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Procedura selettiva, per titoli ed esami, a due posti per la
costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con unita'
di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
Centro servizi informatici e telematici, di cui uno riservato a
favore di coloro che appartengono a categorie di cui alla legge
n. 68/1999.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.83 del 18/10/2002 |
Ente: | UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A. |
Località: | - |
Codice atto: | 02E07839 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 18/11/2002 |
Tags: | Tecnici Categorie protette |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le parita' e
pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive
modificazioni ed integrazioni concernente il trattamento dei dati
personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 concernente lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e successive modificazioni;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare
l'art. 19, recante disposizioni in materia di bollo per le domande di
partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle
domande stesse;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Visto il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, recante disposizioni in
materia di servizi postali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Visto il d.lgs. 8 maggio 2001 n. 215 concernente in particolare
riserve, nei pubblici concorsi, a favore dei volontari in ferma breve
o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze
armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le
eventuali rafferme contratte;
Visto il d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368 recante norme
sull'attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e
dal CES;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 ed in particolare
l'art. 19;
Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Genova,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del
4 gennaio 1995 e successive modificazioni;
Visto il Contratto collettivo nazionale del personale del
comparto Universita' in vigore dal 9 agosto 2000;
Visto il regolamento di assunzione del personale tecnico
amministrativo, emanato con decreto rettorale n. 625 del 18 dicembre
2001, in seguito denominato "Regolamento";
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione nella
seduta del 26 marzo 2001 con la quale viene approvato, tra l'altro,
che siano attivate nel rispetto, le procedure per la copertura dei
posti attribuiti al Centro servizi informatici e telematici d'Ateneo,
nei limiti delle risorse finanziarie che sono o si renderanno
disponibili nel bilancio del Centro, derivanti da trasferimenti che
l'Ateneo attua in applicazione della delibera del consiglio di
amministrazione del 27 maggio 1997 per assunzione a tempo determinato
di cui all'art. 19 del C.C.N.L;
Considerato che, sono stati assegnati al Centro servizi
informatici e telematici d'Ateneo n. 7 posti di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati;
Considerato che non sono pervenute domande di trasferimento da
altri Atenei;
Considerato che, sono stati coperti mediante utilizzazione di
graduatorie gia' esistenti n. 2 dei suddetti 7 posti;
Considerato che le necessita' del Centro richiedono
professionalita' differenziate;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Regolamento
del personale tecnico amministrativo sopra citato, le riserve di
posti, non possono complessivamente superare la meta' dei posti
previsti nel decreto;
Considerato che opera la riserva in favore dei lavoratori
disabili ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999,
n. 68 e pertanto n. 1 posto deve essere riservato alla suddetta
categoria;
Considerato che la riserva del 30% di cui al, comma 6,
dell'art. 18 del d.lgs. 215/2001 si applica fermi restando i diritti
dei soggetti di cui alla legge n. 68/1999 e, pertanto, non opera nel
presente decreto;
Considerato che la suddetta riserva pari a 0,6 posti viene
accantonata ai sensi del comma 7, dell'art. 18 del d.lgs. 215/2001;
Vista la nota pervenuta dal direttore del Centro servizi
informatici e telematici di Ateneo, con la quale e' stato comunicato
il programma d'esame per due dei suddetti posti;
Considerato che, ai sensi degli articoli 5, 13 e 22 del suddetto
Regolamento questa amministrazione intende attivare le predette
procedure a tempo indeterminato anche per assunzioni a tempo
determinato;
Decreta
Art. 1.
Numero dei posti
1. E' indetta procedura selettiva a due posti, per titoli ed
esami, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, con unita' di personale da inquadrare nella categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati presso Centro Servizi informatici e telematici di
Ateneo, di cui un posto riservato a favore di coloro che appartengono
alle categorie di cui alla legge n. 68/1999.
2. Nell'allegato "A", che fa parte integrante del presente bando,
sono indicati il titolo di studio richiesto e il programma d'esame.
3. L'Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
4. La graduatoria di tale procedura potra' essere utilizzata,
altresi', per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea;
b) titolo di studio previsto dall'art. 4 del Regolamento (vedi
successivo art. 3);
c) idoneita' fisica. L'Amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori, in base alla
normativa vigente;
d) essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di
leva;
e) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo (se
cittadino italiano);
f) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza (se cittadini di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea);
g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
h) avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se
cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea).
