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MINISTERO DELLA SALUTE

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di dieci posti di
collaboratore del settore amministrativo, economico finanziario,
dell'organizzazione e della comunicazione, posizione economica C1,
vacanti presso gli uffici centrali.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.62 del 8/8/2003
Ente:MINISTERO DELLA SALUTE
Località:Nazionale
Codice atto:03E04485
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:10
Scadenza:8/9/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                IL CAPO DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE
ex Direzione generale dell'Organizzazione bilancio
e personale - Ufficio X - Politiche del personale
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
28 marzo 2003 n. 129, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio
2003, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero
della salute, con il quale, tra l'altro, all'art. 6, comma 4, viene
definita la nuova dotazione organica del Ministero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del
12 maggio 2001, con il quale, tra l'altro, questo Ministero e' stato
autorizzato all'avvio delle procedure per il reclutamento di dieci
collaboratori amministrativi, appartenenti all'area funzionale C,
posizione economica C1;
Considerato che il profilo professionale di collaboratore
amministrativo, a seguito dell'accordo integrativo di amministrazione
del 26 ottobre 2000, stipulato ai sensi dell'art. 13, comma 5, del
C.C.N.L. 1998 2001 e' confluito, a decorrere dal 1° dicembre 2002 nel
profilo professionale di collaboratore del settore amministrativo,
economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione,
nella medesima posizione economica C1;
Accertato che, nel profilo di collaboratore del settore
amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e della
comunicazione, posizione economica C1, risultano sussistere i
necessari posti vacanti in organico;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili ed il relativo regolamento di esecuzione;
Considerato che presso questa amministrazione la quota di riserva
prevista per le amministrazioni pubbliche che occupano piu' di
cinquanta dipendenti, stabilita dalla normativa vigente, risulta
coperta;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
integrazioni e modificazioni, contenente norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34 bis del
citato decreto legislativo 165/2001;
Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzioni nei pubblici impieghi e le successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate e la circolare della presidenza del Consiglio dei
Ministri 24 luglio 1999, n. 6 sull'applicazione dell'articolo 20 ai
portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, in tema di pari
opportunita' per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi ed il relativo regolamento di esecuzione;
Visto il decreto del ministro della sanita' 31 luglio 1997,
n. 353, concernente il regolamento per l'individuazione degli atti e
dei documenti di competenza di questo Ministero sottratti al diritto
di accesso;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali
per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e controllo;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante modifiche ed
integrazioni alle citate leggi n. 59/1997 e n. 127/1997;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare
l'art. 19 sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di
concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, recante norme per l'individuazione
delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati
personali a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre
1996, n. 675;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ed il
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
20 febbraio 1998, n. 38, nonche' la circolare n. 69 del 6 agosto
1998, diramata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato, concernente l'individuazione degli atti soggetti alla verifica
di legalita' degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie
provinciali dello Stato;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale non dirigenziale del comparto ministeri;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 170 alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2001, n. 245, e
il decreto 28 novembre 2000 dello stesso Ministro, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2001,
n. 18;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri
del 27 dicembre 2000, n. 6350/4.7., nella Gazzetta Ufficiale serie
generale n. 6 del 9 gennaio 2001;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante norme di
razionalizzazione della finanza pubblica;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure per la
stabilizzazione e lo sviluppo;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
E' indetto un concorso pubblico per esami, per l'attribuzione di
dieci posti nel profilo di collaboratore del settore amministrativo,
economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione,
area funzionale C, posizione economica C1, presso gli uffici centrali
del Ministero della salute.

                               Art. 2.
Riserve di posti
Si applica la disposizione di cui all'art. 3, comma 65, della
legge n. 537/93 in materia di riserva di posti a favore dei militari
in ferma di leva prolungata e dei volontari specializzati delle Forze
armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma
contratte.
Coloro che intendono avvalersi della riserva prevista dal
presente articolo, ovvero che abbiano titoli di preferenza di cui
all'allegato B del bando, devono farne espressa menzione nella
domanda di ammissione al concorso pena l'esclusione dal relativo
beneficio.

