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D.I.P. IMPORTANTE 4*4 & Co.
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Da: 4x418/09/2012 23:47:50
Giusto.

Da: miLANO TRIBUNALE 19/09/2012 15:31:04
A cosa fa riferimento l'art 16 della 218 quando fa riferimento a sistemi normativi a base personale? Cosa sarebbero?

Da: lisa7 19/09/2012 17:36:45
Potete dirmi se è giusto dire che  la cambiale e l'assegno sono regolati dalla legge del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione?

Da: Helpissima19/09/2012 17:53:40
Sono regolati dalle convenzioni cui fa rinvio l'art. 59 della 218/95,

Da: waiting for... x ne19/09/2012 18:00:07
No, da quel che ho capito l'art. 59 della legge 218/1995 rimanda alle convenzioni di Ginevra del 1930 e del 1931 la disciplina relativa alle cambiali ed agli assegni. Gli assegni per quanto riguarda forma e sostanza sono disciplinati dalla legge del luogo in cui sono state apposte le sottoscrizioni, la capacità è determinata dalla legge nazionale della persona che si obbliga. Identici sono i criteri per le cambiali. Per gli altri titoli di credito vale il criterio della legge del luogo di emissione.

Da: lisa7 19/09/2012 19:11:41
Grazieeeee. ormai sono in tilt!!!!!!

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Da: miLANO TRIBUNALE 20/09/2012 10:15:33
Mi viene un dubbio....il fatto che la danimarca sia quasi sempre fuori dai regolamenti a noi fondamentalmente frega un cass, giusto?
Nel senso che applicheremo comunque il regolamento anche se l'lemento di estraneità appartenga a quello stato, giusto?

Da: ali20/09/2012 11:47:21
giusto!

Da: lisa7 20/09/2012 11:50:33
Cosa si risponde alla domanda principio di globalità?  nella mia commissione sembra una domanda ricorrente!

Da: waiting for...20/09/2012 13:55:19
direi che si possa far riferimento all'art. 15 della legge 218/1995 che prevede l'applicazione della norma straniera richiamata, così come interpretata ed applicata alla luce degli insegnamenti giurisprudenziali presenti nell'ordinamento estero richiamato.
Facendo riferimento al principio della doppia qualificazione, individuata la legge applicabile in ragione della qualificazione adottata nell'ordinamento interno (lex fori) si ricerca la norma applicabile all'interno dell'ordinamento straniero che viene richiamato nella sua globalità.
Questa è la mia idea

Da: miLANO TRIBUNALE 20/09/2012 14:29:52
per tutti visto che lo sto preparando per fare chiarezza in questa materia di merda...
controllate se c'è qualche errore...



DIRITTO SOSTANZIALE
1) CAPACITA' GIURIDICA, ACQUISTO E PERDITA
Art. 20  CRITERIO DELLA CITTADINANZA
LA CONDIZIONI SPECIALI DI CAPACITA'  LEGGE CHE DISCIPLINA L'ISTITUTO O IL RAPPORTO CUI SI RIFERISCONO

2) COMMORIENZA, SCOMPARSA , ASSENZA E MORTE PRESUNTA
CRITERIO DELLA CITTADINANZA
GIURISDIZIONE ITALIANA SE : CITTADINO; ULTIMA RESIDENZA IN ITA; L'ACCERTAMENTO PRODUCE EFFETTI IN ITA

3) CAPACITA' AGIRE PERSONE FISICHE ART. 23: CITTADINANZA
DEROGHE:
-    LEGGE CHE DISCIPLINA L'ISTITUTO O IL RAPPORTO CUI SI RIFERISCONO
-    CONTRATTI: TUTELA DEL TERZO
-    ATTI UNILATERALI: TUTELA DEL TERZO
4) DIRITTI DELLA PERSONALITA' ESISTENZA E CONTENUTO  ART 24 L. 218  CITTADINANZA TITOLARE
- DEROGHE: RAPPORTI DI FAMIGLIA  LEGGE REGOLATRICE DEL RAPPORTO

