Mininterno.net - Bando di concorso MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE ...
 
 
 

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MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per l'anno 2010,
di 4182 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4)
nell'Esercito, nella Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di
porto, e nell'Aeronautica.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.81 del 20/10/2009
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO
Località:Nazionale
Codice atto:9E006648
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:19/11/2009
Tags:Militari e FF.AA.

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL DIRETTORE GENERALE
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Vista la legge 27 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 6 agosto 1991, n. 255, concernente il
potenziamento degli organici delle Capitanerie di porto;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, recante
disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241 nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 relativo alla
costituzione del Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme
sull'accesso nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente «attuazione dell'art. 3
della legge 6 marzo 1992, n. 216 in materia di riordino dei ruoli,
modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del
personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico ed avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 3 della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16
marzo 2000, n. 112 che ha modificato il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411 nella parte relativa
alla fissazione dei limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi
per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5 della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed
infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l'altro,
che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso
possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici;
Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331, concernente norme per
l'istituzione del servizio militare professionale e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, con il quale e' stato
approvato il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «disposizioni per disciplinare
la trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale, a norma dell'art. 3, comma 1 della legge 14 novembre
2000, n. 331»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente «Codice in materia di
protezione dei dati personali»;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, recante «disposizioni
sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e
disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche'
delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa
di settore»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2004
emanato in attuazione dell'art. 6 della citata legge 23 agosto 2004,
n. 226, concernente «disposizioni per il reclutamento di volontari in
ferma prefissata di un anno dell'Esercito, della Marina, compreso il
Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 8 luglio 2005 emanato
in attuazione dell'art. 13 della citata legge 23 agosto 2004, n. 226
recante le modalita' di svolgimento dei concorsi per il reclutamento
dei volontari in ferma prefissata quadriennale dell'Esercito, della
Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e
dell'Aeronautica;
Visto il decreto dirigenziale 5 dicembre 2005 della Direzione
generale della sanita' militare con il quale e' stata approvata la
direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e
delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio
militare;
Visto il decreto dirigenziale 5 dicembre 2005 della Direzione
generale della sanita' militare con il quale e' stata approvata la
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto dirigenziale 20 settembre 2007 della Direzione
generale della sanita' militare, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
n. 224 del 26 settembre 2007, che apporta modifiche alla «direttiva
tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare», di cui al citato decreto dirigenziale
emanato della stessa Direzione generale il 5 dicembre 2005;
Visto il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 della Direzione
generale della sanita' militare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 15 del 18 gennaio 2008, con il quale e' stata emanata la direttiva
applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20 settembre
2007 della medesima Direzione generale della sanita' militare, per la
selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego, tra gli
altri, del personale in servizio permanente nelle Forze armate e dei
soggetti affetti da «deficit G6PD»;
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2009);
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 ed bilancio
pluriennale per il triennio 2009-2011;
Visto il foglio n. 116/5/1100/46.51 del 18 giugno 2009 con il
quale lo Stato maggiore della difesa ha definito il numero dei posti
per il reclutamento, per l'anno 2010, di volontari in ferma
prefissata quadriennale nell'Esercito, nella Marina e
nell'Aeronautica;
Visto il foglio n. ISC/4/1/6876 del 4 agosto 2009 con il quale
l'Ispettorato delle Scuole della Marina militare ha comunicato il
numero dei posti per il reclutamento, per l'anno 2010, di volontari
in ferma prefissata nella Marina militare, nel Corpo equipaggi
militari marittimi e nel Corpo delle capitanerie di porto;
Visti i fogli di coordinamento dello Stato maggiore
dell'Esercito, dell'Ispettorato delle Scuole della Marina militare e
dello Stato maggiore dell'Aeronautica, rispettivamente in data 22
settembre 2009, 21 settembre 2009 e 22 settembre 2009;
Ravvisata l'esigenza di indire un concorso, per titoli ed esami,
per il reclutamento di 4182 volontari in ferma prefissata
quadriennale nell'Esercito, nella Marina, compreso il Corpo delle
capitanerie di porto, e nell'Aeronautica;
Visto l'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale 1° aprile 2006,
concernente struttura ordinativa e competenze della Direzione
generale per il personale militare, per il quale il piu' anziano dei
Vice Direttori militari o, in assenza di entrambi, il Vice Direttore
civile, sostituisce il Direttore generale in caso di assenza o
impedimento e ne assolve le funzioni qualora la carica sia vacante;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 2007,
concernente la nomina dell'Ammiraglio ispettore capo (CP) Pollastrini
Raimondo a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Decreta:

