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MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
cinquantasei posti di medico del ruolo dei direttivi medici della
Polizia di Stato.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.10 del 4/2/2003
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO
Località:Nazionale
Codice atto:03E00578
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:56
Scadenza:6/3/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL CAPO DELLA POLIZIA
direttore generale della pubblica sicurezza
 
Vista la legge 10 aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e il
relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche agli
ordinamenti del personale della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077, recante il riordinamento delle carriere degli
impiegati civili dello Stato;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, concernente il testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto
Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti
nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego;
Visto l'art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574,
concernente l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali,
speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 338, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento
dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento
del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il
riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia
di Stato, a norma dell'art. 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento contenente le norme per l'accesso al ruolo
professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato, approvato
con decreto ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991,
n. 259, con il quale e' stato approvato il regolamento recante i
requisiti attitudinali di cui devono essere in possesso i candidati
per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli
professionali dei sanitari della Polizia di Stato;
Visti gli articoli 8 e 124 del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, recante l'ordinamento giudiziario, e successive modifiche ed
integrazioni, cosi' richiamati dall'art. 26 della legge 1 febbraio
1989, n. 53;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente la
realizzazione delle pari opportunita' tra uomini e donne nel lavoro;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante norme sulla
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002,
recante l'approvazione dei piani annuali 2002 e l'autorizzazione alle
assunzioni concernenti le Forze armate, i Corpi di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 19 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 2003 che ha
determinato in cinquantasei i posti per l'accesso alla qualifica
iniziale del ruolo professionale dei direttivi medici della Polizia
di Stato da coprire mediante pubblico concorso;
Considerato che non e' possibile prevedere il numero dei
candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire
successivamente il diario e la sede o le sedi in cui si svolgeranno
le prove scritte d'esame o l'eventuale prova preselettiva;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento di cinquantasei posti di medico del ruolo dei direttivi
medici della Polizia di Stato.
2. Dei suddetti cinauantasei posti, subordinatamente al possesso
dei requisiti prescritti:
a) quattordici sono riservati agli orfani del personale della
Pubblica sicurezza, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di
finanza, deceduto in servizio e per causa di servizio; la predetta
riserva opera con priorita' assoluta rispetto ad altre riserve di
posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di
particolari categorie di persone;
b) uno e' riservato agli ufficiali di complemento
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano terminato
senza demerito la ferma biennale prevista nel primo comma
dell'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574;
c) due sono riservati a coloro che sono in possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
3. I posti riservati che non venissero coperti, per mancanza di
vincitori o idonei in possesso dei requisiti di cui al precedente
comma, saranno conferiti in ordine di graduatoria agli altri
candidati idonei non vincitori.

                               Art. 2.
 
Comunicazioni relative al concorso
 
1. Le date ed il luogo di svolgimento dell'eventuale prova
preselettiva, di cui al successivo art. 6, e delle prove scritte
nonche' ogni altra comunicazione relativa al concorso saranno
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
serie speciale "Concorsi ed esami" - del 29 aprile 2003. Tale
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.

                               Art. 3.
 
Requisiti per l'ammissione
 
1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in
possesso, alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti
requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) godere dei diritti politici;
c) possedere le qualita' morali e di condotta previste
dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) avere l'idoneita' psico-fisica all'espletamento dei compiti
professionali nonche' i requisiti attitudinali indicati dall'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 259;
e) non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non
colposi e non esser stato sottoposto a misure di sicurezza o
prevenzione;
f) essere in possesso del diploma di laurea specialistica in
medicina e chirurgia, od altro diploma di laurea specialistica
dichiarato equipollente, conseguito presso un'universita' della
Repubblica italiana o presso un istituto di istruzione universitaria
equiparato;
g) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della
professione di medico-chirurgo;
h) essere iscritto all'albo professionale dell'ordine dei
medici-chirurghi;
i) per i candidati di sesso maschile, essere in regola nei
riguardi degli obblighi di leva e non esser stati ammessi a prestare
servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile;
j) non esser stato espulso dalle Forze armate, dai corpi
militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici, dispensato
dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero
decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
k) non essere stato espulso da un corso di formazione
finalizzato all'immissione nel ruolo dei direttivi medici della
Polizia di Stato.
2. L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare i
requisiti di moralita' e condotta dei candidati e gli ulteriori
requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, nonche' le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
3. Per difetto dei requisiti di cui al precedente comma sara'
disposta, con decreto motivato, l'esclusione del candidato dal
concorso.

