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REGIONE PIEMONTE

Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco di candidati in
possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale d'azienda
sanitaria regionale.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.1 del 3/1/2006
Ente:REGIONE PIEMONTE
Località:Torino  (TO)
Codice atto:05E08600
Sezione:Enti locali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:2/2/2006

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

Destinatari.
Con deliberazione n. 75-1862 del 19 dicembre 2005, la giunta
regionale della regione Piemonte ha indetto un avviso pubblico per
l'aggiornamento dell'elenco dei candidati, di cui alle deliberazioni
di giunta regionale n. 39-1874 del 28 dicembre 2000 e n. 54-5238 del
4 febbraio 2002, in possesso dei requisiti per la nomina a direttore
generale d'azienda sanitaria regionale da utilizzare per la copertura
delle sedi che si rendessero vacanti.
L'aggiornamento dell'elenco consistera' nell'inserimento di nuovi
candidati, ovvero nella cancellazione dei nominativi di coloro che,
gia' inseriti negli elenchi approvati con le deliberazioni sopra
citate, non confermino l'attualita' del possesso di tutti i
requisiti, se del caso aggiornando i dati relativi.
Pertanto anche coloro che risultano gia' iscritti nell'elenco
regionale, a seguito delle deliberazioni di giunta regionale
n. 39-1874 del 28 dicembre 2000 e n. 54-5238 del 4 febbraio 2002,
sono tenuti a confermare la propria disponibilita', rinnovando la
domanda ed aggiornando il curriculum professionale e la scheda
analitica gia' presentate, con l'indicazione delle attivita'
lavorative idonee a giustificare il possesso del requisito
dell'esperienza professionale, a decorrere dai dieci anni antecedenti
la scadenza del bando, pena la cancellazione dall'elenco.
Non devono presentare richiesta coloro che risultano iscritti
nell'elenco regionale con la deliberazione di giunta regionale
n. 51-11598 del 26 gennaio 2004, a seguito dell'avviso di cui alla
DGR n. 66-11104 del 24 novembre 2003.
Requisiti richiesti.
Possono presentare istanza coloro che, ai sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed
integrazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:
diploma di laurea;
specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle
funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed
attivita' professionale con esperienza almeno quinquennale di
direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture
pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia
gestionale e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche o
finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione
dell'avviso.
Regime delle incompatibilita'.
Ai sensi dell'art. 3, comma 9 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e sucessive modificazioni e integrazioni, la carica di
direttore generale e' incompatibile con quella di membro del
consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome,
di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di
presidente o di assessore di comunita' montana, di membro del
Parlamento, nonche' con l'esistenza di rapporti anche in regime
convenzionale con la unita' sanitaria locale presso cui sono
esercitate le funzioni o di rapporti economici o di consulenza con
strutture che svolgono attivita' concorrenziali con la stessa. La
carica di direttore generale e' altresi' incompatibile con la
sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorche' in regime
di aspettativa senza assegni, con l'unita' sanitaria locale presso
cui sono esercitate le funzioni.
Ai sensi dell'art. 3, comma 11 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e sucessive modificazioni e integrazioni,
non possono essere nominati direttori generali di azienda sanitaria
regionale:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a
pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo
ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non
colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei
poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione,
salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice
penale;
b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto
per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento
non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della
riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988,
n. 327, e dall'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o
a liberta' vigilata.
Ai sensi dell'art. 66, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, la carica di direttore generale di azienda sanitaria
regionale e' incompatibile con quella di consigliere provinciale, di
sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della
comunita' montana.
Sempre ai sensi dell'art. 3, comma 9 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, il direttore generale non e' eleggibile a
membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli
e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni
esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della
data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso
di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilita'
non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i
sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.
In ogni caso il direttore generale non e' eleggibile nei collegi
elettorali nei quali sia compreso, in tutto o in parte, il territorio
dell'unita' sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue
funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di
accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato
candidato e non sia stato eletto non puo' esercitare per un periodo
di cinque anni le sue funzioni in unita' sanitarie locali comprese,
in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono
svolte le elezioni.
Ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39,
le nomine di competenza della giunta regionale sono incompatibili con
le seguenti funzioni:
1) consigliere regionale;
2) dipendente della regione, nei limiti di cui alla legge
regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Disciplina delle situazioni di
incompatibilita' con lo stato di dipendente regionale) e degli enti,
istituti, societa' di cui la regione detenga la maggioranza del
pacchetto azionario o nomini la maggioranza del consiglio di
amministrazione e delle aziende della regione, salvo i casi previsti
dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per
la presenza tecnico funzionale della regione nell'organismo in cui
deve avvenire la nomina, e di cio' sia fatta menzione nel
provvedimento di nomina;
3) prestazione non sporadicamente di consulenza alla regione ed
agli enti soggetti a controllo regionale o di rapporti di
collaborazione continuativa;
4) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri
sui provvedimenti degli enti, istituti od organismi di cui all'art.
2;
5) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori
dello Stato, appartenenti alle Forze armate.
Non e' inoltre consentita la contemporanea presenza della stessa
persona in piu' di un ente, societa' o organismo regionale di cui al
presente articolo ad esclusione dei sindaci e dei revisori dei conti.
Informazioni ai sensi della legge n. 241/1990.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche
ed integrazioni, e della legge regionale n. 7 del 4 luglio 2005:
struttura responsabile del procedimento e' il settore assetto
istituzionale ed organi collegiali della direzione programmazione
sanitaria, assessorato alla tutela della salute e sanita',
programmazione socio-sanitaria di concerto con l'assessore al
welfare;
responsabile del procedimento e' il dott. Giorgio Lucco
responsabile del succitato settore.
In attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 28 dicembre 2000, ed in conformita' alle disposizioni regionali
in materia, la struttura responsabile procedera' d'ufficio al
controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai
candidati, nonche' di tutte quelle presentate dai soggetti nominati.
Eventuali ulteriori informazioni potranno richiedersi ai seguenti
recapiti:
dott.ssa Maria Massimino, tel. 011/4322241, fax 011/4324641,
e-mail maria.massimino@regione.piemonte.it
dott. Luca Quacchia, tel. 011/4324037, fax 011/4324641, e-mail
luca.quacchia@regione.piemonte.it
dott. Luciano Armanni, tel. 011/4322492, fax 011/4324641,
e-mail luciano.armanni@regione.piemonte.it
Informazioni ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
I dati personali richiesti al candidato saranno, dalla regione
Piemonte, raccolti, registrati, trattati e comunicati esclusivamente
ai fini della costituzione dell'elenco dei candidati idonei a
ricoprire la carica di direttore generale d'azienda sanitaria e
dell'eventuale nomina.
I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza,
anche con strumenti informatici, ed utilizzati in operazioni di
trattamento connesse, in termini compatibili con i succitati scopi.
L'interessato puo' far valere i diritti attribuiti dall'art. 7
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei termini previsti
dagli articoli successivi del medesimo decreto.
Presentazione dell'istanza.
Le istanze, redatte in carta legale, formulate secondo i
fac-simili allegati al presente avviso, scaricabili dal sito Internet
della regione Piemonte: www.regione.piemonte.it, dovranno contenere
le seguenti dichiarazioni, sostitutive di certificazioni e di atti di
notorieta', rese dall'interessato sotto la propria responsabilita',
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445:
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) codice fiscale;
4) residenza;
5) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
europea;
6) d'iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della
non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
7) di non avere riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso (ovvero le eventuali condanne riportate
o gli eventuali carichi pendenti);
8) il diploma di laurea conseguito, con l'indicazione della
data del conseguimento, dell'autorita' che lo ha rilasciato e della
votazione riportata;
9) il possesso degli specifici requisiti di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed
integrazioni;
10) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di
incompatibilita' o comportanti decadenza dalla carica previste:
dall'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
sucessive modificazioni e integrazioni, dall'art. 13 della legge
regionale 23 marzo 1995, n. 39, dall'art. 66 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, ovvero indicazione delle cause
d'incompatibilita' e impegno a rimuoverle prima dell'assunzione
dell'incarico;
11) di accettare, in caso di nomina, l'assunzione delle
funzioni di direttore generale dell'azienda sanitaria regionale per
la quale la nomina e' fatta alle condizioni del contratto approvato
dalla giunta regionale;
12) di autorizzare la regione Piemonte - ai sensi del decreto
legislativo n. 196/2003 e sucessive modificazioni e integrazioni - al
trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, esclusivamente
finalizzati agli adempimenti connessi ai procedimenti d'iscrizione
nell'elenco dei candidati e di nomina a direttore generale;
13) indirizzi di recapito postale, internet, telefonico e fax,
ai fini delle comunicazioni relative al presente avviso ed
all'eventuale nomina.