5) PERSONE GIURIDICHE, Stato e Capacità ART 25 L 218  LUOGO DI COSTITUZIONE
Deroghe, si applica comunque la legge italiana se:
-    Sede amministrativa dell'ente in Ita
-    Oggetto principale in Italia
TRASFERIMENTI SEDE Legge degli stati interessati
FUSIONI Legge degli stati interessati. Gli effetti della fusione con riferimento ai soci e agli organi sociali, saranno disciplinati dalle norme applicabili alla società risultante dalla fusione


3)Procedura di insolvenza Regolamento 1346/2000
Escluse imprese assicuratrici, enti creditizi, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo
Giudice competente ad avviare la procedura principale quello del luogo in cui il debitore ha il suo centro principale di interessi (normalmente luogo della sede)
Successivamente si possono avviare proceure secondarie in altro Stato membro se il debitore ha in quello stato una dipendenza (intesa come qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita in maniera non transitoria attività economica) con effetti limitati in tale territorio. L'avvio di tale procedura secondaria può essere chiesta anche dal curatore della principale o da altri soggetti legittimati.
Si applica la legge del luogo in cui ha avuto inizio la procedura (quindi condizioni apertura, svolgimento, poteri del curatore ecc).
Riconoscimento procedura d'insolvenza: Le decisioni adottate dal giudice competente per la proc. princ. Devono essere riconosciute immediatamente da tutti i paesi UE senza controllo ulteriore salvo:
-    Che tale riconoscimento abbia effetti contrari all'ordine pubblico
-    Si tratti di decisioni che limitano il segreto postale o la libertà individuale.


4)Matrimonio L. 218

Promessa di matrimonio e conseguenze violazione (nonchè vizi di volontà, capacità) art. 26 LEGGE NAZIONALE COMUNE NUBENDI, SE DIVERSA LEGGE ITALIANA
Condizioni per contrarre matrimonio (età, capacità, assenza di vincoli)  art 27 LEGGE NAZIONALE DI CIASCUNO DEI NUBENDI + art. 116 c.c. che è norma di applicazione necessaria + pubblicazioni + presenza ufficiale giudiziario.
FORMA MATRIMONIOART 28 IN ALTERNATIVA:
-    LEGGE LUOGO DI CELEBRAZIONE
-    LEGGE NAZIONALE DI ALMENO UNO DEI CONIUGI
-    LEGGE DELLO STATO DI COMUNE RESIDENZA

5)RAPPORTI TRA CONIUGI:
- PERSONALI ART 29 LEGGE NAZIONALE COMUNE, SE DIVERSA LEGGE DEL LUOGO IN CUI LA VITA MATRIMONIALE E' PREVALENTEMENTE LOCALIZZATA
- PATRIMONIALI ART 30 LEGGE SCELTA CON ATTO SCRITTO DAI CONIUGI PURCHE' SIA LA LEGGE DELLO STATO DI CUI ALMENO UNO DEI DUE E' CITTADINO O ABBIA LA RESIDENZA. IN ASSENZA O DIFETTO LEGGE DEI RAPPORTI PERSONALI

