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Concorsi pubblici, per esami, a complessivi ottantatre posti (di cui
quarantadue a tempo parziale) nel profilo professionale di
funzionario amministrativo - area funzionale C, posizione economica
C2, nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale e
dell'Amministrazione scolastica periferica, da assegnare alle sedi
dell'amministrazione centrale e agli uffici scolastici periferici
delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia,
Liguria, Emilia-Romagna, Toscana.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.50 del 27/6/2000 |
Ente: | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 000E5786 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 83 |
Scadenza: | 27/7/2000 |
Tags: | Amministrativi |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574 concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento, degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aereonautica;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, concernente
l'eliminazione del requisito della buona condotta ai fini
dell'accesso agli impieghi pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1984, n. 1219, concernente l'individuazione dei profili professionali
del personale dei Ministeri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990,
n. 44;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente le nuove norme
a favore dei privi di vista per l'ammissione ai concorsi nella
pubblica amministrazione;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 recante "Azioni positive
per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro" e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego
e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, concernente il regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693, recante modificazioni al decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 sopra citato;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 di
"Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate";
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
del personale dipendente dei Ministeri, sottoscritto il 16 maggio
1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
del personale dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 sulla "tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 luglio 1996, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1996
(registro 3, foglio 185) concernente la rideterminazione delle
dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche
funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero
della pubblica istruzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente "Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo";
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare
l'art. 39;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione della legge
15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, ed in
particolare l'art. 13, comma 1;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in particolare
l'art. 22;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, che reca norme per il
diritto al lavoro dei disabili ed in particolare l'art. 16;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in particolare
l'art. 20, lettera f), concernente le misure di potenziamento del
part-time;
Visto il D.D.G. 16 dicembre 1997, vistato all'Ufficio centrale
del bilancio l'11 marzo 1998, e registrato al n. 347/V, con il quale
sono stati indetti i concorsi pubblici, per esami, a complessivi
novantadue posti di "funzionario amministrativo" - ottava qualifica
funzionale - nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale e
dell'Amministrazione scolastica periferica del Ministero della
pubblica istruzione concernenti le regioni Piemonte, Lombardia,
Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e
l'Amministrazione centrale;
Visto il D.D.G. 6 giugno 1998, vistato all'Ufficio centrale del
bilancio il 23 giugno 1998, e registrato al n. 277/V, con il quale
sono state apportate alcune rettifiche alle disposizioni contenute
nel bando di concorso sopracitato, in materia di commissioni
esaminatrici e di prove di esame;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.281 del 1o dicembre 1998,
riguardante la programmazione trimestrale delle assunzioni nelle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
Considerato che con il sopracitato decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 1998 l'Amministrazione della pubblica
istruzione e' stata autorizzata ad attivare, tra le altre procedure
concorsuali, anche quella relativa al reclutamento di "funzionari
amministrativi", riducendo pero' il numero dei posti a concorso da
novantadue a ottantatre;
Ritenuto opportuno rivedere il sopracitato D.D.G. 16 dicembre
1997, che, per esigenze di programmazione non e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, oltre che per la
decurtazione dei posti operata in sede di autorizzazione, anche per
l'adeguamento del provvedimento alla normativa emanata
successivamente;
Decreta:
Art. 1.
Per i motivi indicati nelle premesse i DD.DD.GG. 16 dicembre 1997
e 6 giugno 1998 sono revocati e sostituiti dal presente
provvedimento.
Art. 2.
C o n c o r s i
Sono indetti i sottoindicati concorsi pubblici, per esami, a
complessivi ottantatre posti (di cui quarantadue a tempo parziale)
nel profilo professionale di "funzionario amministrativo" - area
funzionale C (posizione economica C2), nel ruolo del personale
dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica
periferica del Ministero della pubblica istruzione, da assegnare alle
sedi dell'amministrazione centrale e delle seguenti regioni:
=====================================================================
N. d'ord. | Regione | N. posti
=====================================================================
1) |Piemonte |15 (di cui 7 a tempo parziale)
2) |Lombardia |15 (di cui 7 a tempo parziale)
3) |Veneto |12 (di cui 6 a tempo parziale)
4) |Friuli-Venezia Giulia | 5 (di cui 3 a tempo parziale)
5) |Liguria | 4 (di cui 2 a tempo parziale)
6) |Emilia-Romagna |11 (di cui 6 a tempo parziale)
7) |Toscana |11 (di cui 6 a tempo parziale)
8) |Amministrazione centrale |10 (di cui 5 a tempo parziale)
Una percentuale dei suddetti posti, come sopra indicato, sara'
coperta con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione
lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. Tale
assunzione avverra' prioritariamente su base volontaria. In assenza
di richieste di part-time o qualora le stesse risultassero inferiori
alla percentuale fissata, dovranno essere assunti in regime di
part-time coloro che, dichiarati vincitori, occuperanno le ultime
posizioni di graduatoria.
