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SENATO DELLA REPUBBLICA
Concorso pubblico, per esami, a dieci posti di Segretario
parlamentare di prima fascia con mansioni di archivista
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.60 del 30/7/2004 |
Ente: | SENATO DELLA REPUBBLICA |
Località: | Roma (RM) |
Codice atto: | 04E04414 |
Sezione: | Organi costituzionali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 10 |
Scadenza: | 30/8/2004 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL PRESIDENTE
Visto l'articolo 12 del Testo Unico delle norme regolamentari
dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della
Repubblica (d'ora in poi denominato T.U.);
Visto il Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 122/2004
del 26 febbraio 2004;
Su proposta del Segretario Generale;
Decreta:
Art. 1.
Posti messi a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a dieci posti di
Segretario parlamentare di prima fascia con mansioni di archivista,
con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal T.U.
e dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza vigenti in materia.
2. Per i candidati classificatisi ex aequo si rinvia all'articolo
2, comma 7, del Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica.
I candidati sono tenuti, a pena di decadenza, a presentare i titoli
di preferenza e a richiederne in modo espresso la valutazione, entro
il giorno in cui si sostengono le prove orali.
3. E' sempre in facolta' dell'Amministrazione adibire il
personale cosi' assunto a tutti i Servizi ed Uffici del Senato.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' necessario che i candidati:
a) siano cittadini italiani;
b) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso del diploma (di durata almeno biennale)
rilasciato alternativamente: dalle Scuole di archivistica,
paleografia e diplomatica, istituite presso gli archivi di Stato
italiani, ovvero dalla Scuola speciale per archivisti e bibliotecari
dell'Universita' di Roma, ovvero dalla Scuola Vaticana di
paleografia, diplomatica e archivistica, con esclusione di titoli
equipollenti;
d) abbiano un'eta' non inferiore ai 18 anni e non superiore ai
35 anni (ovvero 40 se dipendenti di ruolo del Senato);
e) abbiano l'idoneita' fisica all'impiego.
2. I requisiti di cui al comma precedente debbono essere
posseduti alla data dell'ultimo giorno utile per la spedizione delle
domande.
3. L'Amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio
all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque
momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta,
a pena di irricevibilita', alternativamente:
a) sull'apposito modulo (riportato in allegato) o sulla
fotocopia di questo;
b) sulla copia stampabile dal sito Internet del Senato della
Repubblica (http://www.senato.it/info/concorsi/indice.htm).
2. La domanda, redatta secondo una delle modalita' indicate al
comma 1, deve essere spedita al Servizio del Personale del Senato
della Repubblica - codice B5 - (via Giustiniani, n. 11 - 00186 Roma),
a pena di irricevibilita', entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale,
esclusivamente e sempre a pena di irricevibilita', a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso
di ricevimento (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante). La domanda deve comunque pervenire al Servizio
del Personale del Senato, a pena di irricevibilita', entro sessanta
giorni dalla predetta data di pubblicazione del presente avviso (a
tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale ricevente).
3. La domanda deve essere redatta, a pena di irricevibilita', a
penna ovvero con apparecchiatura di stampa elettronica o meccanica.
4. I candidati sono tenuti a comunicare, a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso
di ricevimento, qualunque cambiamento del proprio recapito.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di
dispersione di documentazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne'
per eventuali disguidi postali e telegrafici, ne' per mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata ovvero
della posta celere.
5. Nella domanda che, a pena di irricevibilita', deve essere
redatta e inviata con le modalita' sopraindicate, nonche' firmata in
maniera autografa ed in originale, i candidati devono dichiarare,
sotto la propria responsabilita', anche penale:
a) le generalita' e la residenza;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;
f) il possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c);
g) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in
caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state
pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se
siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale,
sospensione della pena, beneficio della non menzione, ecc.);
h) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico,
indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui e'
avviato il procedimento;
i) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
l) il proprio recapito ai fini delle comunicazioni relative al
concorso.