                               Art. 3.
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza
di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
2) iscrizione nelle liste elettorali;
3) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o
economia e commercio o scienze della comunicazione o scienze
dell'amministrazione o scienze internazionali e diplomatiche o
economia e finanza o economia e gestione dei servizi o scienze
economiche, statistiche e sociali o lingue e letterature straniere o
traduzione ed interpretazione o relazioni pubbliche o comunicazione
internazionale o scienze della formazione primaria o scienze
dell'educazione o sociologia o scienze della cultura o lingue e
culture europee o lettere o materie letterarie o filosofia o altre
lauree equipollenti, ovvero una delle lauree di primo livello
corrispondenti di cui al decreto del.Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 170 alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2001,
n. 245, o una delle lauree specialistiche corrispondenti di cui al
decreto dello stesso Ministro 28 novembre 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2001,
n. 18.
I titoli di studio conseguiti nell'ambito dell'Unione Europea e
quelli conseguiti al di fuori dell'Unione Europea debbono aver
ottenuto, entro il termine di scadenza per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, la necessaria equiparazione o
equivalenza ai titoli di studio italiani di cui al precedente punto
3, dichiarata con provvedimento dell'autorita' competente. Di cio'
deve essere fatta espressa menzione nell'istanza di ammissione pena
il mancato riconoscimento del requisito.
4) idoneita' fisica all'impiego;
L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso.
5) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo.
Per essere ammessi al concorso i cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea debbono possedere i seguenti requisiti generali:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono essere ammessi al concorso: coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati
destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, coloro che
siano stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale,
ai sensi dell'art. 127, 1 comma, lettera d) del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile, coloro che siano stati interdetti dai
pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
Con provvedimento motivato l'amministrazione potra' disporre, in
qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle prove
d'esame cui, pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva
l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

                               Art. 4.
Presentazione delle domande - Termini e modalita'
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice e
debitamente firmate, devono essere presentate direttamente o spedite
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, al Ministero della salute ex Direzione
generale dell'organizzazione, bilancio e personale - ufficio X -
Piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma - Eur, nel termine
perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Le domande dovranno essere redatte esattamente secondo l'unito
schema (allegato A) e contenere, pena l'esclusione, tutte le
dichiarazioni richieste, rese in modo completo.
Il termine per la presentazione delle domande, se coincidente con
un giorno festivo, e' prorogato di diritto al giorno seguente non
festivo.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento fa fede la data apposta in partenza dal servizio postale
accettante.
Per le domande presentate a mano, la data di arrivo e' stabilita
dal timbro a data apposto su di esse dall'ufficio X della ex
Direzione generale dell'organizzazione, bilancio e personale che,
dell'avvenuta presentazione rilascia ricevuta.
La ricezione delle istanze di ammissione avverra' nei giorni e
negli orari di seguito indicati: dal lunedi' al giovedi' dalle ore
10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00, il venerdi'
dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
Non si terra' conto delle domande di partecipazione spedite o
presentate oltre il suddetto termine ovvero con modalita' diverse da
quelle indicate nel primo comma del presente articolo.
I candidati devono indicare nella domanda, in alto a sinistra, e
sul frontespizio della busta contenente la domanda, nel caso in cui
questa sia spedita a mezzo raccomandata, il codice alfanumerico
identificativo del concorso: CA/762.
Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato, sotto
la propria responsabilita', deve dichiarare:
1) cognome e nome, luogo e data di nascita;
2) recapito presso il quale desidera siano trasmesse le
eventuali comunicazioni relative al concorso, con l'esatta
indicazione del codice di avviamento postale, nonche' il recapito
telefonico.
Il candidato e' tenuto a comunicare tempestivamente ogni
variazione dell'indirizzo presso il quale desidera ricevere le
eventuali comunicazioni e del recapito telefonico.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta
indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ne' per disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a
mezzo raccomandata;
3) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai
cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica),
ovvero della cittadinanza di altri Stati membri dell'Unione europea;
4) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto;
5) il diploma di laurea posseduto con l'esatta indicazione
dell'anno e dell'universita' presso cui lo stesso e' stato
conseguito.
Coloro che hanno conseguito all'estero detto titolo di studio
debbono indicare gli estremi del provvedimento di equiparazione o
equivalenza.
6) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;
7) la posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per
i cittadini soggetti a tale obbligo;
8) l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in
corso. In caso contrario indicare la condanna riportata, la data di
sentenza e l'autorita' giudiziaria che le ha emesse (da indicare
anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono
giudiziale o non menzione, ecc.) nonche' i procedimenti penali
eventualmente pendenti;
9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni;
10) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stato
destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non
essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego statale
ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
11) la lingua straniera prescelta fra inglese, francese,
tedesco e spagnolo, di cui sara' accertata la conoscenza nel corso
della prova orale.
I candidati degli Stati membri dell'Unione europea debbono
dichiarare, altresi', di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana.
12) l'eventuale possesso del titolo di riserva di cui
all'art. 2 del bando e/o dei titoli di preferenza a parita' di merito
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche (allegato «B»),
specificando eventualmente l'ufficio e l'amministrazione presso cui
e' depositata la relativa documentazione. Tali titoli, qualora non
espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno
presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria
definitiva.
I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno indicare nella domanda,
l'ausilio necessario nonche' l'eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi per lo svolgimento delle prove d'esame. Dovranno, inoltre,
allegare una certificazione rilasciata da apposita struttura
sanitaria che in relazione allo specifico handicap ed al tipo di
prova da sostenere, indichi gli elementi essenziali occorrenti per la
fruizione dei benefici richiesti al fine di consentire
all'amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti
atti a garantire agli interessati una regolare partecipazione al
concorso.
I candidati che si trovino nella sopraindicata condizione sono
tenuti a contattare, successivamente alla pubblicazione del diario
delle prove d'esame, i seguenti numeri telefonici 06.59942633 ovvero
06.59942696 per concordare le modalita' specifiche di partecipazione
alle prove d'esame.
Non si terra' conto delle domande prive di firma.

