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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trentotto
posti di personale dirigenziale di seconda fascia, a tempo
indeterminato, nel ruolo dei dirigenti, da destinare agli uffici
ubicati nelle sedi centrali di Roma.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.86 del 29/10/2021 |
Ente: | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 21E12481 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 38 |
Scadenza: | 29/11/2021 |
Tags: | Amministrativi |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
LA CAPO DIPARTIMENTO
dell'amministrazione generale,
del personale e dei servizi
Visto l'art. 97, comma 4, della Costituzione ai sensi del quale
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante
concorso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei
privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per
il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del
personale direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche», e in particolare l'art. 1,
comma 1, lettera a);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo», e in particolare l'art. 3, comma 7;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al
lavoro dei disabili»;
Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio 1999 del Dipartimento
della funzione pubblica «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai
concorsi pubblici»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in
particolare l'art. 23, con il quale e' stato istituito il Ministero
dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art.
28 concernente l'accesso alla qualifica di dirigente della II fascia;
Visto l'art. 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, inserito dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto
2021, n. 113, il quale prevede che «Nelle procedure concorsuali per
l'accesso alla dirigenza in aggiunta all'accertamento delle
conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono le aree
di competenza osservate e prevedono la valutazione delle capacita',
attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte
e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione
comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali», come modificato dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ed il regolamento europeo
(UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per
la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica», e «Attuazione della direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e
di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto l'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ai
sensi del quale «a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto
di pubblicita' legale si intendono assolti con la pubblicazione nei
propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti
pubblici obbligati»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, «Equiparazioni
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e
lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e, in
particolare, l'art. 24 e l'art. 62 che sostituisce il comma 1
dell'art. 52 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante
«Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in
particolare l'art. 4, comma 45;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed
integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e
formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di
formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135»;
Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e, in particolare,
l'art. 4, comma 3-sexies, ai sensi del quale, con le modalita' di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le
amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a
svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche
professionalita';
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014, concernente
l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello
dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - n. 214 del 15 settembre 2014 -
Supplemento ordinario n. 75;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante
modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
Visto il decreto ministeriale 8 giugno 2017, registrato dalla
Corte dei conti in data 17 luglio 2017, concernente modifiche al
citato decreto 17 luglio 2014 e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
aprile 2018, n. 78, «Regolamento che stabilisce i titoli valutabili
nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e
il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'art.
3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24
settembre 2004, n. 272»;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, contenente le linee
guida sulle procedure concorsuali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
aprile 2018, n. 80, «Regolamento recante l'individuazione, ai sensi
dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che
rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la
partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente
della seconda fascia»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
giugno 2019, n. 103, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 221 del 20 settembre 2019, recante il nuovo
regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 161, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 10
dicembre 2020;
Visto l'art. 249, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, il
quale prevede che «A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto i principi e i criteri direttivi concernenti lo
svolgimento delle prove concorsuali in modalita' decentrata (omissis)
di cui al comma 7 dell'art. 247 (omissis), possono essere applicati
dalle singole amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro 2016/2018 del
personale dirigente dell'area funzioni centrali, sottoscritto il 9
marzo 2020;
Visto l'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021, n.
76, il quale prevede che, «1. Al fine di ridurre i tempi di
reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono,
anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e della
legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalita' semplificate di
svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo
comparativo: (omissis) b) l'utilizzo di strumenti informatici e
digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della
prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che
ne assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019 - 2021»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 348, della predetta legge
30 dicembre 2018, n. 145, che prevede: «Al fine di sostenere le
attivita' in materia di programmazione degli investimenti pubblici,
nonche' in materia di valutazione della fattibilita' e della
rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e della
relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro
coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza
pubblica, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle
finanze e' incrementata di venti posti di funzione dirigenziale di
livello non generale per il conferimento di incarichi di consulenza,
studio e ricerca (omissis)»;
Visto l'art. 1, comma 349, della predetta legge 30 dicembre 2018,
n. 145, che prevede: «Per le finalita' di cui al comma 348 il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, nel triennio
2019-2021, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, a bandire
procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a
venti unita' di personale con qualifica di dirigente di seconda
fascia»;
Visto, inoltre, l'art. 1, comma 367, della citata legge 30
dicembre 2018, n. 145, che prevede: «(omissis) i bandi per le
procedure concorsuali di cui al comma 349 definiscono i titoli
valorizzando l'esperienza lavorativa in materia di valutazione della
rilevanza economica, finanziaria e giuridica dei provvedimenti
normativi e della relativa verifica delle quantificazioni degli oneri
e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di
finanza pubblica nonche' in materia di programmazione degli
investimenti pubblici»;
Visto l'art. 3, comma 9, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito con modificazioni in legge 22 aprile 2021, n. 55, il quale
prevede che «Le funzioni di controllo della regolarita'
amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle
finanze sugli atti adottati dal Ministero della transizione ecologica
continuano ad essere svolte dall'Ufficio centrale del bilancio presso
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
presso il quale e' istituito un ulteriore posto di funzione
dirigenziale di livello non generale. Il Ministero dell'economia e
delle finanze e' autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali
pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali,
una unita' di livello dirigenziale non generale (omissis) a tempo
indeterminato (omissis)»;
Visto l'art. 7, comma 14, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito con modificazioni in legge 22 aprile 2021, n. 55, il quale
prevede che «Le funzioni di controllo della regolarita'
amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle
finanze, sugli atti adottati dal Ministero del turismo, nella fase di
prima applicazione, sono svolte dagli uffici competenti (omissis).
