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AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA REGIONE PIEMONTE DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente amministrativo, esperto in controllo di gestione, a
tempo indeterminato ed a tempo pieno, cui attribuire l'incarico di
responsabile dell'ufficio contabilita' economica e finanziaria della
sede centrale.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.76 del 29/9/2000 |
Ente: | AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA REGIONE PIEMONTE DI TORINO |
Località: | Torino (TO) |
Codice atto: | 000E8982 |
Sezione: | Altri enti |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | 29/10/2000 |
Tags: | Amministrativi |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
Visto l'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il C.C.N.L. 8 giugno 2000, pubblicato nel S.O. n. 117 del
22 luglio 2000 alla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2000,
applicabile al personale dirigente amministrativo delle ARPA;
In esecuzione della propria deliberazione n. 533 del 6 settembre
2000;
Rende noto
che e' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente amministrativo, esperto in
controllo di gestione, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, cui
attribuire l'incarico di responsabile dell'ufficio contabilita'
economica e finanziaria della sede centrale dell'ARPA Piemonte.
L'ammissione al concorso, l'espletamento dello stesso, il
trattamento giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati
dalla seguente regolamentazione:
Art. 1.
Posto a concorso e sede di servizio
1. Il pubblico concorso e' indetto per la copertura a tempo
indeterminato ed a tempo pieno del posto di dirigente amministrativo,
esperto in controllo di gestione, vacante e disponibile nella
dotazione organica provvisoria dell'ARPA Piemonte, cui attribuire
l'incarico di responsabile dell'ufficio contabilita' economica e
finanziaria della sede centrale dell'ARPA stessa.
2. La sede di servizio e' ubicata in Torino.
3. La sede di servizio comprende l'ambito territoriale in cui
opera l'ARPA.
4. Il personale assunto all'impiego e' assegnato alla sede di
servizio dal Direttore generale secondo l'ordine di graduatoria.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
1. Possono accedere all'impiego nell'ARPA del Piemonte i soggetti
che possiedono i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione
europea;
b) idoneita' fisica all'impiego:
1) l'accertamento dell'idoneita' fisica all'impiego con
l'osservanza delle norme in materia di categorie protette e'
effettuato, a cura dell'ARPA, prima dell'immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e'
dispensato dalla visita medica, fatti salvi gli accertamenti
dell'idoneita' fisica alla mansione, ai sensi dell'art. 16 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
c) titolo di studio ed i requisiti specifici richiesti dal
presente bando per l'accesso agli impieghi dell'ARPA Piemonte. A
norma dell'art. 36-ter del decreto legislativo n. 29/1993 e s.m.i.,
e' previsto l'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e di
almeno una lingua straniera a livello di scuola media superiore tra
le seguenti: inglese, francese, tedesco o spagnolo. Le modalita' per
l'accertamento della conoscenza della lingua straniera e dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse
sono stabilite dalla commissione esaminatrice;
d) godimento dei diritti civili e politici. Non possono
accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato
attivo nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, oppure siano stati dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile;
e) eta' non inferiore a 18 anni.
2. I requisiti di cui al presente articolo devono essere
posseduti, a pena di esclusione dal concorso, alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione
delle domande di ammissione.
3. Si applica la legge 10 aprile 1991, n. 125 che garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche
previsto dall'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
cosi' come modificato dall'art. 29 del decreto legislativo
23 dicembre 1993, n. 546.
4. Si dichiara che il presente bando di concorso tende ad
acquisire personale a copertura di posto vacante nella dotazione
organica provvisoria dell'ARPA del Piemonte, in attesa della
dotazione organica definitiva ai sensi dell'art. 8, comma 2, della
legge regionale 13 aprile 1995, n. 60.
5. Il presente bando viene emanato tenendo conto dei benefici, in
materia di assunzioni riservate, definiti dalla legge 2 aprile 1968,
n. 482 e successive modifiche.
6. I concorsi previsti dal presente bando si svolgono nel
rispetto dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla
richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove
concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
Art. 3.
Requisiti specifici di ammissione
I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
a) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o
in economia e commercio o in economia aziendale o in ingegneria
gestionale o altra laurea equipollente;
b) anzianita' di servizio effettivo di almeno cinque anni
corrispondente alla medesima professionalita' prestato in enti del
Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di livello
settimo o categoria D, ottavo e ottavo-bis o categoria D, livello Ds,
ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello (o
categorie corrispondenti) di altre pubbliche amministrazioni.
2. I requisiti di cui al presente articolo devono essere
posseduti, a pena di esclusione dal concorso, alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione
delle domande di ammissione.
Art. 4.
Categorie riservatarie
1. Per le categorie riservatarie si applica l'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 5.
Presentazione delle domande di ammissione al concorso
1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta
semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla sede centrale
dell'ARPA, via della Rocca, n. 49, 10123 Torino, non prima ed entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del bando di
concorso. Per la determinazione del termine di scadenza, fa fede la
data del timbro dell'ufficio postale accettante.
2. La domanda puo' essere inoltrata all'ARPA per via telematica
purche' accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di
identita' (comma 10 dell'art. 2, della legge 16 giugno 1998, n. 191,
che ha sostituito comma 11, dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997,
n. 127).
