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UNIVERSITA' DI MESSINA
Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato
internazionale in pedagogia interculturale afferente alla scuola di
dottorato in scienze pedagogiche e della formazione - XXII ciclo.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.73 del 26/9/2006 |
Ente: | UNIVERSITA' DI MESSINA |
Località: | Messina (ME) |
Codice atto: | 06E06500 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 26/10/2006 |
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IL RETTORE
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, integrativa dall'art. 52,
comma 37 della legge 28 dicembre 2001 n. 448;
Visto l'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, che
regolamenta la materia del dottorato di ricerca;
Visto il Regolamento per la istituzione dei dottorati di ricerca,
emanato con decreto rettorale n. 943 del 28 luglio 1999,
successivamente modificato con delibera di S.A. del 15 marzo 2003 e
del 1° agosto 2006;
Viste le delibere del 1° agosto 2006 del S.A. e del 2 agosto 2006
del C.d.A. con le quali sono state rispettivamente approvate le
Scuole di dottorato di ricerca del XXII ciclo e attribuite le
relative borse di studio;
Decreta:
Art. 1.
E' istituito il XXII ciclo relativo al corso di dottorato in
pedagogia interculturale, afferente alla Scuola di dottorato di
ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' di Messina.
E' indetto il pubblico concorso, per esami, all'ammissione alla
Scuola di dottorato di ricerca ed al corso di dottorato
internazionale in pedagogia interculturale ad essa afferente.
Sono messi a concorso due posti con borsa e dieci posti senza
borsa.
Art. 2.
Sono ammessi ai concorsi, senza limitazioni di eta' e di
cittadinanza, coloro i quali alla data di scadenza del bando siano in
possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea
specialistica o magistrale o di analogo titolo accademico conseguito
all'estero. In quest'ultimo caso, se il titolo non e' gia' stato
dichiarato equipollente alla laurea italiana, e' necessario
richiederne l'equipollenza unicamente ai fini dell'ammissione al
dottorato. In tal caso, al fine di consentire opportunamente al
collegio dei docenti la valutazione del titolo di studio, di esso
dovra' essere prodotta anche una traduzione in una delle lingue
ufficiali dell'Unione europea. Il titolo sara' valutato dal collegio
dei docenti del corso di dottorato per il quale si intende
concorrere.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma
precedente.
Gli interessati devono redigere le domande secondo lo schema,
parte integrante del presente bando.
Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno il diploma di laurea vecchio ordinamento o
specialistica o magistrale entro e non oltre la data del 31 ottobre
2006. In tale ultimo caso, i candidati sono ammessi con riserva al
concorso e sono tenuti a presentare entro il 10 novembre 2006 una
autocertificazione nella quale si dichiari l'avvenuto conseguimento
del titolo.
Art. 3.
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
una prova orale.
Considerando che detto corso di dottorato di ricerca e' stato
ammesso al cofinanziamento nell'ambito del piano di
internazionalizzazione del sistema universitario (decreto
ministeriale 5 agosto 2004 n. 262 - art. 23), riguardante le
collaborazioni interuniversitarie internazionali per la
programmazione 2004-2006 nell'ambito della cooperazione Italo-Tedesca
(art. 23 comma 6), per cui sono state stipulate convenzioni tra
l'Universita' di Messina e l'Universita' Gutemberg di Mainz (De), le
prove si svolgeranno secondo le modalita' stabilite nelle rispettive
convenzioni, in conformita' a quanto disposto dall'art. 14 del
presente bando, e pertanto sia la prova scritta che la prova orale
potranno essere svolte, a scelta del candidato, sia in lingua
italiana che in lingua tedesca.
Le prove sono intese ad accertare i prerequisiti culturali
nonche' l'attitudine alla ricerca dei candidati.
L'Universita' di Messina riconosce a tutti gli idonei lo status
ed il trattamento concesso ai propri studenti.