2. I candidati che intendano partecipare alla quota riservata di
cui alla legge n. 68/1999 devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli
uffici competenti ai sensi dell'art. 8 della legge n. 68/1999;
b) essere disoccupati al momento della scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione.
4. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura;
l'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti
prescritti. Tale provvedimento verra' comunicato all'interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 3.
Domanda e termine di presentazione
1. La domanda di ammissione ad ogni procedura deve essere
presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
giorni 30 a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale -
della Repubblica italiana.
2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno
festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile.
3. La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente
leggibile, sottoscritta e indirizzata al direttore amministrativo
dell'Universita' degli studi di Genova - Dipartimento gestione
risorse umane e organizzazione - Servizio organico, reclutamento e
mobilita' - via Balbi n. 5. La sottoscrizione della domanda non e'
soggetta ad autenticazione. La domanda stessa deve essere redatta, in
carta semplice, preferibilmente su apposito modello - allegato "B"
che fa parte integrante del presente avviso di selezione, disponibile
presso la Sede dell'Amministrazione Centrale, via Balbi n. 5, ovvero
al seguente indirizzo telematico: http://www.unige.it/concorsi
> 4. E' consentito redigere la domanda anche utilizzando la
fotocopia della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato
l'allegato "B" fac-simile della domanda - purche' sia chiara ed
integrale.
5. La domanda puo' essere presentata direttamente al predetto
Servizio che rilascera' apposita ricevuta.
6. La domanda puo' anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato. In tal caso
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
7. Non saranno prese in considerazione le domande non
sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per
qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Universita' oltre
il termine sopra indicato.
8. Tutte le comunicazioni riguardanti le procedure selettive
verranno inoltrate agli interessati a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento.
9. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome
e nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonche':
a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
b) se cittadino italiano di essere iscritto nelle liste
elettorali, precisandone il comune ed indicando eventualmente i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se
cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea di godere dei
diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di
provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
c) di non aver riportato condanne penali o le eventuali
condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e
gli eventuali procedimenti penali pendenti;
d) il possesso del titolo di studio indicato nell'allegato "A"
al presente bando per ciascuna procedura selettiva ovvero del titolo
di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente a quelli
previsti in base ad accordi internazionali, ovvero alla normativa
vigente;
e) se cittadino italiano: la posizione relativa all'adempimento
degli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego;
g) di non essere stato destituito dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127 lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
h) se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea:
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
10. I candidati appartenenti alle categorie previste dalla legge
n. 68/1999 dovranno dichiarare:
a) l'iscrizione negli appositi elenchi istituiti presso gli
uffici competenti ai sensi dell'art. 8 della legge n. 68/1999 e la
categoria di appartenenza;
b) lo stato di disoccupazione al momento della scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande.
11. La mancanza delle dichiarazioni di cui al precedente,
comma 9, lettere b), d), e g), comportera' l'esclusione dalla
procedura.
12. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
13. Il candidato e' tenuto ad allegare alla domanda una fotocopia
non autenticata di un documento di identita' e tutti i titoli che
ritiene utili ai fini della valutazione da parte della commissione
esaminatrice.
14. I titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti
in carta semplice e possono essere in originale o in copia
autenticata. Le copie delle pubblicazioni, degli atti o documenti
conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione nonche' le
copie di titoli di studio o di servizio da allegare alla domanda
possono altresi' essere dichiarate conformi all'originale, mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (modulo "C"
allegato). Il candidato deve utilizzare un modulo per ciascun titolo
presentato, comprese le pubblicazioni, di cui intende dichiarare la
conformita' all'originale, allegandolo al titolo stesso. Puo', in
alternativa, produrre dichiarazione cumulativa di conformita'
all'originale dei titoli presentati, comprese le pubblicazioni. In
tal caso la dichiarazione deve contenere precise indicazioni atte a
identificare i titoli stessi.
