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CORTE DEI CONTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente di seconda fascia, area informatica, per le esigenze
della sede centrale.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.39 del 23/5/2023 |
Ente: | CORTE DEI CONTI |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 23E06438 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | 22/6/2023 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo
Statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 «norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo
statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza,
l'integrazione sociale ed i diritti delle persone portatrici di
handicap;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche», e in particolare l'art. 1,
comma 1, lettera a);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante «norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e modalita' di svolgimento dei concorsi e successive
integrazioni e modificazioni»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo», e in particolare l'art. 3, comma 7;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio 1999 del Dipartimento
della funzione pubblica «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai
concorsi pubblici»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 «Testo unico e delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come
modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.
183;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni
ed in particolare l'art. 28 in materia di accesso alla qualifica di
dirigente di seconda fascia;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004,
n. 108, sull'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento del
ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272 che, in applicazione dell'art. 28, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, disciplina le modalita' di accesso
alla qualifica di dirigente e, in particolare, gli articoli 3 e 21;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice
dell'amministrazione digitale» e le successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, codice delle
pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria, ed in particolare, l'art. 66 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, «Equiparazioni
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e
lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento
degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti
strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti
(deliberazione n. 1/DEL/2010) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
S.O. 27 gennaio 2010, n. 21, come modificato con deliberazione n.
1/DEL/2011 in Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2011, n. 153;
Vista la dotazione organica del personale dirigenziale della
Corte dei conti di cui alla tabella 2, allegata al citato regolamento
n. 1/DEL/2010;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in
particolare l'art. 4, comma 45;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni e di sviluppo»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 2016/2018 del
personale dirigente dell'Area funzioni centrali, sottoscritto il 9
marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
aprile 2018, n. 78, «Regolamento che stabilisce i titoli valutabili
nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e
il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'art.
3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24
settembre 2004, n. 272, per quanto applicabile alla Corte dei conti.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
aprile 2018, n. 80, «Regolamento recante l'individuazione, ai sensi
dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che
rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la
partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente
della seconda fascia»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
dicembre 2022, di autorizzazione a bandire e ad assumere in favore
della Corte dei conti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 11 del 14 gennaio 2023;
Ravvisata la necessita' di indire un concorso pubblico, per
esami, ad un posto di dirigente di seconda fascia, area informatica,
nel ruolo della Corte dei conti.
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di dirigente di seconda fascia, area informatica, nel ruolo
della Corte dei conti.
Art. 2
Requisiti minimi di ammissione
1. Per l'ammissione al presente concorso e' richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
LM-18 Informatica, LM-25 Ingegneria dell'automazione, LM-26
Ingegneria della sicurezza, LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni,
LM-29 Ingegneria elettronica, LM-31 Ingegneria gestionale, LM-32
Ingegneria informatica, LM-40 Matematica, LM-66 Sicurezza
informatica, ovvero laurea specialistica (LS) ex decreto ministeriale
n. 509/1999 ovvero diploma di laurea (DL) conseguito con ordinamento
previgente al decreto ministeriale n. 509/1999, equiparati ai sensi
del decreto interministeriale del 9 luglio 2009 recante
«Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM)
ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi».
In caso di possesso di laurea di secondo livello, magistrale o
specialistica, che presupponga come requisito di accesso una laurea
di primo livello, nella domanda di partecipazione dovra' essere
indicato anche il codice e la denominazione della relativa laurea
triennale (L);
d) trovarsi in una delle seguenti posizioni:
a. dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni,
muniti di uno dei titoli di studio indicati al comma 1, che abbiano
compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del
dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione nelle materie
attinenti ai titoli di studio previsti per l'ammissione, conseguito
presso le scuole di specializzazione, individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, almeno
tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del
diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche
reclutati a seguito di corso-concorso per ricoprire posizioni
funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del
diploma di laurea, il periodo di servizio e' ridotto a quattro anni;
b. soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti
e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
muniti dei titoli di studio indicati al comma 1, che abbiano svolto
per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
c. coloro che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali o
equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore
a cinque anni, purche' muniti dei titoli di studio indicati al comma
1;
d. i cittadini italiani, forniti dei titoli di studio
indicati al comma 1, che abbiano maturato, con servizio continuativo
per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali,
esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea;
e) idoneita' allo svolgimento delle mansioni relative al posto
da ricoprire. L'Amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita
medica di controllo i vincitori del concorso;
f) qualita' morali e condotta incensurabili;
g) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo;
h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero licenziati o dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi della vigente normativa, per averlo conseguito a
seguito della presentazione di documenti falsi o viziati da nullita'
insanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti, ai sensi dell'art.
