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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Concorso per il reclutamento di allievi finanzieri ausiliari nel
Corpo della guardia di finanza, anno 2003

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.97 del 10/12/2002
Ente:MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Località:Nazionale
Codice atto:02E09654
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:10/1/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                       IL COMANDANTE GENERALE
della Guardia di finanza
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972
n. 642 concernente "Disciplina dell'imposta di bollo" e l'art. 19
della legge 18 febbraio 1999, n. 28, riguardante "Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti";
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, contenente "Norme
sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di
assunzioni presso le amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 concernente il Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei
pubblici impieghi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n.199, concernente
il nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo della guardia di finanza, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, commi dal 212 al 220, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, recante norme sull'incorporamento di unita' di leva nel
Corpo della guardia di finanza quali finanzieri ausiliari;
Visti gli articoli 1, commi 105 e 115, della legge 23 dicembre
1996 n. 662, e 39, comma 24, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, che
fissano la durata della ferma e il numero complessivo di giovani da
ammettere al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, tra
l'altro, per il 2003;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive
modificazioni ed integrazioni concernente la "Tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";
Visto l'art. 3, comma settimo, della legge 15 maggio 1997, n.
127, e successive modifiche ed integrazioni, concernente "misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo";
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 "Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza";
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.155 "contenente
il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell'art. 1, comma quinto,
legge 20 ottobre 1999, n. 380";
Vista la determinazione del Comandante generale n. 167483 in data
1 giugno 2000 e successive modificazioni, riguardante le direttive
tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del citato
decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)";
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64 concernente: "Istituzione del
servizio civile nazionale";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni";
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 445/2002 datata
24 ottobre 2002 con la quale sono stati dichiarati illegittimi i
requisiti di "celibato, nubilato e vedovanza" previsti per
l'arruolamento nel Corpo;
Ritenuta l'inderogabile necessita' di immettere in servizio,
nell'anno 2003, contingenti di finanzieri ausiliari per le esigenze
di controllo del territorio in Italia meridionale,
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti disponibili per l'arruolamento
 
E' indetto, per l'anno 2003, un concorso per il reclutamento di
400 allievi finanzieri ausiliari, che saranno incorporati, secondo
l'ordine della graduatoria formata ai sensi dei successivi articoli,
in due aliquote nei mesi di aprile e ottobre 2003.
Possono partecipare al concorso i giovani iscritti nelle liste di
leva:
a) di terra:
(1) chiamati a visite di leva ed arruolati nel 4o trimestre
dell'anno 2002;
(2) arruolati con la classe 1980 e precedenti, ammessi al
ritardo fino al 31 dicembre 2002;
b) di mare, previo nulla osta rilasciato dalle competenti
Capitanerie di porto, appartenenti alla classe 1984 e classi
precedenti.
Gli aspiranti iscritti nelle liste di leva di mare devono
allegare alla domanda, pena l'esclusione dal concorso, il prescritto
nulla osta all'arruolamento nel Corpo della guardia di finanza,
rilasciato dalle competenti Capitanerie di porto, recante i
coefficienti relativi al profilo somato-funzionale dell'aspirante
cosi' come riscontrato in sede di visita di leva.
I posti eventualmente non coperti in un'aliquota saranno portati
in aumento all'aliquota successiva.
I giovani che avranno presentato domanda per l'espletamento del
servizio di leva nella Guardia di finanza saranno precettati, previo
superamento dei prescritti accertamenti definitivi, di cui al
successivo art. 8, entro il numero stabilito, dalle competenti
autorita' militari con le aliquote di chiamata di pertinenza, per
l'avvio ad un Istituto di istruzione del Corpo.
La mancata presentazione ai suddetti accertamenti, ovvero
all'Istituto di istruzione della Guardia di finanza, non comporta la
denuncia per il reato di mancata presentazione alle armi.

                               Art. 2.
 
Requisiti
 
Possono partecipare al concorso, in qualita' di ausiliari nel
Corpo della guardia di finanza, i cittadini italiani di sesso
maschile, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica,
che:
a) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) alla data del 10 gennaio 2003 abbiano compiuto il 18o anno e
non abbiano superato il 26o anno di eta' e, quindi, siano nati nel
periodo dal 10 gennaio 1977 al 10 gennaio 1985, estremi compresi;
d) abbiano l'idoneita' fisico-attitudinale al servizio
incondizionato nella Guardia di finanza;
e) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di 1o
grado;
f) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati
o condannati per delitti non colposi ovvero sottoposti a misure di
prevenzione;
g) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la
conservazione dello stato giuridico di finanziere;
h) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria;
i) non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione;
l) non siano stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi
militarmente organizzati;
m) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e, ad
eccezione di quello di cui al precedente comma primo, punto c),
conservati fino alla data dell'effettivo incorporamento.