5)SEPARAZIONE E DIVORZIO REGOLAMENTO 1259/2010 ROMA III
Il regolamento si applica, in presenza di un conflitto di leggi, al divorzio e alla separazione personale. Non si applica, tuttavia, alle materie della capacità giuridica delle persone fisiche; l'esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio; l'annullamento di un matrimonio; il nome dei coniugi; gli effetti patrimoniali del matrimonio; la responsabilità genitoriale; le obbligazioni alimentari; i trust o le successioni, anche laddove esse si presentano come questioni preliminari nell'ambito di un procedimento di divorzio o separazione personale. Ai sensi dell'art. 4, la legge designata in conformità al regolamento si applica anche laddove non si tratti della legge di uno degli Stati che partecipano alla cooperazione rafforzata.
I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti:
-  della legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo;
- della legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo;
- della legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; ovvero della legge del foro.
L'accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Tuttavia, se previsto dalla legge del foro, i coniugi possono designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale, nel qual caso quest'ultima mette agli atti tale designazione in conformità alla legge del foro (art. 5).
L'accordo che determina la legge applicabile deve essere redatto in forma scritta, contenere l'indicazione della data ed essere firmato da entrambi i coniugi (art. 7). L'esistenza e la validità di un accordo sulla scelta della legge o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù del regolamento se l'accordo o la disposizione fossero validi; tuttavia un coniuge, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l'effetto del suo comportamento secondo la regola di cui sopra (art. 6).
Nel caso in cui i coniugi non determinino, tramite accordo, la legge applicabile, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza, dell'ultima residenza abituale dei coniugi, sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale; o, in mancanza, dello Stato di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale; o, in mancanza, dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale (art. 8). Nel caso in cui la legge applicabile ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 8 non preveda il divorzio o non conceda a uno dei coniugi, perché appartenente all'uno o all'altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale, si applica la legge del foro (art. 10).
La l. 218 che non ha più ragione di esistere prevede all'art 31:
Per la separazione
Legge nazionale comune al momento della domanda o quella del luogo in cui la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata
Per il divorzio
Legge nazionale comune al momento della domanda o quella del luogo in cui la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata
GIURISDIZIONE: BRUXELLES II BIS Reg. 2201/2003
1. Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:
a) nel cui territorio si trova:
â€" la residenza abituale dei coniugi, o
â€" l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi
risiede ancora, o
â€" la residenza abituale del convenuto, o
â€" in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di
uno dei coniugi, o
â€" la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto
almeno per un anno immediatamente prima della
domanda, o
â€" la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio «domicile»;
b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del «domicile» di entrambi i coniugi. Conversione della separazione personale in divorzio
Fatto salvo l'articolo 3, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro che ha reso la decisione sulla separazione personale è altresì competente per convertirla in una decisione di divorzio, qualora ciò sia previsto dalla legislazione di detto Stato.
RICONOSCIMENTO
1. Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
2. In particolare, e fatto salvo il paragrafo 3, non è necessario alcun procedimento per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato membro.
3. Fatta salva la sezione 4 del presente capo, ogni parte interessata può far dichiarare, secondo il procedimento di cui alla sezione 2, che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta. La competenza territoriale degli organi giurisdizionali indicati nell'elenco, comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 68, è determinata dal diritto interno dello Stato membro nel quale è proposta l'istanza di riconoscimento o di non riconoscimento.
4. Se il riconoscimento di una decisione è richiesto in via incidentale dinanzi ad una autorità giurisdizionale di uno Stato membro, questa può decidere al riguardo.
MAI RIESAME NEL MERITO
Motivi di non riconoscimento delle decisioni di divorzio,
separazione personale o annullamento del matrimonio
La decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non è riconosciuta nei casi seguenti:
a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
b) quando è resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato  al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da  poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;
c) se la decisione è incompatibile con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; o
d) se la decisione è incompatibile con una decisione anteriore avente le stesse parti, resa in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché la decisione anteriore soddisfi le condizioni prescritte

LA L. 218 all'art 32 prevede:
-    Art 3
-    Uno dei coniugi cittadino italiano
-    Matrimonio celebrato in Italia

6)Filiazione??? Cosa disciplina ancora la L. 218 e cosa il Reg. 2201/2003?