127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni
concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e
ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti
collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari
comparti;
i) non aver riportato condanne penali con sentenza passata in
giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione
presso una pubblica amministrazione;
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3, comma 1.
3. I candidati in possesso dei titoli di studio di cui al comma
1, rilasciati da un Paese dell'Unione europea sono ammessi a
partecipare ove gli stessi siano stati equiparati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 38, comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui il
titolo conseguito all'estero sia stato riconosciuto equivalente,
il/la candidato/a dovra' dimostrare l'equivalenza stessa mediante
l'indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosce.
Qualora l'equivalenza del titolo straniero non sia stata ancora
dichiarata, il/la candidato/a sara' ammesso/a con riserva alle prove
di concorso, purche' sia stata attivata la procedura per l'emanazione
della determina di cui all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo
n. 165 del 30 marzo 2001. In questo caso il/la candidato/a dovra'
dimostrare l'avvio della procedura indicando gli estremi relativi
all'avvenuta presentazione della richiesta di riconoscimento. La
modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
www.funzionepubblica.gov.it
4. L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio
all'accertamento dei requisiti minimi di ammissione, nonche' delle
eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego.
Art. 3
Termine e modalita' per la presentazione delle domande
1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre
le ore 17,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; nel caso
in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
2. La domanda di partecipazione deve essere presentata
esclusivamente per via telematica, identificandosi attraverso il
sistema pubblico di identita' digitale (SPID) livello 2. Chi ne fosse
sprovvisto puo' richiederlo secondo le procedure indicate nel sito
www.spid.gov.it
3. Per la presentazione della domanda i candidati devono essere
in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec)
personalmente intestato, devono registrarsi al Portale concorsi della
Corte dei conti, disponibile all'indirizzo:
https://concorsi.corteconti.it e seguire la procedura ivi indicata,
selezionando il concorso «Con. DIRIGENTE INFORMATICO» e compilando la
domanda di partecipazione mediante il format on-line.
4. Sono irricevibili domande di partecipazione presentate con
modalita' diverse da quelle indicate nel presente articolo o oltre il
termine indicato al comma 1.
5. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso al
portale di cui al comma 3, in prossimita' della scadenza del termine
di cui al comma 1 e tenuto anche conto del tempo necessario per
completare l'iter di compilazione del modulo, di pagamento del
contributo di ammissione e di invio della domanda di partecipazione,
si raccomanda di trasmettere per tempo la propria candidatura
mediante l'apposito applicativo.
6. In caso di prolungata e significativa indisponibilita' del
sistema informativo, l'Amministrazione si riserva di informare i
candidati, al ripristino della funzionalita', circa le eventuali
determinazioni adottate al riguardo, mediante avviso pubblicato sul
portale di cui al comma 3.
7. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito Pec da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito Pec, ne' per eventuali
disguidi telematici.
8. Le richieste di chiarimenti e di assistenza tecnica dei
candidati, volte a risolvere le difficolta' incontrate nella
presentazione della domanda per via telematica mediante il Portale di
cui al comma 3, potranno essere inoltrate esclusivamente agli
indirizzi e-mail indicati nel Portale medesimo.
9. I candidati provvedono ad eseguire, entro e non oltre il
termine indicato al comma 1, il versamento di euro 15,00, quale
contributo per le spese relative all'organizzazione ed
all'espletamento del concorso, unicamente tramite il sistema PagoPA,
attivandolo direttamente nel corso della procedura di compilazione
della domanda. Il contributo di ammissione non e' rimborsabile.
10. Qualora il/la candidato/a compili piu' volte il format
on-line, si tiene conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei
termini.
11. La data di presentazione telematica della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico
che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non
permettera' piu' l'invio della domanda, ma soltanto l'accesso per la
visione e la stampa della domanda precedentemente inviata.
