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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso interno, per esami e per titoli, a centoventitre posti per
l'ammissione al primo corso complementare marescialli della Marina
militare e delle capitanerie di porto.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.91 del 21/11/2000
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:00E10748
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:123
Scadenza:21/12/2000
Tags:IN EVIDENZA

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
di concerto con il
 

COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
 
Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente "Ordinamento
della Regia Marina" e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, concernente "testo
unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del
corpo reali equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei
sottufficiali della Regia Marina" e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 1o luglio 1938, n. 1368, concernente
"modifiche all'ordinamento del C.R.E.M. ed allo stato giuridico dei
sottufficiali della Regia Marina" e successive modificazioni;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 10 gennaio
1957, n. 3, e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni,
concernenti le disposizioni relative allo statuto degli impiegati
civili dello Stato e le norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente le norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme e il decreto ministeriale 8 luglio 1991, n. 405, concernente
il relativo regolamento di esecuzione;
Vista la legge 8 agosto 1977, n. 564, concernente la modifica
delle norme sul matrimonio dei militari delle tre Forze armate e
degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente le norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e della Guardia di
finanza;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego
a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e
successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della Difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente "Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi" e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, concernente le determinazioni dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
"Attuazione dell'art. 3 della legge n. 216/1992 in materia di
riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente "Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo modificata con legge 16 giugno 1998,
n. 191;
Visto il decreto interministeriale 13 marzo 1998, concernente
"norme per il reclutamento e la formazione degli allievi marescialli
della Marina militare" e successiva modificazione;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente
"Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e
3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative";
Vista la pubblicazione SMM 42, concernente le "disposizioni
attuative del regolamento delle scuole sottufficiali della Marina
militare di Taranto e La Maddalena edizione febbraio 1999", dello
Stato maggiore della Marina militare;
Visto il foglio n. 116/2/3754/4200 del 7 settembre 2000, con il
quale lo Stato maggiore della Difesa ha armonizzato le procedure dei
concorsi interni per il ruolo marescialli dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica, nella parte relativa ai destinatari dei medesimi
concorsi;
Visto il foglio n. UGP/1/99012/4/2 del 18 settembre 2000, con il
quale lo Stato maggiore della Marina militare - Ufficio generale del
personale, ha comunicato gli elementi di programmazione del bando di
concorso interno, per titoli ed esami, per l'ammissione al primo
corso complementare marescialli della Marina militare anno 2000/
2001;
Visto il foglio n. UGP/1/101213/4/2 del 25 settembre 2000, con il
quale lo Stato maggiore della Marina militare - Ufficio generale del
personale - ha fissato il programma delle prove d'esame del suddetto
concorso;
Visto il foglio n. 2380/A/2/2 del 18 ottobre 2000, con il quale
lo Stato maggiore della Marina militare - I reparto, ha fissato la
ripartizione per categorie e specialita' dei posti stabiliti per il
primo concorso interno per marescialli;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso interno, per esami e per titoli, a
centoventitre posti per l'ammissione al primo corso complementare
marescialli della Marina militare e delle capitanerie di porto, cosi'
ripartiti:
a) quarantuno posti riservati a coloro che provengono dal ruolo
sergenti della Marina militare e delle capitanerie di porto;
b) ottantadue posti riservati a coloro che provengono dal ruolo
volontari di truppa in servizio permanente della Marina militare e
delle capitanerie di porto.
I posti di cui sopra sono ripartiti secondo le seguenti categorie
e specialita':
a) ruolo sergenti:
=====================================================================
Categoria |Specialita'|Posti
=====================================================================
Nocchieri | N | 4
Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta | TLC | 3
| RD | 3
Tecnici di armi | MA | 1
Elettrotecnici | E | 3
| ETE | 4
Tecnici di macchine | TM | 6
Incursori | IN | 2
| ISMEF | 1
| FCM | 4
Palombari | PA | 1
Specialisti del servizio amministrativo e logistico| FRC | 1
| MCM | 2
| SSS | 1
Nocchieri di porto | | 5
| Totale | 41
b) ruolo volontari di truppa in s.p.:
=====================================================================
Categoria |Specialita'|Posti
=====================================================================
Nocchieri | N | 7
Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta | TLC | 6
| RD | 3
Elettrotecnici | E | 6
| ETE | 5
Tecnici di macchine | TM | 25
Incursori | ISMEF | 1
Palombari | PA | 1
Specialisti del servizio amministrativo e logistico| FRC | 6
| MCM | 10
| EAD | 2
Nocchieri di porto | | 10
| Totale | 82
2. Per i candidati di cui alle lettere a) e b) del precedente
comma e' previsto, inoltre, quanto segue:
per i posti a concorso nella categoria specialisti delle
telecomunicazione e scoperta (STLC) potra' concorrere anche il
personale con specialita' ecogoniometristi (Ecg);
per posti a concorso nella categoria tecnici di macchine (TM)
potra' concorrere anche il personale con specialita' conduttore di
automezzi (Cna);
per i posti a concorso nella categoria specialisti del servizio
amministrativo e logistico (SAL) potra' concorrere anche il personale
con specialita' furieri segretari (Fr).
3. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) una prova scritta di cultura militare basata su un
questionario a risposta multipla;
b) la valutazione dei titoli.
4. Resta impregiudicata per l'amministrazione la facolta' di
sospendere o rinviare il concorso in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili.
I candidati immessi nel ruolo marescialli della Marina militare e
delle capitanerie di porto potranno essere impiegati su tutto il
territorio nazionale e all'estero in base alle esigenze della Forza
armata e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto,
indipendentemente dalle sedi dove risultino effettivi all'atto
dell'immissione nel ruolo.