Entro il 31 dicembre 2021, al fine di assicurare l'esercizio delle
funzioni di controllo sugli atti del Ministero del turismo, e'
istituito nell'ambito dello stesso Dipartimento un apposito Ufficio
centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. Per le
predette finalita' sono, altresi', istituiti due posti di funzione
dirigenziale di livello non generale e il Ministero dell'economia e
delle finanze e' autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali
pubbliche e ad assumere in deroga ai vigenti limiti assunzionali due
unita' di livello dirigenziale non generale (omissis) a tempo
indeterminato (omissis)»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia», convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n.
113;
Vista la nota UGM_FP 0002102 P - dell'11 giugno 2019 con la quale
il Ministro per la pubblica amministrazione ha comunicato il nulla
osta allo svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento
di trentacinque unita' dirigenziali di seconda fascia provviste di
elevate competenze nelle materie istituzionali del Ministero
dell'economia e delle finanze, in parte previste dall'art. 1, comma
348 della legge di bilancio per il 2019 (venti unita') e in parte
necessarie per assicurare il ricambio generazionale della dirigenza
di seconda fascia (quindici unita');
Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica prot. n.
0060034 del 13 settembre 2021, con la quale detto Dipartimento ha
comunicato il nulla osta allo svolgimento delle procedure concorsuali
per il reclutamento di ulteriori tre unita' dirigenziali di seconda
fascia da destinare agli Uffici centrali di Bilancio dei neo
istituiti Ministeri della transizione ecologica e del Ministero del
turismo;
Vista la convenzione fra il Ministero dell'economia e delle
finanze e l'associazione Formez PA stipulata in data 11 ottobre 2021;
Ritenuto di dover procedere a bandire la procedura concorsuale
volta all'assunzione a tempo indeterminato di venti unita'
dirigenziali di livello non generale, come espressamente previsto dal
citato art. 1, comma 349, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in
considerazione della specificita' del reclutamento di cui al predetto
art. 1, commi 348 e 349, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Ritenuto di dover procedere a bandire una procedura concorsuale
volta all'assunzione a tempo interminato di tre unita' dirigenziali
di livello non generale, come previsto dall'art. 3, comma 9 e
dall'art. 7, comma 14, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito con modificazioni in legge 22 aprile 2021, n. 55, per
funzioni di controllo sugli atti del Ministero della transizione
ecologica e del Ministero del turismo;
Ritenuto di dover bandire una procedura concorsuale volta
all'assunzione a tempo indeterminato di quindici unita' dirigenziali
di livello non generale, necessarie per assicurare il ricambio
generazionale della dirigenza di seconda fascia, con particolare
riferimento a competenze giuridiche ed economico-finanziarie, di
analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economiche,
finanziarie e fiscali, controllo della regolarita' amministrativa e
contabile nonche' in materia di amministrazione generale;
Decreta:
Art. 1
Posti messi a concorso
E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di complessive trentotto unita', a tempo indeterminato,
di personale dirigenziale di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei
dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare
agli Uffici ubicati nelle sedi centrali di Roma, come di seguito
specificato:
profilo A - venti posti da assegnare a funzioni di consulenza,
studio e ricerca, con specifiche competenze in materia di
programmazione e valutazione degli impatti economici e finanziari
degli investimenti pubblici nonche' con specifiche competenze in
materia di valutazione della fattibilita' e della rilevanza economico
finanziaria dei provvedimenti normativi e della relativa verifica
della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli
obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica;
profilo B - diciotto con competenze giuridiche ed
economico-finanziarie riferibili a funzioni istituzionali del
Ministero dell'economia e delle finanze.
Il 30% dei suddetti posti e' riservato al personale di ruolo del
Ministero dell'economia e delle finanze.
I posti riservati, ove non utilizzati, sono conferiti agli idonei
secondo l'ordine di graduatoria.
Art. 2
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione alle procedure concorsuali di cui all'art. 1 e'
richiesto il possesso dei requisiti di seguito indicati:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) trovarsi in una delle seguenti posizioni:
essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni,
muniti di laurea, che hanno compiuto almeno cinque anni di servizio
o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di
specializzazione (DS) conseguito presso le scuole di specializzazione
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, almeno tre
anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle
quali e' richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma
di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali che siano
stati reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio
e' ridotto a quattro anni;
essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e
strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, muniti del
diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali;
aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni,
purche' muniti del diploma di laurea;
essere cittadini italiani che hanno svolto servizio
continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi
internazionali in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle
quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea;
d) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha la
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di
concorso, in base alla normativa vigente;
e) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
per il profilo A: laurea magistrale (LM) in giurisprudenza
LMG 01; scienze economico-aziendali LM-77; scienze dell'economia
LM-56; matematica LM-40; scienze statistiche LM 82; scienze della
politica LM-62; relazioni internazionali LM-52; scienze delle
pubbliche amministrazioni LM-63; scienze per la cooperazione allo
sviluppo LM-81; studi europei LM-90; o titoli equiparati ed
equipollenti ai titoli equiparati secondo la normativa vigente;
per il profilo B: laurea magistrale (LM) in giurisprudenza
LMG 01; scienze economico-aziendali LM-77; scienze dell'economia
LM-56; ingegneria gestionale LM-31; ingegneria informatica LM-32;
matematica LM-40; scienze statistiche LM 82; scienze della politica
LM-62; relazioni internazionali LM-52; scienze delle pubbliche
amministrazioni LM-63; Scienze per la cooperazione allo sviluppo
LM-81; studi europei LM-90; o titoli equiparati ed equipollenti ai
titoli equiparati secondo la normativa vigente.
