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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso interno, per titoli, riservato agli appuntati scelti, per
l'ammissione al primo corso di aggiornamento e formazione
professionale di settecento allievi vicebrigadieri del ruolo
sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui diciassette
riservati ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.69 del 31/8/2001 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 001E8118 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 30/9/2001 |
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IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modificazioni;
Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei
pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, concernenti le determinazioni dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni-integrazioni;
Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
numeri 444 e 445;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Considerato che, alla data del presente decreto, nell'organico
dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri sono disponibili circa
mille posti vacanti, da ricoprire mediante due distinti concorsi, nel
limite del 70% dei posti disponibili, attraverso un concorso interno
per titoli riservato agli appuntati scelti per l'ammissione ad un
corso di aggiornamento e formazione professionale, della durata di
tre mesi, che si conclude con un esame orale, e, nel limite del 30%
dei posti disponibili, attraverso un concorso interno, per titoli ed
esame scritto, riservato agli appuntati scelti, agli appuntati, ai
carabinieri scelti ed ai carabinieri in servizio permanente con
almeno sette anni di servizio, previo superamento del corso di
qualificazione, di durata non inferiore a tre mesi;
Considerato che gli appuntati scelti possono partecipare, per
ciascun anno, ad uno soltanto dei due concorsi di cui alle predette
aliquote del 70% e 30%;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
E' indetto un concorso interno, per titoli, riservato agli
appuntati scelti, per l'ammissione al primo corso di aggiornamento e
formazione professionale di settecento allievi vicebrigadieri del
ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui diciassette
riservati ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo
previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
Art. 2.
Requisiti
1. Possono partecipare al concorso gli appuntati scelti che non
abbiano presentato, nell'anno, domanda di partecipazione all'analogo
concorso di cui all'aliquota del 30%, che alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di cui al comma 1 del
successivo art. 3, rivestano tale grado e:
a) siano idonei al servizio militare incondizionato o siano
stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al
servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente non siano idonei
saranno ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso
della suddetta idoneita' alla data di inizio del corso di cui al
successivo art. 8;
b) abbiano riportato nell'ultimo biennio, in sede di
valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "nella
media" o giudizio equivalente;
c) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni
disciplinari piu' gravi della "consegna";
d) non siano rinviati a giudizio, ne' ammessi ai riti
alternativi per delitto non colposo, ne' siano sottoposti a
procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di
stato, ne' siano sospesi dal servizio, ne' si trovino in aspettativa
per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;
e) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, "non idonei
all'avanzamento al grado superiore".
I requisiti suindicati debbono essere posseduti anche alla data
d'inizio del corso. I vincitori del concorso che alla data di
presentazione all'istituto di istruzione non siano idonei al servizio
militare incondizionato e non riacquistino l'idoneita' entro il
termine di cui al successivo art. 8, comma 2, saranno esclusi dal
concorso e potranno partecipare, a riacquistata idoneita' fisica, a
domanda, al primo analogo corso utile, purche' continuino a possedere
i requisiti di cui al precedente, comma 1. L'idoneita' al servizio
militare incondizionato non e' richiesta per i vincitori che abbiano
partecipato al concorso quali permanentemente non idonei in modo
parziale al servizio d'istituto di cui al precedente comma 1, lettera
a).
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
redatte esclusivamente sull'apposito modello, come il fac-simile
allegato 1, disponibile presso tutti i comandi carabinieri, e
presentate al comando del reparto di appartenenza entro il termine di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il concorrente deve compilare e sottoscrivere il modello di
domanda, dichiarando i titoli posseduti, tra quelli indicati al
successivo art. 7, comma 1, lettere a), c) d) ed f), per i quali
intende ottenere l'attribuzione dei punteggi.
3. L'errata o mancata indicazione degli altri dati richiesti e'
causa di esclusione dal concorso, qualora non si provveda alla
regolarizzazione entro un breve tassativo termine fissato dal centro
nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri.
4. La data di effettiva presentazione della domanda sara'
attestata, nell'apposito spazio, dai rispettivi comandi di
appartenenza.
Art. 4.
Istruttoria delle domande ed esame dei requisiti
I comandi di Corpo provvederanno a:
a) inviare le domande al centro nazionale di selezione e
reclutamento, con le modalita' che verranno comunicate con apposita
circolare;
b) acquisire la documentazione caratteristica, chiusa alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande con la
dizione: "per partecipazione al concorso per l'ammissione al primo
corso di aggiornamento e formazione professionale allievi
vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti";
c) verificare il possesso e la validita' dell'attestato di
bilinguismo di cui al precedente art. 1 e dei titoli di cui al
successivo art. 7, eventualmente dichiarati nella domanda;
d) compilare schede riepilogative dei titoli posseduti dai
candidati, secondo il modello di cui all'allegato 2, che sara' fatto
pervenire dal comando generale dell'Arma dei carabinieri, I reparto,
centro nazionale di selezione e reclutamento;
e) far sottoscrivere, per presa visione ed accettazione, a
ciascun concorrente la scheda riepilogativa redatta nei suoi
confronti ed inviarla al comando generale dell'Arma dei carabinieri,
I reparto, centro nazionale di selezione e reclutamento, secondo le
disposizioni che verranno successivamente impartite.
Art. 5.