7)Obbligazioni alimentari nella famiglia. ART 45 che fa riferimento alla Conv. Aja 1973 sostituita dal Regolamento 4/2009
Il regolamento si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di:
•    famiglia;
•    parentela;
•    matrimonio o affinità.
Competenza
La giurisdizione competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari è:
•    la giurisdizione del luogo in cui il convenuto, o il creditore, risiede abitualmente; o
•    la giurisdizione competente per esaminare un'azione relativa allo stato di una persona (ad esempio un divorzio) o di responsabilità genitoriale, quando una domanda relativa all'obbligazione alimentare sia correlata a detta azione (a condizione che tale competenza non si basi unicamente sulla nazionalità di una delle parti).
Eccetto nel caso in cui la controversia riguardi un'obbligazione alimentare nei confronti di un minore di diciotto anni, le parti possono, a determinate condizioni, scegliere di comune accordo il o i fori di uno Stato membro ai fini della risoluzione.
Se il convenuto compare dinanzi all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, questa acquisisce la competenza, eccetto se il convenuto vi si opponga.
Se nessuna delle condizioni di cui sopra è soddisfatta, la controversia può, a determinate condizioni, essere proposta dinanzi alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro da cui proviene una delle due parti.
In caso contrario, se la procedura non può essere condotta in un paese terzo, con il quale la controversia è strettamente legata, la domanda può essere presentata dinanzi all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che sia sufficientemente coinvolto nella causa.
Il debitore non può, salvo alcune eccezioni, promuovere un'azione per modificare la decisione in un altro Stato membro, fintantoché il creditore continui a risiedere abitualmente nello Stato in cui è stata emessa la decisione sulle obbligazioni alimentari. Il creditore può tuttavia accettare che la controversia venga risolta da un'altra autorità giurisdizionale.
Se sono aditi fori di diversi Stati membri per una procedura riguardante le stesse parti e avente lo stesso oggetto e lo stesso titolo, la competenza è dell'autorità giurisdizionale adita per prima.
Indipendentemente dall'autorità giurisdizionale che ha la competenza del merito, per le richieste di provvedimenti provvisori e cautelari può essere adita una qualsiasi autorità giurisdizionale di uno Stato membro, purché esse siano previste dalla legislazione dello Stato in questione.
Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni
Una decisione sulle obbligazioni alimentari emessa in uno Stato membro deve essere riconosciuta da un altro Stato membro senza alcun procedimento speciale.
La maggior parte degli Stati membri è vincolata dal protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.
Se la decisione è stata emessa da uno Stato membro vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, non è possibile opporsi al suo riconoscimento. Se la decisione è esecutiva nello Stato membro che l'ha emessa, essa ha esecutività in un altro Stato membro senza la necessità di una dichiarazione. In alcuni casi, è tuttavia possibile richiedere il riesame della decisione nonché il rifiuto o la sospensione della sua esecuzione.
Ove la decisione è stata emessa da uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007, il riconoscimento può, in alcuni casi, essere respinto. La decisione può essere eseguita in un altro Stato membro, se è esecutiva nello Stato membro che l'ha emessa, a patto di ottenere dallo Stato membro di esecuzione una dichiarazione che ne attesti l'esecutività.
In tutti i casi, l'autorità giurisdizionale d'origine può dichiarare una decisione provvisoriamente esecutiva. Quando la decisione deve essere eseguita in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata emessa inizialmente, la legge applicabile alla procedura è quella dello Stato membro di esecuzione.

8)Adozione L. 218 se non legittimante L 184/1983 che è norma di applicazione necessaria, giusto?

9)Protezione dei minori Convenzione Aja 1961
Gli istituti a tutela del minore luogo di sua residenza
anche se si tratta di minore residente in uno stato che non ha recepito la convenzione.


10) Protezione maggiori d'età (interdetti- inabilitati e comunque soggetti non in grado di provvedere alla cura dei propri interessi) Convenzione Aja 2000 non si applica in Ita, artt. 43, 44 l 218
Gli effetti e le misure di protezione nonchè i rapporti con chi ne ha la cura  Legge nazionale dell'incapace. Tuttavia per proteggere in via provvisoria e urgente la persona o i beni dell'incapace, il giudice ita può adottare le misure previste dalla legge italiana.
Giurisdizione italiana in materia di misure di protezione incapaci maggiori d'età  art 44  artt 3 e 9 ed anche quando sia necessario proteggere in via provvisoria e urgente la persona o i beni dell'incapace che si trovino in Italia.

11) Successioni dal 2014 nuovo Regolamento, oggi L. 218
DAL 2015 LA L. 218 !!! col regolamento 650 del 2012-09-20 che prevede come  legge applicabile a tali successioni è quello della residenza abituale del defunto al momento della morte. Residenza abituale che dovrebbe rivelare un collegamento stretto e stabile del defunto con lo Stato interessato.
Resta salva la possibilità di scegliere come legge che regoli l'intera successione la legge dello Stato di cui il de cuius ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte, oppure per una persona in possesso di più di una cittadinanza, la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.  In tal caso tutte le parti interessate possono convenire che un organo giurisdizionale o gli organi giurisdizionali di tale Stato membro abbiano competenza esclusiva a decidere su qualsiasi questione legata alla successione
L. 218 Principio dell'unità universale della successione tutta la successione è regolata da unica normativa.