3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene
allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. In ogni
caso nella domanda gli aspiranti devono indicare, sotto la propria
responsabilita':
a) cognome e nome;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono indulto e perdono giudiziale) e i
procedimenti penali eventualmente pendenti;
f) i titoli di studio posseduti;
g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche
amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego o di lavoro;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso pubbliche amministrazioni e di non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego pubblico ai sensi dell'art. 127, lettera
d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidita' insanabile;
j) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni
comunicazione inerente al concorso. In caso di mancata indicazione
vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera b), del comma
3, del presente articolo;
k) la lingua straniera conosciuta (art. 36-ter del decreto
legislativo n. 29/1993 e s.m.i.);
l) la conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse.
4. In relazione a quanto stabilito dall'art. 20 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, i candidati portatori di handicap dovranno
specificare nella domanda di partecipazione al concorso l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap nonche' l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
5. I candidati devono inoltre dichiarare di autorizzare l'ARPA al
trattamento dei propri dati personali ai fini della gestione
dell'attivita' concorsuale, ai sensi delle disposizioni di cui alla
legge 31 dicembre 1996, n. 675.
6. Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
possono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito, nonche' gli eventuali documenti comprovanti il diritto a
precedenza o preferenza e un curriculum formativo e professionale,
datato e firmato.
7. I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale
o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente.
8. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
9. Alla domanda deve essere unito, in duplice copia ed in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, datato e
firmato.
10. Deve essere allegato l'originale della ricevuta di versamento
della tassa di concorso di L. 7.500, non rimborsabile, effettuato sul
conto corrente postale n. 37120102 intestato ad ARPA Piemonte - sede
centrale - servizio tesoreria - via della Rocca n. 49, 10123 Torino,
precisando la causale del versamento.
11. L'ARPA non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
12. Non e' richiesta l'autenticazione della sottoscrizione delle
domande ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
13. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la
data di spedizione e' comprovata dal timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
14. Per quanto non eventualmente previsto dal presente articolo,
valgono le norme di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127 e
successive modificazioni e integrazioni ed all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 6.
Riapertura del termine e revoca del concorso
1. Il direttore generale dell'ARPA puo' stabilire di riaprire il
termine fissato nel bando per la presentazione delle domande
allorquando il numero delle domande presentate entro il medesimo
termine venga considerato insufficiente ad assicurare un esito
soddisfacente del concorso.
2. Ha inoltre facolta' di revocare il concorso con provvedimento
motivato.
Art. 7.
Ammissione al concorso
1. L'ammissione al concorso e' stabilita con determinazione del
dirigente responsabile dell'ufficio per l'amministrazione del
personale dipendente dell'ARPA.
Art. 8.
Esclusione dal concorso
1. L'esclusione dal concorso e' determinata con provvedimento
motivato dal dirigente responsabile dell'ufficio per
l'amministrazione del personale dipendente dell'ARPA, da notificarsi
entro trenta giorni dall'assunzione del relativo atto.
Art. 9.
Commissione esaminatrice
1. Il direttore generale, dopo la scadenza del bando di concorso
e previ gli adempimenti di cui ai precedenti articoli 7 e 8, nomina
la commissione esaminatrice e mette a disposizione il personale
necessario per l'attivita' della stessa. Alla commissione possono
essere aggregati, se necessario, a cura del presidente della
commissione, componenti aggiunti per gli esami di lingua straniera e
per l'accertamento delle conoscenze informatiche.
2. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di
concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne, in
conformita' all'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, ove i candidati
presenti alla prova scritta siano in numero superiore a mille,
possono essere nominate, con le stesse modalita' di cui al comma 1
del presente articolo, unico restante il presidente, una o piu'
sottocommissioni, nella stessa composizione della commissione per la
selezione, per l'espletamento delle ulteriori fasi, esclusa la
formulazione della graduatoria finale.
4. In relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta,
qualora per lo svolgimento della prova scritta siano necessari piu'
locali, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati
possono essere nominati appositi comitati, costituiti da dipendenti
amministrativi dell'ARPA, di cui uno con funzioni di presidente ed
uno con funzioni di segretario.
5. In ciascuno dei locali di esame deve essere presente almeno
uno dei componenti del comitato.
6. Espletato il lavoro di competenza del comitato, nello stesso
giorno, il segretario del comitato provvede alla consegna degli
elaborati, raccolti in plichi debitamente sigillati, al segretario
della commissione esaminatrice.
7. Ai componenti della commissione ed ai componenti del comitato
di vigilanza spettano, nel corso delle singole operazioni concorsuali
se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il
trattamento economico di trasferta.
Art. 10.
Composizione delle commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice per il concorso di cui al presente
bando e' composta da:
presidente: un esperto nelle materie oggetto del concorso,
delegato dal direttore generale;
componenti: due esperti nelle materie oggetto del concorso,
designati dal direttore generale;
segretario: un dipendente amministrativo dell'ARPA, di
qualificazione e professionalita' adeguate ai compiti da svolgere,
nominato con il provvedimento costitutivo della commissione.
2. Alla commissione possono essere aggregati, se necessario, a
cura del presidente della commissione, componenti aggiunti per gli
esami di lingua straniera e per l'accertamento delle conoscenze
informatiche.