15. Il candidato puo' altresi' dimostrare il possesso dei titoli
(escluse le pubblicazioni) mediante le dichiarazioni di cui agli
articoli 46 e seguenti del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 che consentono di sostituire sia le normali
certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni sia l'atto di
notorieta' per tutti gli stati, qualita' personali e fatti che sono a
diretta conoscenza dell'interessato (modulo "C" allegato).
16. Le stesse modalita' previste ai commi precedenti per i
cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione europea.
17. Qualora gli stati, le qualita' personali e i fatti siano
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorita' dello Stato estero, i medesimi debbono essere
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale.
18. I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti
autorita' estere debbono essere conformi alle disposizioni vigenti
nello Stato stesso. Le firme sugli stessi debbono essere legalizzate
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.
19. Ai titoli di cui al comma precedente, redatti in lingua
straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana,
certificata conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore
ufficiale.
20. Nell'ambito dei titoli le pubblicazioni debbono essere
allegate alla domanda e corredate da elenco e possono essere prodotte
in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta'. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la
data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia
debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del
decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 di seguito
riportato:
"Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni
qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla
Prefettura della Provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed
un esemplare alla locale Procura della Repubblica".
21. Le pubblicazioni debbono essere presentate nella lingua di
origine e tradotte in lingua italiana solo se redatte in lingua
diversa da quella/e prevista/e nella prova orale della procedura
selettiva cui si riferiscono; tale traduzione deve essere certificata
conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
22. Le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere
considerate come titoli utili solo ove sia possibile scindere ed
individuare l'apporto dei singoli autori, in modo che siano
valutabili, a favore del candidato, per la parte che lo riguarda.
23. Non e' consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a titoli
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altra procedura.
24. L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad
idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e di atto di notorieta'. Qualora dal
controllo sopra indicato emerga la non veridicita' del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in merito alle
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia.
25. L'Universita' non assume alcuna responsabilita' per il
mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipenda
dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero
dall'omessa, o tardiva, comunicazione del mutamento dell'indirizzo
indicato nella domanda, ne' per gli eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito,
o a forza maggiore.
Art. 4.
Titoli valutabili
1. Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, alla valutazione dei
titoli e' riservato un punteggio pari a 30 punti. Sono valutabili,
purche' attinenti all'attivita' lavorativa da svolgere, i seguenti
titoli con il punteggio indicato a fianco di ciascuno:
a) attivita' lavorativa comunque prestata presso l'Universita'
o altre Pubbliche Amministrazioni (punti 0,5 per ogni bimestre fino
ad un massimo di punti 9); ulteriore punteggio per attivita' svolte
presso l'Universita' (punti 1 per anno fino ad un massimo di punti
3): fino ad un massimo di punti 12;
b) idoneita' a precedenti procedure selettive della categoria
di riferimento o superiori: fino ad un massimo di punti 6;
c) altri titoli a giudizio della commissione: specializzazioni
post-laurea, compresi master, dottorato ecc., attestati di
qualificazione, specializzazione con esame finale, pubblicazioni,
borse di studio: fino ad un massimo di punti 12.
2. La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto le
prove, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove
stesse e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
Qualora lo svolgimento di prove pratiche non produca un elaborato
scritto, la valutazione dei titoli precede la prova pratica.
3. Il risultato della valutazione dei titoli e' immediatamente
affisso all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami.
Art. 5.
Prove d'esame
1. Le prove d'esame hanno luogo a Genova. Le prove d'esame ed i
relativi programmi, sono indicati nell'allegato "A" che fa parte
integrante del presente bando.
2. I candidati possono consultare soltanto i testi autorizzati
dalla commissione e i dizionari.
3. Il calendario delle prove e' comunicato ai singoli candidati
tramite raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni
prima dell'inizio delle medesime.
4. L'elenco dei candidati ammessi alle prove orali, i punteggi da
essi riportati, nonche' l'elenco dei candidati non ammessi vengono
affissi all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami.
5. La convocazione alla prova orale e' comunicata ai candidati
almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.
6. La prova orale si svolge in un'aula aperta al pubblico.
7. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la
commissione esaminatrice affigge all'albo dell'Ateneo e presso la
sede degli esami l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione
del punteggio riportato da ciascuno.
8. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
devono essere muniti di documento di identita' o di riconoscimento
valido. In caso di esibizione di documenti non in corso di validita'
l'interessato, ai fini dell'ammissione, deve dichiarare in calce alla
fotocopia del documento che i dati ivi contenuti non hanno subito
variazioni dalla data del rilascio.
Art. 6.
Nomina della commissione esaminatrice, formazione ed approvazione
della graduatoria
1. La commissione esaminatrice di ciascuna procedura selettiva e'
nominata con decreto del direttore amministrativo ed e' composta da
esperti delle materie d'esame, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento.
2. Espletate le prove della procedura selettiva la commissione
forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio
complessivo tenuto conto che lo stesso e' pari a 90 punti cosi'
suddivisi:
60 punti per le prove d'esame;
30 punti per i titoli.
3. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che
abbiano riportato in ciascuna delle prime due prove un punteggio di
almeno 21/30. La prova orale si intende superata con un punteggio di
almeno 21/30.
4. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei seguenti addendi:
media dei punti conseguiti nelle prime due prove;
punti conseguiti nella prova orale;
punti attribuiti ai titoli.
5. La graduatoria definitiva dei candidati e' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28
del 4 febbraio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni,
tenendo conto dei diritti di riserva di cui all'art. 1;
6. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento e con le stesse
modalita' di cui ai precedenti commi, e' formata una graduatoria
utilizzabile per assunzioni a tempo determinato, senza pregiudizio
rispetto alla posizione nella graduatoria a tempo indeterminato.
7. Le procedure devono concludersi entro sei mesi dalla data
della riunione preliminare della commissione, salvo che il ritardo
dipenda da giustificati impedimenti che devono essere collegialmente
motivati.
8. Il direttore amministrativo, con proprio decreto, previo
accertamento della regolarita' formale degli atti relativi alla
procedura selettiva, approva la graduatoria definitiva e dichiara
vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria stessa
nei limiti dei posti previsti dalla procedura.
9. Il decreto di approvazione degli atti e' pubblicato mediante
affissione all'albo dell'Ateneo. Di tale pubblicazione viene data
notizia nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - della
Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione di detto avviso
decorre il termine per l'eventuale impugnazione. La graduatoria
definitiva rimane efficace per un termine di 24 mesi dalla data di
pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il suddetto
termine e' prorogato di un anno ai sensi dell'art. 19, comma 1, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Art. 7.
Costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
1. L'assunzione in servizio e' condizionata alla verifica della
copertura finanziaria nel Bilancio dell'Ateneo e delle limitazioni di
cui alle leggi finanziarie nel tempo vigenti. Stante la suddetta
condizione l'Amministrazione non garantisce l'assunzione sul posto in
parola.
2. Il candidato, utilmente collocato nella graduatoria a tempo
indeterminato, stipula con l'Universita' degli studi di Genova un
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.
3. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto
di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.
4. La mancata assunzione del servizio nella data stabilita
comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, salvo
comprovati e giustificati motivi di impedimento.
5. Il periodo di prova e' determinato secondo quanto previsto
dall'art. 17 del C.C.N.L. del personale del comparto Universita'.
6. Ai lavoratori assunti si applica il trattamento economico
previsto per la categoria D, posizione economica D1, nonche' quello
normativo previsto dal C.C.N.L. sopra citato.
7. Nel caso in cui il vincitore sia gia' dipendente dell'Ateneo,
puo' essere costituito un ulteriore rapporto di lavoro mediante
utilizzazione della graduatoria, nei tempi di validita' consentiti,
ferme restando le condizioni di cui al, comma 1, del presente
articolo, su richiesta motivata del titolare della struttura
interessata e attraverso la necessaria integrazione finanziaria
consolidata da parte della struttura medesima.
Art. 8.
Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato
1. L'assunzione in servizio e' condizionata alla verifica della
copertura finanziaria nel Bilancio dell'Ateneo e delle limitazioni di
cui alle leggi finanziarie nel tempo vigenti. Stante la suddetta
condizione l'Amministrazione non garantisce l'assunzione sul posto in
parola.
2. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria a tempo
determinato, senza alcun pregiudizio rispetto alla posizione nella
graduatoria a tempo indeterminato, stipula con l'Universita' degli
studi di Genova un contratto individuale di lavoro a tempo
determinato.
3. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto
di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.