Art. 4
Contenuto della domanda
1. Nella domanda di cui all'art. 3, i candidati, a pena di
inammissibilita', devono dichiarare, sotto la propria responsabilita'
e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai
sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445:
a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la cittadinanza italiana;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di
avviamento postale), il domicilio (se diverso dalla residenza);
e) il possesso dell'idoneita' fisica allo svolgimento delle
funzioni cui il concorso si riferisce;
f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste stesse;
g) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva,
per i cittadini soggetti a tale obbligo;
h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero licenziati o dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi della vigente normativa, per averlo conseguito a
seguito della presentazione di documenti falsi o viziati da nullita'
insanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti, ai sensi dell'art.
127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni
concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e
ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti
collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari
comparti;
i) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
e di non avere procedimenti penali in corso di cui si e' a
conoscenza, ne' procedimenti amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, nonche' precedenti penali a
proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale. In caso
contrario, devono essere indicate le condanne (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale), i
procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando
la data del provvedimento eventualmente reso e l'autorita'
giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un
eventuale procedimento penale;
j) il possesso delle qualita' morali e di condotta
incensurabile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
k) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1,
del presente bando, con esplicita indicazione dell'Universita'/Ente
presso il quale e' stato conseguito e della data di conseguimento,
ovvero del titolo di studio conseguito all'estero con l'indicazione
degli estremi del provvedimento che lo riconosca come equipollente o
equivalente;
l) l'eventuale possesso degli ulteriori titoli di cui all'art.
11 e alla tabella allegata al presente bando, con esplicita
indicazione per ciascuno di essi dell'Universita' o ente che lo ha
rilasciato, della data di conseguimento, nonche' degli estremi del
provvedimento di riconoscimento di equipollenza o dichiarazione di
equivalenza, in caso di titolo di studio conseguito all'estero;
m) la posizione rivestita tra quelle elencate nell'art. 2,
comma 1, lettera d) precisando:
se si trova nella posizione a., la qualifica attualmente
rivestita e la sua decorrenza, l'ufficio e l'amministrazione di
appartenenza, nonche' l'attuale sede di servizio, l'eventuale
possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di
specializzazione, fornendone i relativi estremi e se sia stato
reclutato in un'amministrazione statale a seguito di corso-concorso;
se si trova nella posizione b., la qualifica attualmente
rivestita e la sua decorrenza, l'ufficio, l'ente o la struttura
pubblica di appartenenza, nonche' l'attuale sede di servizio;
se si trova nella posizione c., l'ufficio e l'amministrazione
presso i quali ha ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati,
nonche' il periodo di servizio prestato nelle suddette funzioni;
se si trova nella posizione d., l'ente o l'organismo
internazionale presso il quale ha maturato esperienze lavorative,
indicando il periodo di servizio, nonche' la posizione funzionale
nella quale ha svolto il predetto servizio;
n) gli estremi di eventuali provvedimenti relativi alla
concessione di periodi di aspettativa autorizzati, la durata dei
periodi stessi, nonche' ogni altro provvedimento interruttivo del
computo dell'effettivo servizio; tale dichiarazione deve essere resa
anche se negativa;
o) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di
precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
p) l'eventuale condizione di candidato portatore di handicap,
richiedendo l'ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari
per lo svolgimento delle prove. A tal fine il candidato deve
attestare di essere stato riconosciuto disabile mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata nei modi e nei
termini previsti dalla legge, ovvero allegare idonea certificazione
rilasciata dalla struttura pubblica competente; il candidato che
rientri nella deroga di cui al successivo art. 7, comma 2, deve
produrre la certificazione di una struttura sanitaria pubblica,
attestante la percentuale di invalidita' posseduta;
q) l'eventuale condizione di candidato affetto da disturbi
specifici di apprendimento, ai sensi degli articoli 5 della legge 8
ottobre 2010, n. 170, e 3 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, facendo esplicita
richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o
dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria necessita'
che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con
apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL
di riferimento o da equivalente struttura pubblica;
r) di aver versato il contributo stabilito dall'art. 3, comma
9, del presente bando;
s) di rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali
per le finalita' e con le modalita' di cui al regolamento europeo
(UE)n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
2. Il candidato, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, autocertifica, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
citato decreto, il possesso dei requisiti previsti dal bando di
concorso.
