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Concorso DIRIGENTI SCOLASTICI 2017
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Da: Motore di Ricerca17/10/2018 11:33:23
@inpiu

Rileggendo l'ordinanza non credo che sia in quel senso , cioè
che i ricorrenti possono partecipare alle prove scritte.
E' solo la loro richiesta.

Ma poi l'ordinanza dice nella motivazione:

Rilevato, in considerazione della causa di forza maggiore che ha impedito il raggiungimento della sede dove si svolgeva la prova preselettiva, di accogliere l'istanza cautelare limitatamente ai ricorrenti che hanno documentato l'impedimento (... nomi ...) e di respingerla per gli altri ricorrenti;

Ritenuto di dover disporre la ripetizione della prova preselettiva entro 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e, ove ciò comportasse il superamento della soglia minima di ammissione fisata in punti 71,70, l'ammissione dei candidati in sovrannumero alle prove scritte;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l'istanza cautelare nei limiti e con le modalità di cui in motivazione.



Da: Motore di Ricerca17/10/2018 11:35:21
Comunque sono usciti i quadri di riferimento:

http://www.istruzione.it//concorso_ds/allegati/quadro%20di%20riferimento%20prova%20scritta.pdf

Da: A STUDIARE SUBITO!!!17/10/2018 11:35:23
State sereni tutti.
Nella mia regione L'USR già sapeva da giorni l'esito dei decreti cautelari ed ha predisposto per giorno 23 ottobre le aule per far fare la prova preselettiva.
E vi dico ancora di più: a queste persone, domani, faranno fare pure la prova scritta.
Infattti, per tutti coloro che non hanno sentenze appellate dal CDS entro oggi pomeriggio dovranno presentarsi all'USR x sapere in quale alula faranno lo scritto.

https://www.usr.sicilia.it/attachments/article/2403/Avviso%20su%20aule%20TAR%20funzionanti%20m_pi.AOODRSI.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0037950.16-10-2018.pdf

A QUESTO PUNTO STATE SERENI CHE DOMANI LA PROVA SI FARÀ!!
A STUDIARE SUBITO!

Da: Scusatemi 1  - 17/10/2018 11:37:58
A causa del vostro egoismo e a seguito delle vostre pressioni state spingendo il Miur a fare un passo falso che finirà per danneggiarvi. La speranza che il CDS annulli la sentenza del TAR per consentirvi di svolgere domani la prova scritta è infondata perché la sentenza del TAR è inannullabile perché ha solide basi, ma tutto questo garbuglio sta complicando molto le cose. Se il Miur invece di cedere alle vostre pressioni si fosse impegnato ad effettuare nei famosi venti giorni la ripetizione della preselettiva, nei successivi venti giorni avrebbe consentito a tutti, ricorrenti compresi, di svolgere la prova scritta, rimandando tutt'al più di un mese la prova scritta, e ciò l'avrebbe messo al riparo da un sicuro annullamento del concorso. Naturalmente la colpa di questo casino non è solo dei frementi concorrenti ma anche dei vari personaggi di spicco che abitualmente orbitano intorno a questi concorsi per tutelare interessi propri e del loro entourage.

Da: ugo17/10/2018 11:39:39
dove è possibile trovare la sentenza del tar?

Da: Scusatemi17/10/2018 11:43:55
...rimandandola tutt'al più di un mese.

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Da: Sperem!17/10/2018 11:48:58
Usciti!

Da: Basito 17/10/2018 11:51:04
Mah

Da: inpiù17/10/2018 11:51:12
@Scusatemi:

Non credo che il MIUR legga i Forum e si faccia influenza, che poi da queste cose possa nascere un marasma questo è consuetudine del nostro paese.

In conclusione però l'immagine dei futuri dirigenti che esce da questi forum è sconcertante.

Da: Mah 17/10/2018 11:51:43
Concordo pienamente
Inefficace lo scritto in contraddizione con il bando
Prove nazionali : contenuti e tempi medesimi
Assurdo..... ma tipico della approssimazione  che distingue ormai la nostra baracca

Da: Alba@17/10/2018 11:58:23
La pubblicazione dei criteri di correzione quando avverrà?

Da: Realista17/10/2018 12:02:50

- Messaggio eliminato -

Da: Motore di Ricerca17/10/2018 12:05:29
Ulteriore sentenza del TAR - da interpretare

Il TAR ha or ora pubblicato una nuova ordinanza per l'accogliemento di un'altra candidata alla prova preselettiva, ma che SOSPENDE l'intero DDG 1134 del 24 luglio 2018.