I candidati, a pena di esclusione, potranno presentare domanda di
partecipazione per uno solo dei predetti concorsi.
I vincitori dei concorsi, salva la possibilita' di trasferimenti
d'ufficio nei casi previsti dalla legge, devono permanere nella sede
di prima destinazione per un periodo non inferiore a sette anni
durante il quale non possono essere nemmeno comandati o distaccati
presso sedi con dotazioni organiche complete. In ogni caso non puo'
essere attivato alcun comando o distacco nel caso in cui la sede di
prima destinazione abbia posti vacanti nella dotazione organica della
qualifica posseduta, salvo che il dirigente della sede di
appartenenza non lo consenta espressamente.
Art. 3.
Riserve dei posti
Avranno diritto alla riserva, nella percentuale del 7% dei
lavoratori occupati, i candidati appartenenti alle categorie di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Il 20% dei posti di ogni singolo concorso sara', inoltre,
riservato, qualora il numero dei posti medesimi lo consenta, ai sensi
dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
dell'art. 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, ai militari in ferma di leva prolungata e ai volontari
specializzati delle tre Forze armate, congedati senza demerito dalla
ferma triennale o quinquennale ed il 2%, ai sensi dell'art. 40,
secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, agli ufficiali
di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aereonautica, che
abbiano terminato senza demerito la ferma biennale.
Coloro che intenderanno avvalersi delle riserve previste dal
presente articolo, ovvero che abbiano titoli di preferenza a parita'
di merito di cui all'allegato B) del bando, dovranno farne espressa
menzione nella domanda di ammissione al concorso.
Art. 4.
Requisiti di ammissione
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
1) diploma di laurea in: giurisprudenza, scienze politiche,
economia e commercio, lingue e letterature straniere, lettere e
filosofia, pedagogia, sociologia.
Per la valutazione dei titoli di studio conseguiti nell'ambito
dell'Unione europea si terra' conto di quanto previsto dall'art. 37
del decreto legislativo n. 29/1993.
I diplomi conseguiti all'estero debbono avere ottenuto, entro la
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso, la necessaria equipollenza ai diplomi
di laurea rilasciati dalle universita' italiane;
2) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti a Stati membri dell'Unione europea. Sono
equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica;
3) godimento dei diritti politici;
4) idoneita' fisica all'impiego;
5) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
6) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo
status di pubblico dipendente;
7) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver
conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidita' insanabile.
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Per il personale interno, in mancanza del titolo di studio
previsto per l'accesso dall'esterno, e' richiesta un'anzianita' di
quattro anni di effettivo servizio maturato nella settima qualifica
funzionale (area C, posizione economica C1).
Art. 5.
Presentazione delle domande - Termini - Contenuti - Modalita'
Le domande di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 2,
dovranno essere compilate secondo lo schema allegato A), e
indirizzate, rispettivamente:
a) per il concorso di cui al punto 1: alla Sovrintendenza
scolastica regionale per il Piemonte, con sede in Torino, corso
Matteotti n. 32/a - c.a.p. 10121;
b) per il concorso di cui al punto 2: alla Direzione regionale
sperimentale della Lombardia, (ex Sovrintendenza scolastica
regionale) con sede in Milano, via Gonzaga n. 2 - c.a.p. 20123;
c) per il concorso di cui al punto 3: alla Sovrintendenza
scolastica regionale per il Veneto, con sede in Venezia, via
Cannaregio n. 6099 - Pal. Van Axel - c.a.p. 30121;
d) per il concorso di cui al punto 4: alla Sovrintendenza
scolastica regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con sede in
Trieste, piazza S. Antonio Nuovo n. 6 - c.a.p. 34100;
e) per il concorso di cui al punto 5: alla Direzione regionale
sperimentale della Liguria (ex Sovrintendenza scolastica regionale),
con sede in Genova, via Mura di S. Chiara n. 3 - c.a.p. 16128.
