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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 84
ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni
dell'Esercito, nel ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei
materiali dell'Esercito e nel ruolo speciale del Corpo di
commissariato dell'Esercito.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.69 del 30/8/2011 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 1E004874 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 29/9/2011 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL VICE DIRETTORE GENERALE
della Direzione generale per il personale militare
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1998, concernente la
definizione per gli ufficiali di complemento e per gli appartenenti
al ruolo dei marescialli delle corrispondenze tra Corpi, ruoli,
categorie e specialita' ai fini della partecipazione ai concorsi per
la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali
dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro, i titoli di studio, ulteriori requisiti e le modalita' di
svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in
servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito;
Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della sanita' militare e successive modifiche ed
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della sanita' militare che delinea il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2011);
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2011 - 2013;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
"codice dell'ordinamento militare" ed, in particolare, il titolo II
del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale
militare, e l'articolo 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti
ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della
difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto
codice, fino alla loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare", come modificato e integrato dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, ed,
in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il
reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto
2010 impartita dalla Direzione generale della sanita' militare in
data 10 agosto 2010, concernente modifiche alle direttive tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che
determinano l'inidoneita' al servizio militare, nonche' il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Ravvisata la necessita' di indire tre concorsi, per titoli ed
esami, per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel
ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio, trasmissioni dell'Esercito, nel ruolo speciale dell'Arma dei
trasporti e dei materiali dell'Esercito e nel ruolo speciale del
Corpo di commissariato dell'Esercito per l'anno 2011;
Ritenuto che il sempre maggiore impegno delle Forze armate in
contesti operativi internazionali richieda quale elemento
indispensabile del bagaglio tecnico-professionale dell'ufficiale in
servizio permanente la conoscenza della lingua inglese sin dalla fase
iniziale della sua carriera e che appare pertanto indispensabile
appurarne la conoscenza anche in fase di reclutamento;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2010 - registrato alla
Corte dei conti il 27 aprile 2010, registro n. 4, foglio n. 281 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare ed, in particolare,
l'articolo 15, comma 3 che prevede le modalita' di sostituzione in
caso - tra gli altri - di temporanea assenza del Direttore generale
per il personale militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 7 aprile 2010,
concernente la nomina del generale di divisione aerea Roberto Zappa a
Vice Direttore generale della Direzione generale per il personale
militare;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami:
a) concorso per il reclutamento di 60 (sessanta) ufficiali in
servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, con
riserva di 9 (nove) posti a favore del coniuge e dei figli superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici
superstiti) del personale delle Forze armate (compresa l'Arma dei
carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per
causa di servizio e con riserva di 45 (quarantacinque) posti a favore
degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
b) concorso per il reclutamento di 12 (dodici) ufficiali in
servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei
materiali dell'Esercito, con riserva di 2 (due) posti a favore del
coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea
collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale
delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di
polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di
9 (nove) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
c) concorso per il reclutamento di 12 (dodici) ufficiali in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di commissariato
dell'Esercito, con riserva di 2 (due) posti a favore del coniuge e
dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di
secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate
(compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto
in servizio e per causa di servizio e con riserva di 9 (nove) posti a
favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti
riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di
riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre categorie di
concorrenti di cui al successivo articolo 2, secondo l'ordine della
graduatoria di merito.
3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i
vincitori saranno nominati sottotenenti in servizio permanente ad
eccezione di quelli provenienti dalla categoria degli ufficiali in
ferma prefissata di cui al successivo articolo 2, comma 1, lettera b)
e degli ufficiali inferiori delle forze di completamento di cui al
successivo articolo 2, comma 1, lettera c) i quali saranno nominati
ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il
grado rivestito alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande ed iscritti in ruolo - al superamento del corso
applicativo di cui al successivo articolo 15 - dopo l'ultimo dei pari
grado dello stesso ruolo.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta' di
revocare o annullare il presente bando di concorso, modificare il
numero dei posti, sospendere o rinviare lo svolgimento delle
attivita' previste dai concorsi o l'ammissione al corso applicativo
dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso l'Amministrazione provvedera' a dare formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
serie speciale.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 possono
partecipare:
a) gli ufficiali inferiori di complemento dell'Esercito -
appartenenti ad una delle Armi o Corpo che consentono la
partecipazione ai rispettivi concorsi indicati nell'allegato A
(costituente parte integrante del presente decreto) - in congedo dopo
aver completato senza demerito la ferma biennale di cui all'articolo
1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (gia' articolo 37
della legge 20 settembre 1980, n. 574). Tali ufficiali non devono
aver riportato un giudizio di inidoneita' all'avanzamento al grado
superiore;
b) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente
articolo 1, comma 1 gli ufficiali in ferma prefissata che, alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato
nel successivo articolo 3, hanno completato almeno un anno di
servizio in tale posizione, compreso il periodo di formazione;
c) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente
articolo 1, comma 1 gli ufficiali inferiori di complemento facenti
parte delle forze di completamento, per essere stati richiamati per
esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero impegnati in
attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio
nazionale sia all'estero. Non rientrano, pertanto, in tale categoria
gli ufficiali di complemento che sono stati richiamati, a mente
dell'articolo 1255 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 66 (gia'
articolo 113 della legge n. 1137/1955), per addestramento finalizzato
all'avanzamento nel congedo;
d) i sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli
dell'Esercito aventi una delle specializzazioni o appartenenti ad una
delle categorie che consentono la partecipazione ai rispettivi
concorsi riportate nell'allegato B (costituente parte integrante del
presente decreto).
Detto personale deve aver svolto, alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, almeno 4 anni di servizio nel
ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 679, comma
1, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (gia'
articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio
1995, n.196), ovvero aver svolto 2 anni di servizio nel ruolo di
provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera
b) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (gia' articolo 11,
comma 1, lettera b) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).