Art. 1

Posti a concorso e destinatari

1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento di n. 4182 volontari in ferma prefissata quadriennale
(VFP 4) nell'Esercito, nella Marina militare, compreso il Corpo delle
capitanerie di porto, e nell'Aeronautica militare, riservato ai
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) in servizio, anche
in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma, appartenenti ai
sottoindicati blocchi di incorporazione ed in possesso dei requisiti
di cui al successivo art. 2.
2. I posti a concorso sono cosi' suddivisi:
a) 3180 posti nell' Esercito italiano ripartiti nelle seguenti
immissioni:
1) 1590 posti nella 1ª immissione.
La domanda di partecipazione per la 1ª immissione puo' essere
presentata dai VFP 1 incorporati con il 1° e 2° blocco 2009, nonche'
dai VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine
ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine
ferma, incorporati con il 1° e 2° blocco 2008, 1° e 2° blocco 2007,
nonche' con il 1°, 2° e 3° blocco 2006 e con il 1°, 2° e 3° blocco
2005, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando di
concorso nella Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale;
2) 1590 posti nella seconda immissione.
La domanda di partecipazione per la 2ª immissione puo' essere
presentata dai VFP 1 incorporati con il 3° e 4° blocco 2009, nonche'
dai VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine
ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine
ferma, incorporati con il 3° e 4° blocco 2008, 3° e 4° blocco 2007,
nonche' con il 4° e 5° e 6° blocco 2006 e con il 4°, 5° e 6° blocco
2005, dal 2 marzo 2010 ed entro il termine perentorio del 1° aprile
2010;
b) 550 posti nella Marina militare, di cui 480 per il Corpo
equipaggi militari marittimi (CEMM) e 70 per il Corpo delle
capitanerie di porto (CP), ripartiti nelle seguenti immissioni:
1) 275 posti, di cui 240 per il CEMM e 35 per il Corpo delle
capitanerie di porto, nella 1ª immissione.
La domanda di partecipazione per la 1ª immissione puo' essere
presentata dai VFP 1 incorporati con il 1° blocco 2009, 1° e 2°
incorporamento, e 2° blocco 2009, 1° incorporamento, nonche' dai VFP
1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma
prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine ferma,
incorporati con il 1° blocco 2008, 1° e 2° incorporamento, 2° blocco
2008, 1° incorporamento, 1° blocco 2007, 1° e 2° incorporamento, e 2°
blocco 2007, 1° incorporamento, nonche' con il 1° blocco 2006, 1° e
2° incorporamento, e 2° blocco 2006, 1° incorporamento, e con il 1°,
2° e 3° blocco 2005, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando di concorso nella Gazzetta ufficiale - 4ª serie
speciale;
2) 275 posti, di cui 240 per il CEMM e 35 per il Corpo delle
capitanerie di porto, nella 2ª immissione.
La domanda di partecipazione per la 2ª immissione puo' essere
presentata dai VFP 1 incorporati con il 2° blocco 2009, 2°
incorporamento, e 3° blocco 2009, 1° e 2° incorporamento, nonche' dai
VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma
prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine ferma,
incorporati con il 2° blocco 2008, 2° incorporamento, 3° blocco 2008,
1° e 2° incorporamento, 2° blocco 2007, 2° incorporamento, e 3°
blocco 2007, 1° e 2° incorporamento nonche' con il 2° blocco 2006, 2°
incorporamento, 3° blocco 2006, 1° e 2° incorporamento, e con il 4°,
5° e 6° blocco 2005, dal 2 marzo 2010 ed entro il termine perentorio
del 1° aprile 2010;
c) 452 posti nell'Aeronautica militare ripartiti nelle seguenti
immissioni:
1) 226 posti nella 1ª immissione.
La domanda di partecipazione per la 1ª immissione puo' essere
presentata dai VFP 1 incorporati con il 1° blocco 2009, nonche' dai
VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma
prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine ferma,
incorporati con il 1° e 2° blocco 2008, 1° e 2° blocco 2006, nonche'
con il 1° e 2° blocco 2005, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente bando di concorso nella Gazzetta ufficiale - 4ª serie
speciale;
2) 226 posti nella 2ª immissione.
La domanda di partecipazione per la 2ª immissione puo' essere
presentata dai VFP 1 incorporati con il 2° blocco 2009, nonche' dai
VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma
prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine ferma,
incorporati con il 3° blocco 2008, 3° blocco 2006 e con il 3° blocco
2005, dal 2 marzo 2010 ed entro il termine perentorio del 1° aprile
2010.
3. I concorrenti che desiderano partecipare al reclutamento per
una Forza armata diversa da quella di provenienza dovranno presentare
domanda facendo riferimento alla corrispondente immissione prevista
per la Forza armata nella quale hanno svolto la ferma in qualita' di
VFP 1 (es.: un VFP 1 che ha prestato servizio in Marina che deve
partecipare alla 1ª immissione nella Marina puo' partecipare alla 1ª
immissione nell'Esercito o alla 1ª immissione nell'Aeronautica. Se,
invece, deve partecipare alla 2ª immissione nella Marina, puo'
partecipare alla 2ª immissione nell'Esercito o alla 2ª immissione
nell'Aeronautica).
4. Ai sensi dell'art. 12, comma 7-bis del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215 come modificato dall'art. 3 del decreto
legislativo 6 ottobre 2006, n. 275 il dieci per cento dei posti messi
a concorso per ciascuna Forza armata e' riservato ai diplomati o
assistiti presso le scuole militari, gli istituti e le opere di cui
al Regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, al decreto del Presidente
della Repubblica 1° dicembre 1952, n. 4487 e al decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1948, n. 989, nonche' ai
figli di militari deceduti in servizio. I posti riservati
eventualmente non coperti per insufficienza di riservatari idonei
saranno devoluti agli altri concorrenti idonei in possesso dei
prescritti requisiti, secondo l'ordine della relativa graduatoria di
merito.
5. Per VFP 1 in servizio si intendono i volontari in ferma
prefissata di un anno (anche in rafferma annuale), ancorche'
precedentemente congedati da altra ferma prefissata annuale, in
servizio presso comandi e/o enti dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso. Ai fini del presente bando non e'
considerato militare in servizio il concorrente che, alla medesima
data, presti servizio nelle Forze di completamento.
I concorrenti in servizio quali VFP 1, che siano stati
precedentemente congedati da altra ferma prefissata annuale, dovranno
presentare domanda di partecipazione alle sopraindicate immissioni
per il proprio blocco di appartenenza quali VFP 1 in servizio e non
quali VFP 1 appartenenti al blocco dal quale sono stati
precedentemente congedati.
6. Per VFP 1 in congedo si intendono i volontari in ferma
prefissata di un anno (anche in rafferma annuale) che siano stati
posti in congedo e che vi permangano alla data di scadenza di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
L'eventualita' che il concorrente, alla suddetta data, sia stato
successivamente richiamato nelle Forze di completamento non rileva ai
fini della variazione della suddetta posizione di congedato. Qualora,
successivamente al collocamento in congedo quali VFP 1, i volontari
sono stati ammessi ad un'ulteriore ferma prefissata di un anno, essi
dovranno produrre domanda di partecipazione al concorso secondo le
modalita' previste per i militari in servizio al seguente art. 3,
comma 1, lettera c).
I concorrenti in congedo quali VFP 1, che siano stati
precedentemente congedati da altra ferma prefissata annuale, dovranno
presentare domanda di partecipazione alle sopraindicate immissioni
quale VFP 1 appartenente all'ultimo blocco dal quale sono stati
congedati per fine ferma.
7. I concorrenti in servizio che, avendo prodotto domanda di
partecipazione risultino, da dichiarazione del Comando di Corpo,
impossibilitati all'effettuazione della selezione culturale perche'
impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale o in attivita'
operativa a bordo di unita' in navigazione, saranno ammessi alla
selezione culturale ed agli accertamenti fisio-psico-attitudinali
relativi alla prima immissione utile. Lo stato di impossibilita'
certificato dal Comando di Corpo deve essere unicamente determinato
dall'effettivo impiego del militare fuori dal territorio nazionale o
in attivita' operativa a bordo di unita' in navigazione alla data
prevista di svolgimento della prova di selezione culturale.
8. Alla prima immissione utile saranno ammessi anche i
concorrenti che, avendo gia' prodotto domanda di partecipazione per
le immissioni previste dal precedente analogo bando di concorso, non
abbiano potuto effettuare la prova di selezione culturale in quanto
impiegati, a suo tempo, in operazioni fuori dal territorio nazionale
o in attivita' operativa a bordo di unita' in navigazione. In questo
caso saranno applicate le disposizioni relative ai concorrenti di cui
al precedente comma 7.
9. Nei casi accertati di personale che, nell'adempimento di
attivita' operative svolte sia sul territorio nazionale che
all'estero, abbia riportato ferite/lesioni determinanti assenza dal
servizio per un periodo superiore a 90 giorni alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, l'Amministrazione valutera' l'eventualita' di assicurare la
partecipazione del suddetto personale alla procedura concorsuale nei
modi e nei tempi da essa stabiliti.
10. I termini per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sono perentori. Nel computo dei termini si
esclude il giorno iniziale e, se il giorno di scadenza e' festivo, la
scadenza e' prorogata al primo giorno seguente non festivo. I giorni
festivi si computano nel termine.
11. Non e' consentita, pena l'esclusione dal concorso, la
partecipazione al concorso per piu' Forze armate e/o a piu'
immissioni previste dal presente bando.
12. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta' di
revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei
posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle
attivita' previste dal concorso o le ammissioni alla ferma prefissata
quadriennale dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa
provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale.

                               Art. 2 

Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare al reclutamento dei volontari in ferma
prefissata quadriennale i soggetti di cui al precedente art. 1, in
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) eta' non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore
a trenta anni compiuti alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
d) statura minima di metri 1,65 per i concorrenti di sesso
maschile, di metri 1,61 per i concorrenti di sesso femminile e,
limitatamente alla Marina militare, non superiore a metri 1,95;
e) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
f) assenza di sentenze penali di condanna per delitti non
colposi, anche ai sensi degli articoli 444 e 445 del codice di
procedura penale;
g) assenza di procedimenti penali pendenti per delitti non
colposi;
h) assenza di procedimenti disciplinari conclusi con il
licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni;
i) assenza di provvedimenti di proscioglimento da precedenti
arruolamenti nelle Forze armate secondo le normative vigenti, ad
esclusione dei proscioglimenti a domanda, dei proscioglimenti per
perdita permanente dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale e dei
proscioglimenti per superamento del limite massimo di licenza
straordinaria di convalescenza;
j) requisiti morali e di condotta previsti dall'art. 35, comma
6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
k) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze
armate in qualita' di volontario in servizio permanente;
l) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico.
2. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine utile di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso e mantenuti, ad eccezione del limite di
eta', fino alla data di effettiva ammissione alla ferma prefissata
quadriennale, pena l'esclusione dal concorso disposta dalla Direzione
generale per il personale militare.
3. I concorrenti che risulteranno, anche a seguito di verifiche
successive all'incorporazione, in difetto di uno o piu' dei requisiti
previsti al presente articolo ed al precedente art. 1, saranno
esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati vincitori, decadranno
dalla nomina con provvedimento adottato dalla Direzione generale per
il personale militare. Pertanto, i concorrenti che non avranno
ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso dovranno ritenersi
tutti ammessi con riserva alle varie fasi del concorso stesso.
4. I requisiti di cui alle lettere f), g), i) ed j) saranno
accertati dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; i requisiti di
cui alle lettere a), b), c), e) ed h) saranno verificati ai sensi
dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000; i requisiti di cui alle lettere d), k) ed l) saranno
verificati con le modalita' di cui al successivo art. 8.