I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso universita'
o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso
di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea sono
ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato
dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di
equivalenza. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di
concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La
dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il
provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri
concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la
richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica www.funzionepubblica.gov.it
La procedura di equivalenza puo' essere attivata sino alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso di cui al successivo art. 3.
E' consentita la partecipazione ad uno solo dei Profili di cui
all'art. 1. Se un candidato avanza domanda di partecipazione per piu'
di un profilo, e' presa in considerazione l'ultima candidatura
presentata in ordine di tempo. A tal fine fa fede la data e ora di
presentazione della domanda registrata dal sistema informatico.
Qualora il candidato compili piu' volte il format on-line del
profilo per il quale intende concorrere, si tiene conto unicamente
dell'ultima domanda inviata nei termini.
Analogamente, ove il candidato, che abbia gia' inviato la domanda
telematica per un profilo, intenda riformulare la propria candidatura
per altro profilo, si tiene conto unicamente dell'ultima domanda
inviata nei termini.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso, indicato al successivo art. 3.
Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati esclusi
dall'elettorato politico attivo nonche' coloro che sono stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o decaduti
dall'impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziati per motivi
disciplinari ai sensi della normativa o delle disposizioni
contrattuali disciplinanti la materia, o per aver conseguito
l'impiego o sottoscritto il contratto individuale di lavoro mediante
produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti.
Art. 3
Presentazione della domanda. Termini e modalita'
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico di
identita' digitale (SPID) o la Carta d'identita' elettronica (CIE),
compilando l'apposito modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019»,
raggiungibile sulla rete internet all'indirizzo
«https://www.ripam.cloud/***RAQUO***, previa registrazione del candidato sullo
stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve
essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) a lui intestato.
La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda
dovra' essere perentoriamente completata entro le ore 16,00 (ora
italiana) del trentunesimo giorno, compresi i giorni festivi,
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida
con un giorno festivo, il termine e' prorogato alle ore 16,00 (ora
italiana) del primo giorno seguente non festivo.
Qualora il candidato compili piu' volte il format on-line, si
terra' conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini. Non
sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di
partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione ed invio
on-line.
In fase di inoltro della domanda, verra' automaticamente
attribuito un codice identificativo della candidatura presente anche
nella ricevuta d'iscrizione. Tale codice dovra' essere indicato per
qualsiasi comunicazione successiva.
La data di presentazione telematica della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico
che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non
permettera' piu' l'invio della domanda, ma soltanto l'accesso per la
visione e la stampa della domanda precedentemente inviata.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni:
a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale;
b) di essere cittadino/a italiano/a; ai candidati sprovvisti
del codice fiscale, il servizio di assistenza tecnica, di cui
all'indirizzo internet
http://riqualificazione.formez.it/_provvedera', su richiesta, a
fornire un codice alfanumerico necessario al completamento della
procedura telematica;
c) la posizione rivestita ai sensi dell'art. 2, primo comma,
lettera c);
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia e codice
di avviamento postale);
e) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti per
l'ammissione al concorso dal presente bando, con l'esatta indicazione
dell'universita' che lo ha rilasciato e della data di conseguimento
dello stesso, nonche' gli estremi del provvedimento di riconoscimento
di equipollenza con uno dei titoli di studio richiesti, qualora il
titolo di studio sia stato conseguito all'estero;
f) la scelta del profilo per il quale intende concorrere tra
quelli indicati nell'art. 1;
g) l'idoneita' fisica all'impiego e di essere a conoscenza che
l'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
h) le eventuali condanne penali riportate o sentenze di
applicazione della pena su richiesta, in Italia o all'estero ovvero i
procedimenti penali pendenti; tale dichiarazione deve essere resa
anche se negativa;
i) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo,
di non essere stato interdetto dai pubblici uffici, di non essere
stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonche' di
non essere stato licenziato da altro impiego statale, ai sensi della
vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego
mediante la presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti;
j) il possesso di eventuali titoli di preferenza tra quelli
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487; tali titoli devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; i
titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione
al concorso non saranno presi in considerazione in sede di formazione
della graduatoria dei vincitori;
l) di essere/non essere dipendente di ruolo del Ministero
dell'economia e delle finanze;
m) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, di
numero telefonico, del recapito di posta elettronica certificata e/o
di posta elettronica, presso cui chiede che siano trasmesse le
comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l'impegno di far
conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni;
n) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci;
o) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali
per le finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016
(GDPR). Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di
dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati
di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.
Per la partecipazione al concorso, il candidato dovra' versare, a
pena di esclusione, una quota di partecipazione pari a euro 15,00
(quindici/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate nel
suddetto sistema «Step-One 2019».
Il contributo di ammissione non e' rimborsabile.
Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla
procedura di iscrizione on-line i candidati devono utilizzare,
esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito modulo di
assistenza presente nella home page del sistema «Step-One 2019». Per
altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva i candidati
devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, gli
appositi moduli di assistenza presenti nelle diverse sezioni della
procedura di registrazione o di candidatura del sistema «Step-One
2019». Non e' garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza
previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste
inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste
pervenute in modalita' differenti da quelle sopra indicate non
possono essere prese in considerazione.
Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il
calendario delle prove e il relativo esito, e' effettuata attraverso
il sistema «Step-One 2019». Data e luogo di svolgimento delle prove
scritte, nonche' dell'eventuale prova preselettiva, sono resi
disponibili sul sistema «Step-One 2019» con accesso da remoto
attraverso l'identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima
della data stabilita per lo svolgimento della stessa.
I candidati diversamente abili devono specificare, in apposito
spazio disponibile nel modulo elettronico del sistema «Step-One
2019», la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del
proprio handicap che deve essere opportunamente documentato ed
esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione
medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura
pubblica. Detta dichiarazione deve contenere esplicito riferimento
alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle procedure
selettive. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi
aggiuntivi e' determinata a insindacabile giudizio della Commissione
esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame
obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi
non eccedono il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la
documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio
handicap, deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata
all'indirizzo protocollo@pec.formez.it entro e non oltre cinque
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda
di partecipazione, unitamente all'apposito modulo compilato e
sottoscritto che si rende automaticamente disponibile on-line e con
il quale si autorizza Formez PA e l'amministrazione al trattamento
dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non
consente a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente
alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero
prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, da
comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
protocollo@pec.formez.it devono essere documentate con certificazione
medica, che e' valutata dalla competente commissione esaminatrice la
cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata
dall'azienda sanitaria che consenta di quantificare il tempo
aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile.
Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidita'
uguale o superiore all'80%, non e' tenuto a sostenere la prova
preselettiva ed e' ammesso alle prove scritte, previa presentazione
della documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il
grado di invalidita'. Detta documentazione dovra' essere presentata
con le stesse modalita' e gli stessi termini di cui ai periodi
precedenti.
E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica di cui
all'art. 2, lettera d).
Non sono valide le domande di partecipazione al concorso
incomplete, irregolari ovvero presentate con modalita' e/o
tempistiche diverse da quelle previste dal presente bando e, in
particolare, quelle per le quali non sia stata effettuata la
procedura di compilazione e invio on-line ed il pagamento del
contributo di segreteria.
Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute dalla prova di
preselezione, di cui al successivo art. 7, l'amministrazione verifica
la validita' delle domande solo dopo lo svolgimento della medesima e
limitatamente ai candidati che la hanno superato. La mancata
esclusione dalla prova di preselezione ovvero dalle prove scritte non
costituisce garanzia della regolarita' della domanda di
partecipazione al concorso, ne' sana le irregolarita' della domanda
stessa. L'amministrazione non e' responsabile del mancato ricevimento
da parte del candidato delle comunicazioni relative alla procedura
concorsuale in caso di inesatte o incomplete dichiarazioni da parte
del candidato circa il proprio recapito ovvero di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato
nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi postali o
informatici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore.
Art. 4
Ammissione al concorso
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L'amministrazione puo' disporre l'esclusione dei candidati in
qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove venga accertata la
mancanza dei requisiti richiesti.
L'eventuale esclusione dal concorso verra' comunicata agli
interessati con provvedimento motivato.
Eventuali indicazioni specifiche in ordine alle prove sono
definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il
sistema «Step-One 2019».
Art. 5
Commissione esaminatrice
Con decreto ministeriale e' disposta la nomina della commissione
esaminatrice, ovvero di una commissione esaminatrice per ciascun
profilo di cui all'art. 1, composta da un numero dispari di membri,
di cui uno con funzioni di presidente.
Il presidente della commissione esaminatrice e' scelto tra
magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati dello Stato,
dirigenti di prima fascia, professori di prima fascia di universita'
pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi
ordinamenti di settore.
I componenti della commissione esaminatrice sono scelti tra
dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori
di prima fascia di universita' pubbliche o private, nonche' tra
esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del
concorso.
Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente
alla terza area funzionale.
La commissione esaminatrice puo' essere integrata da uno o piu'
componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso e da
uno o piu' componenti esperti di informatica.
La commissione esaminatrice puo' essere altresi' integrata da uno
o piu' componenti esperti nella valutazione delle dimensioni relative
alle capacita', alle attitudini e alle motivazioni individuali,
definite secondo metodologie e standard riconosciuti.
La commissione esaminatrice e' composta nel rispetto delle norme
sulla parita' di genere di cui all'art. 57, comma 1-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
I provvedimenti di nomina della commissione esaminatrice indicano
un supplente per ciascun componente secondo le modalita' di nomina
indicate nel presente articolo.
Art. 6
Prove d'esame
Le prove del concorso consistono in due prove scritte e in una
prova orale.
Le prove sono valutate in centesimi e si intendono superate con
un punteggio non inferiore a settanta centesimi.
Pertanto, alla prova orale sono ammessi i candidati che avranno
riportato nelle prove scritte una votazione minima, in ciascuna
prova, di 70/100 (settanta/centesimi).
I candidati ammessi alla prova orale sono avvertiti almeno venti
giorni prima della data fissata per sostenere le prove stesse. Ai
medesimi e' contemporaneamente comunicato il voto riportato nella
valutazione dei titoli ed il voto riportato in ciascuna prova
scritta.