6. Nella domanda i candidati devono inoltre indicare:
a) la lingua - scelta tra le seguenti: inglese, francese,
tedesco o spagnolo - nella quale intendono sostenere la prova orale
obbligatoria di lingua straniera;
b) la lingua - scelta tra le seguenti: inglese, francese,
tedesco o spagnolo, ad esclusione di quella indicata per la prova
orale obbligatoria di lingua straniera - nella quale intendono
sostenere la prova orale facoltativa di lingua straniera;
c) gli estremi del documento legale di identita' di cui sono
provvisti.
7. Non e' ammesso il riferimento a documenti presentati altrove o
alla stessa Amministrazione del Senato per altri fini.
8. Nella domanda i candidati devono dichiarare di essere
consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti
falsi o ne faccia uso, esibisca atti contenenti dati non piu'
rispondenti a verita', e' punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia. Nella domanda i candidati devono
dichiarare, altresi', di essere consapevoli che le dichiarazioni
sostitutive di certificazioni sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale.
Art. 4.
Irricevibilita' delle domande
1. Non sono prese in considerazione:
a) le domande non redatte secondo le modalita' di cui
all'articolo 3, comma 1; sono irricevibili le domande non redatte
sull'apposito modulo o sulla fotocopia di questo, ovvero sulla copia
stampabile dal sito Internet del Senato della Repubblica;
b) le domande non inviate secondo le modalita' di cui
all'articolo 3, comma 2; sono irricevibili le domande non spedite a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere
con avviso di ricevimento;
c) le domande non firmate dal candidato in maniera autografa ed
in originale;
d) le domande non redatte secondo le modalita' di cui
all'articolo 3, comma 3; sono irricevibili le domande redatte a
matita o in un qualsiasi altro modo diverso da quello prescritto;
e) le domande spedite oltre il termine di trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale;
f) le domande pervenute oltre il termine di sessanta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 5.
Cause di esclusione dal concorso
1. I candidati che non siano in possesso di tutti i requisiti
richiesti o le cui domande presentino irregolarita' sono esclusi dal
concorso con decreto del Presidente del Senato della Repubblica.
2. Sono esclusi dal concorso i candidati:
a) che non siano cittadini italiani;
b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) che non siano in possesso del requisito di cui all'articolo
2, comma 1, lettera c);
d) che abbiano un'eta' inferiore a 18 anni o superiore a 35
anni (ovvero 40 se dipendenti di ruolo del Senato);
e) che non abbiano l'idoneita' fisica all'impiego;
f) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
g) che non abbiano indicato nella domanda il possesso della
cittadinanza italiana;
h) che non abbiano indicato nella domanda il godimento dei
diritti civili e politici;
i) che non abbiano indicato nella domanda il possesso
dell'idoneita' fisica all'impiego.
3. I candidati che si avvedessero di aver omesso, totalmente o in
modo parziale anche una sola delle dichiarazioni prescritte, ovvero
non abbiano allegato tutti i documenti richiesti dal bando, possono
integrare le domande di partecipazione al concorso. Le predette
integrazioni sono prese in considerazione soltanto qualora siano
spedite entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale e pervengano entro il
termine di sessanta giorni dalla medesima data.
4. Oltre la data di scadenza dei suddetti termini, non e' ammessa
la regolarizzazione delle domande stesse da parte dei candidati che
abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle
dichiarazioni prescritte ovvero non abbiano allegato tutti i
documenti richiesti dal bando.
5. I termini per la presentazione della domanda e dei titoli di
preferenza sono perentori. Nel computo dei termini si esclude il
giorno iniziale, e se il giorno di scadenza e' festivo la scadenza e'
prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. I giorni
festivi si computano nel termine.
6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L'Amministrazione del Senato puo' disporre l'esclusione dei candidati
in qualsiasi momento della procedura di concorso ove venga accertata
la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del termine per
la spedizione delle domande di partecipazione.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice e' nominata con successivo
decreto, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento dei concorsi del
Senato della Repubblica.