                               Art. 3 

Compilazione ed inoltro delle domande

1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
a) redatta in carta semplice esclusivamente sul modello
predisposto dall'Amministrazione riportato nell'allegato A, che
costituisce parte integrante del presente bando, osservando le
istruzioni riportate in calce al modello stesso, disponibile anche
sui siti internet www. difesa.it/concorsi e www.persomil.difesa.it.
La
mancata compilazione dei campi evidenziati nel modulo di domanda
comporta l'esclusione dal concorso;
b) firmata per esteso ed in forma autografa dal concorrente. La
mancata sottoscrizione della domanda rendera' la stessa irricevibile
e il concorrente sara' escluso dal concorso;
c) presentata o fatta pervenire entro i termini perentori di
cui al precedente art. 1, comma 2, secondo le seguenti modalita':
1) dai concorrenti in servizio, compresi i militari che,
precedentemente congedati dalla ferma prefissata di un anno, siano in
servizio per altra ferma annuale, presso il comando/ente di
appartenenza che dovra' provvedere a trasmetterla, con le modalita'
indicate negli allegati B, C e D al presente bando di concorso
(allegati di Forza armata), in cui sono riportate rispettivamente le
direttive per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica, e nelle
eventuali circolari applicative, al Ministero della difesa, Direzione
generale per il personale militare, I Reparto, 4ª Divisione, 2ª
sezione, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, corredata
dell'estratto della documentazione di servizio di cui al successivo
art. 4, il cui modello e' riportato in allegato E al presente bando;
2) dai concorrenti in congedo spedita esclusivamente a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale per il
personale militare all'indirizzo indicato al precedente comma 1),
corredata di una fotocopia del documento d'identita';
3) i concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la
domanda di partecipazione, entro i termini sopra indicati, tramite
l'Autorita' diplomatica o consolare, che ne curera' l'inoltro alla
Direzione generale per il personale militare con la massima
sollecitudine. In tali casi, per la data di presentazione fara' fede
la data di assunzione a protocollo della domanda da parte della
predetta autorita'.
Non saranno prese in considerazione le domande fatte pervenire
alla Direzione generale per il personale militare con modalita'
diverse da quelle indicate alla lettera c) del presente comma.
2. Per le domande presentate tramite raccomandata con avviso di
ricevimento, la data di presentazione coincide con la data di
spedizione comprovata dal timbro a data apposto dall'ufficio postale
accettante. Non saranno comunque prese in considerazione le domande
che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, perverranno alla
Direzione generale per il personale militare decorsi 30 giorni dalla
scadenza dei termini previsti dall'art. 1 del presente bando.
L'Amministrazione della difesa non assume responsabilita' per la
mancata o tardiva ricezione delle domande o per la mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento, dovute a disguidi postali
non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
3. Le domande prodotte dai VFP 1 in servizio che siano stati
precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno
dovranno essere istruite ed inoltrate secondo le modalita' stabilite
per i militari in servizio, anche ai fini della individuazione del
blocco di appartenenza quali VFP 1.
4. Sottoscrivendo la domanda il concorrente, oltre a manifestare
esplicitamente il consenso a raccolta e trattazione dei dati
personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento
dell'iter concorsuale (il conferimento di tali dati e' obbligatorio
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume
la responsabilita' penale e amministrativa circa eventuali
dichiarazioni mendaci, punite dagli articoli 75 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Nella domanda il concorrente dovra' dichiarare, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445:
a) cognome, nome e numero di matricola (quest'ultimo per gli
appartenenti alla Marina militare);
b) data e luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) di essere cittadino italiano;
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
residenza;
f) indirizzo di residenza presso il quale saranno trasmesse le
comunicazioni relative al concorso. Eventuali variazioni del suddetto
recapito dovranno essere comunicate tempestivamente alla Direzione
generale per il personale militare all'indirizzo indicato al
precedente comma 1. L'Amministrazione non assume responsabilita' per
la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. I
concorrenti in servizio riceveranno eventuali comunicazioni relative
al concorso prioritariamente presso il proprio comando/ente di
appartenenza;
g) data di decorrenza giuridica quale VFP 1 e decorrenza
giuridica di eventuale precedente servizio svolto in qualita' di VFP
1 e Forza armata nella quale si presta o si e' prestato servizio
quale volontario in ferma prefissata di un anno. Per la Marina
indicare in quale corpo si presta o si e' prestato servizio quale VFP
1 (CEMM o CP );
h) Forza armata per la quale si intende concorrere. Per la
Marina indicare il corpo per il quale si intende concorrere (CEMM o
CP );
i) se in congedo, ultimo reparto o ente in cui ha svolto il
servizio, la data in cui ha avuto termine la ferma prefissata di un
anno e del conseguente collocamento in congedo con indicazione del
Centro documentale di appartenenza nella forza in congedo o della
Capitaneria di porto di competenza; il concorrente in congedo dovra',
inoltre, allegare alla domanda copia del foglio di congedo, se ne e'
in possesso;
j) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali pendenti a proprio carico. In caso contrario,
dovra' indicare, con apposita dichiarazione da allegare alla domanda,
i procedimenti penali pendenti a carico e l'Autorita' giudiziaria
presso la quale pendono i procedimenti stessi;
k) di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari
conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni. In caso contrario dovra' indicare, con apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, i procedimenti disciplinari
conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni, precisando la data del provvedimento stesso e
l'Autorita' che lo ha emanato;
l) l'eventuale condizione prevista dal precedente art. 1, comma
4 in materia di riserva dei posti;
m) eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni (i concorrenti dovranno indicare gli
eventuali titoli posseduti);
n) di aver preso conoscenza dei titoli valutabili nell'ambito
della presente procedura concorsuale con particolare riferimento ai
periodi relativi al servizio prestato che prevedono l'attribuzione di
specifici punteggi incrementali ai concorrenti che concorrono per la
stessa Forza armata in cui prestano od hanno prestato servizio in
qualita' di VFP 1;
o) di aver preso conoscenza di ogni disposizione indicata nel
bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in
esso e' stabilito.
5. I concorrenti in congedo all'atto della presentazione della
domanda di partecipazione, dovranno allegare l'estratto della
documentazione di servizio rilasciato dal proprio comando di
appartenenza all'atto del collocamento in congedo, come previsto
dall'art. 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197. Qualora
tale estratto non fosse in loro possesso, i concorrenti potranno
chiederlo al comando dell'ultima sede di servizio facendo riserva,
con apposita dichiarazione scritta da allegare alla domanda, di
produrlo nei successivi 20 giorni dalla data di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, barrando l'apposita casella
sul modulo della domanda. La mancata presentazione dell'estratto
della documentazione di servizio comporta l'esclusione dal concorso.
Ai fini della valutazione dei titoli, potranno, inoltre,
allegare, autocertificazione redatta secondo il modello di cui
all'allegato F al presente bando, da cui risulti il possesso dei
titoli richiamati dall'art. 9, comma 5 e dai relativi allegati di
Forza armata dello stesso bando, qualora:
a) l'estratto della documentazione di servizio risulti
incompleto;
b) siano in possesso di titoli valutabili ai sensi dell'art. 9,
comma 5 del bando, maturati nel corso di precedenti ferme volontarie
e non sia immediatamente disponibile la documentazione di servizio
pregressa;
c) siano stati conseguiti titoli successivamente alla data di
collocamento in congedo e comunque, non oltre la data di scadenza del
termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
I concorrenti in congedo quali VFP 1, che siano stati
precedentemente congedati da altra ferma prefissata annuale,
dovranno, altresi', allegare gli estratti della documentazione
relativi ai precedenti servizi svolti in qualita' di VFP 1 e
rilasciati all'atto del collocamento in congedo ai sensi dell'art. 7
del decreto legislativo19 agosto 2005, n. 197.
La mancata presentazione degli estratti della documentazione di
servizio e delle eventuali autocertificazioni di cui sopra
comportera' la mancata valutazione dei relativi titoli.
6. L'Amministrazione procedera' ai controlli, anche a campione,
sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai
concorrenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Qualora dal controllo di cui sopra emerga la mancata veridicita'
della dichiarazione rilasciata, il dichiarante, ai sensi degli
articoli 75 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 decadra' dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e
sara' segnalato alla competente Procura della Repubblica.
7. Le domande incomplete dei dati obbligatori evidenziati
nell'apposito modello, di cui al citato allegato A del presente
bando, e della documentazione prescritta comportano l'esclusione dal
concorso che sara' disposta dalla Direzione generale per il personale
militare.
8. Le domande di partecipazione prodotte nei termini, ma
formalmente irregolari, inesatte o incomplete di dati non essenziali,
potranno essere accettate a giudizio discrezionale ed insindacabile
dell'Amministrazione per essere regolarizzate ed integrate delle
dichiarazioni mancanti. L'impossibilita' di regolarizzazione e/o
integrazione della domanda per cause imputabili al concorrente
determina l'esclusione dal concorso.