Detto personale, inoltre, deve aver svolto almeno 1 anno di
comando di plotone o reparto corrispondente ovvero di impiego in
incarichi tecnici previsti per la specializzazione di appartenenza,
riportando qualifiche non inferiori a "nella media" e non aver
riportato un giudizio di inidoneita' all'avanzamento al grado
superiore nell'ultimo anno;
e) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente
articolo 1, comma 1 i sottufficiali appartenenti al ruolo dei
sergenti dell'Esercito che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione, hanno almeno tre anni
di permanenza in detto ruolo;
f) i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia militare
dell'Esercito che non hanno completato il secondo anno del previsto
ciclo formativo, purche' idonei in attitudine militare;
g) gli idonei non vincitori di precedenti concorsi per la
nomina a tenente in servizio permanente dei ruoli normali
corrispondenti a quelli speciali per cui sono indetti i concorsi di
cui al precedente articolo 1, comma 1 che, se in servizio, non hanno
riportato un giudizio di inidoneita' all'avanzamento al grado
superiore nell'ultimo anno. Il personale giudicato idoneo non
vincitore in precedenti concorsi per la nomina ad ufficiale in
servizio permanente del ruolo normale del Corpo degli ingegneri
dell'Esercito puo' partecipare solo ai concorsi di cui alle lettere
a) e b) del comma 1 del precedente articolo 1.
2. Fermo restando quanto gia' indicato nel precedente comma 1, i
concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione ai concorsi, di cui al successivo
articolo 3, dovranno:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) non aver superato il giorno di compimento del:
1) 40° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere b) e c);
2) 34° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere a), d) ed e);
3) 32° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere f) e g).
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
cumulano con i limiti di eta' sopraindicati;
c) essere in possesso di un titolo di studio avente durata
quinquennale che consente l'iscrizione all'universita', ovvero di un
titolo di studio avente durata quadriennale, integrato dal corso
annuale previsto per l'accesso all'universita' dall'articolo 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero
dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di studio
previsto in Italia, rilasciata da un provveditorato agli studi a loro
scelta;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia
per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) avere tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato.
3. Coloro che risultano in possesso dei requisiti per partecipare
a piu' di uno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1
dovranno necessariamente indicare il concorso (uno solo) al quale
intendono partecipare.
4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati:
a) al possesso dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio incondizionato quali ufficiali in servizio permanente dei
ruoli speciali dell'Esercito, da accertarsi con le modalita'
prescritte dai successivi articoli 10, 11 e 12. Il riconoscimento del
possesso di tale idoneita' dovra' comunque avvenire entro la data di
approvazione delle graduatorie di merito di cui al successivo
articolo 14.
I candidati di sesso femminile in stato di gravidanza non
potranno essere sottoposti all'accertamento del requisito di
idoneita' previsto dal successivo articolo 11, comma 5, lettera e) in
quanto, ai sensi dell'articolo 580 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, lo stato di
gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei
candidati il cui stato di gravidanza, accertato anche con le
modalita' previste dal successivo articolo 10, comma 3, lettera b),
il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito -
Reparto concorsi Accademia e Scuole militari procedera' ad una nuova
convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione delle graduatorie di cui al successivo articolo 14. Se in
occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al successivo articolo 7,
comma 2, lettera b) ne dara' notizia alla Direzione generale per il
personale militare che, con provvedimento motivato, escludera' il
candidato dal concorso per l'impossibilita' di procedere
all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente
bando;
b) al possesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del requisito
della condotta e delle qualita' morali prescritto per l'ammissione ai
concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita'
previste dalla vigente normativa;
c) per il personale appartenente alla categoria dei
marescialli, all'aver maturato almeno 5 anni di anzianita' nel ruolo
di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 679, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (gia'
articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196) ovvero almeno 3 anni di anzianita' nel ruolo di
provenienza se reclutati ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera
b) del predetto decreto legislativo (gia' articolo 11, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).
5. I requisiti di cui al precedente comma 2 devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi, ad eccezione di
quello di cui al precedente comma 2, lettera b) dovranno essere
mantenuti all'atto del conferimento della nomina ad ufficiale in
servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.
Art. 3
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione ai concorsi di cui all'allegato
C, che costituisce parte integrante del presente decreto, deve
essere:
a) compilata e inviata con modalita' on-line - fatti salvi i
casi previsti dalla successiva lettera b), nonche' dai successivi
commi 2 e 3 - attraverso il sito www.difesa.it, area approfondimenti,
link concorsi on-line difesa, ovvero il sito intranet
www.persomil.sgd.difesa.it entro il termine perentorio di 30 (trenta)
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale, seguendo le
istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema
automatizzato. Terminata la compilazione on-line della domanda, il
candidato ricevera' automaticamente, all'indirizzo di posta
elettronica indicato, la notifica di acquisizione della stessa da
parte del sistema informatico del Ministero della difesa. Le predette
domande compilate e presentate on-line saranno stampate e fatte
sottoscrivere a cura del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole militari il
giorno di effettuazione della prova scritta di cultura generale.
Il concorrente procedera' al confronto dei dati dichiarati nella
domanda compilata con la procedura on-line con quelli contenuti nella
copia cartacea in suo possesso e, in caso di difformita' degli
stessi, ai fini concorsuali, si terra' conto esclusivamente di quanto
dichiarato in quest'ultima domanda. Nel caso in cui non sia possibile
accedere alla procedura on-line, il sistema automatizzato provvedera'
ad informare il candidato della temporanea indisponibilita' del
servizio con l'invito a riprovare in un secondo momento;
b) compilata sul modulo di cui al citato allegato C, in caso di
indisponibilita' di sistemi informatici ovvero qualora il sistema
automatizzato dia informazione di un'avaria permanente della
procedura on-line. La domanda dovra' essere firmata per esteso dal
candidato che, ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovra' allegare
la copia di un documento di identita' in corso di validita'. La
domanda, cosi' perfezionata, dovra' essere spedita entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta
Ufficiale (a tal fine fa fede la data apposta dall'ufficio postale
accettante), esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento al Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole militari - viale
Mezzetti, n. 2 - 06034 Foligno. Se il trentesimo giorno e' festivo,
il termine di scadenza e' prorogato al primo giorno seguente non
festivo, secondo quanto disposto dall'articolo 155 del codice di
procedura civile.
2. I candidati residenti all'estero o che si trovano all'estero
per motivi diversi possono presentare la domanda, in caso di
indisponibilita' di sistemi informatici ovvero qualora il sistema
automatizzato dia informazione di un'avaria permanente della
procedura on-line, entro i termini indicati nel precedente comma 1,
lettera b), all'Autorita' diplomatica o consolare che ne curera'
l'inoltro al Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole militari con la
massima sollecitudine. In tal caso per la data di presentazione fara'
fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte
dell'Autorita' diplomatica o consolare.
