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MINISTERO DELLA DIFESA
Integrazione ai concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di
ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli normali - Anno
2000.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.37 del 12/5/2000 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 000E4567 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | - |
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IL VICE DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto interdirigenziale 29 febbraio 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 19 del 7 marzo
2000, con il quale sono stati indetti concorsi, per titoli ed esami,
per la nomina di ufficiali in servizio permanente effettivo nei ruoli
normali della Marina - anno 2000 e successiva integrazione;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, recante modificazioni al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della Sanita' Militare emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000;
Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della Sanita' Militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Considerato che, a scioglimento della riserva di cui all'articolo
3, comma 2, del sopracitato decreto interdirigenziale 29 febbraio
2000, occorre emanare disposizioni integrative del bando, concernenti
il personale femminile che abbia prodotto domanda di partecipazione
ai concorsi indetti con il medesimo, per gli aspetti disciplinati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, dal
decreto ministeriale 4 aprile 2000 e dalle direttive della Direzione
generale della Sanita' Militare, sopracitati;
Visto il decreto dirigenziale 1o marzo 2000, concernente
attribuzione di competenze all'Ufficiale generale dell'Aeronautica
militare con funzioni di vice Direttore generale della Direzione
generale per il personale militare all'adozione, tra l'altro, di
taluni atti di gestione amministrativa in materia di personale
militare;
Decreta:
Art. 1.
Generalita'
Le concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione ai
concorsi, per titoli ed esami, per la nomina a sottotenente di
vascello in servizio permanente effettivo nei ruoli normali per il
Corpo commissariato della Marina, per il Corpo delle capitanerie di
porto, per il Corpo sanitario della Marina, per i Corpi tecnici
(genio navale e armi navali) e per la nomina di guardiamarina nel
ruolo normale per il Corpo delle capitanerie di porto, indetti con
decreto interdirigenziale 29 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - n. 19 del 7 marzo 2000, gia'
integrato con decreto dirigenziale 17 aprile 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale - n. 32 del 21 aprile 2000, e
che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso cui
abbiano chiesto di partecipare, riceveranno lettera o telegramma di
convocazione riportante rispettivamente la sede e il giorno di
presentazione per essere sottoposte, qualora risultate idonee alle
prove scritte, agli accertamenti sanitari ed all'accertamento
psico-attitudinale di cui agli articoli 8 e 9 del bando di concorso,
con le modalita' indicate negli articoli successivi del presente
decreto.
Le concorrenti all'atto della presentazione devono produrre i
documenti indicati nell'art. 11, comma 1, del bando.
Art. 2.
Accertamenti sanitari
1. Gli accertamenti sanitari, che saranno effettuati a cura della
Commissione di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del bando,
saranno volti al riconoscimento del possesso dell'idoneita'
psico-fisica al servizio permanente quali ufficiali dei ruoli normali
dei Corpi della Marina militare.
2. L'idoneita' psico-fisica delle concorrenti sara' accertata con
le modalita' previste dal decreto ministeriale 4 aprile 2000, citato
nelle premesse.
3. Le concorrenti dovranno, inoltre, essere riconosciute in
possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
dati somatici: statura non inferiore a m 1,61 e non superiore a
m 1,95;
apparato visivo:
visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo
aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non
dovra' superare le 3 diottrie per la miopia, l'astigmatismo miopico
composto, l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le
2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice e per
la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie
per astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso
cromatico normale accertato alle lane.
L'accertamento allo stato refrattivo, ove occorra, puo' essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in ciclopegia, o con il metodo
dell'annebbiamento.
Per le concorrenti per il Corpo delle capitanerie di porto che
dovranno conseguire l'idoneita' al comando di Unita' navale sono
prescritti i seguenti requisiti: visus naturale non inferiore a 14/10
complessivi con non meno di 6/10 per l'occhio peggiore; visus
corretto 10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben
tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare 1,25
diottrie per la miopia, 2 diottrie per l'ipermetropia, 0,75 diottrie
per l'astigmatismo di qualsiasi segno e asse. La correzione totale
non dovra' comunque superare 1,25 diottrie per l'astigmatismo miopico
composto e 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto.