f) per il concorso di cui al punto 6: alla Sovrintendenza
scolastica regionale per l'Emilia-Romagna, con sede in Bologna,
piazza XX Settembre n. 1 - c.a.p. 40121;
g) per il concorso di cui al punto 7: alla Direzione regionale
sperimentale della Toscana (ex Sovrintendenza scolastica regionale),
con sede in Firenze, via P. Toselli n. 4 - c.a.p. 50144;
h) per il concorso di cui al punto 8: Ministero della pubblica
istruzione - Direzione generale del personale - Div. I - Via
M. Carcani n. 61 - 00153 Roma.
Le domande, prodotte in carta libera, devono essere presentate o
spedite alla sovrintendenza scolastica o alla direzione regionale
sperimentale interessata o alla direzione generale del personale (per
i posti relativi all'amministrazione centrale) entro il termine
perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno della
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Si considerano prodotte in tempo utile anche le
domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine predetto. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Le domande prodotte a mano dovranno essere presentate agli uffici
competenti sempre entro il predetto termine di trenta giorni. La data
di presentazione di queste ultime domande e' stabilita dal timbro a
calendario apposto su di esse dall'ufficio accettante.
Non si terra' conto delle domande non firmate.
Considerato che la mancanza di una sola delle dichiarazioni
relative al possesso dei requisiti richiesti non consente
all'Amministrazione di valutare pienamente il possesso dei requisiti
medesimi da parte dei candidati, e' fatto obbligo agli stessi
dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilita' ed a pena
di esclusione:
1) cognome e nome (scritti in carattere stampatello qualora la
domanda non sia dattiloscritta), luogo e data di nascita, domicilio e
recapito presso il quale il candidato desidera siano trasmesse le
eventuali comunicazioni con l'impegno di far conoscere
tempestivamente le eventuali successive variazioni;
2) il possesso del titolo di studio richiesto con l'indicazione
dell'universita' che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato
conseguito;
3) di essere idonei al servizio continuativo e incondizionato
all'impiego al quale si concorre;
4) Il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
5) il godimento dei diritti politici, con l'indicazione del
comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi
della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
6) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso; in caso contrario, indicare la condanna
riportata, la data di sentenza dell'autorita' giudiziaria che l'ha
emessa (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto, perdono giudiziale, ecc) ed i procedimenti penali pendenti;
7) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi
di leva;
8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di impiego pubblico;
9) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso pubbliche amministrazioni per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da altro
impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
10) di non aver prodotto analoga domanda di partecipazione in
altra regione;
11) la lingua prescelta, in caso di ammissione al colloquio,
tra l'inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo.
I candidati dovranno inoltre dichiarare di essere disposti a
raggiungere la sede di servizio assegnata e a permanervi per un
periodo non inferiore a sette anni.
Gli stessi dovranno, altresi', dichiarare il possesso di
eventuali titoli che danno diritto alla precedenza nella nomina o
quelli di preferenza a parita' di merito, previsti dall'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni di cui all'allegato B).
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, potranno richiedere nella domanda di
partecipazione al concorso i benefici previsti dall'art. 20 della
medesima legge.
La firma in calce alla domanda non e' soggetta ad autenticazione.
La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i
requisiti non sara' ritenuta valida.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsita'
in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali
previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994 l'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del candidato, dalla mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
Art. 6.
Termini per il possesso dei requisiti - Esclusione dal concorso
I requisiti di cui ai precedenti articoli devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione ai concorsi.
Resta ferma la facolta' dell'amministrazione di disporre, in
qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle
operazioni del concorso, cui pertanto i candidati vengono ammessi con
riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti,
l'esclusione dal concorso stesso con motivato provvedimento emanato
dal sovrintendente scolastico interessato o dal direttore generale
del personale, per difetto dei requisiti prescritti e/o inosservanza
delle disposizioni relative all'esatta compilazione della domanda di
ammissione e/o per l'inoltro della domanda stessa oltre il termine
prescritto dal precedente art. 5.
Art. 7.
Commissioni esaminatrici
Le commissioni esaminatrici dei concorsi verranno nominate dal
direttore generale del personale con successivi provvedimenti secondo
le disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994 e nell'art. 22 del decreto legislativo
n. 80/1998.
Le commissioni saranno, inoltre, integrate con membri esperti in
lingue straniere per la valutazione delle prove attinenti alle lingue
stesse.
Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni
esaminatrici, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.
Art. 8.
Prove di esame
Le prove d'esame, che saranno decise dalle rispettive commissioni
esaminatrici nominate ai sensi del precedente art. 7 e che si
svolgeranno contemporaneamente nelle citta' sedi delle sovrintendenze
scolastiche e delle direzioni regionali sperimentali interessate e
dell'amministrazione centrale, saranno costituite da due prove
scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico che potra' consistere
in una serie di quesiti a risposta sintetica e di una prova orale.
