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MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO

Modifica del bando di reclutamento, per il 2013, di 6.300 volontari
in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.23 del 22/3/2013
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO
Località:Nazionale
Codice atto:13E01243
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Avviso
Numero di posti:-
Scadenza:-
Tags:Militari e FF.AA.

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
"codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto dirigenziale n. 228 del 29 novembre 2012 emanato
dalla Direzione generale per il Personale Militare (DGPM), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 96 del 7 dicembre
2012, con il quale e' stato indetto, per il 2013, un bando di
reclutamento di 6.300 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP
1) nell'Esercito;
Visti i fogli n. 76 Cod. id. RESTAV5 Ind.cl. 10.3.1/1 del 16
gennaio 2013 e n. 503 Cod. id. RESTAV3 ‒ Ind. Cl. 05.02.11/06 dell'8
febbraio 2013, con i quali lo Stato Maggiore dell'Esercito ha chiesto
di modificare il bando di reclutamento nei termini ivi indicati;
Ritenute condivisibili le proposte di modifica e/o integrazione
avanzate dallo Stato Maggiore dell'Esercito;
Ravvisata l'opportunita' di modificare altresi' l'art. 5, comma 3
del bando di reclutamento nella parte in cui disciplina le modalita'
di inoltro, da parte dei candidati, di dichiarazioni integrative o
modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di
partecipazione;
Tenuto conto che l'art. 1, comma 5 del citato decreto
dirigenziale n. 228 del 29 novembre 2012 prevede la possibilita' di
apportare modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2011 - registrato alla
Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n. 356 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
DGPM;
Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale del 13 febbraio 2012
emanato dalla DGPM, con il quale al dirigente dr. Berardinelli
Concezio, quale Vice Direttore Generale della DGPM, e' attribuita la
delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in
materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell'Arma
dei Carabinieri,

Decreta:

Art. 1

L'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto dirigenziale n. 228 del
29 novembre 2012 e' cosi' modificato:
"1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di aprile 2013,
2.100 posti.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 10
dicembre 2012 all'8 gennaio 2013, per i nati dall'8 gennaio 1988
all'8 gennaio 1995, estremi compresi;".

                               Art. 2 

L'art. 5, comma 3 del decreto dirigenziale n. 228 del 29 novembre
2012 e' cosi' modificato:
"I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o
modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di
partecipazione, entro il termine di presentazione di cui all'art. 4,
comma 1, nonche' eventuali ulteriori comunicazioni (variazioni della
residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica,
dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero
di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio di
posta elettronica all'indirizzo del Centro Documentale competente per
territorio riportato in appendice al presente bando. A tale messaggio
dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file in formato
PDF) di un valido documento di identita' rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato.".

                               Art. 3 

L'art. 11, comma 4 del decreto dirigenziale n. 228 del 29
novembre 2012 e' cosi' sostituito:
"Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali,
presa visione della documentazione sanitaria elencata al precedente
comma, oltre a sottoporre il candidato a una visita medica generale
preliminare, comprensiva della rilevazione dei dati antropometrici,
disporranno l'esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e
strumentali:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita otorino;
d) valutazione della personalita' previa somministrazione di
appositi test, colloquio psicologico e, se necessaria, eventuale
visita psichiatrica;
e) accertamenti volti alla verifica dell'abuso abituale di
alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla
valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e
conferma dell'eventuale sospetto mediante ricerca ematica della CDT
con rinvio del candidato a data utile per l'esecuzione in proprio di
tale accertamento e consegna del relativo referto alla commissione
per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
f) ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico)
ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico
legale del concorrente, da effettuare anche presso altre strutture
sanitarie.
In sede di visita medica generale le commissioni per gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali giudicheranno inidoneo il
candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano
contrari al decoro dell'uniforme (e quindi visibili con l'uniforme di
servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito
www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/ uniformi) ovvero,
se posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per contenuto,
di discredito alle istituzioni o possibile indice di personalita'
abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con
appropriati test psicodiagnostici).".

                               Art. 4 

L'art. 11, comma 10 del decreto dirigenziale n. 228 del 29
novembre 2012 e' cosi' sostituito:
"La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni,
interessa la Commissione medica concorsuale unica di appello che
provvedera' a convocare il candidato al fine di sottoporlo
all'accertamento dei requisiti psico-fisici.
Il giudizio riportato in quest'ultima indagine e' definitivo. Nel
caso di confermata inidoneita' il candidato sara' escluso dal
reclutamento. In caso di idoneita' egli verra' inviato dalla stessa
Commissione medica presso il Centro di Selezione che lo aveva
dichiarato inidoneo (ovvero, qualora nel frattempo soppresso, presso
il Centro di Selezione indicato dalla Forza Armata), per il
completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e
attitudinali. I candidati, riconosciuti idonei e collocati utilmente
nella graduatoria del blocco di provenienza, saranno incorporati con
il primo blocco utile, assumendone la decorrenza giuridica.".