3. I militari in servizio impiegati all'estero, se
impossibilitati ad inviare la domanda con procedura on-line di cui al
precedente comma 1, lettera a), devono presentare, entro gli stessi
termini indicati nel precedente comma 1, lettera b), la domanda di
partecipazione al comando di appartenenza che provvedera' all'inoltro
della stessa al Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole militari entro il
terzo giorno successivo con il mezzo piu' celere, dopo avervi apposto
il visto di avvenuta presentazione. In tal caso per la data di
presentazione fa fede quella di assunzione a protocollo del comando
ricevente.
4. I concorrenti militari in servizio hanno, comunque, l'obbligo
di consegnare copia della domanda di partecipazione al concorso
(inoltrata on-line e stampata, o spedita a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento. In questo secondo caso va consegnata anche
copia della ricevuta di accettazione) al comando di appartenenza,
entro tre giorni dall'invio della stessa. Analogamente i concorrenti
militari in congedo hanno l'obbligo di inviare copia della stessa,
nei predetti termini, al Centro documentale dell'Esercito (ex
distretto militare), ovvero ai Dipartimenti militari
marittimi/Capitanerie di porto ovvero alle Direzioni territoriali del
personale della Regione aerea competenti per territorio o al Comando
Aeronautica militare di Roma, di ascrizione in relazione alla Forza
armata di appartenenza ed alla propria residenza. Quanto sopra al
fine di consentire a tali enti di provvedere agli adempimenti
previsti dal successivo articolo 5.
5. Con l'invio della domanda on-line, o con la sottoscrizione e
l'invio della stessa in caso di spedizione a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento il candidato, oltre a manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e alla trattazione dei dati
personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento
dell'iter concorsuale (il conferimento di tali dati e' obbligatorio
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume
la responsabilita' penale ed amministrativa circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Le variazioni e/o le integrazioni riguardanti i dati
anagrafici, i titoli di merito e di preferenza indicati nella domanda
di partecipazione al concorso saranno ritenute valide solo se
effettuate perentoriamente non oltre la data di scadenza del termine
di presentazione della stessa e, ferme restando le procedure previste
dal sistema di presentazione on-line (secondo le istruzioni indicate
dal sistema automatizzato), dovranno essere tempestivamente
comunicate al Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole militari
all'indirizzo sopra indicato a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o messaggio di posta elettronica
(casegraccascumil@ceselna.difesa.it) ovvero a mezzo fax al numero
0742/342208, con dichiarazione sottoscritta dall'interessato e
corredata da copia fotostatica di un documento di identita' in corso
di validita'. Per eventuali problematiche circa la presentazione
delle domande di partecipazione i candidati potranno contattate
l'utenza telefonica numero 0742/357814. L'Amministrazione non assume
alcuna responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate,
mancate o tardive segnalazioni di variazione del recapito, da
ritardate ricezioni da parte dei candidati di avvisi di convocazioni
dovute a disguidi postali, da altre cause non imputabili a proprie
inadempienze o a cause di forza maggiore.
7. Al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito
e' riservata la facolta' di far regolarizzare le domande che,
inoltrate nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per
vizi sanabili.
Art. 4
Titoli di merito
1. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate sui
titoli posseduti, compresi tra quelli indicati nel successivo
articolo 9 del presente decreto e non risultanti dalla documentazione
matricolare e caratteristica, ai fini della loro corretta valutazione
da parte della commissione esaminatrice. A tale scopo i concorrenti
potranno produrre a corredo della domanda di partecipazione al
concorso eventuale documentazione probatoria, ovvero una o piu'
dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per
i militari in servizio o in congedo la documentazione matricolare e
caratteristica verra' acquisita con le modalita' indicate nel
successivo articolo 5.
2. Formeranno oggetto di valutazione da parte della commissione
solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per
i quali - se non risultanti dalla documentazione matricolare e
caratteristica - sono state fornite dai concorrenti le necessarie
dettagliate informazioni.
3. L'esito della valutazione dei titoli sara' reso noto
esclusivamente a coloro che saranno ammessi a sostenere le prove e
gli accertamenti di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12.
Art. 5
Istruttoria delle domande
e documentazione d'ufficio
1. I Comandi di cui al precedente articolo 3, comma 4 dovranno
provvedere a:
a) redigere, per ciascun concorrente in servizio, apposito
documento caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
con la seguente motivazione: "partecipazione al concorso per il
reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali
dell'Esercito";
b) trasmettere non oltre il ventesimo giorno successivo al
termine di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso al Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole
militari - viale Mezzetti, n. 2 - 06034 Foligno, la seguente
documentazione:
1) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare;
2) attestazione e dichiarazione di completezza;
3) copia del libretto personale o della cartella personale.
2. Per i concorrenti in servizio o in congedo della Marina
militare, fatto salvo l'obbligo per i Comandi dei concorrenti in
servizio di redigere e trasmettere nei termini sopraindicati il
documento caratteristico, l'attestazione e la dichiarazione di
completezza prescritti per la partecipazione ai concorsi di cui al
precedente articolo 1, le pratiche personali riservate verranno rese
disponibili alle commissioni esaminatrici direttamente dalla
Direzione generale per il personale militare.
Art. 6
Svolgimento dei concorsi
1. Lo svolgimento dei concorsi di cui al precedente articolo 1,
comma 1 prevede:
a) prova scritta di cultura generale;
b) prova scritta di cultura tecnico - professionale;
c) valutazione dei titoli;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti sanitari;
f) accertamento attitudinale;
g) prova orale;
h) prova orale facoltativa di lingua straniera.
Alle prove ed agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta d'identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di
fotografia, in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione
dello Stato.
2. All'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del
concorso cui partecipano con il decreto dirigenziale di cui al
successi articolo 12, comma 2 (presumibilmente entro la fine di
dicembre 2011) tutti i concorrenti - compresi quelli di sesso
femminile per i quali la positivita' del test di gravidanza abbia
comportato, ai sensi dell'articolo 580 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, un temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica - dovranno essere
risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti
previsti dal precedente comma 1.