3. L' amministrazione si riserva, in ogni momento, di accertare
la veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati come previsto
dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
4. Tutti i candidati devono dichiarare, altresi', di essere
disposti, in caso di nomina, a prestare servizio nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi
dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
Art. 5
Esclusione dal concorso
1. Sono esclusi i candidati che:
a) hanno fatto pervenire la domanda di partecipazione al
concorso oltre il termine previsto dall'art. 3, comma 1;
b) hanno prodotto domanda con modalita' diverse da quelle
indicate nell'art. 3;
c) risultano privi dei requisiti minimi di ammissione richiesti
dall'art. 2;
d) non si presentano alle prove, per qualsiasi causa, o si
presentano in ritardo o privi di documento di riconoscimento in corso
di validita'.
e) non hanno provveduto al pagamento del contributo per le
spese relative all'organizzazione ed all'espletamento del concorso
secondo i termini e la modalita' prescritte dall'art. 3, comma 9.
2. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione
dal concorso con provvedimento motivato.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i
candidati sono ammessi a partecipare con riserva alle prove
concorsuali.
Art. 6
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice del concorso e' nominata con
successivo decreto dal segretario generale della Corte dei conti e
composta secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.
2. La Commissione esaminatrice puo' essere integrata da uno o
piu' componenti esperti nella lingua straniera oggetto del concorso.
3. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta
Commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57, lettera
a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 7
Prova preselettiva
1. Qualora il numero delle domande sia superiore a 100,
l'Amministrazione si riserva di espletare prove selettive,
consistenti in una serie di quesiti a risposta multipla, nelle
materie oggetto delle prove scritte.
2. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati
diversamente abili con percentuale di invalidita' pari o superiore
all'ottanta per cento, in base all'art. 20, comma 2-bis, della legge
5 febbraio 1992, n. 104.
3. Con avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 49
del 30 giugno 2023 sara' reso noto il diario delle prove scritte
ovvero dell'eventuale prova preselettiva, comprensivo di giorno, ora,
sede e modalita' di svolgimento. Tale pubblicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti. I candidati che non ricevono
comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi
per sostenere le prove preselettive secondo le indicazioni contenute
in detto avviso, muniti di documento di riconoscimento in corso di
validita'.
4. La prova preselettiva consiste nella somministrazione di
quaranta quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove
scritte, da risolvere nel tempo massimo di sessanta minuti. Ciascun
quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte
alternative, delle quali solo una e' esatta. Nell'avviso di cui al
comma 3 sono fornite ulteriori istruzioni circa le modalita' di
svolgimento, anche mediante strumentazione e procedure informatiche,
della prova preselettiva. Nel medesimo avviso sono determinati i
punteggi delle risposte fornite dai candidati in relazione ai quesiti
somministrati;
5. L'Amministrazione puo' avvalersi, per la predisposizione e
formulazione dei quesiti, nonche' per l'organizzazione della
preselezione, di enti, aziende o istituti specializzati operanti nel
settore della selezione delle risorse umane. La Commissione
esaminatrice provvedera' alla validazione dei quesiti.
6. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova.
7. Nel giorno fissato per lo svolgimento della prova
preselettiva, la Commissione procedera' all'estrazione dei quiz da
somministrare ai candidati. Ove la prova preselettiva dovesse
articolarsi su piu' giornate, la Commissione procedera'
all'estrazione dei quiz all'inizio di ciascuna sessione d'esame.
8. Durante la prova preselettiva i candidati non possono
introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti
manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni,
telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati, ne' possono comunicare
tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la
commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal
concorso.
9. La correzione della prova preselettiva viene effettuata
attraverso procedimenti automatizzati/ informatizzati di carattere
anonimo.
10. All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le
prove scritte un numero di candidati pari a cinquanta volte il numero
dei posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che
abbiano conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile
ai fini dell'ammissione alle prove scritte.
11. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte
e' pubblicato sul sito istituzionale, alla voce «Amministrazione
trasparente - bandi di concorso». Tale pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti ai fini dell'ammissione alle prove
scritte.
12. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla
determinazione del punteggio complessivo di cui all'art. 12.
Art. 8
Prove d'esame
1. Gli esami consistono in due prove scritte e in una prova orale
e vertono sulle materie indicate negli articoli 9 e 10.
2. La Commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da
attribuire alle singole prove.
Art. 9
Prove scritte
1. La prima prova scritta, della durata di sei ore, consiste in
un elaborato relativo alla definizione complessiva di uno scenario
tecnico-organizzativo nell'ambito della realizzazione, conduzione e
gestione dei sistemi informativi della pubblica amministrazione. La
prova e' diretta ad accertare le capacita' manageriali del candidato
nell'organizzazione di strutture informatiche di tipo complesso con
particolare riferimento, oltre che agli aspetti
tecnico-organizzativi, alla gestione delle risorse umane, delle
risorse finanziarie e della comunicazione.
2. La seconda prova scritta, della durata di tre ore, consiste in
una serie di quesiti a risposta sintetica, di natura progettuale e
manageriale, volti ad accertare sia la cultura generale nel settore
informatico, sia la capacita' nella pianificazione, progettazione,
realizzazione e conduzione di progetti complessi in ambito
informatico, con particolare riferimento al settore pubblico.
3. Entrambe le prove hanno riferimento alle seguenti materie:
a) architettura, progettazione e gestione di un Data Lake;
b) metodi di analisi, presentazione e previsione delle tendenze
fondamentali individuabili in grandi flussi di dati (Big Data), con
particolare riferimento agli strumenti software necessari
all'elaborazione;
c) Machine Learning, Text Mining, Natural Language Processing;
d) architetture, progettazione e gestione di un data warehouse;
sistemi di Data Mining e di Business Intelligence;
e) progettazione e dimensionamento di infrastrutture e
architetture ICT, con particolare riferimento al cloud computing e
alle strategie di migrazione in cloud dei servizi IT;
f) architetture, dimensionamento e gestione delle reti e dei
sistemi di comunicazione;
g) scelta e valutazione di piattaforme per la gestione di dati
e documenti, la collaborazione aziendale avanzata e la
videoconferenza;
h) metodologie e strumenti di project management;
i) piano triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione;
j) piattaforme abilitanti, metodologie e strumenti per la
realizzazione dei servizi digitali della P.A.;
k) ingegneria del software, pratiche di modellazione, sviluppo
e misurazione del software;
l) tecniche, metodologie e strumenti di protezione dei dati,
delle infrastrutture e delle identita' digitali;
m) tecniche e metodi di dematerializzazione e digitalizzazione
dei processi di business;
n) Metodi di organizzazione e gestione delle attivita' relative
all'IT Service Management, con particolare riferimento alle linee
guida ITIL.
4. La Commissione esaminatrice puo' stabilire che le prove
scritte abbiano durata inferiore a quella stabilita nei commi 1 e 2,
con determinazione da pubblicarsi, prima dell'espletamento delle
prove, sul sito istituzionale della Corte dei conti, alla voce
«Amministrazione trasparente - bandi di concorso». Tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti.
5. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e' fatto divieto
di introdurre nell'aula di esame e di avvalersi di telefoni
cellulari, calcolatrici, apparecchi informatici (ad esempio orologi
smart watch o tablet), strumenti idonei alla memorizzazione di
informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei,
pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonche' di
comunicare tra loro. E' fatto, altresi', assoluto divieto di
introdurre ed usare nell'aula d'esame codici giuridici contenenti i
testi di legge commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza. In
caso di violazione, la Commissione esaminatrice delibera l'immediata
esclusione dal concorso.
6. E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia riportato
in ciascuna prova scritta un punteggio minimo di 80/100.
7. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale sara'
pubblicato sul sito istituzionale, alla voce «Amministrazione
trasparente - bandi di concorso». Tale pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti ai fini dell'ammissione alla prova
orale.
8. Al candidato ammesso alla prova orale vengono comunicati
tramite Pec il punteggio riportato in ciascuna prova scritta nonche'
la data e il luogo di svolgimento della prova orale, con preavviso di
almeno venti giorni.
