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LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO "CARLO CATTANEO"

Valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore
universitario di ruolo presso la facolta' di economia nel settore
scientifico-disciplinare P02A - Economia aziendale.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.26 del 31/3/2000
Ente:LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO "CARLO CATTANEO"
Località:-
Codice atto:000E2935
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/4/2000
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo Statuto dell'Universita Carlo Cattaneo - LIUC;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio1980,
n. 382 e successive modificazioni, e integrazioni concernente il
riordinamento della docenza universitaria, la relativa fascia di
formazione nonche' la sperimentazione organizzativa e didattica;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
sull'accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il decreto legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito in
legge il 23 gennaio 1991, n. 21;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120 convertito in legge
21 giugno 1995, n. 236 e successive modificazioni .
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e in particolare gli
articoli 2 e 3;
Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1997 e successivamente
modificato e integrato con decreto ministeriale 26 febbraio 1999;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403 recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127 in materia di semplificazione
amministrativa;
Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1999;
Vista la legge 19 ottobre 1999 n. 370;
Vista la richiesta di procedimento di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario del consiglio
di facolta' di economia nella seduta del 22 novembre 1999;
Vista la deliberazione del senato accademico;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Oggetto per la valutazione comparativa
 
L'Universita' Carlo Cattaneo - LIUC indice ai sensi della legge
3 luglio 1998 n. 210, e secondo le norme del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998 n. 390, una
procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di
ricercatori universitari presso la facolta' e nei settori scientifico
disciplinari (SSD) indicati nella tabella seguente:
 
=====================================================================
N. Ordine | SSD | Facoltà | N. Posti
=====================================================================
1 | P02A Economia Aziendale | Economia | 1
 
Per l'elenco delle discipline afferenti a ciascun settore
scientifico disciplinare si rinvia al decreto ministeriale
26 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61, 15 marzo
1999 come rettificato dal decreto ministeriale 4 maggio 1999.
Per ogni procedura la commissione giudicatrice indichera' il/i
vincitori, secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 390/1998.
La tipologia di impegno scientifico e didattico richiesta al/ai
ricercatore/i reclutati e' la seguente:
Un'esperienza nel campo della strategia e politica aziendale,
della pianificazione strategica e della imprenditorialita' con
particolare focalizzazione sulle piccole e medie imprese e
disponibillia all 'insegnamento delle suddette discipline. Sono
auspicabili esperienze didattiche in lingua inglese. Sul piano
dell'impegno scientifico si richiede attitudine alla ricerca nel
campo della strategia, della pianificazione e della
imprenditorialita' delle piccole e medie imprese e nelle Imprese
familiari.
E' auspicabile una spiccata propensione all'utilizzo di
metodologie di ricerca sia qualitative che quantitative volte alla
realizzazione di verifiche empiriche nell'ambito delle suddette
discipline.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1
e' libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al
titolo di studio posseduto dai candidati, salvo quanto previsto dal
comma successivo.
Non possono partecipare:
a) I professori ordinari, associati e ricercatori in sevizio
presso Universita' italiane, inquadrati nel medesimo settore
scientifico disciplinare oggetto della valutazione comparativa,
ovvero in settori scientifico disciplinari facenti parte della stessa
area, come individuata dalla medesima lettera iniziale della sigla
del settore;
b) Coloro che hanno presentato domanda di partecipazione a
cinque o piu' procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento di professori o ricercatori universitari nell'anno
solare antecedente il termine di scadenza per la presentazione delle
domande di cui al presente bando.

                               Art. 3.
 