2. La Commissione puo' aggregare esaminatori esperti per le prove
di lingua e per le prove tecniche.
3. Per la correzione delle prove scritte, la Commissione
esaminatrice puo' articolarsi in Sottocommissioni.
Art. 7.
Diario della prova preliminare
1. Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - del 1° ottobre 2004 viene data comunicazione del diario
della prova preliminare e delle modalita' di pubblicazione della
raccolta dei quesiti a risposta multipla da cui verranno estratti
quelli di cui all'articolo 10, comma 1. Tale comunicazione assume
valore di notifica a tutti gli effetti. L'archivio dei quesiti potra'
essere pubblicato esclusivamente sul sito Internet del Senato.
L'Amministrazione declina ogni responsabilita' in ordine a testi di
preparazione alla prova eventualmente pubblicati da terzi.
2. Nella suddetta Gazzetta Ufficiale puo' essere data
comunicazione della nuova data di pubblicazione del diario della
prova preliminare, in caso di eventuale rinvio.
3. I candidati che non abbiano ricevuto da parte
dell'Amministrazione del Senato della Repubblica alcuna comunicazione
di irricevibilita' della domanda ovvero di esclusione dal concorso
sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso o invito, per
sostenere la suddetta prova, all'indirizzo indicato, nel giorno e
nell'ora specificati nella citata Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre
2004, muniti:
a) del documento legale di identita' indicato nella domanda;
b) dell'avviso di ricevimento della raccomandata ovvero della
posta celere con le quali e' stata spedita la domanda di
partecipazione.
4. Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi
una o piu' sessioni d'esame, il Presidente della Commissione
esaminatrice stabilisce la data di rinvio, dandone comunicazione,
anche in forma orale, ai candidati presenti.
5. Non si dara' luogo alla prova preliminare nel caso in cui il
numero dei candidati sia inferiore a 650. In tal caso, nella suddetta
Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2004, verra' data comunicazione del
diario delle prove scritte.
Art. 8.
Diario delle prove scritte, orali e tecniche
1. La comunicazione del diario delle prove successive alla prova
preliminare avviene secondo le modalita' indicate nella Gazzetta
Ufficiale del 1° ottobre 2004. Tale comunicazione assume valore di
notifica a tutti gli effetti.
2. La comunicazione del diario delle prove puo' avvenire anche a
mezzo di raccomandata ovvero attraverso analoghe modalita'.
3. Tutte le comunicazioni - sia a mezzo di affissione o
pubblicazione, sia a mezzo di raccomandata o modalita' simili -
assumono valore di notifica a tutti gli effetti. Le comunicazioni
orali fornite ai candidati durante lo svolgimento delle prove
assumono valore di notifica a tutti gli effetti, anche con
riferimento alla convocazione dei candidati a prove successive.
Art. 9.
Convocazione dei candidati alle prove e notifica dei risultati
1. Per tutte le prove, la convocazione dei candidati segue
l'ordine alfabetico dei cognomi, salva la possibilita' per la
Commissione esaminatrice di procedere all'estrazione della lettera
durante lo svolgimento delle prove scritte per la convocazione dei
candidati ammessi alle prove orali e tecniche.
2. La notifica ai candidati dei risultati di ciascuna delle prove
avviene secondo le modalita' indicate nella Gazzetta Ufficiale del
1° ottobre 2004.
3. Le modalita' di notifica dei risultati delle prove possono
essere comunicate in forma orale durante lo svolgimento delle stesse.
Le comunicazioni orali fornite ai candidati durante lo svolgimento
delle prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 10.
Prova preliminare
1. Salva la previsione di cui all'articolo 7, comma 5, i
candidati ammessi al concorso sono chiamati a sostenere la prova
preliminare consistente in sessanta quesiti a risposta multipla
tendenti a verificare la conoscenza della storia d'Italia dal 1848
fino al 1989; dell'archivistica generale; dell'archivistica
informatica; dell'organizzazione costituzionale dello Stato, con
particolare riferimento all'organizzazione ed al funzionamento delle
Camere.