3. Per il presidente, per ogni componente di commissione e per il
segretario sono nominati i supplenti.
Art. 11.
Cessazione dall'incarico di componente della commissione esaminatrice
1. I componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si
risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della
commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma del direttore
generale.
Art. 12.
Trasparenza amministrativa nel procedimento concorsuale
1. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali, da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi
attribuiti alle singole prove. Nell'ambito dei criteri stabilisce
altresi', in relazione alla professionalita' cui si riferisce il
bando, le modalita' per l'accertamento della conoscenza della lingua
straniera e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse.
2. La stessa commissione, immediatamente prima dell'inizio della
prova orale, predispone i quesiti da porre ai candidati. Tali quesiti
sono pubblicamente proposti ai candidati mediante estrazione a sorte.
3. L'esame orale si svolge alla presenza dell'intera commissione
in una sala aperta al pubblico.
4. I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso
agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2
del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352,
con le modalita' ivi previste.
5. La valutazione dei titoli e' limitata ai soli candidati
presenti alla prova scritta ed effettuata prima della correzione
della prova stessa.
6. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso
noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.
7. Per i titoli puo' essere attribuito un punteggio fino ad un
terzo di quello complessivo; il presente bando indica i titoli
valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile
singolarmente e per categorie di titoli.
8. Le prove d'esame si svolgono secondo le modalita' previste dal
presente bando.
9. La votazione complessiva e' determinata sommando il voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato
nelle prove d'esame, costituito dalla somma dei voti conseguiti nelle
prove scritta, teorico pratica ed orale.
Art. 13.
Criteri di valutazione dei titoli
1. La determinazione dei criteri di massima si effettua prima
dell'espletamento della prova scritta e per la valutazione dei titoli
la commissione si deve attenere ai seguenti principi:
a) i titoli accademici e di studio fatti valere come requisiti
di ammissione non sono valutabili. Per le equipollenze dei titoli
accademici e di studio valgono le norme di legge o regolamentari in
vigore;
b) titoli di carriera:
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile
considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta
o frazioni superiori a quindici giorni;
3) in caso di servizi contemporanei e' valutato quello piu'
favorevole al candidato;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
1) la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli
scientifici deve essere adeguatamente motivata in relazione alla
originalita' della produzione scientifica, all'importanza della
rivista, alla continuita' ed ai contenuti dei singoli lavori, al
grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da
conferire, all'eventuale collaborazione di piu' autori. Non possono
essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto
del candidato;
2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di
una corretta valutazione:
della data di pubblicazione dei lavori in relazione
all'eventuale conseguimento dei titoli accademici gia' valutati in
altra categoria di punteggi;
del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni
di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate,
ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero
ancora costituiscano monografie di alta originalita';
d) curriculum formativo e professionale:
1) nel curriculum formativo e professionale sono valutate le
attivita' professionali e di studio, formalmente documentate, non
riferibili a titoli gia' valutati nelle precedenti categorie, idonee
ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione
professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche
rispetto alla posizione funzionale da conferire nonche' gli incarichi
di insegnamento conferiti da enti pubblici;
2) in tale categoria rientra anche la partecipazione a
congressi, convegni, o seminari che abbiano finalita' di formazione e
di aggiornamento professionale;
3) non sono valutate le idoneita' conseguite in precedenti
concorsi;
4) il punteggio attribuito dalla commissione e' globale ma
deve essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi
che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione deve essere
riportata nel verbale dei lavori della commissione.
Art. 14.
Equiparazione dei servizi non di ruolo o a tempo determinato al
servizio di ruolo o a tempo indeterminato
1. Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di
assunzione, il servizio non di ruolo o a tempo determinato prestato
presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza
o in qualita' di straordinario, ad esclusione di quello prestato con
qualifiche di volontario, di precario, di borsista, di stagista o
similari, sono equiparati al servizio di ruolo o a tempo
indeterminato.
2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo
alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le
Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 22 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti
punteggi previsti dal presente bando per i servizi presso pubbliche
amministrazioni.
Art. 15.
Valutazione dei servizi e titoli equiparabili
1. I servizi e i titoli acquisiti presso le ARPA, presso gli enti
e le aziende sanitarie del S.S.N., i servizi e i titoli di cui agli
articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, nella categoria D (ex settimo livello o
qualifica funzionale) o nella categoria D, livello Ds (ex livello
ottavo-bis o ottava qualifica funzionale), nonche' i servizi e i
titoli acquisiti presso le societa' a prevalente partecipazione
pubblica e le societa' che traggono finanziamento dal bilancio
regionale di cui all'art. 19 della legge regionale 13 aprile 1995,
n. 60, ed i servizi e i titoli acquisiti presso enti, consorzi o
aziende pubbliche o a partecipazione pubblica ovvero presso aziende
costituite da enti pubblici o amministrazioni pubbliche, sono
equiparati ai corrispondenti titoli e servizi acquisiti presso l'ARPA
Piemonte nella categoria corrispondente e sono valutati con i
punteggi previsti dal presente bando.