3. I concorrenti in servizio dovranno presentarsi alle prove ed
accertamenti di cui al precedente comma 1 (ad eccezione di quelle di
efficienza fisica per le quali e' prevista la tenuta ginnica) in
uniforme di servizio; i concorrenti provenienti dal congedo sono
altresi' invitati a presentarsi alla suddette prove indossando un
abbigliamento consono alla sede d'esame.
Art. 7
Commissioni
1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni
esaminatrici per le prove scritte ed orale, per la valutazione dei
titoli e per la formazione della graduatoria di ciascun concorso, che
saranno cosi' composte:
a) per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a):
1) un ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata in
servizio, presidente;
2) cinque tenenti colonnelli (uno per ciascuna delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni) in servizio,
membri;
3) due o piu' docenti o esperti della Scuola lingue estere
dell'Esercito, membro aggiunto per l'effettuazione del joint forces
language test (JFLT) di lingua inglese;
4) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
5) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, ovvero un
dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza
area funzionale, segretario senza diritto al voto;
b) per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b):
1) un ufficiale di grado non inferiore a brigadiere generale in
servizio, presidente;
2) tre tenenti colonnelli dell'Arma dei trasporti e dei materiali
in servizio, membri;
3) due o piu' docenti o esperti della Scuola lingue estere
dell'Esercito, membro aggiunto per l'effettuazione del JFLT di lingua
inglese;
4) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
5) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, ovvero un
dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza
area funzionale, segretario senza diritto di voto;
c) per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c):
1) un ufficiale di grado non inferiore a brigadiere generale in
servizio, presidente;
2) tre tenenti colonnelli del Corpo di commissariato in servizio,
membri;
3) due o piu' docenti o esperti della Scuola lingue estere
dell'Esercito, membro aggiunto per l'effettuazione del JFLT di lingua
inglese;
4) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
5) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, ovvero un
dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza
area funzionale, segretario senza diritto di voto;
2. Parimenti con successivi decreti saranno nominate le
commissioni per le prove di efficienza fisica, per gli accertamenti
sanitari, per l'accertamento attitudinale e per gli ulteriori
accertamenti sanitari, uniche per tutti e tre i concorsi, che saranno
cosi' composte:
a) per le prove di efficienza fisica:
1) un ufficiale in servizio di grado non inferiore a colonnello,
presidente;
2) due ufficiali superiori in servizio qualificati istruttori
militari di educazione fisica, membri;
3) un ufficiale in servizio di grado non inferiore a capitano,
segretario.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito;
b) per gli accertamenti sanitari:
1) un ufficiale medico in servizio di grado non inferiore a
colonnello, presidente;
2) due ufficiali superiori medici in servizio, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti o di medici specialisti esterni;
c) per l'accertamento attitudinale:
1) un ufficiale in servizio di grado non inferiore a colonnello
del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio, trasmissioni;
2) un ufficiale psicologo in servizio del Corpo sanitario;
3) un ufficiale in servizio qualificato perito selettore
attitudinale;
4) un ufficiale in servizio di grado non inferiore a tenente,
segretario.
Le funzioni di presidente saranno svolte dall'ufficiale piu'
elevato in grado ovvero, a parita' di grado, da quello piu' anziano.
Detta commissione si avvarra' del contributo tecnico -
specialistico di ufficiali del Corpo sanitario in servizio permanente
laureati in psicologia che potranno essere coadiuvati da psicologi
civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito;
d) per gli ulteriori accertamenti sanitari:
1) un ufficiale generale medico in servizio, presidente;
2) due ufficiali superiori medici in servizio, membri.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per
gli accertamenti sanitari di cui alla precedente lettera b) del
presente comma.
Art. 8
Prove scritte
1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente articolo 1
saranno ammessi - con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione al concorso - a sostenere
le seguenti prove scritte:
a) prova scritta di cultura generale consistente in una serie
di quesiti a risposta multipla predeterminata volti ad accertare il
grado di conoscenza della lingua italiana anche sul piano
ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di
attualita', di educazione civica, di storia, di geografia, di
matematica, di logica matematica e della lingua inglese. Le modalita'
di svolgimento della prova sono indicati nell'allegato D che
costituisce parte integrante del presente decreto. Inoltre, nei siti
www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it, sara' resa
disponibile la banca dati dalla quale saranno tratti i predetti
quesiti;
b) prova scritta di cultura tecnico - professionale, di durata
massima di 6 ore, consistente nello svolgimento di un elaborato
vertente sui programmi d'esame riportati nel citato allegato D al
presente decreto.
Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle predette
prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13,
14 e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
2. La prova scritta di cultura generale avra' luogo, per ciascuno
dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, con inizio non
prima delle 0930 presso il Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito di Foligno, caserma "Gonzaga del Vodice",
viale Mezzetti n. 2, secondo il seguente calendario:
a) 10 ottobre 2011, per il concorso di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b) del bando;
b) 11 ottobre 2011, per il concorso di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera c) del bando;
c) 17 ottobre 2011, per il concorso di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a) del bando.
Eventuali modifiche della sede e della data di svolgimento delle
suddette prove scritte saranno rese note con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del 4 ottobre 2011. Detto
avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti
di tutti i concorrenti. Nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale del 4 ottobre 2011 tale pubblicazione potra' essere rinviata
ad una data successiva.
I concorrenti ai quali non e' stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi presso la sede d'esame almeno
un'ora prima di quella fissata per l'inizio della prova, muniti di
carta d'identita' o di altro valido documento di riconoscimento,
provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello
Stato, nonche' di copia della domanda e della ricevuta della
raccomandata di spedizione della medesima se presentata con le
modalita' previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del presente
decreto.
Essi dovranno avere con se' una penna a sfera ad inchiostro
indelebile nero. L'occorrente per lo svolgimento della prova sara'
loro fornito sul posto.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che
saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
3. La correzione della prova scritta di cultura generale sara'
effettuata con l' ausilio di sistemi informatizzati subito dopo lo
svolgimento della prova medesima.
Ai concorrenti verra' attribuito un punteggio espresso in
trentesimi in relazione al numero di risposte esatte. Per essere
ammessi a sostenere la prova scritta di cultura
tecnico-professionale, di cui al successivo comma 5, essi dovranno
aver risposto correttamente almeno al 60 per cento delle domande. In
tal caso ad essi verra' attribuito un punteggio di 18/30.
