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UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.

Procedura selettiva pubblica, per esami, per la costituzione di
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con una unita' di
personale da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
Dipartimento di ingegneria della produzione, termoenergetica e
Modelli matematici.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.57 del 22/7/2008
Ente:UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.
Località:-
Codice atto:08E06453
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:21/8/2008
Tags:Tecnici

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686 recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
Vista la legge 9 maggio 1989, n.168, recante norme sull'autonomia
dell'Universita';
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 19 settemmbre 1994, n. 626 e
successive modificazioni ed integrazioni, recante norme riguardanti
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni,
concernente lo snellimento dell'attivita' amministrativa;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l'art.
19, recante disposizioni in materia di bollo per le domande di
partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle
domande stesse;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante
disposizioni in materia di servizi postali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215 e successive
modificazioni, concernente in particolare riserve, nei pubblici
concorsi, a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata
quadriennale delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche
al termine o durante le eventuali rafferme contratte, degli ufficiali
di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 recante
norme sull'attuazione della direttiva 1999/70/Ce relativa all'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e
dal CES;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente la
protezione dei dati personali;
Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106 recante "Norme relative al
deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati
all'uso pubblico";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006 n.
252 con il quale e' stato emanato il "Regolamento recante norme in
materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale
destinati all'uso pubblico";
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Genova,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del 4
gennaio 1995 e successive modificazioni;
Visto il Contratto collettivo nazionale dei dipendenti del
comparto Universita' sottoscritto in data 27.01.2005, nonche' il
C.C.N.L. per il biennio economico 2004 - 2005 sottoscritto in data 28
marzo 2006;
Visto il D.R. n. 198 dell'11.7.2001 con il quale e' stato emanato
il "Regolamento in materia di trattamento, comunicazione e diffusione
dei dati personali";
Visto il D.R. n. 625 del 18.12.2001 con il quale e' stato emanato
il "Regolamento di assunzione del personale tecnico amministrativo"
in seguito denominato "Regolamento";
Visto il D.R. n. 165 del 12.4.2006 con il quale e' stato emanato
il "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in
attuazione del D.lgs. 196/2003;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005)
e, in particolare, l'art. 1, comma 105, che prevede l'adozione, da
parte delle Universita', di programmi triennali del fabbisogno del
personale;
Visto il D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni
in legge 31 marzo 2005, n. 43, e, in particolare, l'art. 1-ter, che
dispone in materia di programmazione triennale;
Viste le risultanze della procedura informatizzata PROPER in
merito alla verifica del rapporto tra assegni fissi e FF0
nell'esercizio finanziario 2007, di cui alla nota del MIUR prot. n.
1715 del 7 dicembre 2007;
Vista la legge 24. 12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);
Viste le deliberazioni del Senato accademico in data 21.5.2007 e
del Consiglio di Amministrazione in data 29.5.2007 con le quali e'
stata approvata, tra le altre, la pratica riferita al reclutamento a
tempo indeterminato mediante partecipazione finanziaria da parte
delle Strutture didattico-scientifiche;
Vista la deliberazione in data 24 luglio 2007, con la quale il
Consiglio del Dipartimento di Ingegneria della Produzione,
Termoenergetica e modelli matematici chiede l'assunzione di una
unita' di personale a tempo indeterminato e pieno, di categoria C,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, e assicura la
necessaria copertura finanziaria;
Visto il D.D.A. n. 825 del 19 novembre 2007, con il quale e' stata
accolta, tra le altre, la richiesta di assunzione inoltrata dal
Dipartimento di Ingegneria della Produzione, termoenergetica e
modelli matematici;
Assicurato il rispetto dei limiti stabiliti daIl'art. 51, comma 4,
della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, determinati, per ultimo, ai
sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31;
Considerato che e' stata data attuazione all'art. 46 del C.C.N.L.
sottoscritto in data 9 agosto 2000, cosi' come sostituito dall'art.
19 del C.C.N.L. sottoscritto in data 27 gennaio 2005;
Considerato che e' stata data attuazione all'art. 34-bis del
decreto legislativo n. 165/2001;
Considerato che la tipologia del posto messo a concorso non
rientra tra quelle indicate nel D.D.A. n. 304 del 7 maggio 2008, ai
fini della riserva per le categorie di cui al decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215;
Considerato che ai sensi dell'art. 5, 13 e 22 del suddetto
Regolamento questa Amministrazione intende attivare le predette
procedure a tempo indeterminato anche per assunzioni a tempo
determinato;
Decreta:
Art. 1.
Numero di posti
1. E' indetta procedura selettiva pubblica, per esami, per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno
con una unita' di personale da inquadrare nella categoria C,
posizione economica C 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, presso il Dipartimento di Ingegneria della
Produzione, Termoenergetica e Modelli Matematici di questo Ateneo.
2. L'Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
3. La graduatoria di tale procedura potra' essere utilizzata,
altresi', per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato, nei limiti e per le attivita' consentite dalle norme nel
tempo vigenti.