Art. 10
Prova orale
1. La prova orale consiste in un colloquio diretto a valutare
l'attitudine del candidato all'espletamento delle funzioni
dirigenziali, con riguardo alla sua professionalita', capacita' ed
alla sua preparazione nelle materie oggetto delle prove scritte,
nonche' in quelle di seguito elencate:
a) nozioni di diritto pubblico, con particolare riguardo alle
funzioni della Corte dei conti;
b) normativa sull'ordinamento del personale alle dipendenze
della pubblica amministrazione con particolare riferimento ai
diritti, doveri e responsabilita' dei dirigenti;
c) legislazione in materia di informatica pubblica, con
particolare riferimento al Codice dell'amministrazione digitale
(CAD);
d) disciplina normativa in tema di performance e trasparenza
amministrativa;
e) conoscenza approfondita della lingua inglese.
2. Nell'ambito della prova orale, al fine di valutare la
conoscenza da parte del candidato della lingua inglese a un livello
avanzato e' prevista la lettura, la traduzione di testi e la
conversazione.
3. La Commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della
prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per
ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato con estrazione a sorte.
4. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati
esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che,
sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Commissione, e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.
5. Per sostenere la prova i candidati devono essere muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
6. La Commissione esaminatrice puo' stabilire, con determinazione
da pubblicarsi prima dell'inizio della prova orale sul sito
istituzionale della Corte dei conti, alla voce «Amministrazione
trasparente - bandi di concorso», che la stessa sia svolta in
videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che
assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei
partecipanti, nonche' la sicurezza delle comunicazioni e la loro
tracciabilita'.
7. La prova orale si intende superata se i candidati ottengono il
voto di almeno 80/100.
Art. 11
Valutazione dei titoli
1. Nell'allegato prospetto, costituente parte integrante e
sostanziale del presente bando, sono individuati i titoli oggetto di
valutazione ed i punteggi ad essi attribuibili.
Art. 12
Punteggio
1. La Commissione dispone, complessivamente, di 350 punti, cosi'
ripartiti:
a) da un minimo di 80 fino a un massimo di 100 punti per
ciascuna delle prove scritte;
b) da un minimo di 80 a un massimo di 100 punti per la prova
orale;
c) fino a un massimo di 50 punti per i titoli.
2. Il punteggio finale da attribuire al candidato al termine
delle prove concorsuali e' determinato sommando i voti riportati in
ciascuna delle due prove scritte, il voto riportato nella prova orale
ed il punteggio attribuito ai titoli.
Art. 13
Presentazione dei titoli di preferenza
1. Entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto con esito positivo
la prova orale, i candidati che abbiano superato le prove d'esame
devono presentare a mezzo Pec all'indirizzo:
sg.servizio.accessi.mobilita.dotazioniorganiche@corteconticert.it la
documentazione in carta semplice attestante il possesso di eventuali
titoli di preferenza o di precedenza di cui all'art. 5, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. I suddetti titoli devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda. I
titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione
al concorso non saranno presi in considerazione ai fini della
formazione della graduatoria dei vincitori.
Art. 14
Graduatoria
1. Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice
forma la graduatoria di merito, sulla base dei punteggi attribuiti ai
sensi dell'art. 12.
2. Il segretario generale della Corte dei conti, riconosciuta la
regolarita' del procedimento, approva con decreto la graduatoria
finale e dichiara il vincitore del concorso, sotto condizione
dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per
l'ammissione all'impiego, tra i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito e, a parita' di merito, dei titoli di
preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. l provvedimento di cui al comma 2 e' pubblicato sul sito
istituzionale della Corte dei conti - sezione Amministrazione
trasparente -, oltre che sul portale della Corte dei conti di cui
all'art. 3, comma 3, del presente bando. Di tale pubblicazione e'
data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 15
Assunzione del vincitore
1. Prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale
di lavoro, ai fini dell'assunzione vengono acquisite d'ufficio, ai
sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le informazioni oggetto delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati nella domanda,
nonche' i dati e i documenti richiesti dall'art. 2 del bando in
possesso delle pubbliche amministrazioni.
2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a
stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno ed
indeterminato, per l'assunzione nel ruolo di dirigente della Corte
dei conti, ai sensi della normativa vigente. Il vincitore che,
sebbene regolarmente invitato, senza giustificato motivo non si
presenti nel giorno fissato per la stipula del contratto, e'
dichiarato decaduto dall'assunzione.
