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CONCORSO MAGISTRATURA 2019
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Da: Suprema Corte 21/10/2019 21:26:05
Avessi saputo che si sarebbe sollevato tutto questo polverone, avrei rinunciato a postare la sentenza.
Che mi pare molto chiara: valorizza il profilo del danno patrimoniale ingiusto riguardo il delitto di estorsione, che altra giurisprudenza svaluta.
Questo è.
Cosa ci sarà da capire, non lo so.

Da: 1-2-3 21/10/2019 23:37:02
Tanta difficoltà a leggere e comprendere una sentenza..mah, bah, boh!

Da: Ancora con questa storia 22/10/2019 07:51:54
Ma infatti non capire che una cosa è bloccare i lavori con violenza e minaccia per costringere una persona a stipulare un contratto l, un'altra cosa è bloccare i lavori per ottenere una prestazione patrimoniale in virtù di un diritto di credito! Veramente non c'entra una mazza con la traccia di penale! Piegare le sentenze al fine di giustificare i propri errori è da folli!

Da: decisa fino alla fine22/10/2019 08:42:10
@che nostalgia
sono d'accordo con ciò che scrivi. Anche io ho impostato la differenza tra 610 e 629 sulla base della lesione del bene libertà morale/patrimonio. Se il mandatario, mediante violenza o minaccia, costringa taluno a fare o ad omettere qualche cosa ( facendosi dare del denaro) procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno ( quindi trattenendo per sé il credito) allora si configura l'estorsione. Diversamente, in assenza del danno, supponendo che il mandatario, di fatto, versi il credito ricevuto nella mani del mandate, pur agendo con violenza o minaccia, allora non vi sarà alcun danno ingiusto.
Non ho preso in considerazione il 393 né tanto meno l'ipotesi del concorso di persone, ho ragionato facendo applicazione del principio di offensività.

Da: 1-2-3 22/10/2019 09:01:39
A volte sembra di essere su scherzi a parte.
Ma possibile che una massima, che esprime un principio di diritto,sia di così difficile intellegibilità?
Ma che vuol dire "piegare le sentenze"?
La Cassazione è diventata giudice del fatto?
Qua c'è un problema serio.
Qualche libro collage, sul tema di penale, riportava 2/3 sentenze in croce.
Chi le aveva lette e le ricordava, pensava al tema perfetto.
Oggi che ci si rende conto che il delitto di estorsione è tra i più dibattuti e vi sono tante sfumature interpretative, ogni sentenza difforme da quelle 2/3 dei manualoni desta scalpore.
Eppure quelle 2/3 sentenze esprimono veramente la peggiore interpretazione del reato che ci occupa, completamente in malam partem e poco coerente con gli elementi costitutivi.
Dovremmo essere contenti, da garantisti, che vi sia un'altra giurisprudenza più attenta nell'interpretare la norma.
Invece: ci si asserraglia per contestarla.
Del resto, lo stesso Sotis era critico con quella giurisprudenza e, quando sono stati elaborati i criteri di correzione e corretto il primo blocco di compiti, lui era lì.
Sicuri che uno studioso come lui fosse immotivatamente critico verso quelle poche sentenze che applicano l'estorsione praticamente in ogni caso, pur senza profitto o danno ingiusti?
O forse i dubbi della dottrina e la presenza di altri orientamenti pretori, dovrebbe fare riflettere?
Nessuno dice che chi si è rifatto a quelle poche sentenze abbia sbagliato; d'altra parte, non si può sostenere che chi ha offerto una soluzione più articolata, sia incorso in errori.
Bisognerebbe saper discutere di diritto con passione, non con prevenzione.

Da: Astreinte Ammin 22/10/2019 10:08:21
Bravissimo 1-2-3, concordo in pieno

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Da: Sei un detective22/10/2019 10:11:53
ma tu devi valutare ed interpertare la fattispecie posta dalla traccia, non predisporre un parere di penale al fine di far prendere il meno possibile al tuo cliente. Una cosa è giocare con le norme ed i principi per vincere una causa penale e convincere i giudici che il tuo assistito alla fine ha commesso solo violenza privata e non estorsione, il tutto in applicazione del c.d. "garantismo"; un'altra cosa è interpretare le norme per interpretare e rispondere alò questito posto dalla traccia, in cui non si deve dare alcuna soluzione ma solo prospettare le ipotesi delittuose che possono prospettarsi.
Ergo nel tema di penale, ritengo che sia più che sufficiente prospettare le ipotesi di 393, 629 e 610 anche senza concluidere necessariamente per una fattispecie piuttosto che un'altra, ma analizzando le fattispecie che possono concorrere nel caso di riscossione di un credito, con violenza e mincaccia, da parte di un terzo incaricato.
Nessuno pretende che tu critichi la dottrina o la giurisprudenza o ti senta autorizzato ad ardire una soluzione a problematiche interpretative che neanche i giudici della cassazione hanno risolto.
Poi se tu ti senti all'altezza di Sotis o dei Giudice della Cassazione, ti faccio i miei complimenti per la tua preparazione e conoscenza del diritto. Solo perché "hai ragionato"