                               Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione Europea;
b) titolo di studio previsto dall'art. 4 del Regolamento (vedi
successivo art. 3);
c) idoneita' fisica. L'Amministrazione sottoporra' a visita
medica di controllo i vincitori, in base alla normativa vigente;
d) essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di
leva;
e) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo (se
cittadino italiano);
f) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza (se cittadini di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea);
g) non essere stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, 1° comrna, lettera d), del Testo Unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con D.P.R. 10.1.1957, n. 3;
h) avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino
di uno degli Stati membri dell'Unione Europea).
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione.
3. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura;
l'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti
prescritti. Tale provvedimento verra' comunicato all'interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

                               Art. 3.
Domanda e termine di presentazione
1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere presentata,
a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - della
Repubblica Italiana.
2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,
la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile.
3. La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente
leggibile, sottoscritta e indirizzata al Direttore Amministrativo
dell'Universita' degli Studi di Genova - Servizio Gestione e Sviluppo
del personale tecnico-amministrativo - Via Balbi, 5. La
sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad autenticazione. La
domanda stessa deve essere redatta, in carta semplice,
preferibilmente su apposito modello - allegato "A" che fa parte
integrante del presente decreto, disponibile presso l'ufficio
competente ovvero al seguente indirizzo telematico:
http://www.unige.it/concorsi.> 4. E' consentito redigere la domanda anche utilizzando la
fotocopia della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato
l'allegato "A" - fac-simile della domanda - purche' sia chiara ed
integrale.
5. La domanda puo' essere presentata direttamente al predetto
ufficio, dal lunedi' al giovedi' dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle
ore 14.00 alle 15.00, il venerdi' dalle ore 10.00 alle 13.00.
L'ufficio rilascera' apposita ricevuta attestante solo l'avvenuta
ricezione della domanda stessa.
6. La domanda puo' anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato. In tal caso
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
7. Non saranno prese in considerazione le domande non
sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per
qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Universita' oltre
il termine sopra indicato.
8. Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura selettiva
verranno inoltrate agli interessati a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento.
9. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome e
nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonche':
a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione Europea;
b) se cittadino italiano di essere iscritto nelle liste
elettorali, precisandone il Comune ed indicando eventualmente i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se
cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea di godere dei
diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di
provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
c) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne
riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e gli
eventuali procedimenti penali pendenti;
d) il possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo
grado, ovvero del titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto
equipollente a quelli previsti in base ad accordi internazionali,
ovvero alla normativa vigente;
e) se cittadino italiano: la posizione relativa all'adempimento
degli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche
Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego;
g) di non essere stato destituito dall'impiego presso una
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3;
h) se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea: di
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
10. La mancanza delle dichiarazioni di cui al precedente comma 9,
lettere b), d), e g), comportera' l'esclusione dalla procedura.
11. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi
rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato
nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001 e successive modificazioni.
12. I candidati riconosciuti disabili ai sensi della legge n.
68/1999, possono richiedere nella domanda speciali modalita' di
svolgimento delle prove d'esame ai fini di concorrere in effettive
condizioni di parita' con gli altri candidati.
13. Il candidato e' tenuto ad allegare alla domanda una fotocopia
non autenticata di un documento di identita'.
14. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad
idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e di atto di notorieta'. Qualora dal
controllo sopra indicato emerga la non vericita' del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in merito alle
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia.
15. L'universita' non assume nessuna responsabilita' per il
mancato ricevimento di comunicazioni, qualora essa dipenda
dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero
dall'omessa, o tardiva, comunicazione del mutamento dell'indirizzo
indicato nella domanda, ne' per gli eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito,
o forza maggiore.

