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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SEGRETARIATO GENERALE, DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI GESTIONE E DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
Concorso, per esami, per il conferimento di ventisei posti di
categoria «A» - parametro retributivo F1 - nel ruolo del personale
non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.93 del 23/11/2010 |
Ente: | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SEGRETARIATO GENERALE, DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI GESTIONE E DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE |
Località: | - |
Codice atto: | 0E010195 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 26 |
Scadenza: | 23/12/2010 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. l della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 7,
concernente l'autonomia organizzativa della Presidenza;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare,
l'art. 74, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 «Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in
particolare, l'art. 3, commi 1 e 2, che prevede ulteriori interventi
sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la
riduzione della spesa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 17 febbraio 2010, con il quale e' stato rideterminato tra
l'altro l'organico del personale di ruolo non dirigenziale delle
categorie professionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
agosto 2010 di modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 luglio 2002, nonche' la rideterminazione delle dotazioni
organiche dirigenziali;
Visto il decreto 11 giugno 2010, vistato dall'Ufficio di bilancio
e ragioneria il 28 giugno 2010 al n. 2123, con il quale - in
attuazione delle disposizione di cui al comma 3-quater dell'art. 14
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 - sono state
trasferite al ruolo di cui alla tabella A allegata al suddetto DPCM
17 febbraio 2010, complessivamente n. 67 unita', di cui 41
appartenenti alla Categoria A, provenienti dal ruolo speciale di
protezione civile e, contestualmente, in attuazione della
disposizione di cui al comma 3-ter del medesimo art. 14, sono state
trasferite complessivamente n. 3 unita' al ruolo speciale di
protezione civile, appartenenti alla Categoria B, provenienti dal
ruolo di cui alla tabella A del DPCM 17 febbraio 2010;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visti, in particolare, l'art. 35 in tema di reclutamento del
personale, nonche' l'art. 38 sull'accesso dei cittadini degli Stati
membri della Unione europea, del citato decreto legislativo n. 165
del 2001;
Vista la nota DRUSI 0048171-21/12/2007-2.52.3.11 del 21 dicembre
2007, concernente richiesta di autorizzazione a bandire procedure
concorsuali per il reclutamento di 26 unita' di personale a tempo
indeterminato da inquadrare nel ruolo non dirigenziale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
marzo 2008, con il quale, fra l'altro, e' stata concessa alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione a bandire
concorsi pubblici per il reclutamento di 26 unita' di Area terza,
fascia retributiva F1 (ora Categoria A - parametro retributivo F1);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
dicembre 2009, concernente, tra l'altro, autorizzazione ad assumere a
tempo indeterminato, per le esigenze della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, secondo le procedure di reclutamento ordinario, n. 17
unita' appartenenti all'Area terza, fascia retributiva F1 (ora
Categoria A - parametro retributivo F1), per un onere annuo a regime
pari a euro 584.402,54, ai sensi del combinato disposto dei commi 523
e 536, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18
marzo 2010, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2010, reg.
n. 7, foglio n. 86, recante, tra l'altro, autorizzazione ad assumere
a tempo indeterminato, secondo le procedure di reclutamento
ordinario, per le esigenze della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, n. 9 unita' appartenenti all'Area III, fascia retributiva
F1 (ora Categoria A - parametro retributivo F1), ai sensi dell'art.
66, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
marzo 1995, e successive modificazioni, concernente la determinazione
dei compensi da corrispondere alla Commissione esaminatrice ed al
personale addetto alla sorveglianza;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, in particolare, l'art.
19 per quanto concerne l'esenzione dall'imposta di bollo dei
documenti di assunzione presso le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante la disciplina d'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 1, comma 1, che
alla lettera d) individua, tra i posti delle amministrazioni
pubbliche per l'accesso ai quali non puo' prescindersi dal possesso
della cittadinanza italiana, anche i posti dei ruoli civili della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, eccettuati i posti a cui si
accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n.