2. Parimenti i servizi prestati e i titoli acquisiti presso gli
enti e amministrazioni di cui al comma 1, nel profilo professionale
e/o posizione funzionale e/o qualifica e/o categoria superiore a
quelli indicati nello stesso comma 1, sono equiparati ai
corrispondenti titoli e servizi acquisiti presso l'ARPA Piemonte
nella categoria corrispondente e sono valutati con i punteggi
previsti dal presente bando.
3. Per le equiparazioni si fa riferimento, ove necessario, al
C.C.N.L. 27 gennaio 2000 nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del
3 febbraio 2000.
Art. 16.
Servizio prestato all'estero
1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati
membri della Unione europea, se riconosciuto secondo la normativa
vigente in materia a seguito di domanda presentata dall'interessato
ai Ministeri competenti od agli organi consolari italiani all'estero,
debitamente certificato, e' valutato con i punteggi previsti per il
corrispondente servizio di ruolo prestato nel territorio nazionale.
Art. 17.
Adempimenti preliminari
1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione,
considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del
procedimento concorsuale e lo rende pubblico.
2. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti,
sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di
incompatibilita' tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli
51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili.
3. All'ora stabilita per ciascuna prova, prima dell'inizio di
ciascuna di esse, il segretario della commissione, eventualmente
coadiuvato dal personale di assistenza, procede al riconoscimento dei
candidati, mediante esibizione di un documento personale di
identita'.
4. La durata delle singole prove e le modalita' di svolgimento
delle stesse sono stabilite dalla commissione con l'osservanza delle
norme del presente bando.
Art. 18.
Verbali relativi al concorso
1. Di ogni seduta della commissione il segretario redige processo
verbale dal quale devono risultare descritte tutte le fasi del
concorso.
2. La commissione deve procedere, alla presenza di tutti i
componenti alla determinazione dei criteri generali per la
valutazione dei titoli, all'esame degli stessi, alla predisposizione
ed alla valutazione delle prove scritte, alla effettuazione delle
prove pratiche, all'espletamento delle prove orali ed alla
formulazione della graduatoria di merito dei candidati.
3. I punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti
palesi; in caso di differenti valutazioni, il punteggio da attribuire
e' quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi da
ciascun commissario.
4. Nel caso in cui venissero nominate delle sottocommissioni, le
medesime effettuano tutte le operazioni concorsuali di cui al comma
precedente, esclusa la determinazione dei criteri generali per la
valutazione dei titoli e la formulazione della graduatoria dei
candidati.
5. Al termine dei propri lavori, le sottocommissioni rimettono i
verbali e gli atti del concorso alla commissione giudicatrice per la
formulazione della graduatoria finale.
6. Ciascun commissario, fermo restando l'obbligo della firma dei
verbali del concorso, puo' far inserire nei medesimi,
controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte
irregolarita' nello svolgimento del concorso ed il proprio eventuale
dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti della
commissione. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo
svolgimento della procedura concorsuale, devono essere formulate con
esposto sottoscritto che deve essere allegato al verbale.
7. Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro sei
mesi dalla prova scritta.
8. Qualora la commissione di esame si trovi nell'impossibilita'
di ultimare i suoi lavori entro tale termine, le ragioni del ritardo
devono essere precisate in motivata relazione da allegare agli atti
del concorso.
9. Al termine dei lavori, i verbali, unitamente a tutti gli atti
del concorso, sono rimessi ai competenti uffici dell'ARPA per le
determinazioni del direttore generale.
Art. 19.
Svolgimento delle prove
1. Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai
singoli candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle
prove medesime.
2. Le prove del concorso sia scritte che orali non possono aver
luogo nei giorni festivi ne' nei giorni di festivita' religiose
ebraiche o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101.
3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve
essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle
prove scritta e teorico pratica. L'avviso per la presentazione alla
prova orale deve essere comunicato ai singoli candidati almeno venti
giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
4. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico,
di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la
commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione
dei voti da ciascuno riportati; tale elenco sara' affisso nella sala
degli esami.
Art. 20.
Prova scritta - Modalita' di espletamento
1. Il giorno stesso ed immediatamente prima della prova scritta,
la commissione al completo predispone una terna di temi o di
questionari a risposte sintetiche, li registra con numeri
progressivi, fissando il tempo a disposizione dei candidati per lo
svolgimento della prova. I temi o i questionari sono chiusi in pieghi
suggellati e firmati esteriormente dalla commissione e dal
segretario.
2. Ammessi i candidati nei locali degli esami, il presidente
della commissione fa procedere all'appello nominale dei candidati e,
previo accertamento della identita' personale, li fa collocare in
modo che non possano comunicare tra loro. Indi fa constatare
l'integrita' della chiusura dei pieghi contenenti i temi o i
questionari e fa sorteggiare, da uno dei candidati, il tema o
questionario da svolgere.
3. Durante lo svolgimento della prova scritta, e' vietato ai
concorrenti di comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto e di
mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della
commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza per motivi
attinenti alle modalita' di svolgimento del concorso.
4. A tutti i candidati viene fornita carta recante il timbro
dell'ARPA e la firma di un membro della commissione esaminatrice.
L'uso di carta diversa comporta la nullita' della prova.
5. Ai candidati sono altresi' consegnate due buste di differente
grandezza: una grande ed una busta piu' piccola; nella busta piu'
piccola e' contenuto un foglietto di colore bianco.