La votazione complessiva e' determinata dalla somma dei voti
riportati nelle prove scritte, nella prova orale e del punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli.
Art. 7
Prova preselettiva
Qualora il numero delle domande risulti, per ciascun profilo di
cui all'art. 1, pari o superiore a quindici volte il numero dei posti
messi a concorso, l'amministrazione si riserva di effettuare una
prova preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alle
successive prove scritte.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 con riguardo alla
esibizione delle domande di partecipazione e tenuto conto delle
ulteriori indicazioni fornite nel presente bando, i candidati sono
tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva muniti di un
valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione nel
giorno, ora e sede/i stabiliti comporta l'esclusione automatica dal
concorso.
La prova preselettiva, della durata di sessanta minuti, da
effettuarsi anche con l'ausilio di sistemi computerizzati, consiste
in complessivi sessanta quesiti a risposta multipla di cui venti
volti alla verifica delle abilita' logiche, matematiche, numeriche,
deduttive e di ragionamento e quaranta dirette alla verifica del
possesso di conoscenze nelle seguenti materie: diritto
amministrativo; diritto costituzionale; diritto dell'Unione europea;
contabilita' di Stato e degli enti pubblici; economia politica;
politica economica; scienza delle finanze; diritto dei contratti e
delle obbligazioni; diritto societario; elementi di statistica;
lingua inglese (livello atteso B2 QCER).
Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro
risposte, delle quali solo una e' esatta. Il punteggio conseguito
nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale
di merito e viene determinato con le seguenti modalita': attribuzione
di 1 punto per ogni risposta esatta; sottrazione di 0,35 per ogni
risposta errata o plurima; 0 punti per ogni risposta omessa.
Durante la prova preselettiva i candidati non possono consultare
testi o appunti di alcun genere, ne' avvalersi di supporti cartacei,
di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di
informazioni o alla trasmissione di dati, ne' comunicare tra di loro,
ne' introdurre alcun oggetto nell'aula ove si svolge la prova. In
caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata
esclusione dal concorso.
La commissione esaminatrice compila la graduatoria secondo
l'ordine derivante dalla votazione riportata dai candidati.
In caso di svolgimento della prova preselettiva, sara' ammesso
alle prove scritte un numero di candidati pari a dieci volte i posti
messi a concorso. Tale numero potra' essere superiore in caso di
candidati collocatisi ex aequo all'ultimo posto utile in ordine di
graduatoria.
Per l'espletamento e la gestione della prova preselettiva,
l'amministrazione potra' avvalersi di qualificati istituti pubblici
e/o societa' private specializzate.
I candidati regolarmente iscritti on-line, che non abbiano avuto
comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola con il
versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi
per sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno e nell'ora
indicati sul predetto sistema «Step-One 2019».
I candidati devono presentarsi con un valido documento di
riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata, al
momento della compilazione on-line della domanda, dal sistema
informatico.
L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e
nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza
maggiore, nonche' la violazione delle misure per la tutela della
salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, comporta
l'esclusione dal concorso.
L'elenco degli ammessi alle prove scritte sara' consultabile sul
portale riqualificazione.formez all'indirizzo
http://riqualificazione.formez.it/_ Tale pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
Per l'effettuazione della prova preselettiva, l'amministrazione
puo' ricorrere all'utilizzo di strumenti informatici e digitali,
garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne
assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.
In tal caso i candidati convocati a sostenere la prova preselettiva
hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del
tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed
acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a
quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato puo'
correggere le risposte gia' date. La correzione della prova da parte
delle commissioni avviene con modalita' che assicurano l'anonimato
del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle
operazioni, viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio
conseguito e l'esito della prova e' reso disponibile mediante
pubblicazione sul sistema «Step-One 2019».
L'amministrazione puo' prevedere lo svolgimento della prova
preselettiva presso sedi decentrate.
Art. 8
Prove scritte
Le prove scritte sono volte ad accertare la preparazione del
candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello
applicativo-operativo.
La prima prova scritta consiste:
per il profilo A nella redazione di un elaborato anche nella
forma di risposta sintetica a una pluralita' di quesiti di carattere
teorico sulle materie di seguito indicate: diritto amministrativo,
con particolare riferimento ai contratti pubblici; valutazione delle
politiche pubbliche; diritto dell'Unione europea; contabilita' di
Stato e degli enti pubblici; economia politica; politica economica;
scienza delle finanze, diritto dei contratti e delle obbligazioni;
diritto societario; elementi di statistica. La prova prevede
documenti in lingua italiana e in lingua inglese, nonche' una
specifica domanda a cui deve essere fornita risposta in lingua
inglese (livello atteso B2 QCER);
per il profilo B nella redazione di un elaborato anche nella
forma di risposta sintetica a una pluralita' di quesiti di carattere
teorico sulle materie di seguito indicate: diritto amministrativo,
con particolare riferimento ai contratti pubblici e all'ordinamento
dell'impiego presso le amministrazioni pubbliche; diritto dell'Unione
europea; contabilita' di Stato e degli enti pubblici; economia
politica; politica economica; scienza delle finanze; diritto dei
contratti e delle obbligazioni; economia delle amministrazioni
pubbliche; diritto societario; disciplina dei mercati finanziari. La
prova prevede documenti in lingua italiana e in lingua inglese,
nonche' una specifica domanda a cui deve essere fornita risposta in
lingua inglese (livello atteso B2 QCER).