L'esito della prova sara' reso noto ai concorrenti il giorno
stesso, all'ora che sara' stata indicata dai presidenti delle
rispettive commissioni esaminatrici. Alla sede d'esame verranno
affissi in bacheca appositi elenchi, uno degli idonei, uno degli
inidonei. Gli idonei saranno invitati a ritirare subito dopo la
comunicazione scritta riportante il voto conseguito nella prova,
rilasciandone ricevuta.
Per gli inidonei l'affissione dell'elenco in bacheca costituira'
notifica dell'esito della prova.
4. I concorrenti che non avranno superato la prova scritta di
cultura generale potranno chiedere informazioni sull'esito di detta
prova, a partire dal 15° giorno successivo alla data di svolgimento
della stessa, al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - Servizio relazioni con il pubblico - viale
dell'Esercito 180/186 - 00143 Roma, tel. 06/517051012, ovvero
consultare il sito www.persomil.difesa.it.
5. La prova scritta di cultura tecnico - professionale avra'
luogo, per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1,
comma 1, con inizio non prima delle 0930 presso il Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno, caserma
"Gonzaga del Vodice", viale Mezzetti n. 2, secondo il seguente
calendario:
a) 11 ottobre 2011, per il concorso di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b) del bando;
b) 12 ottobre 2011, per il concorso di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera c) del bando;
c) 18 ottobre 2011, per il concorso di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a) del bando.
Anche per questa prova i concorrenti dovranno avere con se' una
penna a sfera con inchiostro indelebile nero, mentre l'occorrente per
lo svolgimento della prova sara' loro fornita sul posto.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che
saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
6. La prova scritta di cultura tecnico - professionale sara'
superata da coloro che avranno conseguito un punteggio non inferiore
a 18/30.
I concorrenti che non avranno superato la predetta prova scritta
non riceveranno alcuna comunicazione, ma potranno chiedere
informazioni sull'esito di detta prova, a partire dal 90° giorno
successivo alla data di svolgimento della stessa, al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - Servizio
relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 180/186 - 00143 Roma,
tel. 06/517051012, ovvero consultare il sito www.persomil.difesa.it.
Art. 9
Valutazione dei titoli di merito
1. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente articolo 7,
comma 1 procederanno a valutare i titoli di merito dei soli
concorrenti che si saranno presentati alla prova scritta di cultura
tecnico - professionale dei concorsi, sempreche' detti titoli,
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande, siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel
precedente articolo 4, ovvero risultino dalla documentazione
matricolare e caratteristica.
2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito da
valutare nei predetti concorsi e' pari a 28/30, cosi' ripartiti:
a) qualita' militari e professionali o esperienze professionali
documentate svolte presso amministrazioni pubbliche: fino ad un
massimo di punti 7/30. In tale ambito la commissione attribuira' fino
a punti 1,5/30 per il personale che ha frequentato il "corso di
branca";
b) idoneita' riportata in precedenti concorsi per l'accesso ai
ruoli degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito: fino ad
un massimo di punti 2/30;
c) partecipazione ad operazioni previste da disposizioni di
legge (operazioni all'estero e/o sul territorio nazionale): fino ad
un massimo di punti 5/30, attribuendo punti 0,3/30 per ogni mese di
servizio (o frazione superiore a 15 giorni) effettivamente prestato
in operazioni all'estero ovvero punti 0,15/30 per ogni mese di
servizio (o frazione superiore a 15 giorni) effettivamente prestato
in operazioni sul territorio nazionale;
d) titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo
prescritto per la partecipazione al concorso: fino ad un massimo di
punti 4/30. In particolare saranno attribuiti i seguenti punteggi:
1) per ciascun diploma universitario con corso di durata
biennale: fino a punti 0,5/30;
2) per ciascuna laurea o diploma universitario con corso di
durata triennale: fino a punti 2/30;
3) per ciascuna laurea specialistica - magistrale: fino a
punti 4/30 (con assorbimento del punteggio previsto per la laurea
triennale propedeutica al suo conseguimento);
e) ricompense: fino ad un massimo di punti 5/30. In particolare
saranno attribuiti i seguenti punteggi:
1) per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor
civile o al valore dell'Esercito, di Marina, aeronautico e dell'Arma
dei carabinieri: punti 4,5/30;
2) per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor
civile o al valore dell'Esercito, di Marina, aeronautico e dell'Arma
dei carabinieri: punti 3,5/30;
3) per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor
civile o al valore dell'Esercito, di Marina, aeronautico e dell'Arma
dei carabinieri o croce al valor militare: punti 2,5/30;
4) per ogni croce d'oro al merito dell'Esercito / dell'Arma
dei carabinieri o medaglia d'oro al merito di Marina / aeronautico:
punti 1,5/30;
5) per ogni croce d'argento al merito dell'Esercito /
dell'Arma dei carabinieri o medaglia d'argento al merito di Marina /
aeronautico: punti 1/30;
6) per ogni croce di bronzo al merito dell'Esercito /
dell'Arma dei carabinieri o medaglia di bronzo al merito di Marina /
aeronautico: punti 0,8/30;
7) per ogni encomio solenne: punti 0,75/30;
8) per ogni encomio semplice: punti 0,5/30;
9) per ogni elogio: punti 0,25/30;
f) periodi di comando: fino ad un massimo di punti 3/30,
attribuendo punti 0,1/30 per ogni mese (o frazione superiore a 15
giorni) di comando o attribuzioni specifiche ovvero in incarichi
tecnici delle specializzazioni di appartenenza;
g) altri titoli: fino ad un massimo di punti 2/30. In
particolare saranno attribuiti i seguenti punteggi:
1) per corsi universitari post lauream: fino a punti 1/30;
2) per il diploma di maestro dello sport rilasciato dal
Comitato olimpico nazionale italiano al termine di un corso di durata
triennale: punti 1,5/30;
3) per la qualifica di istruttore riconosciuta dalle
norme/direttive delle Forze armate: punti 0,5/30.
Art. 10
Prove di efficienza fisica
1. I concorrenti, che nella prova scritta di cultura tecnico -
professionale hanno riportato un punteggio di almeno 18/30, saranno
ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, se idonei,
saranno sottoposti agli accertamenti sanitari di cui al successivo
articolo 11 del presente decreto e all'accertamento attitudinale, di
cui al successivo articolo 12. Le prove e gli accertamenti di cui
sopra avranno luogo, presumibilmente nel mese di novembre 2011,
presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito
di Foligno, nei giorni che saranno resi noti agli interessati con
lettera raccomandata o telegramma. Al fine di garantire
l'economicita' e l'efficacia dell'azione amministrativa, tale
comunicazione potra' essere inviata per via telematica.
Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che
saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
2. I concorrenti, nel periodo di permanenza presso il Centro,
potranno usufruire, compatibilmente con le potenzialita' dello
stesso, di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare.
I medesimi dovranno presentarsi presso il predetto Centro muniti
di tenuta ginnica e dovranno esibire il certificato di idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica di tipo B, in corso di validita'
(il documento dovra' avere validita' annuale con scadenza non prima
del 31 dicembre 2011), rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione medico-sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie
pubbliche o private accreditate, che esercitano in tali ambiti la
professione di medico specializzato in medicina dello sport. La
mancata presentazione di tale certificato determinera' l'esclusione
del concorrente dal concorso.
I soli concorrenti non in servizio dovranno esibire i seguenti
documenti, in originale o in copia conforme, rilasciati in data non
anteriore a tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti
sanitari, salvo diverse indicazioni:
a) certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il servizio sanitario
nazionale attestante la recente effettuazione dell'accertamento dei
markers virali: anti HAV, HBsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV. La
mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione
del concorrente dal concorso;
b) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace
in due proiezioni con relativo referto (solo se esiste dubbio
diagnostico da parte della commissione per gli accertamenti sanitari
l'esame radiografico verra' effettuato presso il Centro di
selezione);
c) un certificato, conforme al modello riportato nell'allegato
E, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato
dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che
attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei
mesi a quella di presentazione;
d) referto, rilasciato da una struttura sanitaria, anche
militare, o privata accreditata con il servizio sanitario nazionale,
attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per
anticorpi HIV, in data non anteriore a tre mesi dalla data di
presentazione per gli accertamenti. La mancata presentazione di tale
referto comportera' l'esclusione del concorrente dal concorso;
f) i solo concorrenti che risultassero vincitori del concorso
dovranno, inoltre produrre il certificato anamnestico delle
vaccinazioni effettuate e il referto analitico attestante l'esito del
dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi, rilasciati da strutture
sanitarie pubbliche.
Tali documenti dovranno essere portati al seguito al momento
dell'inizio del corso applicativo.
3. In aggiunta alle sopraindicate certificazioni di cui al
precedente comma 2, le concorrenti di sesso femminile dovranno
presentare i seguenti documenti:
a) le sole concorrenti non in servizio: referto attestante
l'esito di ecografia pelvica eseguito presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il servizio
sanitario nazionale entro i tre mesi precedenti la data di
presentazione. La mancata presentazione di detto certificato
determinera' l'esclusione della concorrente dal concorso;
b) referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante
analisi su sangue o urine - effettuato entro i cinque giorni
lavorativi precedenti la data di presentazione alle prove medesime,
presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il servizio sanitario nazionale.
Le concorrenti che non esibiranno tale referto saranno sottoposte
(al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle prove di
efficienza fisica e degli esami previsti al successivo articolo 11,
comma 2) al test di gravidanza, volto ad escludere la sussistenza di
detto stato. Infatti l'accertato stato di gravidanza impedira' alla
concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica e
produrra' l'effetto indicato al successivo articolo 11, comma 3.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere prodotta in originale o in copia conforme.
4. Il prospetto delle prove di efficienza fisica, distinte per
sesso dei concorrenti, e' riportato nell'allegato F, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
In tale allegato sono precisate la modalita' di svolgimento della
prova di piegamenti sulle braccia e della prova di salto, sia per i
concorrenti di sesso maschile sia per quelli di sesso femminile, al
fine di rendere piu' omogeneo l'andamento di tali prove, ridurre le
cause di incidente nell'esecuzione delle stesse e per una
preparazione piu' mirata da parte dei concorrenti.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti,
determinera' giudizio di inidoneita' e quindi l'esclusione dal
concorso.
Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera'
giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, senza
attribuzione di alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno
effettuare, se lo desiderano, gli esercizi facoltativi, al fine di
conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia' citato
allegato F.
Il medesimo allegato F contiene disposizioni circa le modalita'
di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i
concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di
precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante
l'effettuazione degli esercizi.
5. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
a) verifichera' la validita' delle certificazioni di volta in
volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito
verbale;
b) avviera' senza indugio alla competente commissione per gli
accertamenti sanitari la concorrente per la quale il test di
gravidanza sara' risultato positivo ai fini dell'adozione del
provvedimento di cui al precedente comma 3 del presente articolo;
c) sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e/o
facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o
completando il relativo verbale;
d) attribuira' ai concorrenti che abbiano superato uno o
entrambi gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente
indicato nel gia' citato allegato F. Tale punteggio, che in ogni caso
non potra' superare complessivamente i 2 punti, sara' comunicato
seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione della
graduatoria di merito di cui al successivo articolo 14.
Art. 11
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti che avranno conseguito giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, sempre presso il
Centro predetto, a cura della commissione di cui al precedente
articolo 7, comma 2, lettera b) ad accertamenti sanitari volti al
riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio
militare quali ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale
delle Armi o del Corpo per il quale hanno chiesto di concorrere.
2. Tutti i concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti volti a
verificare il possesso da parte degli stessi di una statura non
inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile, e a m. 1,61, se di sesso
femminile.
3. I concorrenti in servizio dovranno presentare la dichiarazione
medica del dirigente del servizio sanitario attestante il
mantenimento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato
secondo il modello di cui all'allegato G. Tale certificazione dovra'
essere portata al seguito dai candidati in servizio e consegnata alla
commissione per gli accertamenti sanitari. La mancata presentazione
di tale attestazione determinera' l'esclusione del concorrente dal
concorso. Il personale dichiarato inidoneo permanentemente al
servizio militare incondizionato in modo parziale ovvero inidoneo
all'impiego nei teatri operativi e/o all'effettuazione delle prove di
controllo dell'efficienza operativa, prevista dalla direttiva n.
100/162.200 ITER del 17 aprile 2000 dello Stato maggiore
dell'Esercito e successive aggiunte e varianti, non riunisce i
requisiti sanitari necessari alla partecipazione al concorso.