                               Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo
provvedimento e sara' costituita ai sensi dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.

                               Art. 6.
Preselezione e calendario delle prove scritte
Qualora il numero delle domande lo renda necessario e' facolta'
dell'amministrazione effettuare una preselezione consistente in una
serie di domande a risposta multipla sulle materie oggetto delle
prove d'esame. Per l'espletamento della preselezione
l'amministrazione potra' avvalersi anche di procedure automatizzate
gestite da enti o societa' specializzate in selezione del personale.
In caso di effettuazione della prova preselettiva, il calendario
e le modalita' di espletamento della stessa saranno resi noti ai
concorrenti con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4ª serie speciale del 31 ottobre 2003.
L'assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la
causa, comportera' l'esclusione dal concorso.
Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata la
preselezione, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi
cento posti. Saranno ammessi, altresi', tutti i candidati aventi il
medesimo punteggio del centesimo candidato.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
Nel caso in cui, invece, non sia necessario effettuare la
preselezione, con lo stesso avviso, i candidati saranno informati dei
giorni, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte
stabilite nel successivo art. 7.
Qualora per motivi organizzativi non sia possibile fissare il
calendario d'esame, nella medesima Gazzetta Ufficiale sara'
comunicato l'eventuale rinvio ad altra pubblicazione della data delle
prove scritte.
I candidati si presenteranno a sostenere le predette prove sotto
riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per
l'ammissione al concorso, senza altro preavviso od invito, secondo le
indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale.