                               Art. 4 

Istruttoria delle domande prodotte dai militari in servizio

1. I comandi/enti interessati alla ricezione delle domande
dovranno attenersi alle modalita' stabilite nei rispettivi allegati
di Forza armata al presente bando ed alle eventuali istruzioni
tecniche impartite dalla Direzione generale per il personale militare
con apposite circolari.
2. Nei confronti dei militari in servizio l'estratto della
documentazione di servizio previsto dal decreto ministeriale 8 luglio
2005, di cui al modello in allegato E al presente bando, deve essere
compilato dal Comando di Corpo in ogni sua parte alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso, tenendo presente che i titoli richiesti e da trascrivere
sul predetto modello E sono specificati nei rispettivi allegati di
Forza armata al presente bando, nel paragrafo relativo ai titoli e
che i titoli relativi a servizio prestato, sanzioni disciplinari ed
ultima documentazione caratteristica, devono essere conseguiti nel
corso del servizio in atto quale VFP 1, mentre quelli relativi a:
a) titolo di studio;
b) missioni in territorio nazionale ed estero;
c) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
d) eventuali altri attestati, brevetti e abilitazioni,
sono validi anche se non conseguiti nel suddetto periodo quale VFP 1,
purche', comunque, conseguiti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande.
3. Nell'eventualita' di collocamento in congedo in data
successiva alla presentazione della domanda e prima della conclusione
della procedura concorsuale il Comando di Corpo e', comunque, tenuto
a redigere l'estratto della documentazione di servizio di cui al
precedente comma 2 sulla base della documentazione matricolare e
caratteristica a tale data ancora disponibile. Il Dirigente del
servizio sanitario o l'ufficiale medico del servizio sanitario di
riferimento e' tenuto, altresi', a redigere l'attestazione richiesta
ai fini degli accertamenti sanitari, cosi' come indicato, per i
militari in servizio, negli allegati di Forza armata al presente
bando. Il Comando e', inoltre, tenuto a comunicare al volontario in
congedo, presso il recapito indicato nella domanda di partecipazione,
l'eventuale convocazione presso i Centri di selezione che fosse
pervenuta al Comando, per i successivi accertamenti, nelle more di
tale collocamento in congedo.
4.Ai fini della valutazione dei titoli, i concorrenti in servizio
quali VFP 1 che siano stati precedentemente congedati da altra ferma
prefissata annuale devono consegnare l'estratto della documentazione
di servizio relativo al precedente servizio svolto in qualita' di VFP
1 e rilasciato all'atto del collocamento in congedo ai sensi
dell'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2005 n. 197 al
comando/ente di appartenenza che provvedera' al relativo inoltro con
le modalita' indicate nei rispettivi allegati di Forza armata al
presente bando. La mancata presentazione di detti estratti della
documentazione di servizio comportera' la mancata valutazione dei
relativi titoli.
5. Qualora il concorrente ritenga di essere in possesso di titoli
valutabili ai sensi del successivo art. 9, comma 5 non certificati
nelle documentazioni di servizio e non immediatamente disponibili, il
militare potra', in autocertificazione, utilizzando il citato modello
in allegato F al presente bando, fornire al Comando di Corpo i dati
di cui ritenga essere in possesso tenendo presente che, in questo
caso, sara' assoggettato, da parte dell'ente di appartenenza, ai
controlli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Qualora dal controllo di cui sopra emerga la
mancata veridicita' della dichiarazione rilasciata, il dichiarante,
ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 decadra' dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera e sara' segnalato alla competente Procura della
Repubblica.
6. Il comando/ente di appartenenza dovra' comunicare alla
Direzione generale per il personale militare i nominativi dei
concorrenti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, commi
7 e 8, nonche' la dichiarazione del Comando di Corpo attestante la
sussistenza delle condizioni richieste dal citato art. 1, comma 7.

                               Art. 5 

Fasi della procedura concorsuale

Lo svolgimento del concorso per ciascuna immissione prevede:
a) una prova di selezione culturale;
b) accertamenti, nell'ambito di ciascuna Forza armata,
dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale comprensiva delle prove di
efficienza fisica;
c) valutazione dei titoli.