                               Art. 2.
 
Requisiti
 
1. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande:
abbiano compiuto quattro anni nel servizio permanente,
considerando valido, a tal fine, il servizio svolto anche nel ruolo
dei volontari di truppa in servizio permanente;
appartengano alle categorie/specialita' indicate nel presente
bando di concorso;
non abbiano superato il quarantesimo anno di eta';
abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di
almeno "superiore alla media" o giudizio corrispondente;
non abbiano riportato nell'ultimo biennio la sanzione
disciplinare della consegna di rigore;
b) gli appartenenti al ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente, che alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande:
abbiano compiuto sette anni di servizio effettivo, di cui
almeno quattro anni in servizio permanente;
appartengano alle categorie/specialita' indicate nel presente
bando di concorso;
non abbiano superato il quarantesimo anno di eta';
abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di
almeno "superiore alla media" o giudizio corrispondente;
non abbiano riportato nell'ultimo biennio la sanzione
disciplinare della consegna di rigore;
siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, conseguito al termine di corso di studi di durata
quinquennale, che consenta l'iscrizione a tutte le facolta'
universitarie. Per i candidati in possesso di maturita' conseguita al
termine di corsi di studio quadriennali e' richiesto il superamento
del prescritto anno integrativo.
2. Non vanno computati come periodo di servizio comunque prestato
i periodi durante i quali gli interessati siano stati giudicati non
idonei all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di anzianita'
subiti per effetto di condanne penali, di sospensioni dal servizio
per motivi disciplinari o di aspettativa per motivi privati (vds.
art. 15, comma 5, della legge 27 maggio 1995, n. 196).
3. I requisiti suindicati debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, ad
esclusione di quelli previsti al titolo VII della legge 31 luglio
1954, n. 599, che debbono essere posseduti fino alla data di
effettiva presentazione al corso, pena l'esclusione dal concorso con
la procedura prevista dal successivo art. 6.

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere redatta
su carta semplice, secondo il modello di cui all'allegato 1.
Tale domanda, sottoscritta dall'interessato, indirizzata alla
Direzione generale per il personale militare - I reparto - 2a
divisione - 2a sezione - "Concorso interno per l'ammissione al primo
corso complementare marescialli della Marina militare e delle
capitanerie di porto", dovra' essere presentata entro il termine di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - al
Comando dell'ente o reparto di appartenenza.

                               Art. 4.
 
Compilazione della domanda
 
1. Il concorrente deve compilare correttamente e sottoscrivere il
modello di domanda indicato al precedente art. 3, dopo aver preso
visione delle disposizioni indicate nel presente bando di cui
sottoscrive la piena conoscenza. Ogni variazione delle notizie
sottoscritte deve essere tempestivamente segnalata al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I reparto -
2a divisione - 2a sezione - Via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma.
2. Sottoscrivendo la domanda il concorrente esprime
esplicitamente il consenso alla raccolta e trattazione dei dati
personali che lo riguardano, necessari all'espletamento dell'iter
concorsuale (il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione).
3. L'errata o mancata indicazione dei dati richiesti e' causa di
esclusione dal concorso, qualora non si provveda alla
regolarizzazione entro un breve tassativo termine fissato dalla
Direzione generale per il personale militare con comunicazione
personale, tramite l'ente o reparto di appartenenza.