                               Art. 4.
Prove d'esame
1. Le prove d'esame avranno luogo a Genova e si articoleranno in
una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale.
Programma d'esame:
tecniche di verifica di modelli di simulazione con particolare
riferimento alle metodologie impegnate in uso corrente
nell'ingegneria;
tecniche di convalida di modelli di simulazione con particolare
riferimento alle metodologie impegnate in uso corrente
nell'ingegneria;
procedure per la configurazione e l'esecuzione di sistemi
distribuiti di simulazione facendo riferimento ai piu' comuni
standard internazionali e ai piu' diffusi strumenti commerciali.
Prova scritta: consistera' in quesiti a risposta sintetica con
riferimento al programma d'esame.
Prova pratica: consistera' nella predisposizione di una soluzione
scelta tra gli argomenti del programma d'esame.
Prova orale: vertera' sugli argomenti sopra indicati e
comprendera' l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.
2. Il calendario delle prime due prove e' comunicato ai singoli
candidati tramite raccomandata con avviso di ricevimento almeno
quindici giorni prima dell'inizio delle medesime.
3. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, i punteggi da
essi riportati, nonche' l'elenco dei candidati non ammessi vengono
affissi all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami.
4. La convocazione alla prova orale e' comunicata ai candidati
almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.
5. La prova orale si svolge in un'aula aperta al pubblico.
6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la
Commissione esaminatrice affigge all'albo dell'Ateneo e presso la
sede degli esami l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione
del punteggio riportato da ciascuno.
7. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
devono essere muniti di documento di identita' o di riconoscimento
valido. In caso di esibizione di documenti non in corso di validita'
l'interessato, ai fini dell'ammissione, deve dichiarare in calce alla
fotocopia del documento che i dati ivi contenuti non hanno subito
variazioni dalla data del rilascio.

                               Art. 5.
Nomina della Commissione esaminatrice. formazione ed approvazione
della graduatoria
1 . La Commissione esaminatrice e' nominata con decreto del
direttore amministrativo ed e' composta da esperti delle materie
d'esame, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento.
Espletate le prove della procedura selettiva la Commissione forma
la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo
tenuto conto che lo stesso e' pari a 60 punti.
2. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che
abbiano riportato in ciascuna delle prime due prove un punteggio di
almeno 18/30. La prova orale si intende superata con un punteggio di
almeno 18/30.
3. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei seguenti addendi:
media dei punti conseguiti nelle prime due prove;
punti conseguiti nella prova orale.
4. La graduatoria definitiva dei candidati e' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze
previste dal D.P.R. 9.5.1994, n. 487 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 28, del 4.2.1997 e successive
modificazioni ed integrazioni.
5. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento e con le stesse modalita'
di cui ai precedenti commi, e' formata una graduatoria utilizzabile
per assunzioni a tempo determinato, senza pregiudizio rispetto alla
posizione nella graduatoria a tempo indeterminato.
6. Le procedure devono concludersi entro sei mesi dalla data della
riunione preliminare della commissione, salvo che il ritardo dipenda
da giustificati impedimenti che devono essere collegialmente
motivati.
7. Il Direttore Amministrativo, con proprio decreto, previo
accertamento della regolarita' formale degli atti relativi alla
procedura selettiva, approva la graduatoria definitiva e dichiara
vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria stessa
nei limiti dei posti previsti dalla procedura.
8. Il decreto di approvazione degli atti e' pubblicato mediante
affissione all'albo dell'Ateneo. Di tale pubblicazione viene data
notizia nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - della
Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione di detto avviso
decorre il termine per l'eventuale impugnazione. La graduatoria
definitiva rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di
pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.

                               Art. 6.
Costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
1. L'assunzione in servizio e' condizionata alla verifica della
copertura finanziaria e dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma
4, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, determinati per ultimo, ai
sensi dell'art. 12, comma 1, del citato decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito con modificazioni in Legge 28 febbraio 2008,
n. 31, nonche' subordinata alle disposizioni legislative in materia
di reclutamento di personale presso le Universita'. Stante le
suddette condizioni l'Amministrazione non garantisce l'assunzione sul
posto in parola.
2. Il candidato, utilmente collocato nella graduatoria a tempo
indeterminato, stipula con l'Universita' degli Studi di Genova un
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.
3. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto
di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.
4. La mancata assunzione del servizio nella data stabilita
comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, salvo
comprovati e giustificati motivi di impedimento.
5. Il periodo di prova e' determinato secondo quanto previsto
dall'art. 17 del C.C.N.L. sottoscritto in data 9 agosto 2000, cosi'
come modificato dall'art. 5 del C.C.N.L. sottoscritto in data 27
gennaio 2005.
6. Ai lavoratori assunti si applica il trattamento economico
previsto per la categoria C, posizione economica C1, nonche' quello
normativo previsto dal C.C.N.L. sottoscritto in data 28 marzo 2006.

