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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Procedura di selezione per la copertura di posti di personale docente
da destinare all'estero, a partire dall'anno scolastico 2023-2024.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.25 del 31/3/2023 |
Ente: | MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 23E03646 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 30/4/2023 |
Tags: | Educatori e maestre |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
per la diplomazia pubblica e culturale
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante
«Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'art. 1,
commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e in
particolare gli articoli 18, 19, 20 e 21 e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, contenente
disposizioni legislative speciali riguardanti l'ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, e successive modificazioni e integrazioni, recante
«Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla
carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti
pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, regolamento recante «Norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Vista la legge 6 marzo 1996, n. 151, recante «Ratifica ed
esecuzione della convenzione recante statuto delle scuole europee,
con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994»;
Visto lo statuto del personale distaccato presso le scuole
europee, adottato dal Consiglio superiore delle scuole europee con
documento Ref.: 2011-04-D-14-en-6;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo», e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti» e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
2016, n. 19, «Regolamento recante disposizioni per la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, di revisione e
aggiornamento della tipologia delle classi di concorso di cui al
decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei
titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante
«Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante
«Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna», a norma dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'
in materia di processo civile», ed in particolare l'art. 32 e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa», ed in
particolare l'art. 38 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita'
2012», e in particolare l'art. 15;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 23 giugno 2004,
n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi
2 e 3, dell'art. 21 e dell'art. 181, comma 1, lettera a) del
succitato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, «Attuazione
della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone
a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni
e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto interministeriale (MIUR/MAECI) 2 ottobre 2018,
n. 634, concernente i requisiti di ordine culturale e professionale
dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo
della scuola da inviare all'estero;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante
«Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione
e del Ministero dell'universita' e della ricerca» convertito con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e in particolare l'art. 1,
commi 975 e 976;
Vista la direttiva del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 21 marzo 2016, n. 170 relativa
all'accreditamento degli enti di formazione;
Visti il decreto ministeriale MIUR 7 marzo 2012, n. 3889,
riguardante i requisiti per il riconoscimento della validita' delle
certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua
straniera del personale scolastico nonche' il decreto del direttore
generale per gli affari internazionali del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 12 luglio 2012, n. 10899 come
modificato dal decreto ministeriale MI n. 62 del 10 marzo 2022;
Rilevato che alcune graduatorie del personale docente, relative
alle selezioni del personale docente da destinare all'estero indette
con decreto dipartimentale MIUR n. 2021 del 20 dicembre 2018 -
acquisite da questo Ministero con decreto direttoriale MAECI 3 agosto
2021, n. 3241 e successive rettifiche - nonche' alle selezioni del
medesimo personale indette con decreto direttoriale MAECI n. 2959 del
17 maggio 2021 e con decreto direttoriale MAECI n. 359 del 7 aprile
2022, risultano esaurite o in via di esaurimento;
Attesa pertanto la necessita' di indire la procedura di selezione
per la formazione delle predette graduatorie esaurite o in via di
esaurimento, dalle quali si attingera' prioritariamente per le
nomine, al fine di garantire la tempestiva copertura dei posti di
personale docente previsti dal contingente ex art. 18, comma 1, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
2021, n. 72, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2022, reg.
n. 83, di nomina dell'Ambasciatore Pasquale Terracciano a direttore
generale della Direzione generale per la diplomazia pubblica e
culturale;
Sentito il Ministero dell'istruzione e del merito;
Esperite le relazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) MI: Ministero dell'istruzione;
b) MIUR: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
c) MIM: Ministero dell'istruzione e del merito;
d) MAECI: Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
e) DGDP: Direzione generale per la diplomazia pubblica e
culturale;
f) decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
64;
g) Colloquio: colloquio obbligatorio comprensivo
dell'accertamento linguistico ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera
d), del decreto legislativo;
h) Commissione: commissione giudicatrice di cui all'art. 16 del
presente bando;
i) SCI: Scuole ed iniziative di cui all'art. 10 del decreto
legislativo;
l) SEU: Scuole europee;
m) DSGA: Direttori dei servizi generali ed amministrativi.
Art. 2
Posti da coprire
1. Al fine di poter procedere alle destinazioni all'estero del
personale docente, a partire dall'anno scolastico 2023/2024, e'
indetta la presente procedura di selezione per le tipologie di
istituzioni, per i codici funzione e per le aree linguistiche di cui
all'allegato n. 1, che e' parte integrante del presente bando.