LEGGE NAZIONALE DEL DECUIUS che la può derogare a favore della legge dello stato in cui risiede a condizione che:
-    la scelta sia contenuta in un atto che riveste forma testamentaria (non dev'essere un testamento)
-    dev'essere la legge dello stato in cui è residente al momento della dichiarazione
-    sono comunque salvi i diritti dei legittimari (il porco potrebbe spostare la residenza per pregiudicare i figli)
La capacità di testare, revocare, disporre? Art. 47 Legge del disponente
12) Testamento Internazionale Conv. di Washington 1973
E' sempre valido, in qualsiasi caso, il testamento se:
- forma scritta
- dichiarazione alla presenza di testimoni
- sottoscrizione del testatore e testimoni
- ricezione della dichirazione da soggetto abilitato secondo quell'ordinamento.
GIURISDIZIONE IN MATERIA DI SUCCESSIONI
Il principio cardine che regola la competenza e la legge applicabile a tali successioni è quello della residenza abituale del defunto al momento della morte. Residenza abituale che dovrebbe rivelare un collegamento stretto e stabile del defunto con lo Stato interessato.
Resta salva la possibilità di scegliere come legge che regoli l'intera successione la legge dello Stato di cui il de cuius ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte, oppure per una persona in possesso di più di una cittadinanza, la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.  In tal caso tutte le parti interessate possono convenire che un organo giurisdizionale o gli organi giurisdizionali di tale Stato membro abbiano competenza esclusiva a decidere su qualsiasi questione legata alla successione.
Il Regolamento inoltre istituisce il "certificato successorio europeo", destinato ad essere utilizzato da tutti coloro i quali abbiano necessità di far valere la loro qualità o di esercitare i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell'eredità in un altro Stato membro senza dover ricorrere ad alcun procedimento particolare.

Da: miLANO TRIBUNALE 20/09/2012 15:06:51
15) Obbligazioni contrattuali Roma I (593/2008), Convenzione di Roma 1980 e L. 218. Art. 57 che richiama Roma 1980.
ROMA I
Campo d'applicazione materiale
1. Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale.
Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali o amministrative.
2. Sono esclusi dal campo d'applicazione del presente regolamento:
a) le questioni di stato e di capacità delle persone fisiche, fatto salvo l'articolo 13;
b) le obbligazioni derivanti dai rapporti di famiglia o dai rapporti che secondo la legge applicabile a tali rapporti hanno effetti comparabili, comprese le obbligazioni alimentari;
c) le obbligazioni derivanti da regimi patrimoniali tra coniugi,
da regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al
matrimonio, nonché dalle successioni;
d) le obbligazioni derivanti da cambiali, assegni, vaglia cambiari e da altri strumenti negoziabili, nella misura in
cui le obbligazioni derivanti da tali altri strumenti risultano dal loro carattere negoziabile;
e) i compromessi, le clausole compromissorie e le convenzioni sul foro competente;
f) le questioni inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, su aspetti quali la costituzione, tramite registrazione o altrimenti, la capacità giuridica, l'organizzazione interna e lo scioglimento delle società, associazioni e persone giuridiche e la responsabilità personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica;
g) la questione di stabilire se l'atto compiuto da un intermediario valga ad obbligare di fronte ai terzi il
mandante, o se l'atto compiuto da un organo di una società, altra associazione o persona giuridica valga ad
obbligare di fronte ai terzi la società, altra associazione o persona giuridica;
h) la costituzione di «trust» e i rapporti che ne derivano tra i costituenti, i «trustee» e i beneficiari;
i) le obbligazioni derivanti da trattative precontrattuali; contratti di assicurazione che derivano da operazionirelativa all'assicurazione sulla vita aventi lo scopo di erogare ai lavoratori, dipendenti o non, riuniti nell'ambito di un'impresa o di un gruppo di imprese o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni in caso di decesso, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione d'attività, o in caso di malattia professionale o di infortunio sul lavoro.
AUTONOMIA DI SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE
(in assenza di scelta)
VERIFICA SE CASO TIPIZZATO EX ART. 4
NO CASO TIPIZZATO:
LEGGE DEL PAESE DI RESIDENZA ABITUALE DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA LA PRESTAZIONE CARATTERISTICA
PRESTAZIONE CARATTERISTICA NON DETERMINABILE: COLLEGAMENTO PIU' STRETTO
Tipizzati
Vendita legge del paese di residenza del venditore; Servizi legge del paese di residenza del prestatore di servizi;
Diritto reale su immobili o locazione legge del paese in cui si trova l'immobile;
Franchising: legge del paese di residenza dell'affiliato;
Concessione di vendita legge del paese di residenza abituale del distributore
Vendita beni all'asta:legge del luogo in cui si svolge l'asta se determinabile
CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO TRASPORTO DI MERCI (in assenza di scelta):
-    LEGGE DEL PAESE DI RESIDENZA DEL VETTORE SE DETTA SEDE COINCIDE CON LA SEDE DI  CARICO O SCARICO DELLA MERCE O
-    LA SEDE/RESIDENZA PRINCIPALE DEL MITTENTE
CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO TRASPORTO DI PERSONE - art. 5.2 (in assenza di scelta)
-    LEGGE DELLA RESIDENZA DEL PASSEGERO SE COINCIDE CON IL LUOGO DI PARTENZA O DI DESTINAZIONE ALTRIMENTI
-    LEGGE DELLA SEDE DEL VETTORE