                               Art. 5.
 
Istruttoria ed inoltro delle domande dei candidati
 
I comandi degli enti o reparti interessati dovranno istruire le
domande presentate dai candidati provvedendo a:
1) controllare in via preliminare la validita' verificando che
siano state redatte secondo lo schema di cui all'allegato 1;
2) certificarne la data di presentazione e la correttezza dei
dati riportati, apponendo il timbro dell'ente, la data ed il visto
del comando o ente di appartenenza;
3) allegare copia conforme:
a) della documentazione caratteristica relativa al servizio
permanente, comprensiva dell'ultimo documento numerato, compilato
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande
(21 dicembre 2000), con la causale "per partecipazione al concorso
interno per l'ammissione al primo corso complementare marescialli
della Marina militare e delle capitanerie di porto";
b) dei quadri "punizioni ed elogi", anche se negativi, ovvero
una dichiarazione del comando o ente di appartenenza, relativa al
periodo del servizio permanente, riassuntiva delle punizioni ed
elogi, anche se negativa, secondo lo schema in allegato 2.
4) I suddetti comandi o enti di appartenenza dovranno far
pervenire, con il mezzo piu' celere, improrogabilmente entro dieci
giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione, le
domande corredate della documentazione di cui al predetto punto 3),
lettere a) e b), alla Direzione generale per il personale militare -
I reparto - 2a divisione - 2a sezione - Via XX Settembre n. 123/A -
00187 Roma, (specificando sull'esterno della busta la dizione
"concorso interno per l'ammissione al primo corso complementare
marescialli della Marina militare e delle capitanerie di porto").
5) Per i soli candidati risultati idonei alla prova scritta, i
reparti o enti di appartenenza dovranno far pervenire al suddetto
indirizzo, entro il termine perentorio di trenta giorni, copia
conforme del foglio matricolare (con tutti gli specchi) chiuso alla
data del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
6) I comandi dovranno inoltre informare tempestivamente la
medesima Direzione generale per il personale militare - I reparto -
2a divisione - 2a sezione, d'ogni fatto che dovesse intervenire nei
confronti dei candidati durante il concorso (trasferimenti,
instaurazione di procedimenti disciplinari e penali, missioni
all'estero, collocamento in congedo, vincite di altri concorsi,
ecc.).
7) Le comunicazioni personali agli aspiranti avverranno tramite
il comando o ente di appartenenza.

                               Art. 6.
 
Esclusioni
 
1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti partecipano "con riserva" alle prove concorsuali.
2. I candidati che risultino, ad una verifica anche postuma, in
difetto di uno o piu' requisiti prescritti, possono in qualsiasi
momento essere esclusi dal concorso, dalla frequenza del corso
ovvero, se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o dichiarati
decaduti dalla nomina, con provvedimento motivato del Direttore
generale od autorita' da lui delegata.

                               Art. 7.
 
Commissione esaminatrice
 
1. La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata
con successivo provvedimento del direttore generale od autorita' da
lui delegata, sara' composta da:
a) un ufficiale superiore di grado non inferiore a capitano di
vascello ovvero un dirigente civile equiparato, presidente;
b) due ufficiali superiori, di cui uno del Corpo delle
capitanerie di porto, membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un collaboratore
amministrativo, segretario.
2. La commissione esaminatrice avra' il compito di:
a) stabilire preventivamente i criteri e le modalita' di
valutazione dei titoli e della prova concorsuale;
b) definire il questionario della prova d'esame;
c) curare lo svolgimento della prova d'esame;
d) valutare la prova d'esame;
e) redigere l'elenco dei candidati giudicati "idonei, "non
idonei" e "assenti alla prova scritta" e inviarlo tempestivamente
alla Direzione generale per il personale militare - I reparto - 2a
divisione - 2a sezione, al fine degli adempimenti di cui al
precedente art. 5, punto 5);
f) valutare i titoli dei candidati;
g) formare le graduatorie definitive di merito degli idonei per
ruoli, categorie e specialita', sulla base della valutazione dei
titoli e della prova scritta.
3. Tale commissione, in relazione a particolari esigenze
operative determinate dallo Stato maggiore di Forza armata potra'
operare in Italia e/o all'estero nei modi e nei tempi stabiliti dalla
commissione stessa, avvalendosi anche dell'ausilio di appositi
comitati, nominati dalla Direzione generale per il personale
militare.