2. I posti da ricoprire sono annualmente pubblicati sul sito del
MAECI e del MIM. Nel corso dell'anno sono consentiti aggiornamenti
per esigenze sopravvenute.
Art. 3
Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione
1. Alla selezione e' ammesso a partecipare, a domanda, il
personale docente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato che
all'atto della domanda abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un
servizio effettivamente prestato, dopo il periodo di prova, di almeno
tre anni scolastici in territorio metropolitano nel ruolo di
appartenenza: classe di concorso/posto (infanzia-primaria) per i
docenti. Non si valuta l'anno scolastico in corso. I codici funzione
sono indicati nell'allegato n. 1.
2. Hanno titolo a partecipare alla selezione per l'insegnamento
della lingua e della cultura italiana nelle iniziative scolastiche di
cui all'art. 10 del decreto legislativo di livello primario,
nell'ambito delle SCI, i docenti di scuola primaria.
3. Non sono ammessi alla selezione coloro che:
a) nell'arco dell'intera carriera abbiano gia' svolto piu' di
un mandato all'estero anche se inferiore o pari a sei anni, inclusi
gli anni in cui abbia avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio;
b) abbiano svolto un mandato di servizio all'estero novennale o
comunque un mandato superiore a sei anni;
c) non possano assicurare una permanenza all'estero per sei
anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024. Di anno
in anno, in occasione dell'individuazione dei candidati per la
destinazione all'estero, saranno successivamente depennati dalle
relative graduatorie coloro che non potranno assicurare la permanenza
all'estero per i successivi sei anni;
d) prestino attualmente servizio all'estero in quanto non
sarebbe garantito il sessennio in territorio nazionale previsto
dall'art. 21, comma 1 del decreto legislativo.
Art. 4
Requisiti culturali e professionali del personale docente,
di cui all'art. 3 del decreto interministeriale n. 634/2018
1. I requisiti culturali richiesti al personale docente da
destinare all'estero sono:
a. avere una certificazione della conoscenza almeno della
lingua straniera per cui si partecipa non inferiore al livello B2 del
Quadro Comune europeo di riferimento (QCER), fra quelle relative alle
aree linguistiche stabilite dall'art. 5, comma 4, del presente bando,
rilasciata da uno degli enti certificatori di cui al decreto del
direttore generale per gli affari internazionali del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 12 luglio 2012,
n. 10899 e successive modificazioni.
Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale MI del 10 marzo
2022, n. 62 «Ai fini di cui all'art. 1, comma 2, e' valutato
corrispondente con il livello C1 del QCER il possesso di laurea di
vecchio ordinamento nelle relative lingue straniere quadriennali
oppure laurea specialistica o magistrale con almeno 36 CFU nelle
relative lingue straniere. La corrispondenza al livello C1 di dette
lauree non puo' essere valutabile come certificazione ai fini di
concorsi e graduatorie del personale docente nel caso in cui il
titolo di accesso alle procedure concorsuali sia la medesima laurea»;
b. aver partecipato ad almeno un'attivita' formativa della
durata non inferiore a venticinque ore, organizzata da soggetti
accreditati dal MIUR ai sensi della direttiva del 21 marzo 2016, n.
170, su tematiche afferenti all'intercultura o
all'internazionalizzazione.
2. I requisiti professionali richiesti al personale docente da
inviare all'estero sono:
a. essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver
prestato, dopo il periodo di prova, almeno tre anni di effettivo
servizio in Italia nel ruolo di appartenenza: classe di
concorso/posto (infanzia-primaria);
b. non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante
un precedente periodo all'estero per incompatibilita' di permanenza
nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a;
c. non essere incorsi in provvedimenti disciplinari superiori
alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione.
3. I docenti assegnati alle attivita' di sostegno, oltre ai
requisiti di cui ai commi 1 e 2, devono possedere la relativa
specializzazione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al
personale in servizio presso le scuole europee, in quanto compatibili
con le specifiche disposizioni relative a tali scuole.