                               Art. 5 

L'art. 11, comma 11 del decreto dirigenziale n. 228 del 29
novembre 2012 e' cosi' sostituito:
"I candidati, gia' giudicati idonei da non piu' di un anno a una
selezione psico-fisica e attitudinale prevista nel corso di una
procedura di reclutamento quale VFP 1, alla data di convocazione per
gli accertamenti sanitari devono, previa esibizione del modulo di
notifica di idoneita' comprensivo del profilo precedentemente
assegnato, essere sottoposti ai seguenti accertamenti:
a) verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi,
alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami
ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma dell'eventuale
sospetto mediante ricerca ematica della CDT con rinvio del candidato
a data utile per l'esecuzione in proprio di tale accertamento e
consegna del relativo referto alla commissione per gli accertamenti
psico-fisici e attitudinali;
b) test di valutazione psichiatrica con eventuale visita
richiesta dallo psicologo;
c) visita medica generale conclusiva.
In sede di visita medica generale le commissioni per gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali giudicheranno inidoneo il
candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano
contrari al decoro dell'uniforme (e quindi visibili con l'uniforme di
servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito
www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi) ovvero, se
posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per contenuto, di
discredito alle istituzioni o possibile indice di personalita'
abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con
appropriati test psicodiagnostici).
All'atto della visita medica generale devono comunque essere
prodotti i referti degli esami previsti al precedente comma 3,
lettere d), f), g), h), i) e j) (per i concorrenti di sesso
femminile), fatta eccezione per coloro gia' sottoposti all'iter
selettivo entro sei mesi dalla data della nuova visita.".

                               Art. 6 

Il paragrafo 1 dell'allegato B al decreto dirigenziale n. 228 del
29 novembre 2012 e' cosi' sostituito:
"L'accertamento dell'efficienza fisica consistera'
nell'esecuzione obbligatoria delle seguenti prove:
piegamenti sulle braccia;
addominali,
da svolgersi secondo le modalita' e i parametri di seguito riportati.
Tali prove dovranno essere svolte alla presenza di almeno un
membro della commissione per gli accertamenti attitudinali, di
personale medico/paramedico e di una autoambulanza.
In assenza di ambulanza dovra' presenziare personale qualificato
per il primo soccorso (BLSD) e in caso di necessita' richiedere
l'intervento del 118.
I concorrenti di sesso femminile, prima dell'effettuazione degli
accertamenti di efficienza fisica, dovranno presentare alla
commissione preposta l'originale o copia conforme del referto del
test di gravidanza con esito negativo, eseguito presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata in data
non anteriore a cinque giorni lavorativi precedenti la visita.
Alle prove i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da
ginnastica e scarpe ginniche.
Le modalita' di esecuzione delle prove saranno illustrate ai
concorrenti, prima della loro effettuazione, dalla citata
commissione.
I candidati che, prima dell'inizio della prova, si infortuneranno
o contrarranno patologie che non consentano lo svolgimento degli
esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla
commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale
servizio sanitario, adottera' le conseguenti determinazioni per
l'eventuale differimento della data di effettuazione della/e prova/e.
Resta inteso che ogni temporaneo impedimento agli accertamenti in
titolo, derivante da malattie o lesioni di recente insorgenza e di
lieve entita', compreso lo stato di gravidanza, comportera'
l'esclusione dal concorso qualora persista oltre il decimo giorno
successivo alla data prevista per l'effettuazione delle prove. Allo
scadere del citato termine, la commissione che ha accertato lo stato
di temporaneo impedimento dovra' confermare o meno la permanenza
dello stesso: nel primo caso disporra' l'esclusione del candidato dal
concorso, senza ulteriore possibilita' di differimento
dell'accertamento dell'efficienza fisica; in caso contrario il
candidato dovra' essere definitivamente sottoposto alla/e prova/e non
effettuata/e.
Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di
ripetizione della singola prova inoltrate da concorrenti che abbiano
portato a compimento la prova stessa, anche se con esito negativo, o
che, una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine per
qualsiasi motivo.".
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 14 marzo 2013

Dirig. dr. Concezio Berardinelli

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