6. Il candidato, dopo aver svolto il tema, o compilato il
questionario, senza apporvi sottoscrizioni, ne' altro contrassegno
(qualunque contrassegno o sottoscrizione o segno di riconoscimento
comporta l'esclusione dal concorso), mette il foglio o i fogli nella
busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo
di nascita nel foglietto bianco e lo chiude nella busta piccola.
Pone, quindi, alla presenza di uno dei componenti della commissione,
anche la busta piccola nella grande, che richiude e consegna al
presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o a chi ne
fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di
vigilanza o chi ne fa le veci appone trasversalmente sulla busta la
propria firma e l'indicazione della data della consegna.
7. Sono esclusi dal concorso, previa decisione della commissione
esaminatrice e per essa dei componenti presenti alla prova, adottata
motivatamente, seduta stante e verbalizzata, i candidati che siano
risultati in possesso di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni
di qualunque specie.
8. Nel caso in cui risulti che uno o piu' candidati abbiano
copiato, in tutto o in parte, l'esclusione e' disposta nei confronti
di tutti i candidati coinvolti.
9. La commissione esaminatrice puo' consentire, in relazione alla
natura del compito assegnato, la consultazione di testi di legge non
commentati e di dizionari.
10. Durante lo svolgimento della prova scritta, sono obbligati a
permanere nei locali degli esami, almeno uno dei membri della
commissione e il segretario: tale adempimento deve, espressamente,
constare dai verbali del concorso.
11. Durante la prova e fino alla consegna dell'elaborato, il
candidato non puo' uscire dai locali degli esami che devono essere
efficacemente vigilati.
12. La commissione, ferme restanti le proprie competenze, per gli
adempimenti inerenti allo svolgimento delle prove puo' avvalersi del
personale messo a disposizione dall'ARPA scelto tra i propri
dipendenti.
Art. 21.
Adempimenti della commissione
1. I plichi sono tenuti in custodia dal segretario della
commissione e sono aperti esclusivamente alla presenza della
commissione, quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi
a ciascuna prova d'esame.
2. Al momento di procedere alla lettura e alla valutazione della
prova, il presidente appone su ciascuna busta grande, man mano che si
procede all'apertura della stessa, un numero progressivo che viene
ripetuto su ciascun foglio dell'elaborato e sulla busta piccola che
vi e' acclusa.
3. Tale numero e' riprodotto su apposito elenco, destinato alla
registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati.
4. Al termine della lettura collegiale di tutti gli elaborati e
della attribuzione dei relativi punteggi si procede all'apertura
delle buste piccole contenenti le generalita' dei candidati.
5. Il numero segnato sulla busta piccola e' riportato sul
foglietto inserito nella stessa.
6. Nel caso in cui siano previste sottocommissioni il presidente
provvede alla distribuzione degli elaborati. L'apertura della busta
piccola avverra' dopo l'attribuzione dei punteggi di tutte le
sottocommissioni.
Art. 22.
Valutazione delle prove d'esame
1. Il superamento della prova scritta e la conseguente ammissione
alla prova teorico pratica e' subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
21/30.
2. Il superamento della prova teorico pratica e la conseguente
ammissione alla prova orale e' subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno
21/30.
3. Il superamento della prova orale e' subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.
4. La valutazione e' effettuata con il rispetto di quanto
previsto dall'art. 18, terzo comma del presente bando.
Art. 23.
Prova teorico pratica - Modalita' di svolgimento
1. L'ammissione alla prova teorico pratica e' subordinata al
raggiungimento, nella prova scritta, del punteggio minimo previsto
dall'art. 22 del presente bando.
2. Nei giorni fissati per la prova teorico pratica, ed
immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione ne
stabilisce le modalita' ed i contenuti che devono comportare uguale
impegno tecnico per tutti i concorrenti. Nel caso in cui la
commissione decida di far effettuare a tutti i candidati la stessa
prova, deve proporre tre prove con le medesime modalita' previste per
la prova scritta e far procedere al sorteggio della prova oggetto di
esame.
3. La commissione procura di mettere a disposizione dei
concorrenti apparecchi e materiali necessari per l'espletamento della
prova stessa.
4. Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell'intera
commissione, previa l'identificazione dei concorrenti.
Art. 24.
Prova orale
1. L'ammissione alla prova orale e' subordinata al conseguimento
nella prova teorico pratica del punteggio minimo previsto
dall'art. 23 del presente bando.
2. L'esame orale si svolge nel giorno stabilito, alla presenza
dell'intera commissione, in sala aperta al pubblico.
3. La commissione, immediatamente prima della prova orale,
predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a
sorte.
Art. 25.
Punteggi a disposizione della commissione
1. La commissione dispone complessivamente di 100 punti cosi'
ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.
2. I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova teorico pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni ed i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
4. Titoli di carriera (max punti 10):
a) servizio di ruolo nella posizione funzionale del profilo a
concorso o in posizione funzionale superiore o nella medesima
professionalita' in posizione funzionale di livello ottavo e
ottavo-bis presso enti del Servizio sanitario nazionale ovvero in
qualifiche funzionali di ottavo e nono livello di altre pubbliche
amministrazioni, punti 1,00 per anno;
b) servizio di ruolo di medesima professionalita' nella
posizione funzionale di settimo livello presso enti del Servizio
sanitario nazionale ovvero in qualifiche funzionali di settimo
livello di altre pubbliche amministrazioni, punti 0,50 per anno.