2. La durata della prova preliminare viene stabilita dalla
Commissione esaminatrice.
3. In sede di valutazione della prova preliminare, viene
attribuito 1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti; sono invece
sottratti, rispettivamente, 0,30 punti per ogni risposta errata o
plurima, e 0,20 punti per ogni risposta omessa.
4. Per lo svolgimento della prova preliminare non e' ammessa la
consultazione di vocabolari e dizionari, di testi, di tavole, ne'
l'utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie.
Non e' consentito ai candidati, durante la prova, di comunicare, in
qualunque modo, tra loro. L'inosservanza di tali disposizioni,
nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione
esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporta l'immediata
esclusione dal concorso.
5. La correzione del foglio-risposte viene effettuata
automaticamente con supporti elettronici. La casella prescelta deve
essere totalmente annerita secondo le istruzioni che vengono fornite
in sede di esame. Un imperfetto annerimento della casella da parte
dei candidati puo' comportare errata attribuzione di punteggio. Sul
foglio-risposte non e' consentito effettuare correzioni. Dopo
l'inizio della prova il foglio-risposte non viene sostituito per
nessun motivo.
6. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, avendo
riportato un punteggio non inferiore a 36 punti, si sono classificati
fino al 200° posto in ordine di graduatoria. Il predetto numero di
200 ammessi potra' essere superato per ricomprendervi i candidati
risultati ex aequo all'ultimo posto utile della graduatoria di
idoneita'.
7. Il punteggio della prova preliminare non concorre a formare il
punteggio complessivo.
Art. 11.
Prove scritte
1. I candidati che hanno conseguito l'idoneita' nella prova
preliminare sono ammessi a sostenere le seguenti prove scritte:
a) Tema di archivistica generale, anche con riferimento alla
legislazione archivistica;
b) Tema di archivistica informatica, anche con riferimento ad
elementi di informatica applicata agli Archivi storici e ai sistemi
di gestione informatica dei documenti;
c) Tema di storia d'Italia dal 1848 fino al 1989;
d) Tema di organizzazione costituzionale dello Stato, con
particolare riferimento all'organizzazione ed al funzionamento delle
Camere.
2. Per lo svolgimento delle prove scritte il candidato avra' a
disposizione cinque ore.
3. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati non
potranno introdurre nella sala di esame testi di alcun tipo, ne'
supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. Non e'
consentito ai candidati, durante le prove, di comunicare, in
qualunque modo, tra loro. L'inosservanza di tali disposizioni,
nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione per lo
svolgimento della prova, comportera' l'immediata esclusione dal
concorso. La Commissione puo' disporre l'eventuale consultazione di
testi messi a disposizione per tutti i candidati su apposite
postazioni ovvero l'eventuale utilizzo di tavole o altro materiale
per specifiche prove.
4. A ciascuna delle prove scritte e' attribuito un punteggio
massimo di 20 punti. Le prove scritte si intenderanno superate se il
candidato avra' riportato in esse un punteggio complessivo non
inferiore a 56 punti e un punteggio non inferiore a 12 punti in
ciascuna singola prova.
Art. 12.
Prove orali e tecniche
1. I candidati che hanno superato le prove scritte sono chiamati
a sostenere le seguenti prove orali e tecniche:
a) Archivistica generale, anche con riferimento alla
legislazione archivistica;
b) Elementi di archivistica informatica applicata agli Archivi
storici;
c) Sistemi di gestione informatica dei documenti;
d) Storia d'Italia dal 1848 fino al 1989;
e) Organizzazione costituzionale dello Stato, con particolare
riferimento all'organizzazione ed al funzionamento delle Camere;
f) Lettura e traduzione di un brano scritto nella lingua
straniera prescelta - inglese, francese, tedesco o spagnolo - che
costituisce la base per successive domande e per una conversazione.
2. A ciascuna delle prove orali e tecniche e' attribuito un
punteggio massimo di 10 punti.