56;
Visto l'art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001
secondo cui ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, si applica il disposto di cui
all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive
modificazioni e ed integrazioni;
Visto l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive
modificazioni e integrazioni, che per l'accesso ai ruoli di alcune
categorie di personale richiede il possesso delle qualita' morali e
di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura
ordinaria;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 - «Azioni positive per la
realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro», e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate», ed in particolare l'art. 20 che, in materia di prove
d'esame nei concorsi pubblici, stabilisce che la persona handicappata
sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione
alle professioni con l'uso degli ausili e nei tempi aggiuntivi
eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap, previa
specifica, nella domanda di partecipazione al concorso, dell'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonche' dell'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, concernente le nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Vista la circolare n. 12 del 3 settembre 2010, del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, avente ad oggetto
«Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalita' di
presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici
indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi
sull'utilizzo della PEC»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, recante il «regolamento per la disciplina per il diritto di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, che sostituisce il decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, n. 1096200, recante
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante determinazione
delle classi delle lauree universitarie specialistiche;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
in data 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi delle
lauree universitarie;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
in data 26 luglio 2007, contenente definizioni delle linee guida alle
Universita', ai fini della definizione delle nuovi classi dei corsi
di laurea e di laurea magistrale;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sottoscritto il 31 luglio 2009;
Visto il Contratto collettivo nazionale integrativo relativo al
personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sottoscritto il 10 novembre 2009;
Ritenuto pertanto di dover bandire un concorso pubblico per la
copertura di complessivi 26 posti di Categoria A - parametro
retributivo F1 nel ruolo del personale non dirigenziale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui:
n. 18 posti «specialista giuridico legale finanziario»;
n. 8 posti «specialista di settore scientifico tecnologico»;
Decreta:
Art. 1
Numero dei posti
E' indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di
complessivi 26 posti di Categoria A - posizione economica F1, nel
ruolo del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, di cui:
n. 18 posti «specialista giuridico legale finanziario»;
n. 8 posti «specialista di settore scientifico tecnologico».
Art. 2
Requisiti di ammissione
Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in
possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti valutabili
esclusivamente quale titolo essenziale per l'ammissione alle prove
del concorso stesso:
1) possesso della laurea magistrale, ovvero diploma di laurea
secondo il vecchio ordinamento previsti dal successivo articolo 6, in
relazione al profilo professionale per il quale il candidato chiede
di concorrere. I corrispondenti titoli di studio conseguiti
all'estero dovranno essere equiparati secondo le modalita' di cui
all'art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001; a tal fine nella
domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli
estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equiparazione o la
data della domanda di richiesta del rilascio del relativo
provvedimento. Il titolo di studio equiparato deve sussistere alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda;
2) conoscenza obbligatoria di una lingua straniera comunitaria;
3) eta' non inferiore agli anni diciotto;
4) cittadinanza italiana;
5) iscrizione nelle liste elettorali;
6) idoneita' fisica all'impiego (l'Amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in
base alla normativa vigente);
7) godimento dei diritti politici;
8) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art.
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, come previsto dall'art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato politico attivo o coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento l'esclusione dal
concorso per difetto dei requisiti previsti.
Art. 3
Presentazione delle domande - termini e modalita'
La domanda di iscrizione al concorso va presentata esclusivamente
via internet compilando l'apposito modulo elettronico disponibile sul
sito http://ripam.formez.it seguendo le indicazioni ivi specificate
entro il termine perentori di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di presentazione della domanda scada il giorno
festivo, la scadenza si intende spostata al primo giorno feriale
immediatamente successivo.
Si considera prodotta in tempo utile la domanda di ammissione
pervenuta all'indirizzo internet sopra indicato entro le ore 23,59
dell'ultimo giorno utile.