                               Art. 6 

Commissioni

1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o
di autorita' da lui delegata, saranno nominate, per ciascuna Forza
armata, le seguenti commissioni:
a) commissioni valutatrici;
b) commissioni per gli accertamenti psico-fisici;
c) commissioni per gli accertamenti attitudinali;
d) commissioni per l'accertamento dell'efficienza fisica.
2. Le commissioni valutatrici di cui al precedente comma 1,
lettera a), nominate su designazione degli Stati maggiori di ciascuna
Forza armata, saranno composte da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello o grado
corrispondente, con funzioni di presidente;
b) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, o grado
corrispondente, membro;
c) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano o grado
corrispondente ovvero impiegato civile appartenente alla III area
funzionale, quale rappresentante della Direzione generale per il
personale militare e da essa designato, membro;
d) uno o piu' sottufficiali di grado non inferiore a
Maresciallo o grado corrispondente, con funzioni di segretario senza
diritto di voto.
La commissione nominata per la Marina deve prevedere un
componente con diritto di voto appartenente al Corpo delle
capitanerie di porto.
Per ciascuna immissione, dette commissioni avranno il compito di
valutare i titoli di merito attribuendo i punteggi previsti al
successivo articolo 9 e di provvedere alla formazione della
graduatoria finale di merito dei concorrenti.
3. Le commissioni preposte agli accertamenti psico-fisici,
all'accertamento attitudinale ed all'accertamento dell'efficienza
fisica di cui al precedente comma 1, lettere b), c) e d), nominate
per l'Esercito saranno cosi' composte:
a) commissione per gli accertamenti psico-fisici:
- un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente
colonnello, con funzioni di presidente;
- due ufficiali medici, membri;
- un sottufficiale senza diritto di voto, con funzioni di
segretario.
Detta Commissione potra' avvalersi del supporto di ufficiali
medici specialisti o di medici specialisti esterni;
b) commissione per gli accertamenti attitudinali:
- un ufficiale di grado non inferiore a Tenente colonnello
appartenente al ruolo unico delle armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio e trasmissioni, con funzioni di presidente;
- un ufficiale psicologo, membro;
- un ufficiale perito selettore attitudinale, membro;
- un sottufficiale senza diritto di voto, con funzioni di
segretario;
c) commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica:
- un ufficiale superiore, con funzioni di presidente;
- un ufficiale inferiore, membro;
- un sottufficiale, membro e segretario.
4. Le commissioni preposte agli accertamenti psico-fisici,
all'accertamento attitudinale ed all'accertamento dell'efficienza
fisica di cui al precedente comma 1, lettere b), c) e d), nominate
per la Marina saranno cosi' composte:
a) commissione per gli accertamenti psico- fisici:
- un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello
del Corpo sanitario militare marittimo, con funzioni di presidente;
- due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare
marittimo, membri;
- un sottufficiale del ruolo marescialli senza diritto di
voto, con funzioni di segretario.
Detta Commissione potra' avvalersi del supporto di ufficiali
medici specialisti o di medici specialisti esterni;
b) commissione per gli accertamenti attitudinali:
- un ufficiale superiore con funzioni di presidente;
- due ufficiali di cui almeno uno in possesso
dell'abilitazione di perito selettore, membri;
- un sottufficiale del ruolo marescialli senza diritto di
voto, con funzioni di segretario;
c) commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica:
- un ufficiale superiore, con funzioni di presidente;
- un ufficiale, membro;
- un sottufficiale del ruolo marescialli, membro e
segretario.
5. Le commissioni preposte agli accertamenti psico-fisici,
all'accertamento attitudinale ed all'accertamento dell'efficienza
fisica di cui al precedente comma 1, lettere b), c) e d), nominate
per l'Aeronautica saranno cosi' composte:
a) commissione per gli accertamenti psico- fisici:
- un ufficiale del Corpo sanitario di grado non inferiore a
Tenente colonnello, con funzioni di presidente;
- due ufficiali superiori del Corpo sanitario, membri;
- un maresciallo Sanita' «O.S.S.», senza diritto di voto, con
funzioni di segretario.
Detta Commissione potra' avvalersi del supporto di ufficiali
medici specialisti o di medici specialisti esterni;
b) commissione per gli accertamenti attitudinali:
- un ufficiale di grado non inferiore a Tenente colonnello,
qualificato perito selettore, con funzioni di presidente;
- due ufficiali di grado non inferiore a Capitano,
qualificati perito selettore, membri;
- un sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo,
qualificato aiuto perito selettore, con funzioni di segretario;
c) commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica:
- un ufficiale di grado non inferiore a Tenente colonnello,
qualificato perito selettore, con funzioni di presidente;
- due ufficiali di grado non inferiore a Capitano,
qualificati perito selettore, membri;
- un sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo,
qualificato aiuto perito selettore, segretario.
6. Limitatamente alla Marina, la Direzione generale per il
personale militare, su designazione dello Stato maggiore della
Marina, nomina, per le attribuzioni delle categorie e/o specialita'
ai concorrenti idonei delle graduatorie di merito del CEMM e delle
CP, una commissione che sara' cosi' composta:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di fregata,
con funzioni di presidente;
b) due ufficiali di grado non inferiore a Tenente di vascello,
di cui uno appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, membri;
c) un membro rappresentante della Direzione generale per il
personale militare e da essa designato;
d) un sottufficiale esperto di informatica, segretario.
La suddetta Commissione, nel rispetto delle esigenze di Forza
armata, attribuisce le categorie secondo le modalita' di cui
all'allegato C al presente bando successivamente alla definizione
delle graduatorie di cui all'art. 10 e successivamente agli eventuali
ripianamenti attuati.
7. Con decreto dirigenziale della Direzione generale per il
personale militare e', altresi', costituita la commissione che, ai
sensi dell'art. 8, comma 4 del decreto del Ministro della difesa 8
luglio 2005, deve presiedere allo svolgimento della prova di
selezione culturale di cui al successivo art. 7. Nello stesso decreto
sara' prevista la costituzione di sottocommissioni qualora vi fosse
l'esigenza che la prova di selezione culturale venga effettuata,
contemporaneamente, in sedi diverse.

                               Art. 7 

Prova di selezione culturale

1. Per ognuna delle immissioni di cui al precedente art. 1 e'
effettuata una prova di selezione a carattere culturale per i
concorrenti delle tre Forze armate in un'unica sessione, mediante la
somministrazione di un questionario, da espletare in un tempo
predeterminato, vertente su nozioni ed elementi di conoscenza
commisurati al livello di istruzione secondaria di primo grado.
2. La suddetta prova consistera' in 100 quesiti a risposta
multipla ripartiti tra le seguenti materie e per le rispettive
percentuali sotto indicate:
- 15 % matematica;
- 20 % italiano;
- 15 % educazione civica;
- 20 % storia;
- 15% geografia;
- 10 % scienze;
- 5 % inglese.
3. Il punteggio ottenuto nella suddetta prova non potra' essere
superiore a 67/100.
4. Alla predetta prova ciascun concorrente si deve presentare
munito di un valido documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato. Per lo
svolgimento della prova di selezione culturale non e' ammessa la
consultazione di vocabolari, dizionari, testi e tavole, ne'
l'utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie.
Non e' consentito ai concorrenti, durante la prova, di comunicare in
qualunque modo tra loro. L'inosservanza di tali disposizioni nonche'
di ogni altra disposizione stabilita dalla commissione esaminatrice
per lo svolgimento della prova comporta l'immediata esclusione dalla
prova stessa.
5. Per ciascuna immissione, la prova di selezione culturale si
svolgera' secondo le seguenti modalita':
a) per la 1ª immissione la prova si svolgera' nel luogo, nei
giorni e secondo le modalita' specificate mediante avviso che sara'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'11 dicembre 2009. Tale
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i concorrenti;
b) per la 2ª immissione la prova si svolgera' nel luogo, nei
giorni e secondo le modalita' specificate mediante avviso che sara'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 maggio 2010. Tale
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i concorrenti;
6. Fermo restando che solo la pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale ha valore di notifica a tutti gli effetti, il calendario
della prova culturale potra' essere consultato anche sul sito
internet www.persomil.difesa.it .
7. I concorrenti, senza attendere alcuna comunicazione, sono
tenuti a presentarsi per sostenere la prova di selezione culturale,
all'indirizzo, nel giorno e nell'ora specificati nel calendario
pubblicato nella Gazzetta ufficiale sopra indicata per ciascuna
immissione.
La mancata presentazione alla sede d'esame nella data e nell'ora
stabilita sara' considerata rinuncia e comportera' l'esclusione dalle
successive fasi concorsuali. Non sono ammessi differimenti della data
di effettuazione della prova di selezione culturale prevista dal
calendario pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Ogni istanza in tal
senso e' da considerarsi priva di effetto.
8. Per la partecipazione alla prova, i concorrenti in servizio
dovranno fruire della licenza straordinaria per esami.
9. Tutti i concorrenti devono ritenersi ammessi alla prova di
selezione culturale con riserva di accertamento dei requisiti di
partecipazione previsti dal presente bando.
10. Per ogni immissione, la commissione di cui al precedente art.
6, comma 7 consegnera' alla Direzione generale per il personale
militare, distinti per Forza armata, gli elenchi contenenti i
nominativi dei concorrenti con i relativi punteggi conseguiti nella
prova di selezione culturale di cui al precedente comma 1. La
predetta Direzione generale provvedera' a redigere ed approvare le
relative graduatorie.
11. Sono considerati idonei alla prova di selezione culturale:
a) i concorrenti per l'Esercito che, per ogni immissione, si
siano collocati entro i primi 2385 posti della graduatoria di cui al
precedente comma 10. Nel caso di concorrenti collocatisi con uguale
punteggio al 2385° posto, e' preferito il concorrente piu' giovane di
eta';
b) i concorrenti per la Marina che nella graduatoria di cui al
precedente comma 10 si siano collocati entro un numero di posti pari
a 2,6 volte quelli messi a concorso per ogni immissione. In caso di
concorrente collocatosi con uguale punteggio all'ultimo posto
disponibile, e' preferito il concorrente piu' giovane d'eta';
c) i concorrenti per l'Aeronautica che nella graduatoria di cui
al precedente comma 10 si siano collocati entro un numero di posti
pari a 3 volte quelli messi a concorso per ogni immissione. In caso
di concorrente collocatosi con uguale punteggio all'ultimo posto
disponibile, e' preferito il concorrente piu' giovane di eta'.
12. I suddetti concorrenti risultati idonei alle prove di
selezione culturale sono ammessi alle successive fasi concorsuali
secondo le modalita' riportate nei rispettivi allegati di Forza
armata al presente bando.
13. Le graduatorie dei concorrenti che hanno sostenuto le prove
di selezione culturale con i relativi punteggi potranno essere
consultate sul sito internet www.persomil.difesa.it .
14. Il personale il cui servizio sia stato prolungato ai fini
dell'espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell'art. 11,
comma 3 della legge 23 agosto 2004, n. 226, qualora non collocato in
posizione utile nella graduatoria di cui al precedente comma 10, a
cura del Comando di impiego deve essere collocato in congedo in
quanto escluso dalla prosecuzione delle procedure concorsuali, salvo
che il concorrente non sia utilmente collocato nella graduatoria
della rafferma per un ulteriore anno del blocco di appartenenza.