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione
 
La domanda deve essere compilata, in triplice copia, presso il
Comando provinciale della Guardia di finanza del capoluogo di
provincia, nella cui circoscrizione l'aspirante risiede,
esclusivamente sull'apposito modulo disponibile presso il predetto
Comando, che potra' essere riprodotto anche in fotocopia.
Limitatamente agli aspiranti iscritti nelle liste di leva di
terra, i Comandi provinciali, dopo aver compilato la parte ad essi
riservata, invieranno due copie della suddetta domanda ai distretti
militari di appartenenza, i quali provvederanno, a loro volta, a
restituirne una, debitamente compilata per la parte di competenza.
Le domande, restituite dai distretti militari che non hanno
concesso la disponibilita' dell'aspirante all'arruolamento nel Corpo
della guardia di finanza, vengono archiviate da parte dei comandi
provinciali. Di cio' e' data comunicazione all'interessato.
La domanda per l'espletamento del servizio di leva nella Guardia
di finanza fa decadere irrevocabilmente limitatamente agli iscritti
nelle liste di terra qualsiasi forma di ritardo o rinvio della
chiamata alle armi precedentemente ottenuto.
Presentazione delle domande entro il 10 gennaio 2003.

                               Art. 4.
 
Elementi da indicare nella domanda
 
L'aspirante deve dichiarare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita,
nonche' luogo di residenza ed indirizzo completo del numero di codice
postale e, ove possibile, del numero telefonico;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
residenza;
d) di non essere, imputato o condannato per delitti non colposi
ovvero sottoposto a misure di prevenzione;
e) lo stato civile;
f) di non essere gia' stato rinviato d'autorita' da precedenti
corsi della Guardia di finanza;
g) il titolo di studio di cui e' in possesso;
h) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni;
i) di non essere stato espulso dalle Forze armate, dai Corpi
militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
l) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza;
m) l'accettazione di qualsiasi destinazione di servizio;
n) l'iscrizione nelle liste di leva di terra o di mare con
indicazione, rispettivamente, del distretto militare o della
Capitaneria di Porto di appartenenza;
o) l'idoneita' al servizio militare con indicazione del
Consiglio di leva;
p) precedente arte, professione o mestiere.
Gli aspiranti devono comunicare, anche mediante
autocertificazione, oltre che al Distretto militare o Capitaneria di
porto di appartenenza, anche al Comando provinciale della Guardia di
finanza che ha ricevuto la domanda di partecipazione al concorso,
ogni eventuale variazione di residenza o domicilio.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' circa
possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.
Il Corpo, inoltre, non assume alcuna responsabilita' in caso di
ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di
convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non
imputabili a propria inadempienza.
Deve, infine, essere tempestivamente notificata al Comando
provinciale ogni variazione che dovesse intervenire, concorso
durante, nella posizione del candidato ai fini del servizio militare.

                               Art. 5.
 
Istruttoria delle domande
 
Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide in quanto complete dei dati richiesti, sono
ammessi al concorso con riserva, in attesa dell'accertamento, da
parte della sottocommissione di cui al successivo art. 6, comma
primo, lettera a) del presente bando, dell'effettivo possesso dei
requisiti previsti.
L'ammissione con riserva deve intendersi per tutte le fasi
concorsuali fino all'incorporamento.

                               Art. 6.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza o
dell'Autorita' dal medesimo delegata, sara' presieduta dal Comandante
del centro di reclutamento e ripartita nelle seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali sara' presieduta da un
ufficiale superiore del Corpo:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti, il vaglio
delle informazioni, la valutazione dei titoli e la predisposizione
della graduatoria finale, costituita da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri;
b) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale, costituita da cinque ufficiali della Guardia di
finanza, membri;
c) sottocommissione per la visita medica preliminare,
costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e due ufficiali
medici dell'esercito, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione,
costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e due ufficiali
medici dell'esercito (di cui almeno uno di grado superiore a quello
dei medici della precedente sottocommissione), membri;
e) sottocommissione per la visita medica di controllo, dei
candidati ammessi alla frequenza del corso, composta da un ufficiale
della Guardia di finanza e da un ufficiale medico dell'esercito,
membri.
Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.
Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal Presidente della commissione giudicatrice.