Art. 4.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice secondo l'allegato schema esemplificativo, con indicato il
domicilio eletto agli effetti del concorso e indirizzata al Magnifico
Rettore dell'Universita' degli studi di Messina - Div. II Dottorati
di ricerca - Piazza Pugliatti, 1 - 98100 Messina, dovra' essere
recapitata, pena esclusione dal concorso entro e non oltre trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale, con una delle seguenti modalita':
1. consegna diretta alla Divisione II - Dottorati di ricerca,
Strada San Giacomo n. 19 - 98122 Messina, nei seguenti giorni e
orari:
lunedi' - mercoledi' - venerdi' ore 9-12;
lunedi' - mercoledi' ore 15-17;
2. spedizione postale (posta celere, corriere espresso,
raccomandata a.r. o altro mezzo equivalente).
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del
timbro dell'Ufficio postale accettante.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente
alla Divisione dottorati di ricerca telefonicamente ai numeri
090/6764716.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al corso di dottorato di ricerca dovra' dichiarare con
chiarezza e precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico); per quanto riguarda i cittadini comunitari e
stranieri, si richiede l'indicazione di un recapito italiano o
dell'Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione della Scuola e del corso di dottorato
cui si intende partecipare;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta, nonche' la data e l'Universita' presso
cui e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito
presso una Universita' straniera;
e) di impegnarsi a frequentare il corso di dottorato secondo le
modalita' che saranno fissate dal Collegio dei docenti, assolvendo
agli eventuali oneri finanziari fissati dagli organi di governo
dell'Universita';
f) di indicare le lingue straniere conosciute;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
h) i candidati portatori di handicap dovranno specificare nella
domanda di partecipazione, ai sensi della vigente normativa,
l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove di esame.
L'Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte o
incomplete indicazioni della residenza o del recapito da parte
dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dagli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Art. 5.
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' di Messina,
sede amministrativa del dottorato, nei locali che verranno indicati
con le modalita' di cui ai commi successivi.
Il diario delle prove, scritte ed orali, con l'indicazione del
luogo, del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno
luogo, sara' pubblicato a far data dal 10 novembre 2006 sul sito
Internet dell'Universita' di Messina www.unime.it - unitamente
all'affissione all'albo dell'Ateneo (Piazza Pugliatti, 1) e varra' a
tutti gli effetti come convocazione ufficiale dei candidati.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno valido
documento di riconoscimento.
Art. 6.
La commissione giudicatrice del concorso per l'esame di
ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale sara'
formata e nominata in conformita' alle norme regolamentari vigenti
nell'Universita' di Messina, tenendo conto delle necessarie modifiche
richieste al S.A. in relazione a quanto stabilito nella convenzione
tra i partner del ciclo internazionale del corso di dottorato in
pedagogia interculturale sui temi «Migrazione, minoranze, politiche
di integrazione in Europa». Nella commissione pertanto sara' presente
almeno un docente del collegio che conosce la lingua tedesca o un
docente partner tra coloro che hanno stipulato la convenzione.
Art. 7.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ciascuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata sia alla prova scritta che alla
prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati
esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella
prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario
della commissione, e' affisso per quanto riguarda la prova scritta il
giorno successivo, e per la prova orale nel medesimo giorno, all'albo
della facolta' o del dipartimento presso cui si sono svolte le prove.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
Art. 8.
La graduatoria finale per ciascun dottorato e' unica. In caso di
utile collocamento in piu' graduatorie di diversi dottorati, il
candidato dovra' esercitare l'opzione per un solo corso di dottorato
entro e non oltre sette giorni. I candidati saranno ammessi ai corsi
secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei
posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza
di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del
corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi
diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti
candidati che abbiano optato per il medesimo curriculum secondo
l'ordine della graduatoria.
In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati, ai soli
fini del conferimento della borsa di studio, la precedenza in
graduatoria sara' stabilita mediante la valutazione della situazione
economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti
per il pagamento delle tasse e contributi degli studenti di questo
Ateneo.
Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 398 del 1989, il pubblico
dipendente ammesso a corsi di dottorato di ricerca ha la possibilita'
di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di
studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce
della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza.