                               Art. 8 

Accertamento fisio-psico-attitudinale e dell'efficienza fisica

1. I Centri di selezione di Forza armata, sulla base degli
elenchi predisposti dalla Direzione generale per il personale
militare, provvedono a convocare i concorrenti risultati idonei ai
sensi del precedente art. 7, comma 11 per sottoporli agli
accertamenti fisio-psico-attitudinali indicati nei rispettivi
allegati di Forza armata al presente bando secondo i criteri e le
modalita' specificati negli stessi allegati.
2. Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali comprendono:
a) accertamento dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale per
l'impiego delle Forze armate in qualita' di volontario in servizio
permanente.
Per il personale in servizio il comando/ente di appartenenza
dovra' provvedere alla redazione del modello riportato in allegato G
al presente bando, secondo le modalita' specificate nei rispettivi
allegati di Forza armata dello stesso bando.
Il concorrente con alterazione dell'attivita' dell'enzima G6PD
(affetto da favismo) dovra' produrre il certificato medico, conforme
al modello riportato in allegato H al presente bando, rilasciato dal
proprio medico di fiducia, da non oltre sei mesi, che attesti:
- lo stato di buona salute;
- la presenza/assenza di deficit di G6PD;
- eventuali pregresse manifestazioni emolitiche.
Qualora dichiarato idoneo ai sensi delle vigenti disposizioni
sanitarie per l'idoneita' nelle Forze armate, citate nelle premesse,
il concorrente deve compilare e sottoscrivere la dichiarazione di
ricevuta informazione e responsabilizzazione conforme al modello
riportato in allegato I al presente bando;
b) accertamento dell'efficienza fisica (vedi allegati L e M al
presente bando);
c) accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso,
anche saltuario o occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
3. La convocazione, inviata all'interessato a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno o telegramma o messaggio trasmesso ai comandi
di appartenenza per i militari in servizio, contiene l'indicazione
della data e dell'ora di presentazione nonche' della sede in cui si
svolgeranno gli accertamenti. I concorrenti convocati per gli
accertamenti prescritti devono esibire un valido documento di
identificazione provvisto di fotografia, rilasciato da
amministrazioni dello Stato. Gli stessi possono fruire, durante le
operazioni di selezione fisio-psico-attitudinale, di vitto ed
alloggio, qualora disponibile, a carico dell'Amministrazione. I
concorrenti che non si presentino, per qualsiasi motivo, nel giorno e
nel luogo indicati nella lettera di convocazione saranno considerati
rinunciatari.
4. La convocazione deve contenere, altresi', le indicazioni
necessarie affinche' il concorrente possa presentarsi presso i Centri
di selezione munito dei documenti e certificati richiesti per lo
svolgimento degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, previsti
dall'allegato della Forza armata prescelta.
5. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti e'
definitivo e, nel caso di inidoneita', di non superamento o di
mancata effettuazione delle prove fisiche, comporta l'esclusione
dagli eventuali successivi accertamenti e, comunque, dal concorso.
6. Il predetto giudizio sara' reso noto ai concorrenti seduta
stante sottoponendo alla firma degli stessi, a cura della commissione
preposta agli accertamenti, apposito foglio di notifica che, per il
personale prolungato in servizio ai fini dell'espletamento delle
prove concorsuali, ai sensi dell'art. 11, comma 3 della legge 23
agosto 2004, n. 226, deve essere presentato a cura del concorrente al
proprio comando. Il predetto comando, in caso di inidoneita' e
qualora l'interessato non risulti utilmente collocato nella
graduatoria della rafferma per un ulteriore anno del blocco di
appartenenza, provvede al collocamento in congedo dello stesso, in
quanto escluso dalla prosecuzione delle procedure concorsuali ai
sensi del successivo comma 7.
7. L'esclusione dal concorso per effetto del suddetto giudizio di
inidoneita' avviene su delega della Direzione generale per il
personale militare alle competenti commissioni.
8. Avverso i suddetti giudizi di inidoneita' che comportano
l'esclusione dal concorso il concorrente puo' proporre i ricorsi
previsti dalle disposizioni vigenti.