Senso cromatico normale accertato con tavole di Ishihara;
apparato uditivo:
la funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame audiometrico
tonale liminare in camera silente. Potra' essere tollerata una
perdita uditiva bilaterale di 25 dB nella frequenza da 125 a 2000 Hz
e l'orecchio meno efficiente potra' presentare una perdita di 30 dB
pantonale fino a 2000 Hz e 35 dB alla frequenza di 4000 Hz. I deficit
neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000/8000 Hz saranno
valutati di volta in volta dallo specialista;
dentatura:
la dentatura dovra' essere in buone condizioni; sara'
consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti,
purche' non tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino piu'
di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno
essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno
essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa
funzionalita' della masticazione; i denti cariati devono essere
opportunamente curati.
4. La Commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutte le concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
esame radiografico del torace in due proiezioni solo qualora le
concorrenti non producano il relativo referto da cui risulti che tale
accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi antecedenti presso
organi sanitari militari o strutture pubbliche, come indicato
all'art. 11, comma 1, del bando di concorso.
Qualora la concorrente non esibisca detto referto, al solo fine
dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame radiografico, dovra'
produrre un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni
dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto
stato. In assenza di detto referto, la concorrente dovra' essere
sottoposta, al fine sopraindicato, al test di gravidanza;
cardiologico con E.C.G.;
oculistico;
otorinolaringoiatrico;
psichiatrico;
ecografia pelvica;
analisi delle urine con esame del sedimento;
analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo).
La Commissione potra' inoltre procedere ad ogni ulteriore
indagine ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e
medico legale.
5. In caso di positivita' del test di gravidanza la Commissione
non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3,
comma 2, del gia' citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, secondo
il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
6. La Commissione provvedera' a definire per ciascuna
concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle
direttive indicate nelle premesse, il profilo sanitario che terra'
conto delle caratteristiche somato-funzionali possedute, nonche' dei
requisiti fisici indicati nel precedente comma 3.
7. La Commissione medica, seduta stante, comunichera' alla
concorrente l'esito della visita medica, sottoponendole il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
"idonea quale ufficiale in servizio permanente effettivo del
ruolo normale (rispettivamente dei Corpi di commissariato della
Marina, sanitario della Marina, delle capitanerie di porto o
tecnici)", con indicazione del profilo sanitario di cui al successivo
comma 8;
"non idonea quale ufficiale in servizio permanente effettivo
del ruolo normale (rispettivamente dei Corpi di commissariato della
Marina, sanitario della Marina, delle capitanerie di porto o
tecnici)", con indicazione del motivo.
8. Saranno giudicate "idonee" le concorrenti in possesso dei
requisiti sopra precisati cui sia stato attribuito il seguente
profilo sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2; apparato
cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari
AV 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2; apparato
osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per l'apparato visivo VS e
l'apparato uditivo AU valgono i requisiti precedentemente indicati al
comma 3.
9. Saranno giudicate "non idonee" le concorrenti risultate
affette da:
imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in
materia di inabilita' al servizio militare di leva;
imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente 3 nelle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario stabilito dalle vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare di leva (fermi restando i requisiti
prescritti dal presente decreto);
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia -
disartria);
stato di tossicodipedenza o tossicofilia da accertarsi presso
una struttura sanitaria militare;
tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente;
malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso.
10. Nei confronti delle concorrenti che all'atto degli
accertamenti sanitari venissero riconosciute affette da malattie o
lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata,
per le quali risultasse scientificamente probabile un'evoluzione
migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei
requisiti richiesti in tempi contenuti e comunque non oltre la data
prevista per il completamento delle prove orali parte di tutti i
concorrenti partecipanti al concorso, la Commissione medica non
esprimera' giudizio, ne' definira' il profilo sanitario. Essa
fissera' il termine entro il quale sottoporre dette concorrenti ad
ulteriori accertamenti sanitari per verificare l'eventuale recupero
dell'idoneita' fisica.