Da: Sei un detective22/10/2019 10:22:27
La Suprema Corte ha risposto al quesito seguente:
è 610 o 56/629 la condotta di chi interrompe i lavori di un cantiere per essere assunto come addetto alla guardianeria?
La Cassazione risponde che la Corte d'Appello ha sbagliato ad interpretare tale condotta come tentata estorisione perché manca il danno patrimoniale e quindi è 610 e rinvio alla Corte che dovrà qualificare il fatto come mera violenza privata avendo l'imputato limitato solo la libertà negoziale della vittima e non aver provocato con violenza e minaccia un limitazione della libertà e costretto a effettuare una prestyazione patrimoniale.

Nel caso del tema non abbiamo avuto una prospettazione di mancato pagamento da parte del debiutore al terzo esattore, al massimo come ciliegina sulla torta si sarebbe potuto dire: qualora il debitore non procede al pagamento della somma, allora difettando il "danno altrui", inteso quale prestazione patrimoniale dovuta senza giustificazioni ma solo per via della costrizione della volontà per via della condotta violenta e minacciosa, potrebbe configurarsi un 610 piuttosto che un 629. Escludendo a priori un 393, in quanto interpretato come reato proprio esclusivo.
Altresì si ricorda che il mandante concorrerà ex art. 110 c.p. con il terzo nel reato del 629 o 610 per concorso morale, avendo istigato il terzo a riscuotere il proprio credito con violenza e minaccia.

Da: Montelupo Fiorentino 22/10/2019 10:25:28
Sono abbastanza d'accordo con sei un detective.
Non ha molto senso stabilire qui chi abbia sostenuto la tesi più corretta, anche perché una tesi più corretta di un'altra non esiste. Ci affaccendiamo con un metalinguaggio, nel quale usiamo parole per interpretare altre parole, in un "gioco" che può portare a esiti molto diversi tra di loro. Chi ha ragionato sul 393, il 610 e il 629, ben motivando e con un corretto utilizzo della logica giuridica e della lingua Italiana, si gioca l'idoneità. A prescindere dal fatto che abbia qualificato l'ingiusto profitto in un modo o in un altro.
Detto ciò, c'è qualcuno che attende gli esiti e nel frattempo studia per il prossimo a Firenze? E magari saprebbe consigliare qualche accogliente biblioteca in città?

Da: Sei un detective22/10/2019 10:36:50
aggiungo che semmai se proprio si vuole escludere l'estorsione a favore della violenza privata, l'elemento discriminante non è tanto il danno altrui ma l'ingiusto profitto. In quanto se il credito era liquido ed esigibile e dovuto dal debitore colpito dalla condotta violenta e minacciosa, si concretizzerebbe il 610 o il 393 e non il 629. A meno che non si volgia qualificare l'ingiusto profitto la sola condotta eccessivamente coercitiva. Se il credito era illecito, non dicendo alcunchè la traccia al riguardo, allora si prospettava l'estorsione.

Da: Sei un detective22/10/2019 10:53:38
Sotis poi oltretutto era critico nel rapporto estorsione e sequestro di persona ai fini di estorsione, in particolare sulla qualifica delle parole prezzo della liberazione rispetto a danno nella estorsione. Non c'entra nulla con la traccia del concorso

Da: Comunque22/10/2019 11:13:39
ho fatto leggere al mio Prof. di penale con cui collaboro le amenità giuridiche che avete scritto sin'ora e più che interrogarsi sul fatto del concorso si è sinceramente chiesto chi vi abbia dato la laurea...

Da: 1-2-3 22/10/2019 11:41:16
@sei un detective.
Guarda che sei tu che sei saltato sulla sedia e hai provato a convincere che il 610 non c'entrasse nulla.
E continui a sbagliare sul 629, dove il danno deve avere contenuto patrimoniale, non il profitto.
Quindi il discrimine col 610 è soprattutto il danno.
La fattispecie posta dalla traccia va inquadrata coi principi, non  facendo copia e incolla da due/tre sentenze.
Su Sotis: non sei a conoscenza di tesi e teorie, hai preso due cose da internet e hai espresso un parere parziale.
La traccia era elaborata da lui e rientrava pienamente nella sua dottrina,che si era occupata del 393.