4. Per il solo personale non in servizio sara' verificata:
a) funzionalita' visiva: visus corretto non inferiore a 16/10
complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito)
e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede di meno, raggiungibile
con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo
occhio, senso cromatico accertato mediante visita oculistica;
b) perdita uditiva:
1) monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
2) bilaterale: p.p.t. compresa entro il 20%;
3) monolaterale o bilaterale isolata < 45 dB a 6.000 ÷ 8.000
Hz;
c) normale sviluppo somatico con presenza fisica ed attitudini
dinamiche buone.
5. La suddetta commissione, prima di eseguire la visita medica
generale, disporra' esclusivamente per i concorrenti non in servizio
le visite specialistiche e gli accertamenti di laboratorio seguenti:
a) visita cardiologica con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita psicologica e/o psichiatrica;
e) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti
di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina,
oppiacei, cannabinoidi, barbiturici, metadone, benzodiazepine ed
altri. In caso di positivita', disporra' sul medesimo campione test
di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
f) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
g) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) glicemia;
3) creatinemia;
4) transaminasemia (GOT - GPT);
5) bilirubinemia totale e frazionata;
6) trigliceridemia;
7) VES
8) colesterolemia;
9) gamma GT;
h) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool;
i) visita medica generale; in tale sede la commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenta tatuaggi quando, per
la loro sede o natura, sono deturpanti o contrari al decoro
dell'uniforme o sono possibile indice di personalita' abnorme (in tal
caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici);
j) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico) ritenuta
utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica e medico-legale
del concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il
concorrente ad indagini radiografiche, indispensabili per
l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o
pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse
metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere,
dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi
all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso
informato conforme al modello riportato nell'allegato H.
6. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra' in nessun
caso procedere agli accertamenti di cui al precedente comma 5 e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo
580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza e'
stato accertato anche con le modalita' previste dal presente
articolo, il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole militari
procedera' alla convocazione al predetto accertamento in data
compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo
articolo 12. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente
articolo 5, comma 1, lettera c) ne dara' notizia alla Direzione
generale per il personale militare che, con provvedimento motivato,
escludera' il candidato dal concorso per impossibilita' di procedere
all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente
bando di concorso.
7. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sia stato
attribuito il seguente profilo sanitario minimo:
PS CO AC AR AV LS LI VS AU
2 2 2 2 2 2 2 2 2
8. Non saranno giudicati idonei dalla predetta commissione i
concorrenti:
a) affetti da disturbi della parola anche se in forma lieve
(dislalia o disartria);
b) risultati positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso
di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
c) affetti da malattie o lesioni acute per le quali sono
previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei
requisiti necessari per la frequenza del corso applicativo indicato
nel successivo articolo 15;
d) affetti da imperfezioni ed infermita' che, seppur non
contemplate nei precedenti alinea, risultino comunque incompatibili
con l'espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio
permanente.
9. La commissione per gli accertamenti sanitari, seduta stante,
comunichera' al concorrente l'esito della visita medica,
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) "idoneo quale ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito in
servizio permanente";
b) "inidoneo quale ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito
in servizio permanente", con indicazione della causa della
inidoneita'.
I concorrenti che, all'atto degli accertamenti sanitari sono
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere
l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non avranno
recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita'
saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio
sara' comunicato seduta stante agli interessati.
10. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno
ammessi a sostenere le ulteriori prove. Essi potranno tuttavia far
pervenire al Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole militari - viale
Mezzetti, n. 2 - 06034 Foligno, improrogabilmente entro il decimo
giorno successivo a quello della visita medica, anticipandola via fax
(numero 0742/342208), specifica istanza corredata da idonea
documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica,
relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di
inidoneita'.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione o pervenute oltre i termini perentori sopraindicati.
La documentazione sanitaria allegata dai concorrenti all'istanza
di cui sopra sara' valutata dalla commissione di cui al precedente
articolo 7, comma 2, lettera d) che, solo se lo riterra' necessario,
sottoporra' gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari, prima
di emettere il giudizio definitivo.
11. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al
termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato.
Analogamente, in caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno, sempre dal Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, formale comunicazione.
12. I concorrenti, dichiarati inidonei anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 11, o degli
ulteriori accertamenti sanitari disposti o che ad essi avranno
rinunciato, saranno esclusi dal concorso.
Art. 12
Accertamento attitudinale
1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente articolo 11, comma
9 saranno sottoposti ad accertamento attitudinale svolto secondo le
direttive tecniche emanate dallo Stato maggiore dell'Esercito.
2. L'accertamento attitudinale sara' eseguito da parte della
commissione di cui al precedente articolo 7, comma 2, lettera c) che,
attraverso una serie di prove (batteria testologica, questionario
informativo ed un'intervista di selezione individuale) valutera'
oggettivamente il possesso delle caratteristiche attitudinali
indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale in
servizio permanente del ruolo speciale delle Armi o del Corpo per il
quale hanno chiesto di concorrere. Tale valutazione vertera' sulle
seguenti aree di indagine:
a) area dell'adattabilita' al contesto militare;
b) area relazionale (dimensione interpersonale);
c) area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale);
d) area emozionale (dimensione intrapersonale).
3. Il giudizio espresso dalla commissione che, adeguatamente
motivato, dovra' essere comunicato per iscritto seduta stante agli
interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei
saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneita' non
comportera' attribuzione di alcun punteggio.
4. I verbali dell'accertamento attitudinale, insieme a quelli
delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti sanitari
saranno disponibili presso il Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole
militari, entro tre giorni dalla data di conclusione degli stessi.
Art. 13
Prova orale
1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale prevista per
ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 i
concorrenti risultati idonei alle prove scritte, alle prove di
efficienza fisica, agli accertamenti sanitari ed a quello
attitudinale.
La prova orale, che avra' luogo nelle sedi e nei giorni
comunicati agli interessati con lettera raccomandata o telegramma o,
se possibile, messaggio di posta elettronica, sara' articolata in due
fasi:
b. una prima fase concernente il test JFLT di lingua inglese;
c. una seconda fase, di durata non superiore a 30 minuti,
concernente un colloquio su argomenti tratti dal gruppo di tesi
estratto a sorte da ciascun concorrente tra i quattro gruppi
riportati nel citato allegato D al presente decreto.