3. Tali prove si intendono superate se il candidato riporta in
esse un punteggio complessivo non inferiore a 42 punti e non meno di
6 punti in ciascuna prova.
4. I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella
domanda di partecipazione al concorso, sono sottoposti ad una o piu'
prove facoltative di lingua straniera (ad esclusione di quella
indicata per la prova orale obbligatoria), da scegliere tra le
seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo.
5. Ciascuna prova orale facoltativa di lingua e' valutata per non
piu' di 2 punti e consiste nella lettura e traduzione di un breve
testo scritto che costituisce la base per successive domande e per
una conversazione.
Art. 13.
Graduatoria finale
1. Il punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato e'
determinato dalla somma dei punteggi riportati nelle prove scritte,
orali e tecniche, ivi comprese quelle facoltative.
2. Nella formazione della graduatoria sono applicate, a parita'
di punteggio, le disposizioni del Regolamento dei concorsi del Senato
della Repubblica. A tal fine, i candidati ammessi alle prove orali
devono presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che
diano luogo alla preferenza a parita' di punteggio. Tali titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la spedizione della domanda di partecipazione al concorso. La
documentazione comprovante il possesso degli stessi titoli deve
essere presentata, a pena di decadenza, da parte di ciascun
candidato, entro il giorno in cui si sostengono le prove orali, ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente bando.
Art. 14.
Accertamenti sanitari
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti
a visita medica da parte di sanitari di fiducia dell'Amministrazione
al fine di accertare l'idoneita' fisica all'impiego in relazione alle
specifiche mansioni richieste.
Art. 15.
Assunzione dei vincitori
1. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro
il termine che viene loro comunicato, i documenti attestanti il
possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione che
vengono loro indicati dall'Amministrazione del Senato della
Repubblica, secondo la normativa vigente.
2. Qualora risultino condanne o procedimenti penali pendenti, il
Presidente del Senato della Repubblica, acquisita la relativa
documentazione, decide se vi sia compatibilita' con lo svolgimento di
attivita' al servizio dell'Istituto parlamentare.
3. I vincitori sono immessi nel ruolo del personale del Senato,
nell'ambito della carriera dei Segretari parlamentari.
4. I vincitori sono sottoposti a un periodo di esperimento, ai
sensi dell'articolo 15 del T.U., della durata di un anno e sono
confermati in ruolo se hanno superato favorevolmente l'esperimento
stesso. Durante il periodo di esperimento hanno gli stessi doveri del
personale di ruolo e godono dello stesso trattamento economico
iniziale. In caso di conferma in ruolo il periodo di esperimento e'
valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.
Art. 16.
Ricorsi
1. Avverso gli atti della procedura di concorso e' proponibile
ricorso - per soli motivi di legittimita', ai sensi dell'articolo 18
del Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica - alla
Commissione contenziosa del Senato della Repubblica, entro trenta
giorni dalla comunicazione, anche a mezzo di affissione, dei diversi
provvedimenti.
Art. 17.
Accesso agli atti del concorso
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso - ai sensi dell'articolo 16 del
Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica - se vi abbiano
concreto interesse per la tutela di situazioni giuridiche
direttamente rilevanti, inviando la relativa richiesta alla
Segreteria della Commissione esaminatrice.
2. L'esercizio del diritto di accesso puo' essere differito al
termine della procedura di concorso per esigenze di ordine e
speditezza della procedura stessa.
Art. 18.
Dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e
conservati presso il Servizio del Personale del Senato della
Repubblica, ai soli fini della gestione della procedura di concorso.
I medesimi dati possono essere, altresi', comunicati a soggetti terzi
che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali
allo svolgimento della procedura di concorso. Il conferimento di tali
dati e' da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione.
Art. 19.
Informazioni
1. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati
possono consultare il sito Internet del Senato della Repubblica
(http://www.senato.it/info/concorsi/indice.htm) o telefonare ai
numeri 06/67065107-8 (dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15
alle ore 17, nei giorni feriali escluso il sabato).
Il Presidente: Pera
Il Segretario Generale: Malaschini
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