Il pubblico dipendente ammesso al dottorato di ricerca, che non
goda di alcuna borsa di studio, ai sensi dell'art. 52 della legge del
28 dicembre 2001, n. 448, viene posto in aspettativa e conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro.
Inoltre, l'ammissione e la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca, senza borsa di studio, e' compatibile, previa autorizzazione
del Collegio dei docenti, con i rapporti di impiego, sia pubblico che
privato, e con lo svolgimento di attivita' libero professionale.
I titolari di assegni di ricerca, che non siano risultati
vincitori ma che risultino utilmente collocati in graduatoria
nell'ambito di uno dei concorsi di dottorato di ricerca in discorso,
possono chiedere, entro la data di inizio del corso, l'iscrizione in
soprannumero al corso medesimo, nel limite della meta' dei posti
istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso.
E' vietata la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, scuole
di specializzazione o altro corso universitario post-laurea e a
master di primo e secondo livello. Agli iscritti alle scuole di
specializzazione che siano ammessi a frequentare un corso di
dottorato di ricerca si applica la sospensione del corso degli studi
sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato. Tale
disposizione non si applica ai laureati in medicina e chirurgia
iscritti alle scuole di specializzazione di area medica di tipologia
conforme alla normativa dell'Unione europea.
Art. 9.
Ai vincitori verra' erogata la borsa di studio dell'importo annuo
di Euro 10.561,54, al lordo degli oneri previdenziali a carico dello
studente, in rate bimestrali.
Per usufruire della borsa di studio il dottorando non deve avere
un reddito personale annuo superiore a Euro 15.000,00 lordi.
La borsa di dottorato non puo' essere cumulata con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca del borsista.
Art. 10.
I candidati ammessi ai corsi di dottorato dovranno presentare o
far pervenire all'amministrazione universitaria, entro il termine
perentorio di giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a
quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti
documenti:
a) una fotocopia del documento di identita' debitamente
firmata;
b) una fotocopia del codice fiscale;
c) l'autocertificazione di cittadinanza;
d) dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti il
possesso di diploma di laurea;
e) la dichiarazione (in carta libera) di non essere iscritti a
corsi di laurea, scuole di specializzazione o altro corso
universitario post-laurea e a master di primo e secondo livello e,
nel caso contrario, l'impegno scritto a sospendere la frequenza, e di
non essere titolari di assegno di ricerca;
f) la dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di
altre borse di studio di dottorato.
I cittadini stranieri devono inoltre dichiarare di possedere il
godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza.
Tutti coloro che intendono fruire della borsa di studio di cui
all'art. 9 del presente bando dovranno inoltre produrre
autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo.
Art. 11.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
Art. 12.
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane presso lo Stato estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato.
Art. 13.
Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, che non fruiscono
della borsa di studio, sono tenuti al versamento, per ciascun anno di
corso, di tasse e contributi pari a quelle versate dagli studenti di
questa Universita' iscritti a corsi di laurea o diploma. Il
versamento dovra' essere effettuato entro quindici giorni dalla data
di scadenza dell'iscrizione.
I dottorandi senza borsa sono altresi' tenuti al versamento della
tassa regionale per il diritto allo studio, pari ad Euro 62.
Art. 14.
I corsi di dottorato di ricerca o i loro indirizzi ammessi al
cofinanziamento nell'ambito del piano di internazionalizzazione del
sistema universitario ex art. 10 decreto ministeriale n. 115
dell'8 maggio 2001, si svolgeranno secondo le modalita' stabilitite
nelle rispettive convenzioni.
Il titolo di dottore di ricerca, che si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, sara' riconosciuto e spendibile nei
Paesi partecipanti al progetto.
Le disposizioni contemplate nel presente articolo avranno effetto
subordinatamente alla stipula delle convenzioni con le strutture
estere partecipanti ai singoli progetti di internazionalizzazione.
Art. 15.
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al
regolamento di Ateneo di disciplina del dottorato di ricerca.
Art. 16.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il rettore: Tomasello
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