Questa ordinanza è diversa dalle altre
1) E' stata discussa il  9 ottobre ma è pubblicata  oggi;
2) Sospende l'intero DDG 1134 del 24 luglio 2018 con tutte le conseguenze che "dovrebbe" causare;
Nelle altre ordnanze era stato solo sospesa una parte dell'art. 1;
3) Non parla di un tempo entro cui il candidato/a dovrebbe ripetere la prova preselettiva.

Sono ben accetti contributi sull'interpretazione.


Pubblicato il 17/10/2018
N. 06163/2018 REG.PROV.CAU.

N. 10820/2018 REG.RIC.          


REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10820 del 2018, proposto da


[nome ], rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Sandulli, Benedetto Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aldo Sandulli in Roma, via F. Paulucci de' Calboli 9;


contro

Ministero Istruzione Universita' e Ricerca non costituito in giudizio;
nei confronti

Maria Grazia Surgona', Anna Maria Termi, Maria Angela Zanca, Rosario Gaetano Viglione non costituiti in giudizio;
per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 0001134 del 24 luglio 2018, di approvazione e pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta per l'accesso al Corso âeuro " concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con il D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2018 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato:

- che l'accoglimento dell'istanza cautelare può essere disposta solo per coloro che lamentino un impedimento oggettivo, riconducibile a forza maggiore, alla conclusione della redazione della prova preselettiva (es. blackout);

ritenute, prima facie, le censure afferenti l'illogicità dell'art. 8 del d.m. n. 138 del 2017, non fondate atteso in particolare che l'attribuzione di un punteggio pari a zero per la risposta non data è conforme ad una corrente prassi comunemente accettata e fondata sul dato di comune dominio per cui il non rispondere è indice di nescienza laddove il rispondere male merita di essere penalizzato equivalendo a non conoscenza; che la soglia minima di punteggio necessaria al superamento della prova aumenta proporzionalmente all'aumento del numero di concorrenti che rispondano correttamente, né può essere invocata quella positivamente sancita per il transito alla prova orale essendo la stessa prescritta solo al limitato e specifico fine dell'ammissione a quest'ultima;

- che le censure relative al merito delle risposte considerate esatte dalla p.a. e alla formulazione del testo, trattandosi di quesiti resi disponibili con congruo termine per consentire la preparazione dei concorrenti, non possono ritenersi fondate;

che peraltro, al ridetto profilo, va associata la prevalente giurisprudenza ( cfr. parere n.644/2017 Cds sez II) secondo cui "Per quanto concerne le censure di cui al punto 3 del gravame - relative all'erroneità, sotto molteplici profili, di numerosi quesiti della prova de qua - la Sezione osserva, in via preliminare, che in base alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, qualora sia dedotto l'errore che l'Amministrazione ha compiuto nel ritenere esatte alcune risposte "si sconfina nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; e ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, dell'attendibilità obiettiva, nonché … della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti o della sua non evidente illogicità" (Cons. di Stato, Sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4670).

In altri termini, l'individuazione dei quesiti da sottoporre ai candidati e l'indicazione delle risposte ritenute corrette sono il frutto di valutazioni tecnico-discrezionali riservate all'Amministrazione, esaminabili dal giudice amministrativo esclusivamente qualora risultino affette da gravi vizi di legittimità ictu oculi rilevabili.

Orbene, nel caso di specie, la ricorrente non ha evidenziato la sussistenza di tali vizi, atteso che la medesima ha rilevato la sussistenza di quesiti formulati in maniera ambigua o che potevano dare adito a più risposte corrette, sovrapponendo in tal modo - in maniera non consentita - la propria valutazione in ordine alla correttezza dei quiz a quella compiuta, sotto il profilo tecnico, dai competenti organi di amministrazione attiva.

Ne deriva, quindi, che tali censure - essendo volte a chiedere alla Sezione un non ammesso riesame delle scelte di merito compiute dall'Amministrazione - non possono che ritenersi prive di pregio.