Domande di ammissione
 
Coloro che intendono partecipare ad una delle valutazioni
comparative di cui all'art. 1 devono presentare domanda in carta
libera entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale. La domanda deve essere indirizzata a: Universita'
Carlo Cattaneo - LIUC - Ufficio personale docente Corso Matteotti, 22
- 21053 Castellanza (Varese).
Le domande di partecipazione alla valutazione comparativa si
considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Coloro che intendono partecipare a piu' valutazioni comparative
devono presentare una domanda specifica per ciascuna di esse.
Gli interessati possono avvalersi dello schema allegato di
domanda, disponibile anche sul sito web dell 'Universita' http://www.
liuc.it/percorsi/docente.htm
> Nella domanda il candidato deve indicare le proprie generalita' e
la Facolta' relativi alla valutazione comparativa cui intende
partecipare. Deve inoltre dichiarare, sotto la sua personale
responsabilita':
1. Il luogo e la data di nascita;
2. La residenza anagrafica;
3. Il recapito prescelto per ricevere ogni comunicazione
relativa al presente bando: indirizzo con codice di avviamento
postale, numero telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica;
4. Il codice fiscale;
5. Di essere a conoscenza delle norme del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 che regolano
l'accesso agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni;
6. Di non essere in servizio presso un'universita' italiana
come professore ordinario, associato o ricercatore inquadrato nel
medesimo settore scientifico disciplinare della valutazione
comparativa cui chiede di partecipare ovvero in un settore
scientifico disciplinare facente parte della stessa area, come
individuata dalla lettera iniziale della sigla del settore;
7. Di non aver presentato domanda di partecipazione a cinque o
piu' procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di
professori o ricercatori universitari presso le varie universita'
nell'anno solare antecedente la data di presentazione della domanda.
La mancanza nella domanda delle dichiarazioni di cui ai
precedenti punti comporta l'esclusione dalla partecipazione alla
valutazione comparativa, fatta esclusione, solo per i cittadini
stranieri, per la mancata indicazione del codice fiscale.
Il codice fiscale costituira' il codice di identificazione
personale del candidato.
Per i cittadini stranieri che non indicassero il codice fiscale
esso sara' determinato a cura dell 'Universita'.
La firma apposta dal candidato in calce alla domanda non e'
soggetta ad autenticazione.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104, dovranno specificare nella domanda l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale
necessita' di tempo aggiuntivo per l'espletamento della prova
didattica, se prevista.
Ogni eventuale variazione di quanto dichiarato nella domanda
dovra' essere tempestivamente comunicata all'Universita'.
L'Universita' non assume alcuna responsabilita' nel caso di
irreperibilita' del candidato o di dispersione delle comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del
candidato, compresa la mancata o tardiva comunicazione di variazione,
oppure dipendenti da disguidi postali o telegrafici, o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

                               Art. 4.
 
Documenti da allegare
 
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati in duplice
copia:
a) il curriculum dell'attivita' scientifica e didattica del
candidato, da cui possa in particolare evincersi la posizione
universitaria eventualmente ricoperta;
b) l'elenco dettagliato di tutti i titoli e documenti che il
candidato ritiene utili ai fini della valutazione comparativa che
saranno presentati con le modalita' di cui al successivo articolo 5;
c) l'elenco dettagliato delle pubblicazioni del candidato;
d) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identita'.
Sia il curriculum che gli elenchi dei titoli e delle
pubblicazioni devono essere datati e firmati dal candidato
I titoli contenuti nell'elenco devono essere posseduti dal
candidato alla data di presentazione della domanda.
Entro la medesima data le pubblicazioni contenute nell'elenco
devono essere state stampate e devono essere stati adempiuti gli
obblighi previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, ai sensi del quale "ogni
stampatore ha l'obbligo di consegnare per qualsivoglia stampato o
pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura e uno alla Procura".
Per le pubblicazioni all'estero deve risultare la data e il luogo di
pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN.
La mancanza degli allegati di cui alle lettere b) e c) comporta
l'esclusione dalla partecipazione alla valutazione comparativa.

                               Art. 5.
 