                               Art. 7.
Prove d'esame
Il concorso consiste in due prove scritte ed in una prova orale.
La prima prova scritta, vertera' su una delle seguenti materie:
a) diritto costituzionale e/o diritto amministrativo;
b) diritto civile, limitatamente alle disposizioni contenute
nei Libri III (Della proprieta), IV (Delle obbligazioni), V (Del
lavoro) del codice civile;
c) contabilita' di Stato.
La seconda prova scritta vertera' su una delle seguenti materie:
a) teoria e tecniche della comunicazione pubblica;
b) sociologia della comunicazione;
c) scienza dell'amministrazione.
La durata di ciascuna delle due prove e' predeterminata dalla
commissione esaminatrice e, comunque, non sara' superiore ad otto
ore.
E' facolta' della commissione stabilire che una delle prove
scritte consista in una serie di quesiti a risposta sintetica.
Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sara'
data comunicazione, con almeno venti giorni di anticipo, della data,
del luogo e dell'ora in cui dovranno presentarsi per sostenerlo e,
contestualmente, sara' data comunicazione del voto riportato in
ciascuna delle prove scritte.
La prova orale vertera' sulle seguenti materie:
materie previste per le due prove scritte;
diritto sanitario con particolare riguardo a leggi e
regolamenti concernenti le materie di competenza del Ministero della
salute;
elementi di diritto internazionale e dell'Unione europea;
diritto penale limitatamente ai delitti contro la pubblica
amministrazione;
storia dell'amministrazione italiana;
modelli e processi della comunicazione;
accertamento della conoscenza, mediante conversazione, lettura
e traduzione di un brano, della lingua straniera prescelta fra
inglese, francese, tedesco e spagnolo;
accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
La prova orale si intende superata se il candidato avra'
riportato una votazione di almeno 21/30.
Il punteggio finale, espresso in sessantesimi, e' dato dalla
somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della
votazione conseguita nella prova orale.
Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento
della prova orale, sono pubbliche.
Al termine di ogni seduta, la commissione formera' l'elenco dei
candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio attribuito a
ciascuno di essi.
L'elenco medesimo, sottoscritto dal presidente e dal segretario,
sara' affisso nella sede ove si svolgera' la prova d'esame.
I candidati dovranno presentarsi a sostenere le suddette prove
d'esame muniti di uno dei seguenti documenti, di identita' o di
riconoscimento, in corso di validita':
carta di identita';
passaporto;
patente di guida;
patente nautica;
libretto di pensione;
patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
porto d'armi;
tessera di riconoscimento, purche' munita di fotografia e di
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da
un'amministrazione dello Stato.
Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di
identita' o di riconoscimento non in corso di validita', gli stati,
le qualita' personali e i fatti in esso contenuti possono essere
comprovati mediante esibizione dello stesso, purche' l'interessato
dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti
nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
Resta ferma la facolta' dell'amministrazione di disporre, in
qualsiasi momento anche successivamente all'espletamento delle prove
d'esame, alle quali pertanto i candidati vengono ammessi con ampia
riserva l'esclusione dal concorso, con provvedimento motivato, per
difetto dei prescritti requisiti.

                               Art. 8.
Presentazione dei titoli di riserva e di preferenza
I candidati che abbiano superato le prove d'esame, dovranno
presentare direttamente o far pervenire al Ministero della salute ex
Direzione generale dell'organizzazione, bilancio e personale -
ufficio X - Piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma - Eur, entro il
termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale con esito
positivo, la documentazione, in carta semplice, attestante il
possesso di eventuali titoli di riserva e/o preferenza, a parita' di
merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, purche'
gia' dichiarati nella domanda di partecipazione, dai quali risulti,
altresi', il possesso del requisito alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui questa
amministrazione ne sia gia' in possesso o ne possa disporre
richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni, purche' nella
domanda di ammissione l'interessato abbia indicato con esattezza,
sotto la propria responsabilita', oltre al possesso del titolo, anche
l'ufficio e l'amministrazione presso cui, la relativa documentazione
e' depositata.
In alternativa, a seconda dei casi, i candidati possono avvalersi
della dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o della
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui agli
articoli rispettivamente 46 e 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, mediante l'unito schema (Allegato «C»). La
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa con le
modalita' di cui all'articolo 38 dello stesso testo unico.
Ove risulti piu' agevole, e' facolta' degli interessati
trasmettere, entro lo stesso termine di cui al primo comma del
presente articolo, i certificati originali, o in copia autenticata,
in esenzione di bollo. L'autenticazione di copia puo' essere fatta
anche presso l'ufficio competente a ricevere le domande di concorso
su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello
stesso. In tal caso la copia autentica puo' essere utilizzata solo
nel procedimento in corso.
A norma dell'art. 71 del citato testo unico, l'amministrazione
effettuera' idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita'
delle predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai
successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni rispettivamente
non veritiere o mendaci.
Non si terra' conto della documentazione di cui sopra qualora non
derivante da apposita dichiarazione resa nella domanda di ammissione.

                               Art. 9.
Formazione, approvazione e pubblicazione
della graduatoria di merito
Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio finale
ottenuto da ciascun candidato sommando la media dei voti riportati
nelle prove scritte con il voto conseguito nella prova orale.
In caso di parita' di punteggio si applicano le disposizioni
contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche apportate con decreto
del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, con legge
15 maggio 1997, n. 127, e con legge 16 giugno 1998, n. 191.
Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per l'ammissione sono dichiarati vincitori, fino a
concorrenza dei posti a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria finale, formulata sulla base dei punteggi riportati
nelle prove d'esame e tenuto conto dei titoli che danno luogo a
riserva e/o preferenza.
La graduatoria cosi' formata e' approvata con decreto del
direttore della Direzione generale competente e successivamente
pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della salute.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. Dalla data di
pubblicazione di detto avviso decorrono i termini per eventuali
impugnative.
I posti che si renderanno disponibili a qualunque titolo potranno
essere conferiti ai candidati utilmente collocati in graduatoria
entro i termini di validita' della stessa.