                               Art. 8.
 
Prova di cultura militare
 
1. I candidati che hanno inoltrato domanda di partecipazione al
concorso saranno sottoposti ad una prova di cultura militare, i cui
programmi di studio sono illustrati nell'allegato 3 del presente
bando di concorso, presso la scuola sottufficiali Marina militare di
Taranto - Viale Jonio s.n.c. - San Vito - Taranto.
2. Data e ora di svolgimento di tale prova, verranno pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie
speciale - del 6 marzo 2001. Solo tale pubblicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. La
suddetta prova di cultura militare, consistente nella
somministrazione di test a risposta multipla, sara' costituita da
ottanta domande con un punteggio complessivo acquisibile fino ad un
massimo di 100 punti. Le domande potranno avere diversi coefficienti
di valutazione, secondo i criteri preventivamente stabiliti dalla
commissione esaminatrice. La prova si intendera' superata con un
punteggio superiore a 40/100.
3. La mancata presentazione o la presentazione in ritardo,
ancorche' dovuta a causa di forza maggiore o caso fortuito, comporta
l'irrevocabile esclusione dal concorso.
4. I candidati dovranno presentarsi in divisa ordinaria e muniti
di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia,
rilasciato da una amministrazione dello Stato.
5. Ai concorrenti non e' consentito introdurre nell'aula di esame
borse, valigie e bagagli in genere, nonche' detenere od utilizzare
qualsiasi tipo di apparecchio telefonico o ricetrasmittente, ne'
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione
con altri, salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i
membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza,
nonche' portare carta da scrivere, appunti e manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie. La mancata osservanza di tali
prescrizioni, nonche' delle disposizioni emanate all'atto della
prova, comporta l'esclusione dalla stessa con provvedimento della
commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.
6. L'esito di tale prova verra' comunicato ai concorrenti
risultati idonei, tramite l'ente o reparto di appartenenza.
L'amministrazione si riserva la facolta' di dare comunicazione anche
ai candidati non idonei.
7. I candidati che non si presenteranno in divisa ordinaria e
muniti di valido documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia, rilasciato da una amministrazione dello Stato, saranno
segnalati ai rispettivi comandi per le sanzioni disciplinari del
caso. Non dovranno, altresi', presentarsi i candidati che, nel giorno
previsto per la prova, si dovessero trovare nella posizione di
"temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato",
ovvero in malattia per qualsiasi motivo. A tal proposito non verra'
trasmessa alcuna comunicazione.

                               Art. 9.
 
T i t o l i
 
La commissione di cui all'art. 7, per i soli candidati risultati
idonei alla prova di cultura militare, provvedera' alla valutazione
dei seguenti titoli, con l'assegnazione di un massimo di 18 punti,
secondo i valori appresso indicati:
1) documentazione caratteristica relativa alla permanenza nel
ruolo sergenti o di volontario di truppa in servizio permanente:
punti 0,01 per ogni giorno di servizio prestato nel servizio
permanente con qualifica finale di "Eccellente", o giudizio
corrispondente;
2) voto riportato nella graduatoria finale dell'ultimo corso di
formazione professionale frequentato per il passaggio nel ruolo
sergenti e nel ruolo truppa in servizio permanente:
punti 0,5 da 24 a 25,99;
punti 1,5 da 26 a 27,99;
punti 2,5 da 28 a 30,00;
3) punti 1 per i candidati appartenenti al ruolo sergenti, in
possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
4) possesso di una o piu' delle seguenti abilitazioni Marina
militare:
punti 1 "BSM", "O.S.S.A.L.C.", "PARA", "SMZ", "NBC", "ELM".

                              Art. 10.
 