2. I concorrenti che non si presenteranno nei giorni stabiliti
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso quali
che saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa
di forza maggiore.
3. La prova orale si intendera' superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione di almeno 18/30, raggiunta con le modalita'
indicate nel citato allegato D al presente decreto.
4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo hanno
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno una
prova orale facoltativa di lingua straniera, scelta fra l'araba, la
francese, la persiana-farsi, la portoghese, la russa, la
serbo-croata, la spagnola e la tedesca, con le modalita' riportate
nel gia' citato allegato D.
La prova facoltativa di lingua straniera si svolgera'
contestualmente alla seconda fase della prova orale.
Ai concorrenti che sosterranno detta prova facoltativa sara'
assegnata una votazione in trentesimi da 0 a 30, alla quale
corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione della
graduatoria:
a) da 0 a 17,999/30: punti 0;
b) da 18/30 a 20,999/30: punti 1;
c) da 21/30 a 23,999/30: punti 2;
d) da 24/30 a 26,999/30: punti 3;
e) da 27/30 a 30/30: punti 4.
Art. 14
Graduatorie di merito
1. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1,
comma 1 la graduatoria degli idonei sara' formata dalla commissione
esaminatrice in base alla somma dei punteggi riportati dai
concorrenti in ciascuna delle prove d'esame, nella valutazione dei
titoli e degli eventuali punteggi incrementali conseguiti nelle prove
di efficienza fisica e nella prova orale facoltativa di lingua
straniera.
La graduatoria di merito di ciascuno dei concorsi di cui
all'articolo 1, comma 1 sara' approvata con decreto dirigenziale.
Nel decreto di approvazione della graduatoria di ciascun concorso
si terra' conto della riserva dei posti a favore del coniuge e dei
figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo
grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate
(compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto
in servizio e per causa di servizio di cui all'articolo 645 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della riserva dei posti a
favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli. Se un
concorrente, inserito in graduatoria, rientra in entrambe le suddette
categorie di riservatari, la riserva di cui all'articolo 645 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 prevale su quella prevista a
favore della categoria dei marescialli. I posti eventualmente non
ricoperti dagli appartenenti alle categorie di riservatari di cui
sopra potranno essere devoluti a favore delle altre categorie di
concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di
merito.
2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto,
a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di
partecipazione o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla
medesima. A parita' od in assenza di titoli di preferenza, sempre a
parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane di
eta', in applicazione del 2° periodo dell'articolo 3, comma 7 della
legge n. 127/1997, come aggiunto dall'articolo 2, comma 9 della legge
n. 191/1998.
3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1,
comma 1 saranno dichiarati vincitori - sempreche' non saranno
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'articolo 1, comma 4
del presente decreto - i concorrenti che, per quanto indicato nei
commi precedenti, si collocheranno utilmente nella rispettiva
graduatoria di merito.
4. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Essi saranno inoltre
pubblicati, a puro titolo informativo, nel sito
www.persomil.difesa.it.
Art. 15
Nomina
1. I vincitori dei concorsi saranno nominati ad eccezione degli
appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di
completamento e degli ufficiali in ferma prefissata, di cui al
precedente articolo 2, comma 1, lettere c) e b), sottotenenti in
servizio permanente rispettivamente del ruolo speciale delle Armi o
del Corpo per il quale hanno concorso, con anzianita' assoluta nel
grado stabilita dal decreto di nomina che sara' immediatamente
esecutivo.
Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle
forze di completamento e quelli appartenenti alla categoria degli
ufficiali inferiori in ferma prefissata, invece, saranno nominati
ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il
grado rivestito all'atto della scadenza del termine di presentazione
delle domande.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso del requisito della
condotta e delle qualita' morali di cui all'articolo 2 del presente
decreto.
Con successivo decreto si provvedera' alla assegnazione alle Armi
dei vincitori del concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)
del presente decreto.
3. I vincitori di ciascun concorso saranno invitati ad assumere
servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del
corso applicativo, che avra' durata non inferiore a tre mesi.
All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno
contrarre una ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio
del corso medesimo che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto
del superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere
detta ferma comportera' la revoca della nomina.
Inoltre, la mancata presentazione al corso applicativo
comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. Il concorrente di sesso femminile nominato sottotenente in
servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni previste
dall'articolo 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 non
potra' frequentare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al
corso successivo.
5. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno
non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine della
rispettiva graduatoria, con i criteri indicati al precedente articolo
14, entro il termine di 1/12° della durata del corso stesso.
6. I frequentatori che non supereranno o non completeranno il
corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
Forza armata e categoria di provenienza per completare la ferma
eventualmente contratta. Il periodo di durata del corso sara' in tal
caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo.
7. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo
l'anzianita' relativa nel grado rivestito verra' rideterminata in
base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria di merito
del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.
Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze
di completamento e alla categoria degli ufficiali inferiori in ferma
prefissata saranno iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado
dello stesso ruolo.
Art. 16
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo 2 del presente decreto, l'Amministrazione provvedera' a
chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la
conferma delle dichiarazioni rese dai vincitori nella domanda di
partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente
prodotte. Inoltre, verra' acquisito d'ufficio il certificato del
casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma
1 emerge la falsita' del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.
Art. 17
Esclusioni
1. La Direzione generale per il personale militare potra', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi concorrente che non sara' ritenuto in possesso dei
prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla
nomina ad ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei
requisiti viene accertato dopo la nomina.
Art. 18
Spese di viaggio e licenza
1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti dall'articolo 6 del presente decreto sono
a carico dei concorrenti, anche se militari in servizio.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di
servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno
essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste dal
precedente articolo 6 del presente decreto, nonche' quelli necessari
per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per
il rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la
licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista
oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci
giorni, per le prove scritte. Se il concorrente non sostiene le prove
d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza
straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno in
corso.
Art. 19
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti dal Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole militare per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
2. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del
citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale della Direzione generale del personale militare,
titolare del trattamento che nomina, ognuno per le parti di
competenza, responsabile del trattamento dei dati personali:
a) il Comandante del centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito;
b) i responsabili dei comandi/enti di cui al precedente
articolo 3, comma 4;
c) i presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo
7.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 agosto 2011
Il Generale di divisione aerea: Zappa
Clicca qui per leggere gli ALLEGATI
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