                               Art. 7.
Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato
1. L'assunzione in servizio e' condizionata alla verifica della
copertura finanziaria nel Bilancio dell'Ateneo e subordinata alle
disposizioni legislative in materia di reclutamento di personale a
tempo determinato presso le Universita', nei limiti e per le
attivita' consentite dalle norme nel tempo vigenti. Stante le
suddette condizioni l'Amministrazione non garantisce l'assunzione sul
posto in parola.
2. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria a tempo
determinato, senza alcun pregiudizio rispetto alla posizione nella
graduatoria a tempo indeterminato, stipula con l'Universita' degli
Studi di Genova un contratto individuale di lavoro a tempo
determinato.
3. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto
di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.
4. In caso di mancata assunzione del servizio nella data stabilita
l'Universita' provvede a depennare il nominativo dalla graduatoria
utilizzabile per le assunzioni a tempo determinato. Il contratto
eventualmente gia' stipulato e' risolto di diritto.
5. Il periodo di prova e' determinato secondo quanto previsto
dall'art. 26 del Regolamento.
6. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
7. Ai lavoratori assunti si applica il trattamento economico
previsto per la categoria C, posizione economica Ci, nonche' quello
normativo previsto dal C.C.N.L. nel tempo vigente per il personale
assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del
contratto a termine e le specifiche statuizioni ivi previste.

                               Art. 8.
Presentazione dei documenti
1. Il lavoratore assunto, ai fini dell'accertamento dei requisiti
previsti per l'accesso, tenuto conto delle dichiarazioni aventi
validita' illimitata gia' risultanti nella domanda di partecipazione
alla procedura, sara' invitato a presentare a questa Universita',
entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto, pena la
risoluzione del contratto stesso, le seguenti dichiarazioni
sostitutive, nonche' i documenti sotto specificati:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il
possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu' di sei
mesi dalla data di presentazione della domanda:
cittadinanza;
godimento dei diritti civili e politici (ovvero i motivi della
non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali) con
l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande;
mancanza di condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne
penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa ad
incompatibilita' e cumulo di impieghi di cui all'art. 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Le dichiarazioni sostitutive di cui ai predetti punti a) e b) sono
redatte su apposito modulo predisposto da questa universita'.
L'idoneita' fisica all'impiego e' accertata, in base alla
normativa vigente, dal medico competente dell'Universita' degli studi
di Genova. Si fa eccezione per il personale gia' in servizio presso
questo o altro Ateneo a tempo determinato e indeterminato.
2. Qualora gli stati, le qualita' personali e i fatti siano
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorita' dello Stato estero, i medesimi debbono essere
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale.
3. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso. Le firme sugli stessi
debbono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero.
4. Agli atti e documenti di cui al precedente comma redatti in
lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua
italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un
traduttore ufficiale.
5 . I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
6. Il lavoratore assunto sara' invitato a regolarizzare entro 30
giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la
risoluzione del contratto, la documentazione incompleta o affetta da
vizio sanabile.

                               Art. 9.
Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari
1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati
dall'Universita' degli studi di Genova - Servizio gestione e sviluppo
del personale tecnico-amministrativo, ai sensi del Regolamento di cui
al D.R. n. 198 dell'11.7.2001 citato in premessa.
2. La comunicazione dei dati personali ad altri soggetti pubblici
e' ammessa ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e
dell'art. 8 del decreto rettorale n. 198 dell'11 luglio 2001.
3. Ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.
196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dai
candidati e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di
operazioni identificati e resi pubblici con il Regolamento di cui al
D.R. n. 165 del 12 aprile 2006 citato in premessa.

                              Art. 10.
Rinvio circa le modalita' di espletamento delle procedure
1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le
disposizioni contenute nel Regolamento, nonche' le disposizioni
previste dal Contratto collettivo nazionale del personale del
comparto Universita' e dalle norme vigenti in materia di reclutamento
del personale nella Pubblica amministrazione.
Genova, 7 maggio 2008
Il direttore amministrativo

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