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Concorso dirigenti scolastici - Il ricorso
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Da: Per post precedente19/02/2016 17:01:17
Certo che si. 
Ma non basta di certo solo una tessera di appartenenza ad un sindacato o ad un'altra associazione per essere raccomandato.
Caro Ficara le tessere servono ai dirigenti di tali associazioni per far valere il loro peso nella bilancia della spartizione , che spesso include solo loro parenti se non addirittura sé stessi. 
Sono esclusi anche gli amici
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Da: La vera storia dei ricorsi pendenti23/02/2016 01:08:52
Per fare un poco di chiarezza cerchiamo, una volta e per tutte, di comprendere quanto accaduto al riguardo con l'introduzione delle norme della L. 107/2015.
Partiamo con l'esaminare il comma 87 dell'art. 1 della legge sulla cosiddetta buona scuola, il quale recita: "Al fine di tutelare le  esigenze  di  economicità  dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88, con  decreto  del  Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da  emanare  entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge, sono definite le modalità di svolgimento di un  corso  intensivo  di formazione   e   della   relativa   prova   scritta   finale, volto all'immissione dei  soggetti  di  cui  al  comma  88  nei  ruoli  dei dirigenti scolastici…". Già si comprende da questo enunciato che il legislatore non ha inteso che venisse effettuata alcuna selezione. Infatti il corso intensivo e la successiva prova scritta sono specificamente e unicamente "volti all'immissione dei soggetti nei ruoli dei dirigenti scolastici". Dunque è chiaro che si tratta di una sanatoria. A riprova di questo assunto, in una recente sentenza del TAR Campania, si legge: "…la norma impugnata è volta a tutelare l' "economicità dell'azione amministrativa" e a "prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico" (co. 87);  pertanto, la finalità è volta a 'sanare' le pregresse pendenze onde consentire alla riforma operata dalla stessa L. 107/2015 di entrare 'a regime' quanto prima senza che tale obiettivo possa essere pregiudicato da eventuali pregressi contenziosi; a tal fine l'art. 1 co. 88 cit. ha previsto che potessero partecipare al corso in argomento non solo i "soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio" ma anche tutti coloro che "non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004…" ". E più avanti: "…gli altri soggetti ammessi alla procedura non assumono la veste di controinteressati in quanto si tratta di procedura che non prevede un limite numerico di posti, ma semplicemente un percorso idoneativo che culmina in una prova scritta per cui si prevede un voto minimo di ammissione…". Più chiaro di così! Lo conformano anche i giudici amministrativi quanto scrivono: " volta a sanare". Un'altra considerazione riguarda cosa s'intenda per "sentenza definitiva". Orbene  nel comma 88 dell'art. 1 della legge 107/2015 si afferma: "i soggetti che abbiano avuto una  sentenza  favorevole  almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto,  alla  data  di entrata in vigore della presente legge, alcuna  sentenza  definitiva, nell'ambito  del  contenzioso..". Risulta dunque evidente che un ricorso con "sentenza definitiva" del Consiglio di Stato, non può essere considerato "pendente" anche nel caso che si è fatto "ricorso per revocazione" a tale sentenza, che resta comunque definitiva. Ancora una volta, a riprova, nella sentenza del TAR già richiamata, si legge: "…la formulazione della norma non brilla per chiarezza (in particolare, l'aggettivo "alcuna" prima di "sentenza definitiva" è forse riferibile ai casi in cui sia stata proposta revocazione della sentenza 'definitiva'; infatti, la sentenza definitiva, di norma, è una e chiude il processo) e che conduce a un risultato positivo in ragione della mera 'pendenza' di un ricorso…".  Dunque si conferma che la sentenza del Consiglio di Stato è definitiva anche se si è fatto ricorso per revocazione. Invece risulta che alcuni candidati sono stati ammessi al corso intensivo e alla successiva prova orale, e, infine, nominati dirigenti scolastici, in quanto all'atto dell'entrata in vigore della legge 107/2015, dopo la sentenza definitiva del Consiglio di Stato che non solo respingeva il ricorso ma condannava alle spese i ricorrenti, era stato presentato un ricorso per revocazione. Segnatamente  su questo specifico aspetto è necessario indagare e ci auguriamo che gli uffici preposti lo stiano già facendo. Nel ribadire dunque la necessità delle opportune verifiche su tutti i cosiddetti ricorsi pendenti, anche alla luce di quanto appena evidenziato, occorre per ultimo ricordare che i commi succitati non erano presenti nella stesura iniziale della legge. Essi sono stati introdotti durante la discussione nelle commissioni. Inoltre, se si va a ripercorrere la storia di questa vicenda, si potrà scoprire che, in un arco temporale di svariati anni, già in altre occasioni si era cercato, in fase di discussione, d'introdurre analoghi emendamenti in altre proposte di legge, senza risultati operativi, anche perché sistematicamente essi venivano bocciati per la mancanza della necessaria copertura economica, non essendoci peraltro la necessaria autorizzazione del MEF per le nuove assunzioni. A questo punto, si potrebbe ipotizzare che più che tutelare le esigenze di economicità e di evitare ripercussioni sul sistema scolastico, che non sarebbe stato per nulla intaccato, dal momento che si trattava di ricorsi che, come tanti analoghi altri, sarebbero stati bocciati, se e quando fossero giunti a sentenza, ma semplicemente che bisognava finalmente cogliere l'occasione per togliersi dalle mani una patata bollente che sistematicamente e periodicamente, in oltre due lustri, ritornava nelle aule parlamentari. Da quest'ultima considerazione scaturisce anche il convincimento che, nel tempo e con lo stesso iter, verranno sanati pure i ricorsi pendenti relativi al concorso del 2011. Bisogna solo avere la pazienza e aspettare i tempi necessari affinché quei ricorsi pendenti si trasformino "ope legis" in un passaporto per la dirigenza. Mentre c'è ancora chi sogna che a breve verrà bandito un nuovo concorso. Un sogno destinato, purtroppo, come ben si comprende da questa breve analisi,a infrangersi contro un muro di "pendenze".

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