3. Il vincitore del concorso assunto in servizio, anteriormente
al conferimento del primo incarico dirigenziale, e' tenuto a
frequentare, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 272/2004, un ciclo di attivita' formative, organizzato
dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Il vincitore del
concorso e' soggetto ad un periodo di prova di sei mesi sulla base
delle vigenti disposizioni contrattuali. Decorso il periodo di prova
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, l'interessato e'
confermato in ruolo dalla data di assunzione in servizio.
4. Puo' essere esonerato dal periodo di prova il dirigente che lo
abbia gia' superato nella stessa qualifica, presso altra pubblica
amministrazione.
5. L'assunzione in servizio del vincitore del concorso e'
subordinata alle condizioni richieste dalla normativa vigente.
Art. 16
Accesso agli atti del concorso
1. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti che riguardino direttamente il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
2. L'Amministrazione puo' disporre il differimento al fine di
assicurare la riservatezza dei lavori della Commissione, la tutela
dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.
Art. 17
Trattamento dei dati personali
1. Titolare del trattamento dei dati personali, ex art. 26 del
regolamento (UE) 2016/679 e' la Corte dei conti.
2. Responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 del
regolamento (UE) 2016/679, in relazione alla fase della presentazione
in via telematica delle domande, e' Deda Next S.r.l. (gia' Dedagroup
Public Services S.r.l.), sulla base di atto di designazione della
Corte dei conti del 16 febbraio 2021 accettato da Dedagroup Public
Services S.r.l. (ora Deda Next S.r.l.) in data 15 febbraio 2021 (atto
protocollato in entrata alla Corte dei conti con n. 484 del 16
febbraio 2021).
3. La presentazione della domanda di partecipazione al concorso
comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione
della procedura concorsuale, nel rispetto del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE «Regolamento generale
sulla protezione dei dati» (di seguito regolamento).
4. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
particolare, i dati saranno trattati per finalita' connesse e
strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale e per la
formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche
con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari
per perseguire tali finalita'.
5. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio anche ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione da detta procedura.
6. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle
persone preposte alla procedura di selezione individuate
dall'Amministrazione nell'ambito della procedura medesima.
7. Si fa presente che in occasione delle operazioni di
trattamento dei dati personali le amministrazioni possono venire a
conoscenza di dati che il regolamento generale sulla protezione dei
dati definisce «categorie particolari di dati personali» (art. 9), in
quanto gli stessi sono idonei, tra l'altro, a rivelare uno stato di
salute. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per
le sole finalita' previste connesse alla procedura o previste dalla
legge.
8. Ai sensi e per gli effetti del regolamento gli interessati
hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (articoli 15 e ss. del regolamento).
9. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati
personali, avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento
ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art.
77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie
(art. 79 del regolamento).
10. Il titolare del trattamento indica i contatti al quale
l'interessato puo' rivolgersi per esercitare i diritti sopra
indicati: Corte dei conti, che ha sede in Roma (Italia), viale
Giuseppe Mazzini n. 105 - 00195 (tel.: (+39) 06.38761; Pec:
ufficio.gabinetto@corteconticert.it)
11. Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile
della protezione dei dati per tutte le questioni relative al
trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti
derivanti dal regolamento.
12. In relazione all'espletamento della procedura concorsuale, il
punto di contatto con il responsabile della protezione dei dati e'
rappresentato dall'indirizzo di posta elettronica certificata:
responsabile.protezione.dati@corteconticert.it
13. Tale punto di contatto concerne le sole problematiche
inerenti al trattamento dei dati personali e non l'andamento della
procedura concorsuale o la presentazione di istanze di autotutela.
Art. 18
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando
valgono, ove applicabili, le disposizioni legislative vigenti.
2. E' fatta salva la possibilita' di ricorrere a diverse
modalita' di svolgimento della prova preselettiva e delle prove
d'esame, in coerenza con le disposizioni previste in seguito
all'eventuale insorgenza di un'emergenza di sanita' pubblica.
3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
sul sito istituzionale della Corte dei conti, sezione Amministrazione
trasparente.
4. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa
vigente.
Roma, 19 maggio 2023
Il Segretario generale: Massi
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