5. Titoli accademici e di studio (max punti 3):
a) specializzazioni di livello universitario, in materie
attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per
ognuna;
b) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al
concorso, purche' attinenti alla posizione funzionale da conferire,
punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
6. Pubblicazioni e titoli scientifici (max punti 3).
7. Curriculum formativo e professionale (max punti 4).
Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e
del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'art. 13 del presente bando.
Art. 26.
Prove di esame
1. Le prove di esame per il profilo a concorso sono le seguenti:
prova scritta: vertente su argomenti di contabilita'
finanziaria, economico patrimoniale e analitica, di controllo di
gestione, di diritto amministrativo o costituzionale scelto dalla
commissione attinente alla materia oggetto del concorso, consistente
in un tema o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
nelle suddette materie.
La prova deve essere formulata in modo da consentire risposte
chiare e sinteticamente motivate, vertenti sugli argomenti sopra
indicati o su argomenti o tecniche applicative in materia di
contabilita' finanziaria, economico patrimoniale e analitica, di
controllo di gestione, di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati, con particolare riguardo all'impiego di
metodiche e tecniche specifiche e di sistemi per la rilevazione e la
valutazione dei dati nonche' per la predisposizione e l'attuazione di
programmi specifici e di azioni connesse al posto da ricoprire.
Prova teorico pratica: predisposizione di atti o provvedimenti
riguardanti l'attivita' del servizio relativa alle materie di cui
alla prova scritta e su argomenti di contabilita' finanziaria,
economico patrimoniale e analitica, sul controllo di gestione,
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
ovvero connessi all'applicazione specifica della professionalita'
acquisita in relazione al profilo professionale da ricoprire.
Prova orale: vertente sulle materie della prova scritta nonche'
sulle seguenti materie:
diritto civile, contabilita' di Stato, contabilita'
finanziaria, economico patrimoniale e analitica, controllo di
gestione, monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati, leggi e regolamenti concernenti il settore ambientale e
sanitario. Inoltre la prova orale dovra' accertare conoscenze di
diritto del lavoro e di legislazione sociale, di elementi di economia
politica e di scienze delle finanze, di elementi di diritto penale.
La prova orale deve anche tendere all'accertamento delle
capacita' professionali del candidato in relazione alle funzioni da
svolgere, tenuto conto del curriculum formativo e professionale
presentato.
In relazione a quanto stabilito dall'art. 36-ter del decreto
legislativo n. 29/1993 e s.m.i., nelle prove e' richiesta la
conoscenza della lingua straniera a livello di scuola media superiore
nonche' la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse. Le modalita' per
l'accertamento della conoscenza della lingua straniera e dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse
sono stabilite dalla commissione esaminatrice.
Art. 27.
Graduatoria
1. La commissione, al termine delle prove di esame, formula la
graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il
candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame,
la prevista valutazione di sufficienza.
2. La graduatoria viene trasmessa al Direttore generale dell'ARPA
per i provvedimenti di competenza.
Art. 28.
Preferenze
In applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, a parita' di merito la preferenza
e' data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali nel
seguente ordine:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati per servizio nel settore pubblico e
privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'ARPA;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
21) Coloro che sono impegnati o sono stati impegnati entro la
data del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati
ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto legge 1o ottobre 1996,
n. 510, convertito nella legge legge 28 novembre 1996, n. 608, nei
lavori socialmente utili per i quali e' stata prevista la medesima
professionalita' richiesta dai posti messi a concorso.
Ed inoltre, a parita' di merito e di titoli, la preferenza e'
determinata:
a) dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta';
d) dal maggior punteggio conseguito nel titolo di studio e/o
professionale richiesto per l'accesso.
La presentazione dei titoli che danno luogo a precedenza od a
preferenza a parita' di punteggio dovra' avvenire entro 10 giorni
dalla richiesta formulata dall'amministrazione.
Art. 29.
Conferimento del posto
1. Il Direttore generale dell'ARPA, riconosciuta la regolarita'
degli atti del concorso, li approva.
2. La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza a parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. E' dichiarato vincitore il candidato collocato nell'ordine di
graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge
12 marzo 1999, n. 68 o da altre disposizioni di legge o regolamentari
in vigore che prevedono riserve di posto in favore di particolari
categorie di cittadini.
4. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
5. La graduatoria di merito e' approvata con provvedimento del
Direttore Generale dell'ARPA ed e' immediatamente efficace.
6. La graduatoria rimane valida per un termine di diciotto mesi
dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti
vacanti e disponibili nella dotazione organica oppure per la
sostituzione di personale assente dal servizio per periodi superiori
ai quarantacinque giorni ovvero per lo svolgimento di compiti,
incarichi e/o di progetti specifici di durata limitata che non
comportino rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Art. 30.