Le prove scritte si effettueranno in base al seguente programma:
1) prova di diritto costituzionale e/o diritto amministrativo;
2) prova di diritto civile e/o contabilita' generale dello
Stato.
Prova orale: colloquio interdisciplinare che vertera' sulle
materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:
diritto penale, con particolare riguardo ai delitti contro la
pubblica amministrazione;
diritto comunitario;
organizzazione del lavoro.
Il colloquio sara' rivolto, inoltre, all'accertamento della
conoscenza, parlata e scritta, di una lingua straniera scelta dal
candidato tra l'inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo e
consistera' nella lettura e traduzione di un brano nella lingua
prescelta, da accertare anche attraverso la traduzione di un testo
attinente all'ordinamento scolastico.
Il colloquio tendera' infine ad accertare la conoscenza dei piu'
diffusi programmi per il personal computer (videoscrittura, foglio
elettronico, banca dati).
Con successivo avviso, che sara' pubblicato, a cura della
Divisione prima della Direzione generale del personale e degli affari
generali ed amministrativi, nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale - "Concorsi ed esami", del 27 ottobre 2000, saranno indicati
i locali, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte
suindicate nonche' la durata delle stesse.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato in
ognuna delle prove scritte una votazione di almeno 21/30.
L'avviso per la presentazione al colloquio sara' dato ai singoli
candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno
sostenerlo e sara' loro comunicato il voto riportato nelle prove
scritte.
Le sedute delle prove orali si svolgeranno in un'aula aperta al
pubblico.
Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno
21/30.
Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei
candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno
riportato. L'elenco medesimo, sottoscritto dal presidente e dal
segretario, e' affisso all'albo della sede di esame.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno
essere muniti di idoneo documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia, in corso di validita'.
I candidati che avranno superato il colloquio ed intendano far
valere i titoli ai fini della preferenza a parita' di merito (all. B)
o della riserva dei posti in ordine alla determinazione della
graduatoria dei vincitori, dovranno inviare al Ministero della
pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari
generali ed amministrativi - Divisione prima, via Carcani n. 61 -
00153 Roma, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrente
dal giorno successivo a quello in cui i medesimi hanno sostenuto il
colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei
predetti titoli gia' indicati nella domanda di partecipazione al
concorso o dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa
vigente.
Dai documenti predetti dovra' risultare il possesso dei titoli
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso.
Art. 9.
Graduatorie generali di merito
Le singole commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al
precedente art. 2 formeranno le graduatorie generali di merito
secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita
da ciascun candidato e risultante dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle prove scritte e del voto conseguito nel colloquio ed
elencheranno in ordine alfabetico i candidati che si trovano a
parita' di punteggio.
Art. 10
Adempimenti dei sovrintendenti e dei direttori regionali sperimentali
I sovrintendenti scolastici e i direttori regionali sperimentali
interessati provvederanno, oltre all'emanazione dei provvedimenti di
cui al precedente art. 6, all'organizzazione dell'intera procedura
concorsuale con tutti gli adempimenti connessi, curandone il corretto
svolgimento ed inviando alla Direzione generale del personale e degli
affari generali ed amministrativi - Divisione prima, le graduatorie
di cui al precedente art. 9 e tutti gli atti concernenti le stesse.
Art. 11
Approvazione degli atti
Con decreti del Direttore generale del personale, tenuto conto
delle norme che danno titolo alla preferenza o alla riserva, saranno
approvate, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso
dei requisiti per l'ammissione all'impiego, le graduatorie generali
di merito e quelle dei vincitori dei concorsi.
I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante apposito avviso
da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine
utile per le eventuali impugnative.
Ai sensi dell'art. 20 della legge 23 dicembre 1999, le
graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di
ventiquattro mesi dalla data della sopracitata pubblicazione.
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' ai concorsi.
Art. 12.
Presentazione dei documenti ed assunzione dei vincitori
L'amministrazione, prima di procedere alla stipulazione del
contratto individuale di lavoro, invita i vincitori a presentare la
documentazione sottoindicata, assegnando un termine non inferiore a
trenta giorni:
1) diploma originale del titolo di studio prescritto dal
precedente art. 4 o certificato sostitutivo di esso a tutti gli
effetti;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di cittadinanza italiana o certificato
comprovante la cittadinanza in uno degli Stati membri dell'Unione
europea;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) certificato medico, completo dei dati anagrafici, rilasciato
dall'azienda sanitaria locale competente per territorio o da un
medico militare, dal quale risulti che l'aspirante e' fisicamente
idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego per il
quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del
sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837,
presso un istituto o laboratorio autorizzato. Nel caso che
l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovra'
contenere una esatta descrizione della medesima nonche' la
dichiarazione che essa non e' tale da menomare l'attitudine del
candidato stesso all'impiego al quale concorre ed al regolare
svolgimento del lavoro.