Commissioni giudicatrici e presentazione dei titoli e delle
pubblicazioni
 
Le commissioni giudicatrici sono composte secondo quanto previsto
dall'articolo 2 della legge 210/1998 e dall'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 390/1998 e sono nominate con decreto
rettorale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito web
dell'Universita'.
Eventuali istanze di ricusazione dei commissari da parte dei
candidati devono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del decreto di nomina della commissione nella Gazzetta
Ufficiale. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di
ricusazione.
Entro lo stesso termine i candidati devono inviare
all'Universita' tutti i titoli e i documenti contenuti nell'elenco di
cui all'articolo 4 lettera b) e, tra le pubblicazioni presenti nel
relativo elenco, quelle che il candidato ritiene piu' significative e
utili ai fini della valutazione comparativa.
I titoli, i documenti e le pubblicazioni si considerano prodotti
in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante. Non verranno presi in considerazione i titoli e le
pubblicazioni spediti dopo il termine fissato.
I titoli contenuti nell'elenco ma non prodotti come anche l'invio
di titoli o pubblicazioni non compresi nei rispettivi elenchi non
verranno presi in considerazione dalle commissioni giudicatrici.
E' facolta' dei candidati produrre, in luogo dei titoli
originali, idonee dichiarazioni sostitutive di certificazione ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, punto a) del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. I candidati cittadini
dell'Unione europea possono dimostrare il possesso dei titoli sopra
indicati mediante le forme di semplificazione delle certificazioni
amministrative consentite dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.
I candidati cittadini extracomunitari residenti in Italia,
secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione
residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare
stati, fatti e qualita' personali, certificabili o attestabili da
parte di soggetti pubblici o privati italiani ai sensi dell'articolo
5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' di Stati
stranieri devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello
Stato stesso e devono altresi' essere legalizzati dalle competenti
autorita' consolari italiane.
Con riferimento ai documenti e alle pubblicazioni, il candidato
puo' presentare, in luogo degli originali, copia di esse corredata da
apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' in cui se
ne attesti la conformita' all'originale ai sensi dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. La dichiarazione
puo' essere unica per tutte le pubblicazioni inviate in copia.
Il candidato che partecipa a piu' valutazioni comparative deve
inviare tante copie di titoli e pubblicazioni quante sono le
procedure di valutazione comparativa a cui partecipa.
Non e' consentito ai candidati fare riferimento a titoli e
pubblicazioni gia' prodotti in altre procedure di valutazione
comparativa.
Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua originale e
tradotte, se in lingua diversa, in una delle seguenti lingue;
italiano, francese, inglese, tedesco, e spagnolo.
I testi tradotti possono essere presentati in copie
dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.

                               Art. 6.
 
Esclusione dalla partecipazione
 
L'esclusione dalla partecipazione alla procedura comparativa per
difetto dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e' disposta con
motivato decreto del Rettore e notificata al candidato.

                               Art. 7.
 
Lavori delle commissioni giudicatrici
 
La prima convocazione della commissione giudicatrice e'
effettuata dal membro designato dalla facolta' entro trenta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina.
La commissione deve concludere i lavori entro sei mesi dalla medesima
data.
Per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente
della commissione almeno trenta giorni prima della scadenza del
termine ordinario, il rettore dell'Universita' puo' prorogare, per
una sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine dei lavori
della commissione. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro
il termine fissato, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le
procedure per la sostituzione d'ufficio dei componenti cui siano
imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo
termine per la conclusione dei lavori.
Nella prima seduta la commissione provvede a:
1) Eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
2) Stabilire i criteri e le modalita' di valutazione dei
candidati;
Al termine della prima seduta il verbale contenente i criteri e
le modalita' di valutazione dei candidati viene consegnato al
responsabile del procedimento affinche' ne' curi la pubblicita'
mediante affissione all'albo Ufficiale dell'Universita' e sul sito
web.
Nelle sedute successive la commissione procedera' alla
valutazione delle pubblicazioni, e dei titoli dei candidati.
La commissione dovra' tenere in considerazione i seguenti criteri
generali per procedere alla valutazione delle pubblicazioni, facendo
anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito
scientifico internazionale:
a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) congruenza dell'attivita' scientifica del candidato con le
discipline ricomprese nel settore scientifico disciplinare per il
quale e' bandita la procedura;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
d) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in
relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
scientifico disciplinare;
e) apporto individuale del candidato nei lavori in
collaborazione.
La commissione dovra' inoltre valutare specificatamente:
a) l'attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati nelle universita' e negli enti di ricerca
italiani e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
d) l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di gruppi
di ricerca e di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in
ambito nazionale ed internazionale;
e) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di
studio, assegni o contratti di ricerca finalizzati a ricerche
attinenti al settore scientifico disciplinare.
Oltre alla valutazione dei titoli, la procedura prevede lo
svolgimento di due prove scritte, una delle quali puo' essere
sostituita da una prova pratica e di una prova orale.
A seguito della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli,
ognuno dei commissari verbalizzera' il proprio giudizio individuale
su ciascun candidato.
La commissione esprime un giudizio collegiale sulle
pubblicazioni, sui titoli scientifici e sulle due prove scritte
individuando i candidati da ammettere alla prova orale
La sede, il giorno e l'ora delle prove sono comunicati al
candidato almeno venti giorni prima dello svolgimento delle prove.
Alle prove il candidato si presentera' munito di carta di identita' o
di altro valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione di un candidato alle prove e'
considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua volonta'
di rinunciare alla valutazione comparativa.
Al termine delle prove, la commissione procedera' ad esprimere il
giudizio collegiale complessivo sul curriculum scientifico e
didattico di ciascun candidato e sulle prove sostenute.
La commissione procedera' quindi alla valutazione comparativa dei
candidati mediante discussione e successiva deliberazione assunta
dalla maggioranza dei componenti. Ogni commissario ha a disposizione
tanti voti quanti sono i posti previsti dalla valutazione comparativa
e non potra' darne piu' di uno al medesimo candidato. I voti saranno
espressi in forma palese, ma con modalita' tali da assicurarne la
contestualita'.
Se il numero dei candidati che hanno riportato almeno due voti e'
uguale o inferiore a quello dei posti disponibili, essi sono
dichiarati vincitori e la procedura e' conclusa; in caso contrario,
la deliberazione e' priva di effetti e deve essere ripetuta, anche
piu' volte, fino a che si verifichi che non piu' di uno dei candidati
(in relazione ai posti previsti dalla valutazione comparativa)
riporti due o piu' voti. Resta fermo il termine sopra fissato per la
conclusione dei lavori della commissione.