Alla domanda dovra' essere allegata, a pena d'inammissibilita':
dettagliato curriculum scolastico e professionale, datato e
firmato;
scheda analitica - redatta secondo lo schema allegato
all'avviso - attinente ai requisiti per la nomina a direttore
generale di ASR (titolo di studio, requisiti formativi e
professionali), datata e firmata.
Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le firme poste in calce
all'istanza contenente le dichiarazioni sostitutive, al curriculum ed
alla scheda analitica, non sono soggette ad autenticazione se apposte
in presenza del dipendente regionale addetto o se all'istanza e'
allegata la fotocopia di un documento di identita' del dichiarante.
Le candidature, indirizzate al presidente della giunta regionale,
dovranno pervenire alla regione Piemonte - Assessorato alla tutela
della salute e sanita' - Direzione programmazione sanitaria - Settore
assetto istituzionale e organi collegiali - c.so Regina Margherita
n. 153 bis - 10122 Torino, entro il termine perentorio di giorni
trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande possono essere consegnate direttamente al settore
assetto istituzionale ed organi collegiali, corso Regina Margherita
n. 153 bis - Torino, pal. D, 2° piano, dal lunedi' al venerdi', dalle
9 alle 12,30, ovvero spedite a mezzo posta raccomandata, nel qual
caso, sulla busta dovra' essere indicato il riferimento «candidatura
a direttore generale di A.S.R.» e, ai fini del termine di
presentazione, fara' fede la data del timbro postale.
Qualora il termine di presentazione delle candidature cada in una
giornata festiva il medesimo si intende prorogato al primo giorno
feriale successivo. Non saranno esaminate le candidature pervenute
oltre l'ora e la data sopra indicate.
L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito ne' per eventuali disguidi postali in ogni
modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Informazioni sul contratto di prestazione d'opera.
Il rapporto di lavoro del direttore generale dell'azienda
sanitaria regionale e' esclusivo ed e' regolato da contratto di
diritto privato stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo
del libro quinto del codice civile. I contenuti economici e normativi
del contratto di lavoro sono approvati dalla giunta regionale
coerentemente alle previsioni di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, come modificato ed
integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
31 maggio 2001, n. 319.
In caso di nomina, il candidato si obbliga ad esercitare tutte le
funzioni attribuite al direttore generale dell'azienda sanitaria da
norme nazionali o regionali, e con l'assunzione dei poteri di
gestione dell'azienda, quali disciplinati da norme di legge o di
regolamento o da provvedimenti regionali o nazionali, si accolla ogni
responsabilita' connessa.
Il corrispettivo per l'esercizio delle funzioni di direttore
generale, e' determinato dalla DGR n. 99-10265 del 1° agosto 2003, in
relazione alle peculiari caratteristiche aziendali e viene
corrisposto in dodici quote mensili, posticipate, di pari ammontare.
Il trattamento economico cosi' determinato ha carattere
d'onnicomprensivita', ed in particolare e' compensativo anche di
tutte le spese che il direttore generale sosterra' per gli
spostamenti dal luogo di residenza, al luogo di svolgimento delle
funzioni. Il predetto corrispettivo puo' essere integrato, fino ad un
massimo del venti per cento, in considerazione del raggiungimento
complessivo dei risultati di gestione attesi e della realizzazione
degli obiettivi assegnati annualmente dalla giunta regionale.
Istruttoria.
Non verranno prese in considerazione:
le domande presentate in data anteriore alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
le domande presentate oltre il trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale;
le domande presentate in difformita' al presente avviso;
le domande pervenute da soggetti inseriti nell'elenco con la
deliberazione di giunta regionale n. 51-11598 del 26 gennaio 2004, a
seguito dell'avviso di cui alla DGR n. 66-11104 del 24 novembre 2003.
La mancata presentazione dell'istanza di conferma all'iscrizione
nell'elenco da parte dei candidati inseriti con le deliberazioni di
giunta regionale n. 39-1874 del 28 dicembre 2000 e n. 54-5238 del
4 febbraio 2002, con l'aggiornamento del curriculum professionale e
della scheda analitica gia' presentate, contenente l'indicazione
delle attivita' lavorative idonee a giustificare il possesso del
requisito dell'esperienza professionale, a decorrere dai dieci anni
antecedenti la scadenza del bando, determinera' la cancellazione
dall'elenco.