Adempimenti dei vincitori
1. Il candidato dichiarato vincitore e' invitato dall'ARPA, ai
fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare,
nel termine di giorni trenta dalla data di ricevimento della relativa
comunicazione, in carta legale, a pena di decadenza nei diritti
conseguenti alla partecipazione allo stesso:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso;
b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva,
precedenza e preferenza a parita' di valutazione.
2. Il candidato dichiarato vincitore ha facolta' di richiedere
all'ARPA, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito del
concorso, l'applicazione dell'art. 18, comma 3, della legge 7 agosto
1990, n. 241.
3. In applicazione del decreto legislativo n. 626/1994 e
successive modificazioni e integrazioni, il vincitore sara'
sottoposto ad accertamento medico sanitario da parte del medico
competente dell'ARPA, al fine dell'accertamento dell'idoneita' psico
fisica alla specifica mansione.
4. L'ARPA, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla
stipula del contratto nel quale sara' indicata la data di presa di
servizio; servizio che dovra' essere iniziato in data non superiore a
tre mesi dalla stipulazione. Gli effetti economici decorrono dalla
data di effettiva presa di servizio. La presa di servizio avviene di
norma il primo od il sedicesimo giorno del mese.
5. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l'ARPA comunica di non dar luogo alla
stipulazione del contratto.
6. La durata del periodo di prova e' definita dal C.C.N.L che si
applica al personale delle ARPA.
7. Il periodo di prova dev'essere svolto come servizio effettivo;
a tal fine non si computano i periodi di assenza a qualunque titolo.
8. Il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo
entro il termine stabilito decade nei diritti conseguenti.
Art. 31.
Disciplina del rapporto di lavoro, stato giuridico, economico,
previdenziale e assistenziale
1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ARPA sono
disciplinati dalle disposizioni del Capo I, titolo II, del libro V
del Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
dell'impresa, salvi i limiti stabiliti dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni per
il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e
l'azione amministrativa sono indirizzate.
2. Ai dipendenti assunti a seguito dei concorsi previsti dal
presente bando si applica il vigente contratto collettivo nazionale
di lavoro della dirigenza amministrativa del S.S.N.
3. Il trattamento economico spettante e' quello corrispondente
all'iniziale del profilo professionale del Dirigente amministrativo
del personale del S.S.N. I rapporti individuali di lavoro e di
impiego sono regolati contrattualmente secondo i principi stabiliti
dall'art. 49, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e successive modificazioni e integrazioni e garantiscono parita' di
trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a
quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. Nelle materie soggette alla disciplina del Codice Civile,
delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, l'ARPA opera con i
poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure
inerenti all'organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro.
5. Si applica all'ARPA la legge 20 maggio 1970, n. 300, come
statuito per le pubbliche amministrazioni dall'art. 55, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
e integrazioni.
6. Per il trattamento pensionistico il personale assunto a tempo
indeterminato e' obbligatoriamente iscritto all'I.N.P.D.A.P, gestione
ex C.P.D.E.L.
7. Per il trattamento di fine rapporto i nuovi assunti a tempo
indeterminato saranno obbligatoriamente iscritti all'I.N.P.D.A.P.,
gestione ex I.N.A.D.E.L. Per l'assicurazione contro gli infortuni il
personale e' obbligatoriamente iscritto all'I.N.A.I.L.
8. Il personale dell'ARPA non puo' esercitare la libera
professione e non puo' assumere esternamente all'ARPA stessa
incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione
lavori su attivita' in campo ambientale; altri incarichi, purche'
compatibili con le esigenze d'ufficio, possono essere autorizzati dal
Direttore Generale.
9. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di
concorso si fa riferimento ai CC.CC.NN.L. che si applicano al
personale delle ARPA, alle norme vigenti per i dipendenti civili
dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957 n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957 n. 686 e successive integrazioni e modificazioni ed al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
s.m.i..
Art. 32.
Mansioni principali
1. Il dirigente sara' impiegato nell'ARPA per lo svolgimento di
attivita' connesse alla professionalita' posseduta nell'ambito delle
competenze dell'ARPA.
2. Al dirigente amministrativo, compete la formazione dei
bilanci, dei conti consuntivi, dei rendiconti, la gestione
finanziaria, economica, fiscale, tecnica ed amministrativa, le
attivita' correlate al controllo di gestione nell'ambito delle
risorse assegnate, nonche' l'organizzazione delle stesse.
3. Esso e' responsabile della gestione, dei risultati, della
realizzazione degli obiettivi e dei programmi da attuare.
4. Il dirigente amministrativo esperto in controllo di gestione,
oltre a coordinare e vigilare in modo particolare sulle fasi e sulle
procedure riguardanti le entrate e le spese di bilancio, esercita,
fra gli altri, i seguenti compiti:
a) assicura in particolare il raccordo e lo scambio di
informazioni ed esperienze tra i responsabili, i referenti di
funzione o settori di intervento nonche' i gruppi di lavoro o di
progetto interdisciplinari attivati, promuovendo, all'occorrenza,
riunioni congiunte, con particolare riferimento agli impegni di
rispettiva competenza funzionale, connessi alla definizione dei
programmi annuali e pluriennali di intervento, all'attivazione e
messa a regime del sistema di controlli gestionali, alla definizione
e verifica degli obiettivi di qualita' dei servizi, all'elaborazione
della relazione annuale sull'attivita' svolta e sui risultati
conseguiti. A tal fine assume provvedimenti operativi direttamente o
su delega del Direttore generale.