                               Art. 7.
 
Valutazione dei profili sanitari degli aspiranti allievi finanzieri
ausiliari da sottoporre agli accertamenti definitivi
 
Il Centro di reclutamento della Guardia di finanza verifichera'
la compatibilita' dei profili sanitari degli aspiranti accertati in
sede di visita medica di leva con quelli previsti per il grado di
allievo finanziere dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,
contenente il regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza ai sensi
dell'art. 1, comma quinto, della legge 20 ottobre 1999 n. 380 e dalla
determinazione n. 167483 datata 1 giugno 2000 del Comandante generale
della Guardia di finanza e successive modificazioni ed integrazioni.
Per quanto concerne gli aspiranti i cui profili somato-funzionali PS
(condizioni psichiche) risultino mancanti perche' non pervenuti dal
competente Distretto militare, in quanto non previsti al tempo dalla
iniziale visita di leva, non si applichera' l'automatica esclusione
di cui al successivo comma. Nei loro confronti il predetto profilo
sara' valutato ex novo in sede di visita medica presso il Centro di
reclutamento.
Gli aspiranti non in possesso dei requisiti minimi previsti dal
predetto decreto ministeriale saranno considerati esclusi dal
concorso e rimarranno a disposizione delle competenti autorita'
militari per il normale avvio alle armi nelle Forze armate.
Agli stessi non sara' data comunicazione alcuna.

                               Art. 8.
 
Accertamenti definitivi
 
Gli aspiranti in possesso dei requisiti minimi, di cui al
precedente art. 7, saranno convocati, a cura del Centro di
reclutamento, per essere sottoposti agli accertamenti definitivi, che
comprendono:
a) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale;
b) la visita medica preliminare comprensiva degli esami
specialistici;
c) eventuale visita medica di revisione.
L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' effettuato dalla
sottocommissione di cui all'art. 6, comma primo, lettera b) e tende a
verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il
ruolo ambito. Detto accertamento si articola in:
test di livello, per valutare le capacita' di ragionamento dei
candidati;
test di personalita' e questionario biografico, per acquisire
elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita
passata e presente dei candidati;
colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test.
Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'
attitudinale la citata sottocommissione fissa, con apposito atto, i
criteri di valutazione della stessa.
I candidati idonei agli accertamenti attitudinali saranno ammessi
a sostenere la visita medica preliminare, mentre i non idonei saranno
esclusi dal concorso.
L'idoneita' fisica dei candidati e' accertata dalla
sottocommissione di cui all'art. 6, comma primo, lett. c), mediante
visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici,
presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, in Roma.
L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e'
immediatamente comunicato all'interessato il quale puo',
contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di
revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui al successivo
art. 10, punto 1. La richiesta di ammissione a visita medica di
revisione deve essere presentata al presidente della
sottocommissione, prevista dall'art. 6, comma primo, lett. c), al
momento della comunicazione di non idoneita'. Eventuali istanze
presentate successivamente saranno ritenute nulle.
La visita medica di revisione sara' effettuata, non prima del 15o
giorno successivo alla comunicazione di non idoneita' alla visita
medica preliminare.
Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'art. 6, comma primo, lettera d) e verte soltanto sulla
malattia che ha dato luogo al giudizio di inidoneita' della
sottocommissione per la visita medica preliminare.
Qualora la sottocommissione di revisione proceda alla modifica
del precedente giudizio esprimendosi per l'idoneita', deve anche
attribuire il coefficiente di idoneita' fisica nonche' il punteggio
relativo.
Il candidato giudicato non idoneo a seguito della visita medica
preliminare e dell'eventuale visita di revisione e' escluso dal
concorso.
Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, che sara'
comunicato agli interessati, e' definitivo.
Avverso l'esclusione dagli accertamenti di cui al presente
articolo gli interessati potranno produrre ricorso:
giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma primo, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034 e art. 63, comma quarto, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
predetta data, ai sensi dell'art. 9, comma primo, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

                               Art. 9.
 