Il sistema rilascia la ricevuta di avvenuta iscrizione al
concorso che il candidato dovra' stampare e presentare all'atto
dell'identificazione il giorno della prova preselettiva o della prima
prova scritta ove la preselezione non abbia luogo. In tale sede, i
candidati dovranno sottoscrivere la predetta ricevuta e la firma
cosi' apposta ha validita' anche come sottoscrizione delle
dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda.
L'Amministrazione non assume nessuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni derivanti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito e forza
maggiore.
La comunicazione di eventuali cambiamenti del recapito indicato
nella domanda, verificatisi dopo la scadenza dei termini per
l'iscrizione alla procedura concorsuale, dovra' pervenire, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale -
Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse
umane, Ufficio reclutamento, trattamento giuridico e contenzioso del
personale - Servizio reclutamento e mobilita' - Via della Mercede n.
96 - 00187 Roma.
Sul frontespizio della raccomandata i candidati dovranno
riportare il titolo del concorso e specificare il profilo
professionale per il quale intendono concorrere.
Nella domanda di partecipazione i candidati devono apporre il
titolo del concorso e specificare il profilo professionale per il
quale intendono concorrere, devono inoltre dichiarare sotto la
propria responsabilita' e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o
recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al
concorso, completo del numero di codice di avviamento postale ed
eventuale recapito telefonico;
b) la laurea magistrale o il diploma di laurea posseduto, con
l'esatta indicazione della data di conseguimento e dell'Universita'
che lo ha rilasciato. In caso di titolo di studio conseguito
all'estero, estremi del provvedimento che ne dispone l'equiparazione;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune nelle cui liste elettorali il candidato e'
iscritto;
e) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce;
f) l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in
corso. In caso contrario indicare le condanne riportate, le date di
sentenza dell'autorita' giudiziaria (da indicare anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale). La
dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
g) eventuali casi di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego, anche a seguito di sanzioni disciplinari, con
esplicita dichiarazione di non essere stato destituito, dispensato o
licenziato dall'impiego statale;
h) la conoscenza obbligatoria di una lingua straniera
comunitaria, che sara' accertata nel corso della prova orale prevista
dal presente bando;
i) l'eventuale possesso di titoli di precedenza o preferenza, a
parita' di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e
integrazioni, specificando eventualmente l'ufficio e
l'amministrazione presso cui e' depositata la relativa
documentazione. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati in
domanda, non saranno presi in considerazione in sede di formazione
della graduatoria finale;
j) il consenso al trattamento dei dati personale per le
finalita' e con le modalita' di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.
675 e successive modificazioni.
Il candidato portatore di handicap, fermo restando il requisito
dell'idoneita' fisica all'impiego per il quale concorre, deve
indicare nella domanda la propria condizione e specificare l'ausilio
ed i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento
delle prove. Il candidato dovra' altresi' allegare una certificazione
rilasciata da apposita struttura sanitaria che, in relazione allo
specifico handicap ed al tipo di prova da sostenere, indichi gli
elementi essenziali occorrenti per la fruizione dei benefici
richiesti.
Art. 4
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con
successivo provvedimento, sara' costituita ai sensi dell'art. 35,
comma 3, lettera e) e dell'art. 57 del decreto legislativo n. 165 del
2001, nonche' ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Art. 5
Preselezione
Qualora il numero delle domande lo renda necessario,
l'Amministrazione si riserva la facolta' di effettuare una prova
preselettiva consistente in una serie di quiz a risposta multipla.
Per l'espletamento della preselezione l'Amministrazione si avvarra'
di procedure automatizzate gestite da enti o da societa'
specializzate in selezione del personale. L'archivio dei quiz dal
quale saranno sorteggiati quelli oggetto della prova preselettiva
sara' pubblicato sul sito del Formez (http://ripam.formez.it) venti
giorni prima dell'effettuazione delle prove medesime.
Nel giorno fissato per lo svolgimento della prova preselettiva,
la Commissione procedera' all'estrazione dei quiz da somministrare ai
candidati. Ove la prova preselettiva dovesse articolarsi su piu'
giornate, la Commissione procedera' all'estrazione dei quiz
all'inizio di ciascuna sessione d'esame.