                               Art. 8.
 
Accertamento della regolarita' degli atti
 
Gli atti della procedura della valutazione comparativa sono
costituiti dai verbali delle singole riunioni, contenenti i giudizi
individuali e collegiali e i voti espressi su ciascun candidato, e
dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. Gli atti sono
consegnati dal presidente della commissione al responsabile del
procedimento entro dieci giorni dall'ultima riunione della
commissione.
Il Rettore, entro trenta giorni dalla consegna, accerta con
proprio decreto la regolarita' formale degli atti e l'esito della
procedura.
Gli atti e l'esito della procedura sono resi pubblici mediante
affissione all'albo ufficiale e pubblicazione sul bollettino
ufficiale e sul sito web dell'Universita'. Dell'esito della procedura
e' data comunicazione ai candidati e alla facolta' interessata.
Nel caso in cui riscontri vizi di forma il rettore rinvia, con
provvedimento motivato, gli atti alla commissione affinche' questa
provveda alla regolarizzazione entro i successivi venti giorni.
Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dai
candidati risultati idonei sono soggetti, da parte dell'Universita',
a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicita' degli
stessi.

                               Art. 9.
 
Nomina
 
I vincitori entro il termine perentorio di trenta giorni devono
presentare o far pervenire a questa Universita' i documenti richiesti
per la nomina in ruolo.
La nomina a ricercatore universitario e' disposta con decreto
rettorale. Ad esso spetta il trattamento economico previsto dalle
disposizioni di legge in vigore. La decorrenza della nomina e'
fissata non oltre il 1o novembre successivo al decreto di nomina.

                              Art. 10.
 
Restituzione della documentazione
 
I candidati possono richiedere, entro tre mesi dall'espletamento
della procedura di valutazione comparativa, la restituzione, con
spese a loro carico, della documentazione presentata. La restituzione
sara' effettuata entro due mesi dalla richiesta, salvo eventuale
contenzioso in atto.
Trascorso il termine, l'Universita' non e' piu' responsabile
della conservazione e restituzione della documentazione.

                              Art. 11.
 
Trattamento dei dati personali
 
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di
partecipazione alla procedura di valutazione comparativa, ai sensi
degli articoli 10 e 12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono
trattati esclusivamente per le finalita' di gestione del presente
bando.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
procedura di valutazione comparativa.
L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della
citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

                              Art. 12.
 
Responsabile dei procedimenti
 
Al sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 agosto
1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente
bando e' il segretario Silvio Colombo.

                              Art. 13.
 
Norma di rinvio
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando,
valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla
normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonche' le
leggi vigenti in materia.

                              Art. 14.
 
Pubblicazione
 
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale "Concorsi ed esami".
Castellanza, 6 marzo 2000
Il rettore: Silva

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