La seconda prova scritta, a contenuto pratico, e' diretta ad
accertare l'attitudine del candidato all'analisi e alla riflessione
critica con riferimento agli ambiti di competenze di cui all'art. 1 e
alle materie indicate nel presente bando di concorso nonche' le
capacita' organizzative, gestionali nonche' a verificarne
l'attitudine manageriale.
I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare
soltanto i dizionari di lingua italiana e di inglese monolingua,
nonche' i testi di legge non commentati. Durante le prove scritte non
e' possibile avvalersi di testi, periodici, giornali, quotidiani ed
altre pubblicazioni o appunti di alcun genere, ne' di supporti
cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla
memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, ne' e'
possibile comunicare tra candidati nell'aula ove si svolge la prova.
In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera
l'immediata esclusione dal concorso.
Le prove scritte potranno essere svolte anche nella medesima
giornata.
Per l'effettuazione delle prove scritte, l'amministrazione puo'
ricorrere all'utilizzo di strumenti informatici e digitali,
garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne
assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.
L'amministrazione puo' prevedere lo svolgimento delle prove
scritte presso sedi decentrate.
La commissione esaminatrice, in occasione della pubblicazione del
diario delle prove, indichera' il tempo a disposizione dei candidati
per lo svolgimento delle prove scritte.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 4-bis, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, l'amministrazione si riserva di
definire le misure ivi previste in esito all'adozione del decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, recante modalita' attuative
della predetta disposizione.
Art. 9
Prova orale
La prova orale mira ad accertare la preparazione e la
professionalita' del candidato nonche' l'attitudine all'espletamento
delle funzioni dirigenziali e consiste in un colloquio sulle materie
previste dal precedente art. 8 nonche' sulle seguenti aree di
competenza:
il possesso di adeguate conoscenze in tema di tecnologie
digitali e informatiche anche ai fini gestionali;
capacita', attitudini e motivazioni individuali, anche
attraverso prove, nell'ambito della prova orale, finalizzate alla
loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo
metodologie e standard riconosciuti;
capacita' organizzative e manageriali in rapporto a specifiche
situazioni proprie del ruolo dirigenziale;
ordinamento e attribuzioni del Ministero dell'economia e delle
finanze; codice di comportamento del Ministero dell'economia e delle
finanze; normativa in materia trasparenza e prevenzione della
corruzione;
il possesso di adeguata conoscenza della lingua inglese.
La prova orale e' valutata in centesimi e si intende superata con
un punteggio non inferiore a settanta/centesimi.
I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi muniti
di un valido documento di riconoscimento.
Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice compila
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da
ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal
segretario della commissione, e' affisso nella sede di esame.
La sede, il giorno e l'ora di svolgimento della prova orale sono
pubblicati sul sito internet dell'amministrazione e comunicati con
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta elettronica
certificata, qualora il candidato la indichi come canale di
comunicazione nella domanda di partecipazione al concorso,
almeno venti giorni prima della data della prova stessa. Nella
medesima comunicazione verra' indicato il voto riportato in ciascuna
delle prove scritte e nella valutazione dei titoli.
Nel caso di mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e
sede stabiliti per la prova orale per gravi e certificati motivi di
salute, la commissione fissa una nuova data, non oltre l'ultimo
giorno previsto per l'effettuazione della prova orale da parte di
tutti i candidati, dandone comunicazione all'interessato. La
ulteriore mancata presentazione del candidato comporta l'esclusione
automatica dal concorso.
Per l'effettuazione della prova orale, l'amministrazione puo'
ricorrere all'utilizzo di strumenti informatici e digitali, anche
relativi a videoconferenza, garantendo comunque l'adozione di
soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita',
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni
e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse
disponibili a legislazione vigente
L'amministrazione puo' prevedere lo svolgimento della prova orale
presso sedi decentrate.
Art. 10
Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli avviene previa individuazione dei
criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice ed e' effettuata
dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei
relativi elaborati.
Ai titoli, articolati in titoli di studio universitari,
abilitazioni professionali, titoli di carriera e di servizio, la
commissione esaminatrice, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 16 aprile 2018, n. 78, attribuisce un
valore massimo complessivo di 91 punti sulla base dei seguenti
criteri:
1) Titoli di studio universitari
I titoli di studio universitari sono valutati fino a un massimo
di 41 punti, con i seguenti punteggi per ciascun titolo:
a) voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione al
concorso: punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e
ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 con lode;
b) diploma di laurea (DL) o laurea di primo livello (L): fino a
2 punti;
c) laurea specialistica (LS): fino a 2 punti;
d) laurea magistrale (LM): fino a 2 punti;
e) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia
stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli
equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai
crediti formativi riconosciuti: 1,5 punti per ciascuno, fino a 3
punti;
f) master universitari di secondo livello, per il cui accesso
sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli
equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai
crediti formativi riconosciuti: 2,5 punti per ciascuno, fino a 5
punti;
g) diploma di specializzazione (DS): fino a 8 punti; ove il
diploma di specializzazione venga utilizzato quale requisito di
ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio
utile, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 70 del 2013: fino a 4 punti;
h) dottorato di ricerca (DR): fino a 12 punti; ove il dottorato
di ricerca venga utilizzato quale requisito di ammissione al
concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile, ai
sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 70 del 2013: fino a 6 punti.