Durante la prova preselettiva non e' ammessa la consultazione di
alcun testo.
Gli elaborati scritti consegnati dai candidati saranno custoditi
in busta sigillata. Le operazioni di correzione e di abbinamento
saranno effettuate alla presenza della Commissione e di candidati con
procedura automatizzata con carattere anonimo.
I candidati che si presentano alla prova preselettiva dovranno
essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di
validita' nonche' della ricevuta della domanda di iscrizione al
concorso di cui all'art. 3.
Le materie oggetto della prova preselettiva saranno differenziate
in relazione al profilo professionale per il quale si concorre.
Per la valutazione dei quiz a risposta multipla si adotteranno i
seguenti punteggi: 1 punto per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni
risposta omessa, 0,33 punti per ogni risposta errata o doppia.
In caso di effettuazione delle prova preselettiva, il calendario
e le modalita' di espletamento della stessa saranno resi noti con
apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 10 gennaio
2011. In caso di rinvio la nuova data delle prove sara' comunicata
con le stesse modalita'. I candidati si presenteranno a sostenere la
predetta prova senza altro avviso o invito, secondo le indicazioni
contenute nella Gazzetta Ufficiale con valore di notifica a tutti gli
effetti.
L'assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la
causa, comportera' l'esclusione dal concorso. L'esito di tale prova
non concorrera' alla formazione del voto finale di merito.
Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata la
preselezione, si collocheranno nelle seguenti posizioni: con riguardo
al profilo professionale di «specialista giuridico legale
finanziario» ai primi 180 posti; con riguardo al profilo
professionale di «specialista di settore scientifico tecnologico» ai
primi 80 posti.
I candidati che si collocheranno a parita' di punteggio negli
ultimi posti utili (centottantesimo e ottantesimo) verranno tutti
ammessi alle prove scritte.
Art. 6
Prove d'esame
Nel caso, invece, non sia necessario effettuare la preselezione o
comunque dopo lo svolgimento di quest'ultima, con avviso in Gazzetta
Ufficiale, i candidati saranno informati del giorno, dell'ora e del
luogo in cui si svolgeranno le prove scritte stabilite nel successivo
art. 6. Dell'eventuale rinvio sara' data comunicazione, anche in
questo caso, nella Gazzetta Ufficiale.
I candidati si presenteranno a sostenere le prove scritte sotto
riserva di accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al
concorso, senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni
contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale.
Ai candidati ammessi alla prova orale sara' data comunicazione
con almeno venti giorni di anticipo della data fissata per lo
svolgimento della prova stessa. In detta comunicazione saranno
riportati i voti conseguiti nelle prove scritte.
Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno presentarsi
muniti di valido documento di identita' o di riconoscimento.
Per l'espletamento delle prove i concorrenti, a pena di
esclusione, non potranno portare con se' telefoni cellulari, palmari,
libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni; in
caso contrario i predetti oggetti dovranno essere consegnati prima
dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza, il quale
provvedera' alla fine delle prove alla loro restituzione senza,
peraltro, assumere alcun obbligo di custodia. Per lo svolgimento
delle prove i candidati potranno, invece, consultare dizionari e
testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione
esaminatrice.
Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno
comunicare tra loro in alcun modo, pena l'immediata espulsione
dall'aula degli esami.
L'esame consistera' in due prove scritte ed una prova orale.
Le prove scritte saranno volte ad accertare la preparazione del
candidato sia sotto il profilo teorico, sia sotto il profilo
applicativo-operativo.
Sia le prove scritte che le prove orali saranno differenziate in
relazione al profilo professionale per il quale si concorre.