b) provvede alla direzione della struttura organizzativa cui e'
preposto e all'organizzazione delle risorse umane, strumentali,
finanziarie e di controllo assegnate. Provvede, altresi', alla
mobilita' interna del personale di cui e' responsabile, nel rispetto
delle norme contrattuali;
c) formula proposte ed esprime pareri nelle materie di sua
competenza, propone al Direttore generale i programmi attuativi degli
obiettivi stabiliti, stimando le risorse necessarie e ne cura
l'attuazione;
d) cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali
definite dal Direttore generale e attribuisce ai dipendenti a lui
assegnati gli incarichi e la responsabilita' di specifici progetti e
gestioni; definisce gli obiettivi che i dipendenti stessi devono
perseguire e attribuisce loro le conseguenti risorse umane,
finanziarie e materiali;
e) propone al Direttore generale l'istituzione di strutture
temporanee, per la realizzazione di specifici progetti, con
l'indicazione delle relative previsioni di bilancio;
f) adotta gli atti relativi all'organizzazione del proprio
ufficio ed e' responsabile dei procedimenti che interessano l'ufficio
stesso;
g) assume la presidenza delle commissioni di gara e di concorso
e la responsabilita' delle procedure d'appalto e di concorso;
h) adotta gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l'assunzione di impegni di spesa;
i) adotta gli atti di amministrazione e gestione del personale;
le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali,
autenticazione, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente
manifestazione di giudizio e di conoscenza;
j) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi di
competenza del proprio ufficio ed esercita i poteri di spesa nei
limiti degli stanziamenti di bilancio e quelli di acquisizione delle
entrate rientranti nella propria competenza, salvo quelli
espressamente attribuiti dal Direttore Generale ad altri uffici
amministrativi; cura altresi' gli aspetti e tutti gli adempimenti
fiscali connessi direttamente od indirettamente alle entrate ed alle
spese di competenza dell'ARPA;
k) dirige, coordina e controlla l'attivita' dei responsabili
dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso
di inerzia, e propone l'adozione, nei confronti del personale ad esso
assegnato, delle misure, eventualmente anche disciplinari, previste
dai CC.CC.NN.L o dalla normativa vigente in materia;
l) determina, nell'ambito dei criteri generali definiti dal
Direttore generale gli orari di servizio, di apertura al pubblico
degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro,
nel rispetto delle procedure previste dai Contratti collettivi
nazionali di lavoro del personale dipendente;
m) esprime pareri al Direttore generale e risponde agli
eventuali rilievi od osservazioni dell'organo di vigilanza, del
collegio dei revisori, del comitato di indirizzo e dei comitati di
coordinamento sulle attivita', sugli atti e sulle materie di
competenza;
n) svolge le attivita' di organizzazione e gestione del
personale assegnato e partecipa alla gestione dei rapporti sindacali
e di lavoro;
o) cura i rapporti con gli uffici della Regione, delle
Province, dei Comuni e degli altri enti nelle materie di competenza
secondo le specifiche direttive del Direttore generale, sempreche'
tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio;
p) riferisce al Direttore generale sull'attivita' svolta
correntemente e in tutti i casi in cui il Direttore generale lo
richieda o lo ritenga opportuno. Redige, in ogni caso, una relazione
annuale su tutta l'attivita' svolta dall'ufficio;
q) svolge, nell'ambito delle proprie competenze, le altre
funzioni previste dalle leggi, dai regolamenti e quelle espressamente
non attribuite al Direttore generale e presiede le commissioni di
gara o di concorso ove a cio' delegato ai sensi dell'art. 3, terzo
comma dello statuto dell'ARPA ;
r) svolge attivita' finalizzate al miglioramento della propria
formazione professionale e utilizza i sistemi e gli strumenti per
l'elaborazione automatica delle informazioni e per l'elaborazione dei
dati (personal computer o videoterminali);
s) ha responsabilita' diretta per le attivita' alle quali e'
preposto, provvede alla elaborazione dei dati, procede alla verifica
dell'efficacia delle azioni e degli interventi realizzati;
t) effettua studi, ricerche ed indagini con riferimento ad ogni
aspetto inerente i propri compiti d'ufficio;
u) fornisce il necessario supporto al nucleo di valutazione ed
agli organismi di controllo interno;
v) garantisce l'aggiornamento sullo stato delle proprie
conoscenze, delle ricerche, delle sperimentazioni e delle innovazioni
connesse alla professionalita' posseduta nell'interesse dell'agenzia.
5. Nel caso che il Direttore generale cessi, per qualsiasi
motivo, di ricoprire tale incarico i Dirigenti responsabili degli
uffici decadono dalle funzioni entro tre mesi dalla data di nomina
del nuovo Direttore generale. Possono essere riconfermati
nell'incarico.
6. L'incarico di Responsabile di Ufficio puo' essere revocato con
provvedimento motivato del Direttore Generale dell'A.R.P.A.
Per informazioni rivolgersi alla sede centrale dell'ARPA del
Piemonte, via della Rocca, n. 49 - 10123 Torino - tel. 011/8153212 -
fax n. 011/8153253.
Il direttore generale: Vescovi
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