dep. 05/10/2012), Ferrantelli, Rv. 254319; Sez. 5, n. 6470 del 19/03/1999 Ud. (dep. 25/05/1999), P.m. in proc. Bortoletti, Rv. 213811).
3.5.2. Come anticipato, la sentenza "Musa" (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016 - dep. 03/11/2016), introducendo una interpretazione ad oggi non espressamente contrastata, afferma che l'art. 393 cod. pen. è un reato di mano propria, valorizzando sia un argomento letterale, ovvero il fatto che la norma indica l'autore del reato in colui che si fa ragione "da sé medesimo", sia un argomento di natura sistematica, individuato nel fatto che i reati previsti dagli artt. 392 e 393 cod. proc. pen. sono posti a tutela dell'interesse statuale al ricorso obbligatorio alla giurisdizione, il c.d. monopolio giurisdizionale, nella risoluzione delle controversie; sicché «se può - in determinati casi (ovvero in difetto della presentazione della querela da parte del soggetto a ciò legittimato) - essere tollerato che chi ne ha diritto si faccia ragione "da sé medesimo", non può mai essere tollerata l'intromissione del terzo estraneo che si sostituisca allo Stato, esercitandone le inalienabili prerogative nell'amministrazione della giustizia» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016 - dep. 03/11/2016, Musa e altro, Rv. 268360, § 9.2.5.3.)
Osserva invero il collegio che l'argomento letterale è confutabile perché è controbilanciato dall'incipit dell'art. 393 cod. pen. che esordisce con "chiunque", che indica che ci si trova al cospetto di un "reato comune", come risulta confermato dal fatto che gli elementi costitutivi del reato (pretesa giuridicamente tutelabile in sede giudiziaria; violenza o minaccia) non riguardano, né richiamano la qualifica o la qualità del soggetto agente.
Del pari, non appare dirimente neanche l'argomento di natura sistematica, dato che il fatto che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si configuri come un baluardo di tutela del monopolio statale della gestione dei conflitti, non giustifica la contrazione dell'area di operatività dell'art. 110 cod. pen.: il legislatore, avendo inserito nel tessuto codicistico i reati previsti dagli artt. 392 e 393 cod. pen. ha infatti apprestato la tutela cha ha ritenuto adeguata alle condotte di "ragion fattasi", senza limitare la penale rilevanza della violazione del monopolio giurisdizionale alle condotte poste in essere solo dal titolare del preteso diritto.
3.5.3. Ciò detto, il collegio ritiene che, se sì assume che l'elemento caratterizzante del "reato proprio esclusivo" sia la necessità che l'azione tipica sia posta in essere dall'autore qualificato allora, per stabilire se un reato è ascrivibile a tale categoria, è sufficiente ricorrere ad un giudizio controfattuale, volto a verificare se il reato, in rerum natura, possa essere commesso anche da un terzo.
Ebbene: si ritiene che, nel caso del reato previsto dall'art. 393 cod. pen. non vi siano ragioni "ontologiche", correlate alla natura della condotta di esazione violenta del credito, che impediscono che l'azione materiale descritta dall'art. 393 cod. pen. sia posta in essere da terzi esecutori che agiscono per soddisfare le ragioni del mandante; diverso è, all'evidenza, il caso dell'incesto o dell'evasione, ovvero di quei reati della cui natura propria ed esclusiva nessuno dubita.
3.5.4 In conclusione: il collegio ritiene che la definizione dei casi in cui sia possibile configurare il "concorso di persone" nel delitto di ragion fattasi (tema strettamente connesso alla sua qualifica come reato di mano propria) sia rilevante per la decisione del caso in esame; ritiene inoltre che, essendo emerse su tale tema significative discrasie interpretative, non risolte neanche dalla sentenza "Musa", che presenta le criticità rilevate, sia necessario il vaglio delle Sezioni Unite.

Da: Codice 87  -banned!-23/12/2019 20:02:57
Nel compito di penale non bisognava parlare della violenza al pubblico ufficiale.

Da: Codice 87  -banned!-23/12/2019 20:03:14
Nel compito di penale non bisognava parlare della violenza al pubblico ufficiale.

Da: Codice 87  -banned!-23/12/2019 20:03:37
Nel compito di penale non bisognava parlare della responsabilità del pubblico ufficiale.

Da: Codice 87  -banned!-23/12/2019 20:35:40
Una domanda: ma una persona può conseguire il titolo della sspl due volte (è sottinteso l'aver fatto il test 2 volte).