A. profilo professionale «specialista giuridico legale finanziario»
Laurea richiesta: Giurisprudenza (22/S), Finanza (19/S), Scienze
economiche (64/S), Scienze della politica (70/S), Scienze delle
pubbliche amministrazioni (71/S), Scienze economiche per l'ambiente e
la cultura (83/S), Scienze economico aziendali (84/S), Scienze per la
cooperazione e lo sviluppo (88/S), Statistica economica finanziaria e
attuariale (91/S), Studi europei (99/S), Diplomi di laurea (DL), di
cui all'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, equiparato alle
sopracitate classi di laurea secondo quanto stabilito con decreto
interministeriale 9 luglio 2009, ogni altro diploma di laurea
equipollente secondo la normativa vigente.
Materie d'esame: le due prove scritte avranno ad oggetto
argomenti afferenti materie prevalentemente giuridico amministrativo
e finanziario-contabile. Una delle prove scritte sara' a contenuto
teorico e consistera' nello svolgimento di un elaborato su materie di
diritto amministrativo e contabilita' pubblica; l'altra prova, a
contenuto teorico-pratico vertera' sui compiti propri del profilo per
il quale si concorre, con riferimento alle funzioni proprie della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La prova orale consistera' in un colloquio vertente, oltre che
sulle materie oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:
a) diritto civile e commerciale;
b) scienza delle finanze;
c) diritto comunitario;
d) diritto del lavoro;
e) elementi di diritto penale (reati contro la pubblica
amministrazione);
f) disciplina del rapporto di lavoro relativo al personale del
Comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (contratto
collettivo nazionale di lavoro);
g) disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
h) conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse;
i) prova di lingua straniera.
B. profilo professionale «specialista di settore scientifico
tecnologico»
Laurea richiesta: Informatica (23/S), Ingegneria delle
telecomunicazioni ((30/S), Ingegneria elettronica (32/S), Ingegneria
dell'automazione (29/S), Ingegneria informatica (35/S), ogni altro
diploma di laurea equipollente secondo la normativa vigente.
Materie d'esame: le prove d'esame consistono in due prove scritte
ed un colloquio, per accertare la preparazione culturale e le
attitudini operative del candidato. Almeno una delle prove scritte
sara' effettuata con quesiti a risposta sintetica sulle materie di
informatica e di telecomunicazioni di cui al seguente programma:
a) linguaggi e tecniche di programmazione. Strutture di dati;
b) processo di sviluppo del software, ciclo di vita, modello a
cascata, modelli evolutivi;
c) basi di dati relazionali;
d) architetture e sistemi operativi;
e) automazione dei processi amministrativi e progettazione di
sistemi informativi secondo la normativa vigente;
f) data warehouse e data mining;
g) tecnologie e criteri di progetto per reti LAN e WAN;
h) interconnessione di reti;
i) protocolli di comunicazione;
j) le reti di telecomunicazione e le loro architetture;
k) multicanalita' e tecnologie innovative per la P.A.;
l) sicurezza informatica e nelle trasmissioni;
m) studi di fattibilita', pianificazione e monitoraggio dei
sistemi informativi:
n) livello di servizio e qualita' dei servizi.
La prova orale consistera' in un colloquio vertente, oltre che
sulle materie oggetto delle prove scritte, anche sul:
a) decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice
dell'amministrazione digitale» aggiornato dal decreto legislativo 4
aprile 2006, n. 159;
b) disposizione integrative e correttive al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82.
L'assenza anche da una sola delle prove scritte comporta
l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.
Ciascuna prova e' valutata in centesimi.
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano
riportato non meno di settanta centesimi in ciascuna delle prove
scritte.
Durante il colloquio e' prevista una prova finalizzata alla
valutazione della conoscenza della lingua straniera prescelta dal
candidato, che puo' prevedere: esercizi di lettura, traduzione e
conversazione.
La prova orale si intende superata dai candidati che conseguano
un punteggio non inferiore a settanta centesimi.