Art. 5
Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione
1. Il candidato deve produrre apposita istanza esclusivamente
attraverso il portale Selezioni del MAECI reperibile al seguente link
https://personalescuole.esteri.it/ e sul sito istituzionale del MAECI
al seguente link Selezione del personale della scuola da destinare
all'estero - Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale
La domanda deve essere inviata entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - nonche' contestualmente pubblicato sul sito
istituzionale del MAECI (al seguente link Selezione del personale
della scuola da destinare all'estero - Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale). Qualora il termine di scadenza
per l'invio on-line della domanda cada in un giorno festivo, il
termine sara' prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono
accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro
le ore 23,59 di detto termine.
Costituira' codice identificativo univoco della domanda un numero
assegnato dal sistema a ciascun candidato in seguito all'invio della
domanda, e sara' indicato nel file pdf della domanda inviata.
Detto codice costituira' il riferimento per tutte le
comunicazioni riguardanti la procedura di selezione.
2. Il personale docente puo' presentare domanda per una o piu'
tipologie di istituzioni scolastiche tra quelle sotto riportate e
contrassegnate dalle relative sigle indicate nell'allegato 1:
SCI Scuole, iniziative scolastiche.
Il settore SCI comprende:
Scuole italiane statali e non statali;
Sezioni italiane inserite nelle scuole
straniere/internazionali;
Scuole straniere in cui e' presente l'insegnamento
dell'italiano;
Iniziative scolastiche ex art. 10 del decreto legislativo.
SEU Scuole europee.
Trattasi di Istituzioni intergovernative scolastiche, di cui
alla legge 6 marzo 1996, n. 151, dipendenti dal Segretariato delle
scuole europee. Dette scuole sono attualmente presenti in Belgio,
Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna.
Il personale docente in possesso dei requisiti prescritti, che
intende partecipare alla selezione per piu' tipologie di istituzioni,
deve inoltrare un'unica domanda, comprensiva delle tipologie
richieste tra quelle previste, indicate con le sigle: SCI e SEU.
3. Al personale docente e' consentito partecipare per una o piu'
lingue straniere relative ai singoli codici funzione e aree
linguistiche bandite.
Le aree linguistiche per le quali ci si puo' candidare sono le
seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco.
4. Relativamente a ciascuna tipologia di istituzioni e al codice
funzione per il quale si concorre - che corrisponde alla classe di
concorso, al posto o al profilo di attuale appartenenza - il
candidato deve indicare la lingua o le lingue per cui chiede la
partecipazione.
5. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445 i requisiti per la partecipazione alle prove
risultano autocertificati tramite le dichiarazioni contenute nella
domanda stessa e devono essere inderogabilmente posseduti entro il
termine di scadenza per la presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura selettiva, pena l'esclusione. In
qualsiasi momento l'amministrazione puo' procedere a controlli, anche
a campione, sulla veridicita' della documentazione esibita nonche'
sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti.
I certificati di lingua e di intercultura rilasciati da enti
privati accreditati devono essere allegati alla domanda, pena
l'esclusione dalla procedura selettiva; dovra', altresi', essere
allegato il certificato di equivalenza o di equipollenza dei titoli
conseguiti all'estero o copia dell'istanza di riconoscimento; dovra',
altresi', essere allegata la copia del documento di identita' in
corso di validita'. I titoli autocertificati rilasciati da
istituzioni pubbliche italiane saranno accertati
dall'amministrazione.
I dati riportati dal candidato nella domanda assumono il valore
di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui
all'art. 76 del succitato decreto del Presidente della Repubblica che
prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il
candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verita'.
6. Il candidato e' tenuto ad indicare il numero telefonico,
nonche' il recapito di pec intestata allo stesso (requisito
necessario per le future comunicazioni) presso cui chiede di ricevere
le comunicazioni relative alla selezione. Eventuali variazioni di
residenza o di pec intervenute oltre la scadenza dei termini di
presentazione della domanda, dovranno essere comunicate
esclusivamente con pec al seguente indirizzo
dgdp.05_selezione@cert.esteri.it - Il candidato deve ripresentare la
domanda ex novo qualora incorrano variazioni entro i termini di
scadenza del bando; tale domanda annullera' e sostituira' la
precedente.
L'amministrazione non assume responsabilita' per lo smarrimento
delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o
incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa l'indirizzo di
pec oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso
di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
7. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE n. 679/2016 e del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come armonizzato con il
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il candidato deve
prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali
forniti nella domanda. Il trattamento dei dati avverra'
esclusivamente ai fini della gestione della selezione e della stesura
delle graduatorie, nonche', in caso di destinazione all'estero, per
le finalita' inerenti alla gestione del rapporto di lavoro. Il
titolare del trattamento dei dati personali e' il MAECI.