CONTRATTI DI LAVORO - art. 8- (in assenza di scelta)
-    LEGGE DEL PAESE IN CUI IL LAVORATORE COMPIE ABITUALMENTE IL SUO LAVORO O IN MANCANZA
-    DEL PAESE A PARTIRE DAL QUALE SVOLGE IL SUO LAVORO 
SE LA LEGGE APPLICABILE NON PUO ESSERE DETERMINATA
-    LEGGE DEL PAESE IN CUI IL LAVORATORE
-    E' STATO ASSUNTO

Clausola di eccezione Convenzione Roma (art. 4, n. 5) e Reg. Roma I (art. 4 n. 3).
Se dal complesso delle circostanze risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti più stretti con un Paese diverso da quello del Paese nel quale la parte che effettua la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale o con un Paese diverso da quello individuati in base ai criteri specifici, si applicherà la legge del Paese con cui il collegamento è più stretto.
I fattori normalmente presi in considerazione per individuare il collegamento più stretto sono la nazionalità, la residenza, il luogo di conclusione e di esecuzione del contratto, l'autorità eventualmente designata dalle parti a risolvere le controversie.
La valutazione di tali elementi è rimessa, peraltro, alla discrezionalità dell'autorità giudicante.

Da: 4x420/09/2012 20:34:51
miLANO TRIBUNALE: vedo che questa benedetta Convenzione di Roma la vuoi applicare a tutti i costi! Ma tranquillo, non torno su una cosa di cui abbiamo già scritto fin troppo. Quanto alla Danimarca, occorre distinguere (anche qui...): se si tratta di conflitti di leggi, i regolamenti sono di applicazione universale e quindi la circostanza che la fattispecie sia collegata alla Danimarca non incide sulla loro applicabilità; riconoscimento delle decisioni: qui invece ci interessa, nel senso che ci interessa sapere se la decisione provenga da lì: ad es., se si tratta di riconoscere in Italia un divorzio pronunciato in Danimarca, il 2201 non si applica (ma il 44/2001 sì: UE e Danimarca hanno concluso un accordo per rendere applicabile il regolamento anche ai rapp. fra loro).

Da: lisa7 20/09/2012 21:38:45
Grazie waiting for...

Da: miLANO TRIBUNALE 21/09/2012 14:01:37
Che casino 4*4...
scusami ma perchè dici che son fissato con la Convenzione di Roma?
La cito giusto per fare vedere che so che esiste...

Da: 4x421/09/2012 14:10:51
Per esistere, esiste... Ma di fatto, in Italia, la sua residua applicabilità è ridotta a zero. Comunque sono dettagli non importanti.