Peraltro, anche volendo prescindere da quanto esposto, le richiamate censure non potrebbero comunque comportare l'illegittimità della procedura, e ciò in quanto, come rilevato da un consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Sezione, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, "l'erroneità o la equivocità di alcuni quesiti deve ritenersi inconferente atteso che quand'anche essi fossero incerti o sbagliati nella risposta, i medesimi non inciderebbero sulla par condicio dei concorrenti, tutti chiamati a rispondere sugli stessi quesiti bene o male confezionati" (Cons. di Stato, Sez. II, 5 febbraio 2014, n. 1141/2014), con la conseguenza che l' eventuale erronea formulazione dei quesiti avrebbe un effetto sostanzialmente neutro sull'esito della prova. "

- che, inoltre, non può dedursi l'illogicità della fissazione del termine di svolgimento delle prove perché coincidente con altre attività dei concorrenti né che entro lo stesso termine alcuni partecipanti fossero impegnati in commissione di esami di stato o nella normale attività didattica, posto che non si può individuare con certezza un momento nel quale dette attività non siano in concreto espletate, al fine di definire le date ottimali per lo svolgimento della prova.

Ritenuto invece che il dedotto malfunzionamento del sistema informatico (c.d. blackout) nella specie causato da un fulmine ha determinato un'alterazione sensibile della par condicio, che impone disporsi la ripetizione della prova a beneficio di parte ricorrente, precisandosi che ove la stessa sortisca positivo esito l'Amministrazione dovrà disporre la partecipazione di essa alla prova scritta in sovrannumero;

Ritenuta l'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per disporre l'ammissione con riserva o la predisposizione di una nuova prova preselettiva.

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per compensare le spese di lite alla luce della novità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

a) sospende i provvedimenti impugnati disponendo la ripetizione della prova preselettiva per parte ricorrente precisando che in caso di superamento di essa dovrà disporsi l'ammissione di parte ricorrente alla prova scritta in sovrannumero.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia,    Presidente

Alfonso Graziano,    Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella,    Primo Referendario

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Alfonso Graziano        Riccardo Savoia



Link:
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=FRY236LYIFEFWVLI5MKTP767QI&q=DIRIGENTI%20or%20SCOLASTICI

Da: sono usciti17/10/2018 12:08:40
http://www.istruzione.it//concorso_ds/allegati/quadro%20di%20riferimento%20prova%20scritta.pdf

sia tipologie di prova che criteri, in bocca al lupo a tutti!

Da: Realista17/10/2018 12:11:42

- Messaggio eliminato -

Da: Eeeeh 17/10/2018 12:16:09
C'è  li friggiamo per non dire altro i criteri usciti.

Da: Motore di Ricerca17/10/2018 12:17:57
Altra sentenza del TAR:

La sentenza sotto riportata predispone un nuova prova preselettiva  per 1 candidato/a, ma sospende, questa volta, solo una parte dell'art. 1

Link

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=F34V5LGOXW6JF7CK2NHTW7RD7Y&q=DIRIGENTI%20or%20SCOLASTICI

Da: inpiù17/10/2018 12:22:06
Ma che, se leggi bene e riferito solo alla parte ricorrente la sospensione non alla prova di Luglio.

l Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

a) sospende i provvedimenti impugnati disponendo la ripetizione della prova preselettiva per parte ricorrente precisando che in caso di superamento di essa dovrà disporsi l'ammissione di parte ricorrente alla prova scritta in sovrannumero.

Da: inpiù17/10/2018 12:29:55
In tutti i casi rigetta lammissione alla prova scritta e costringe tutti a rifare la prova selettiva.

Da: Alba@17/10/2018 12:35:23
Grazie!

Da: Motore di Ricerca17/10/2018 12:38:45
@inpiù

Certo, l'ordinanza del TAR non sospende la prova di luglio, ma sospende il provvedimento impugnato dalla parte ricorrente e cioè l'intero DDG 1134 del 24/07/2018, che è il fondamento della prova scritta di domani.

Cioè, se ho compreso bene, questa ordinanza  è l'unica sentenza del TAR che sospende tutto il DDG 1134 e quindi sospende l'elenco di tutti i candidati ammessi alla prova scritta.

Le altre ordinanze del TAR si sono limitate a sospendere quella parte dell'art. 1 in cui non comparivano i nomi dei ricorrenti.

Ora non so se questa differenza di modalità o focalizzazione di cosa sospendere possa avere conseguenze di qualche tipo, tanto che il MIUR sembra completamente "immune" alle sentenze del TAR

E' anche ovvio che potrei aver capito una cosa per una altra.

Per questo ci vorrebbe il contributo interpretativo di qualcuno veramente  ferrato in materia, che però.... non sia lo stesso MIUR.