Mancata presentazione del candidato
 
L'aspirante che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, per la
visita medica preliminare o per la visita medica di revisione sara'
considerato rinunziatario ed escluso dal concorso.
I Presidenti delle sottocommissioni competenti hanno facolta',
compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle prove e nel
rispetto del calendario delle stesse, di anticipare o posticipare la
convocazione dei candidati.

                              Art. 10.
 
Requisiti fisici
 
Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
fisici dei candidati hanno il compito di selezionare elementi che
rientrano nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155.
I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza per sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
fisica, dovranno presentare un certificato, con data non anteriore a
giorni sessanta, attestante l'effettuazione ed il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C sia antigeni che
anticorpali, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o privata
convenzionata.
La mancata presentazione di detto certificato determinera'
l'ammissione con riserva del candidato alle ulteriori fasi
concorsuali e l'esclusione dal concorso se non verra' presentato in
sede di visita medica di controllo.
La positivita' al suddetto accertamento comportera' l'esclusione
dal concorso.
I candidati saranno sottoposti a visita:
neurologica;
psichiatrica;
otorinolaringoiatrica;
oculistica;
odontostomatologica.
1. I candidati all'atto della visita medica devono, comunque,
avere:
a) statura non inferiore a metri 1,65;
b) acutezza visiva:
uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno raggiungibile con correzione non superiore
alle tre diottrie anche in un solo occhio;
campo visivo e motilita' oculare normali;
visione binoculare;
senso cromatico normale alle matassine colorate.
I candidati con vizi visivi devono portare seco alla visita
medica le proprie lenti correttive "a tempiali".
La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati sara'
effettuata con le lenti "a tempiali" e non con quelle "a contatto".
Saranno causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
Per quanto riguarda la funzione uditiva saranno considerati
idonei i candidati il cui deficit non sia superiore ai seguenti
parametri:
Monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
Bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%.
Saranno, inoltre, causa di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie, dislalia e paralalia) anche se in forma lieve e l'uso di
sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test
tossicologici.
La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 24 elementi dentari: i denti mancanti, comunque, non
devono riguardare piu' di due coppie masticatorie contrapposte. La
protesi efficiente e tollerata va considerata sostitutiva del dente
mancante.
Non sono ammesse, comunque, protesi mobili.
2. Saranno, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
radiografia del torace;
dell'urina ed ematochimici;
elettrocardiografico e visita cardiologica;
test psico clinici.
Gli aspiranti saranno eventualmente sottoposti ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, al fine
di evidenziare particolari patologie.
I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi negli
accertamenti di cui al punto 1) saranno subito dichiarati non idonei
dalla competente sottocommissione.
Contro tale giudizio non e' ammessa visita di revisione.
Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'art. 8, ultimo comma.

                              Art. 11.
 
Documentazione da produrre
 
Gli aspiranti giudicati idonei al termine degli accertamenti
definitivi, devono presentare, nel termine di quindici giorni,
decorrenti dalla notifica della citata idoneita', al Comando
provinciale della Guardia di finanza, presso il quale hanno
presentato la domanda di partecipazione al concorso, eventuali
documenti attestanti le preferenze di cui all'art. 13, ultimo comma.

                              Art. 12.
 
Adempimenti delle sottocommissioni
 
Le sottocommissioni previste dal precedente art. 6, comma primo,
lett. b), c) e d) compileranno, per ogni candidato un processo
verbale che sara' firmato da tutti i componenti.

                              Art. 13.
 
Graduatorie
 
Al termine degli accertamenti definitivi, la sottocommissione di
cui all'art. 6, comma primo, lett. a) procede in base a criteri
determinati dal Comando generale alla formazione della graduatoria
finale, secondo il punteggio attribuito:
a) alle qualita' fisiche di ciascun aspirante, cosi' come
riscontrate in sede di visita medica preliminare o di revisione;
b) al titolo di studio;
c) agli attestati professionali, d'arte e mestiere
effettivamente posseduti all'atto della presentazione delle domande.
A parita' di punteggio saranno osservate le norme di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e quelle di cui all'art. 2, comma nono, della legge 16 giugno
1998, n. 191.

                              Art. 14.
 