Da: @Comunque22/10/2019 11:42:35
Io ho fatto leggere alla mia maestra delle elementari il tuo post e, leggendo "sin'ora" invece di "sinora", si è sinceramente chiesta chi ti abbia dato la licenza elementare...

Da: Che nostalgia 22/10/2019 12:10:23
Sei un detective nella pagina precedente scriveva che "il 610 andava escluso a prescindere".
Ora fa l'assertore del pluralismo, convenendo che non fosse un fuori traccia.
Ottimo: si è convinto che esistono idee al di là delle sue.

Da: Ammazzatrullallero22/10/2019 12:54:27
Mi sono convinto che in questo post si creerebbero polemiche anche su un post con scritto solo "buongiorno a tutti".

Da: Esaurimento22/10/2019 12:57:36
nervoso

Da: Ringraziate 22/10/2019 13:09:32
il cielo che si discute di sentenze e interpretazioni.
Sempre meglio che leggere i vaneggiamenti dei troll!

Da: Comunque22/10/2019 13:18:22
Tu e la tua maestrina dovreste studiare un po' di più in quanto "sin'ora" sebben arcaico non è affatto un errore grammaticale. E aggiungo imbecille anche.
https://www.achyra.org/cruscate/viewtopic.php?t=1826

Studia studia studia studia studia

Da: @Comunque22/10/2019 14:16:41
https://comesiscrive.it/dubbi/sinora-sinora-o-sin-ora/
sin'ora è sbagliato, perché è un troncamento. al limite sin ora, ma è desueto.
coglione.
non co'glione, proprio coglione.

Da: Ammazzatrullallero22/10/2019 14:21:18
Come dicevo, qui si fa polemica anche sulle virgole.
Comunque @Comunque ha ragione, sin'ora è senz'altro sbagliato perché si tratta di troncamento, e il troncamento non vuole mai l'apostrofo. Come qual è, per intenderci.

Da: Suprema Corte22/10/2019 16:12:31
In materia di servitù di mantenere una costruzione a distanza illegale ed autonomia privata, segnalo Cassazione n° 14711 del 29.5.2019 che chiarisce, in termini generali, la possibilità di costituire siffatta servitù per contratto, in deroga all'art. 873/1.
Ritengo, in ragione dell'orientamento in cui anche questa sentenza si è inserita, che il tema del contratto e dell'autonomia negoziale andasse affrontato.

"per mantenere una costruzione a distanza minore di quella prescritta dalla legge, non è sufficiente una scrittura unilaterale del proprietario del fondo vicino che autorizza la corrispondente servitù, ma è necessario un contratto - essendo inidoneo, per i diritti reali, un atto ricognitivo - che dia luogo alla costituzione di una servitù prediale, ex art. 1058 c.c., risolvendosi in una menomazione di carattere reale per l'immobile che alla distanza legale avrebbe diritto, a vantaggio del fondo contiguo che ne trae il corrispondente beneficio (arg. da Cass. Sez. 2, 29/04/1998, n. 4353). Ed allora, per l'esistenza di una valida volontà costitutiva di servitù in deroga alle distanze delle costruzioni o vedute, pur non occorrendo alcuna formula sacramentale, è comunque indispensabile che detta volontà sia deducibile da una dichiarazione scritta da cui risultino i termini precisi del rapporto reale tra vicini, nel senso che l'accordo faccia venir meno il limite legale per il proprietario del fondo dominante, che così acquista la facoltà di invadere la sfera esclusiva del fondo servente (cfr. Cass. Sez. 3, 29/01/1982, n. 577; Cass. Sez. 2, 14/06/1976, n. 2207; Cass. Sez. 2, 19/06/1984, n. 3630)".
"Per altro verso, i ricorrenti non considerano che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, mentre le deroghe pattizie sono consentite relativamente alle norme sulle distanze di cui all'art. 873 c.c., dettate a tutela dei reciproci diritti soggettivi dei singoli, non altrettanto può dirsi in relazione alle disposizioni regolamentari in materia di distanze, poichè in tal caso la concessa azione di riduzione in pristino è volta a mantenere in vita un potere privato, concorrente con quello amministrativo, idoneo ad assicurare, attraverso la rimozione dell'opera illegittima, lo stesso risultato pratico perseguibile con i propri mezzi dalla P.A. e la completa attuazione dell'interesse generale alla realizzazione del modello urbanistico prefigurato: ciò a maggior ragione quando la norma regolamentare imponga di calcolare la distanza dal confine tra i fondi".