8. Il candidato diversamente abile indica nella domanda la
propria condizione e specifica l'ausilio eventualmente richiesto per
lo svolgimento del Colloquio e/o se necessita di tempi aggiuntivi,
allegando alla domanda certificato medico attestante la necessita' di
ausili e/o tempi aggiuntivi.
Qualora il candidato si trovi in uno stato di invalidita'
temporanea, che renda necessario l'utilizzo di ausili e/o tempi
aggiuntivi, verificatosi in data posteriore alla scadenza dei termini
di presentazione della domanda, ne inviera' richiesta via pec
corredata di certificato medico attestante la necessita' di ausili
e/o tempi aggiuntivi all'indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it
E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica
tale da permettere di svolgere l'attivita' presso le sedi estere e in
particolare in quelle con caratteristiche di disagio.
9. Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione
presentate con modalita' diverse da quelle previste nel presente
articolo. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, il MAECI si riserva di effettuare idonei
controlli sul contenuto della domanda di partecipazione. Qualora dal
controllo emerga la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le
dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
10. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di
accertamento dei requisiti richiesti dal presente bando. Il MAECI
puo' disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati per difetto
dei requisiti richiesti che devono essere posseduti all'atto della
presentazione della domanda e nelle more dello svolgimento della
procedura, nonche' per tutto il tempo della validita' delle
graduatorie. L'esclusione e' disposta con decreto del direttore
generale della DGDP del MAECI, notificato all'interessato per pec.
11. E' attiva la seguente casella di posta elettronica dedicata
esclusivamente a richieste inerente la presente selezione:
dgdp.selezione@esteri.it
Art. 6
Selezione
La procedura si articola in una selezione per titoli e colloquio
comprensivo dell'accertamento linguistico che si svolgera' in
modalita' telematica o in presenza.
Art. 7
Selezione per titoli
1. La selezione per titoli e' volta ad individuare i candidati
che hanno accesso al colloquio.
2. I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e di
servizio previsti dall'allegato 2 al presente bando e devono essere
conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti, entro la scadenza del
termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, la commissione di cui all'art. 16 valuta
esclusivamente i titoli culturali, professionali e di servizio
dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione. Il
punteggio finale dei candidati si valuta in quarantesimi secondo le
modalita' indicate nell'allegato 2.
4. All'esito della valutazione dei titoli, la commissione
predispone l'elenco dei candidati (individuati con il rispettivo
codice identificativo univoco) non ammessi al colloquio per difetto
dei requisiti o perche' non abbiano raggiunto almeno 13/40 punti
nella valutazione dei titoli.
Detto elenco sara' pubblicato sul sito istituzionale del MAECI
con decreto del direttore generale della DGDP.
Eventuali reclami possono essere presentati entro e non oltre
cinque giorni dalla pubblicazione, inoltrandoli all'indirizzo
dgdp.05_selezione@cert.esteri.it
L'amministrazione, esaminati i reclami, puo' apportare le dovute
rettifiche, anche d'ufficio.
Art. 8
Elenchi ammessi al colloquio
1. Gli elenchi degli ammessi al colloquio, individuati con il
rispettivo codice identificativo univoco, sono predisposti dalla
commissione sulla base del punteggio dei titoli culturali,
professionali e di servizio dichiarati nella domanda. Per accedere al
colloquio sono richiesti almeno 13/40 punti.
Detti elenchi saranno pubblicati sul sito istituzionale del MAECI
con decreto del direttore generale della DGDP.
2. L'inserimento in detti elenchi non e' titolo sufficiente per
la destinazione all'estero che riguardera' solamente i candidati che
supereranno il colloquio di cui al successivo art. 9 con un punteggio
minimo di punti 36/60.
La pubblicazione sul sito istituzionale del MAECI ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
Eventuali reclami possono essere presentati entro, e non oltre,
cinque giorni dalla pubblicazione, inoltrandoli all'indirizzo
dgdp.05_selezione@cert.esteri.it - L'amministrazione, esaminati i
reclami, puo' apportare le dovute rettifiche, anche d'ufficio.
