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emendamento 2.9810  pietra tombale su ogni idoneo dei concorsi pubblici
1289 messaggi, letto 36540 volte

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Da: firmate questa petizione20/01/2015 10:44:31
LARGO AL CRETINO.
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Da: FIRMATE QUESTA PETIZIONE20/01/2015 11:43:19
assumere i vincitori di concorso entro il 2016, non prorogare le vecchie graduatorie vigenti e poi via nuovi concorsi pubblici
LARGO AI GIOVANI, LARGO AL MERITO
Rispondi

Da: firmate questa petizione20/01/2015 11:52:09
LARGO AL CRETINO
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Da: Una domanda ragazzi20/01/2015 13:41:34
MA QUESTO EMENDAMENTO E' STATO APPROVATO?
Rispondi

Da: firmate questa petizione20/01/2015 13:55:41
LARGO AL CRETINO
Rispondi

Da: spazio20/01/2015 14:31:00
fate spazio......
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Da: Una domanda ragazzi20/01/2015 14:48:58
ma questo emendamento è stato approvato?
Rispondi

Da: ... ......20/01/2015 14:53:09
Sì, è diventato parte del maxiemendamento alla legge di stabilità approvata.
Rispondi

Da: FIRMATE QUESTA PETIZIONE20/01/2015 18:12:34
assumere i vincitori di concorso entro il 2016, non prorogare le vecchie graduatorie vigenti e poi via nuovi concorsi pubblici
LARGO AI GIOVANI, LARGO AL MERITO
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Da: firmate questa petizione20/01/2015 18:32:30
LARGO AL CRETINO
Rispondi

Da: FIRMATE QUESTA PETIZIONE20/01/2015 20:29:36
assumere i vincitori di concorso entro il 2016, non prorogare le vecchie graduatorie vigenti e poi via nuovi concorsi pubblici
LARGO AI GIOVANI, LARGO AL MERITO
Rispondi

Da: gepis20/01/2015 20:58:15
Ma sei quello del video?
Rispondi

Da: firmate questa petizione20/01/2015 21:48:18
LARGO AL CRETINO
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Da: Max21/01/2015 11:45:29
Cretino come sembri difficilmente vincerai un concorso
Rispondi

Da: FIRMATE QUESTA PETIZIONE21/01/2015 12:46:48
assumere i vincitori di concorso entro il 2016, non prorogare le vecchie graduatorie vigenti e poi via nuovi concorsi pubblici
LARGO AI GIOVANI, LARGO AL MERITO
Rispondi

Da: ilav21/01/2015 14:58:37
ancora abbiamo uno stalker nel forum.......
BASTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Rispondi

Da: ECCO!21/01/2015 17:11:33
Priorità al personale delle province
http://www.corriere.it/politica/15_gennaio_21/madia-mobilita-sbloccata-1071-dipendenti-statali-uffici-giudiziari-2d869d60-a180-11e4-8f86-063e3fa7313b.shtml

Loro fanne le CAGATE!

NOI ci rimettiamo il posto!

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Rispondi

Da: Largo ai giovani 21/01/2015 17:14:59
Ahahahahahh non vincitore non ti preoccupare fra 2 anni potrai riprovare :)
Rispondi

Da: FIRMATE QUESTA PETIZIONE21/01/2015 19:07:41
assumere i vincitori di concorso entro il 2016, non prorogare le vecchie graduatorie vigenti e poi via nuovi concorsi pubblici
LARGO AI GIOVANI, LARGO AL MERITO
Rispondi

Da: UNA DOMANDA RAGAZZI21/01/2015 19:31:03
mi postate la legge di stabilità e la parte in cui è contenuto?
Rispondi

Da: ... ......22/01/2015 10:43:10
420. A decorrere dal 1º gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario e' fatto divieto:

a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonche' la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di rappresentanza;

c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilita';

d) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed e' fatto divieto di proroga degli stessi;

e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed e' fatto divieto di proroga degli stessi;

f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

g) di attribuire incarichi di studio e consulenza.

421. La dotazione organica delle citta' metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e' stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo. Per le unita' soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a 428 del presente articolo.

422. Tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo modalita' e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' individuato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente articolo e quello da destinare alle procedure di mobilita', nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente.

423. Nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono determinati, con il supporto delle societa' in house delle amministrazioni centrali competenti, piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di cui al comma 421. In tale contesto sono, altresi', definite le procedure di mobilita' del personale interessato, i cui criteri sono fissati con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per accelerare i tempi di attuazione e la ricollocazione ottimale del personale, in relazione al riordino delle funzioni previsto dalla citata legge n. 56 del 2014 e delle esigenze funzionali delle amministrazioni di destinazione, si fa ricorso a strumenti informatici. Il personale destinatario delle procedure di mobilita' e' prioritariamente ricollocato secondo le previsioni di cui al comma 424 e in via subordinata con le modalita' di cui al comma 425. Si applica l'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56. A tal fine e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3 milioni di euro per l'anno 2016.

424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unita' soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilita'. Esclusivamente per le finalita' di ricollocazione del personale in mobilita' le regioni e gli enti locali destinano, altresi', la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilita' interno e la sostenibilita' finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unita' di personale ricollocato o ricollocabile e' comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.

425. La Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le universita' e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilita'. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilita' delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilita' di cui al presente comma si svolgono secondo le modalita' e le priorita' di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni e' fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.

426. In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalita' volte al superamento del precariato, e' prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilita' di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali.

427. Nelle more della conclusione delle procedure di mobilita' di cui ai commi da 421 a 428, il relativo personale rimane in servizio presso le citta' metropolitane e le province con possibilita' di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego anche le regioni possono avvalersi della previsione di cui al comma 429 ricorrendo altresi', ove necessario, all'imputazione ai programmi operativi regionali cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, con relativa rendicontazione di spesa. A conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi da 421 a 425, le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 421 o ad altri enti locali, dispongono contestualmente l'assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari.

428. Al 31 dicembre 2016, nel caso in cui il personale interessato ai processi di mobilita' di cui ai commi da 421 a 425 non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta, ivi comprese le citta' metropolitane, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianita' contributiva. Esclusivamente in caso di mancato completo assorbimento del personale in soprannumero e a conclusione del processo di mobilita' tra gli enti di cui ai commi da 421 a 425, si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

429. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonche' la conduzione del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», le citta' metropolitane e le province che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facolta' di finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonche' di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attivita' di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro di cui al primo periodo del presente comma, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato, nei limiti di 60 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a concedere anticipazioni delle quote europee e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarita' delle regioni cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.
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Da: FIRMATE QUESTA PETIZIONE22/01/2015 13:06:37
assumere i vincitori di concorso entro il 2016, non prorogare le vecchie graduatorie vigenti e poi via nuovi concorsi pubblici
LARGO AI GIOVANI, LARGO AL MERITO
Rispondi

Da: per FIRMATE QUESTA PETIZIONE22/01/2015 13:11:00
per farti largo ti rimane solo la l.68/99 per disabilità psichica
Rispondi

Da: FIRMATE QUESTA PETIZIONE23/01/2015 13:44:03
assumere i vincitori di concorso entro il 2016, non prorogare le vecchie graduatorie vigenti e poi via nuovi concorsi pubblici
LARGO AI GIOVANI, LARGO AL MERITO
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Da: BASTA GRADUATORIE IDONEI24/01/2015 17:46:42

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Da: SI MA ...24/01/2015 17:48:53
Quando queste benedette graduatorie ... sono state fatte ...

ANCHE NOI ERAVAMO GIOVANI !!! !!! !!!
Rispondi

Da: Largo ai giovani 24/01/2015 18:32:09
Assunzione subito dei vincitori e poi nuovi concorsi pubblici
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Da: FIRMATE QUESTA PETIZIONE25/01/2015 13:32:57

- Messaggio eliminato -

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Da: edoraciao25/01/2015 14:39:44
quelli che chiedono decadenza graduatorie e nuovi concorsi subito mi fanno ridere. Siete tutti convinti di rientrrare nei DUE posti che al massimo mettono a bando? beati voi. Inoltre non vi auguro di essere tipo il terzo in graduatoria.
Rispondi

Da: FIRMATE QUESTA PETIZIONE25/01/2015 16:49:09

- Messaggio eliminato -

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