                               Art. 4.
 
Domande di partecipazione
 
1. Le domande di partecipazione al concorso andranno redatte, a
pena di inammissibilita', sugli appositi moduli "Mod. 3A S.C. P.S."
reperibili presso le questure e dovranno essere presentate
esclusivamente alla questura della provincia di residenza
perentoriamente entro il termine di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami". Le
domande potranno anche essere inviate, esclusivamente alla questura
della provincia di residenza, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento entro il predetto termine; a tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante. L'avviso di ricevimento dovra'
esser conservato dal candidato almeno fino al giorno in cui sosterra'
la prova scritta.
2. Qualora la domanda di partecipazione venga spedita a mezzo di
raccomandata, andra' riportato sulla busta, sul tagliando di
spedizione e sull'avviso di ricevimento il seguente codice concorso:
ME 031.
3. I candidati dovranno dichiarare nella domanda:
a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile;
b) la data ed il comune di nascita nonche' il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune presso le cui liste elettorali sono iscritti
ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
e) l'immunita' da condanne ovvero le eventuali condanne penali
riportate ed i procedimenti penali pendenti a loro carico;
f) il diploma di laurea posseduto con l'indicazione del voto
riportato, della data del conseguimento e dell'universita' o istituto
che lo ha rilasciato;
g) il possesso dell'abilitazione professionale nonche' l'ordine
professionale al quale sono iscritti e la data di iscrizione
all'albo;
h) la lingua straniera nella quale intendano sostenere la prova
d'esame di cui al successivo art. 9, comma 7, del presente bando, a
scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo; a tal fine il
candidato dovra' utilizzare lo spazio riservato alle annotazioni
integrative del "Mod. 3A S.C. P.S.";
i) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi di leva, specificando di non essere stati ammessi a
prestare servizio militare non armato ovvero servizio sostitutivo
civile;
j) servizi eventualmente prestati come dipendenti presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di
precedenti rapporti di pubblico impiego.
4. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del
recapito presso il quale si desidera che l'amministrazione effettui
le comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali variazioni
del predetto recapito dovranno essere comunicate tempestivamente a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata
direttamente al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Servizio
concorsi, Divisione II, via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma.
5. I candidati che intendano concorrere ai posti riservati, di
cui al precedente art. 1, secondo comma, dovranno farne richiesta
nella domanda di partecipazione al concorso, precisando gli estremi
del titolo in base al quale concorrono a tali posti. Qualora
concorrano ai posti di cui alla lettera c) del precedente art. 1,
dovranno altresi' indicare la lingua, italiana o tedesca, nella quale
intendano sostenere le prove d'esame.
6. Nelle domande dovranno essere indicati gli eventuali titoli di
precedenza e preferenza - a parita' di punteggio - di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
che s'intendano far valere. Tale indicazione dovra' essere riportata
nello spazio riservato alle annotazioni integrative del citato "Mod.
3A S.C. P.S.". Qualora non espressamente dichiarati nella domanda
stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede
di formazione della graduatoria concorsuale.
7. I candidati dovranno indicare su un foglio allegato al
predetto "Mod. 3A S.C. P.S." utilizzato per la domanda di
partecipazione, i titoli che intendano far valere, ai fini della
determinazione del punteggio di merito, tra quelli previsti dal
successivo art. 5.
8. I candidati dovranno apporre, a pena di nullita', la propria
firma in calce alla domanda.
9. L'amministrazione non assumera' alcuna responsabilita' per il
caso di dispersione delle proprie comunicazioni dipendenti da
inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dei
candidati ovvero dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento del recapito stesso, ne' per gli eventuali disguidi
postali non imputabili a propria colpa.

                               Art. 5.
 