Art. 9
Colloquio
1. Il colloquio accertera' l'idoneita' relazionale richiesta per
il servizio all'estero, le competenze linguistico-comunicative
nella/e lingua/e indicata/e nella domanda, la conoscenza del
funzionamento del sistema della formazione italiana nel mondo, ivi
incluse le Scuole europee, degli strumenti di promozione culturale,
della normativa sul servizio all'estero del personale della scuola e
delle caratteristiche generali delle realta' educative e dei sistemi
scolastici anglosassone, francese, tedesco, e spagnolo. Prima di
iniziare i colloqui sara' resa pubblica dalla commissione di cui
all'art. 16 una griglia contenente i criteri di valutazione.
2. Al colloquio la commissione attribuisce un punteggio massimo
di 60/60 punti per ciascuna delle aree linguistiche indicate dal
candidato nella domanda di partecipazione. Superera' il colloquio il
candidato che avra' raggiunto il punteggio minimo di 36/60. Coloro i
quali non raggiungeranno detto punteggio minimo non avranno titolo
all'inserimento nella graduatoria di merito.
3. La commissione pubblichera' sul sito istituzionale del MAECI,
con valore di notifica a tutti gli effetti, un avviso relativo al
calendario dei colloqui, all'indicazione delle modalita' di
svolgimento degli stessi - in presenza o in modalita' telematica -
tramite la piattaforma Cisco-webex e dell'orario di inizio degli
stessi. Il candidato dovra' esibire valido documento per la procedura
di riconoscimento.
4. I candidati sono ammessi al colloquio con riserva di
accertamento dei requisiti richiesti dal presente bando.
5. La mancata partecipazione al colloquio, senza giustificato
motivo, comporta l'esclusione dalla procedura selettiva. L'eventuale
assenza al colloquio deve essere comunicata tempestivamente e
comunque al massimo entro la data del colloquio all'indirizzo
dgdp.05_selezione@cert.esteri.it - producendo idonea giustificazione
e una richiesta di ri-calendarizzazione, a pena di esclusione, dalla
procedura. Nel caso di accoglimento della richiesta si procedera'
alla ri-calendarizzazione del colloquio non oltre la data dell'ultimo
giorno previsto dal calendario dei colloqui.
Art. 10
Graduatorie di merito
1. Il punteggio si valuta in centesimi e si ottiene dalla somma
del punteggio conseguito per i titoli di cui all'art. 7 e per il
colloquio di cui all'art. 9.
A parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze di
cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994. Al termine dei colloqui la commissione
formulera' le graduatorie di merito sulla base del punteggio dei
titoli e di quello del colloquio.
2. Le graduatorie, formate dalla commissione, sono approvate con
decreto del direttore generale della DGDP e sono pubblicate sul sito
istituzionale del MAECI con valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno validita' di
sei anni. In caso di esaurimento o mancanza delle stesse o di
graduatorie in via di esaurimento, le procedure di selezione possono
essere indette prima della scadenza.
Art. 11
Destinazione all'estero
1. Operati gli opportuni controlli sulle posizioni dei singoli
candidati e previo collocamento fuori ruolo, il MAECI, sulla base
delle graduatorie di cui all'art. 10 del presente bando, destina i
candidati inseriti nella graduatoria di merito sui posti disponibili.
2. Sui posti relativi alle aree linguistiche miste e sui posti di
cui all'art. 10 del decreto legislativo, le graduatorie di cui al
precedente articolo saranno utilizzate solo dopo l'esaurimento delle
graduatorie tuttora vigenti di cui al decreto dipartimentale MIUR n.
2021 del 20 dicembre 2018 - acquisite da questo Ministero con decreto
direttoriale MAECI 3 agosto 2021, n. 3241 e successive rettifiche -
nonche' al decreto direttoriale MAECI n. 2959 del 17 maggio 2021 e al
decreto direttoriale MAECI n. 359 del 7 aprile 2022. Le graduatorie
formate in base ai predetti decreti e in via di esaurimento avranno
la precedenza sulle graduatorie formate in base al presente bando.
Art. 12
Presentazione dei documenti di rito
1. I candidati assegnatari di sede sono tenuti a presentare i
documenti di rito richiesti dall'amministrazione per la destinazione
all'estero. Ai sensi dell'art. 15 della legge del 12 novembre 2011,
n. 183 i certificati rilasciati dalle Pubbliche amministrazioni sono
sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di
presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.