Dette concorrenti, ove possibile, saranno ammesse con riserva a
sostenere l'accertamento psico-attitudinale di cui all'art. 9 del
bando, nonche', qualora idonee, anche alle prove orali di cui
all'articolo 10 del bando medesimo.
11. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, le concorrenti giudicate "non idonee" non
saranno ammesse a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
12. Le concorrenti giudicate "non idonee" potranno, tuttavia,
inviare con lettera raccomandata al Ministero della difesa Direzione
generale per il personale militare - I Reparto 1a - Divisione
reclutamento ufficiali - 1a sezione - via XX Settembre 123/A - 00187
Roma, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data
degli accertamenti sanitari, specifica istanza, corredata di idonea
documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica,
relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non
idoneita'. Dette istanze dovranno essere anticipate alla predetta
Direzione generale a mezzo fax (06/4827347).
13. Non saranno prese in considerazione istanze prive della
prevista documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori
sopraindicati.
14. In caso di accoglimento dell'istanza, le concorrenti
riceveranno dalla Direzione generale per il personale militare la
relativa comunicazione.
15. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, la
Direzione generale per il personale militare comunichera' alle
interessate che il giudizio di non idoneita' riportato al termine
degli accertamenti sanitari rimane confermato.
16. Il giudizio circa l'idoneita' fisica delle concorrenti di cui
al precedente comma 14 in caso di accoglimento dell'istanza - sara'
espresso dalla Commissione di cui all'art. 13, comma 1, lettera c),
del bando a seguito di valutazione della documentazione allegata
all'istanza di ulteriori accertamenti, ovvero, qualora necessario, a
seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti.
17. Il giudizio espresso da detta Commissione e' definitivo e
sara' comunicato alle concorrenti seduta stante. Pertanto, per le
concorrenti giudicate "idonee" la Commissione provvedera' a definire
il profilo sanitario di cui al precedente comma 8. Le concorrenti
dichiarate "non idonee" anche a seguito della valutazione sanitaria o
degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche' quelle che
abbiano rinunciato ai medesimi saranno escluse dal concorso.
18. I verbali degli accertamenti sanitari dovranno essere
trasmessi alla Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 1a sezione - entro il
terzo giorno dalla data di completamento degli accertamenti medesimi.
Art. 3.
Accertamento psico-attitudinale
1. Al termine degli accertamenti sanitari le concorrenti
giudicate idonee saranno sottoposte, a cura della Commissione di cui
all'art. 13, comma 1, lettera d) del bando ad un accertamento
psico-attitudinale, consistente nello svolgimento di prove intese a
valutare il livello intellettuale e le qualita' attitudinali e
caratterologiche della loro personalita'.
2. A detto accertamento, ove possibile, saranno sottoposte con
riserva anche le concorrenti di cui al precedente art. 2, comma 10.
3. Le concorrenti di cui al precedente art. 2, comma 12, invece,
saranno sottoposte a detto accertamento qualora vengano giudicate
idonee in sede di valutazione della documentazione allegata a corredo
dell'istanza di ulteriori accertamenti o degli ulteriori accertamenti
sanitari disposti.
4. Al termine dell'accertamento psico-attitudinale la Commissione
esprimera', nei riguardi di ciascuna concorrente, un giudizio di
idoneita' o non idoneita', che e' definitivo e sara' comunicato
seduta stante.
5. Le concorrenti giudicate non idonee non saranno ammesse a
sostenere le ulteriori prove concorsuali. Pertanto, le concorrenti di
cui ai precedenti commi 2 e 3, se ammesse a sostenere tale
accertamento con riserva e se giudicate non idonee - non saranno
ammesse a sostenere le prove orali e non saranno sottoposte agli
ulteriori accertamenti sanitari previsti dal precedente art. 2, commi
10 e 16.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale - del 12 maggio 2000. Detta pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Roma, 9 maggio 2000
Il vice direttore generale
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