Da: miLANO TRIBUNALE 25/09/2012 17:15:11
Ragazzi per i rapporti personali e patrimoniali dei coniugi non ci sono regolamenti giusto?
Essi sono disciplinati ai sensi della l. 218, vero?

Da: ali25/09/2012 18:42:43
Ho io una domanda, torno sconvolta dagli esami di ieri. Il carissimo prof di dip ha chiesto: >, la poveretta ha osato chiedergli: > e lui > poi vedendo che quella povera crista era nel panico le ha chiesto dove avesse studiato la materia e lei ha risposto sul Simone. Apriti cielo e chiuditi terra! "la mia materia deve essere studiata sul manuale ecco perchè non sa rispondermi, per me è insufficiente e può passare oltre". Ora io mi domando è mai possibile assistere a cotanta follia? E poi che cosa sono queste cavolo di questioni preliminari?

Da: miLANO TRIBUNALE 25/09/2012 19:02:01
sul simone ci sono...è un caso che consente di ampliare la giurisdizione del giudice italiano. Si tratta di quelle questioni che il giudice deve decidere in via preliminare per poter giungere alla decisione finale sul caso sottoposto. La risposta la trovi nell'art. 6 della legge. il giudice conosce incidentalmente la questione che non rientrano nella giurisdizione italiana e la cui soluzione è necessaria per decidere sulla domanda.
Quale legge si applica alla questione preliminare?
Ballarino parla di teoria legeforista in forza della quale si dovrebbe applicare la legge del foro.
In base ad altra teoria, invece, cd dell'assorbimento, alla questione preliminare si deve applicare la stessa legge che si applica alla questione principale.
Per la teoria congiunta la questione è regolata dalla norma di conflitto dell'ordinamento richiamato dalla norma di conflitto del foro per la questione principale.
Mosconi con la teoria disgiunta, quella più seguita, dice che la questione preliminare deve essere risolta in base alla norma di conflitto del foro che la contempla.
E' un casino cazzo

Da: miLANO TRIBUNALE 25/09/2012 19:04:48
Adesso rendetela più semplice così lo capiamo tutti...io ancora non ho avuto voglia di falra

Da: ...ali26/09/2012 07:37:32
qsta ha sbagliato!!!!
si sa che i prof nn vedono di buon occhio il simone... nn doveva proprio dirglielo!!!! un po' di astuzia azz....

Da: ali26/09/2012 07:58:33
X Milano tribunale grazie!
Oggi lo rivedo con più attenzione!

X... hai ragione, però non stiamo certo parlando di una sostanziale o procedurale e guarda neanche di comunitario. Un pò di comprensione sarebbe d'obbligo, credo. Siamo lì per sostenere un esame di abilitazione alla professione forense non un esame universitario. La laurea l'abbiamo già conseguita ed io senza neanche avere nel piano di studi questa orribile materia.....

Da: faberestsuaequisque26/09/2012 12:25:30
ali, tutto vero, ma - sinceramente - se DIP non l'avevi studiato nel tuo corso di laurea e/o ti sembrava "orribile", per cosa c l'hai scelto?! Per la cronaca il probl delle questioni preliminari, per chi il DIP lo pratica (e dunque non solo per i professori...), è un problema ricorrente e concreto (insomma, non una s mentale). Una volta capito che cosa sia una q. prel., è indispensabile distinguere due aspetti. Per la GIURISDIZIONE, vale l'art. 6 l. 218: il giudice italiano può pronunciarsi su una questione rispetto alla quale è sprovvisto di giurisdizione se si tratta di una questione che occorre preliminarmente risolvere per pronunciarsi sulla questione principale (rispetto alla quale il giudice italiano sia competente); la decisione sulla q. prel. è comunque resa in questo caso incidenter tantum (è cioè, in partenza, inidonea al giudicato). Es.: il giudice italiano è competente per pronunciarsi su una petizione d'eredità ma, per accertare la fondatezza delle pretese dell'attore, deve stabilire se questi sia effettivamente figlio del de cuius; ebbene, la questione (preliminare) relativa allo status di figlio potrà essere decisa dal giudice italiano anche se non spetti a lui la giurisdizione sul punto (ma solo quella sulla q. ereditaria). Per la LEGGE APPLICABILE mancano invece soluzioni normative (se non specificamente riferite a singoli istituti, come il diritto al nome secondo la conv. di Monaco del 1980). Dottrina e giurisprudenza hanno elaborato varie soluzioni. Ai nostri fini, secondo me, basta conoscerne una (quella che del resto va per la maggiore): in base alla c.d. soluzione disgiunta, la questione preliminare e quella principale vanno risolte applicando, per ciascuna, i criteri di collegamento riguardanti in modo specifico le materie a cui tali questioni si riferiscono (occorre cioè procedere come se le due questioni, principale e preliminare, si presentassero disgiuntamente). Nell'es. di sopra, quindi, per stabilire la legge applicabile alla q. prel. della filiazione andranno impiegati i criteri di collegamento in materia di filiazione (ancorché, nella specie, tale questione venga in rilievo non isolatamente ma solo in funzione di una questione di altra natura, successoria).