                               Art. 9 

Valutazione dei titoli

1. I titoli da valutare per ciascuna Forza armata ed il
punteggio, espresso in centesimi, da attribuire agli stessi sono
indicati nei rispettivi allegati di Forza armata al presente bando.
Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro della difesa 8 luglio
2005, i titoli valutabili debbono essere ricompresi nelle seguenti
tipologie, a ciascuna delle quali puo' essere attribuito fino ad un
punteggio massimo a fianco di ciascuna indicato:
a) periodi di servizio prestati in qualita' di VFP 1, anche in
rafferma annuale: massimo 6 punti;
b) missioni sul territorio nazionale ed all'estero: massimo 5
punti;
c) valutazione relativa all'ultima documentazione
caratteristica: massimo 12 punti;
d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze: massimo 5 punti;
e) titolo di studio: massimo 2 punti;
f) eventuali altri attestati, brevetti ed abilitazioni
possedute, compresa la conoscenza di lingue straniere: massimo 3
punti;
g) le sanzioni disciplinari comportano un decremento dal
punteggio complessivo ottenuto nella valutazione dei titoli fino ad
un massimo di 5 punti.
2. La valutazione dei titoli verra' effettuata, per ciascuna
Forza armata, dalla commissione di cui al precedente art. 6, comma 1,
lettera a) sulla base degli estratti delle documentazioni di servizio
e sulla base delle eventuali autocertificazioni prodotte
dall'interessato ed allegate alla domanda.
3. Per i militari in servizio l'estratto della documentazione di
servizio previsto dal decreto del Ministro della difesa 8 luglio
2005, di cui al citato allegato E del presente bando, deve essere
compilato e certificato dal Comando di Corpo, come indicato al
precedente art. 4, comma 2 anche sulla base di eventuali
autocertificazioni presentate dal militare, nonche' sottoscritto dal
concorrente il quale, con la propria firma, attesta di aver
verificato la completezza ed esattezza dei dati a lui riferiti alla
data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione all'immissione prescelta e di essere consapevole che
gli stessi fanno fede ai fini dell'inclusione nella graduatoria di
merito e dell'attribuzione del relativo punteggio.
4. Per i militari in congedo l'estratto della documentazione di
servizio deve essere quello compilato dal Comando di Corpo alla data
del collocamento in congedo, secondo quanto previsto dall'art. 7 del
decreto legislativo 18 agosto 2005 n. 197.
5. Sono considerati validi, ai fini della valutazione, solo i
titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione relativa all'immissione considerata.
In particolare:
a) i titoli relativi al servizio prestato, alle sanzioni
disciplinari e all'ultima documentazione caratteristica, debbono
essere esclusivamente conseguiti nel corso del servizio prestato
quale VFP 1 anche in rafferma annuale;
b) i titoli relativi al titolo di studio, alle missioni in
territorio nazionale ed estero, ai riconoscimenti, alle ricompense e
benemerenze, ad eventuali altri attestati o brevetti ed abilitazioni
possedute, possono essere valutati anche se non conseguiti nel
suddetto periodo di servizio quale VFP 1, purche' comunque conseguiti
entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande
di partecipazione all'immissione considerata;
c) per i concorrenti in servizio quali VFP 1, precedentemente
congedati da altra ferma prefissata annuale, saranno presi in
considerazione:
- i titoli maturati nel corso del servizio in atto svolto in
qualita' di VFP 1 e certificati nell'estratto della documentazione di
servizio redatta dal Comando di Corpo;
- i titoli maturati nel corso del precedente servizio svolto
in qualita' di VFP 1, con esclusione della valutazione dell'ultima
documentazione caratteristica, riportati nell'estratto della
documentazione di servizio redatta dal Comando di Corpo all'atto del
collocamento in congedo;
- i titoli relativi alle missioni in territorio nazionale ed
estero effettuate in occasione dello svolgimento di altre ferme
volontarie, al titolo di studio, ai riconoscimenti, alle ricompense e
benemerenze, ad eventuali altri attestati o brevetti ed abilitazioni,
conseguiti anche nel periodo di collocamento in congedo,
opportunamente documentate ai sensi del precedente art. 4, comma 5;
d) per i concorrenti in congedo quali VFP 1, precedentemente
congedati da altra ferma prefissata annuale, saranno presi in
considerazione:
- i titoli maturati nel corso del servizio svolto in qualita'
di VFP 1 relativo al blocco con il quale il concorrente presenta
domanda di partecipazione al concorso e certificati nell'estratto
della documentazione di servizio redatta dal Comando di Corpo
all'atto del collocamento in congedo;
- i titoli maturati nel corso dei precedenti servizi svolti
in qualita' di VFP 1, con esclusione della valutazione dell'ultima
documentazione caratteristica, riportati nell'estratto della
documentazione di servizio redatta dal Comando di Corpo all'atto del
collocamento in congedo;
- i titoli relativi alle missioni in territorio nazionale ed
estero effettuate in occasione dello svolgimento di altre ferme
volontarie, al titolo di studio, ai riconoscimenti, alle ricompense e
benemerenze, ad eventuali altri attestati o brevetti ed abilitazioni,
conseguiti anche nel periodo di collocamento in congedo,
opportunamente documentate ai sensi del precedente art. 3, comma 5.
6. La mancata presentazione dell'estratto della documentazione di
servizio redatto dal Comando di Corpo all'atto del collocamento in
congedo relativo al servizio pregresso svolto in qualita' di VFP 1
comporta la mancata valutazione dei relativi titoli.
7. Nei confronti dei militari impiegati in operazioni fuori dal
territorio nazionale o in attivita' operativa a bordo di unita' in
navigazione ed ammessi alla procedura per l'immissione successiva a
quella per la quale hanno presentato domanda di partecipazione, la
valutazione avverra' sui titoli comunque acquisiti e certificati
nell'estratto della documentazione di servizio alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda a suo tempo prodotta dal
concorrente.

                               Art. 10 

Graduatorie di merito

1. Per ciascuna immissione le commissioni al precedente art. 6,
comma 1, lettera a) redigono le graduatorie di merito sulla base
della somma dei punteggi ottenuti dai concorrenti nella selezione
culturale e nella valutazione dei titoli. Per la Marina militare sono
redatte due distinte graduatorie di merito, una per il CEMM e una per
le CP, in relazione alla domanda prodotta dai concorrenti.
2. Le citate commissioni, in occasione della redazione delle
graduatorie di cui al precedente comma 1, devono attenersi a quanto
previsto dal precedente art. 1, comma 4 in materia di riserva dei
posti messi a concorso.
3. A parita' di punteggio e' data la precedenza ai concorrenti in
possesso dei titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni. Tali titoli devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione prevista per ciascuna immissione. In caso di ulteriore
parita' e' data precedenza al concorrente piu' giovane d'eta'.
4. Le graduatorie di merito sono approvate con decreti
dirigenziali adottati dalla Direzione generale per il personale
militare. La graduatoria di merito relativa al Corpo delle
capitanerie di porto e' approvata con decreto interdirigenziale
adottato dalla Direzione generale per il personale militare di
concerto con il Comandante generale delle capitanerie di porto.
5. Le suddette graduatorie saranno pubblicate nel Giornale
ufficiale della difesa, consultabile sul sito internet
www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale/ .
Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta ufficiale.
La pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.

                               Art. 11 

Posti non coperti

1. L'Amministrazione della difesa, in relazione alle esigenze di
Forza armata, si riserva nei tempi da essa stabiliti la facolta'
insindacabile di ripianare, in tutto o in parte, i posti
eventualmente non coperti al termine delle operazioni concorsuali per
ciascun blocco di immissione, esauriti i concorrenti compresi nella
relativa graduatoria, con le seguenti procedure in ordine di
priorita':
a) attingendo dai concorrenti idonei della stessa Forza armata
non utilmente collocati nelle graduatorie della precedente immissione
di cui al presente bando;
b)incrementando il numero dei posti previsto, per la stessa
Forza armata, per la successiva immissione;
c) qualora, dopo l'espletamento delle suddette procedure, non
siano stati totalmente ripianati i posti previsti dal bando per
ciascuna Forza armata, nella sola ultima immissione si provvede alla
relativa copertura attingendo dagli elenchi degli idonei delle altre
Forze armate non utilmente collocati nelle graduatorie di tutte le
immissioni, secondo l'ordine di merito risultante dalla sola prova di
selezione a carattere culturale di cui al precedente art. 7.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, eventuali carenze
od esuberi nel CEMM e nelle CP possono essere, rispettivamente,
ripianati o ceduti prioritariamente nell'ambito delle graduatorie dei
due suddetti Corpi, secondo le modalita' di cui all'allegato C
(Marina militare) al presente bando.