Incorporamento dei prescelti
 
Sono ammessi ai corsi di formazione, della durata di quattro
mesi, in qualita' di allievi finanzieri ausiliari i candidati
iscritti nella graduatoria unica di merito di cui al precedente
art. 13, nei limiti dei posti disponibili per ciascuna aliquota di
arruolamento e secondo l'ordine della graduatoria stessa, sempreche'
abbiano conseguito il giudizio di idoneita' alla visita medica di
controllo, alla quale saranno sottoposti, prima della firma dell'atto
di arruolamento, a cura della sottocommissione di cui all'art. 6,
comma primo, lettera e).
Prima della visita medica di controllo, la citata
sottocommissione fissa, in apposito atto, con riferimento alle
modalita' di svolgimento degli accertamenti, i criteri cui attenersi.
L'allievo non piu' in possesso di tale idoneita' e' escluso dal
concorso e rinviato alla competente Autorita' militare a cura del
Comando legione allievi.
Avverso tale esclusione l'interessato potra' produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'art. 8, ultimo comma.
Gli aspiranti in soprannumero nella graduatoria di cui al
precedente art. 13, saranno posti a disposizione delle competenti
autorita' militari, ad eccezione dei primi 50, che saranno tenuti
disponibili per le eventuali sostituzioni di cui all'ultimo,
comma del presente articolo, entro i 20 giorni successivi all'inizio
del corso.
Il Comando centro di reclutamento, di concerto con le competenti
autorita' militari, provvede ad integrare le convocazioni, secondo
l'ordine di graduatoria, per i posti comunque resi disponibili.
L'aspirante che non si presenti, entro il giorno e l'ora fissati,
presso l'Istituto di istruzione e' considerato rinunciatario.
Eventuali ritardi nella presentazione al corso dovuti a cause di
forza maggiore, comunicati entro 24 ore, sono valutati a giudizio
discrezionale ed insindacabile del comandante dell'istituto di
istruzione, che potra' differire la presentazione del candidato,
purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il decimo
giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati saranno
computati ai fini della proposta di esonero dal corso.

                              Art. 15.
 
Riduzione per i viaggi in ferrovia
 
Gli aspiranti, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a
compiere per effetto delle loro convocazioni alle prove previste
dalle procedure concorsuali, nonche' per raggiungere la sede del
reparto di istruzione quando siano stati dichiarati idonei
all'incorporamento, avranno diritto al beneficio della tariffa
ridotta di cui alla convenzione stipulata dalla Guardia di finanza
con Trenitalia S.p.a. datata 6 novembre 2001 ed approvata con decreto
dirigenziale n. 384258 datato 2 dicembre 2001.
Essi saranno provvisti di un'apposita credenziale, unitamente al
foglio di via, a cura dei Comandi della guardia di finanza competenti
per territorio, per i viaggi dalla propria sede a quelle di
svolgimento delle prove concorsuali e per i viaggi di ritorno in
famiglia.
Le spese di vitto e alloggio, sostenute durante le varie fasi
concorsuali, sono a totale carico degli aspiranti.

                              Art. 16.
 
Trattamento economico ed immissione nel ruolo degli appuntati e
finanzieri
 
Durante la frequenza del corso ed al compimento del quarto mese
d'istruzione, gli allievi finanzieri ausiliari percepiranno il
trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
Il servizio di finanziere ausiliario e', a tutti gli effetti,
servizio di leva ed ha durata pari a 12 mesi (art. 1, comma 105,
legge 23 dicembre 1996, n. 662).

                              Art. 17.
 
Rafferma annuale e/o quadriennale
 
All'atto del collocamento in congedo, coloro che ne facciano
richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio possono essere
trattenuti per un altro anno, con la qualifica di finanzieri
ausiliari, ovvero immessi in ruolo, nei limiti degli organici fissati
dalla legge, quali finanzieri con contrazione della ferma volontaria
di anni quattro, previo completamento del corso di istruzione e di
addestramento, previsto per i finanzieri.
Il servizio gia' prestato dalla data dell'iniziale reclutamento
e' valido a tutti gli effetti, sia giuridici che economici, qualora i
finanzieri ausiliari contraggano la ferma volontaria di anni quattro.
Al termine del corso di istruzione, i finanzieri ausiliari
saranno destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo
richiedano.

                              Art. 18.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma primo, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il Centro di reclutamento della Guardia di finanza per le finalita'
concorsuali e saranno trattati presso la banca dati automatizzata
anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso od alla
posizione giuridica economica del candidato, nonche', in caso
positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto all'accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Comandante del centro di reclutamento, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento e' il Comandante generale della
Guardia di finanza.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo.
Roma, 2 dicembre 2002
Gen. C. A.: Zignani

 

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