                              Art. 10.
Accertamento del possesso dei requisiti
per la costituzione del rapporto d'impiego
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare o
far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro
il termine che verra' loro comunicato, certificato medico, rilasciato
da un medico dell'Azienda Unita' Sanitaria Locale competente per
territorio (o da un medico militare in servizio permanente
effettivo), dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo
al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il
concorso si riferisce.
Per i candidati, invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di
guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili,
mutilati ed invalidi del lavoro, e per quelli riconosciuti portatori
di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il
certificato medico deve essere rilasciato dalla A.U.S.L. di
appartenenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta
descrizione della natura e del grado di invalidita', nonche' delle
condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione
che il candidato non puo' riuscire di pregiudizio alla salute e
incolumita' dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e
che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle
funzioni relative all'impiego al quale concorre.
Il certificato medico ha validita' di sei mesi dalla data del
rilascio.
L'Amministrazione, comunque, ha facolta' di sottoporre a visita
medica di controllo i candidati vincitori del concorso.
Nello stesso termine fissato dall'amministrazione, i candidati
vincitori devono altresi' comprovare, mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione, il possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza, iscrizione nelle liste elettorali, posizione nei
riguardi degli obblighi militari, titolo di studio prescritto,
assenza di condanne penali. A tale scopo puo' essere utilizzato
l'allegato C al presente decreto.
Si osservano le disposizioni in materia di autocertificazione e
controllo di cui al precedente art. 8.
E' facolta' dell'interessato comprovare il possesso dei requisiti
di ammissione mediante la presentazione dei relativi certificati, di
cui sia eventualmente in possesso.
Ove i termini di validita' di tali certificati fossero scaduti
l'interessato deve dichiarare in fondo al documento che le
informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito
variazioni dalla data del rilascio.
Scaduto inutilmente il termine fissato dall'amministrazione non
si dara' luogo alla stipula del contratto, ovvero, ove stipulato con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti previsti, lo
stesso sara' risolto.

                              Art. 11.
Assunzione dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori, nel rispetto della normativa in
materia di assunzioni nel pubblico impiego, saranno invitati a
stipulare i contratti individuali di lavoro a norma delle
disposizioni contrattuali vigenti al momento dell'assunzione, e
saranno soggetti al periodo di prova previsto dalle stesse
disposizioni.
In applicazione della normativa vigente, l'assunzione dei
vincitori, nella percentuale che sara' stabilita al momento della
stipula dei contratti individuali, potra' avvenire con prestazione di
lavoro a tempo parziale non superiore al 50% di quella a tempo pieno.
I vincitori del concorso, sotto la propria responsabilita'
dovranno, inoltre, dichiarare di non avere altro rapporto di lavoro a
tempo indeterminato o determinato con altra amministrazione, pubblica
o privata, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni.
In caso contrario, deve essere espressamente presentata
dichiarazione di opzione per l'impiego presso il Ministero della
salute.
La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno
indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro implica
la decadenza dal diritto all'assunzione in servizio.

                              Art. 12.
Accesso agli atti del concorso
L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e'
escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva
la garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

                              Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero della salute ex Direzione generale
dell'organizzazione, bilancio e personale - ufficio X - per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche o gli uffici direttamente interessati
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica
del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge n. 675/1996, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi illegittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendosi al
Ministero della salute, ex Direzione generale dell'organizzazione,
bilancio e personale - ufficio X - Piazzale dell'Industria n. 20 Roma
- Eur. Il titolare del trattamento dei dati e' il Ministero della
salute. Il responsabile del trattamento dei dati e' il Direttore
generale pro tempore della sopra indicata Direzione generale.

                              Art. 14.
Norme di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono,
in quanto applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento dei
pubblici concorsi.
Il presente decreto sara' trasmesso al competente ufficio del
Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Avverso il presente bando di concorso e' proponibile, in via
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione,
ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede
giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo del Lazio
entro sessanta giorni dalla stessa data.
Roma, 31 luglio 2003
Il capo dipartimento: Silano
Informazioni sulla procedura concorsuale saranno disponibili sul
sito internet del Ministero della salute: www.ministerosalute.it/
professioni/concorsi.jsp
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