Esclusione dal concorso
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, si potra'
provvedere, comunque, alla valutazione dei titoli dei concorrenti.
I concorrenti che risultino, ad una verifica anche successiva, in
difetto di uno o piu' requisiti, saranno esclusi dal concorso ovvero,
se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o dichiarati
decaduti dalla nomina, con provvedimento motivato del direttore
generale o di autorita' da lui delegata.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata con
successivo provvedimento del direttore generale, sara' composta da:
a) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri con il
grado di colonnello, presidente;
b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri con il
grado di tenente colonnello o maggiore, membro;
c) un ispettore dell'Arma dei carabinieri con il grado di
maresciallo aiutante luogotenente, membro;
d) un sovrintendente dell'Arma dei carabinieri, con il grado di
brigadiere capo, segretario.
Art. 7.
Formazione ed approvazione delle graduatorie
1. La commissione di cui al precedente art. 6 formera' la
graduatoria finale di merito sulle risultanze dei punteggi che i
rispettivi comandi di corpo assegneranno a ciascun concorrente, per
il possesso dei seguenti titoli, secondo la tabella in allegato 3:
a) per decorazioni e distintivi d'onore di cui agli allegati C
ed E alla pubblicazione SMD-G-10 "Regolamento per la disciplina delle
uniformi" edizione 1994, fino ad un massimo di 6000 punti,
limitatamente a quelle riportate nell'allegato 3;
b) per qualifiche superiori a "nella media" o giudizio
equivalente riportate in sede di valutazione caratteristica nel grado
di appuntato scelto nell'ultimo quinquennio o periodo inferiore se di
piu' recente promozione, fino ad un massimo di 5478 punti. Non
saranno presi in considerazione i periodi documentati con modello "L"
per assenza del militare dal servizio;
c) per le promozioni straordinarie per meriti eccezionali e/o
benemerenze d'istituto 3500 punti;
d) per encomi ed elogi, purche' risultanti a matricola, fino ad
un massimo di 3350 punti;
e) per l'anzianita' nel grado di appuntato scelto, 0,35 punti
per giorno fino ad un massimo di 1750 punti;
f) per titoli di studio superiori alla licenza media, fino ad
un massimo di 1600 punti. Qualora non trascritto, il titolo di studio
puo' essere certificato con dichiarazione sostitutiva completa di
copia fotostatica di un documento di identita' del concorrente. In
caso di possesso di piu' titoli di studio verra' preso in
considerazione quello che da' titolo al maggior punteggio
incrementale;
g) per l'anzianita' di servizio 0,05 per giorno di servizio
prestato nell'Arma (nel conteggio sara' incluso anche il periodo da
allievo mentre saranno esclusi i periodi indicati all'art. 31,
comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198) fino a un
massimo di 600 punti;
Gli idonei in possesso dell'attestato di bilinguismo saranno
inseriti in un elenco compilato in ordine decrescente di punteggio e
collocati preliminarmente, fino a copertura dei posti riservati di
cui all'art. 1. Successivamente verranno inseriti i rimanenti idonei,
in ordine decrescente di punteggio.
2. A parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianita'
di grado, l'anzianita' di servizio e la piu' giovane eta'.
3. La graduatoria dei candidati sara' approvata con provvedimento
del direttore generale.
4. La posizione in graduatoria verra' comunicata agli interessati
a cura del centro nazionale di selezione e reclutamento.
5. I titoli di cui al precedente comma 1, saranno valutati solo
se:
a) posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande;
b) dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso,
limitatamente a quelli indicati al precedente, comma 1, lettere a),
c), d) ed f), mentre quelli indicati alle lettere b), e) e g)
verranno acquisiti direttamente dalla documentazione personale.
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, saranno
dichiarati vincitori ed ammessi a frequentare il primo corso
trimestrale di aggiornamento e formazione professionale allievi
vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti.
Art. 8.
Presentazione al corso
1. I vincitori del concorso, utilmente collocati nella
graduatoria finale di merito, saranno avviati alla frequenza del
primo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata
di tre mesi, con prevedibile inizio nella prima decade di maggio
2002. I militari che supereranno gli esami finali del corso saranno
inclusi nella graduatoria finale di merito e promossi al grado di
vicebrigadiere con decorrenza giuridica ed amministrativa coincidente
con la data dell'ultima sessione di esame.
Il corso si svolgera' presso il reggimento allievi brigadieri in
Vicenza, secondo il programma riportato nell'allegato 4.
2. L'Istituto di istruzione:
potra' autorizzare i vincitori, per comprovati motivi, da
comunicare tramite il comando di appartenenza, a differire la
presentazione fino al settimo giorno dalla data di inizio del corso;
dovra':
sostituire i vincitori rinunciatari entro i primi dieci giorni
dall'inizio del corso, con altrettanti candidati, in ordine di
graduatoria, idonei, ma non vincitori;
considerare rinunciatari e sostituire i militari che,
regolarmente convocati, non si presenteranno presso detto istituto.
Art. 9.
Destinazione a fine corso
Al termine del corso la destinazione dei militari idonei alla
nomina a vicebrigadiere avverra' secondo le modalita' all'epoca
vigenti.
L'avvio al corso e' subordinato all'autorizzazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il presente decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della
normativa vigente.
Roma, 23 agosto 2001
p. Il direttore generale t.a.: Pagano
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