4. In caso di mancata assunzione del servizio nella data
stabilita l'Universita' provvede a depennare il nominativo dalla
graduatoria utilizzabile per le assunzioni a tempo determinato. Il
contratto eventualmente gia' stipulato e' risolto di diritto.
5. Il periodo di prova e' determinato secondo quanto previsto
dall'art. 26 del Regolamento.
6. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
7. Ai lavoratori assunti si applica il trattamento economico
previsto per la categoria D, posizione economica D1, nonche' quello
normativo previsto dal C.C.N.L. del personale del comparto
Universita' per il personale assunto a tempo indeterminato,
compatibilmente con la durata del contratto a termine e le specifiche
statuizioni ivi previste.
Art. 9.
Presentazione dei documenti
1. Il lavoratore assunto, ai fini dell'accertamento dei requisiti
previsti per l'accesso, tenuto conto delle dichiarazioni aventi
validita' illimitata gia' risultanti nella domanda di partecipazione
alla procedura, sara' invitato a presentare a questa Universita',
entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto, pena la
risoluzione del contratto stesso, le seguenti dichiarazioni
sostitutive, nonche' i documenti sotto specificati:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante il
possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu' di sei
mesi dalla data di presentazione della domanda:
cittadinanza;
godimento dei diritti civili e politici (ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali)
con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande;
mancanza di condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne
penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa ad
incompatibilita' e cumulo di impieghi di cui all'art 53 del d.lgs.
30 marzo 2001, n. 165;
Le dichiarazioni sostitutive di cui ai predetti punti a) e b)
sono redatte su apposito modulo predisposto da questa Universita';
c) certificato in bollo rilasciato da una A.S.L. ovvero da un
medico militare attestante l'idoneita' fisica. Qualora il candidato
sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne
menzione con la dichiarazione che essa non e' tale da menomare
l'attitudine dell'aspirante stesso e al normale e regolare rendimento
di lavoro. Tale documento deve essere in data non anteriore a sei
mesi rispetto alla data di effettiva assunzione in servizio ovvero
alla data di ricezione dell'invito a presentare il documento stesso.
2. I vincitori appartenenti alle categorie previste dalla legge
n. 68/1999 devono altresi' presentare certificazione attestante
l'iscrizione negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici
competenti ai sensi dell'art. 8 della legge n. 68/1999, nonche' lo
stato di disoccupazione e sono esentati dalla presentazione del
documento di cui al punto c).
3. Qualora gli stati, le qualita' personali e i fatti siano
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorita' dello Stato estero, i medesimi debbono essere
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale.
4. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello
Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso. Le firme sugli stessi
debbono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero.
5. Agli atti e documenti di cui al precedente comma redatti in
lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua
italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un
traduttore ufficiale.
6. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
7. Il lavoratore assunto sara' invitato a regolarizzare entro 30
giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la
risoluzione del contratto, la documentazione incompleta o affetta da
vizio sanabile.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati sono gestiti dall'Universita' degli studi di
Genova e trattati ai sensi del Regolamento in materia approvato con
decreto rettorale 194 del 1 luglio 2001.
Art. 11.
Restituzione della documentazione presentata
1. I candidati possono richiedere, entro due mesi dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso concernente
l'affissione all'albo dell'Ateneo del decreto di approvazione degli
atti, la restituzione della documentazione presentata. L'Universita'
accede alla richiesta salvo che vi sia un contenzioso in atto.
2. L'interessato, previo accordo telefonico, deve presentarsi
personalmente per ritirare la documentazione suddetta; puo' delegare
per il ritiro, a sue spese, un corriere o altra persona. E' esclusa
qualsiasi forma di restituzione a carico dell'Ateneo.
3. Trascorso il termine di cui al precedente comma l'Universita'
dispone del materiale in relazione alle proprie esigenze, senza
alcuna responsabilita'.
Art. 12.
Rinvio circa le modalita' di espletamento delle procedure
1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le
disposizioni contenute nel Regolamento, nonche' le disposizioni
previste dal Contratto collettivo nazionale del personale del
comparto Universita' e dalle norme vigenti in materia di reclutamento
del personale nella Pubblica Amministrazione.
Genova, 1 ottobre 2002
Il direttore amministrativo: Pellitteri
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