Art. 13
Depennamento dalle graduatorie
1. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo la
destinazione, non assume servizio, nonche' quello che si trova nelle
condizioni previste dall'art. 5, comma 10, e' depennato dalla
relativa graduatoria di cui all'art. 10, comma 1, del presente bando.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati
assegnatari di sede, il MAECI procede, mediante scorrimento delle
graduatorie, all'individuazione di ulteriori candidati in base alle
procedure del presente bando.
Art. 14
Ricorsi
Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura e'
ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, oppure ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione.
Art. 15
Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE n. 679/2016 e del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come armonizzato con il
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, si informano i candidati
che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di
partecipazione alla procedura selettiva avverra' con l'utilizzo anche
delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalita', anche in caso di comunicazione a
terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai
fini di elaborazioni statistiche.
2. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al regolamento
UE n. 679/2016 e al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modificazioni, in particolare il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e
la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione
della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento, per motivi
legittimi, rivolgendo le richieste al MAECI, titolare del trattamento
dei dati. L'eventuale rifiuto al trattamento dei dati comporta
l'automatica esclusione dalla selezione.
3. Per quesiti o reclami in materia di privatezza, l'utente puo'
contattare il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)
del MAECI (telefono centralino: +39 06 36911); peo: rpd@esteri.it -
pec: rpd@cert.esteri.it).
4. Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati,
l'interessato puo' presentare un reclamo all'RPD del MAECI. In
alternativa, puo' rivolgersi al Garante per la protezione dei dati
personali Garante per la protezione dei dati personali:
piazza Venezia n. 11, 00187 Roma;
telefono: 0039 06 696771;
peo: protocollo@gpdp.it
pec: protocollo@pec.gpdp.it
Art. 16
Composizione e compiti delle commissioni. Condizioni ostative
all'incarico di presidente e componente di commissione
1. Con decreto del direttore generale della DGDP del MAECI sara'
costituita la commissione, che sara' presieduta da un funzionario
diplomatico/dirigente scolastico/dirigente amministrativo e formata
da due componenti scelti tra docenti, funzionari MAECI e DSGA,
esperti nelle tematiche oggetto del colloquio di cui all'art. 9,
comma 1. Della commissione fa parte anche un segretario, nominato tra
il personale in servizio presso il MAECI. La commissione potra'
essere integrata con membri aggiuntivi ai fini dell'accertamento
dell'idoneita' linguistica dei candidati.
2. In base al numero delle domande pervenute, la commissione
iniziale potra' essere integrata prevedendo delle sottocommissioni
composte da un Presidente, due componenti, eventuali membri aggiunti
ed un segretario, cosi' come indicato nei precedenti commi 1 e 2. Il
Presidente della commissione iniziale coordina i lavori delle
sottocommissioni.
3. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo, ai
membri della commissione non spettano compensi, gettoni o indennita'
di presenza ne' rimborsi spese comunque denominati. La commissione ha
il compito specifico di assicurare la regolarita' delle procedure e
di redigere le graduatorie di cui al presente bando.
4. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente e
componente di commissione:
avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti
penali per cui sia stata esercitata l'azione penale;
avere in corso procedimenti disciplinari;
essere incorsi in sanzioni disciplinari e non aver ottenuto la
riabilitazione;
essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla data
di pubblicazione del presente bando e, se in quiescenza, aver
superato il settantesimo anno d'eta' alla medesima data.
Inoltre, i presidenti e i componenti di commissione:
non possono essere componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere
rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali, ne' esserlo stati
nell'anno antecedente alla data di indizione della selezione;
non devono essere parenti o affini entro il quarto grado di un
candidato;
non devono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego
per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza
dall'impiego comunque determinata;
non devono essere in servizio all'estero alla data di
svolgimento dei colloqui.
Art. 17
Pubblicazione
Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche'
contestualmente sul sito istituzionale del MAECI (al seguente link:
https://www.esteri.it/it/diplomazia-culturale-e-diplomazia-scientific
a/cultura/sistema-della-formazione-italiana-nel-mondo/personalescolas
tico/selezione-del-personale-della-scuola-da-destinare-all-estero/).
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative (centoventi giorni per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale Lazio).
Roma, 13 marzo 2023
Il direttore generale: Terracciano
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