Titoli ammessi a valutazione
 
1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio
massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) laurea in medicina e chirurgia:
a) da 91 a 110 - punti 0,25 per ogni punto;
110 con lode - punti 6,00 per ogni punto;
b) abilitazione all'esercizio della professione di medico
chirurgo in relazione al punteggio conseguito:
a) da 80/110 a 95/110 - punti 0,90 per ogni punto;
b) da 95,01/110 a 110/110 - punti 3,00 per ogni punto;
c) incarichi e servizi prestati presso amministrazioni
pubbliche (Stato, regioni, province, comuni, istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, enti assicurativi di diritto pubblico),
sino ad un massimo di punti 1,50;
d) incarichi di docenza di livello universitario fino a punti
4,50;
e) specializzazioni conseguite con punteggio rapportato in
centesimi, sino ad un massimo di punti 4,50;
f) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici, fino
a punti 1,60;
g) corsi di aggiornamento e di qualificazione fino a punti
1,90;
h) pubblicazioni, fino a punti 7.
2. La valutazione dei titoli di cui al presente articolo verra'
effettuata nei confronti dei candidati che avranno superato le prove
scritte e il relativo punteggio verra' reso noto agli interessati
prima dell'effettuazione della prova orale. La valutazione e'
limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
3. Ai fini della valutazione dei titoli di servizio si applicano
i seguenti criteri:
a) i servizi della stessa natura, ai fini del punteggio, si
sommano tra loro, purche' non siano contemporanei;
b) le frazioni di un anno sono valutate al semestre compiuto,
escludendo da ogni punteggio la frazione inferiore al semestre;
c) tra due o piu' servizi contemporanei verra' valutato
soltanto quello piu' favorevole al candidato.
4. Non e' assegnato alcun punteggio:
a) ai servizi e titoli anteriori alla laurea e per
l'espletamento o il conseguimento dei quali non sia necessariamente
richiesta la laurea;
b) alle attestazioni di buon servizio;
c) alle attivita' svolte in istituti sanitari non dipendenti da
enti pubblici ed a quelle inerenti all'esercizio della libera
professione;
d) ai titoli attestanti il conferimento di incarichi quando non
risulti che siano stati effettivamente disimpegnati.
5. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli
sul contenuto delle eventuali dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o degli atti di notorieta' di cui agli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.

                               Art. 6.
 
Prova preselettiva
 
1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
pari o superiore a cinquemila verra' effettuata una prova
preselettiva per determinare i candidati da ammettere alle successive
prove scritte. La prova preselettiva, effettuata per gruppi di
candidati secondo l'ordine alfabetico del loro cognome, e' articolata
in quesiti con risposta a scelta multipla riguardanti l'accertamento
della conoscenza delle seguenti materie:
patologia speciale medica;
patologia speciale chirurgica;
semeiotica e clinica medica;
semeiotica e clinica chirurgica;
elementi di medicina del lavoro e protezione antinfortunistica.
2. Il superamento della prova preselettiva costituisce requisito
essenziale di ammissione al concorso. Sulla base dei risultati di
essa e' ammesso a sostenere le prove scritte del concorso un numero
di candidati pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso
nonche', in soprannumero, i candidati che abbiano riportato un
punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti dell'aliquota
predetta. La votazione conseguita non concorre alla formazione del
punteggio finale di merito.
3. A ciascun candidato viene somministrato un questionario
contenente 40 quesiti per ciascuna delle materie indicate nel
precedente, comma 1, per un totale di 200 quesiti, e 5 risposte per
ciascun quesito di cui solo una esatta. Il tempo massimo a
disposizione per le risposte ai predetti quesiti e' di 210 minuti.
4. I quesiti hanno un grado di difficolta' variabile in relazione
alla natura della domanda, che puo' essere facile, di difficolta'
media o difficile. Tali livelli di difficolta' sono espressi con un
valore numerico che va da l a 3. L'attribuzione del punteggio alle
singole risposte e' differenziata in relazione al grado di
difficolta' della domanda.
5. I questionari da sottoporre ai candidati sono formati mediante
procedura automatizzata tenendo conto dell'esigenza di ripartire
egualmente fra tutti l'incidenza del grado di difficolta' delle
domande. A tal fine le domande facili costituiscono il 30% del
totale, quelle di media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%.
6. Durante la prova preselettiva i candidati non possono
avvalersi di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi
natura nonche' di strumenti idonei alla memorizzazione di
informazioni od alla trasmissione di dati.
7. Nell'apposito archivio informatico istituito presso il Centro
elettronico nazionale del Dipartimento della pubblica sicurezza
vengono inseriti 1000 quesiti per ciascuna delle discipline indicate
nel precedente comma 1. I quesiti vengono resi pubblici
quarantacinque giorni prima dell'inizio dello svolgimento della prova
preselettiva.
8. La graduatoria della prova preselettiva e' approvata con
decreto ministeriale di cui e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" -
che ha valore di notifica a tutti gli effetti.

                               Art. 7.
 