Art. 7
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria
Ai fini della formazione della graduatoria di merito, il
punteggio finale e' determinato dalla somma dei voti conseguiti in
ciascuna prova scritta e della votazione conseguita nella prova
orale.
A parita' di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni
in materia di precedenza e preferenza previsti dall'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni e integrazioni.
I concorrenti che abbiano superato il colloquio devono far
pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data del
colloquio i documenti attestanti il possesso dei titoli, indicati in
domanda, di precedenza e preferenza, a pena di decadenza del
beneficio, da indirizzare alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato Generale - Dipartimento per le politiche di
gestione e di sviluppo delle risorse umane, Ufficio reclutamento
trattamento giuridico e contenzioso del personale - Servizio
reclutamento e mobilita', Via della Mercede, 96 - 00187 Roma.
La graduatoria finale sara' approvata con decreto del Segretario
Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Presidenza medesima. Della pubblicazione
verra' data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale.
Saranno dichiarati vincitori del concorso, sotto condizione
dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione, nel
limite dei posti conferibili, i candidati utilmente collocati in
graduatoria.
Art. 8
Accertamento del possesso dei requisiti e stipula del contratto
L'Amministrazione prima della stipula del contratto procedera'
all'accertamento del possesso, da parte dei candidati risultati
vincitori, del requisito per l'assunzione in servizio di cui all'art.
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, come stabilito dall'art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
I candidati dichiarati vincitori, prima di procedere alla stipula
del contratto individuale di lavoro, saranno invitati a presentare,
entro il termine che verra' loro comunicato, un certificato medico
rilasciato da un medico dell'Azienda sanitaria locale competente per
territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo,
dal quale risulti che il candidato e' idoneo al servizio continuativo
ed incondizionato all'impiego al quale il concorso di riferisce.
Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il
certificato medico deve indicare che non sia tale da menomare
l'attitudine al servizio. Il certificato medico ha validita' sei mesi
dalla data del rilascio.
L'Amministrazione provvedera' ad acquisire, direttamente o
tramite gli interessati, ai sensi della normativa vigente, la
documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con riferimento alle
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003, recante il
codice in materia di dati personali, utilizza i dati contenuti nelle
domande di ammissione alla selezione ai soli fini della gestione
della procedura concorsuale e dell'instaurazione del rapporto di
lavoro. Titolare del trattamento dei dati e' la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di gestione e
lo sviluppo delle risorse umane - Ufficio reclutamento, trattamento
giuridico e contenzioso del personale. Responsabile del procedimento
concorsuale e' il dirigente dell'Ufficio reclutamento, trattamento
giuridico e contenzioso del personale.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri procedera' alla stipula
con i vincitori del concorso di un contratto individuale di lavoro a
tempo indeterminato secondo i vigenti CCNL relativi al personale del
Comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il vincitore di concorso che non si presenti, senza giustificato
motivo, per la sottoscrizione del suddetto contratto e per la
contestuale assunzione in servizio sara' considerato rinunciatario.
I vincitori di concorso dovranno dichiarare, inoltre, sotto la
propria responsabilita', di non avere altro rapporto di lavoro a
tempo determinato o indeterminato con altra amministrazione pubblica
o soggetto privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilita' richiamate dall'art. 35 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni. In caso
contrario, deve essere espressamente presentata dichiarazione di
opzione per l'impiego presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Art. 9
Accesso agli atti del concorso
L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e'
escluso fino alla conclusione della procedura, fatta salva la
garanzia della visione degli atti la cui conoscenza si renda
necessaria per curare e difendere gli interessi giuridici.
Art. 10
Norme di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono,
in quanto applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento dei
pubblici concorsi.
Il presente decreto sara' trasmesso al competente ufficio del
Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale.
Avverso il presente bando di concorso e' ammesso ricorso
giurisdizionale ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, entro il termine di sessanta giorni, ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il
termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio di bilancio e
ragioneria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il
visto di competenza.
Roma, 11 novembre 2010
Il Segretario generale
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