I titoli di studio universitari sono valutabili esclusivamente se
conseguiti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le
universita' non statali legalmente riconosciute, nonche' le
istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate o accreditate
dal Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, costituite
anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del
decreto legislativo n. 165 del 2001.
2) Abilitazioni professionali
Le abilitazioni professionali, per le quali puo' essere
attribuito un punteggio complessivo di 10 punti, sono valutabili solo
se attinenti alle materie di esame, in ragione di non piu' di un
titolo per ciascuna delle seguenti lettere, con il seguente punteggio
per ciascun titolo:
a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di
un esame di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno dei
titoli di studio universitari richiesti per l'ammissione al concorso:
8 punti;
b) abilitazione professionale conseguita previo superamento di
un esame di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno dei
titoli di studio universitari di cui al precedente punto 1) del
presente articolo, diverso da quelli necessari per l'ammissione al
concorso, purche' attinente alle materie delle prove d'esame: 1 punto
per ciascuna abilitazione, fino a 2 punti, in relazione all'attinenza
alle materie d'esame.
Le abilitazioni professionali di cui alle lettere a) e b) sono
valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo
superamento di un esame di abilitazione di Stato.
3) I titoli di carriera e di servizio, per i quali puo' essere
attribuito il punteggio complessivo di 40 punti, sono:
per il profilo A:
a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o
determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica,
area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o e' richiesto
il possesso di uno dei titoli di studio universitari di cui al
precedente punto 1) del presente articolo, per i quali e'
attribuibile un punteggio massimo di 1,5 punti per anno, fino a 30
punti; le anzianita' di ruolo nella qualifica dirigenziale, nonche' i
rapporti di lavoro con incarico dirigenziale a tempo determinato,
sono valutati con un punteggio fino a 3 punti per anno; i servizi
prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali
sono valutati come tali solo se tale equiparazione e' stabilita,
anche ai fini giuridici, da un'espressa disposizione normativa;
b) incarichi che presuppongono una particolare competenza
professionale, avente ad oggetto attivita' coerenti con le competenze
specifiche richieste dal presente bando per il profilo messo a
concorso, conferiti con provvedimenti formali, sia
dell'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti
pubblici, su designazione dell'amministrazione pubblica di
appartenenza, per i quali e' attribuibile un punteggio massimo di 5
punti, secondo quanto di seguito specificato: per ogni incarico 1,25
punti per ogni trimestre successivo al primo;
c) documentata esperienza lavorativa in materia di valutazione
della rilevanza economica, finanziaria e giuridica dei provvedimenti
normativi e della relativa verifica delle quantificazioni degli oneri
e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di
finanza pubblica nonche' in materia di valutazione finanziaria e di
programmazione degli investimenti pubblici, per la quale e'
attribuibile un punteggio massimo di 5 punti.
per il profilo B:
a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o
determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica,
area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o e' richiesto
il possesso di uno dei titoli di studio universitari di cui al
precedente punto 1) del presente articolo, per i quali e'
attribuibile un punteggio massimo di 1,5 punti per anno, fino a 30
punti; le anzianita' di ruolo nella qualifica dirigenziale, nonche' i
rapporti di lavoro con incarico dirigenziale a tempo determinato,
sono valutati con un punteggio fino a 3 punti per anno; i servizi
prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali
sono valutati come tali solo se tale equiparazione e' stabilita,
anche ai fini giuridici, da un'espressa disposizione normativa;
b) incarichi che presuppongono una particolare competenza
professionale, avente ad oggetto attivita' coerenti con le competenze
specifiche richieste dal presente bando per il profilo messo a
concorso, conferiti con provvedimenti formali, sia
dell'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti
pubblici, su designazione dell'amministrazione pubblica di
appartenenza, per i quali e' attribuibile un punteggio massimo di 10
punti, secondo quanto di seguito specificato: per ogni incarico 1,25
punti per ogni trimestre successivo al primo.
I titoli di cui al presente punto sono valutabili esclusivamente
se conseguiti o svolti presso organi costituzionali o di rilevanza
costituzionale, autorita' indipendenti ovvero amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001.
I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle
dipendenze di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale,
autorita' indipendenti ovvero amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono
computati, per quelli a tempo indeterminato, secondo l'anzianita' di
ruolo e, per quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in
servizio; i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale
sono valutati in relazione alla percentuale di prestazione di lavoro
prestato.
Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, di cui
al presente punto, si applicano i seguenti principi:
a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile,
considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta
o frazioni superiori a quindici giorni;
b) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, e'
valutato quello piu' favorevole al candidato;
c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali
di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, saranno
valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno
del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno
dell'anno.
I servizi militari di leva sono valutati solo se prestati in
gradi e ruoli per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli
di studi universitari indicati al punto 1) del presente articolo; i
servizi di leva prestati in costanza di rapporto di lavoro con organi
costituzionali o di rilevanza costituzionale, autorita' indipendenti
ovvero amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, sono valutati come prestati
nella qualifica di ruolo di appartenenza.
Ai fini del punteggio per i titoli di cui al punto 3), lettere a)
del presente articolo e' valutabile esclusivamente il periodo di
servizio ulteriore rispetto a quello previsto dall'art. 7, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 70/2013 come requisito
di ammissione al concorso.
Art. 11
Titoli di precedenza e/o preferenza, formazione, approvazione e
pubblicazione della graduatoria di merito
Ai fini della formazione della graduatoria finale, per i
candidati che abbiano superato la prova orale con esito positivo,
l'amministrazione provvedera' d'ufficio, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni, a verificare il possesso dei requisiti
dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione.
Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con
esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di
riserva e/o di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, a mezzo posta
elettronica certificata all'indirizzo dcp.dag@pec.mef.gov.it i
relativi documenti in carta semplice ovvero le dichiarazioni
sostitutive secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Da
tali documenti o dichiarazioni sostitutive deve risultare che i
titoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al
concorso erano gia' in possesso del candidato alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda stessa.
La graduatoria di merito, formulata dalla commissione
esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione
complessiva conseguita da ciascun candidato, e' successivamente
riformulata tenendo conto degli eventuali titoli di precedenza e/o
preferenza previsti dal presente art. 11.
Sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i
candidati utilmente collocati in graduatoria, nel limite dei posti
messi a concorso, ferme restando le riserve di legge specificate
all'art. 1 del presente bando di concorso.
La graduatoria di merito e' pubblicata sul sito internet del
Ministero dell'economia e delle finanze e ne sara' data notizia nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana decorrono i termini per le eventuali impugnative.
Art. 12
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori della procedura selettiva, a
pena di decadenza, presentano a mezzo posta elettronica certificata
all'indirizzo dcp.dag@pec.mef.gov.it entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposita
comunicazione, la seguente documentazione:
a) dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita'
ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti
e qualita' personali, suscettibili di modifica, dichiarati nella
domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni; a
norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, il Ministero effettua idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni con
le conseguenze previste in caso di dichiarazioni non veritiere o
mendaci;
b) dichiarazione ai sensi del suindicato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 da cui risulti di non essere/essere
stato/a condannato/a anche con sentenza non passata in giudicato, per
i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del
codice penale;
c) dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di
incompatibilita' previste dall'art. 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
La capacita' lavorativa del candidato diversamente abile e'
accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
Inoltre, l'amministrazione ha la facolta' di effettuare idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni
rese nella domanda di ammissione al concorso.
Art. 13
Assunzione in servizio
I candidati dichiarati vincitori del concorso, che risulteranno
in possesso dei prescritti requisiti ed in regola con la
documentazione di cui al precedente art. 12, dovranno stipulare
apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalita'
previste dalla normativa vigente.
I vincitori, per i quali verra' disposta l'assunzione in
relazione a quanto previsto dal presente bando, saranno assunti a
tempo indeterminato ed inquadrati, in prova, nella qualifica di
dirigente nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia del Ministero
dell'economia e delle finanze.
I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato, saranno
soggetti ad un periodo di prova della durata prevista dalle vigenti
norme contrattuali nonche' ad un ciclo formativo che verra' definito
successivamente all'assunzione.
Art. 14
Accesso agli atti del concorso e responsabile del procedimento
I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge e del «Regolamento per l'accesso ai documenti formati o
detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione»
disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it/
Ai candidati che sostengono la prova scritta e' consentito,
mediante l'apposita procedura telematica «atti on-line» disponibile
sul sistema «Step-One 2019», accedere per via telematica agli atti
concorsuali relativi ai propri elaborati.
Con la presentazione della domanda di partecipazione alla
presente procedura il candidato dichiara di essere consapevole che
eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti
saranno evase da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti
gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo
concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di
legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e
l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima.
Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non
consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono
tenuti a versare la quota prevista dal suddetto «Regolamento per
l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli
oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito
http://riqualificazione.formez.it_secondo le modalita' ivi previste.
Il responsabile unico del procedimento e' il dirigente
dell'Ufficio III della Direzione del personale del Ministero
dell'economia e delle finanze.
Art. 15
Dati personali
I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione
del personale, ai soli fini della gestione della procedura di
concorso, possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono
specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della
procedura concorsuale, nominati responsabili del trattamento ai sensi
dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).
Il titolare del trattamento dei dati personali e' il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi, Direzione del personale.
Formez PA agisce per conto del MEF in qualita' di responsabile
del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679 per
i trattamenti necessari allo svolgimento delle attivita' ad esso
affidate per lo svolgimento della procedura concorsuale di cui al
presente bando.
I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le
finalita' di gestione della procedura di concorso, con l'utilizzo di
procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali,
necessari per perseguire le predette finalita'.
L'interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i
quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto
di far rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle
modalita' e nei casi ivi stabiliti nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare.
Tali diritti possono essere fatti valere inviando la relativa
richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione
del personale - via XX Settembre, 97 - 00187 Roma (o all'indirizzo di
posta elettronica dcp.dag@pec.mef.gov.it).
L'interessato puo' inoltre esercitare il diritto di proporre
reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.
Art. 16
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n.
272, nelle disposizioni citate in premessa e nel vigente C.C.N.L.
Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Avverso il presente bando di concorso e' proponibile ricorso
giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla stessa data.
Resta ferma la facolta' dell'amministrazione di disporre con
provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti
requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della
documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla
medesima procedura concorsuale, nonche' di non procedere
all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata
mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso.
L'amministrazione si riserva, inoltre, la facolta' di annullare o
revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo
svolgimento dello stesso, anche per cause operative o tecniche non
prevedibili, nonche' le connesse attivita' di assunzione; sospendere
l'assunzione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in
parte, o imponessero di differire o ritardare assunzioni di
personale.
Roma, 27 ottobre 2021
La Capo Dipartimento: Vaccaro
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