Accertamenti psico-fisici ed attitudinali
 
1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso sono
tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro
preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica allo svolgimento delle mansioni di
carattere professionale proprie della qualifica di medico della
Polizia di Stato nonche' all'accertamento dei requisiti attitudinali
di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
3 luglio 1991, n. 259.
2. Gli accertamenti psico-fisici saranno effettuati da una
commissione composta da un primo dirigente medico della Polizia di
Stato, che la presiede, due direttivi medici della Polizia di Stato e
due componenti scelti tra i docenti universitari ovvero tra i
dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale. Ai fini
dell'accertamento dei requisiti psico-fisici, i candidati saranno
sottoposti ad esami clinici ed a prove strumentali e di laboratorio.
3. Un'apposita commissione di selettori, presieduta da un
funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi e composta da
quattro funzionari del ruolo dei direttori tecnici psicologi della
Polizia di Stato, sottoporra' i candidati risultati idonei alla
visita psico-fisica all'accertamento delle qualita' attitudinali,
consistente nello svolgimento di test, collettivi ed individuali,
integrati da un colloquio con un componente della commissione, volti
ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti
connessi con l'attivita' di polizia. Su richiesta del selettore, o
nel caso in cui i test siano risultati positivi ma il colloquio sia
risultato negativo, quest'ultimo verra' ripetuto in sede collegiale.
4. Le funzioni di segretario delle predette commissioni sono
svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di
Stato, ovvero ai ruoli dell'amministrazione civile dell'Interno con
qualifiche equiparate, in servizio presso il Dipartimento della
pubblica sicurezza.
5. I giudizi espressi dalle predette commissioni sono definitivi
e comportano, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso,
che sara' disposta con decreto motivato.
6. In relazione al numero dei candidati, l'amministrazione puo'
effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo anche dopo le
prove scritte o dopo la prova orale.

                               Art. 8.
 
Tutela dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, gli esiti degli accertamenti di cui al precedente
art. 7, nonche' i dati personali forniti dai candidati nelle domande
di partecipazione al concorso, saranno raccolti presso il Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione
centrale per le risorse umane - Servizio concorsi per le finalita' di
gestione del concorso medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso od alla posizione giuridico-economica del
candidato.
4. L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui alla
citata legge n. 675/1996. Tali diritti potranno esser fatti valere
nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento della
pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane -
Servizio concorsi, titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento e' il direttore della
Divisione II del predetto Servizio.

                               Art. 9.
 
Prove d'esame
 
1. Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio.
Le prove scritte, per ciascuna delle quali i candidati hanno a
disposizione un tempo massimo di otto ore, vertono sulle seguenti
materie:
a) patologia speciale medica;
b) patologia speciale chirurgica.
2. Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i componenti della commissione esaminatrice.
3. E' vietato ai concorrenti portare al seguito carta da
scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere nonche'
apparecchiature elettroniche, compresi i telefoni cellulari. E' loro
consentito soltanto, durante lo svolgimento della prova scritta,
consultare i codici, le leggi e i decreti, senza richiami dottrinali
o giurisprudenziali, nonche' i dizionari linguistici, che siano stati
preventivamente presentati all'atto dell'ingresso nell'aula degli
esami e verificati dai componenti della commissione esaminatrice o
del comitato di vigilanza, che ne fa le veci nelle eventuali altre
sedi in cui si svolgono le prove.
4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi
precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo
svolgimento del tema e' escluso dal concorso.
5. Al colloquio sono ammessi a partecipare i candidati che nelle
prove scritte abbiano conseguito una media di almeno ventuno
trentesimi nelle prove stesse ed una votazione non inferiore a
diciotto trentesimi in ciascuna prova. La commissione non procede
all'esame del secondo elaborato qualora abbia attribuito al primo
elaborato un punteggio inferiore a diciotto trentesimi.
6. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del voto
riportato nelle prove scritte, sara' comunicata al candidato almeno
venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova
stessa. Con tale comunicazione i candidati sono altresi' invitati ad
inviare, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di
notifica, la documentazione che comprova il possesso, alla data di
scadenza del bando, dei titoli di cui al precedente art. 5, in
originale o in copia autenticata ovvero - fatta eccezione per le
pubblicazioni - la relativa dichiarazione sostitutiva di
certificazione o dell'atto di notorieta' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. La prova orale vertera', oltre che sulle materie delle prove
scritte, sulle seguenti altre materie:
semeiotica e clinica medica;
semeiotica e clinica chirurgica con nozioni di chirurgia
d'urgenza;
elementi di medicina legale e di antropologia criminale;
elementi di medicina del lavoro e protezione antinfortunistica;
elementi di igiene;
lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate
nel precedente art. 4;
informatica: conoscenza a livello elevato dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in
linea con gli standard europei.
8. La prova orale si intendera' superata qualora il candidato
abbia conseguito una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

                              Art. 10.
 
Esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove
 
1. Il candidato che non si presentera' nel luogo, nel giorno ed
all'ora stabiliti per sostenere l'eventuale prova preselettiva, gli
accertamenti psico-fisici ed attitudinali, le prove scritte o la
prova orale e' escluso di diritto dal concorso.

                              Art. 11.
 
Formazione della graduatoria
 
1. Espletate le prove del concorso, la commissione formera' la
graduatoria con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da
ciascun candidato.
2. Il punteggio finale per la formazione della graduatoria e'
dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte,
del punteggio attribuito ai titoli e del voto ottenuto alla prova
orale.
3. I candidati che hanno superato le prove d'esame sono invitati
a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della
pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, entro
il termine perentorio di venti giorni dal giorno in cui hanno
ricevuto il relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei
titoli che danno diritto a partecipare alle riserve di posti e quelli
di precedenza e di preferenza nella nomina, gia' indicati nella
domanda di partecipazione al concorso.
4. I documenti indicati ai precedenti commi 3 e 4 che saranno
presentati o perverranno dopo il termine di venti giorni, non saranno
valutati anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro
mezzo entro il termine medesimo.
5. Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarita' del
procedimento, sara' approvata la graduatoria di merito e verranno
dichiarati i vincitori del concorso. La graduatoria del concorso
sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero
dell'interno e di tale pubblicazione verra' data notizia mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorrera' il
termine, rispettivamente di giorni sessanta e centoventi, per
eventuali impugnative al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero al Presidente della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199.

                              Art. 12.
 
Nomina dei vincitori
 
1. I vincitori del concorso saranno nominati medici della Polizia
di Stato ed avviati a frequentare il corso di formazione di cui
all'art. 47 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.
2. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo,
nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del corso di
cui al precedente comma, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.
3. La definitiva assegnazione alla sede di servizio fra quelle
indicate dall'Amministrazione e' effettuata in relazione alla scelta
manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di
fine corso.

                              Art. 13.
 
Documenti da produrre all'atto dell'assunzione in servizio
 
1. I concorrenti dichiarati vincitori, ed eventualmente, secondo
l'ordine di graduatoria, altri candidati idonei, saranno invitati a
far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Servizio
personale tecnico-scientifico e professionale - Divisione I, piazza
Vittorio Emanuele II n. 13 - 00185 Roma, entro il termine perentorio
di un mese decorrente dal primo giorno di assunzione in servizio per
la frequenza del corso di formazione di cui all'art. 47 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le certificazioni ovvero le
relative dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti
i sotto elencati stati e qualita' personali:
a) il non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti
non colposi e non esser stati sottoposti a misure di sicurezza o
prevenzione;
b) la cittadinanza italiana;
c) il godimento dei diritti politici;
d) il luogo e la data di nascita;
e) il possesso del titolo di studio, di cui all'art. 3, lettera
f), del presente bando;
f) il possesso dell'abilitazione professionale allo svolgimento
della professione di medico-chirurgo;
g) l'iscrizione all'albo professionale dei medici-chirurghi;
h) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei
confronti degli obblighi di leva.
2. Le dichiarazioni indicate alle lettere a), b) e c) non
dovranno essere anteriori a sei mesi rispetto alla data di
presentazione.
3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) dovranno
attestare, altresi', che gli interessati erano in possesso della
cittadinanza italiana e godevano dei diritti politici anche alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
4. L'amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti
dal presente bando di concorso e' punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia.
5. Il personale di ruolo appartenente ad amministrazione diversa
da quella dell'Interno e' esonerato dalla presentazione dei documenti
indicati nel precedente comma 1, alle lettere a), b), e c). Il
personale di ruolo appartenente all'amministrazione dell'Interno e'
esonerato altresi' dal presentare la documentazione di cui alla
lettera d).
6. La mancata presentazione, entro il termine previsto, della
documentazione indicata nel presente articolo, implichera' la
decadenza dalla nomina in prova.
Roma, 22 gennaio 2003
Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
De Gennaro

 

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