Da: @zia anto.it17/10/2018 12:54:22
La fortuna non esiste: esiste il momento in cui il talento incontra l'opportunità.
(Seneca)

Da: GiuristaCampano17/10/2018 12:55:58
Il Miur ha pubblicato il quadro di riferimento della prova scritta del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali pubblicato in G.U. n. 90 del 24.11.2017 ai sensi del D.M. 3 agosto 2017, n. 1381
Il quadro di riferimento della prova scritta assume tutti i riferimenti normativi e bibliografici riportati  già nell'analogo documento predisposto per la prova preselettiva e pubblicato sul sito del MIUR unitamente alla batteria dei 4000 quesiti.
Di seguito riportiamo il contenuto del documento appena pubblicato ed i criteri di valutazione della prova.
Continua a leggere...
https://www.professionistiscuola.it/concorsi/3185-concorso-dirigenti-scolastici-prova-scritta-pubblicati-i-quadri-di-riferimento-e-i-criteri-per-la-valutazione.html

Da: ricorsismo17/10/2018 13:07:17
come già evidenziato da altri, se il MIUR poteva sperare di una riforma del C dS così non sarà per gli 11 siciliani che causa forza maggiore non hanno potuto raggiungere la sede della preselettiva

anche loro dovranno ripetere la preselettiva.. quindi il problema ora non si pone nemmeno più sotto il profilo probatorio .. circa il blak out..

sicché la disparità di trattamento è evidente..

da notare tuttavia che nell'ordinanza non vi è più il riferimento alla soglia 71,70 si saranno ravveduti... questo può significare che la asticella degli ammessi è mobile.. potendo aumentare o diminuire la soglia a seconda degli esiti delle nuove preselettive dei candidati con cautelare...

Da: inpiù 1  - 17/10/2018 13:20:42
Anche il TAR ci mette del suo: può un bloccco di una strada essere un valido motivo per accettare un ricorso?
Sarebbe obbligo del candidato fare in modo di evitare contrattempi;perchè allora si dovrebbe dimostrare che quella era l'unica strada percorribile, perchè sono partiti a quell'ora e non prima...etc,etc,etc

Secondo me impugnabile da parte del MIUR al CDS.

Da: ... 17/10/2018 13:31:33
Articolo su Tecnica

Da: Parallelogramma 17/10/2018 13:39:56
Ho letto bene, MIUR non costituito in giudizio??!

Da: versus8317/10/2018 13:50:23
"E' tutto un recital e' tutto un film"
Datevi da fare , candidati i quadri di riferimento sono usciti ! FORZA. Mi raccomando stavolta , per alcuni ragazzacci e ragazzacce che non sanno manco come sono diventati insegnanti , sara' meglio munirsi anche di un buon power bank i tempi sono piu' lunghi e le parole chiave da ricercare con lo smartphone sono parecchie . Vi consiglio uno ibrido , solare ed a batterie. Il pannellino lo posizionate sulla finestra dove c'e' un bel fascio di luce e starete a posto! Non dovete assolutamente ,se avete gia' contattato i "dirigenti" corrotti delle scuole e le squadrette di vigilanza, temere nulla. SIETE INTOCCABILI! Per i piu' rincoglioniti ma meglio corazzate non fate la fesseria di inserire il codice farlocco che vi hanno consegnato , quello e' un semplice pezzo di carta , ricordatevi che il vostro lo tiene gia' il vostro amico dirigente che macchinosamente ed in equipe nelbuio delle segrete stanze LAVORA PER VOI! TRANQUILLI STATE GIA' BELLI PRONTI A DIRE CAZZATE ALL'ORALE.

Da: docentindipendenti 17/10/2018 13:53:32
Qualcuno ha scritto "Anche il TAR ci mette del suo: può un blocco di una strada essere un valido motivo per accettare un ricorso?"
LA RISPOSA E' NO, ASSOLUTAMENTE NO!!!!
E' responsabilità propria non essere riusciti a raggiungere la sede d'esame. Se è vero che è stato accolto questo, siamo all'assurdo visto che non è stato accolto il diverso trattamento di chi ha dovuto partecipare agli esami di Stato......

Da: @versus17/10/2018 13:56:05
Già non avevo voglia ma dopo il tuo post mi sono calate le braccia al suolo. Quindi ci stai dicendo che è tutto truccato???

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