I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono
produrre, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario
comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacita'
lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidita' non
possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni
di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a
disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.
Lo stato di handicap e la capacita' lavorativa del portatore e'
accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, ovvero, nel caso tale accertamento non sia ancora
intervenuto al momento della presentazione della documentazione,
potra' essere documentato, in via provvisoria con certificazione
rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in
servizio presso l'A.S.L. da cui e' assistito l'interessato, ai sensi
dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 27 agosto 1993, n. 324,
convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente;
I documenti di cui ai numeri 3) e 4) devono riportare la
dichiarazione attestante il possesso del requisito anche alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso; tale circostanza puo' essere attestata
dal candidato stesso in calce al certificato;
7) documento aggiornato relativo agli obblighi militari.
8) dichiarazione con la quale il candidato afferma, sotto la
sua responsabilita', di non avere altro rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o determinato con altra amministrazione, pubblica o
privata, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilita' richiamate dall'art. 58 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29. In caso contrario, unitamente ai documenti,
deve essere presentata la dichiarazione di opzione per la nuova
amministrazione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo
straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I candidati che siano dipendenti civili di ruolo di pubbliche
amministrazioni sono tenuti a presentare i documenti di cui ai punti
1 e 6 del presente articolo nonche' copia integrale dello stato di
servizio civile aggiornato e dichiarazione di opzione per il nuovo
impiego.
I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in
carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali
appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare solo i
documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) del presente articolo nonche'
un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale
appartengono comprovante la loro idoneita' fisica a ricoprire il
posto al quale aspirano. Tale certificato deve contenere, inoltre, la
dichiarazione che il candidato e' stato sottoposto all'accertamento
sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio
1956, n. 837.
Tutti i documenti suindicati, ad eccezione del certificato
medico, possono essere sostituiti da una dichiarazione ai sensi degli
articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
Le dichiarazioni di cui sopra, rese sotto la propria
responsabilita', saranno oggetto di verifica ed accertamento della
loro veridicita' ed esattezza, come previsto dall'art. 11 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. Esse pertanto
dovranno essere complete di tutti gli elementi che consentano tale
verifica.
Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 26
della legge n. 15 del 4 gennaio 1968.
L'amministrazione, qualora il concorrente non presenti la
documentazione richiesta entro i prescritti trenta giorni
comunichera' all'interessato che non procedera' alla stipulazione del
contratto individuale di lavoro, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del
contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 16 maggio
1995.
I candidati dichiarati vincitori, che risulteranno in possesso di
tutti i requisiti prescritti, saranno invitati a stipulare un
contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, con patto di prova, nell'ex profilo
professionale di "funzionario amministrativo" - area funzionale C -
posizione economica C2, nel ruolo del personale dell'amministrazione
centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero
della pubblica istruzione.
Ai nuovi assunti sara' corrisposto il trattamento corrispondente
alla posizione economica C2, a norma delle vigenti disposizioni
normative e contrattuali.
Ai candidati dichiarati vincitori che non si presentino, sebbene
regolarmente invitati, per la stipula del contratto nel giorno
fissato senza giustificato motivo, l'amministrazione comunichera' di
non procedere alla stipula del contratto.
L'assunzione in servizio dei vincitori e' subordinata, ai sensi
dell'art. 39, terzo 3 comma, della legge n. 449/1997, all'ottenimento
della prescritta autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Art. 13.
Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale
del personale e degli affari generali ed amministrativi, per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del
personale e degli affari generali ed amministrativi.
Responsabile del trattamento e' il direttore generale del
personale e degli affari generali ed amministrativi pro-tempore -
Viale Trastevere, 53/A - 00153 Roma.
Art. 14.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni e
nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni, nonche' le disposizioni contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non
dirigenziale del comparto Ministeri e nel decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Dal giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative (centoventi giorni con ricorso al Presidente della
Repubblica e sessanta con ricorso giurisdizionale al T.A.R.
competente).
Roma, 22 maggio 2000
Il direttore generale: Paradisi
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