Graduatoria
 
1. La commissione di cui all'art. 7 formera' due distinte
graduatorie, una per il ruolo sergenti, l'altra per il ruolo
volontari di truppa, suddivise per ogni categoria e specialita'
previste dal bando di concorso, attribuendo a ciascuno degli idonei
il punteggio derivante dalla somma aritmetica dei punti attribuiti a
ciascun concorrente nella prova scritta con quella dei titoli
posseduti, incrementabile fino ad un massimo di due punti in base
alle seguenti benemerenze militari e civili:
medaglia d'oro al valore, punti 2,00;
medaglia d'argento al valore, punti 1,50;
medaglia di bronzo al valore, punti 1,00;
encomio solenne, punti 0,50;
encomio semplice, punti 0,25;
elogio punti, 0,05.
Per essere produttivi i titoli di cui sopra devono essere
dichiarati nella domanda e posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione della stessa ed in particolare, per l'elogio
la data non dovra' essere successiva al 1o ottobre 2000.
2. Al punteggio finale dovranno essere detratti i seguenti punti
di demerito, in ordine alle sanzioni inflitte (riferite al servizio
permanente) fino alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande:
per ogni rimprovero, punti 0,05;
per ogni giorno di consegna semplice, punti 0,1;
per ogni giorno di consegna di rigore, punti 0,5.
3. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti utilmente collocati
nelle graduatorie di merito nel limite dei posti a concorso, secondo
l'ordine delle graduatorie stesse per categoria e specialita'.
4. Le graduatorie dei candidati dichiarati idonei saranno
approvate con provvedimento del direttore generale od autorita' da
lui delegata.
5. A parita' di punteggio sara' data precedenza, nell'ordine, al
piu' giovane di eta', al candidato avente maggior anzianita' di
grado, maggiore anzianita' di servizio nella Marina militare, al
candidato che ha riportato il miglior punteggio nella prova di
cultura militare, al candidato che ha riportato la migliore
valutazione nei titoli.
6. I posti eventualmente non coperti saranno devoluti in aumento
al quarto corso biennale allievi marescialli della Marina militare.

                              Art. 11.
 
Corso di qualificazione e tirocini complementari
 
1. Il corso di qualificazione e tirocini complementari si
svolgera', in tutto o in parte, presso Mariscuola Taranto e La
Maddalena in relazione alle categorie e specialita' ed avra' una
durata di sei mesi.
2. Durante il corso i frequentatori ammessi permarranno nel ruolo
di appartenenza.
3. Gli ammessi al corso e tirocini (dovranno presentarsi muniti
di valido documento di riconoscimento e del codice fiscale) che non
si dovessero presentare presso l'ente indicato nella lettera di
comunicazione, saranno considerati rinunciatari e sostituiti, entro i
primi quindici giorni di corso, con altri candidati idonei che
seguono nella graduatoria di merito relativa a ciascuna categoria o
specialita'.
4. La Direzione generale per il personale militare potra'
autorizzare, per comprovati motivi, gli aspiranti a differire la
presentazione fino al quindicesimo giorno dalla data di inizio del
corso.
5. Al termine del corso e tirocini ai frequentatori sara'
attribuito un punteggio in trentesimi, derivante dalla media
ponderata del profitto negli studi e dell'attitudine professionale. I
frequentatori che dovessero risultare insufficienti in attitudine
professionale o non superare anche in seconda sessione gli esami
intermedi ovvero l'esame finale, non saranno inseriti nel nuovo ruolo
e permarranno nel ruolo di appartenenza ed in tal caso la permanenza
presso gli istituti ed i comandi formativi sara' considerata valida
ai fini dell'anzianita' di servizio.

                              Art. 12.
 
Immissione in ruolo
 
Coloro che supereranno il corso saranno inseriti nel ruolo
marescialli della Marina militare e delle capitanerie di porto con
decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine
gli esami finali dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso
biennale conclusosi nell'anno.

                              Art. 13.
 
Posizione amministrativa
 
1. Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta di cultura
militare, prevista dal precedente art. 8, potra' essere concessa
dagli enti di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di
servizio, la licenza straordinaria per esami militari della durata di
giorni otto da fruire in un'unica soluzione.
2. Qualora i candidati non si dovessero presentare a sostenere la
prova per motivi dipendenti dalla propria volonta', detta licenza
dovra' essere computata come licenza ordinaria dell'anno in corso.
3. Ai suddetti candidati spetta la corresponsione del trattamento
di missione dal giorno che precede l'esame fino al giorno successivo
al suo espletamento.
4. I candidati che non si dovessero presentare a sostenere la
citata prova, senza giustificato motivo, o che ne siano stati
espulsi, perdono il diritto al trattamento di missione.
5. L'amministrazione non assume responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da eventuali disguidi postali
o telegrafici o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Il presente decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della
normativa vigente.
Roma, 14 novembre 2000
Il direttore generale: Simeone
Il comandante generale: Sicurezza

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