Da: ...scusate nn capisco una cosa26/09/2012 15:42:14
siamo in tema di obblighi alimentari.
è corretto dire che si distingue:
- stati non UE: art 45: conv Aja del '73: criterio princ: residenza abituale del creditore. 4 eccezioni.

- stati UE: reg 4/2009: comp e legge applicabile al riconoscimento e all'esecuz delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari:
* foro scelto con manifestazione scritta solo se la controversia nn coinvolge un infra18 enne (criterio della volontà);
* in mancanza di scelta: foro ex lege (collegam con la residenza abituale dell'attore, del convenuto, o della comp x la causa principale sullo stato delle persone);
* foro necessario: qnd è impossibile adire il giudice comp ex lege (x guerra civile, calamità naturali, …) si aziona la controversia davanti al giudice del luogo col quale c'è il collegam + stretto



come mi collegato al   reg 44 /2001: COMP speciale: ex art 5 secondo cui è comp il giudice del luogo del domicilio o di residenza abituale del creditore /convenuto  ??

scusate ma mi sto perdendo...se qualcuno ha il buon cuore di spiegarmi xe sul punto ho il reg del 2009  e quello del 2001...
qnd applico uno, qnd l'altro?


Da: 4x426/09/2012 20:00:32
Secondo me stai mescolando cose che è bene tenere distinte. Giurisdizione: si applica sempre il reg. 4/2009 ("Bruxelles I" non è più applicabile alla materia alimentare). Legge applicabile: si applica sempre il Protocollo dell'Aja del 2007 (richiamato dal reg. 4/2009 e provvisoriamente applicabile negli Stati membri dell'UE vincolati da quest'ultimo regolamento). Riconoscimento delle decisioni: si applica il reg. 4/2009 se la decisione proviene da uno Stato membro UE (esclusa la Danimarca); si applica Aja 1973 (che NON è la convenzione richiamata dal 45 dell l. 218, ma un'altra) se la decisione proviene da uno Stato vincolato da tale Convenzione; negli altri casi, si applicano gli articoli 64 ss della l. 218. 

Da: ...  x 4x427/09/2012 18:55:06
GRAZIE MILLE
SCUSAMI MA MI ERO PERSA :((((((((

Da: miLANO TRIBUNALE 28/09/2012 14:53:40
Ma cosa cambia tra Bruxelles II e II bis?

Da: miLANO TRIBUNALE 28/09/2012 15:01:54
4 x 4, o altri, puoi dirmi qualcosa sul diritto di visita?
Cosa c'è da dire?

Da: 4x428/09/2012 19:36:22
1) cosa cambia tra Bruxelles II e II bis di preciso non lo so; so però che, per quanto mi riguarda, è del tutto irrilevante: Bruxelles II è morto e sepolto e io non ho nessuna intenzione di studiare delle norme che non si applicano più;
2) i provvedimenti che disciplinano il diritto (del genitore) di visitare (il figlio) rientrano nella materia della responsabilità genitoriale; il giudice abilitato a rendere questi provvedimenti è identificato da Bruxelles II bis; lo stesso regolamento disciplina gli effetti che tali provvedimenti, se pronunciati in uno Stato membro, producono negli altri Stati membri.

Da: miLANO TRIBUNALE 28/09/2012 21:22:29
Grazieee

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