La valutazione dei requisiti richiesti per la nomina alla carica
di direttore generale d'azienda sanitaria regionale, quali dichiarati
dai candidati, verra' effettuata sulla base dei criteri
interpretativi di carattere generale sinora utilizzati nei precedenti
avvisi, e da ultimo nell'avviso di cui alla DGR n. 66-11104 del
24 novembre 2003, adottata in conformita' all'art. 2, comma 3 della
legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, recante ad oggetto «Criteri e
disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale
e dei rapporti tra la regione ed i soggetti nominati».
Conseguentemente:
l'esperienza professionale quinquennale, deve essere stata
svolta, anche in periodi non continuativi, nei dieci anni precedenti
la pubblicazione dell'avviso;
l'attivita' deve riferirsi a funzioni effettivamente svolte in
seguito al conferimento di incarico formale;
non sono da considerarsi attivita' professionali ai fini
dell'avviso le esperienze relative:
ad attivita' libero-professionale;
all'esercizio del mandato politico;
alla mera consulenza;
a componente di organi d'amministrazione, eccezion fatta per
l'amministratore delegato, o il socio accomandatario, e il
consigliere delegato con incarichi operativi;
l'attivita' di amministratore di enti o aziende sanitarie viene
considerata rilevante esclusivamente qualora svolta in veste di
organo monocratico (amministratore straordinario, direttore generale,
commissario) successivamente all'attuazione della legge 4 aprile
1991, n. 111;
per «attivita' di direzione tecnica o amministrativa» verra'
considerata l'attivita' di direzione di strutture organizzative
svolta sotto il profilo tecnico o amministrativo in tutte le diverse
specializzazioni professionali, escludendo le funzioni di mero
studio, ricerca, ispezione nonche' le attivita' finanziarie di mera
partecipazione;
l'attivita' di direzione sara', inoltre, ritenuta qualificata
se esercitata con riguardo all'intera organizzazione dell'ente,
azienda, struttura od organismo, ovvero ad una delle principali
articolazioni organizzative degli stessi secondo i rispettivi
ordinamenti, e dovra' essere comunque contraddistinta da autonomia
decisionale, consistenza organizzativa e responsabilita' verso
l'esterno;
verra' considerata rilevante:
l'attivita' di amministratore di enti o aziende sanitarie,
qualora svolta in qualita' di organo monocratico, con esclusione
degli incarichi di componente di organi collegiali (componenti di
comitati di gestione, componenti di consigli di amministrazione,
eccezion fatta per l'amministratore delegato, il socio
accomandatario, il consigliere delegato con incarichi operativi);
l'attivita' di partecipazione alla direzione strategica
aziendale;
l'attivita' di direzione di strutture caratterizzate da
autonomia e complessita' in enti e aziende sanitarie; in mancanza del
titolare della posizione funzionale apicale sono state prese in
considerazione le funzioni svolte in tale posizione da personale di
qualifica inferiore purche' le funzioni stesse fossero state
conferite con atto formale;
l'attivita' svolta in posizione dirigenziale con autonomia
gestionale in enti/aziende private e in enti pubblici che abbiano
recepito nei rispettivi ordinamenti quanto previsto dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, in merito alla separazione tra competenze degli organi
di direzione politica e responsabilita' gestionali dirigenziali;
l'attivita' dirigenziale svolta a capo delle principali
articolazioni organizzative di enti pubblici e privati, in posizione
apicale, con responsabilita' verso l'esterno, indipendentemente
dall'adozione di atti che impegnano l'ente (rilevanza esterna);
non sara' considerata rilevante:
l'attivita' di magistrato, qualora non connessa a
responsabilita' di direzione di struttura, come definita dalla DGR
n. 103-689 del 31 luglio 2000;
la presidenza in consigli di amministrazione, in conformita'
a quanto previsto dalla DGR n. 103-689 del 31 luglio 2000;
l'esperienza professionale il cui grado di qualificazione
come previsto dalla DGR n. 103-689 del 31 luglio 2000 non risultasse
adeguatamente comprovato.
A conclusione del procedimento, l'elenco dei candidati in
possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale d'azienda
sanitaria regionale sara' pubblicato nel bollettino ufficiale della
regione Piemonte.
In caso di nomina, all'interessato verra' richiesto di presentare
le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sucessive
modificazioni e integrazioni, e di quanto comunque dichiarato nel
curriculum e nella scheda analitica allegate alla domanda.

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