                               Art. 12 

Ammissione alla ferma prefissata quadriennale

1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al
precedente art. 10, nonche' quelli nei confronti dei quali siano
stati disposti eventuali ripianamenti e che abbiano completato il
servizio in qualita' di VFP 1 saranno convocati a cura della
Direzione generale per il personale militare, nei tempi e nei modi
concordati con ciascuna Forza armata, presso gli enti all'uopo
designati.
2. Con decreto dirigenziale adottato dalla Direzione generale per
il personale militare i vincitori sono ammessi alla ferma prefissata
quadriennale con il grado di caporale o gradi equivalenti, previa
perdita del grado eventualmente rivestito. L'ammissione alla ferma
quadriennale nella Marina militare relativa al Corpo delle
capitanerie di porto e' approvata con decreto interdirigenziale
adottato dalla Direzione generale per il personale militare di
concerto con il Comandante generale delle capitanerie di porto.
3. L'ammissione alla ferma prefissata quadriennale decorre, per
gli effetti giuridici, dalla data di prevista presentazione presso
gli enti designati e, per gli effetti amministrativi, dalla data di
effettiva presentazione presso i medesimi enti.
4. Coloro che non si presenteranno nella data fissata per la
convocazione saranno considerati rinunciatari, salvo motivate cause
di impedimento che dovranno pervenire entro i due giorni successivi
alla Direzione generale per il personale militare all'indirizzo
indicato al precedente art. 3, comma 1. La Direzione generale puo'
differire la data della convocazione a seguito di valutazione
insindacabile dei motivi dell'impedimento, per un periodo comunque
non superiore a 15 giorni.
5. Gli idonei convocati, all'atto della presentazione presso gli
enti all'uopo designati da ogni singola Forza armata, devono munirsi
di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento provvisto
di fotografia ed in corso di validita', rilasciato da una
amministrazione dello Stato e del codice fiscale.
6. Gli idonei convocati rientranti nelle condizioni previste dal
precedente art. 1, comma 7 sono ammessi alla ferma prefissata
quadriennale con decorrenza giuridica dalla data di convocazione
prevista per l'immissione alla quale sono stati ammessi a partecipare
ai fini dell'effettuazione delle relative prove selettive.
7. All'atto della presentazione i volontari provenienti dal
congedo sono sottoposti, da parte del dirigente del servizio
sanitario dell'ente o di un ufficiale medico del servizio sanitario
di riferimento, ad una visita medica al fine di verificare il
mantenimento dei requisiti fisici richiesti. Qualora emergano
possibili motivi di inidoneita' sono immediatamente inviati presso la
commissione militare ospedaliera competente per territorio, al fine
di verificarne l'idoneita' quale VFP 4. Nel caso di giudizio di
permanente inidoneita' o di temporanea inidoneita' superiore a 20
giorni per infermita' non dipendente da causa di servizio, i
concorrenti sono immediatamente esclusi dall'arruolamento con
provvedimento della Direzione generale per il personale militare.
Tali provvedimenti di esclusione sono definitivi.
8. I volontari in servizio, qualora nel corso della procedura
concorsuale e fino alla data di presentazione, abbiano subito un
declassamento nel profilo sanitario non dipendente da causa di
servizio che comporti la inidoneita' all'impiego in servizio
permanente e risultante da provvedimento medico - legale adottato
secondo le normative vigenti per i militari in servizio, sono esclusi
dal concorso con provvedimento della Direzione generale per il
personale militare.
9. Resta salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 197, nei confronti dei concorrenti che
abbiano subito in servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni
che abbiano provocato una permanente inidoneita' psico-fisica, i
quali saranno ammessi nel ruolo dei volontari in ferma prefissata
quadriennale con riserva, in attesa del riconoscimento della causa di
servizio.

                               Art. 13 

Esclusioni

1. La Direzione generale per il personale militare dispone
l'esclusione dalla procedura concorsuale qualora il concorrente:
a) partecipi a piu' procedure concorsuali riferite a ciascuna
Forza armata e/o a piu' immissioni previste dal presente bando;
b) non sia in possesso di uno dei requisiti di partecipazione
di cui all'art. 2 del bando, nonche' di quelli indicati all'art. 1;
c) abbia presentato la domanda di partecipazione al concorso
non redatta sul modello riportato in allegato A al presente bando,
come prescritto dall'art. 3, comma 1, lettera a) del bando stesso,
ovvero incompleta dei dati essenziali richiesti dall'art. 3, comma 4
del bando medesimo;
d) non abbia inoltrato la domanda secondo le modalita' previste
all'art. 3, comma 1, lettera c) del bando o la stessa sia pervenuta
oltre il termine di scadenza previsto dall'art. 3, comma 2 del bando;
e) abbia omesso, sul modello della domanda, la firma o l'abbia
apposta non in forma autografa od in originale, come prescritto
dall'art. 3, comma 1, lettera b) del bando;
f) non abbia presentato la domanda entro i termini perentori
previsti dall'art. 1 del bando;
g) non abbia mantenuto, all'atto della presentazione presso gli
enti indicati nella convocazione per l'immissione in servizio, i
requisiti di partecipazione previsti dal bando;
h) non abbia completato, all'atto della presentazione presso
gli enti indicati nella convocazione per l'immissione in servizio, la
ferma volontaria prefissata di un anno;
i) non abbia prodotto, nel caso di concorrente in congedo, nei
termini e con le modalita' previste del bando, l'«estratto della
documentazione di servizio» relativo all'ultimo servizio svolto in
qualita' di VFP 1 per il quale e' prevista la partecipazione al
concorso.
2. Nei confronti dei concorrenti che, anche a seguito di
accertamenti successivi, risulteranno in difetto di uno o piu'
requisiti tra quelli previsti dal presente decreto sara' disposta,
con provvedimento adottato dalla Direzione generale per il personale
militare, l'esclusione dalla procedura concorsuale o la decadenza
dalla ferma, se gia' presentatisi presso gli enti all'uopo designati
da ogni singola Forza armata.

                               Art. 14 

Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive

1. L'Amministrazione procedera' a controlli, anche a campione,
sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai
concorrenti.
2. Ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dai controlli
emerga la non veridicita' delle dichiarazioni rilasciate, il
dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera e il suo nominativo
sara' segnalato all'Autorita' giudiziaria per le azioni di
competenza.

                               Art. 15 

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, i dati
personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 4ª Divisione reclutamento VFP 4 / VSP per le finalita'
di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di impiego, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti di partecipazione e per la
valutazione dei titoli. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alla amministrazioni pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione
giuridico-economica o di impiego del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 1986 tra i quali il diritto
d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'ufficiale o funzionario che sara' nominato responsabile del
trattamento ai sensi del citato decreto legislativo.
5. Il titolare del trattamento e' il Direttore generale per il
personale militare che nomina, ognuno per la parte di propria
competenza, responsabile del trattamento dei dati personali:
a) i responsabili degli enti di cui al precedente art. 3, comma
1, lettera c);
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 6;
c) il direttore della 4ª Divisione della Direzione generale per
il personale militare.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 ottobre 2009
p. IL DIRETTORE GENERALE a.p.s
(Gen. C. A. Mario Roggio)
IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Gen. D. A. Giovanni Luigi Domini)
IL COMANDANTE GENERALE
(Amm. Isp.Capo (CP) Raimondo Pollastrini)
Avvertenze generali:
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potra' essere
richiesta direttamente alla sezione relazioni con il pubblico della
Direzione generale per il personale militare, Viale dell'Esercito,
186 - CAP 00143 - Roma - Cecchignola - tel. 06/ 517051012 nei giorni
e negli orari sotto indicati:
1) in visita o telefonicamente:
a) dal lunedi' al giovedi':
- dalle 08,30 alle 12,30;
- dalle 13,30 alle 16,00;
b) venerdi' dalle 09,00 alle 13,00;
2) consultando il sito www. persomil.difesa.it.

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