Da: Pippo Sowlo22/10/2019 17:14:53
@che nostalgia

Ti invito a non dare degli ignoranti agli utenti che non la pensano come te ("sei il classico miope [...] che scopiazza da qua e là"; "non hai nemmeno compreso la sentenza"; "ti invito a studiare di più").
Perché pur di suffragare la tua ricostruzione (629 se danno ingiusto, a tutela del patrimonio; violenza privata se "solo una lesione della libertà morale, tutelata dal 610") finisci tu per diventare miope.

Mantovani parte speciale, pagina 186.
"L'estorsione è [...] tipico reato [...] plurioffensivo: dell'interesse patrimoniale e [rullo di tamburi] della libertà di autodeterminazione".

Saluti

Da: @Pippo Sowlo 22/10/2019 18:34:46
Hai avuto bisogno di Mantovani per arrivarci?
Complimenti!

Da: ViolaViola22/10/2019 18:41:46
Sapete che c'é? Avete proprio rotto l'anima qui si dovrebbero fare conversazioni costruttive e di sostegno visto che siamo tutti sulla stessa barca invece leggo solo invettive, polemiche inutili e sterili e lectio magistralis fatte da persone anonime che si credono Dio in terra. Sarei proprio curiosa di appuntarmi i vostri nomi (veri) e vedere ad ogni concorso bandito se lo passate oppure no. E' una vergogna questo forum.

Da: Che nostalgia 22/10/2019 18:42:15
Veramente?!
Da giorni si scrive della lesione alla libertà di autodeterminazione.
Peccato che è elemento comune al 610 e gli elementi specializzanti del 629 siano danno e profitto ingiusti.
Pippo Sowlo, grazie comunque del contributo.

Da: Epperò22/10/2019 18:49:29
Se ci si fa caso i più ignoranti sono quelli che si sentono più sapientoni, e tendono a insultare gli altri dando loro degli ignoranti o dicendo loro "studia studia studia" o simili, poi quanto vengono smentiti o confutati fanno due cose: o scompaiono con la coda tra le gambe, o insultano ancora di più, magari appigliandosi a delle piccinerie (tipo "hai messo due virgole, studia ignorante!"). Nessuno ammette mai l'errore, la possibilità di essersi sbagliati non è nemmeno contemplata. Ognuno di questi individui è professore di tutto e quello che dice è la Verità.
... poi ovviamente questi insigni luminari vengono zappati a tutti gli esami e concorsi, ma vabbè, questa è un'altra storia.

Da: ViolaViola22/10/2019 19:08:25
Infatti non se ne può davvero più. Che poi alcuni fanno solo il copia e incolla con stralci presi da riviste o commentari (manco a dire che sono furbi, le leggiamo anche noi!!!) omettendo magari il contenuto precedente che da forma e senso all'elaborato, e lo usano per dare lezioni a chi non la pensa come loro... Eppure sarebbe tanto semplice confrontarsi civilmente e senza sto vomito di arroganza. Che tristezza!

Da: Ammazzatrullallero22/10/2019 19:36:01
Davvero, mi chiedo che cacchio di senso ha per questi somaroidi dare lezioni a gente sconosciuta in un forum anonimo: quando si staccano dalla tastiera si sentono meglio? Della serie "Come sono bravo, ho insegnato il diritto a questi buzzurri che frequentano il forum Mininterno, adesso sì che sono pronto per passare il concorso"? Ma ribeccatevi.

Da: Pippo Sowlo22/10/2019 19:45:03
@@Pippo Sowlo
No, non ho avuto bisogno di Mantovani, ma nella pagina precedente leggerai che il 610 tutela la libertà morale, mentre il 629 è delitto "contro il patrimonio". Ciò che è scontato per alcuni (la plurioffensività del 629) non lo è per altri.
Il mio intervento è senza polemiche, facevo solo notare a @che nostalgia che, nell'offendere altri utenti, aveva scritto a sua volta un'inesattezza.
Per il resto, mi trovo d'accordo con lei (come già accaduto su altre questioni) sul fatto che l'ingiusto profitto sia dirimente tra 610 e 629. Sono meno d'accordo sul fatto che ciò determini l'esattezza o l'inesattezza di un tema.

@che nostalgia
Ho letto i riferimenti giurisprudenziali che hai riportato. Sono interessanti e pertinenti, ma credo l'altro utente (@sei un detective) avesse ragione nel chiederti se quelle costruzioni siano applicabili automaticamente anche al caso di terzo incaricato che eserciti la violenza o la minaccia. A questo non hai risposto, quando invece credo sia il punto della questione.

Io ti chiederei come hai argomentato, per approdare al 610, che la riscossione di un credito "altrui" con violenza e minaccia possa non integrare un profitto ingiusto. Se vorrai rispondermi, ti ringrazio.
Credo sia molto difficile farlo aprioristicamente, perché troppi elementi vanno valutati in concreto e qui stava la difficoltà della traccia.





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