Da: Consolidamento e nomofilachia  1  - 24/12/2019 00:01:10
"Se un collegio ritiene di rimettere la questione alle sezioni unite tanto consolidamento non c'è".
Io, a volte, veramente credo che si scherzi o ci siano dei troll che si divertono a perculare.
No perché c'è una ordinanza dove si afferma che l'orientamento che ha ritenuto il 393 di mano propria non ha trovato successive pronunce contrarie; e rimette alle Sezioni Unite sul presupposto che quell'orientamento, proprio perché consolidato, non possa essere superato da una sezione semplice.
Insomma: ma leggete o copiate e incollate d'emblée?
Poi non sarà certo la qualificazione giuridica del 393 come di mano propria o meno ad essere determinante.
Di grazia, però, se non fosse stato proprio questo il punto di diritto rilevante, il tema si faceva in poche righe: se il 393 non è di mano propria, il fatto dell'incaricato è pacificamente qualificabile come esercizio arbitrario.
Saluti.

Da: Alpec  1  - 24/12/2019 01:40:46
In realtà proprio così pacifico non mi sembra. Anche per i reati propri semiesclusivi c'e il problema della distribuzione dei ruoli, che si pone soprattutto nei casi in cui L'extraneus realizza integralmente la condotta materiale. Alcuni autori, in questi casi, ritengono che sia configurabile il concorso nel reato proprio (semiesclusivo) solo se la condotta dell'extraneus non fuoriesca dalla sfera di dominio del titolare della qualifica. Altri, invece, ritengono che vi sia concorso solo nell'ipotesi in cui l'intraneus apporti un contributo (morale) efficiente.
Il problema c'e eccome!

Da: Consolidamento e nomofilachia  1  - 24/12/2019 08:43:38
Alpec.
È un tema per un concorso, non una tesi di laurea né una pubblicazione scientifica.
Direbbe un autore: il tema del concorso nei reati propri semiesclusivi è sufficientemente arato dalla giurisprudenza.
Le tesi dottrinarie, minoritarie, che riporti, in realtà attengono al 117 e mettono in discussione proprio la distinzione tra esclusivi e semiesclusivi.
Sta bene pure questo.

Da: Codice 87  -banned!-24/12/2019 18:26:54
Auguri di Buon Natale.

Da: Mark240387 26/12/2019 08:40:09
A Sto punto non era così peregrino vederci un concorso nel 393 c. p.

Da: Roma 1 26/12/2019 09:27:18
Ciao ragazzi, anche io ho sostenuto la tesi del concorso ex 110 nel 393 in forza del mandato ricevuto dal titolare del credito. Non credo sia un errore. Al più potrebbe essere considerato incompleto, se la commissione ritenesse imprescindibile la qualificazione del 393 come possibile reato proprio.
Ma se anche la cassazione ne dubita al punto da rimettere la questione alle sezioni unite ritengo che non possa essere considerato errore l'aver prospettato il concorso di persone nel reato.

Da: Angie Dickinson 26/12/2019 13:03:45
Per codice 87:
Gli orali in media iniziano dopo 45 giorni dalla pubblicazione dei risultati.
In alcuni casi anche 60 giorni dopo.
Mai presentare certificato medico.
La commissione si indispone perché i turni programmati vengono stravolti.

Da: Codice 87  -banned!-26/12/2019 13:43:44
Davvero? Sapevo dopo 20 gg, indipendentemente dalla Corte d'Appello.
Per il certificato medico lo sò, nemmeno io vedrei di buon occhio chi lo presenta, e non per i turni, almeno ché, sia indispensabile.
Quanto dura l'orale? In genere a quante domande si può non rispondere? Per materia o in generale.

Da: Vn 26/12/2019 15:00:22
Vendo, a prezzi modici, appunti e materiali utili per la preparazione al concorso. Ho seguito varie scuole. Info su telegram: @iudex92

Da: comis3426/12/2019 15:11:59
Le perplessità sulla traccia di penale e i criteri di correzione dei commissari.

https://universomagistratura.wordpress.com/2019/12/19/scritti-di-magistratura-2019-la-traccia-di-diritto-penale-e-le-perplessita-dei-partecipanti/

Da: Past oast 26/12/2019 19:52:07
Che ridere universo magistratura, millanta la facilità delle tracce del concorso, però lui non lo supera.

Da: Che nostalgia 27/12/2019 16:18:29
Nessuno può ragionevolmente sostenere che il riferimento al 110/393 fosse erroneo in senso assoluto.
Tutti possono certamente ritenere che non aver affrontato la questione nodale - e cioè il diverso inquadramento giuridico del fatto a seconda che si qualifichi o meno il 393 come reato di mano propria - renda il tema incompleto.
Poi solo la Commissione sa ciò che sta facendo.

Da: Big 27/12/2019 17:29:42
Potresti indicare gli estremi dell'ordinanza di rimessione per favore?

Da: Roma 1 27/12/2019 18:14:58
Ho prospettato sia l'ipotesi del concorso ex 110 nel 393 sia l'ipotesi dell'estorsione.
L'inquadramento del 393 come reato proprio no.

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